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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25434/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25434/2020 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di (C.F./P.I. C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. MUSICCO DOMENICO e dall'avv. LERRO C.F._3
STEFANIA ( ) ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti, C.F._4
(C.F./P.I. ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._5 Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. MUSICCO DOMENICO e dall'avv. LERRO STEFANIA
[...]
( ) ed elettivamente domiciliata giusta procura in atti, C.F._4
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDO Controparte_2 P.IVA_1
MAURIZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISANI CP_3 C.F._6
PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._7
ORLANDO MAURIZIO e ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 P.IVA_2
ORLANDO MAURIZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FACCO ANDREA Controparte_6 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_7 P.IVA_4
PISANI PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
pagina 1 di 59 (C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI Controparte_8 P.IVA_5
DRIANA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“- Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 12 settembre 2015 è stato causato per fatto e colpa esclusivi e/o concorrenti dei signori in proprio e quale legale rappresentante CP_3 della e , in proprio nella sua qualità di Controparte_9 Controparte_4 conducente della carrozza e quale legale rappresentante della Controparte_5 rispettivamente nella loro qualità di organizzatore dell'evento “ in carrozza” uno, e CP_6 proprietario conducente della carrozza investitrice l'altro, chiedendo, altresì, qualora fosse necessario, l'estensione delle domande svolte dagli attori nell'atto di citazione anche nei confronti dei predetti terzi chiamati ( e , e per l'effetto Controparte_9 Controparte_5
Condannare, in via solidale tra loro, ovvero unitamente e/o disgiuntamente, in proprio CP_3
e quale legale rappresentante della e Controparte_9 Controparte_4 in proprio e quale legale rappresentante della unitamente e/o Controparte_5 disgiuntamente ad in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 in qualità di compagnia assicurativa del proprietario della carrozza investitrice, e
[...]
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, in qualità di compagnia Controparte_10 assicurativa dell'organizzatore dell'evento, per i motivi esposti in atti, all'integrale risarcimento di tutti i danni specificati e quantificati in via meramente indicativa, nella somma di € 1.515.479,90 salvo maggior danno, nella diversa o maggiore somma liquidata dal Giudice. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata nel presente giudizio la responsabilità concorrente e/o esclusiva del , si chiede, qualora fosse necessario, l'estensione delle domande Controparte_6 svolte dagli attori anche nei confronti del predetto terzo chiamato e per l'effetto Condannare il
, in persona del sindaco pro tempore, congiuntamente e/o disgiuntamente, Controparte_6 anche in via solidale con gli altri convenuti e terzi chiamati in manleva come precisati nella domanda principale, all'integrale risarcimento di tutti i danni specificati e quantificati in via meramente indicativa, nella somma di € 1.515.479,90 salvo maggior danno, nella diversa o maggiore somma liquidata dal Giudice. In via istruttoria: - Disporsi CTU medico legale psichica sulla persona dell'attrice sig.ra Disporre interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli di CP_1 prova non ammessi, formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, di parte attrice, con i testi ivi indicati. Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria sugli ammessi capitoli di prova avversari. Qualora il Giudice lo ritenga opportuno e necessario, si chiede disporre la CTU dinamica/meccanica, nominando CTU che, esaminati gli atti di causa, anche eventualmente prendendo visione dei rilievi fotografici e planimetrici redatti dalla Polizia Locale in occasione del sinistro avvenuto in data 12.09.2015 in Piazza Castello, nonché dei filmati a disposizione della Polizia CP_6 Giudiziaria ritraenti l'accaduto, valutate le circostanze e lo stato dei luoghi al momento del sinistro e pagina 2 di 59 dopo aver altresì proceduto alle opportune verifiche sulla carrozza e sulla condotta del conducente
, accerti la causa del sinistro e del conseguente investimento di . Da Controparte_4 Persona_1 detrarsi l'acconto percepito. Oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo. Oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, eventuali spese di consulenze, di parte e d'ufficio, nonché al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: Nel merito - in via principale - rigettare le domande formulate dal sig. e dalla sig.ra e da Persona_1 CP_1 chicchessia nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_4 dichiarare che, stante il pagamento effettuato in favore del sig. da Per_1 Controparte_2 per il complessivo importo di € 447.786,30, nulla è più dovuto agli attori, né a nessun altro, a nessun titolo, da parte del sig. , di e di - Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 sempre in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. del CP_3
e del per i motivi esposti in atti nella causazione del Controparte_9 Controparte_6 sinistro occorso in data 12 settembre 2015 al signor condannare, per l'effetto, Persona_1 CP_3
il e il a pagare al sig. e alla sig.ra
[...] Controparte_9 Controparte_6 Persona_1 ogni importo che risultasse agli stessi dovuto, mandando assolto il sig. CP_1 Controparte_4 da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di parte attrice;
in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente del sig. CP_4
e/o di nella causazione del sinistro occorso al signor
[...] Controparte_5 Persona_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma n.1 e n.2 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- ritenere in ogni caso satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. e/o di l'importo di € Controparte_4 Controparte_5
447.786,30, già integralmente versato da In via istruttoria: si insiste per Controparte_2 l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. a prova diretta e contraria nonché per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 13.11.2024 e delle eccezioni sollevate all'udienza del 14.11.2024 e 28.11.2024 in merito alla ctu. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario” per CP_3
“Per il Sig. in proprio, precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale di Milano, CP_3 contrariis reiectis: - In via preliminare, dichiarare inammissibili ed infondata la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione passiva del Sig. - Ancora in via preliminare CP_3 respingere la richiesta di provvisionale avanzata dagli attori mancando i presupposti di legge per il suo accoglimento. - Nel merito accertare e dichiarare la carenza di responsabilità nonché il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto l'infondatezza della domanda, per Controparte_9 inesistenza di un obbligo giuridico di prevenire e/o impedire l'evento, nonché per esclusiva responsabilità sussistente in capo al sig. , ad ed al Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, per inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. atteso lo svolgimento di attività ludico-espositiva e non
[...] pagina 3 di 59 sportiva o pericolosa, né di pubblico spettacolo;
- In rito e nel merito, dichiarare infondata e per l'effetto rigettare la richiesta del di estendere la propria domanda nei confronti del Controparte_6
- Nel merito, rigettare la domanda di tesa ad agire in Controparte_9 Controparte_2 surroga ed in rivalsa nei confronti del poiché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_9 atteso che la responsabilità esclusiva del sinistro è da ricondurre alla condotta colposa dell'attore ed in subordine al sig. , ad al Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; - Ancora nel merito rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra in proprio per
[...] CP_1 difetto di legittimazione attiva e comunque poiché infondata - In via subordinata, dichiarare già risarcito il danno sofferto dagli attori in via transattiva da a causa dell'esclusiva Controparte_2 responsabilità del sig. ed e, per l'effetto, dichiarare infondata Controparte_4 Controparte_5 in fatto ed in diritto la domanda di tesa ad agire in surroga ed in rivalsa nei Controparte_2 confronti del anche per l'importo già corrisposto di € 447.786,30; - Ancora Controparte_9 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità nei confronti del
[...]
contenere l'accoglimento della domanda attorea in relazione alla parte di Controparte_9 responsabilità effettivamente incidente in termini di causalità rispetto ai danni patiti dagli attori e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o in via di corresponsione in favore degli attori da enti assicurativi e previdenziali pubblici o privati;
- Sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare che i terzi chiamati in causa e Controparte_6 Controparte_10 siano tenuti a manlevare e tenere indenne il da ogni pretesa,
[...] Controparte_9 condannando il medesimo a rifondere agli attori la somma che sarà eventualmente Controparte_6 disposta dall'Ill.mo Giudice a titolo di condanna e condannando a Controparte_10 manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia importo che risultasse dovuto Controparte_9 agli attori, e comunque nei limiti del massimale di polizza;
- In ogni caso rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc” per : Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: Nel merito - in via principale - rigettare le domande formulate dal sig. e dalla sig.ra e da Persona_1 CP_1 chicchessia nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_4 dichiarare che, stante il pagamento effettuato in favore del sig. da Per_1 Controparte_2 per il complessivo importo di € 447.786,30, nulla è più dovuto agli attori, né a nessun altro, a nessun titolo, da parte del sig. , di e di - Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 sempre in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. del CP_3
e del per i motivi esposti in atti nella causazione del Controparte_9 Controparte_6 sinistro occorso in data 12 settembre 2015 al signor condannare, per l'effetto, Persona_1 CP_3
il e il a pagare al sig. e alla sig.ra
[...] Controparte_9 Controparte_6 Persona_1 ogni importo che risultasse agli stessi dovuto, mandando assolto il sig. CP_1 Controparte_4 da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di parte attrice;
in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente del sig. CP_4
e/o di nella causazione del sinistro occorso al signor
[...] Controparte_5 Persona_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma n.1 e n.2 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle pagina 4 di 59 conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- ritenere in ogni caso satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. e/o di l'importo di € Controparte_4 Controparte_5
447.786,30, già integralmente versato da In via istruttoria: si insiste per Controparte_2 l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. a prova diretta e contraria nonché per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 13.11.2024 e delle eccezioni sollevate all'udienza del 14.11.2024 e 28.11.2024 in merito alla ctu. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario” per : Controparte_5
“ dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove Controparte_5 delle controparti, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: in via principale - rigettare le domande formulate da e/o da nei confronti di Controparte_10 CP_11 Controparte_5 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. del e del per CP_3 CP_9 Controparte_9 Controparte_6
i motivi esposti in narrativa nella causazione del sinistro occorso in data 12 settembre 2015 al signor
mandando assolta da qualsivoglia obbligazione di pagamento Persona_1 Controparte_5 nei confronti di chicchessia;
in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro occorso al signor Controparte_5
accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione Persona_1 dell'evento ex art. 1227, comma n.1 e n.2, c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- ritenere, in ogni caso, satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. e di Controparte_4 l'importo di € 447.786,30, già integralmente versato da Controparte_5 Controparte_2
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex
[...] art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. a prova diretta e contraria nonché per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 13.11.2024 e delle eccezioni sollevate all'udienza del 14.11.2024 e 28.11.2024 in merito alla ctu. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario” per il : Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale respingere (i) le domande tutte proposte dai signori e e in qualità Pt_2 Parte_1 CP_1 di eredi del signor e residenti come in atti, nei confronti di Persona_1 CP_1 [...]
del signor e del signor , in quanto infondate sia in Controparte_2 CP_3 Controparte_4 fatto che in diritto e del tutto sprovviste di prova sia nell'an che nel quantum e, conseguentemente e comunque, le domande di questi ultimi nei confronti del e (ii) le domande di Controparte_6 [...]
-in surroga nei diritti di nei confronti del;
in Controparte_2 Persona_1 Controparte_6 via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità o corresponsabilità in capo al in ordine all'evento di cui è causa, (1) contenere Controparte_6 un tale accoglimento alle sole categorie di danni effettivamente riconosciute come liquidabili con pagina 5 di 59 riferimento all'evento dedotto in giudizio e nei limiti di quelli effettivamente patiti dai signori Per_1
e e compiutamente provati in corso di causa e con detrazione delle somme
[...] CP_1 eventualmente corrisposte o corrispondende in favore di quest'ultimi da Enti assicurativi e/o previdenziali pubblici o privati in relazione all'evento di cui in premesse, (2) accertare e dichiarare le eventuali concorrenti quote di corresponsabilità a carico di Controparte_9 ex art. 2043 cod. civ. e ex art. 2054, terzo comma, cod. civ. e Controparte_4 [...]
(3) contenere la condanna del nei limiti della quota di propria eventuale CP_5 CP_6 corresponsabilità e quindi il risarcimento da esso dovuto nei limiti di tale quota e comunque ed infine,
(4) nella denegata ipotesi di (4.1) accoglimento delle domande degli attori, di Controparte_2
e di nei confronti del (4.2) riconoscimento di un
[...] Controparte_10 CP_6 concorso di responsabilità a carico di Controparte_9 [...] di integrale pagamento del totale eventualmente dovuto agli Attori, Controparte_12 Con ad e a per capitale, interessi, rivalutazione e spese solo da parte di esso per CP_10 CP_6 effetto della responsabilità solidale, dichiarare il signor Controparte_9
e la tenuti, secondo le rispettive quote di Controparte_4 Controparte_5 corresponsabilità a rimborsare il , in via di regresso anticipato ex art. 2055, comma Controparte_6 secondo, cod. civ. e, quindi, condannare questi ultimi a pagare ad esso la parte di CP_6 risarcimento corrispondente alle rispettive quote di corresponsabilità. Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge” per Controparte_7
“Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di responsabilità nonché il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto l'infondatezza della domanda, per inesistenza di un Controparte_13 obbligo giuridico di impedire l'evento, nonché per esclusiva responsabilità sussistente in capo al sig.
, ad ed al di , per inapplicabilità dell'art. Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_6
2050 c.c. atteso lo svolgimento di attività ludico-espositiva e non sportiva o pericolosa, né di pubblico spettacolo;
2) Nel merito, dichiarare infondata e per l'effetto rigettare la domanda di chiamata di terzo in garanzia spiegata da nei confronti del 3) Nel merito, Controparte_14 Controparte_9 rigettare la domanda di tesa ad agire in surroga ed in rivalsa nei confronti del Controparte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto, atteso che la responsabilità esclusiva Controparte_9 del sinistro è da ricondurre al sig. , ad ed al Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; 4) Ancora nel merito rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra in proprio per
[...] CP_1 difetto di legittimazione attiva e comunque poiché infondata;
5) In via subordinata, dichiarare già risarcito il danno sofferto dagli attori in via transattiva da a causa dell'esclusiva Controparte_2 responsabilità del sig. ed e, per l'effetto, dichiarare infondata Controparte_4 Controparte_5 in fatto ed in diritto la domanda di tesa ad agire in surroga ed in rivalsa nei Controparte_2 confronti del anche per l'importo già corrisposto di € 447.786,30; 6) Ancora Controparte_9 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità nei confronti del
[...]
contenere l'accoglimento della domanda attorea in relazione alla parte di Controparte_9 responsabilità effettivamente incidente in termini di causalità rispetto ai danni patiti dagli attori e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o in via di corresponsione in favore degli attori da enti assicurativi e previdenziali pubblici o privati;
7) Sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare che i terzi chiamati in causa e Controparte_6 [...] siano tenuti a manlevare e tenere indenne il da ogni Controparte_10 Controparte_9 pagina 6 di 59 pretesa, condannando il medesimo a rifondere agli attori la somma che sarà Controparte_6 eventualmente disposta dall'Ill.mo Giudice a titolo di condanna e condannando Controparte_10
a manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia importo che risultasse
[...] Controparte_9 dovuto agli attori, e comunque nei limiti del massimale di polizza;
8) In ogni caso rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. 9) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.” per : Controparte_8
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna avanzata da parte attrice nei confronti della e previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, In via Controparte_10 preliminare respingere la richiesta di provvisionale avanzata dagli attori mancando i presupposti di legge per il suo accoglimento. Nel merito, dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata dalla con il in relazione ad ogni Controparte_10 Controparte_9 domanda svolta nei confronti di quest'ultimo e in ogni caso dichiarare inammissibile e infondata la domanda di garanzia svolta dal nei confronti di e Controparte_9 Controparte_10 conseguentemente respingerla. Dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte nei confronti del dagli attori e dalle altre parti nel presente giudizio e, Controparte_9 conseguentemente respingerle. Vinte le spese. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande nei confronti di
[...]
limitare l'obbligazione della alla sola quota di responsabilità del CP_10 CP_10 [...]
