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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3873/2024 avente ad oggetto: ripetizione di indebito ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Savella, presso il cui studio in Barletta, alla via A. Depretis n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'
[...]
di Andria, alla via Guido Rossa n. 12 CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 7 maggio 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 16.05.2024, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'importo di € 2.045,18, di cui l' ha prospettato l'indebita percezione con nota del 15.12.2023. CP_1
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che il 28.06.2022 ha presentato all' domanda di intervento del fondo di garanzia per il pagamento CP_1 del TFR ai sensi della legge n. 297/1982 e del d.lgs. n. 80/1992, maturato alle dipendenze della Cooperativa Sociale Villa Gaia, ammessa alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Trani;
che l' ha accolto CP_1 integralmente la domanda liquidando l'importo di € 10.610,08 lordo;
che con nota del 15.12.2023, l' ha richiesto alla ricorrente la restituzione della somma di € CP_1
2.045,18, sostenendo che per il periodo dal 12.10.2022 al 14.12.2023 il TFR corrisposto ex art. 2 L. 297/82 è risultato parzialmente o totalmente non spettante;
che in data 25.01.2024 ha proposto ricorso al comitato provinciale ai sensi della legge 88/1989.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità della richiesta di restituzione, avendo allegato alla domanda proposta al fondo di garanzia tutta la documentazione comprovante il diritto, compresa l'attestazione del liquidatore giudiziale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari illegittima la richiesta di restituzione con vittoria di spese.
In particolare, ha eccepito: che il 15.12.2023 l' comunicava l'apertura di un CP_1 indebito di € 2.045,18; che la somma inizialmente liquidata era basata sul decreto ingiuntivo e sulla precisazione del credito;
che in data 12.5.2023 la stessa ricorrente attestava, sulla base della correzione del passivo concordatario, che la somma spettante era invece pari a € 8.564,90. Ciò posto, ha dedotto l'infondatezza della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio che nelle azioni di accertamento negativo dell'indebito previdenziale l'onere della prova grava sull'attore; inoltre, ha eccepito che la ricorrente non ha contestato la somma pretesa e che vi è dolo omissivo della ricorrente che non ha riformulato la domanda di precisazione del credito dopo aver trasmesso l'elenco aggiornato dei creditori.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
2 LA DECISIONE
1.1 La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta.
In primo luogo, deve premettersi che, com'è noto, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 18046/2010 e da ultimo Cass.
n. 2739/2016).
Tale principio va però contemperato con quanto statuito, sempre dalla Suprema
Corte, tra l'altro, con la sentenza n. 198/11, con la quale si è affermato che l' non può limitarsi a comunicare al percipiente la sussistenza dell'indebito CP_1 ma è tenuto a precisare sia gli estremi dei pagamenti in relazione ai quali si chiede la ripetizione, sia, soprattutto, le ragioni che determinano l'insorgere dell'indebito (cfr. in questi termini Trib. Trani, sent. 858/19 e Trib. Bari, sent. n.
4117/17).
Quanto al regime dell'indebito, com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Ciò posto in termini generali, l'azione nel caso di specie è di accertamento negativo di un indebito prospettato dall' . CP_1
Com'è noto, l'art. 52 della L. n. 88/1989 - applicabile al caso di specie stante la natura previdenziale della prestazione liquidata dal Fondo di Garanzia presso l' ai sensi della legge n. 297/82 (cfr. Cass. n. 8513/2023 che la definisce CP_1 come “una forma di assicurazione sociale volta alla socializzazione del rischio dell'insolvenza”, e, in termini analoghi, da ultimo Cass. 2397/2025) - così stabilisce:
3 “1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha così previsto:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La normativa richiamata non è suscettibile di interpretazione analogica ed è applicabile al caso di specie.
Tanto è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
3488/2003, che ha così ritenuto: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo
4 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale.”.
La questione ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 448/2000, ha dichiarato la “Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui: a) il primo, ponendo limiti alle ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale, non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile;
b) entrambi non prevedono l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento. Va, infatti, osservato che, per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento introdotte dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vi è stato un avvicinamento della disciplina della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale (sia transitoria che a regime). Per effetto di tale avvicinamento la normativa considerata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto: a) data la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali;
b) gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, primo comma, della
Costituzione”.
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi che sussista l'indebito prospettato dall' e, in ogni caso, la condizione di dolo della CP_1 percipiente.
Come risulta, infatti, dalla documentazione prodotta da quest'ultima, l'importo liquidato dall' corrisponde a quello risultato ammesso alla procedura di CP_1 concordato preventivo anche in seguito alla precisazione del credito stesso.
Vi è, infatti, dichiarazione del Commissario Giudiziale del 13.06.2022 con la quale, a parziale rettifica di quanto risultante nello stato passivo, si precisa che il
5 credito vantato dalla sig.ra “a titolo di TFR è pari a Euro 10.610,08 al Parte_1 lordo delle ritenute fiscali, e non Euro 8.564,90 in quanto erroneamente riportato nello Stato Passivo al netto delle ritenute fiscali” (cfr. all. 9B della produzione di parte ricorrente).
Tale precisazione corrisponde a quella operata dal legale rappresentante della
Villa Gaia Cooperativa Sociale del 27.05.2022 (cfr. all. 10C della produzione di parte ricorrente).
La liquidazione dell'importo di € 10.610,08, operata dall' come da CP_1 comunicazione del 5.10.2022 (cfr. all. 11D della produzione di parte ricorrente) è successiva a tale precisazione e, quindi, l' disponeva già all'epoca di tutti gli CP_1 elementi per poter procedere alla liquidazione della somma come risultante dallo stato passivo e dalla relativa precisazione;
tant'è che ha proceduto alla liquidazione della somma che corrisponde a quella indicata nella documentazione richiamata e che comprova la sussistenza del credito nei confronti del Fondo di
Garanzia in capo alla ricorrente, di cui si chiede la parziale restituzione.
In ogni caso, a escludere la possibilità di ripetere parzialmente la somma erogata concorre la circostanza che, alla luce di quanto evidenziato, non sussiste alcun dolo da parte della ricorrente;
quest'ultima, infatti, ha percepito l'importo dovuto quale risultante dalla documentazione senza che, quindi, possa giustificarsi in alcun modo la richiesta di ripetizione di una somma che è stata correttamente liquidata e, in ogni caso, trattenuta senza che possa essere addebitato alla percipiente alcun comportamento doloso, anche omissivo.
Ne consegue, quindi, che va accertata e dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 2.045,18, di cui alla nota del 15.12.2023 per insussistenza del preteso indebito.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio CP_1 ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Andrea
Savella che ne ha fatto richiesta.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3873/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 2.045,18, di cui alla nota del 15.12.2023 per insussistenza del preteso indebito;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € Parte_1
1.312,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Andrea Savella.
Trani, 7.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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