CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 761/2022 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore
3) Dott.ssa Anna Adamo Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761/2022 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 16.09.2024; vertente tra
(P. IVA ) con sede in Terme Vigliatore via A. Parte_1 P.IVA_1
De Gasperi n.1, in persona del legale rapp.te (c.f. Controparte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Terme Vigliatore, Via Maceo n. 254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici (C.F. – PEC: avvocato , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellante- Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3 residente in [...]) ed elettivamente domiciliata in Pace del Mela, Via Nazionale n. 195, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.
[...]
– PEC: , che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1050/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G, pubblicata il 07.09.2022, notificata il 07.10.2022, relativa alla causa iscritta con il n. 762/2013 R.G.
1 Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
1. Accogliere il presente atto di appello sia in rito che nel merito;
2. Riformare la sentenza impugnata nelle parti appositamente indicate ed in ragione di tutte le motivazioni complessivamente dedotte nel corso del presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio oltre IVA e CPA ed il 15% della legge professionale.
Per l'appellata:
1. Per le argomentazioni illustrate in premessa, chiede il rigetto dell'appello avverso la sentenza N. 1050/2022 del Tribunale di Barcellona P.G. proposto da
[...]
, legale rappresentante della in quanto CP_1 Controparte_3 inammissibile e/o comunque perché pretestuoso ed infondato e/o con qualsivoglia altra motivazione ritenuta applicabile alla fattispecie;
2. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi secondo i parametri ministeriali e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine rende la prescritta dichiarazione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.05.2013 conveniva in giudizio la ditta CP_2
, al fine di accertare l'esistenza di errori di progettazione, Controparte_3 vizi e /o difetti nell'impianto di riscaldamento realizzato nel proprio immobile sito in Messina Via Largo Bozzi n. 9 e, conseguentemente, condannare il convenuto alla loro eliminazione o, in alternativa, a corrispondere il pagamento dell'importo pari al costo delle opere necessarie per la loro eliminazione, di quelle consequenziali alla loro esecuzione e di quelle occorrenti per la rimessa in pristino dell'immobile.
L'attrice chiedeva inoltre, la condanna della ditta convenuta al risarcimento degli ulteriori danni nella misura specificata in corso di causa o in quell'altra da liquidarsi anche in via equitativa e/o discrezionalmente dal giudice. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data della commissione dei lavori e fino all'effettiva ultimazione delle opere.
Costituitasi in giudizio, la sosteneva che nessuna responsabilità può Parte_1 essere attribuita al sul presupposto che le eventuali deficienze dell'impianto non CP_1 erano dovute ad un'errata progettazione e/o insufficienza della caldaia come prospettato da controparte ma ai lavori realizzati dalla ditta incaricata per la messa in opera del controsoffitto. In ogni caso, sosteneva il convenuto, il non corretto funzionamento dell'impianto non incideva sull'impossibilità di abitare l'immobile.
Con ordinanza, il G.I. rigettava le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e disponeva CTU.
2 All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n.1050/2022, pubblicata il 07.09.2022, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva:
“1. Dichiara la responsabilità della in persona Controparte_3 del legale rapp.te pro tempore, nella causazione dell'evento specificato in premessa, per i motivi di cui in narrativa;
2. Per l'effetto, condanna la in persona del legale Pt_1 Controparte_3 rapp.te pro tempore, a corrispondere all'attrice, sig.ra , la somma CP_2 complessiva di euro 11.563,77, oltre gli interessi di legge dal verificarsi del fatto al soddisfo per quanto in narrativa;
3. Spetta all'attrice il rimborso delle spese di Ctu che ammontano come da decreto di liquidazione del 22.09.2016, ad euro 1232,40 oltre iva e cpa se dovuti, con gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo;
4. Condanna, infine, la predetta convenuta, ditta in Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati…OMISSIS…in complessivi euro 2.966,73, per compensi…OMISSIS…da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di legge”.
Nello specifico, il Tribunale statuiva che in esito alla consulenza espletata la convenuta deve essere condannata a titolo di risarcimento danni subiti dall'attrice nell'immobile di sua proprietà, per il mancato e/o non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento, al pagamento della somma di euro 3.013,37 a titolo di costi per la esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati e di quelli conseguenti per il ripristino dell'immobile, ed euro 500,00 per la sostituzione della caldaia.
Infine, condannava la ditta convenuta al pagamento di euro 8.050,40 quale deprezzamento subito dall'immobile attoreo. Escludeva, invece, il risarcimento del danno per mancato godimento e fruizione dell'immobile.
§§§
Avverso tale sentenza, proponeva appello la ditta Controparte_3 per i motivi che verranno esposti nel prosieguo.
[...]
Con comparsa, depositata telematicamente in data 24.03.2023, si costituiva nel presente giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; sosteneva nel merito l'infondatezza delle doglianze proposte. Insisteva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata.
3 All'udienza del 07.04.2023, la Corte di Appello, rilevato che non ricorrevano i presupposti per dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2024.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§
Nel merito valga quanto segue.
