Articolo 26 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 25 sexiesArticolo 25 octies
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
15 luglio 2022
Art. 26. Giurisdizione italiana (( 1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali puo' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. )) (( 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. )) 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura e' principale, secondaria o territoriale.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente