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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 255/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano Giudice rel.
All'esito della discussione svolta in trattazione scritta il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 255/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2620/19 pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 26.11.2019, non notificata;
con OGGETTO: impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative in materia di registro relativo a rifiuti pericolosi.
TRA
(P.I. ), subentrata con decorrenza dal Parte_1 P.IVA_1 primo gennaio 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 7/04/14 n. 56 alla Provincia di in persona del pro tempore rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 dall'avv. Monica Cicala (c.f.: ) giusta procura generale ad lites C.F._1
per Notar rep.
3.026 e racc. 2., con elezione di domicilio in Persona_1
alla Piazza Matteotti n. 1. Pt_1
Appellante
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con sede in Boscoreale (NA) alla Via Marchesa n. 259 (P.iva
[...]
), elettivamente domiciliati in San SE ES (NA) alla Via A. P.IVA_2 Diaz n. 125 presso lo studio legale dell'avv. Raffaele Boccia (c.f.:
) del Foro di Nola, che li rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellati
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'impugnativa dell'ordinanza ingiunzione n.1126 del 18.02.2019, con la quale la Parte_3
ordinava a , in solido con l'impresa individuale
[...] Controparte_1
”, di pagare la sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria complessiva di euro 4.144,00, comprensiva di spese di notifica pari ad euro 11,00. Presupposto della sanzione era il verbale di accertamento e contestazione n.02/SOR/2015 del 19.02.2015, con il quale agenti della Polizia
Provinciale di ravvisavano gli estremi dell'illecito amministrativo di irregolare Pt_1
tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti, pericolosi e non, da parte di impresa con meno di 15 dipendenti, contemplato dall'art.190, co. 1 del D.Lgs. 152/06, come sanzionato dall'art. 258, comma 3 del decreto.
Con il ricorso dinanzi al tribunale gli opponenti allegavano che la sanzione era stata irrogata sulla base di una previsione edittale errata, indicata nell'importo compreso tra €
2.070,00 (duemilasettanta/00) ed € 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00).
Sostenevano che la sanzione indicata dai verbalizzanti (minimo 2.070 – massimo
12.400) era stata in vigore fino al 24/12/2010, mentre all'epoca dei fatti (19/02/2015) era stata modificata dall'articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, il cui comma 3 prevede che “nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore
a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro”.
Sotto altro profilo, argomentavano gli opponenti che la sanzione applicabile al caso di specie sarebbe dovuta essere quella – diversa - prevista dal comma 5 del medesimo art. 258 secondo cui “se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati… nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati … consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”.
R.G. n. 255/2020 Sentenza Rimarcavano che i verbalizzanti rinvenivano presso l'azienda n. 3 formulari (XRIF
1278410/13; XRIF 972906/14; DUB 040119/14) relativi ai rifiuti caricati e scaricati nel periodo precedente, ma ancora non annotati nel registro, documenti, questi, che consentivano di ricostruire il quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto. Instaurato il contraddittorio si costituiva l'Ente resistente, che impugnava le difese di parte
3 opponente e chiedeva il rigetto del ricorso.
§§§
Il giudice di prime cure con la sentenza n. 2620 del 26/11/2019, in accoglimento delle tesi prospettate dagli opponenti, sia sotto il profilo della previsione sanzionatoria ratione temporis corretta, sia sotto il profilo della astratta ipotesi di illecito configurabile, riduceva l'importo della sanzione ad € 260,00, condannando parte resistente alla refusione delle spese e competenze di giudizio.
§§§
L'atto di appello
Avverso questa decisione spiega appello la , con ricorso depositato Parte_1
in data 21.01.2020, articolando due distinti motivi di impugnazione, il primo relativo alla statuizione normativa valida ratione temporis, il secondo all'esatta sussunzione della condotta illecita nel comma 3 anziché nel comma 5 dell'art. 258 del d. lgs 152 del
2006.
In data 22 giugno 2020 si sono costituiti gli appellati, allegando l'infondatezza nel merito dell'impugnazione e insistendo per le difese già svolte dinanzi al tribunale e ivi completamente accolte.