In ogni caso condannare , la e il Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
a tenere manlevata ed indenne e rifondere la di quanto fosse costretta a
[...] Controparte_10 pagare agli attori, alla Società e/o a chiunque altro per i fatti di causa. Vinte le Controparte_2 spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Persona_1 CP_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ed per Controparte_2 Controparte_4 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali da loro patiti a causa del sinistro occorso in , piazza Castello in data 12.9.2015, da liquidarsi rispettivamente nella misura di euro CP_6
pagina 7 di 59 1.515.479,90 per il primo e di euro 250.000,00 per la seconda, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della pretesa hanno dedotto:
▪ che il sinistro si è verificato in occasione della sfilata di carrozze d'epoca, trainate da cavalli in data 12.9.2015 lungo il tratto di strada che dalla Torre del Filarete conduce alla fontana della piazza antistante;
il sinistro si è verificato allorché , conducente di una delle Controparte_4 carrozze d'epoca, si è trovato costretto a porre in essere una repentina manovra di emergenza per evitare la collisione con dei passanti;
▪ che in tale frangente i cavalli hanno iniziato a scivolare anche per la presenza di pavimentazione scivolosa e leggermente in discesa, il timone della carrozza si è rotto ed il mezzo è divenuto ingovernabile;
▪ che i cavalli hanno quindi iniziato a correre, travolgendo i passanti, tra cui che Persona_1
ha subito lesioni personali;
▪ che la responsabilità per la determinazione del sinistro è da attribuire al conducente della carrozza ex art. 2052-2043 c.c. e a che, titolare di ente CP_3 Controparte_9 organizzatore dell'evento, non ha curato la sicurezza dei luoghi;
▪ che ha patito, oltre che un danno gravissimo alla persona per le lesioni Persona_1
riportate, anche danni patrimoniali per le spese mediche ed extra mediche sostenute e per la compromissione della sua capacità lavorativa specifica;
▪ che oltre al danno da lesione del rapporto parentale con il congiunto, rimasto CP_1
gravemente danneggiato dal sinistro, ha patito un danno psichico per la sofferenza derivante dalla macrolesione riportata dal congiunto e un danno patrimoniale da impossibilità di esecuzione delle mansioni di insegnante supplente, nonché di nuoto e di collaborazione con la
RAI come opinionista, praticate in precedenza;
▪ che le somme corrisposte a sono insufficienti per il ristoro dei pregiudizi patiti Persona_1
(cfr. atto di citazione).
Costituendosi con deposito di comparsa di risposta ha chiesto di essere Controparte_2
autorizzata alla chiamata in causa di e del per Controparte_9 Controparte_6
l'accertamento della responsabilità di questi ultimi nella causazione del sinistro e per esercitare nei loro pagina 8 di 59 confronti l'azione di surroga nel diritto di regresso per ottenere la restituzione di quanto versato al danneggiato, e ha contestato la pretesa avversaria nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto.
La compagnia ha, in particolare, eccepito:
- che ella prestava copertura assicurativa in favore della società (anche) Controparte_5 per la Responsabilità Civile derivante a quest'ultima dall'utilizzo di carrozze, carri e calessi in manifestazioni;
- che il 12.9.2025 in occasione della manifestazione in , alla CP_6 Persona_2
guida della carrozza di proprietà di era costretto a compiere una Controparte_5
repentina manovra di arresto per evitare la collisione con dei passanti che distrattamente avevano occupato il percorso della sfilata, ponendosi sulla traiettoria della carrozza, che risultava essere l'ultima del corteo di dieci carrozze, che uscivano dalla torre del Filarete per girare attorno alla fontana di piazza Castello;
- che in tale occasione sono stati travolti e Parte_3 Persona_1
- che nelle more del giudizio penale, ha concluso un accordo transattivo Controparte_2
con e le ha corrisposto la somma di euro 78.881,60; Parte_3
- che in tale contesto ha provveduto a corrispondere a per i danni patrimoniali e Persona_1 non patrimoniali subìti da quest'ultimo, l'importo di euro 20.000,00 con assegno n.
3304377201-08 del 29/7/2016 (doc. 18), l'importo di euro 20.000,00 con assegno n.3304556817-03 del 21/10/2016 (doc. 19), la somma di euro 250.000,00 con bonifico del
6/6/2019 (doc. 20) e quella di euro 30.000,00 per le spese legali relative al procedimento penale
(doc. 21), importi che sono stati accettati dall'attore a mero titolo di acconto;
- che per consentire a di proseguire la sua attività lavorativa e fornirgli Persona_1 assistenza nella quotidianità, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ha fornito all'attore un servizio di trasporto mediante taxi di DR Euroservice Soc. Coop. arl, con oneri e costi a carico della Compagnia pari a complessivi euro 127.786,30;
- che e hanno rimesso la querela, rinunciando alla costituzione Parte_3 Persona_1
di parte civile, ed il procedimento penale si è concluso con dichiarazione di non doversi procedere;
pagina 9 di 59 - che avendo provveduto allo spontaneo adempimento dell'eventuale debito risarcitorio dei propri assicurati nei confronti del solo la pretesa di quest'ultimo deve ritenersi Persona_1
infondata per essere il debito risarcitorio stato integralmente riparato ante causam;
- che la domanda proposta da nei suoi riguardi deve essere dichiarata inammissibile CP_1
poiché, in assenza di analogo adempimento spontaneo da parte di (in Controparte_2 adesione all'orientamento della Suprema Corte ad esempio del 22/09/2016, n. 18604), la menzionata attrice non ha titolo per esercitare alcuna azione diretta nei confronti della compagnia convenuta;
- che l'azione promossa nei confronti di è infondata perché: Controparte_4
▪ la carrozza di proprietà di trainata da cinque cavalli, di cui tre Controparte_5 posti anteriormente (c.d. cavalli “di volata”) e due posteriormente (c.d. cavalli “di timone”), era nuova, in perfette condizioni di stato e manutenzione (doc. 29 e doc.30) e la relazione del Consulente del Pubblico Ministero Ing. è priva di pregio (v. Per_3
doc. attori n. 1);
▪ i cavalli che trainavano la carrozza erano mansueti e tutti dotati dei paraocchi, procedevano lentamente ed in ordine all'interno del Parco Sempione;
▪ il conducente era costretto a compiere una repentina manovra di arresto per evitare la collisione con dei passanti che distrattamente avevano occupato il percorso della sfilata,
“ponendosi sulla traiettoria della carrozza e a causa della pavimentazione “scivolosa”
- per la natura dei materiali e per la presenza di escrementi lasciati dai cavalli che vi erano precedentemente transitati (doc.9) - nonché leggermente in discesa, i cinque cavalli che trainavano la carrozza non riuscivano ad arrestarsi, ma scivolavano a terra, con ciò causando la rottura della pipa del timone del mezzo che, di conseguenza, diventava ingovernabile”;
▪ che cavalli si rialzavano, iniziando una corsa disordinata e travolgendo chiunque incontrassero, sordi agli ordini che impartiva loro il signor nel tentativo di CP_4
recuperarne il controllo;
pagina 10 di 59 ▪ che la manovra di arresto veniva dettata dalla necessità di evitare delle persone – tra cui anche – che, “nella totale assenza di idonei sbarramenti e/o limitazioni Persona_1
del percorso, avevano occupato, avventatamente, il percorso della sfilata posizionandosi anche alla carrozza del sig. per vedere CP_15 Controparte_4 da vicino i cavalli, fotografarli e riprenderli con le telecamere”;
- che l'evento avrebbe potuto essere evitato laddove il percorso fosse stato transennato o delimitato o laddove fosse stato previsto del personale a tutela degli astanti: “siffatta misura di protezione, infatti, avrebbe evitato che il pubblico – tra cui anche il sig. – Persona_1
sostasse e/o si ponesse nel mezzo della traiettoria delle carrozze, così come è avvenuto nel caso di specie, costringendo il signor ad arrestare bruscamente la marcia proprio per CP_4
l'interferenza dei passanti”, sì che risulta imputabile a parte attrice un concorso colposo ex art. 1227 comma 1 c.c. nella determinazione dell'evento dannoso;
- che ente organizzatore dell'evento, aveva l'onere di “(i) predisporre Controparte_9 tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire l'incolumità dei partecipanti, (ii) controllare l'idoneità degli impianti e dei luoghi in cui l'evento avrà luogo, (iii) verificare la regolarità dei mezzi tecnici utilizzati dai concorrenti, al fine di evitare il verificarsi di sinistri pregiudizievoli”;
- che l'organizzatore è tenuto a garantire che i partecipanti e gli spettatori prendano parte all'evento in tutta sicurezza, prevedendo i fattori di rischio connessi alla tipologia della manifestazione e prevenendo il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli (tra i fattori di rischio vi sono la natura e le modalità di svolgimento dell'evento, la conformazione dei luoghi o del percorso, la presenza e l'eventuale interazione del pubblico, predisponendo misure di sicurezza volte a neutralizzare o quanto meno a contenere i rischi prevedibili, e ciò basandosi anche sull'eventuale esperienza personale maturata in pregresse situazioni analoghe);
- l'associazione organizzatrice dell'evento, del tutto imprudentemente, ometteva di predisporre un apposito corpo di sicurezza chiamato a vigilare proprio nel corso della circolazione delle carrozze e ad apporre transenne o qualsiasi altro presidio di sicurezza tra i cavalli e gli spettatori nonché tra i passanti, nonostante l'elevato numero di persone presenti nell'area;
pagina 11 di 59 - che il , ente patrocinatore dell'evento, presso cui sono state presentate le Controparte_6 relative istanze autorizzative, aveva l'obbligo di controllo delle modalità organizzative, sia in fase di ricezione delle domande avanzate dagli organizzatori di eventi, sia nella fase di allestimento della manifestazione, sia nella fase del pieno svolgimento al fine di appurare il rispetto da parte degli organizzatori delle misure di prevenzione di possibili incidenti (cfr. per tutte comparsa di risposta . Controparte_16
Costituendosi con deposito di comparsa di risposta ha chiesto di essere autorizzato Controparte_4 alla chiamata in causa di e del per l'accertamento della Controparte_9 Controparte_6
responsabilità di questi ultimi nella causazione del sinistro e per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patiti dagli attori;
egli ha contestato altresì la pretesa avversaria nel merito
Cont chiedendone il rigetto svolgendo difese del tutto analoghe alla compagnia assicuratrice
Egli, in particolare, ha chiesto:
- di rigettare le domande attoree e, stante il pagamento in favore di da Persona_1 [...] per il complessivo importo di euro 447.786,30, di dichiarare che “nulla è più Controparte_2 dovuto agli attori a nessun titolo da parte del sig. e di ; - di Controparte_4 Controparte_2
accertare la responsabilità esclusiva di del e del CP_3 Controparte_9 CP_6
nella causazione del sinistro occorso in data 12 settembre 2015 a e,
[...] Persona_1 condannare, per l'effetto, e il a corrispondere CP_3 Controparte_9 Controparte_6
a e a “ogni importo che risultasse agli stessi dovuto, mandando assolto il Persona_1 CP_1 sig. da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di parte attrice”; Controparte_4
- “in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente del sig. nella causazione del sinistro occorso al signor Controparte_4 Persona_1
[di] accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art.
1227 comma n.1 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamandi” e di ritenere in ogni caso satisfattivo “della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. l'importo di € 447.786,30, già Controparte_4 integralmente versato da . Controparte_2
pagina 12 di 59 Con deposito di comparsa di risposta ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_3 del e di dichiarare quest'ultimo “tenuto a manlevare e tenere indenne il sig. Controparte_6 CP_3
da ogni pretesa, condannando il medesimo a rifondere agli attori la somma
[...] Controparte_6 che sarà eventualmente disposta”, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha contestato la pretesa degli attori nell'an e nel quantum, chiedendo di contenere in caso di denegata ipotesi di accoglimento parziale la somma nei limiti di quanto strettamente accertato in nesso di causa con il sinistro.
