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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2284 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in via Tassoni snc, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv.
Amedeo Stoppa (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._2
studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, tel. 389 9607564 e fax 0575/1460255,
PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
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RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo
1 nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
l'art. 1, commi 121, Controparte_3
122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) CONDANNARE il , in persona Controparte_1 del Ministro in carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A P.IVA_3 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa Parte_1
(C.F. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, C.F._1
2023/2024, 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.500,00, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
[...]
, in persona del in carica, (C.F. ), a Controparte_1 CP_4 P.IVA_3 corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 2.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno. 5) CON
VITTORIA DI SPESE, DIRITTI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione obbligatoria ex Lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del difensore antistatario come da nota spese allegata”.
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parti attrici in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si contesta il bonus per l'annualità 2020/2021 poiché la ricorrente ha prestato servizio con un contratto di supplenza non a copertura di assenza, il quale secondo la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito è considerato alla stregua di un contratto di supplenza breve e saltuaria. 3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2024 Parte_1 premesso di essere assunto dall'a.s. 2024/2025 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di educatore e di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Convitto
Nazionale Melchiorre Delfico sito in Piazza Dante Alighieri n. 20 – 64100 Teramo (TE), ha agito in giudizio al fine di ottenere il beneficio della carta elettronica per gli a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 nel corso dei quali ha prestato servizio presso
2 l'Amministrazione scolastica in qualità di “Personale Educativo” con contratto a tempo determinato con supplenze annuali, oltre che per l'annualità 2024/2025 in cui ha prestato servizio in qualità di educatore di ruolo.
A fondamento della domanda assumeva la sostanziale equipollenza delle funzioni del personale educativo con quelle del personale docente, con conseguente diritto al medesimo trattamento contrattuale, richiamando a sostegno della propria difesa la sentenza della Corte di
Cassazione n.32104 del 30.10.2022 e le successive intervenute a conferma di tale orientamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente contestando il fondamento della domanda ed eccependo che il servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021 era un servizio con un contratto di supplenza non a copertura di assenza, come tale qualificato quale supplenza breve e saltuaria e dunque esclusa dall'ambito di riconoscimento dell'orientamento giurisprudenziale invocato.
In subordine ed in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 19.2.2025 e poi rinviata al 9.4.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente appartiene al “Personale Educativo” ed è attualmente in servizio presso il
Convitto Nazionale “M. Delfico” di CP_2
Per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ha prestato servizio presso l'Amministrazione scolastica in qualità di “Personale Educativo” con contratto a tempo determinato con supplenze annuali;
mentre per l'a.s. 2024/2025 in qualità di “Personale
Educativo” con contratto a tempo indeterminato, come risulta dalla documentazione in atti.
La ricorrente, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, sia in relazione ai periodi di supplenza di
3 durata annuale pre-ruolo, sia per l'annualità svolta a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
3. La questione giuridica controversa nel presente giudizio riguarda, dunque, il riconoscimento o meno del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121,
Legge 13.07.2015 n. 107 anche al personale inquadrato con la qualifica di “Personale
Educativo”, assunto a tempo indeterminato e di conseguenza, l'estensionale a tale personale dell'orientamento formatosi sul personale docente supplente con servizi di durata annuale.
4. E' noto che sulla vicenda è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, n.32104 del 30.10.2022, da ultimo riconfermata (Cass., Sez. L, n. 9895 dell'11 aprile
2024; Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27874) a cui è necessario dare seguito, mutando, così il proprio precedente orientamento, ed alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..
Al riguardo è opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
La Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6
4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito, secondo la
Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, può rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale
5 educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, la Corte di Cassazione ritiene che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, rileva, secondo il giudice di legittimità, l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo, atteso che l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette,
a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
6 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i
Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
5. Se questa è la giurisprudenza formatasi in relazione al personale educativo, appare adesso opportuno richiamare l'ormai acquisito orientamento giurisprudenziale secondo il quale la formazione professionale, per il tramite della carta docente, spetta non solo al personale di ruolo, ma anche al personale che abbia svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In altri termini, l'estensione al personale educativo di tale beneficio determina anche l'applicazione allo stesso dell'orientamento giurisprudenziale ormai univoco in materia di supplenze di durata annuale.
Sotto tale profilo è allora opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali in materia.
La questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
7 - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data
8 in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza
9 proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
10 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel
11 contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
12 DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_1
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Fattispecie concreta
6. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare integrale accoglimento.