§ 2. Con il primo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 191 c.p.c. (violazione dei principi sottesi alla nomina di un consulente tecnico di ufficio)”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, contrariamente ai principi normativi e giurisprudenziali in materia, disponeva una Ctu da qualificarsi meramente esplorativa, evidenziando che tale metodo d'indagine non può essere utilizzato per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
4 Invero – osserva l'appellante - l'attore, pur avendone l'onere, non ha fornito alcuna prova circa il titolo giuridico in forza del quale la ditta convenuta sarebbe tenuta a risarcire il danno, ne ha fornito alcuna prova dei presunti vizi e dei presunti danni.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente occorre rilevare che non c'è contestazione sul malfunzionamento dell'impianto termico, in quanto riconosciuto anche dalla ditta convenuta. Invero, a fronte dei lamentati vizi (cfr. missive di parte attrice - allegate al fascicolo di parte di primo grado - del 20.02.2013, 28.02.2013 e del 28.03.2013), non può dubitarsi che l'appaltatore abbia implicitamente riconosciuto il malfunzionamento dell'impianto stesso: “…omissis... il si adoperò a portare dei tecnici della ditta produttrice della CP_1 caldaia, per capire qual era il problema del mancato funzionamento…omissis…nel tentativo di ripristinare l'impianto ebbe a realizzare n. 7 sportelli…omissis... il convenuto in prossimità degli sportelli ebbe ad allineare i tubi nel tentativo di renderlo perfettamente funzionante…” (cfr. pag.1-2- comparsa di costituzione e risposta di primo grado dell'odierno appellante).
Premesso quanto sopra, occorre osservare che le parti hanno assunto due diverse posizioni: il committente sosteneva la responsabilità della ditta esecutrice dell'impianto; al contrario, il imputava tale malfunzionamento alla ditta incaricata CP_1 per la messa in opera del controsoffitto.
Orbene, tenuto conto delle doglianze mosse con il primo motivo d'appello, questo decidente ritiene non censurabile l'operato del giudice di prime cure che a fronte della non contestazione sui lamentati vizi ha ritenuto che l'unica via percorribile per accertare il rapporto di causa-effetto tra la realizzazione dell'impianto e il suo malfunzionamento fosse quella di esperire consulenza tecnica d'ufficio, escludendo invece in un'ottica di economia processuale le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti, perché inidonee dal punto di vista giuridico a consentire il raggiungimento di una soluzione concreta.
In tale ottica, la consulenza non assumeva (e non assume) natura esplorativa e non risulta altresì, disposta per esonerare la parte dal fornire la prova del fatto costitutivo posto a fondamento della propria domanda.
È indubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo questa la finalità di coadiuvare il giudice nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Si richiama a tal proposito la pronuncia a S.U. n. 3086 del 01.02.2022 nella quale i giudici di legittimità evidenziano che il consulente tecnico, allorché nella sua veste di ausiliario fornisce il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell'esercizio del suo ufficio e ne integri l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet.
5 È evidente, dunque, che lo scopo della consulenza tecnica d'ufficio non è quello di eludere l'onere probatorio a carico delle parti, bensì quello di colmare mediante nozioni di carattere tecnico scientifico, le lacune specialistiche del giudice.
Nel caso di specie, acclarato il malfunzionamento dell'impianto termico, l'unico modo per giungere alla definizione della causa era quello di avviare una consulenza specialistica al fine di confermare o meno i fatti posti a fondamento delle pretese avanzate dalla committente e/o, viceversa, le difese fatte proprie dalla ditta convenuta odierna appellante.
In punto di fatto e di diritto, dunque, correttamente il primo giudice a fronte di reciproche deduzioni ed eccezioni circa la presenza dei suindicati vizi ha disposto la CTU, che - si ribadisce- non ha avuto come fine la ricerca della prova ma la conferma tecnico - specialistica di quanto emerso dalle allegazioni e deduzioni di parte attrice.
Priva di pregio giuridico è l'ulteriore doglianza relativa alla mancata prova del titolo giuridico posto a fondamento del rapporto intercorrente tra le parti.
Invero, a prescindere dal fatto non è contestata la sussistenza del contratto d'appalto, non essendo necessaria la forma scritta per la sua valida conclusione, in ogni caso l'esistenza del negozio giuridico trova riscontro documentale nei seguenti atti prodotti dall'appellata: -preventivo originario trascritto dal titolare della ditta odierna appellante;
-ulteriore documento relativo al conteggio dei lavori extra;
- documento relativo al certificato di garanzia della caldaia;
- fattura emessa dalla ditta n. CP_3
11 del 15.12.2011 (cfr. allegati al fascicolo di parte di primo grado di parte appellata).
Si tratta di documenti prodotti dalla committente e provenienti dalla ditta appaltatrice che confermano incontestabilmente l'assunto attoreo circa l'effettiva realizzazione dei lavori oggetto di contestazione. Si aggiunga a ciò che entrambe le parti in sede di ctu hanno confermato di non aver redatto alcun contratto scritto di affidamento incarico per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento oggetto di contestazione.
§ 3. Con il secondo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1655 e segg. c.c. (Violazione dei principi sottesi alla responsabilità contrattuale) l'appellante si duole del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata riconosciuta la sussistenza della propria responsabilità, posto che lo stesso consulente d'ufficio ha affermato che tutti i vizi sono stati completamente o in parte eliminati.