Il convenuto ha contestato:
- la propria legittimazione passiva per avere la parte attrice “incardinato il presente giudizio citando il sig. persona fisica, nonostante questi non abbia mai agito in proprio nome e per proprio CP_3 conto nella organizzazione dell'evento durante il quale il sinistro de quo si è verificato”, avendo egli agito “sempre in qualità di Presidente p.t. dell'Associazione Sportiva Gruppo Italiano Attacchi, Ente organizzatore della sfilata in corteo di carrozze d'epoca denominata “Milano in ZA””,
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno per esclusiva responsabilità di
[...]
e di per la rottura della “tromba” della carrozza, dovendo egli rispondere CP_5 Controparte_4 delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro ex art. 2052 c.c. e in ogni caso per non aver usato “la dovuta diligenza nella verifica della idoneità della carrozza, che presentava una parte del timone detta
“tromba” realizzata in maniera inaccettabile per un mezzo circolante, che di fatto si è spezzata facendo perdere ogni possibilità di controllo dei cavalli e della carrozza” (cfr. per riscontro consulenza redatta per la Procura della Repubblica presso i Tribunale di Milano dall'Ing. ; Persona_4
- che nelle carrozze d'epoca, in cui il timone è di legno e quindi “vetusto, logorato, tarlato, come nel caso che qui occupa, nel quale la tromba era fissata al timone con una semplice vite passante, che rappresenta una misura troppo debole per la tenuta della tromba e non ha dunque impedito la rottura di essa”;
pagina 13 di 59 - che l'ing. ha ritenuto che il sinistro si è verificato “per un probabile improvviso arresto Per_3
della carrozza che ha sollecitato meccanicamente la tromba causandone la rottura e il conseguente disallineamento dei cavalli sulle due file.Il timone di legno, libero, ha infastidito il trio anteriore scompaginandone l'andatura e rendendo, di fatto, la carrozza ingovernabile. (…) La perdita di controllo, da parte del conducente sig. , è stata causata dalla rottura della “tromba” Controparte_4
realizzata in modo inaccettabile dal punto di vista meccanico. Questa soluzione poteva essere
“accettabile” per una carrozza in esposizione, ma non per un mezzo circolante in una pubblica via”;
- che nell'attacco dei cavalli alla propria carrozza ha commesso “un'altra grave Controparte_4
negligenza omettendo una cautela comunemente usata negli attacchi di carrozze con cinque cavalli: come detto in questi casi è utilizzato un cordone di sicurezza per collegare la bilancia dei tre cavalli di volata all'assale anteriore della carrozza, in modo da garantire il controllo dei cavalli e della carrozza anche in caso di rottura del timone o della tromba”, trattandosi del metodo più efficace per legare le carrozze trainate da cinque cavalli;
- che i cavalli erano irrequieti già prima dell'arrivo in Piazza Castello;
- che in capo a lui “non esiste, nel caso che qui occupa, alcun obbligo di apprestare misure di sicurezza, né di controllare le condizioni dei veicoli prima di una sfilata”;
- che, peraltro, era in possesso del nullaosta del di , del parere Controparte_9 CP_6 CP_6
favorevole viabilistico da parte della Polizia Locale, del parere favorevole del Settore Soprintendenza
Castello Sforzesco e del parere favorevole del tecnico di Zona 1 Verde del 03/09/2015, nonché dell'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dal Comune di (doc. 14); CP_6
- che misure di sicurezza solitamente utilizzate durante le manifestazioni sportive (ad es. transenne e scorta), non vengono mai applicate alle carrozze a trazione equina adibite al servizio di piazza per trasporto di persone e che possono vedersi in numerose piazze italiane;
- che la responsabilità per la sfilata in corteo di carrozze d'epoca trainate da cavalli non può essere configurata tra le attività pericolose ex art. 2050 c.c.;
- che il danno è stato risarcito nella sua completezza da (cfr. per tutte comparsa Controparte_2
di risposta).
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, costituendosi con deposito di comparsa di risposta il ha contestato le pretese attoree, chiedendo: Controparte_6
pagina 14 di 59 - in via principale, respingere le domande attoree nei confronti dei convenuti e per l'effetto dei terzi chiamati,
- nell'ipotesi di accertamento di una responsabilità, o corresponsabilità:
a. di contenere il risarcimento ai danni eziologicamente riferibili al sinistro e provati in corso di causa,
b. di “accertare e dichiarare le eventuali concorrenti quote di corresponsabilità a carico di
e e quindi in via solidale Controparte_9 Controparte_4 anche della x art. 2054, terzo comma, cod. civ.”; Controparte_5
c. di “contenere la condanna del nei limiti della quota di propria eventuale CP_6 corresponsabilità”;
d. in caso di accoglimento delle domande di anche nei confronti del Controparte_2
e di “integrale pagamento del totale eventualmente dovuto all'attore per capitale, CP_6
interessi, rivalutazione e spese solo da parte di esso per effetto della CP_6
responsabilità solidale, dichiarare Controparte_9 [...]
e il signor tenuti, secondo le rispettive quote di CP_5 Controparte_4
corresponsabilità e, quindi, condannare questi ultimi ex art. 2055, comma secondo, cod. civ., a pagare ad esso la parte di risarcimento corrispondente alle rispettive CP_6 quote di corresponsabilità”.
Il ha contestato la responsabilità dedotta dalla parte attrice, rilevando quanto a quella ex art. CP_6
2051 c.c. la carenza di prova che il danno sia derivato dalla res in custodia del , in Controparte_6
quanto proprietario del suolo in cui si è verificato il sinistro e, quanto a quella ex art. 2043 c.c., la scelta di di non richiedere nella domanda di nulla osta per l'organizzazione Controparte_9 dell'evento per cui è causa la chiusura al traffico dell'area, la predisposizione di transenne e l'ausilio della forza pubblica per la sicurezza del pubblico ivi presente. Ha eccepito in capo al l'assenza CP_6 di una posizione di garanzia, da rinvenire solo in capo all'organizzatore Controparte_9 rilevando che “tale posizione di garanzia non viene meno per il mero fatto di aver ricevuto il “nulla osta” [essendo] quest'ultimo … principalmente basato sulle informazioni circa la manifestazione fornita dal richiedente il quale è nella posizione migliore per effettuare una valutazione dei relativi rischi” e tenuto conto che:
pagina 15 di 59 1) “la società organizzatrice dell'evento si assumeva l'onere di garantire la sicurezza e
l'incolumità degli spettatori e di predisporre gli adeguati presidi e le adeguate misure di sicurezza”;
2) “la posizione di garanzia si concretizza nell'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo di chi si trova in un rapporto di particolare “prossimità” con il bene la cui tutela viene allo stesso affidata mediante l'imposizione dell'obbligo di agire”.
Ha in ogni caso eccepito la sussistenza di responsabilità di , quale conducente della Controparte_4
carrozza investitrice ai sensi degli articoli 2043 o 2054, comma primo, cod. civ. e, conseguentemente, della società quale proprietaria della carrozza ai sensi del terzo comma dell'art. Controparte_5
2054 c.c. per mancata apposizione sui cavalli, spaventati dai numerosi avventori presenti in loco, dei paraocchi, presidio necessario per limitare la loro visuale periferica (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, con deposito di comparsa di risposta si è costituito in giudizio anche in cui ha chiesto: Controparte_9
1) in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa di per Controparte_10 essere tenuto da quest'ultima manlevato da tutte le somme che sarà tenuto a corrispondere in ragione del presente giudizio in virtù della polizza;
2) nel merito di “accertare e dichiarare la carenza di responsabilità del Controparte_9
e per l'effetto l'infondatezza della domanda, per inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. atteso lo svolgimento di attività ludico-espositiva e non sportiva o pericolosa”
3) di rigettare la domanda di regresso-surroga-rivalsa spiegata da Controparte_2
“atteso che la responsabilità esclusiva del sinistro è da ricondurre al sig. , ad Controparte_4 ed al ”; Controparte_5 Controparte_6
4) “ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità nei confronti del contenere l'accoglimento della domanda attorea in Controparte_9
relazione alla parte di responsabilità effettivamente incidente in termini di causalità rispetto ai danni patiti dagli attori e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o in via di corresponsione in favore degli attori da enti assicurativi e previdenziali pubblici o privati”;
pagina 16 di 59 5) “sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare che i terzi chiamati in causa e siano tenuti a manlevare e Controparte_6 Controparte_10
tenere indenne il da ogni pretesa, condannando il medesimo Controparte_9 [...]
a rifondere agli attori la somma che sarà eventualmente disposta dall'Ill.mo Giudice CP_6
a titolo di condanna e condannando a manlevare e tenere indenne Controparte_10
il da qualsivoglia importo che risultasse dovuto agli attori, e Controparte_9 comunque nei limiti del massimale di polizza” (cfr. comparsa di risposta). ha svolto difese del tutto analoghe al già costituito contestando la Controparte_9 CP_3
ricotruzione in fatto degli attori ed eccependo che la totale responsabilità sia da addebitarsi esclusivamente a , in quanto: Controparte_4
- “la sfilata di carrozze d'epoca denominata “Milano in ZA” partiva dall'Arena civica alle ore
10.00 del 12.09.2015, attraversava il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e Piazza Castello per poi riprendere la via del ritorno, riattraversando il Castello Sforzesco ed il Parco Sempione per terminare al punto di partenza a fianco dell'Arena”;
- “la breve sosta delle carrozze in sfilata in Piazza Castello era determinata dall'attesa che l'ultima
ZA (quella guidata dal Sig. ) uscisse dalla “Torre Filarete”, per consentire alla Controparte_4 prima ZA di riprendere il cammino della Sfilata e ritornare all'Arena come sopradetto”;
- che il tragitto della Sfilata è stato comunicato agli uffici preposti del , nello CP_6 CP_6 specifico allo Sportello “Eventi Expo in Città” tramite modulo di presentazione e gestione degli eventi
(Doc. 1);
- che al momento del passaggio attraverso le arcate che portano dal Castello Sforzesco alla Piazza
Castello, “tre dei cinque cavalli che trainavano la carrozza del sig. mostravano segni di CP_4 irrequietezza, nello specifico i cavalli di volata (i tre cavalli anteriori)” e “l'irrequietezza dei cavalli aumentava progressivamente sino al punto di costringere la carrozza a mutare traiettoria, ragione per la quale il sig. tentava con forza di arrestare il mezzo, provocando la rottura della tromba del CP_4
timone, la totale perdita di controllo del veicolo e infine la caduta rovinosa che causava delle lesioni al sig. ; Per_1
pagina 17 di 59 - che “tutti i testimoni sono concordi nell'individuare temporalmente l'imbizzarrimento dei cavalli come precedente al mutamento di traiettoria della carrozza ed al sorgere di un reale pericolo per gli astanti che in quella traiettoria si trovavano”;
- in particolare ha riferito che “i cavalli di una delle carrozze, se non sbaglio la Testimone_1
quarta della fila, si sono imbizzarriti ed invece di seguire il corteo che stava aggirando la fontana sul suo lato destro (Ovest), si sono diretti verso il lato sinistro e quindi verso di noi” (cfr. doc. n. 3); - che gli equini che trainano carrozze sono sempre dotati di paraocchi, utili ad evitare distrazioni e spaventi per l'animale, mentre ha omesso di adottare siffatta misura cautelativa;
Controparte_4
- che gli attacchi a cinque cavalli sono rari e “bisogna collegare la bilancia che sostiene i tre bilancini dei cavalli di volata all'assale anteriore della carrozza mediante una corda che ha la funzione di trainare direttamente la pesante carrozza in caso di rottura della tromba, così da poter eliminare il rischio di perdita del controllo dei cavalli e della direzione della carrozza, proprio perché anche in caso di rottura del timone i cavalli rimarrebbero attaccati alla carrozza senza possibilità di disallineamento e/o libera fuga in avanti”;
- che “gli attacchi di “Media Potencia” (due di timone, tre di volata), affidano la sicurezza del collegamento Cavalli di Volata/ZA, esclusivamente al cordone, appositamente calcolato e dimensionato per la forza di tiro esercitata da tre cavalli (e non da due) e sovente il timone è persino privo di tromba, del tutto inutile, dato che la bilancia alla quale sono collegati i tre cavalli di volata, viene direttamente collegata al terminale anteriore del cordone semplicemente sostenuto da una correggia che avvolge il tratto finale anteriore del timone”;
- che “nelle carrozze di nuova costruzione o repliche, con timone e tromba in ferro, dimensionati per la forza di tiro di due cavalli, e non di tre, la tromba viene saldata alla punta del timone (..) ma anche in questo caso, la saldatura, che è la sezione più debole di tutto il sistema, se dimensionata per due cavalli, non regge per il tiro di tre cavalli ed il rischio del suo cedimento è elevatissimo (…) a maggior ragione, dunque, quanto sopra detto vale per le carrozze d'epoca, nelle quali il timone è di legno, dunque vetusto, logorato, tarlato, come nel caso che qui occupa, nel quale la tromba era fissata al timone con una semplice vite passante, che rappresenta una misura troppo debole per la tenuta della tromba e non ha dunque impedito la rottura di essa”;
pagina 18 di 59 - che come si evince dalla relazione tecnica redatta dal consulente del PM ing. “la perdita di Per_3 controllo, da parte del conducente sig. , è stata causata dalla rottura della “tromba” Controparte_4
realizzata in modo inaccettabile dal punto di vista meccanico. Questa soluzione poteva essere
“accettabile” per una carrozza in esposizione, ma non per un mezzo circolante in una pubblica via.”;
- che emerge la responsabilità di per il “comportamento negligente nella verifica della Controparte_4 idoneità del mezzo in ogni sua parte, al fine della sua utilizzazione su una pubblica via”;
- che “si tratta di una cautela che avrebbe senz'altro impedito il sinistro occorso e che non può configurarsi come una misura eccedente l'ordinaria diligenza, in quanto essa viene utilizzata di norma nella messa in sicurezza di attacchi a cinque cavalli”.
- che “la responsabilità di è indubitabile: non può non vedersi che il danno è Controparte_5 stato cagionato dall'imbizzarrimento dei cavalli che trainavano la carrozza di proprietà di
[...]
di cui il sig. è il legale rappresentante. Egli è chiamato a rispondere CP_5 Controparte_4 del danno causato in ossequio al disposto dell'art. 2052 c.c., che peraltro stabilisce un tipo di responsabilità quasi oggettiva e la cui prova liberatoria è definita anche dalla giurisprudenza come molto gravosa. Di fatti, la Suprema Corte si è così espressa: “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10402/2016);
- che non ha posto in essere alcuna attività di controllo, con conseguente Controparte_6
responsabilità per quanto accaduto al signor (cfr. per tutte comparsa di risposta). Per_1
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio anche formulando le seguenti richieste: Controparte_10
- in via pregiudiziale di essere autorizzata alla chiamata in causa di di Controparte_5
in proprio, e del ai fine della rivalsa e regresso nei loro Controparte_4 Controparte_6
confronti;
- nel merito, di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata dalla con il e in ogni caso inammissibile e Controparte_10 Controparte_9
infondata la domanda di garanzia svolta dal nei confronti di Controparte_9 [...]
CP_10
pagina 19 di 59 - di rigettare in ogni caso le domande proposte nei confronti dei dagli Controparte_9
attori e dalle altre parti del presente giudizio;
- in via subordinata, di limitare l'obbligazione della alla sola quota di responsabilità del CP_10
e in ogni caso condannare , e Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5
il a tenere manlevata ed indenne e rifondere di quanto Controparte_6 Controparte_10
fosse costretta a pagare agli attori, alla Società e/o a chiunque altro per i fatti Controparte_2
di causa.
