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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6138/ 23 vertente
TRA
(nato a [...] - RM- l'11/6/1947), elettivamente domiciliato in Roma Via Ugo Parte_1
Ojetti 350, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maccarrone giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Ctu nominato ha escluso la sussistenza dei suddetti requisiti medici.
Con ricorso tempestivamente depositato, il ha contestato le risultanze peritali del Pt_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale per non aver il Ctu compiuto una corretta analisi del quadro clinico da cui affetto, come emergente dalle certificazioni mediche in atti. Ha anche allegato le note critiche del proprio consulente (dott.ssa ), che si discostano dalle conclusioni scientifiche della perizia. Persona_1
CP_ L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Disposta un'integrazione della Ctu medico – legale, la causa è stata istruita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
1 Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto deciso con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 20.11.2023 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto l'8.11.2023.
Detto ciò, si osserva che la domanda è infondata per le motivazioni di seguito indicate.
Il Ctu medico legale nominato (dott. ) ha chiarito che il ricorrente è affetto da un Persona_2 complesso di infermità (❖ Esiti di duplice intervento di TURP per carcinoma uroteliale vescicale recidivato, trattato altresì con instillazioni endovescicali, in attuale follow-up cistoscopico;
❖
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA e stent nonché in soggetto con aterosclerosi carotidea trattata a sinistra con PTCA + stent. ❖ Diabete mellito in terapia mista.
❖ Pregresso intervento per ernia discale lombare L4-L5 con lieve deficit dello SPE a destra) che non determinavano e non determinano tuttora i requisiti medici utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della suddetta condizione di disabilità.
In particolare, il Ctu ha chiarito che: “in merito al caso in esame, non essendo in discussione
l'autonomia del periziando nella deambulazione, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti medico-legali che determinano un giudizio di incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro- cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita.
L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare una globale lieve limitazione dei movimenti di flesso-estensione e lateralità del capo e del tronco. Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto. Per quanto attiene alla patologia neoplastica e del suo trattamento, i relativi esiti non incidono in atto sull'autonomia del ricorrente in misura tale da renderlo disautonomo.
Alla luce di quanto dianzi riportato, sulla base della documentazione sanitaria e degli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali si può ritenere che sin dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente possa considerarsi soggetto in condizioni di persistente Parte_1 difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, non sussistendo i requisiti sanitari
2 previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Per le medesime motivazioni e dalla stessa epoca non si ritiene essersi concretizzata quella riduzione dell'autonomia personale prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione della perizianda”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
In difetto dei requisiti medici, la domanda va rigettata. CP_ Stante la contumacia dell' nulla deve disporsi sulle spese di lite
Le spese di Ctu, già liquidate provvisoriamente con separato decreto, sono poste a definitivo carico del ricorrente, atteso che questi ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni utile per l'esonero dal pagamento delle spese processuali ai seni dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla in materia di spese di lite;
- pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese di ctu medico – legale, già liquidate provvisoriamente con separato decreto;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso il 3.1.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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