La Corte, fissata l'udienza per la discussione, con ordinanza in data 15 luglio 2020 ha rinviato per la discussione al 29 giugno 2022.
Sono seguiti diversi rinvii motivati dal carico del ruolo.
All'esito di trattazione scritta, disposta con decreto del 10.01.2025, ritualmente comunicato alle parti, acquisite le note di trattazione delle parti tempestivamente depositate, in data 29 gennaio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
§§§
Esame dei motivi di appello
R.G. n. 255/2020 Sentenza Con il primo motivo la denuncia l'erronea individuazione Parte_1 della disciplina applicabile;
sostiene l'applicabilità dell'art. 190, comma 1, del d. lgs
152/2006 in combinato disposto con il successivo art. 258, comma 3, in luogo del comma 5, nella sua versione originaria.
Illustra che erroneamente la sentenza ritiene vigente per il caso di specie l'art. 258 del
4 D.Lgs. 152/06 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 205 del 2010, a suo parere ma mai entrata in vigore, in quanto differita più volte, segnatamente “ex art. 11 comma 3 bis del D.L. 101/2013, convertito in Legge n.125 del 2013 e modificato con D.L.
192/2014, convertito in Legge n.11 del 2015, in atti” (così nell'atto di appello) e, peraltro, da ultimo oggetto di abrogazione tramite art. 6 del D.L. n. 35 del 14/12/2018, convertito in legge n.12 dell'11/02/2019.
Argomenta che gli agenti verbalizzanti hanno, pertanto, correttamente irrogato a la sanzione di € 4.133,00 corrispondente ad un terzo del massimo Controparte_1 previsto dall'art. 258 comma 3 del D.Lgs 152/06 nella sua formulazione originaria (1/3 dell'importo edittale massimo, nel range che va da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento è pari all'importo irrogato di € 4.133,00), anziché in quella introdotta dal D.Lgs. 205 del 2010 (€ 2.066,00), mai vigente.
La questione posta dal Ministero appellante è fondata e si concentra nella corretta individuazione della versione dell'art. 258 applicabile ratione temporis al momento in cui si è verificata la condotta illecita, cioè da ottobre 2014 a febbraio 2015.
§§§
Ma, andando per ordine, si tenga presente il testo originario dell'art. 258 del d. lgs 152 del 2006, che è il seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro;
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della
R.G. n. 255/2020 Sentenza sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da
5 duemilasettanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione […]
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193”.
§§§
Effettivamente le menzionate sanzioni erano state ridotte con la riforma del regime sanzionatorio, adottata mediante l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, il cui art. 35, nella sua versione originaria (articolo, come poi si dirà, in seguito abrogato) aveva così modificato l'art. 258 citato:
Art. 35 (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
“
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
R.G. n. 255/2020 Sentenza tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente
o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
6 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.";
b) al comma 3, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1" e le parole: "per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi" sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti
o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.";
d) al comma 5, dopo le parole: "all'articolo 193" sono aggiunte le seguenti: "da parte dei soggetti obbligati";
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro;
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro
a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione
R.G. n. 255/2020 Sentenza amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro;
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Di conseguenza per effetto di suddette modifiche il testo dell'art. 258, risultava il
7 seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.
§§§
Si tratta di un testo ad “efficacia condizionata”, atteso che mediante il suo art. 16, comma 2, lo stesso D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 aveva disposto "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le sanzioni del presente decreto
R.G. n. 255/2020 Sentenza relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188- bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni".
In altri termini, il più agevole regime sanzionatorio era stabilito in favore di chi aderisse
8 al SISTRI, registro mai istituito, tanto vero che poi con l'art. 6 del D.L. n. 35 del
14/12/2018, convertito in legge n.12 del 11/02/2019 il citato registro è stato abolito.