La compagnia ha eccepito:
- l'inoperatività della polizza n. 111.014.0000901514 stipulata dal Controparte_9 avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile derivante all'assicurato dalla
“proprietà dell'attrezzatura occorrente allo svolgimento di manifestazioni e concorsi equestri quali ad esempio Stands, libri, impianti audio e luci, materiali e finimenti inerenti al settore equestre” (descrizione del rischio contenuta nel frontespizio di polizza), poiché con specifico riferimento all'organizzazione di manifestazioni a carattere temporaneo l'art. 29 delle condizioni di assicurazione, “Manifestazioni a carattere temporaneo”, copre i rischi relativi a:
“b) organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza”, ma precisa altresì che l'assicurazione non è operante: “2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali, di veicoli a motore, di velivoli, di imbarcazioni a motore e per i rischi soggetti o assoggettabili alla Legge n. 990 e successive modificazioni e integrazioni”;
- l'insussistenza della responsabilità del per l'evento dannoso del 12 Controparte_9
Settembre 2015, nonché la sussistenza della Responsabilità di , di Controparte_4 [...]
e del per il verificarsi del sinistro per cui è causa, anche CP_5 CP_6 CP_6
associandosi alle contestazioni e rilievi critici anche in fatto operati da Controparte_9
(cfr. per tutte comparsa di risposta).
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, con deposito di comparsa di risposta si è costituito in giudizio anche contestando quanto dedotto ed eccepito da Controparte_5 Controparte_9
e hanno chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi riguardi.
[...]
Il terzo chiamato ha, in particolare, chiesto:
- di rigettare la richiesta di provvisionale formulata dagli attori perché infondata;
pagina 20 di 59 - di rigettare le domande formulate da e/o da chiunque altro nei confronti Controparte_10
di perché infondate;
Controparte_5
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e del CP_3 Controparte_9
per i motivi esposti in narrativa nella causazione del sinistro occorso in data 12 Controparte_6
settembre 2015 a mandando assolta da qualsivoglia Persona_1 Controparte_5
obbligazione di pagamento nei confronti di chicchessia;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro occorso a accertare e dichiarare Controparte_5 Persona_1 il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma n.1 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- di ritenere, in ogni caso, satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti di CP_4
e di l'importo di euro 447.786,30, già integralmente versato da
[...] Controparte_5 [...]
(cfr. per tutte comparsa di risposta). Controparte_2
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice primo assegnatario del fascicolo, stante la pendenza di analoga vertenza promossa da iscritta sub r.g. n. 39618/2018, ha trasmesso il fascicolo Controparte_2
al Presidente di Sezione per le valutazioni di competenza, il quale lo ha assegnato alla scrivente con effetto dal 2.2.2022.
La scrivente ha fissato udienza al 19.5.2022, differita su richiesta del difensore di Controparte_9 vista l'estensione delle domande da parte del , al giorno 5.7.2022.
[...] Controparte_6
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. il procedimento è stato istruito tramite ctu medico legale per la determinazioni delle conseguenze dannose patite da Per_1
in ragione del sinistro occorso a in data 12.9.2015, che ha richiesto la convocazione del
[...] CP_6
ctu a chiarimenti in ordine alle spese mediche esposte dagli attori, nonché ai documenti trasmessi al ctu da parte attrice, nonché tramite l'escussione di cinque testi ed ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all'INPS in ordine alle prestazioni erogate in favore di Persona_1
pagina 21 di 59 Con atto depositato in data 24.7.2023 si sono costituiti volontariamente in giudizio CP_1 Pt_2
e in qualità di eredi di dando atto dell'intervenuto decesso del Parte_1 Persona_1
congiunto in data 27.6.2023, riportandosi alle precedenti difese e richieste e reiterandole integralmente.
Essi hanno instato anche per l'estensione del quesito al ctu nelle more disposto all'accertamento delle cause dell'intervenuto decesso di ma la scrivente ha disatteso la richiesta, Persona_1 confermando integralmente il quesito peritale già formulato, disponendo la prosecuzione dell'incarico peritale già conferito.
Il ctu nominato ha avanzato richiesta di nomina di ausiliario specializzato in neurologia e la richiesta è stata accolta dalla scrivente.
All'esito dell'escussione dei due residui testi attorei nel corso dell'udienza del 6.2.2025, che è stato impossibile escutere all'udienza del 14.11.2024, non avendo gli attori provveduto a depositare il fascicolo attoreo in precedenza ritirato all'udienza indicata, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, così come sopra riportate, e, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, la scrivente giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda originariamente proposta da reiterata dai suoi eredi e Persona_1 Pt_2 Pt_1
e iure hereditatis, è infondata per le ragioni di seguito esposte, mentre la
[...] CP_1
domanda di merita di essere accolta solo nei confronti di , CP_1 Controparte_4 [...]
e del , che vanno condannati in solido ex art. CP_5 Controparte_9 Controparte_6
2055 c.c. al risarcimento dei danni nei suoi confronti, liquidati nei limiti di seguito esposti.
Accertate le quote di responsabilità nei termini di seguito indicati, verranno di seguito definiti anche i limiti del diritto di regresso del e di come da domande da Controparte_6 Controparte_2
questi ultimi formulate;
va respinta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_9
confronti di per mancata operatività della polizza fatta valere e del Controparte_10 [...]
, non potendo ritenersi fondata la chiamata in manleva formulata. CP_6
pagina 22 di 59 Tenuto conto delle domande proposte dai convenuti e dai terzi chiamati anche di accertamento delle quote di responsabilità e, stante la domanda di di surroga nel diritto di regresso Controparte_2
per quanto pagato in favore del danneggiato, così come quella proposta dal , la Controparte_6
responsabilità per il sinistro per cui è causa va ripartita nella misura del 50% in capo a Persona_1
nella misura del 30% in capo a del 15% in capo a e Controparte_9 Controparte_5
e del residuo 5% in capo al . Controparte_4 Controparte_6
Preliminarmente si osserva che, essendo state proposte domande di accertamento delle rispettive quote di responsabilità, nonché essendo state formulate domande di chiamata in accertamento di responsabilità e non solo in garanzia, l'estensione della domanda degli odierni attori, che inizialmente hanno convenuto in giudizio solo ed può Controparte_2 Controparte_4 CP_3
ritenersi ammissibilmente estesa anche nei confronti di Controparte_9 Controparte_5
e del .
[...] Controparte_6
Tanto premesso, si reputa che la responsabilità di , Controparte_9 Controparte_4 [...]
e del possa sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. CP_5 Controparte_6
In proposito si osserva in generale che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dagli attori deve essere sottoposto al vaglio di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. che, com'è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva, in quest'ultimo caso previo accertamento della sussistenza di una posizione di garanzia, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
In particolare, giova evidenziare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato
(il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta colpevole, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È pur sempre necessario, quindi, che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, poiché
l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.: vale a dire, da un lato, un evento lesivo (cd. danno evento) e, dall'altro lato, l'insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.
pagina 23 di 59 Ciò premesso, quanto, in particolare, all'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano, deve rilevarsi che in ipotesi di imputazione, come nella specie, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, è necessario che sussista l'“obbligo giuridico di impedire l'evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante. Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire
l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr.
Cass. civ. n. 3876/2012). Tale presupposto trae origine dalla disciplina penalistica (cfr. art. 40 cpv.
c.p.), ma assume rilevanza nell'ambito della responsabilità civile attraverso la struttura aperta della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., fattispecie dal contenuto notoriamente atipico, che, in punto di accertamento del nesso eziologico, richiede necessariamente un rinvio alle norme penalistiche di cui agli artt. 40 ss. c.p. Orbene, alla luce di detti principi generali sommariamente riportati, si tratta di individuare, in via preliminare, la sussistenza, o meno, di una c.d. posizione di garanzia in capo alle parti convenute rispetto ai fatti di causa e, successivamente, della conseguente (eventuale) sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano.Nello specifico il Supremo Collegio in una recente pronuncia ha dato atto di un contrasto in giurisprudenza rispetto alle fonti dell'obbligo giuridico di impedire l'evento: quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'utente “ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr.
Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n.
63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590)”, oppure sussiste obbligo di impedire l'evento altresì nell'ipotesi in cui “l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n.
14484)”. Il Supremo Collegio ha aderito alla seconda opzione ermeneutica, rilevando che “pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di
pagina 24 di 59 danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014). Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è indubbio pertanto che la fonte dell'obbligo giuridico di impedire un evento non debba giocoforza essere normativa o pattizia strictu sensu, ma possa anche derivare da “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012)
o ancora da “situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014). In un precedente richiamato dal per escludere la CP_6 persistenza in capo all'ente pubblico di una posizione di garanzia si legge “il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, ratione temporis applicabile, dispone: "Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: ...5) la concessione della licenza per rappresentazioni .. o trattenimenti..di cui all'art.
68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti..o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 9) la licenza di agibilità per ... luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 ; ...in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai nn. 5), 6), 7),... sono adottati previa comunicazione al Prefetto ..". L'art. 49, terzo cpv. del medesimo D.P.R. stabilisce: "Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979". Dunque, è alla luce della normativa e dei principi suesposti che il giudice di merito deve esser accertare se il ha osservato i suddetti obblighi CP_6
specifici e cogenti e quello generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione all'associazione Ecol di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della
pagina 25 di 59 loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne - se apposte (secondo le affermazioni del contenute in memoria) - non fossero scavalcate” (cfr. CP_6
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012). Infatti, i principi letteralmente richiamati sono stati riassunti della seguente massima: “la P.A., in base al principio del "neminen laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Ne consegue che il deve CP_6
rispondere dei danni derivanti dal crollo di un palco allestito per uno spettacolo canoro qualora risulti che non abbia proceduto alle necessarie verifiche e non abbia predisposto le suddette misure precauzionali, atteso che, in forza del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è l'ente responsabile per le funzioni di pubblica sicurezza attinenti ai pubblici spettacoli regolate dal testo unico di pubblica sicurezza e dal
d.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'industria cinematografica e televisiva che, per la sua portata generale, è applicabile alla fattispecie. (La S.C. ha specificato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il avesse adottato tutte le CP_6
necessarie misure sia al momento dell'autorizzazione all'allestimento del palco, sia controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera e la gestione della sicurezza durante lo spettacolo, così da evitare prevedibili invasioni del palco costituito da tavoloni di legno)”.Alla luce dei principi appena riportati si reputa che sia sia il fossero titolari di una Controparte_9 Controparte_6 posizione giuridica di impedire l'evento in specie verificatosi, pur alla luce di differenti titoli. La fonte dell'obbligo di deve ritenersi riconducibile al principio di solidarietà sociale Controparte_9 di cui all'art. 2 Cost. a fronte dell'impegno assunto di organizzare la manifestazione in parola, principio da cui deriva senz'altro l'obbligo di predisporre la presenza di strutture o luoghi adeguati e di controllare, a fronte dell'affluenza di persone, che quanto predisposto non si ponga a detrimento della salute degli astanti. La fonte della posizione giuridica del deve rinvenirsi nell'attribuzione di CP_6 funzioni di pubblica sicurezza anche nell'ambito di manifestazioni fieristiche, di mercato o di intrattenimento in ambito locale secondo la normativa menzionata (cfr. DPR n. 616/1977 e anche gli artt. 18 e seguenti, 47, 51 e seguenti). La tutela della pubblica sicurezza in generale e anche nell'ambito delle manifestazioni di natura culturale ad ampio spettro considerate, tra cui deve senz'altro essere pagina 26 di 59 ricompresa la manifestazione con carrozze d'epoca trainate da cavalli, nonché la tutela della viabilità e dell'occupazione di spazi e suolo pubblico impongono al di verificare che in occasione di CP_6
manifestazioni sia che siano predisposte strutture (come nel caso del palco, poi crollato, al vaglio della sentenza della Suprema Corte n. 3951 del 13/03/2012), sia in cui esse non siano predisposte, ma sia previsto il transito di mezzi e animali e l'affluenza di persone per assistervi si reputa che il CP_6 abbia l'obbligo di controllare che, in assenza della richiesta di valersi della forza pubblica, l'ente organizzatore predisponga mezzi a presidio ed a tutela dell'incolumità delle persone e della popolazione e che subordini espressamente il rilascio del nulla osta alla presenza di numero adeguato di personale di sorveglianza o, in difetto alla predisposizione di mezzi di contenimento, tra cui transenne.
Del resto, il fatto che l'organizzazione sia in capo ad un'associazione o ad un ente diverso, che assume l'obbligo di predisporre luoghi adeguati all'evento pianificato, non esonera l'Ente pubblico, preposto alla sicurezza, dal verificare, anche tramite la richiesta di informazioni e dettagli, che quanto predisposto sia adeguato all'evento. È evidente che in caso di manifestazioni con affluenza di pubblico l'obbligo di vigilanza e controllo include anche la prefigurazione di comportamenti anomali da parte di astanti e in specie anche di animali e la verifica che quanto predisposto dall'ente organizzatore sia adeguato a scongiurare infausti accadimenti.
Sussiste in capo ad entrambi i convenuti l'obbligo giuridico di impedire l'evento, in specie verificatosi, che deve ritenersi non si sarebbe verificato se:
- all'uscita della porta del Filarete fossero stati apposte da transenne per Controparte_9 evitare l'avvicinamento di pedoni ai cavalli, o un numero adeguato di persone addette alla sicurezza, tali da contenere gli spostamenti delle persone che assistevano alla manifestazione,
- a monte il Comune avesse subordinato il nulla osta all'organizzazione dell'evento in parola all'adozione di siffatti accorgimenti.
Tanto premesso in generale va osservato che dall'istruttoria è emerso che in data 12.9.2015 intorno alle ore 11,00 in occasione della manifestazione i Carrozze in città, condotta da hanno Controparte_4
procurato lesioni ai signori e Parte_3 Persona_1
pagina 27 di 59 Sono stati depositati in atti il verbale di assunzione della prova orale del 10.3.2021 e del 15.6.2021 nel parallelo fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018, dal GOP delegato dalla scrivente (già titolare del menzionato fascicolo), che integranti prova atipica sono liberamente valutabili dal Giudice e, in specie, tenuto conto della coincidenza soggettiva tra tutte le parti convenute e terze chiamate, che hanno preso parte alla relativa escussione, nonché per l'attendibilità dei testi ivi escussi, ben possono essere posti a fondamento della presente decisione.