Come sopra esposto la ricorrente ha prestato servizio in qualità di Parte_1 Pt_1 personale educativo presso il Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di per l'a.s. CP_2
2020/2021 con un contratto di supplenza breve non a copertura di assenza, per l'a.s.
2021/2022 con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno); per l'a.s. 2022/2023- 2023/2024 con un contratto di supplenza annuale (31 agosto) e per l'a.s.
13 2024/2025 con un contratto a tempo indeterminato a seguito dell'immissione in ruolo del
01/09/2024.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s.
2021/2022 e 2022/2023- 2023/2024 rientra tra le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 rispetto alle quali la
Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2020/2021, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto di supplenza breve non a copertura di assenza, per il medesimo istituto scolastico e con orario di lavoro completo, per un arco temporale pressoché coincidente con l'intera annualità, ovvero dal 26.9.2020 al 10.6.2021, senza soluzione di continuità.
Ne consegue che ancorchè tale servizio non rientri formalmente tra le supplenze di cui all'articolo 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, vi rientra certamente sotto un profilo sostanziale e di fatto, sicchè non può dubitarsi della piena assimilabilità di tale servizio con quello di carattere annuale per il quale la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per estendere la tutela del beneficio in parola.
Chiarito, dunque, che trattasi di supplenze di durata annuale, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori con qualifica di docente a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire CP_1
alla parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo
(nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
Nell'anno 2024/2025 la ricorrente ha invece svolto una servizio in forza di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice e va assimilata alla disciplina prevista per il personale docente in virtù della giurisprudenza sopra richiamata.
14 La domanda va pertanto accolta coma da dispositivo.
7. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come da dispositivo.
Quanto alla richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022, la stessa è prevista “fino” al
30% e nel caso di specie, in ragione della serialità della causa e della limitatezza dei documenti prodotti, di cui in prevalenza precedenti giurisprudenziali, si ritiene che vada riconosciuta nel limite del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2284/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., all'adozione Controparte_1 di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di €
500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
• condanna il rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.132,43 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in via Tassoni snc, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv.
Amedeo Stoppa (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._2
studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62, tel. 389 9607564 e fax 0575/1460255,
PEC: Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ““1) DISAPPLICARE il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nella parte in cui escludono il profilo personale educativo
1 nell'area personale docente;
e/o INTERPRETARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo;
2) DISAPPLICARE l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea;
l'art. 1, commi 121, Controparte_3
122 e 124, della Legge n. 107/2015, nonché il D.P.C.M. 28.10.2016, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, nel senso di ricomprendere tra i destinatari del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche il personale docente ed educativo non di ruolo;
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, 4) CONDANNARE il , in persona Controparte_1 del Ministro in carica, (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A P.IVA_3 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, così come prevista e disciplinata dalla normativa, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa Parte_1
(C.F. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, C.F._1
2023/2024, 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 2.500,00, ovvero, in subordine, CONDANNARE il
[...]
, in persona del in carica, (C.F. ), a Controparte_1 CP_4 P.IVA_3 corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 2.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato, a titolo di risarcimento del danno. 5) CON
VITTORIA DI SPESE, DIRITTI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione obbligatoria ex Lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (“Ricerca testuale all'interno dell'atto ex Legge Cartabia”) da liquidarsi in favore del difensore antistatario come da nota spese allegata”.
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parti attrici in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si contesta il bonus per l'annualità 2020/2021 poiché la ricorrente ha prestato servizio con un contratto di supplenza non a copertura di assenza, il quale secondo la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito è considerato alla stregua di un contratto di supplenza breve e saltuaria. 3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2024 Parte_1 premesso di essere assunto dall'a.s. 2024/2025 con contratto a tempo indeterminato con qualifica di educatore e di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Convitto
Nazionale Melchiorre Delfico sito in Piazza Dante Alighieri n. 20 – 64100 Teramo (TE), ha agito in giudizio al fine di ottenere il beneficio della carta elettronica per gli a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 nel corso dei quali ha prestato servizio presso
2 l'Amministrazione scolastica in qualità di “Personale Educativo” con contratto a tempo determinato con supplenze annuali, oltre che per l'annualità 2024/2025 in cui ha prestato servizio in qualità di educatore di ruolo.
A fondamento della domanda assumeva la sostanziale equipollenza delle funzioni del personale educativo con quelle del personale docente, con conseguente diritto al medesimo trattamento contrattuale, richiamando a sostegno della propria difesa la sentenza della Corte di
Cassazione n.32104 del 30.10.2022 e le successive intervenute a conferma di tale orientamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente contestando il fondamento della domanda ed eccependo che il servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021 era un servizio con un contratto di supplenza non a copertura di assenza, come tale qualificato quale supplenza breve e saltuaria e dunque esclusa dall'ambito di riconoscimento dell'orientamento giurisprudenziale invocato.
