Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 770/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 770/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Pasquale Basso ed Elisabetta Buldo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
Pietro Senatore, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 20.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 [nato a [...] il Parte_1
29.11.1975, CF. ] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del C.F._3 matrimonio contratto con [nata a [...] in data [...], CF. CP_1
in data 24.04.2008 in Salerno e da cui unione erano nati C.F._4 tre figli, (30.08.2008), (13.04.2010) e Per_1 Persona_2 Per_3
(20.10.2012).
Con comparsa del 4.05.2023 si costituiva , aderendo alla richiesta di CP_1 scioglimento del matrimonio. La resistente chiedeva, altresì, un aumento dell'assegno di mantenimento per i minori e la previsione di un assegno divorzile in suo favore.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 16.05.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 5070/2023 emessa in data 13.11.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Alla udienza del 20.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5070/2023 emessa in data 13.11.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio sono nati i figli minori (30.08.2008), Per_1 Persona_2
(13.04.2010) e (20.10.2012). Per_3
Va evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei minori.
Pertanto, i tre minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
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Per quanto attiene al collocamento dei figli va rilevato che dopo la separazione gli stessi erano rimasti a vivere presso la madre, mentre in corso di causa si sono trasferiti presso la residenza paterna col consenso della SI.ra e con CP_1 conseguente modifica dei provvedimenti provvisori da parte del G.I. (cfr. decreto del 9.11.2023). Non essendo emersi ulteriori e diversi elementi di valutazione successivamente alla modifica del collocamento dei tre ragazzi, il Collegio ritiene opportuno confermare sul punto i provvedimenti provvisori resi in corso di causa.
Attesa l'età dei primi due figli e , rispettivamente di Per_1 Persona_2 quasi 17 e 15 anni, appare opportuno prevedere che la madre concordi direttamente con gli stessi i tempi e modalità degli incontri.
Quanto all'ultima figlia , di anni 13, il Collegio ritiene di dover Per_3 confermare i tempi previsti nel decreto del 9.11.2023 che hanno dato buona prova di funzionamento in corso di causa.
Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, la madre potrà tenere con se la figlia minore (20.10.2012) il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di Per_3 scuola sino alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dal sabato (orario di uscita di scuola o ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in mancanza di un accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi
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ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda. La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le eSIenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 49, è un operaio presso le fonderie Pisano e percepisce un salario mensile di circa € 1.200,00 mensili netti ed ha riferito di svolgere anche lavori saltuari occasionali riuscendo a guadagnare in media ulteriori
400,00/500,00 euro al mese;
vive nella casa familiare gravata da una rata di mutuo a tasso variabile di circa 400,00 euro mensili;
paga una rata mensile di circa € 233,00 per un finanziamento effettuato per l'acquisto di una autovettura
(finanziamento che verrà a breve a scadenza); ha dichiarato per l'anno di imposta
2019 un reddito imponibile di 19.123,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di 18.574,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 19.739,00 euro;
non ha depositato dichiarazioni dei redditi aggiornate;
2) la resistente, di anni di 40, vive con la madre (pensionata) in una abitazione popolare e svolge lavori saltuari (con retribuzioni variabili tra i 400,00 ed i
600,00euro mensili); non ha depositato documentazione reddituale aggiornata
(risultando tardiva la documentazione depositata solo con la comparsa conclusionale di replica dep. in data 6.6.2025).
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Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di dover porre integralmente a carico del padre il mantenimento ordinario dei tre minori con contribuzione della madre alle spese straordinarie nella misura del 30%.
Considerato che è stato posto a carico del padre in via integrale il mantenimento ordinario dei tre figli, appare altresì congruo prevedere che spetti al SI. la Pt_1 percezione dell'intero importo dell'assegno unico per i figli (cfr. Cass. civ., sez. I,
22/02/2025, n. 4672).
C) La resistente – in favore della quale non era stato previsto un assegno di mantenimento negli accordi della separazione - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad
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abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura
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composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la SI.ra allegato in maniera specifica (né CP_1 tantomeno provato) di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche e specifiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
Per quanto attiene alla componente assistenziale, va ricordato che la rinuncia/mancata concessione di un assegno di mantenimento in sede di separazione, come nel caso di specie, non preclude il riconoscimento di un assegno divorzile, può però rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni
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economiche dei coniugi (cfr. Cass. civile sez. I, 29/01/2019, n. 2480): pertanto, la prova necessaria per il riconoscimento dell'assegno che ricade sulla richiedente in sede di divorzio è senz'altro più rigorosa.
Invero, la mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente (cfr. Cass. civ., sez. I,
28/03/2023, n. 8747).
Nel caso di specie deve rilevarsi che la resistente non ha depositato idonea documentazione reddituale aggiornata (risultando tardiva la documentazione depositata solo con la comparsa conclusionale di replica dep. in data 6.6.2025) onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale (sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n. 6529) e, inoltre, alla udienza presidenziale ha riferito di svolgere lavori saltuari così come all'epoca degli accordi di separazione (febbraio
2021).
E', pertanto, del tutto mancata la prova che la resistente versi in una situazione patrimoniale peggiore rispetto all'epoca degli accordi di separazione in cui ha rinunciato a chiedere un assegno di mantenimento.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la SI.ra , su cui ricadeva il relativo CP_1 onere probatorio, non ha fornito adeguata prova dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile di tipo assistenziale, con conseguente rigetto della domanda.
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
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- affida i minori (30.08.2008), (13.04.2010) e Persona_4 Persona_5
(20.10.2012) congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Persona_6 privilegiata presso il padre;
- la SI.ra concorderà direttamente con i figli minori e CP_1 Per_1 [...]
i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli Per_2 interessi dei figli;
- salvo diverso accordo tra i genitori, la madre potrà tenere con se la figlia minore
(20.10.2012) il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola sino Per_3 alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dal sabato (orario di uscita di scuola o ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in mancanza di un accordo per un festeggiamento congiunto - consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- dispone che il SI. provveda in via integrale al mantenimento Parte_1 ordinario dei tre figli con sé conviventi;
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei tre figli siano a carico della madre nella misura del 30% e per il restante 70% a carico del padre;
- dispone che l'assegno unico per i tre figli sia integralmente percepito dal SI.
; Parte_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
9 Proc. R.G. n. 770/2023
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio del 16.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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