Dimostrato in causa è che:
- i cinque cavalli della carrozza condotta da fossero tutti muniti di paraocchi Controparte_4
(cfr. deposizione di all'udienza del 10.3.2021 – nel parallelo fascicolo iscritto Testimone_2
sub R.G. n. 39618/2018 prodotto da attacchi nella seconda memoria istruttoria - Controparte_9
e del teste “Posso confermare che i cavalli erano 5: due di timone e tre di Testimone_3 volata con attacco di tipo spagnolo. Tutti avevano paraocchi e finimenti completi”);
- si sia creata una interferenza per la presenza di passanti che si sono avvicinati alla carrozza per effettuare fotografie e videoriprese, e del teste “Io ho presente un uomo con Testimone_3 una macchina fotografica che era entrato nel percorso di uscita e voleva fotografare l'incidente
e rimase ferito” (v. verbale dell'udienza del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n.
39618/2018);
- non erano presenti transenne in tutto il percorso e nemmeno all'uscita della porta del Filarete in direzione largo Cairoli in prossimità del quale si è verificato il sinistro;
- erano presenti tuttavia le cd. Giacche verdi, il cui “primo compito era quello di controllare che i cavalli non circolassero nel parco al di fuori delle zone assegnate. Inoltre dovevamo collaborare nella coreografia del posizionamento delle carrozze nella zona in prossimità della torre del Filarete e nelle altre zone. A.d.r. confermo che come ho detto prima eravamo preposti anche all'assistenza durante il passaggio delle carrozze, segnalando alle persone di spostarsi”
(cfr. verbale dell'udienza del 15.6.2021 deposizione del teste nel fascicolo Testimone_4
iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da nella seconda memoria Controparte_9
istruttoria);
pagina 28 di 59 - i cavalli, presumibilmente spaventati o infastiditi dalla presenza di almeno un astante che si è parato davanti alla carrozza, si sono imbizzarriti (cfr. deposizione di Testimone_2 all'udienza del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da
[...] nella seconda memoria istruttoria): “Posso riferire che all'uscita dai cortili del Controparte_9
Castello immettendoci nella Piazza, c'era un ammasso di gente e non c'erano transenne o altro, per cui i passanti si paravano davanti alla carrozza e ho visto il sig. tirare per CP_4
rallentare i cavalli a.d.r. anzi preciso che lo vidi tirare per fermare i cavalli a.d.r. ha tirato le redini Aggiungo che c'erano anche due persone a terra che camminavano a fianco ai cavalli e che a loro volta hanno aiutato per fermare i cavalli prendendo con mani le redini dove c'è la testiera dei cavalli (…) quando il sig. tirò le redini, i due cavalli dietro il timone CP_4
scivolale a terra con le zampe posteriori e a quel punto la tromba del timone si ruppe e vidi i cavalli davanti che si muovevano un po' ma c'erano comunque i due groom che li tenevano e non erano fuori controllo Sul cap. 6) I cavalli hanno cercato di iniziare la corsa ma avranno fatto circa cinque metri perché sono stati trattenuti dai groom e dal sig. ”); CP_4
- si è rotta la tromba del timone, che prima era integro ed era in ferro (cfr. deposizione del teste all'udienza del 10.3.2021, nonché del teste Testimone_5 Testimone_2
“Confermo che la pipa del timone era come visibile nelle foto che mi vengono rammostrate sub doc. 14 fascicolo . Era in acciaio e vidi che si ruppe. Sul cap. 15) Confermo che il CP_4 timone era in legno era come visibile nelle foto sub doc. 13Beretta)” e del teste Tes_6 all'udienza del 15.6.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da
[...] nella seconda memoria istruttoria): “Avevo eseguito i lavori indicati. Posso Controparte_9
confermare che il timone era nuovo e che la pipa era in acciaio. Riconosco la pipa nella foto sub doc. 14 fascicolo , mentre nelle foto sub doc. 17 si vede il timone Confermo. Quando CP_4
eseguii i lavori il timone di legno era integro e lo riconosco nelle foto sub doc. 13 e 17 a.d.r. quando ho fatto i lavori il timone era tutto intero, mentre nelle foto che ho riconosciuto la tromba è rotta”);
pagina 29 di 59 - i cavalli “hanno cercato di iniziare la corsa ma avranno fatto circa cinque metri perché sono stati trattenuti dai groom e dal sig. ” (il teste ha aggiunto “sul tratto CP_4 Testimone_2
percorso dai cavalli non posso essere preciso. Ho detto 5 metri ma potevano essere anche 10 o
15. A occhio non saprei dire non era presente alcun cordone”);
- non era stato apposto alla carrozza alcun cordone di sicurezza.
Rispetto alla presenza o meno di transenne il teste nel corso dell'istruttoria Testimone_5 disposta nel menzionato fascicolo ha dichiarato: “Per quello che so, non c'è obbligo transennare il percorso ma è prudente farlo in caso di strettoie o casi particolari in cui c'è afflusso di persone. Ciò dico perché mi è capitato di organizzare delle sfilate e di parteciparvi. Posso riferire che alla Fiera di
Verona non vengono utilizzate transenne. A.d.r. Non ricordo se ho visto sfilate in cui sono utilizzate le transenne a.d.r. non ho visto se i cavalli sono scivolati prima o dopo la rottura della tromba. E' verosimile che siano scivolati per la rottura della tromba” (cfr. deposizione del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da nella seconda memoria istruttoria). Controparte_9
Dichiarazioni del tutto analoghe egli ha ribadito nel corso dell'istruttoria orale disposta nel presente giudizio, confermando la pericolosità della scelta di non predisporre misure di sicurezza come transenne (v. verbale dell'udienza del 14.11.2024, in cui egli ha in particolare dichiarato: “è successo che fin dall'inizio io ho pensato che questa sfilata era potenzialmente molto pericolosa perché non poteva avere nessun elemento di sicurezza, non c'erano transenne, né rispetto delle distanze da parte del pubblico, questo è potenzialmente un grosso pericolo;
DR (lei lo dice perché è un esperto di sfilate?). io sono trent'anni che faccio concorsi e guido carrozze in giro per il mondo e sono giudice di questa specialità; DR (in altri posti mettono le transenne?): sì senza le transenne il pericolo diventa proprio, se non certo, probabile DR (ricorda dei posti in cui ci sono o c'erano le transenne?): li mancavano sotto la torre di passaggio sotto l'androne del filarete perché non ci potevano passare sia le carrozze sia le persone;
ricordo che è sempre transennato nelle manifestazioni che ho visto io;
se fosse stato il percorso all'inverso, risalendo dalla piazza sotto il portico, in salita, invece che in discesa, il pericolo sarebbe stato dimezzato”).
pagina 30 di 59 Quanto alla necessità di montare il cordone di sicurezza il teste non presente al Testimone_7 momento del sinistro per cui è causa, ma senz'altro attendibile non solo per la sua estraneità ed indifferenza rispetto alle parti in causa, ma perché anche munito di peculiari conoscenze nel settore delle manifestazioni equestri, essendosi qualificato organizzatore di manifestazione analoga ad Ivrea con partecipazione di novanta carrozze, ha nel corso dell'istruttoria disposta nel già menzionato parallelo fascicolo dichiarato: “il cordone di sicurezza è una sicurezza che si ha in più quando vengono utilizzati più cavalli, in particolare quando vengono utilizzati tre o più cavalli di volata. A.d.r. presa visione della foto sub doc. 4B fascicolo posso dire che con una carrozza di quel tipo, sarebbe CP_4 preferibile l'utilizzo del cordone e che normalmente viene utilizzato. Presa visione della foto sub doc. 5 allegata alla relazione sub doc. 6 fascicolo confermo che nella foto si vede il Controparte_9
cordone che normalmente viene utilizzato come sicurezza, proprio per il caso che si dovesse rompere il timone. Non è solo una sicurezza ma fa si che in caso di necessità i cavalli di volata possano trainare la carrozza senza forzare sulla tromba del timone. A.d.r. ha una doppia funzione, cioè serve ad evitare una eccessiva sollecitazione del timone, inoltre ad evitare nel caso in cui il timone si spezzi che i cavalli si stacchino, infine serve a sorreggere la bilancia che in caso di rottura del timone non vada contro le gambe dei cavalli davanti spaventandoli. a.d.r. non sono stato presente alla manifestazione per cui è causa. A.d.r. ho partecipato ad altre manifestazioni e posso dire che il cordone benchè non obbligatorio è abbastanza utilizzato e consigliato in particolare per questi tipi di carrozze particolarmente pesanti” (cfr. verbale dell'udienza del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n.
39618/2018 allegato da nella seconda memoria istruttoria). Controparte_9
Alla luce dell'istruttoria, orale disposta nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 prodotta in atti, che si reputa di porre a fondamento della presente decisione per le ragioni già sopra espresse e in quella disposta nel corso del presente giudizio, risulta smentita l'allegazione secondo cui non Controparte_4
avesse apposto sui cavalli i paraocchi, avendo i testi oculari confermato la loro presenza, così come si evince dalle fotografie e dal video prodotto sub doc. n. 21 da versato in atti. Controparte_2
pagina 31 di 59 Risulta, altresì, dimostrata la completa assenza di transenne, anche nell'area in prossimità della Porta del Filarete, all'uscita verso la Fontana di Largo Cairoli e la presenza di personale preposto all'assistenza equestre e alla sorveglianza in loco, anche al fine di evitare l'ingresso di persone nell'area di transito dei cavalli (cd. Giacche verdi), personale che in specie non è riuscito ad impedire il transito innanzi ai cavalli della carrozza (condotta da e su cui era seduto a cassetta anche il Controparte_4
sig. escusso nel presente procedimento) di persone preposte in luogo, che Testimone_5
hanno palesemente disturbato i cavalli, dando quindi origine al sinistro per cui è causa.
È stato appurato anche in causa che i cavalli di timone sono scivolati, presumibilmente per la rottura della tromba del timone, la prima in acciaio e il secondo in legno, apposti nuovi prima ed in occasione della manifestazione, e che quelli di volata, i primi tre, non legati alla carrozza da alcunché, hanno tentato una fuga, che tuttavia si è rivelata contenuta per la presenza dei groom e del signor che CP_4
li hanno, dopo pochi metri, bloccati.
È pacifico pertanto che l'assenza di transenne o di personale preposto all'assistenza in un numero adeguato in prossimità dell'uscita della Porta del Filarete abbia senz'altro contribuito a determinare il sinistro per cui è causa;
la vasta area che si apriva dopo la porta doveva essere anche in astratto di difficile controllo, in parte per i cavalli, che da un'area contenuta e stretta si sarebbero trovati davanti a una mole di persone ed ad uno spiazzo ampio e luminoso, ed in parte per il numero di astanti che si sarebbero e si sono ivi radunati, in generale, per l'interesse che gli eventi organizzati per l'Esposizione
Universale del 2015 hanno destato e per la difficoltà di contenere, in assenza di presidi fisici, tale mole di persone, che come in specie hanno tenuto comportamenti anomali, ma non imprevedibili.
L'omissione di predisposizione delle transenne e della collocazione di un numero adeguato di giacche verdi, quale misura di normale prudenza all'uscita della Porta del Filarete, per la presenza di persone che avrebbero potuto disturbare il transito dei cavalli, è senz'altro imputabile a Controparte_9
associazione specializzata nell'organizzazione di eventi e manifestazioni analoghe, che
[...] avrebbe dovuto prefigurarsi tale evenienza, tutt'altro che remota.
pagina 32 di 59 Del resto, e in via speculare il a cui è stato domandato il nulla osta per Controparte_6
l'organizzazione della manifestazione e che l'ha patrocinata, a cui non è stato domandata la chiusura del traffico, né la predisposizione di forza pubblica a tutela della sicurezza degli astanti presenti in loco, ben avrebbe potuto richiedere ulteriori informazioni circa la presenza di personale in loco o di predisposizione di misure di contenimento e barriera. Del resto, il personale del non solo ben CP_6
conosceva lo stato dei luoghi, ma anche aveva da mesi a che fare con eventi organizzati in occasione di
Expo 2015, che continuamente hanno destato particolare successo anche in città.
Infine, alla luce di quanto riportato si reputa che la responsabilità del non sia sussumibile nel CP_6 novero dell'art. 2051 c.c. poiché non è la pavimentazione presente in loco che ha dato causa al sinistro, bensì la mancata adozione di presidi e accorgimenti in punto di contenimento all'affluenza di persone sull'area di transito delle carrozze trainate da cavalli nei termini già menzionati.
Si reputa pertanto che e il siano solidalmente responsabili Controparte_9 Controparte_6
ex art. 2043 c.c. Il principio di solidarietà impone il danneggiato possa richiedere ed ottenere dai condebitori in solido l'intero, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti degli altri condebitori nei limiti delle quote di rispettiva responsabilità, che a fronte di quanto emerso in corso di causa di seguito si provvede a specificare.
In proposito si osserva che anche e rispettivamente Controparte_4 Controparte_5 conducente e proprietario della carrozza d'epoca, esperti del settore, siano responsabili ex art. 2043
c.c.: il menzionato convenuto e terzo chiamato, in specie, non vedendo la presenza di transenne o di personale in loco presente in numero adeguato in loco ben avrebbero potuto munire la carrozza del cordone di sicurezza, elemento senz'altro non obbligatorio, ma stante l'assenza di generali misure di prudenza, palesemente assenti in loco, avrebbe richiesto al conducente ed al proprietario l'adozione di un accorgimento, che presumibilmente avrebbe evitato la fuga dei cavalli di volata dalla carrozza.
In via del tutto analoga e specularmente, considerata la presenza di solo dieci carrozze e della scelta di non transennare l'area gli addetti della stessa, ben avrebbero potuto Controparte_9
controllare le carrozze partecipanti alla manifestazione e richiedere, se ritenuto necessario, come in specie asserito, l'apposizione di cordone di sicurezza;
è palese che siffatto controllo e richiesta non siano avvenuti sì che si reputa che dovrà risponderne. Controparte_9
pagina 33 di 59 Inoltre, nel caso di specie, come eccepito dai convenuti e dai terzi chiamati sin dalle comparse di risposta, non può essere tuttavia tralasciato che che ha subito le più gravi lesioni Persona_1 dall'occorso ha ex art. 1227 comma 1 c.c. concorso a cagionare l'evento dannoso con un contegno del tutto imprudente.
Risulta provato, infatti, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente fascicolo che si è Persona_1 staccato dalla folla per collocarsi in prossimità dell'uscita della Porta del Filarete in concomitanza con l'uscita da detta porta della carrozza condotta da , accanto al quale era seduto il teste Controparte_4
Testimone_5
Proprio quest'ultimo, escusso all'udienza del 14.11.2024, ha confermato che “è Persona_1 andat[o] a fare la fotografia davanti all'uscita di cavalli da questo passaggio stretto quindi in una posizione assolutamente pericolosa e quindi è stato travolto da una carrozza e dai cavalli che sono scivolati nell'uscita, un cavallo è cascato e ha quasi bloccato la carrozza ma lui è rimasto coinvolto nell'incidente”. Il teste, invitato dal Giudice, a redigere uno schizzo planimetrico dei luoghi e della collocazione di ha indicato la presenza di quest'ultimo immediatamente dopo l'uscita Persona_1
della porta del Filarete.
Al contrario non può essere posta a fondamento della presente decisione la deposizione del genero di che va ritenuto teste inattendibile. Egli, escusso all'udienza del Persona_1 Tes_8
14.11.2024, ha infatti dichiarato: “il percorso dei cavalli era antiorario ed io e eravamo dalla Per_1
parte opposta, noi non ci trovavamo nella traiettoria perché le carrozze uscivano dal cancello principale da sinistra e percorrevano la parte antioraria;
noi eravamo di fonte al percorso delle carrozze con i cavalli”. Il teste ha dichiarato altresì che: “Inizialmente le carrozze hanno fatto tutte quel percorso antiorario che ho indicato, poi è successo che ci siamo trovati di fronte ad un incidente, non era una carrozza, ma c'erano dei cavalli scatenati che ci sono venuti incontro dalla parte opposta facendo quindi il giro orario;
DR (quanti erano i cavalli?): era più di uno senz'altro. AD (in tali circostanze suo genero stava facendo delle riprese): sì, esatto, non mi era vicino, ma eravamo dallo stesso lato, mentre mia figlia e mia moglie erano al centro in prossimità della fontana” (cfr. verbale dell'udienza del 14.11.2024).
pagina 34 di 59 Il teste ha redatto una ricostruzione planimetrica, collocando in prossimità della Persona_1 fontana, in posizione molto distante dall'uscita della Porta del Filarete, in particolare dalla parte opposta della fontana, sì che per raggiungerla i cavalli avrebbero dovuto percorrere circa 180 ° del relativo perimetro. La ricostruzione dell'occorso contrasta con le dichiarazioni rese da Testimone_5
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare poiché egli ha reso dichiarazioni prive di
[...] contraddizioni intrinseche ed estrinseche, è soggetto terzo, del tutto estraneo all'esito della presente vertenza, aveva una posizione privilegiata rispetto all'occorso poiché era sulla carrozza condotta da
, nonché si tratta di soggetto munito di una particolare competenza tecnica per aver Controparte_4
preso parte a decine di competizioni e sfilate analoghe. Egli alla domanda “quando il signore è stato investito la carrozza andava in senso orario o antiorario rispetto alla piazza circolare” ha infatti risposto: “andava in senso orario;
DR (nel senso opposto a quello previsto): no, non c'erano segnalazioni che prevedessero un percorso indicato ai guidatori prima del passaggio;
DR (quindi voi uscendo potevate andare sia verso destra che verso sinistra): sì; DR (poteva essere che una carrozza andasse a destra e una a sinistra): andavano in fila indiana, una dietro l'altra, ma non potevano incontrarsi perché andavano una alla volta;
DR (una per uscire aspettava che l'altra avesse finito il giro?): No;
DR (ma non c'era il pericolo che si scontrassero): no perché andavano una davanti all'altra e non c'era pericolo di scontro perché comunque non si potevano incontrare, le uscite erano distanziate circa 30 secondi o un minuto o un minuto e mezzo”. Il teste, che come già ribadito era sulla carrozza, sì da avere una visione privilegiata dell'occorso e del percorso, ha dichiarato pertanto che la carrozza non ha fatto un percorso anomalo, che essendo l'ultima gli astanti dovevano ragionevolmente attendersi l'uscita dei cavalli ed il loro percorso dalla porta del Filarete. Inoltre, il teste ha CP_1
graficamente collocato la presenza di in un luogo assai diverso da quello indicato dal Persona_1
teste La versione dei fatti fornita da quest'ultimo è stata confermata dal teste Testimone_3
che in maniera del tutto sovrapponibile, ha dichiarato: “Io come siamo usciti dalla Testimone_2 porta del castello ricordo che c'era della gente che stava filmando, c'era tanta gente e c'era gente che riprendeva, andando giù non so cosa sia successo, io ricordo che c'era un signore leggermente abbassato, intendo leggermente piegato sulle gambe per riprendere bene .. io ricordo che ero dietro e ho guardato l'uscita dai cavalli perché era un tiro medio e ho visto che la porta l'hanno presa bene e mi sono reso conto che all'uscita della porta alla nostra destra c'era parecchia gente e mi sono anche
pagina 35 di 59 detto che alcuni si avvicinavano molto ai cavalli. Dalla parte opposta e quindi verso la nostra sinistra
c'era meno gente e c'era anche il marciapiede. L'incidente che io non ho visto è successo dopo l'uscita della porta non distante da essa, saranno stati 10-20 metri, indicativamente sarà stato a metà strada rispetto al percorso per arrivare alla fontana …DR (Il signore che si piegava per le riprese era collocato nella traiettoria della carrozza verso la fontana?): sì sul lato destro, DR (era assieme alla folla?): era leggermente spostato, era sul lato destro, c'era altra gente lì vicino a lui, ma erano laterali. Poi non so se lui si sia avvicinato, io non l'ho visto, ho visto solo quello che ho già riferito
DR (questo signore era leggermente staccato dalla folla laterale destra?): sarà stato distante dalla folla un metro- un metro e mezzo o due. Io ho pensato come mai tanta gente ed ero scettico, ma ero ospite e non ho detto niente” (cfr. verbale dell'udienza del 14.11.2024). La ricostruzione fornita dal teste collima perfettamente con la versione dell'occorso da parte del teste Tes_2 Testimone_3
anche con riferimento alla collocazione di in prossimità della porta del Filarete. Alla Persona_1
luce delle emergenze di cui sopra, si reputa che il provato contegno di di pararsi Persona_1 all'uscita della porta del Filarete, in stretta prossimità con essa, in un punto in cui il terreno era in discesa e reso sdrucciolevole dai detriti e sassi presenti sul terreno sia stato gravemente imprudente.
Doveva essere chiaro a tutti gli astanti presenti in loco che vi erano in tale contesto molte persone e che non erano state collocate transenne, sì che i cavalli ben avrebbero potuto per un qualsiasi disguido imbizzarrirsi ed andare contro le persone presenti in loco. Del resto in tale contesto la condotta di che si è staccato dalla folla per eseguire la ripresa della carrozza condotta da Persona_1 CP_4
, pochi metri dopo la porta del Filarete deve ritenersi contegno gravemente imprudente, in
[...]
spregio a regole di comune prudenza, che in assenza di transenne predisposte in loco, in presenza di un gran numero di astanti e di carrozze d'epoca trainate da cinque cavalli ciascuna avrebbero di certo sconsigliato di avvicinarsi alle carrozze. Del resto e come anticipato la mancanza di transenne, nonché di personale di sicurezza in misura adeguata all'evento in corso, oltre che la rottura del timone e la mancanza di apposizione di cordone di sicurezza, sono contegni imputabili al , a Controparte_6
nonché a ed alla società titolare Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5
della carrozza. Alla luce del tipo di violazione di regole di prudenza così come specificamente individuate si reputa di ripartire la responsabilità nella misura del 50% in capo a del Persona_1
pagina 36 di 59 30% in capo a attacchi, nella misura, complessivamente, del 15% in capo a Controparte_9 CP_4
ed e nella misura del 5% in capo al .
[...] Controparte_5 Controparte_6
Tanto premesso sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda proposta da va respinta Persona_1 poiché alla luce dell'istruttoria e del suo intervenuto decesso ante causam l'assicurazione
[...] ha provveduto a risarcirgli integralmente il danno per avergli versato l'importo di Controparte_2
euro 20.000,00 in data 29.7.2016 (cfr. doc. n. 18), euro 20.000,00 in data 21.10.2016 (cfr. doc. n. 19) e di euro 250.000,00 in data 4.6.2019 (cfr. doc. n. 20).
Inoltre, va considerato che è deceduto in data 27.6.2023 a seguito di ricovero Persona_1 nell'aprile 2023 presso l'Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia: per “insufficienza respiratoria da polmonite, il sig. manifestò una improvvisa e devastante emorragia intraparenchimale con invasione del Per_1
sistema ventricolare, a seguito della quale entrò in coma ed a distanza di qualche tempo si verificò il decesso nel giugno dello stesso anno” (cfr. ctu medico legale depositata).
Sua moglie ed i suoi figli hanno depositato comparsa di riassunzione del giudizio contestualmente alla dichiarazione dell'atto interruttivo, non modificando né le deduzioni, né le loro richieste;
essi non hanno depositato alcuna documentazione medica, o relazione tecnica di parte da cui possa trarsi anche solo il dubbio che la causa della sua morte possa individuarsi nel sinistro per cui è causa, occorso a otto anni prima. Per detta ragione il quesito peritale e l'incarico conferito al ctu nominato CP_6
dott.ssa non è stato esteso a siffatta valutazione poiché, in assenza di domande in ordine Persona_5
al risarcimento del danno da perdita (e non solo lesione) del rapporto parentale e di documentazione medica di supporto, la valutazione richiesta sarebbe stata del tutto esplorativa.
Infatti, non può essere tralasciato che ha riportato lesioni ben distinte e in distretti del Persona_1
tutto differenti da quello polmonare e al sistema cardiovascolare che in corso di causa ne ha cagionato la morte.
Con riferimento al danno alla persona, ad avviso della dott.ssa che ha redatto una relazione Per_5
chiara, logica e congruamente motivata, che ben può essere posta a fondamento della presente decisione:
pagina 37 di 59 - all'esito del sinistro ha riportato frattura esposta dell'omero destro con copiosa Persona_1
emorragia e di un trauma facciale (con avulsione di denti) e multiple fratture a carico dello splancnocranio, mentre non sono stati evidenziati segni neurologici focali riferibili ad un risentimento anche solo temporaneo del sistema nervoso centrale, tanto che nell'ottobre del
2015 egli è stato dimesso con di “frattura esposta omero destro con perdita di sostanza ossea diafisaria e sovracondiloidea e con lesione delle parti molli cutanee e muscolari e lesione da stiramento e perdita sostanza del nervo radiale destro. Fratt scapola destra. Frattura scomposta pluriframmentaria esposta della sinfisi mandibola e del condilo mandibolare sinistro, fratt mascellare sinistro con lesione del palato ed avulsioni dentarie multiple, flc mento e labbro inferiore. Fratt setto nasale. Fr costali multiple e contusione polmonare”;
- che l'inabilità temporanea assoluta ha avuto la durata di giorni 150 riferibili ai ricoveri in ospedale e l'inabilità parziale al 75% è stata stimata in giorni 60 con particolare riferimento ai periodi necessari per le visite mediche ambulatoriali e le terapie riabilitative;
- che l'invalidità permanente residuata quale conseguenza del trauma è stata ritenuta compatibile con una valutazione complessiva intorno al 70%, anche tenuto conto che il sinistro in cui è stato coinvolto non avendo generato lesioni a livello cranioencefalico, non può aver Persona_1 determinato l'insorgenza di un parkinsonismo postraumatico, che è stato diagnosticato solo diversi anni dopo il verificarsi del sinistro per cui è causa;
- che a partire dal 2019 l'impedimento di natura lavorativa è stato aggravato dalla comparsa del parkinsonismo, “mentre tra il 2015 e il 2019, i postumi traumatici residuati possono avere influito in maniera variabile a seconda dei compiti e delle attività concrete che il periziando svolgeva nella sua funzione di informatico specializzato, che tuttavia non appaiono adeguatamente dettagliati nella documentazione in atti. In linea generale è possibile riconoscere nei postumi del trauma all'arto superiore destro, gli elementi più invalidanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio limitanti l'uso di tastiere, mouse del personal computer), trattandosi peraltro di soggetto destrimane” (cfr. per tutti ctu medico legale depositata.
pagina 38 di 59 In specie debbono applicarsi le Tabelle redatte dall'Osservatorio Milanese per il risarcimento del danno alla persona derivante da lesioni colpose per quanto attiene all'invalidità temporanea e quella relativa alla cd. premorienza (ed. 2024) per quando riguarda la stima dei postumi poiché il danneggiato è deceduto in corso di causa per una causa che, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi diversa da quella traumatica che ha dato origine al presente giudizio.
Tenuto conto dei pochi elementi che risultano dagli atti e dai documenti prodotti per quanto attiene alla stima dell'inabilità temporanea secondo le indicazioni fornite dalla dott.ssa deve prendersi a Per_5
parametro il valore pro die di euro 130,00, tenuto conto del lungo iter di guarigione, nonché degli interventi cui si è sottoposto il danneggiato, delle terapie e della riabilitazione.
Il danno da inabilità temporanea va liquidato in euro 25.350,00.
Avendo egli stabilizzato i postumi 210 giorni dopo il sinistro ed essendo deceduto nel giugno 2023, per la stima dei danni da invalidità riportata devono essere calcolati sette anni, sì che applicando la tabella sulla cd. premorienza (v. Tabelle redatte dall'osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano) in favore del danneggiato si reputa di riconoscere l'importo di euro 173.113,00 (euro 71.283,00 per i primi due anni – all'esito della stabilizzazione dei postumi – e di euro 20.366,00 per i successivi 5 anni). In atti non sono emersi elementi ulteriori per riconoscere una personalizzazione del danno, che la tabella evidentemente consente in generale, ma che può essere in concreto applicata previa specifica allegazione di circostanze, tali da determinare lo scostamento rispetto al valore che si compone di una quota di danno dinamico relazione e morale cd. medio.
Il danno alla persona patito da prima del suo decesso ed in nesso di causa con l'evento Persona_1
dannoso occorso il 12.9.2015 a va liquidato in euro 198.463,00, da ridursi nella misura di euro CP_6
99.231,50, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato nella determinazione dello stesso.