Aggiunge, poi che lo stesso consulente d'ufficio, rispondendo al quesito posto dal Tribunale, aveva quantificato il costo delle opere necessarie per eliminare i vizi residuali e rendere l'opera conforme a regola d'arte, in euro 3.013,37.
Pertanto – osserva l'appellante - il Tribunale non avrebbe potuto condannare la al risarcimento del danno, posto che l'attore non ha dimostrato il possibile CP_3 danno subito dal presunto malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. 6 In particolare, assume la ditta che l'immobile non avrebbe subito alcun deprezzamento, posto che i vizi sono stati rimossi e che quelli residuali sono stati quantificati in euro 3.013,38 per cui sarebbe del tutto ingiustificato il danno ulteriore quantificato in euro 8.050,40, quale deprezzamento subito dall'immobile.
Il motivo è parzialmente fondato.
In punto di diritto, secondo costante giurisprudenza, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente alle regole dell'arte (cfr. Cass.09.08.2013, n. 19146; Cass. 20.1.2010, n. 936).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, non possono integralmente accogliersi le contestazioni di parte appellante in merito agli esiti della consulenza circa la sussistenza della propria responsabilità. Invero, la relazione del consulente - basata su sopralluoghi nell'immobile, sulla documentazione ritualmente acquisita circa la tipologia di materiali utilizzati, su prove eseguite in loco ed elaborata nel contraddittorio tra le parti - risulta sufficientemente approfondita rispetto all'imputabilità dei dedotti vizi all'odierna appellante.
Dalla disamina della relazione depositata emerge che il malfunzionamento dell'impianto termico era dovuto ad una carenza di elementi radianti in alcune camere;
inoltre, l'ausiliario evidenziava che, in occasione dell'ultimo sopralluogo compiuto, sono state effettuate delle misurazioni di temperatura ad intervalli di tempo prestabiliti con apposita strumentazione elettronica;
dai risultati ottenuti è emerso che: “le temperature superficiali dei corpi radianti sono maggiori in prossimità della sorgente di calore (caldaia) e vanno via via decrementando all'aumentare della distanza dalla sorgente di calore stessa…omissis…si può concludere pertanto che i corpi radianti più distanti dalla sorgente di calore hanno in media una temperatura superficiale leggermente inferiore rispetto ai corpi radianti più vicini alla sorgente di calore. Inoltre, la differenza di scambio di temperatura con l'ambiente aumenta all'aumentare della distanza dalla sorgente di calore.”
Premesso quanto sopra, il Ctu evidenziava altresì, che: “il presunto spostamento delle tubazioni avvenuto a seguito della collocazione dei travetti di supporto del cartongesso nel corridoio, avrebbe potuto certamente generare delle turbolenze nel fluido termo- vettore termico, causandone un rallentamento nella circolazione, ma tali turbolenze erano comunque già presenti a causa delle curve che le tubazioni fanno per percorrere tutto il corridoio e poi per scendere verso i radiatori” (cfr. relazione di CTU pag. 9).
Orbene, ciò che si evince è che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il ctu pur ritenendo astrattamente possibile l'ipotesi prospettata dalla ditta esecutrice dei lavori – ovvero che il malfunzionamento sia dipeso dalla ditta che si è occupata
7 della posa in opera del cartongesso - ha comunque evidenziato che il difetto dell'opera derivante dalle turbolenze nel fluido termo-vettore termico era già presente a causa delle curve che le tubazioni fanno per arrivare ai punti di riscaldamento.
A fronte di quanto affermato dal consulente, nulla è stato dedotto dall'odierno appellante in sede di osservazioni alla relazione di Ctu;
né, altresì, risulta in alcun modo provato anche in via presuntiva l'imputabilità dell'effettivo danno alla che si è Pt_1 occupata della posa in opera del cartongesso.
Per cui, acclarata la responsabilità della ditta appellante circa gli accertati vizi dell'opera realizzata, risulta corretta, secondo questo collegio, la liquidazione della somma pari ad euro 3.013,37 a titolo di costi per l'esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati e di quelli conseguenti per il ripristino dell'immobile ed euro 500,00 per la sostituzione della caldaia.
Occorre, tuttavia, procedere alla disamina dell'ulteriore profilo di doglianza concernente l'asserita insussistenza del danno da deprezzamento dell'immobile quantificato dal ctu in euro 8050,40 e oggetto di specifica contestazione sul presupposto che i vizi residuali dell'impianto potranno essere del tutto eliminati con l'intervento volto a renderlo conforme attraverso la somma, già riconosciuta, di euro 3.513,37 euro.
La doglianza in questione risulta meritevole di accoglimento.
Premesso che bene ha fatto il primo giudice a non liquidare il danno per mancato godimento e fruizione dell'immobile – e del resto sul punto non c'è stata contestazione ad opera dell'odierna appellata attraverso eventuale appello incidentale – a parere di questo decidente tuttavia il Tribunale non ha fatto buon governo della normativa e dei principi in materia laddove ha riconosciuto la diversa voce risarcitoria del danno da deprezzamento, limitandosi sul punto a fare proprie le conclusioni del ctu senza ulteriore idonea motivazione a sostegno di quanto statuito.