Si riporta la previsione normativa di interesse: “1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Va opportunamente posto in rilievo che l'entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, è stata poi rinviata: al 10 ottobre 2010, poi al 10 gennaio 2011
e in seguito al 31 maggio 2011 e al 10 giugno 2011, poi di nuovo al 10 settembre 2011, al 2 aprile 2012 (decreto “Milleproroghe” del 23 dicembre 2011), al 30 giugno 2013 e al
10 ottobre 2013. Il 10 ottobre 2013 il SISTRI è entrato in vigore per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
L'entrata in vigore è stata comunque solo in via sperimentale e non è mai valsa a sostituire il previgente sistema cartaceo (cf sul tema anche Cass ord. 29403 del
10.10.2022).
Infatti, la legge n. 125 del 2013 di conversione con modifiche del decreto legge 101 del
2013 ha modificato l'art. 11 del decreto legge ed ha inserito il comma 3 bis nell'art. 11
(norma, questa posta a base della principale difesa dell'appellante) che statuisce:
“dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il
R.G. n. 255/2020 Sentenza coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»”.
Sulla disciplina citata, che ha sposta in avanti l'entrata in vigore della precedente riforma, è poi intervenuto l'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la
9 legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.» nel suo comma 3, che rileva in questa sede dispone:
“[…] 3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
§§§
In conclusione, per effetto dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione è il seguente il testo del comma 3-bis, dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dal decreto legge 2014, n. 192 convertito, con modifiche, in legge 27 febbraio 2015, n. 11:
«Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia
“1-3 (Omissis).
3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9,
e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
R.G. n. 255/2020 Sentenza In corretta applicazione di questa disciplina, è stata irrogata la sanzione nella misura prevista dalla originaria formulazione dell'art. 258 per condotte di omessa registrazione del carico e scarico di rifiuti pericolosi sui registri, che si ascrivono temporalmente dal periodo dal 30 ottobre 2014 al 1° febbraio 2015.
§§§
10 Esame del secondo motivo.
E' altresì fondato il secondo motivo con cui la censura la Parte_1
sentenza per aver ritenuto che la condotta contestata fosse ascrivibile al quinto comma dell'art. 258 del D.Lgs. 152/06. Espone l'appellante che la norma ritenuta di corretta applicazione dal giudice di prime cure presuppone la concorrente sussistenza di due condizioni che, nella fattispecie in esame, non ricorrono:
1. il carattere meramente formale dell'incompletezza o inesattezza dei dati;
2. la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge.
Deve trattarsi, afferma la di un difetto puramente formale Parte_1 nell'indicazione delle informazioni che, quindi, devono essere materialmente riportate
(sia pure in maniera formalmente incompleta o non corretta) e non totalmente omesse.
Questo Collegio ritiene fondata la lettura della norma che l'appellante offre.
Ove non basti la formulazione letterale del citato comma 5, che limita il più blando regime sanzionatorio ai casi di indicazioni in cui le registrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente “incomplete o inesatte” non totalmente omesse, si consideri, altresì
l'interpretazione che di suddetto comma ha fornito al Suprema Corte, ritenendo che “In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del
2006 disciplina due distinti tipi di illecito: il comma 1 contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti, mentre il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei registri di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è
R.G. n. 255/2020 Sentenza consentita” (così in massima Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021, a cui amplius si rinvia).
§§§
Per tutti i motivi esposti, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione impugnata, emessa ex art. 18 della l. 689/1981, determina dirigenziale n. 1126 del 18.02.2019, della Controparte_3
Controparte_4
§§§
Le spese del doppio grado di giudizio
Appare equo, in virtù della notevole complessità della questione trattata, compensare per metà le spese del doppio grado di giudizio, che nella residua parte sono poste a carico degli appellati in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, corrispondente allo scaglione fino ad euro 5.200,00, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, per la fase di appello, di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
2620/19 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 26.11.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma della sentenza gravata, respinge l'opposizione a ordinanza ingiunzione impugnata, determina dirigenziale n.
1126 del 18.02.2019;
2) Compensa per ½ le spese e condanna parte appellata alla refusione in favore della della residua parte delle spese di lite del doppio Parte_1 grado, che liquida per il primo grado nell'importo di € 2.540,00 per onorario, e per il presente grado in € 1.670,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 255/2020 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano Giudice rel.
All'esito della discussione svolta in trattazione scritta il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 255/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2620/19 pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 26.11.2019, non notificata;
con OGGETTO: impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative in materia di registro relativo a rifiuti pericolosi.
TRA
(P.I. ), subentrata con decorrenza dal Parte_1 P.IVA_1 primo gennaio 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 7/04/14 n. 56 alla Provincia di in persona del pro tempore rappresentato e difeso Pt_1 Parte_2 dall'avv. Monica Cicala (c.f.: ) giusta procura generale ad lites C.F._1
per Notar rep.
3.026 e racc. 2., con elezione di domicilio in Persona_1
alla Piazza Matteotti n. 1. Pt_1
Appellante
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con sede in Boscoreale (NA) alla Via Marchesa n. 259 (P.iva
[...]
), elettivamente domiciliati in San SE ES (NA) alla Via A. P.IVA_2 Diaz n. 125 presso lo studio legale dell'avv. Raffaele Boccia (c.f.:
) del Foro di Nola, che li rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellati
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l'impugnativa dell'ordinanza ingiunzione n.1126 del 18.02.2019, con la quale la Parte_3
ordinava a , in solido con l'impresa individuale
[...] Controparte_1
”, di pagare la sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria complessiva di euro 4.144,00, comprensiva di spese di notifica pari ad euro 11,00. Presupposto della sanzione era il verbale di accertamento e contestazione n.02/SOR/2015 del 19.02.2015, con il quale agenti della Polizia
Provinciale di ravvisavano gli estremi dell'illecito amministrativo di irregolare Pt_1
tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti, pericolosi e non, da parte di impresa con meno di 15 dipendenti, contemplato dall'art.190, co. 1 del D.Lgs. 152/06, come sanzionato dall'art. 258, comma 3 del decreto.
Con il ricorso dinanzi al tribunale gli opponenti allegavano che la sanzione era stata irrogata sulla base di una previsione edittale errata, indicata nell'importo compreso tra €
2.070,00 (duemilasettanta/00) ed € 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00).
Sostenevano che la sanzione indicata dai verbalizzanti (minimo 2.070 – massimo
12.400) era stata in vigore fino al 24/12/2010, mentre all'epoca dei fatti (19/02/2015) era stata modificata dall'articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, il cui comma 3 prevede che “nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore
a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro”.
Sotto altro profilo, argomentavano gli opponenti che la sanzione applicabile al caso di specie sarebbe dovuta essere quella – diversa - prevista dal comma 5 del medesimo art. 258 secondo cui “se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati… nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati … consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”.
R.G. n. 255/2020 Sentenza Rimarcavano che i verbalizzanti rinvenivano presso l'azienda n. 3 formulari (XRIF
1278410/13; XRIF 972906/14; DUB 040119/14) relativi ai rifiuti caricati e scaricati nel periodo precedente, ma ancora non annotati nel registro, documenti, questi, che consentivano di ricostruire il quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto. Instaurato il contraddittorio si costituiva l'Ente resistente, che impugnava le difese di parte
3 opponente e chiedeva il rigetto del ricorso.
§§§
Il giudice di prime cure con la sentenza n. 2620 del 26/11/2019, in accoglimento delle tesi prospettate dagli opponenti, sia sotto il profilo della previsione sanzionatoria ratione temporis corretta, sia sotto il profilo della astratta ipotesi di illecito configurabile, riduceva l'importo della sanzione ad € 260,00, condannando parte resistente alla refusione delle spese e competenze di giudizio.
§§§
L'atto di appello
Avverso questa decisione spiega appello la , con ricorso depositato Parte_1
in data 21.01.2020, articolando due distinti motivi di impugnazione, il primo relativo alla statuizione normativa valida ratione temporis, il secondo all'esatta sussunzione della condotta illecita nel comma 3 anziché nel comma 5 dell'art. 258 del d. lgs 152 del
2006.
In data 22 giugno 2020 si sono costituiti gli appellati, allegando l'infondatezza nel merito dell'impugnazione e insistendo per le difese già svolte dinanzi al tribunale e ivi completamente accolte.
La Corte, fissata l'udienza per la discussione, con ordinanza in data 15 luglio 2020 ha rinviato per la discussione al 29 giugno 2022.
Sono seguiti diversi rinvii motivati dal carico del ruolo.
All'esito di trattazione scritta, disposta con decreto del 10.01.2025, ritualmente comunicato alle parti, acquisite le note di trattazione delle parti tempestivamente depositate, in data 29 gennaio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
§§§
Esame dei motivi di appello
R.G. n. 255/2020 Sentenza Con il primo motivo la denuncia l'erronea individuazione Parte_1 della disciplina applicabile;
sostiene l'applicabilità dell'art. 190, comma 1, del d. lgs
152/2006 in combinato disposto con il successivo art. 258, comma 3, in luogo del comma 5, nella sua versione originaria.
Illustra che erroneamente la sentenza ritiene vigente per il caso di specie l'art. 258 del
4 D.Lgs. 152/06 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 205 del 2010, a suo parere ma mai entrata in vigore, in quanto differita più volte, segnatamente “ex art. 11 comma 3 bis del D.L. 101/2013, convertito in Legge n.125 del 2013 e modificato con D.L.
192/2014, convertito in Legge n.11 del 2015, in atti” (così nell'atto di appello) e, peraltro, da ultimo oggetto di abrogazione tramite art. 6 del D.L. n. 35 del 14/12/2018, convertito in legge n.12 dell'11/02/2019.
Argomenta che gli agenti verbalizzanti hanno, pertanto, correttamente irrogato a la sanzione di € 4.133,00 corrispondente ad un terzo del massimo Controparte_1 previsto dall'art. 258 comma 3 del D.Lgs 152/06 nella sua formulazione originaria (1/3 dell'importo edittale massimo, nel range che va da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento è pari all'importo irrogato di € 4.133,00), anziché in quella introdotta dal D.Lgs. 205 del 2010 (€ 2.066,00), mai vigente.
La questione posta dal Ministero appellante è fondata e si concentra nella corretta individuazione della versione dell'art. 258 applicabile ratione temporis al momento in cui si è verificata la condotta illecita, cioè da ottobre 2014 a febbraio 2015.
§§§
Ma, andando per ordine, si tenga presente il testo originario dell'art. 258 del d. lgs 152 del 2006, che è il seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro;
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della
R.G. n. 255/2020 Sentenza sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da
5 duemilasettanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione […]
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193”.
§§§
Effettivamente le menzionate sanzioni erano state ridotte con la riforma del regime sanzionatorio, adottata mediante l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, il cui art. 35, nella sua versione originaria (articolo, come poi si dirà, in seguito abrogato) aveva così modificato l'art. 258 citato:
Art. 35 (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
“
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
R.G. n. 255/2020 Sentenza tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente
o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
6 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.";
b) al comma 3, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1" e le parole: "per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi" sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti
o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.";
d) al comma 5, dopo le parole: "all'articolo 193" sono aggiunte le seguenti: "da parte dei soggetti obbligati";
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro;
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro
a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione
R.G. n. 255/2020 Sentenza amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro;
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Di conseguenza per effetto di suddette modifiche il testo dell'art. 258, risultava il
7 seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.
§§§
Si tratta di un testo ad “efficacia condizionata”, atteso che mediante il suo art. 16, comma 2, lo stesso D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 aveva disposto "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le sanzioni del presente decreto
R.G. n. 255/2020 Sentenza relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188- bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni".
In altri termini, il più agevole regime sanzionatorio era stabilito in favore di chi aderisse
8 al SISTRI, registro mai istituito, tanto vero che poi con l'art. 6 del D.L. n. 35 del
14/12/2018, convertito in legge n.12 del 11/02/2019 il citato registro è stato abolito.