Si reputa di maggiorare l'importo delle spese mediche nella misura di euro 52.525,88, come stimato e ritenuto congrue dal ctu. In proposito si osserva che all'esito del giudizio non vi è prova che i difensori di abbiano consegnato alla dott.ssa documentazione diversa, da quella Persona_1 Per_5 riportata dall'avv. Domenico Musicco nel mese di novembre 2024, a fronte della richiesta della scrivente di rideposito del fascicolo ritirato per consentire lo svolgimento delle operazioni peritali a
Roma, ove originariamente era residente e rispetto al quale erano state segnalate Persona_1
difficoltà di spostamento.
pagina 39 di 59 La dott.ssa ha in primo luogo depositato una dichiarazione in cui ha dato atto di avere ricevuto Per_5
tutta la documentazione in una unica soluzione alla fine del mese di luglio del 2023 e di non averla esaminata nella prima relazione depositata, rispetto alla quale la scrivente l'ha poi sollecitata a rendere chiarimenti sul punto. Essendo decorso circa un anno dalla consegna della documentazione a quella di deposito della ctu ben potrebbe la dott.ssa per dimenticanza non averla esaminata in prima Per_5 battuta. Del resto, non risulta che la Cancelleria, a fronte dell'autorizzazione da parte del Presidente del
Tribunale di deposito della documentazione in forma cartacea, abbia apposto il proprio timbro di depositato su ciascun faldone, bensì solo sul fascicolo di parte cd. principale di colore giallo.
Inoltre a fronte dell'ampia interlocuzione instaurata con le parti sul punto, essendo stata fissata una specifica udienza in data 28.11.2024 per la sola formulazione di istanze e chiarimenti in punto di quanto occorso, anche tenuto conto che tra il mese di luglio 2023 e il mese di novembre 2024 è andato perduto il fascicolo d'ufficio e che, non essendo stato possibile rinvenirlo, è stato necessario disporne la ricostruzione, e che nessuna delle parti convenute o terze chiamate ha fornito qualche elemento documentale (tra cui l'esibizione di copia di documenti estratta in sede di costituzione) a supporto della pretesa irregolarità della documentazione riprodotta in causa, deve ritenersi che non vi siano prove di quanto contestato.
L'elenco documenti timbrato dalla Cancelleria è compatibile con la produzione di tre faldoni, di cui due su tre integranti il documento n. 3 già prodotto in citazione.
Alla luce degli argomenti che precedono e ritenute condivisibili le valutazioni operate dal ctu, vanno riconosciute spese mediche, in quanto documentate ed in nesso eziologico con il sinistro, nella misura di euro 52.525,88 (pari ad euro 26.262,94 in ragione del concorso colposo del danneggiato). ha domandato altresì il rimborso di spese definite “extra mediche” per l'importo Persona_1
complessivo di euro 70.907,32. Risulta allegato come documento n. 3 un faldone rilegato contenente centinaia di fotocopie di scontrini di taxi, biglietti ferroviari, spese per l'acquisto di bevande, alimenti e pasti (cfr. faldone C parte 4). Nessuna descrizione è stata fornita in atti e nemmeno negli scritti conclusivi della riferibilità eziologica delle spese così genericamente denominate al sinistro per cui è causa. Le parti attrici nulla hanno specificamente indicato negli scritti difensivi in punto di necessità deli esborsi in relazione a programmate visite - anche - di controllo al di fuori della città di Roma presso cui risiedeva. Persona_1
pagina 40 di 59 Tuttavia, analizzando comparativamente detto faldone con il parallelo contenente le spese mediche
(faldone C parte 3 e 4 prima parte) è possibile ricostruire taluni spostamenti, documentalmente giustificati da incombenti di natura sanitaria. Si tratta delle spese sostenute a in data 12.9.2025 CP_6 per gli spostamenti in taxi per raggiungere il congiunto ricoverato all'Ospedale Niguarda, delle spese di trasporto ed alloggio sostenute per recarsi a in data 15-16.12.2015 per visita di controllo CP_6 all'Ospedale Niguarda, delle spese di trasporto ed alloggio sostenute per recarsi a in data CP_6
22.1.2016 per una visita di controllo ed esami presso l'Ospedale Niguarda, delle spese di trasporto del
5.7.2016 per recarsi a per visita di controllo, delle spese di trasporto per recarsi a Rovigo per CP_6
una visita del 24.11.2016, delle spese di trasporto per recarsi a Savona per una visita del 27.3.2017, nonché delle spese di trasporto per recarsi a Modena per una visita in data 23.5.2017. Ancorché risulti documentata una visita specialistica a Legnano del 12.5.2017 non è dato rinvenire alcuna documentazione di costi sostenuti in detta occasione e specularmente sono state versate in atti spese di trasporto ed alloggio per recarsi a Cortina d'Ampezzo e a Venezia del tutto prive di riferibilità eziologica con il sinistro. Sono state versate in atti, altresì, decine e decine di giustificativi per bevande, pasti, spuntini, gelati, nonché per acquisto di abiti che non meritano di essere riconosciuti sia perché
l'omesso riferimento ad essi negli atti renderebbe la domanda inammissibile, sia perché è evidente che i pasti sarebbero stati consumati anche presso la città di Roma e non può essere imputato ai danneggiati il costo sostenuto per consumare pasti nei ristoranti o per acquistare indumenti, che la parte ha scelto rispettivamente di frequentare e acquistare. L'attore non ha peraltro dedotto di avere acquistato biglietti per concerti o altre visite, cui ha dovuto rinunciare (cfr. acquisto di concerto del cantante o di Per_6
visita guidata al Cenacolo Vinciano), sì che anche dette spese non meritano di essere riconosciute. In assenza di una spiegazione di supporto e di una documentazione comparativa, tale da rendere la spesa presuntivamente eziologicamente originata dalle conseguenze lesive riportate a causa del sinistro per cui è causa, non possono essere riconosciute nemmeno spese per carburante. Non è dato neppure sapere se esse siano state sostenute nell'interesse di né la valutazione presuntiva, che è stata Persona_1
operata rispetto alle spese di trasporto e alloggio per raggiungere e soggiornare presso le città ove il danneggiato è stato sottoposto a visite specialistiche, può essere in specie di supporto in via analogica, giacché ha fornito al danneggiato un servizio di taxi privato, sostenendo spese Controparte_2
per euro 127.786,30, per gli spostamenti quotidiani e, in particolare, per recarsi al lavoro.
pagina 41 di 59 Alla luce delle motivazioni di cui sopra possono essere riconosciute le spese documentate e di cui può presumersi la riferibilità eziologica al sinistro, trattandosi di spese di alloggio, o trasporto, sostenute nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad una visita di controllo o con specialisti programmate, nella misura di complessivi euro 2.123,97 (euro 75,00 per taxi ed euro 35,00 per taxi a del CP_6
12.9.2015; spese di treno, taxi, hotel per visita ortopedica di controllo all'ospedale Niguarda a CP_6
del 15 e 16.12.2015: euro 226,00, euro 10,00, euro 30,00, euro 30,00, euro 30,00, euro 11,00, euro
11,80, euro 10,20 ed euro 65,00; spese di treno, taxi, hotel per visita ortopedica di controllo all'ospedale Niguarda a del 22.1.2016: euro 109,00, euro 109,00, euro 54,00, euro 54,00, euro CP_6
158,00, euro 124,60 ed euro 11,40; spese per la trasferta del 5.7.2016 per visita a all'Ospedale CP_6
Niguarda: euro 22,80, euro 14,30, euro 9,70, euro 18,00, euro 22,30, euro 8,90, euro 59,80 ed euro
59,80 – una ulteriore spesa risulta illeggibile;
spese per trasferta a Rovigo in occasione di visita del
24.11.2016 con spostamenti Roma-Milano-Bologna-Rovigo e poi Rovigo-Bologna- Roma per euro
79,80, euro 10,70, euro 11,50, euro 33,00, euro 7.50, euro 11.30, euro 9,00, euro 15,00, euro 54,47, euro 59,80, euro 7,65 per 4, euro 49,80; spese per trasferta a Savona per visita del 27.3.2017 con spostamento Roma-Genova- Savona-Genova-Milano-Roma: euro 79,80, euro 19,80, euro 34,90, euro
12,00, euro 91,80; spese per andata e ritorno per Modena per visita del 23.5.2017: euro 137,10 ed euro
6,50). Il danno da spese di trasporti ed alloggio, liquidato in euro 2.123,97, va ridotto per il concorso colposo del danneggiato nella misura di euro 1.061,98.
pagina 42 di 59 La parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica di informatico. In proposito si osserva in generale che si tratta di pretesa avente natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
In specie il ctu nominato ha precisato che a partire dal 2019 l'impedimento di natura lavorativa è stato aggravato dalla comparsa del parkinsonismo, “mentre tra il 2015 e il 2019, i postumi traumatici residuati possono avere influito in maniera variabile a seconda dei compiti e delle attività concrete che il periziando svolgeva nella sua funzione di informatico specializzato, che tuttavia non appaiono adeguatamente dettagliati nella documentazione in atti. In linea generale è possibile riconoscere nei postumi del trauma all'arto superiore destro, gli elementi più invalidanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio limitanti l'uso di tastiere, mouse del personal computer), trattandosi peraltro di soggetto destrimane” (cfr. per tutti ctu medico legale depositata). Ad avviso della dott.ssa il più marcato aggravamento si è verificato solo all'esito della diagnosi di morbo Per_5
di Parkinson, come già anticipato da non ritenersi in nesso di causa con il sinistro per cui è causa. Nel periodo anteriore, compreso tra il 2015 e il 2019 l'incidenza sulla capacità di di Persona_1
attendere alle mansioni svolte in precedenza, anche in assenza di riferimenti specifici in atti e documentali è stato di difficile inquadramento da parte del ctu.
pagina 43 di 59 A fronte di tale difficile inquadramento sotto il profilo medico legale non può tralasciarsi che l'attore ha depositato una sola dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta del 2014 (v. dichiarazione 730 congiunta di e sub doc. n. 13) e non anche dichiarazioni dei redditi, o CP_1 Persona_1 buste paga degli anni successivi. Non vi è dubbio che dopo il sinistro l'attore abbia continuato a lavorare, tanto che egli ha fruito del servizio di trasporto privato messo a disposizione da parte
Cont dell'assicurazione per le ingenti somme già indicate. Sul punto va ricordato l'indirizzo della
Suprema Corte, secondo cui “in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2758 del 12/02/2015). Inoltre, il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito (Cass. Sez. 6 -
3, ordinanza n. 3545 del 13/02/2020). È evidente che è onere della prova dell'attore ex art. 2697 c.c. dimostrare la sussistenza della compromissione lavorativa e la concreta e specifica incidenza negativa della lesione riportata sull'impossibilità, anche parziale, di attendere alle medesime mansioni e di produrre analogo reddito. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, da un lato, perché la valutazione operata dal ctu dott.ssa che in specie non può che essere condivisa dalla scrivente, Per_5
non consente di operare una valutazione presuntiva specifica che le conseguenze dannose riportate da a causa del sinistro per cui è causa gli abbiano impedito di attendere alle medesime Persona_1 mansioni di informatico svolte in precedenza e, dall'altro lato, che ciò abbia avuto una ripercussione patrimoniale negativa nella sfera economica del danneggiato. In assenza di dichiarazioni fiscali o di buste paga di raffronto non vi è prova che dal 2015 abbia patito una diminuzione Persona_1 reddituale, né che quanto erogato dall'ente previdenziale (che in ogni caso dovrebbe essere sottratto dall'importo della relativa perdita) abbia coperto la menzionata discrasia. In proposito, è documentalmente comprovato all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. rivolto all'INPS che l'ente previdenziale ha versato in favore del danneggiato l'importo di euro 507,49 mensili per il 2015 e pagina 44 di 59 di euro 512,37 per il 2016 con revoca del beneficio a decorrere dall'1.9.2016 (v. nota depositata il
26.8.2024), nonché l'importo di euro 2.286,36 mensili per invalidità civile con decorrenza 1.2.2021 e sino alla morte, oltre indennità di accompagnamento (v. documentazione depositata in data 27.1.2025).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova di un danno da compromissione della capacità lavorativa specifica di informatico la pretesa si reputa infondata;
peraltro, tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato dal 2019 per ragioni del tutto indipendenti dal sinistro, la compromissione della capacità lavorativa nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2023 non potrebbe ritenersi in nesso eziologico con il sinistro.
Alla luce delle poste di danno sopra liquidate, rispetto alle quali è già stata operata la riduzione del 50% in ragione del concorso colposo del danneggiato, avendo corrisposto la compagnia Controparte_2
l'importo di euro 290.000,00 ante causam, deve concludersi che la stessa ha già risarcito prima
[...]
della promozione della vertenza tutti i pregiudizi patiti da in ragione delle lesioni Persona_1 riportate all'esito del sinistro del 12.9.2015, anche tenuto conto di una maggiorazione per interessi e rivalutazione secondo il dettato di Cass. SU n. 1712/1995 sulla somma devalutata alla data del fatto e sino al 4.6.2019 (v. doc. n. 20 prodotto da quando il debito risarcitorio è stato Controparte_2
integralmente saldato.
Ne consegue che la pretesa fatta valere dagli eredi di per il danno subito iure Persona_1
hereditatis non può trovare accoglimento in quanto infondata.
Qualificata la surrogazione esercitata da ex art. 1203 n. 3 c.c. nel diritto di Controparte_2
regresso del coobbligato in solido si reputa fondata la domanda di condanna Controparte_5
proposta da nei confronti di e del Controparte_2 Controparte_9 Controparte_6
per le somme corrisposte ante causam in favore di nei limiti degli importi sopra Persona_1
liquidati e della rispettiva accertata quota di responsabilità; si reputa, tuttavia, che la domanda non possa essere accolta anche per le spese di taxi privato sostenute poiché non è dimostrato che si trattasse di spese necessarie ed in nesso di causa con il sinistro, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, non interessanti gli arti inferiori, del fatto che il marcato aggravamento delle lesioni subite da Per_1 non ha trovato riferibilità causale con l'evento del 12.9.2015 e che quest'ultimo si è spostato in
[...]
treno in numerose città italiane per motivi di cura, sì che non può escludersi che egli fosse, quantomeno, in parte autonomo negli spostamenti.
pagina 45 di 59 I convenuti non possono che essere condannati nei limiti della rispettiva accertata quota di responsabilità e precisamente nei limiti del 30% e del 5%, sì che va Controparte_9 condannato a corrispondere ad l'importo di euro 75.933,86 e il Controparte_2 CP_6
l'importo quello di euro 12.655,64, entrambi oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo
[...]
i principi sanciti da Cass. SU n. 1912/1995 sopra già richiamati.