Orbene, in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità…OMISSIS” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4161 del 2 marzo 2015).
Ne deriva che l'azione ulteriore del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo.
Invero, l'azione risarcitoria concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento e derivanti dagli accertati vizi;
nell'ambito di tale azione rientrano - 8 ad esempio - i danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile di proprietà del committente riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata o ancora quelli relativi al ritardo nell'adempimento, essendo configurabile un pregiudizio derivante al committente dalla eventuale ridotta utilizzazione dell'appartamento conseguente all'ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire rispetto ai termini pattuiti.
Tuttavia, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “il danno subito non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente
o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene” (Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, n.31233).
Applicando tali principi al caso di specie, il primo giudice correttamente - come detto
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento e fruizione dell'immobile sul presupposto del mancato raggiungimento della prova che rende impossibile qualsiasi valutazione e quantificazione;
al contrario però, ha omesso di applicare i medesimi principi valutativi alla domanda di risarcimento da deprezzamento.
Invero, chiedeva “di stimare il deprezzamento economico del valore CP_2 dell'immobile in conseguenza dell'inidoneità dell'opera alla sua destinazione” (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado – pag.6).
Tuttavia, a fronte di tale richiesta non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico della parte, essendosi limitata l'attrice nelle proprie difese a lamentare una inidoneità dell'opera alla sua destinazione tale da giustificare il presunto danno da deprezzamento.
In realtà, nel momento in cui il Ctu ha accertato che attraverso specifici interventi correttivi è possibile rendere pienamente funzionale l'impianto, si ritiene non ravvisabile un danno da deprezzamento laddove parte attrice non ha fornito la prova, anche in via presuntiva e/o tramite allegazioni, di un residuo pregiudizio tale da poter integrare un effettivo deprezzamento dell'immobile.
9 Affermare, dunque, in tale ipotesi che il fatto stesso del non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento di per sé legittimi - in assenza di alcuna altra allegazione circa le oggettive possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto- la presunzione della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base di una percentuale pari al 2% del valore dell'immobile, comporta, da un lato, la violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova per presunzioni;
dall'altro, finiscono con il far coincidere il danno risarcibile con l'evento stesso di danno, così attribuendo al risarcimento una funzione non più compensativa ma sanzionatoria.
Per cui, in accoglimento della doglianza di parte appellante, in assenza di prova circa l'effettivo deprezzamento subito dall'immobile, nonostante l'intervento correttivo da apportare all'impianto di riscaldamento nei termini indicati nella relazione di Ctu, si ritiene non riconoscibile la voce di danno quantificata in euro 8.050,40.
In tal senso, quindi, va parzialmente riformata la sentenza di prime cure, al punto 2) del dispositivo, rideterminando l'importo che la ditta in Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore, è tenuta a corrispondere all'appellata, in complessivi €. 3.513,37 (11.563,77 – 8.050,40), oltre accessori.
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Il (parziale) accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20/08/1966, 3309 del 03/06/1985, 15705 del 27/07/2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
In questa prospettiva reputa la Corte che, risultando parte attrice (oggi appellata) vittoriosa sulla domanda principale e parzialmente soccombente nel resto, sussistono i presupposti per compensare tra le parti 1/3 delle spese del giudizio, dovendosi porre la rimanente parte di 2/3 a carico della prevalentemente soccombente. Parte_1
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in 10 vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
<> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore rapportato al diritto accertato e applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione della entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese -, si liquidano (per la quota dei 2/3) in complessivi € 1.800,00 a titolo di onorario, di cui € 300,00 per la fase di studio della controversia, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria e € 600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso contributo unificato e oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado seguendo gli stessi criteri di cui sopra, va liquidata (per la frazione di 2/3) la somma di €. 1.850,00 - di cui €. 350,00 per la fase di studio della controversia,
€. 350,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 600,00 per la fase trattazione ed € 550,00 per la fase decisionale – oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Va disposta la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di tali spese in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese della CTU svolta in primo grado, va mantenuta la statuizione di primo grado che le ha poste a carico della parte convenuta (oggi appellante) che ha dato causa con la sua condotta all'espletamento della stessa, potendo la regolamentazione di tali spese essere diversificata rispetto alla statuizione principale (Cfr. Cass. civ. sez.1, sent. 315 del 2002).
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_3 avverso la sentenza n. 1050/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona
[...]
P.G., pubblicata il 07.09.2022, relativa alla causa iscritta con il n. 762/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) in riforma del punto 2) della sentenza impugnata: condanna la ditta
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere Controparte_3 all'attrice, per le ragioni di cui alla parte motiva, la somma CP_2 complessiva di €. 3.513,37 (anziché €. 11.563,77), oltre gli interessi di legge dal verificarsi del fatto al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna la ditta in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio, che si liquidano -previa loro compensazione nella misura di 1/3- rispettivamente (come in parte motiva specificato) in complessivi:
€. 1.800,00 (per il primo grado) per onorario;
€. 1.850,00 (per il grado d'appello), per onorario;
oltre 2/3 del rimborso contributo unificato (in primo grado) ed ulteriormente (per entrambi i gradi di giudizio) delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
12
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore
3) Dott.ssa Anna Adamo Consigliere
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761/2022 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 16.09.2024; vertente tra
(P. IVA ) con sede in Terme Vigliatore via A. Parte_1 P.IVA_1
De Gasperi n.1, in persona del legale rapp.te (c.f. Controparte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Terme Vigliatore, Via Maceo n. 254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici (C.F. – PEC: avvocato , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellante- Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3 residente in [...]) ed elettivamente domiciliata in Pace del Mela, Via Nazionale n. 195, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.
[...]
– PEC: , che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1050/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G, pubblicata il 07.09.2022, notificata il 07.10.2022, relativa alla causa iscritta con il n. 762/2013 R.G.
1 Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante:
1. Accogliere il presente atto di appello sia in rito che nel merito;
2. Riformare la sentenza impugnata nelle parti appositamente indicate ed in ragione di tutte le motivazioni complessivamente dedotte nel corso del presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio oltre IVA e CPA ed il 15% della legge professionale.
Per l'appellata:
1. Per le argomentazioni illustrate in premessa, chiede il rigetto dell'appello avverso la sentenza N. 1050/2022 del Tribunale di Barcellona P.G. proposto da
[...]
, legale rappresentante della in quanto CP_1 Controparte_3 inammissibile e/o comunque perché pretestuoso ed infondato e/o con qualsivoglia altra motivazione ritenuta applicabile alla fattispecie;
2. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi secondo i parametri ministeriali e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine rende la prescritta dichiarazione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.05.2013 conveniva in giudizio la ditta CP_2
, al fine di accertare l'esistenza di errori di progettazione, Controparte_3 vizi e /o difetti nell'impianto di riscaldamento realizzato nel proprio immobile sito in Messina Via Largo Bozzi n. 9 e, conseguentemente, condannare il convenuto alla loro eliminazione o, in alternativa, a corrispondere il pagamento dell'importo pari al costo delle opere necessarie per la loro eliminazione, di quelle consequenziali alla loro esecuzione e di quelle occorrenti per la rimessa in pristino dell'immobile.
L'attrice chiedeva inoltre, la condanna della ditta convenuta al risarcimento degli ulteriori danni nella misura specificata in corso di causa o in quell'altra da liquidarsi anche in via equitativa e/o discrezionalmente dal giudice. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data della commissione dei lavori e fino all'effettiva ultimazione delle opere.
Costituitasi in giudizio, la sosteneva che nessuna responsabilità può Parte_1 essere attribuita al sul presupposto che le eventuali deficienze dell'impianto non CP_1 erano dovute ad un'errata progettazione e/o insufficienza della caldaia come prospettato da controparte ma ai lavori realizzati dalla ditta incaricata per la messa in opera del controsoffitto. In ogni caso, sosteneva il convenuto, il non corretto funzionamento dell'impianto non incideva sull'impossibilità di abitare l'immobile.
Con ordinanza, il G.I. rigettava le istanze istruttorie formulate da parte convenuta e disponeva CTU.
2 All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n.1050/2022, pubblicata il 07.09.2022, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva:
“1. Dichiara la responsabilità della in persona Controparte_3 del legale rapp.te pro tempore, nella causazione dell'evento specificato in premessa, per i motivi di cui in narrativa;
2. Per l'effetto, condanna la in persona del legale Pt_1 Controparte_3 rapp.te pro tempore, a corrispondere all'attrice, sig.ra , la somma CP_2 complessiva di euro 11.563,77, oltre gli interessi di legge dal verificarsi del fatto al soddisfo per quanto in narrativa;
3. Spetta all'attrice il rimborso delle spese di Ctu che ammontano come da decreto di liquidazione del 22.09.2016, ad euro 1232,40 oltre iva e cpa se dovuti, con gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo;
4. Condanna, infine, la predetta convenuta, ditta in Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati…OMISSIS…in complessivi euro 2.966,73, per compensi…OMISSIS…da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di legge”.
Nello specifico, il Tribunale statuiva che in esito alla consulenza espletata la convenuta deve essere condannata a titolo di risarcimento danni subiti dall'attrice nell'immobile di sua proprietà, per il mancato e/o non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento, al pagamento della somma di euro 3.013,37 a titolo di costi per la esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati e di quelli conseguenti per il ripristino dell'immobile, ed euro 500,00 per la sostituzione della caldaia.
Infine, condannava la ditta convenuta al pagamento di euro 8.050,40 quale deprezzamento subito dall'immobile attoreo. Escludeva, invece, il risarcimento del danno per mancato godimento e fruizione dell'immobile.
§§§
Avverso tale sentenza, proponeva appello la ditta Controparte_3 per i motivi che verranno esposti nel prosieguo.
[...]
Con comparsa, depositata telematicamente in data 24.03.2023, si costituiva nel presente giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; sosteneva nel merito l'infondatezza delle doglianze proposte. Insisteva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata.
3 All'udienza del 07.04.2023, la Corte di Appello, rilevato che non ricorrevano i presupposti per dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2024.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità
“l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§
Nel merito valga quanto segue.
§ 2. Con il primo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 191 c.p.c. (violazione dei principi sottesi alla nomina di un consulente tecnico di ufficio)”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, contrariamente ai principi normativi e giurisprudenziali in materia, disponeva una Ctu da qualificarsi meramente esplorativa, evidenziando che tale metodo d'indagine non può essere utilizzato per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
4 Invero – osserva l'appellante - l'attore, pur avendone l'onere, non ha fornito alcuna prova circa il titolo giuridico in forza del quale la ditta convenuta sarebbe tenuta a risarcire il danno, ne ha fornito alcuna prova dei presunti vizi e dei presunti danni.
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente occorre rilevare che non c'è contestazione sul malfunzionamento dell'impianto termico, in quanto riconosciuto anche dalla ditta convenuta. Invero, a fronte dei lamentati vizi (cfr. missive di parte attrice - allegate al fascicolo di parte di primo grado - del 20.02.2013, 28.02.2013 e del 28.03.2013), non può dubitarsi che l'appaltatore abbia implicitamente riconosciuto il malfunzionamento dell'impianto stesso: “…omissis... il si adoperò a portare dei tecnici della ditta produttrice della CP_1 caldaia, per capire qual era il problema del mancato funzionamento…omissis…nel tentativo di ripristinare l'impianto ebbe a realizzare n. 7 sportelli…omissis... il convenuto in prossimità degli sportelli ebbe ad allineare i tubi nel tentativo di renderlo perfettamente funzionante…” (cfr. pag.1-2- comparsa di costituzione e risposta di primo grado dell'odierno appellante).
Premesso quanto sopra, occorre osservare che le parti hanno assunto due diverse posizioni: il committente sosteneva la responsabilità della ditta esecutrice dell'impianto; al contrario, il imputava tale malfunzionamento alla ditta incaricata CP_1 per la messa in opera del controsoffitto.
Orbene, tenuto conto delle doglianze mosse con il primo motivo d'appello, questo decidente ritiene non censurabile l'operato del giudice di prime cure che a fronte della non contestazione sui lamentati vizi ha ritenuto che l'unica via percorribile per accertare il rapporto di causa-effetto tra la realizzazione dell'impianto e il suo malfunzionamento fosse quella di esperire consulenza tecnica d'ufficio, escludendo invece in un'ottica di economia processuale le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti, perché inidonee dal punto di vista giuridico a consentire il raggiungimento di una soluzione concreta.
In tale ottica, la consulenza non assumeva (e non assume) natura esplorativa e non risulta altresì, disposta per esonerare la parte dal fornire la prova del fatto costitutivo posto a fondamento della propria domanda.
È indubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo questa la finalità di coadiuvare il giudice nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Si richiama a tal proposito la pronuncia a S.U. n. 3086 del 01.02.2022 nella quale i giudici di legittimità evidenziano che il consulente tecnico, allorché nella sua veste di ausiliario fornisce il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell'esercizio del suo ufficio e ne integri l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet.
5 È evidente, dunque, che lo scopo della consulenza tecnica d'ufficio non è quello di eludere l'onere probatorio a carico delle parti, bensì quello di colmare mediante nozioni di carattere tecnico scientifico, le lacune specialistiche del giudice.
Nel caso di specie, acclarato il malfunzionamento dell'impianto termico, l'unico modo per giungere alla definizione della causa era quello di avviare una consulenza specialistica al fine di confermare o meno i fatti posti a fondamento delle pretese avanzate dalla committente e/o, viceversa, le difese fatte proprie dalla ditta convenuta odierna appellante.
In punto di fatto e di diritto, dunque, correttamente il primo giudice a fronte di reciproche deduzioni ed eccezioni circa la presenza dei suindicati vizi ha disposto la CTU, che - si ribadisce- non ha avuto come fine la ricerca della prova ma la conferma tecnico - specialistica di quanto emerso dalle allegazioni e deduzioni di parte attrice.
Priva di pregio giuridico è l'ulteriore doglianza relativa alla mancata prova del titolo giuridico posto a fondamento del rapporto intercorrente tra le parti.
Invero, a prescindere dal fatto non è contestata la sussistenza del contratto d'appalto, non essendo necessaria la forma scritta per la sua valida conclusione, in ogni caso l'esistenza del negozio giuridico trova riscontro documentale nei seguenti atti prodotti dall'appellata: -preventivo originario trascritto dal titolare della ditta odierna appellante;
-ulteriore documento relativo al conteggio dei lavori extra;
- documento relativo al certificato di garanzia della caldaia;
- fattura emessa dalla ditta n. CP_3
11 del 15.12.2011 (cfr. allegati al fascicolo di parte di primo grado di parte appellata).
Si tratta di documenti prodotti dalla committente e provenienti dalla ditta appaltatrice che confermano incontestabilmente l'assunto attoreo circa l'effettiva realizzazione dei lavori oggetto di contestazione. Si aggiunga a ciò che entrambe le parti in sede di ctu hanno confermato di non aver redatto alcun contratto scritto di affidamento incarico per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento oggetto di contestazione.
§ 3. Con il secondo motivo di appello, svolto sotto la rubrica “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1655 e segg. c.c. (Violazione dei principi sottesi alla responsabilità contrattuale) l'appellante si duole del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata riconosciuta la sussistenza della propria responsabilità, posto che lo stesso consulente d'ufficio ha affermato che tutti i vizi sono stati completamente o in parte eliminati.
Aggiunge, poi che lo stesso consulente d'ufficio, rispondendo al quesito posto dal Tribunale, aveva quantificato il costo delle opere necessarie per eliminare i vizi residuali e rendere l'opera conforme a regola d'arte, in euro 3.013,37.
Pertanto – osserva l'appellante - il Tribunale non avrebbe potuto condannare la al risarcimento del danno, posto che l'attore non ha dimostrato il possibile CP_3 danno subito dal presunto malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. 6 In particolare, assume la ditta che l'immobile non avrebbe subito alcun deprezzamento, posto che i vizi sono stati rimossi e che quelli residuali sono stati quantificati in euro 3.013,38 per cui sarebbe del tutto ingiustificato il danno ulteriore quantificato in euro 8.050,40, quale deprezzamento subito dall'immobile.
Il motivo è parzialmente fondato.
In punto di diritto, secondo costante giurisprudenza, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente alle regole dell'arte (cfr. Cass.09.08.2013, n. 19146; Cass. 20.1.2010, n. 936).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, non possono integralmente accogliersi le contestazioni di parte appellante in merito agli esiti della consulenza circa la sussistenza della propria responsabilità. Invero, la relazione del consulente - basata su sopralluoghi nell'immobile, sulla documentazione ritualmente acquisita circa la tipologia di materiali utilizzati, su prove eseguite in loco ed elaborata nel contraddittorio tra le parti - risulta sufficientemente approfondita rispetto all'imputabilità dei dedotti vizi all'odierna appellante.
Dalla disamina della relazione depositata emerge che il malfunzionamento dell'impianto termico era dovuto ad una carenza di elementi radianti in alcune camere;
inoltre, l'ausiliario evidenziava che, in occasione dell'ultimo sopralluogo compiuto, sono state effettuate delle misurazioni di temperatura ad intervalli di tempo prestabiliti con apposita strumentazione elettronica;
dai risultati ottenuti è emerso che: “le temperature superficiali dei corpi radianti sono maggiori in prossimità della sorgente di calore (caldaia) e vanno via via decrementando all'aumentare della distanza dalla sorgente di calore stessa…omissis…si può concludere pertanto che i corpi radianti più distanti dalla sorgente di calore hanno in media una temperatura superficiale leggermente inferiore rispetto ai corpi radianti più vicini alla sorgente di calore. Inoltre, la differenza di scambio di temperatura con l'ambiente aumenta all'aumentare della distanza dalla sorgente di calore.”
Premesso quanto sopra, il Ctu evidenziava altresì, che: “il presunto spostamento delle tubazioni avvenuto a seguito della collocazione dei travetti di supporto del cartongesso nel corridoio, avrebbe potuto certamente generare delle turbolenze nel fluido termo- vettore termico, causandone un rallentamento nella circolazione, ma tali turbolenze erano comunque già presenti a causa delle curve che le tubazioni fanno per percorrere tutto il corridoio e poi per scendere verso i radiatori” (cfr. relazione di CTU pag. 9).
Orbene, ciò che si evince è che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il ctu pur ritenendo astrattamente possibile l'ipotesi prospettata dalla ditta esecutrice dei lavori – ovvero che il malfunzionamento sia dipeso dalla ditta che si è occupata
7 della posa in opera del cartongesso - ha comunque evidenziato che il difetto dell'opera derivante dalle turbolenze nel fluido termo-vettore termico era già presente a causa delle curve che le tubazioni fanno per arrivare ai punti di riscaldamento.
A fronte di quanto affermato dal consulente, nulla è stato dedotto dall'odierno appellante in sede di osservazioni alla relazione di Ctu;
né, altresì, risulta in alcun modo provato anche in via presuntiva l'imputabilità dell'effettivo danno alla che si è Pt_1 occupata della posa in opera del cartongesso.
Per cui, acclarata la responsabilità della ditta appellante circa gli accertati vizi dell'opera realizzata, risulta corretta, secondo questo collegio, la liquidazione della somma pari ad euro 3.013,37 a titolo di costi per l'esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati e di quelli conseguenti per il ripristino dell'immobile ed euro 500,00 per la sostituzione della caldaia.
Occorre, tuttavia, procedere alla disamina dell'ulteriore profilo di doglianza concernente l'asserita insussistenza del danno da deprezzamento dell'immobile quantificato dal ctu in euro 8050,40 e oggetto di specifica contestazione sul presupposto che i vizi residuali dell'impianto potranno essere del tutto eliminati con l'intervento volto a renderlo conforme attraverso la somma, già riconosciuta, di euro 3.513,37 euro.
La doglianza in questione risulta meritevole di accoglimento.
Premesso che bene ha fatto il primo giudice a non liquidare il danno per mancato godimento e fruizione dell'immobile – e del resto sul punto non c'è stata contestazione ad opera dell'odierna appellata attraverso eventuale appello incidentale – a parere di questo decidente tuttavia il Tribunale non ha fatto buon governo della normativa e dei principi in materia laddove ha riconosciuto la diversa voce risarcitoria del danno da deprezzamento, limitandosi sul punto a fare proprie le conclusioni del ctu senza ulteriore idonea motivazione a sostegno di quanto statuito.