Si riporta la previsione normativa di interesse: “1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Va opportunamente posto in rilievo che l'entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, è stata poi rinviata: al 10 ottobre 2010, poi al 10 gennaio 2011
e in seguito al 31 maggio 2011 e al 10 giugno 2011, poi di nuovo al 10 settembre 2011, al 2 aprile 2012 (decreto “Milleproroghe” del 23 dicembre 2011), al 30 giugno 2013 e al
10 ottobre 2013. Il 10 ottobre 2013 il SISTRI è entrato in vigore per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
L'entrata in vigore è stata comunque solo in via sperimentale e non è mai valsa a sostituire il previgente sistema cartaceo (cf sul tema anche Cass ord. 29403 del
10.10.2022).
Infatti, la legge n. 125 del 2013 di conversione con modifiche del decreto legge 101 del
2013 ha modificato l'art. 11 del decreto legge ed ha inserito il comma 3 bis nell'art. 11
(norma, questa posta a base della principale difesa dell'appellante) che statuisce:
“dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il
R.G. n. 255/2020 Sentenza coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»”.
Sulla disciplina citata, che ha sposta in avanti l'entrata in vigore della precedente riforma, è poi intervenuto l'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la
9 legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.» nel suo comma 3, che rileva in questa sede dispone:
“[…] 3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
§§§
In conclusione, per effetto dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione è il seguente il testo del comma 3-bis, dell'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dal decreto legge 2014, n. 192 convertito, con modifiche, in legge 27 febbraio 2015, n. 11:
«Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia
“1-3 (Omissis).
3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9,
e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
R.G. n. 255/2020 Sentenza In corretta applicazione di questa disciplina, è stata irrogata la sanzione nella misura prevista dalla originaria formulazione dell'art. 258 per condotte di omessa registrazione del carico e scarico di rifiuti pericolosi sui registri, che si ascrivono temporalmente dal periodo dal 30 ottobre 2014 al 1° febbraio 2015.
§§§
10 Esame del secondo motivo.
E' altresì fondato il secondo motivo con cui la censura la Parte_1
sentenza per aver ritenuto che la condotta contestata fosse ascrivibile al quinto comma dell'art. 258 del D.Lgs. 152/06. Espone l'appellante che la norma ritenuta di corretta applicazione dal giudice di prime cure presuppone la concorrente sussistenza di due condizioni che, nella fattispecie in esame, non ricorrono:
1. il carattere meramente formale dell'incompletezza o inesattezza dei dati;
2. la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge.
Deve trattarsi, afferma la di un difetto puramente formale Parte_1 nell'indicazione delle informazioni che, quindi, devono essere materialmente riportate
(sia pure in maniera formalmente incompleta o non corretta) e non totalmente omesse.
Questo Collegio ritiene fondata la lettura della norma che l'appellante offre.
Ove non basti la formulazione letterale del citato comma 5, che limita il più blando regime sanzionatorio ai casi di indicazioni in cui le registrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente “incomplete o inesatte” non totalmente omesse, si consideri, altresì
l'interpretazione che di suddetto comma ha fornito al Suprema Corte, ritenendo che “In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del
2006 disciplina due distinti tipi di illecito: il comma 1 contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti, mentre il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei registri di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è
R.G. n. 255/2020 Sentenza consentita” (così in massima Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021, a cui amplius si rinvia).
§§§
Per tutti i motivi esposti, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto dell'opposizione a ordinanza ingiunzione impugnata, emessa ex art. 18 della l. 689/1981, determina dirigenziale n. 1126 del 18.02.2019, della Controparte_3
Controparte_4
§§§
Le spese del doppio grado di giudizio
Appare equo, in virtù della notevole complessità della questione trattata, compensare per metà le spese del doppio grado di giudizio, che nella residua parte sono poste a carico degli appellati in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, corrispondente allo scaglione fino ad euro 5.200,00, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, per la fase di appello, di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
2620/19 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 26.11.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma della sentenza gravata, respinge l'opposizione a ordinanza ingiunzione impugnata, determina dirigenziale n.
1126 del 18.02.2019;
2) Compensa per ½ le spese e condanna parte appellata alla refusione in favore della della residua parte delle spese di lite del doppio Parte_1 grado, che liquida per il primo grado nell'importo di € 2.540,00 per onorario, e per il presente grado in € 1.670,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 255/2020 Sentenza