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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/09/2025, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21813 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/06/2024 e vertente
TRA
), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BENUSSI FRANCESCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11/7/2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
, in data 12/04/2014 in Milano, iscritto nell'atto di matrimonio del Comune di Milano, Parte_1 come da atto integrale di matrimonio prodotto agli atti (atto n. 0406 - parte I – reg.01 - anno 2014), ordinando al competente ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza segnatamente alle seguenti
Condizioni
2)Disporre, l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre Per_1 nell'abitazione famigliare sita in Milano Via Barrili Anton Giulio n. 20;
3)Disporre il diritto di frequentazione del padre non collocatario nei seguenti termini:
a)A week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 20.30.
b)Ulteriori 2 giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì e mercoledì, quando il successivo week end non risulta di pertinenza paterna.
c)1 giorno in settimana sempre fisso, indicativamente il lunedì, quando il week end successivo risulta di pertinenza paterna.
d)Vacanze di Natale in via alternata dal 24 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre, con il rispetto del criterio dell'alternanza.
e)Ulteriori festività infrannuali ovvero Pasqua, Ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, vacanze di
Carnevale e tutte le eventuali ulteriori festività concomitanti con la chiusura delle scuole dell'obbligo in via alternata.
f)Nel corso del periodo estivo, concomitante con la chiusura delle scuole, trascorrerà con i Per_1 genitori due settimane anche non consecutive (indicativamente nei mesi di luglio e/o agosto), concordando le parti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno le date precise e le destinazioni di viaggio. CP_ 4)Disporre che il IG. versi quale contributo al mantenimento per il figlio minore la Per_1 somma mensile di € 300,00, da versarsi sull'Iban di pertinenza della IG.ra , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, importo da ritenersi soggetto ad adeguamento Istat come per Legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo della Corte di Appello di
Milano, da intendersi quivi per riportato e trascritto.
5)La IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva per intero l'assegno unico universale per il Pt_1 figlio minore nonché per intero l'assegno di invalidità dello stesso.
6)Dichiarare che i coniugi sono indipendenti economicamente, avendo redditi adeguati al proprio mantenimento.
7)Con vittoria delle spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/06/2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Milano in data 12/4/2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2014 -N 406- P I) con , dalla cui unione è nato Controparte_1
in data 3/4/2016, nonché di essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di Per_1
Milano del 20/03/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 11/7/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 18/6/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di conIGlio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di conIGlio del 9/07/2025
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
20/03/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno definito in modo consensuale la separazione, prevedendo una gestione condivisa del minore con permanenza prevalente presso la madre. La ricorrente, sostanzialmente, chiede la conferma della regolamentazione della separazione, con qualche aggiustamento di calendario (nel senso dell'ampliamento della presenza paterna). La richiesta della ricorrente può essere accolta, non emergendo problematiche particolari. Ciò che la IGnora lamenta è proprio una certa latitanza paterna e il fatto che la scarsa collaborazione del padre creerebbe anche problemi di natura lavorativa (la ricorrente lavora su turni nella grande distribuzione). Il tribunale auspica che il padre dia effettiva attuazione al calendario, cooperando nella gestione effettiva di . Per_1
Dal punto di vista economico, la richiesta è quella di confermare quanto convenuto in separazione.
Non essendo intervenute novità, anche questa richiesta è da accogliere.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 12/4/2014
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2014 -N 406- P I) da
; Parte_3 Controparte_1
2) il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento CP_2 Per_1 presso la madre nell'abitazione famigliare sita in Milano Via Barrili Anton Giulio n. 20;
3) ASSEGNA l'abitazione familiare alla madre;
4) DISPONE il diritto di frequentazione del padre non collocatario nei seguenti termini:
a) A week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 20.30. b) Ulteriori 2 giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì e mercoledì, quando il successivo week end non risulta di pertinenza paterna.
c) 1 giorno in settimana sempre fisso, indicativamente il lunedì, quando il week end successivo risulta di pertinenza paterna.
d) Vacanze di Natale in via alternata dal 24 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al
6 gennaio con la madre, con il rispetto del criterio dell'alternanza.
e) Ulteriori festività infrannuali ovvero Pasqua, Ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, vacanze di Carnevale e tutte le eventuali ulteriori festività concomitanti con la chiusura delle scuole dell'obbligo in via alternata.
f) Nel corso del periodo estivo, concomitante con la chiusura delle scuole, Per_1 trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive (indicativamente nei mesi di luglio e/o agosto), concordando le parti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno le date precise e le destinazioni di viaggio.
5) PONE a carico del padre, per il mantenimento indiretto di , un assegno di euro 300,00 Per_1 mensili da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, nella misura già rivalutata dalla separazione, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo vigente del tribunale di Milano.
Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
6) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di conIGlio del 9/07/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/06/2024 e vertente
TRA
), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BENUSSI FRANCESCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11/7/2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
, in data 12/04/2014 in Milano, iscritto nell'atto di matrimonio del Comune di Milano, Parte_1 come da atto integrale di matrimonio prodotto agli atti (atto n. 0406 - parte I – reg.01 - anno 2014), ordinando al competente ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza segnatamente alle seguenti
Condizioni
2)Disporre, l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre Per_1 nell'abitazione famigliare sita in Milano Via Barrili Anton Giulio n. 20;
3)Disporre il diritto di frequentazione del padre non collocatario nei seguenti termini:
a)A week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 20.30.
b)Ulteriori 2 giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì e mercoledì, quando il successivo week end non risulta di pertinenza paterna.
c)1 giorno in settimana sempre fisso, indicativamente il lunedì, quando il week end successivo risulta di pertinenza paterna.
d)Vacanze di Natale in via alternata dal 24 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre, con il rispetto del criterio dell'alternanza.
e)Ulteriori festività infrannuali ovvero Pasqua, Ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, vacanze di
Carnevale e tutte le eventuali ulteriori festività concomitanti con la chiusura delle scuole dell'obbligo in via alternata.
f)Nel corso del periodo estivo, concomitante con la chiusura delle scuole, trascorrerà con i Per_1 genitori due settimane anche non consecutive (indicativamente nei mesi di luglio e/o agosto), concordando le parti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno le date precise e le destinazioni di viaggio. CP_ 4)Disporre che il IG. versi quale contributo al mantenimento per il figlio minore la Per_1 somma mensile di € 300,00, da versarsi sull'Iban di pertinenza della IG.ra , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, importo da ritenersi soggetto ad adeguamento Istat come per Legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo della Corte di Appello di
Milano, da intendersi quivi per riportato e trascritto.
5)La IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva per intero l'assegno unico universale per il Pt_1 figlio minore nonché per intero l'assegno di invalidità dello stesso.
6)Dichiarare che i coniugi sono indipendenti economicamente, avendo redditi adeguati al proprio mantenimento.
7)Con vittoria delle spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/06/2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Milano in data 12/4/2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2014 -N 406- P I) con , dalla cui unione è nato Controparte_1
in data 3/4/2016, nonché di essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di Per_1
Milano del 20/03/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 11/7/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 18/6/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di conIGlio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di conIGlio del 9/07/2025
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
20/03/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno definito in modo consensuale la separazione, prevedendo una gestione condivisa del minore con permanenza prevalente presso la madre. La ricorrente, sostanzialmente, chiede la conferma della regolamentazione della separazione, con qualche aggiustamento di calendario (nel senso dell'ampliamento della presenza paterna). La richiesta della ricorrente può essere accolta, non emergendo problematiche particolari. Ciò che la IGnora lamenta è proprio una certa latitanza paterna e il fatto che la scarsa collaborazione del padre creerebbe anche problemi di natura lavorativa (la ricorrente lavora su turni nella grande distribuzione). Il tribunale auspica che il padre dia effettiva attuazione al calendario, cooperando nella gestione effettiva di . Per_1
Dal punto di vista economico, la richiesta è quella di confermare quanto convenuto in separazione.
Non essendo intervenute novità, anche questa richiesta è da accogliere.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 12/4/2014
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2014 -N 406- P I) da
; Parte_3 Controparte_1
2) il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento CP_2 Per_1 presso la madre nell'abitazione famigliare sita in Milano Via Barrili Anton Giulio n. 20;
3) ASSEGNA l'abitazione familiare alla madre;
4) DISPONE il diritto di frequentazione del padre non collocatario nei seguenti termini:
a) A week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 20.30. b) Ulteriori 2 giorni infrasettimanali, indicativamente il lunedì e mercoledì, quando il successivo week end non risulta di pertinenza paterna.
c) 1 giorno in settimana sempre fisso, indicativamente il lunedì, quando il week end successivo risulta di pertinenza paterna.
d) Vacanze di Natale in via alternata dal 24 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al
6 gennaio con la madre, con il rispetto del criterio dell'alternanza.
e) Ulteriori festività infrannuali ovvero Pasqua, Ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, vacanze di Carnevale e tutte le eventuali ulteriori festività concomitanti con la chiusura delle scuole dell'obbligo in via alternata.
f) Nel corso del periodo estivo, concomitante con la chiusura delle scuole, Per_1 trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive (indicativamente nei mesi di luglio e/o agosto), concordando le parti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno le date precise e le destinazioni di viaggio.
5) PONE a carico del padre, per il mantenimento indiretto di , un assegno di euro 300,00 Per_1 mensili da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, nella misura già rivalutata dalla separazione, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo vigente del tribunale di Milano.
Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
6) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di conIGlio del 9/07/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai