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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1070 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Montedoro n°66 C.F. , elettivamente domiciliata, in Torre del Greco, C.F._1 alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a, presso lo studio dell'avv. EMANUELE IMPROTA
C.F.: che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, la ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, chiedendo il pagamento dell' assegno sociale, da dicembre 2022 a febbraio 2024, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
La prestazione invocata in giudizio dalla ricorrente è stata liquidata con riconoscimento dell'importo di € 21.302,66, come da Pt_2 CP_ Infatti l' ha riconosciuto integralmente la sorta rivendicata, ma all'atto del pagamento effettivo ha riconosciuto anche gli interessi legali per €881,58 ed il maggior danno da svalutazione monetaria per €70,04, come da cedolino di pagamento di Febbraio 2025.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto (cfr. note di udienza depositate dalla ricorrente in data 4.4.2025) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse
1 intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80,
n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza del diritto della ricorrente, rilevato che il pagamento è successivo sia al deposito del ricorso sia alla notifica dello stesso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (scaglione fino a 26.000), senza alcuna maggiorazione per i collegamenti ipertestuali, atteso che alcuna utilità hanno apportato alla comprensione della causa (Cass. ordinanza n. 37692/2022).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 2.540, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Torre Annunziata, 14.4.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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