Orbene, in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità…OMISSIS” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4161 del 2 marzo 2015).
Ne deriva che l'azione ulteriore del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo.
Invero, l'azione risarcitoria concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento e derivanti dagli accertati vizi;
nell'ambito di tale azione rientrano - 8 ad esempio - i danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile di proprietà del committente riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata o ancora quelli relativi al ritardo nell'adempimento, essendo configurabile un pregiudizio derivante al committente dalla eventuale ridotta utilizzazione dell'appartamento conseguente all'ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire rispetto ai termini pattuiti.
Tuttavia, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “il danno subito non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente
o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene” (Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, n.31233).
Applicando tali principi al caso di specie, il primo giudice correttamente - come detto
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento e fruizione dell'immobile sul presupposto del mancato raggiungimento della prova che rende impossibile qualsiasi valutazione e quantificazione;
al contrario però, ha omesso di applicare i medesimi principi valutativi alla domanda di risarcimento da deprezzamento.
Invero, chiedeva “di stimare il deprezzamento economico del valore CP_2 dell'immobile in conseguenza dell'inidoneità dell'opera alla sua destinazione” (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado – pag.6).
Tuttavia, a fronte di tale richiesta non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico della parte, essendosi limitata l'attrice nelle proprie difese a lamentare una inidoneità dell'opera alla sua destinazione tale da giustificare il presunto danno da deprezzamento.
In realtà, nel momento in cui il Ctu ha accertato che attraverso specifici interventi correttivi è possibile rendere pienamente funzionale l'impianto, si ritiene non ravvisabile un danno da deprezzamento laddove parte attrice non ha fornito la prova, anche in via presuntiva e/o tramite allegazioni, di un residuo pregiudizio tale da poter integrare un effettivo deprezzamento dell'immobile.
9 Affermare, dunque, in tale ipotesi che il fatto stesso del non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento di per sé legittimi - in assenza di alcuna altra allegazione circa le oggettive possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto- la presunzione della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base di una percentuale pari al 2% del valore dell'immobile, comporta, da un lato, la violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova per presunzioni;
dall'altro, finiscono con il far coincidere il danno risarcibile con l'evento stesso di danno, così attribuendo al risarcimento una funzione non più compensativa ma sanzionatoria.
Per cui, in accoglimento della doglianza di parte appellante, in assenza di prova circa l'effettivo deprezzamento subito dall'immobile, nonostante l'intervento correttivo da apportare all'impianto di riscaldamento nei termini indicati nella relazione di Ctu, si ritiene non riconoscibile la voce di danno quantificata in euro 8.050,40.
In tal senso, quindi, va parzialmente riformata la sentenza di prime cure, al punto 2) del dispositivo, rideterminando l'importo che la ditta in Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore, è tenuta a corrispondere all'appellata, in complessivi €. 3.513,37 (11.563,77 – 8.050,40), oltre accessori.
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Il (parziale) accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20/08/1966, 3309 del 03/06/1985, 15705 del 27/07/2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
In questa prospettiva reputa la Corte che, risultando parte attrice (oggi appellata) vittoriosa sulla domanda principale e parzialmente soccombente nel resto, sussistono i presupposti per compensare tra le parti 1/3 delle spese del giudizio, dovendosi porre la rimanente parte di 2/3 a carico della prevalentemente soccombente. Parte_1
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in 10 vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
<
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore rapportato al diritto accertato e applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione della entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese -, si liquidano (per la quota dei 2/3) in complessivi € 1.800,00 a titolo di onorario, di cui € 300,00 per la fase di studio della controversia, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria e € 600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso contributo unificato e oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado seguendo gli stessi criteri di cui sopra, va liquidata (per la frazione di 2/3) la somma di €. 1.850,00 - di cui €. 350,00 per la fase di studio della controversia,
€. 350,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 600,00 per la fase trattazione ed € 550,00 per la fase decisionale – oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Va disposta la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di tali spese in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese della CTU svolta in primo grado, va mantenuta la statuizione di primo grado che le ha poste a carico della parte convenuta (oggi appellante) che ha dato causa con la sua condotta all'espletamento della stessa, potendo la regolamentazione di tali spese essere diversificata rispetto alla statuizione principale (Cfr. Cass. civ. sez.1, sent. 315 del 2002).
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_3 avverso la sentenza n. 1050/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona
[...]
P.G., pubblicata il 07.09.2022, relativa alla causa iscritta con il n. 762/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) in riforma del punto 2) della sentenza impugnata: condanna la ditta
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere Controparte_3 all'attrice, per le ragioni di cui alla parte motiva, la somma CP_2 complessiva di €. 3.513,37 (anziché €. 11.563,77), oltre gli interessi di legge dal verificarsi del fatto al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna la ditta in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio, che si liquidano -previa loro compensazione nella misura di 1/3- rispettivamente (come in parte motiva specificato) in complessivi:
€. 1.800,00 (per il primo grado) per onorario;
€. 1.850,00 (per il grado d'appello), per onorario;
oltre 2/3 del rimborso contributo unificato (in primo grado) ed ulteriormente (per entrambi i gradi di giudizio) delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svolta da remoto) del 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
12