In subordine ed in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 19.2.2025 e poi rinviata al 9.4.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La ricorrente appartiene al “Personale Educativo” ed è attualmente in servizio presso il
Convitto Nazionale “M. Delfico” di CP_2
Per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ha prestato servizio presso l'Amministrazione scolastica in qualità di “Personale Educativo” con contratto a tempo determinato con supplenze annuali;
mentre per l'a.s. 2024/2025 in qualità di “Personale
Educativo” con contratto a tempo indeterminato, come risulta dalla documentazione in atti.
La ricorrente, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, sia in relazione ai periodi di supplenza di
3 durata annuale pre-ruolo, sia per l'annualità svolta a seguito di assunzione a tempo indeterminato.
3. La questione giuridica controversa nel presente giudizio riguarda, dunque, il riconoscimento o meno del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121,
Legge 13.07.2015 n. 107 anche al personale inquadrato con la qualifica di “Personale
Educativo”, assunto a tempo indeterminato e di conseguenza, l'estensionale a tale personale dell'orientamento formatosi sul personale docente supplente con servizi di durata annuale.
4. E' noto che sulla vicenda è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, n.32104 del 30.10.2022, da ultimo riconfermata (Cass., Sez. L, n. 9895 dell'11 aprile
2024; Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27874) a cui è necessario dare seguito, mutando, così il proprio precedente orientamento, ed alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..
Al riguardo è opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
La Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6
4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito, secondo la
Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, può rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale
5 educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, la Corte di Cassazione ritiene che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, rileva, secondo il giudice di legittimità, l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo, atteso che l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette,
a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
6 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i
Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
5. Se questa è la giurisprudenza formatasi in relazione al personale educativo, appare adesso opportuno richiamare l'ormai acquisito orientamento giurisprudenziale secondo il quale la formazione professionale, per il tramite della carta docente, spetta non solo al personale di ruolo, ma anche al personale che abbia svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In altri termini, l'estensione al personale educativo di tale beneficio determina anche l'applicazione allo stesso dell'orientamento giurisprudenziale ormai univoco in materia di supplenze di durata annuale.
Sotto tale profilo è allora opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali in materia.
La questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
7 - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data
8 in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza
9 proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
10 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel
11 contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
12 DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_1
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Fattispecie concreta
6. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare integrale accoglimento.
Come sopra esposto la ricorrente ha prestato servizio in qualità di Parte_1 Pt_1 personale educativo presso il Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” di per l'a.s. CP_2
2020/2021 con un contratto di supplenza breve non a copertura di assenza, per l'a.s.
2021/2022 con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno); per l'a.s. 2022/2023- 2023/2024 con un contratto di supplenza annuale (31 agosto) e per l'a.s.
13 2024/2025 con un contratto a tempo indeterminato a seguito dell'immissione in ruolo del
01/09/2024.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s.
2021/2022 e 2022/2023- 2023/2024 rientra tra le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 rispetto alle quali la
Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2020/2021, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto di supplenza breve non a copertura di assenza, per il medesimo istituto scolastico e con orario di lavoro completo, per un arco temporale pressoché coincidente con l'intera annualità, ovvero dal 26.9.2020 al 10.6.2021, senza soluzione di continuità.
Ne consegue che ancorchè tale servizio non rientri formalmente tra le supplenze di cui all'articolo 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, vi rientra certamente sotto un profilo sostanziale e di fatto, sicchè non può dubitarsi della piena assimilabilità di tale servizio con quello di carattere annuale per il quale la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per estendere la tutela del beneficio in parola.
Chiarito, dunque, che trattasi di supplenze di durata annuale, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori con qualifica di docente a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire CP_1
alla parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo
(nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
Nell'anno 2024/2025 la ricorrente ha invece svolto una servizio in forza di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice e va assimilata alla disciplina prevista per il personale docente in virtù della giurisprudenza sopra richiamata.
14 La domanda va pertanto accolta coma da dispositivo.
7. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come da dispositivo.
Quanto alla richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022, la stessa è prevista “fino” al
30% e nel caso di specie, in ragione della serialità della causa e della limitatezza dei documenti prodotti, di cui in prevalenza precedenti giurisprudenziali, si ritiene che vada riconosciuta nel limite del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2284/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., all'adozione Controparte_1 di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di €
500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente;
• condanna il rifondere alla parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.132,43 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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