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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
d.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente dr. Gianfranco PLACENTINO Consigliere
avv.CO Maria SPINELLI Giudice ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.44/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.224/2019 del
30/06/2019, pubblicata l'1/07/2019, del Tribunale di Larino nella causa civile n.1099/2013
RG, avente per avente ad oggetto “contratti bancari”
T R A
, in persona del l.r.p.t., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio degli avv.ti Maria Augusta Dramisino e Parte_4
CO DO,
APPELLANTE
E
(attuale denominazione di ) quale mandataria di CP_1 CP_2 CP_3
[...
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.Alessia De Ambrosiis;
APPELLATO
1 -SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di debitore Parte_1
principale, e e quali fideiussori, Parte_2 Parte_3 Parte_4
formulavano opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 236/13 del
Tribunale di Larino del 2.10.2013, in forza del quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 111.628,32 per saldo negativo sul conto anticipo fatture n.
30365/401182364 oltre interessi, spese ed onorari del procedimento monitorio;
- si costituiva la , e per essa la sua mandataria CP_4 Controparte_5
la quale, contestando la genericità e la infondatezza delle avverse doglianze,
[...]
instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto di cui chiedeva confermarsi la provvisoria esecutività;
-l'adito Tribunale con sentenza n.224/2019 del 30/06/2019, pubblicata l'1/07/2019, ha revocato il d.ing. 236/2013, rigettato la spiegata riconvenzionale e condannato gli opponenti al pagamento in solido della somma di € 210.052,00 oltre interessi e le spese del giudizio.
2) Con atto regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nelle già indicate rispettive qualità, hanno impugnato la suddetta Parte_4
decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- si sono costituiti gli appellati istituti, subentrati all'iniziale , instando per il CP_4
rigetto del formulato appello, con il favore delle spese;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
2/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa
è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- con comparsa conclusionale ex art.190 cpc del 3/11/2024 il difensore degli appellanti ha
2 comunicato che con provvedimento del 25/07/2022 la debitrice principale è Parte_1
stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 40 co. 5 D.L. n. 76/2020 convertito in L.
120/2020;
- i difensori degli appellati hanno preso contezza di quanto comunicato, prendendo posizioni nelle successive memorie di replica del 23/12/2024;
- con ordinanza del 6/02/2025 è stata dichiarata l'interruzione del processo;
- la precisa posizione assunta dalle parti in ordine al formalizzato evento interruttivo consente di ritenere per precisamente avvenuta la sua conoscenza e dei correlati effetti anche in ordine all'eventuale riassunzione nei termini, che -anzi- non risulta essere avvenuta, ragion per cui va pronunciata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305
c.p.c.;
- nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.224/2019 del 30/06/2019, pubblicata l'1/07/2019, del Tribunale di Larino proposto da ditta Nicolaj srl, Parte_2
e nei confronti di quale mandataria Parte_3 Parte_4 CP_1
di così provvede: Controparte_3
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Deciso nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il Giudice Ausiliario-relatore Il Presidente
avv.CO Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
d.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente dr. Gianfranco PLACENTINO Consigliere
avv.CO Maria SPINELLI Giudice ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.44/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.224/2019 del
30/06/2019, pubblicata l'1/07/2019, del Tribunale di Larino nella causa civile n.1099/2013
RG, avente per avente ad oggetto “contratti bancari”
T R A
, in persona del l.r.p.t., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio degli avv.ti Maria Augusta Dramisino e Parte_4
CO DO,
APPELLANTE
E
(attuale denominazione di ) quale mandataria di CP_1 CP_2 CP_3
[...
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.Alessia De Ambrosiis;
APPELLATO
1 -SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di debitore Parte_1
principale, e e quali fideiussori, Parte_2 Parte_3 Parte_4
formulavano opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 236/13 del
Tribunale di Larino del 2.10.2013, in forza del quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 111.628,32 per saldo negativo sul conto anticipo fatture n.
30365/401182364 oltre interessi, spese ed onorari del procedimento monitorio;
- si costituiva la , e per essa la sua mandataria CP_4 Controparte_5
la quale, contestando la genericità e la infondatezza delle avverse doglianze,
[...]
instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto di cui chiedeva confermarsi la provvisoria esecutività;
-l'adito Tribunale con sentenza n.224/2019 del 30/06/2019, pubblicata l'1/07/2019, ha revocato il d.ing. 236/2013, rigettato la spiegata riconvenzionale e condannato gli opponenti al pagamento in solido della somma di € 210.052,00 oltre interessi e le spese del giudizio.
2) Con atto regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nelle già indicate rispettive qualità, hanno impugnato la suddetta Parte_4
decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- si sono costituiti gli appellati istituti, subentrati all'iniziale , instando per il CP_4
rigetto del formulato appello, con il favore delle spese;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
2/10/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa
è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- con comparsa conclusionale ex art.190 cpc del 3/11/2024 il difensore degli appellanti ha
2 comunicato che con provvedimento del 25/07/2022 la debitrice principale è Parte_1
stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 40 co. 5 D.L. n. 76/2020 convertito in L.
120/2020;
- i difensori degli appellati hanno preso contezza di quanto comunicato, prendendo posizioni nelle successive memorie di replica del 23/12/2024;
- con ordinanza del 6/02/2025 è stata dichiarata l'interruzione del processo;
- la precisa posizione assunta dalle parti in ordine al formalizzato evento interruttivo consente di ritenere per precisamente avvenuta la sua conoscenza e dei correlati effetti anche in ordine all'eventuale riassunzione nei termini, che -anzi- non risulta essere avvenuta, ragion per cui va pronunciata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305
c.p.c.;
- nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.224/2019 del 30/06/2019, pubblicata l'1/07/2019, del Tribunale di Larino proposto da ditta Nicolaj srl, Parte_2
e nei confronti di quale mandataria Parte_3 Parte_4 CP_1
di così provvede: Controparte_3
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Deciso nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il Giudice Ausiliario-relatore Il Presidente
avv.CO Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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