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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 1172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LICHERI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA FIRENZE 4 - NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. FOIS EMILIA, elettivamente domiciliata in VIA DOMENICO
GUERRAZZI N. 2 – NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni:
Il Tribunale voglia così giudicare:
- Pronunciare la separazione tra i coniugi;
- Compensare le spese di lite tra le parti. Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'1.06.2013, trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Lula al n. 2, parte 1, dell'anno 2013; che dall'unione non sono nati figli;
che la convivenza tra le parti si è nel tempo deteriorata ed è definitivamente cessata allorché la signora ha abbandonato la casa costituente CP_1
l'abitazione familiare;
che il sig. è disoccupato in cerca di un impiego, mentre la Pt_1
sig.ra lavora come operaia;
che è venuta meno in modo irreversibile la comunione CP_1
materiale e spirituale dei coniugi e non vi sono i presupposti né la volontà per la ricostituzione della stessa.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e ordinarsi le formalità di rito al competente ufficiale di stato civile, con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio.
Con comparsa depositata il 10.01.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
, che ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e ordinarsi
[...] le annotazioni all'ufficiale di stato civile, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo e hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra indicate.
Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al collegio.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza dell'11.02.2025 ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale e, pertanto, il Tribunale deve limitarsi, in assenza di figli, a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) ordina all'ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 1172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LICHERI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA FIRENZE 4 - NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. FOIS EMILIA, elettivamente domiciliata in VIA DOMENICO
GUERRAZZI N. 2 – NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni:
Il Tribunale voglia così giudicare:
- Pronunciare la separazione tra i coniugi;
- Compensare le spese di lite tra le parti. Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con l'1.06.2013, trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Lula al n. 2, parte 1, dell'anno 2013; che dall'unione non sono nati figli;
che la convivenza tra le parti si è nel tempo deteriorata ed è definitivamente cessata allorché la signora ha abbandonato la casa costituente CP_1
l'abitazione familiare;
che il sig. è disoccupato in cerca di un impiego, mentre la Pt_1
sig.ra lavora come operaia;
che è venuta meno in modo irreversibile la comunione CP_1
materiale e spirituale dei coniugi e non vi sono i presupposti né la volontà per la ricostituzione della stessa.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e ordinarsi le formalità di rito al competente ufficiale di stato civile, con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio.
Con comparsa depositata il 10.01.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1
, che ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e ordinarsi
[...] le annotazioni all'ufficiale di stato civile, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo e hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra indicate.
Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al collegio.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza dell'11.02.2025 ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale e, pertanto, il Tribunale deve limitarsi, in assenza di figli, a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) ordina all'ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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