Con riferimento alle domande formulate da in proprio, di danno dinamico relazionale per CP_1 il pregiudizio psichico patito all'esito della macrolesione riportata dal marito, nonché da compromissione del rapporto parentale con lui a causa delle ripercussioni negative in termini di salute ed autonomia dello stesso e per aver dovuto abbandonare il ruolo di insegnante supplente, istruttrice di nuoto e di collaborazione con la RAI si osserva quanto segue.
La domanda attorea proposta da va respinta nei confronti di CP_1 Controparte_2
poiché difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere in giudizio, in assenza di un titolo, tra cui l'azione diretta prevista in ipotesi di r.c.a., in specie avendo ad oggetto la copertura assicurativa una mera responsabilità civile, azionabile solo dal relativo contraente (in specie il conducente ed il proprietario della carrozza).
La parte attrice nella prima memoria istruttoria ha esteso la domanda anche nei confronti di
[...]
e ha confermato l'estensione anche nelle conclusioni precisate all'udienza del Controparte_10
6.2.2025. Anche tale domanda si reputa infondata per difetto di titolarità attiva della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo contraente, né beneficiaria della menzionata polizza, né essendo CP_1 prevista a sua tutela un'azione diretta dalla legge. Difetta la titolarità passiva anche di come CP_3
persona fisica essendo evidente che lo stesso non poteva essere convenuto in proprio, ma in qualità di
Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica L'estensione della Controparte_9
domanda nella prima memoria istruttoria (in cui la parte attrice ha chiarito di agire nei confronti di sia in proprio, sia in qualità di “legale rappresentante della CP_3 Controparte_9
), in assenza di alcun riferimento alla scelta di convenire solo
[...] Controparte_9 può senz'altro essere interpretata come estensione della domanda nei confronti di Controparte_9
ma non può che ribadire la scelta attorea di convenire ab origine residente in
[...] CP_3
Bergamo, via Pignolo n. 107” (cfr. intestazione dell'atto di citazione e vocatio in ius), vale a dire un soggetto del tutto privo di titolarità della posizione fatta valere in giudizio dal lato passivo.
pagina 46 di 59 Quanto alle domande proposte nei confronti di ed estese ad Controparte_4 Controparte_5
del e di la pretesa risarcitoria di danno dinamico Controparte_6 Controparte_9 relazionale per il pregiudizio psichico patito all'esito della macrolesione riportata dal marito deve ritenersi infondata non avendo la parte attrice prodotto documentazione clinica sufficiente per disporre sulla sua persona una consulenza medico legale e psichiatrica. Non sono stati prodotti, né relazioni di presa in carico di da parte di strutture del SSN, che abbiano valutato necessario il suo CP_1 supporto psicologico all'esito di una valutazione di patologia psichica in nesso di causa con le conseguenze lesive riportate dal marito, né prescrizioni di farmaci e consulenze mediche di parte che diano atto dei menzionati presupposti.
Con riferimento alla lesione del rapporto parentale con si osserva quanto segue. Persona_1
In proposito ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
pagina 47 di 59 Sul punto, recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita
o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). In relazione alla quantificazione del danno, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge” di cui alle Tabelle milanesi integrate “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso concreto, atteso che nelle menzionate tabelle non si fa riferimento alla lesione del rapporto parentale, ma solo la perdita del prossimo congiunto, e tenuto altresì conto che il defunto è deceduto nel 2023. Infatti, Persona_1
sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est.
Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che
“Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte
pagina 48 di 59 rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Orbene nel caso di specie si reputano sussistenti eccezionali ragioni che giustificano un discostamento rispetto agli importi standard previsti dalla tabella, tenuto conto che della sopravvivenza del prossimo congiunto che, pur avendo riportato delle macrolesioni, è rimasto in vita solo pochi anni. Si reputa pertanto di ridurre del 30% i valori ottenuti dall'applicazione della tabella, tenuto conto dei postumi riportati nella misura del 70% e del fatto che gli stessi non hanno comportato un degrado o una degenerazione cognitiva del danneggiato, ma hanno inciso prevalentemente sulla sua mobilità, tali pertanto da non essere assimilabili ad una completa elisione di un rapporto parentale, come ad esempio nel caso di chi versi in stato vegetativo o di chi riporti un deficit cognitivo grave e permanente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in applicazione delle Tabelle redatte dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano 2024 elaborate per genitori/figli/coniugi e conviventi, con riferimento alla moglie, deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria al momento del sinistro avevano 58 anni (18 punti) e 55 anni (18 punti), essi coabitavano (16 punti), nonché la sopravvivenza di altri due congiunti (i figli: 12 punti). Quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso al marito abbia arrecato un enorme dolore all'attrice e uno stravolgimento della sua vita quotidiana, tenuto che, a fronte dei postumi riportati dal marito e in assenza di documentazione che provi l'ausilio di una badante, si presume che sia stata proprio in prima persona ad assistito il marito nello svolgimento di tutte le attività CP_1
quotidiana (vestirsi, lavarsi, mangiare) e che tale supporto sia perdurato negli anni successivi sino al suo decesso. È evidente che il peggioramento delle condizioni di salute, dovuto al diagnosticato morbo di Parkinson, non in nesso di causa con il sinistro, che hanno certamente arrecato una maggiore compromissione delle condizioni di vita di e di riflesso di sua moglie non possano Persona_1 essere presi in considerazione. Tali elementi giustificano, in via presuntiva, l'attribuzione di 20 punti di cui alla lettera E della tabella milanese.
In conclusione, moltiplicati i 84 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale con CP_1
nella complessiva misura di euro 114.983,40 (pari ad euro 328.524,00 tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% e della riduzione del 30% per i menzionati motivi).
pagina 49 di 59 Inoltre non può essere tralasciato che il danno da lesione del rapporto parentale con il marito ha avuto una durata delimitata del tempo, in specie nota, per intervenuto decesso di in data Persona_1
anteriore alla definizione della presente vertenza per causa distinta dal sinistro del 12.9.2015. Il menzionato danno va ridotto, tenuto conto che il menzionato valore è parametrato alla vita media (82 anni per gli uomini), grandemente inferiore a quella vissuta dal danneggiato. Tenuto conto del periodo di circa 8 anni vissuto da post sinistro, pari circa ad un terzo del periodo di vita media Persona_1
di un uomo, il danno va ridotto ad euro 38.327,80 (euro 114.983,40 per 8)/24 – pari alla differenza tra l'età di al momento del sinistro e alla vita media dell'uomo pari a 82 anni. Persona_1
La liquidazione del danno non patrimoniale nei termini sopra indicati si reputa adeguato a ristorare tutti i pregiudizi patiti dalla danneggiata, non potendo ritenersi che il fatto di avere alloggiato in una struttura fatiscente, messa a disposizione della danneggiata, abbia cagionato un'ulteriore posta di danno meritevole di ristoro in adesione ai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975) e dalla cd. ordinanza decalogo v. Cass. ord. n.
7513/2018.
In favore di può essere riconosciuto altresì il danno patrimoniale da riduzione degli CP_1 emolumenti percepiti in ragione delle mansioni espletate. In applicazione del disposto dell'art. 137 del cod. ass. priv. alla luce dei documenti versati in atti (v. dichiarazioni dei redditi) risulta che il reddito più elevato percepito prima del sinistro dalla danneggiata era pari ad euro 5.730,00. Il menzionato, tenuto conto del lungo iter clinico e di guarigione di può essere riconosciuto Persona_1
integralmente per un anno e nella misura della metà per i 7 anni successivi, tenuto conto che le conseguenze lesive riportate da non richiedevano successivamente assistenza continua Persona_1
e che la compromissione maggiore, e la conseguente necessità di assistenza, a decorrere dal 2019 ha trovato origine in una causa indipendente da sinistro (morbo di Parkinson).
Il danno da perdita di emolumenti stipendiali patito da è pari ad euro 25.785,00. CP_1
pagina 50 di 59 Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta, atteso che nel reddito dichiarato di euro 5.730,00 dovrebbero essere comprese tutte gli emolumenti di natura stipendiale da lei ricevuti, compresi quelli erogati dalla Rai per la collaborazione da lei indicata. In difetto si reputa che non sia stata fornita la prova dell'erogazione della somma, dovendo la stessa avere un giustificativo di natura fiscale e non potendo le testimonianze assunte supplire alla carenza di prova anche nel quantum degli importi percepiti dalla danneggiata.
, e il vanno Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_6
pertanto condannati, in solido tra loro, al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla danneggiata, che si liquidano rispettivamente in euro 12.892,50 e in euro
38.327,80.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 12.9.2015), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (12.9.2015) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Tenuto conto delle domande di regresso, chiunque dei quattro danneggianti che versi in tutto o in parte l'importo indicato in favore di avrà titolo per ottenere dai coobligati in solido il rimborso CP_1
della quota eccedente la sua accertata quota di responsabilità. Tenuto conto della domanda formulata dal , in caso di versamento da parte di quest'ultimo di una quota superiore al 5% di Controparte_6
quanto liquidato in favore di sussistono i presupposti per condannare i coobligati in solido CP_1
ed a restituire al quanto Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
versato in eccedenza nei limiti della rispettiva accertata quota di responsabilità.
pagina 51 di 59 La domanda di manleva di nei confronti di è Controparte_9 Controparte_10
infondata per le ragioni di seguito esposte. Sul punto si osserva che la polizza n. 111.014.0000901514 è stata stipulata dal con e ha ad oggetto la Controparte_9 Controparte_10 copertura per la “responsabilità civile terzi”; il rischio è descritto come “proprietà dell'attrezzatura occorrente allo svolgimento di manifestazioni e concorsi equestri quali ad esempio Stands, libri, impianti audio e luci, materiali e finimenti inerenti al settore equestre” (cfr. doc. n. 15 e 18 prodotti da e le previsioni particolari prevedono espressamente che “l'assicurazione vale Controparte_9 anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
1. Nella sua qualità di partecipante alle manifestazioni e concorsi in qualità di espositore, promotore;
2. Per il montaggio, smontaggio di stands e attrezzature” (cfr. ancora doc. n. 18). Nelle condizioni di polizza prodotte, relative esclusivamente alla “r.c. rischi diversi”, come si evince dall'intestazione del fascicolo informativo alla pagina 1, si evince che la polizza copre “l'Impresa in base alle dichiarazioni dell' ed alle Parte_4
condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne ['Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione” (art. 13 primo comma). Nelle Condizioni Speciali, a seguito delle quali è precisato che esse “integrano le “Norme che regolano l'assicurazione” quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati”, alla clausola sub n. 29 è previsto letteralmente che: “l'assicurazione comprende i rischi relativi a: a) insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
b) organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza e) montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per la manifestazione;
d) somministrazione di cibi e bevande. A parziale deroga delle Norme di polizza: I. la garanzia comprende: • la responsabilità che possa ricadere sull' per danni provocati da Parte_4 soggetti di cui lo stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della polizza;
• la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito. il. sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali grave o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale: • i soggetti di cui al precedente punto I.; • coloro che nel corso della manifestazione assicurata prendano parte attiva a giuochi, spettacoli, sfilate e simili”.
pagina 52 di 59 Lo stesso articolo 29 aggiunge che “L'assicurazione non è operante:
1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle;
2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali, di veicoli a motore, di velivoli, di imbarcazioni a motore e per i rischi soggetti o assoggettabili alla Legge n. 990 e successive modificazioni e integrazioni;
3. per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giuochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
4. per spettacoli pirotecnici, gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma;
5. per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili. Per i danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150 per ogni sinistro. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali” (cfr. doc. n. 18 GIA a p. 31 di 36).
Tanto premesso si osserva che, in applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., il contratto si deve interpretare, indagando la comune intenzione dei contraenti, anche valutando il comportamento posto in essere dalle parti successivamente alla conclusione del negozio giuridico, leggendo le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.)
e in ogni caso secondo buona fede (art. 1366 c.c.).
Ai sensi, in particolare, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., se si leggono le due clausole speciali in combinato disposto (cfr. doc. GIA n. 18), si evince che il rischio assicurato riguarda senz'altro i danni derivanti dalle cose di proprietà dell'assicurato, tra cui in particolare, attrezzature, stands, libri, impianti, “materiali e finimenti inerenti il settore equestre”, nonché i danni provocati a terzi e derivanti da attività di partecipazione, come espositore e promotore, a manifestazioni e concorsi, nonché quelli derivanti da attività di montaggio e smontaggio di stands e attrezzature.
In generali nelle condizioni di polizza e, in particolare, all'art. 29, all'evidenza in specie applicabile, tenuto conto del riferimento alla “r.c. rischi diversi” e in quanto regolatore dell'assicurazione facendo la polizza in parola riferimento “ai rischi sottoindicati”, si evince l'inclusione di una copertura di polizza per i danni derivanti da “a) insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
b) organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza c) montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per la manifestazione;
d) somministrazione di cibi e bevande”, ma al contrario l'esclusione di “manifestazioni che prevedono l'uso di animali”.
pagina 53 di 59 Nello specifico poi il riferimento all'attività equestre è stato inserito dalle parti nella prima clausola, quella denominata “rischio assicurato”, che disciplina le ipotesi di danni derivanti da cose di custodia, vale a dire tutti quei beni strumentali all'esercizio dell'attività connessa alla partecipazione a manifestazioni, concorsi ed eventi nel settore equestre;
diversamente nelle condizioni particolari, quelle da cui si evince una copertura dei danni derivanti da condotte attive ed omissive, inerenti l'attività di partecipazione e promozione a manifestazioni e concorsi e le attività ad essa strumentali di montaggio e smontaggio di attrezzature e stands, manca ogni riferimento alla presenza o meno di animali ed al settore equestre in generale.
Alla luce di quanto riportato, dalla lettura simultanea e contestuale della polizza e, in particolare, delle condizioni generali e di quelle speciali non può ritenersi che la garanzia sia stata stipulata inter partes per coprire il rischio derivante dall'organizzazione di eventi, quali manifestazioni e gare, e in particolare di quelli derivanti dall'uso e dalla partecipazione di cavalli, dovendo ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata per il rischio derivante dall'organizzazione di eventi siffatti, ma la cui fonte del danno siano beni immateriali (tra cui anche strumenti afferenti l'attività equestre e quindi ad esempio i finimenti a cui la clausola ha fatto espresso riferimento), o anche l'attività umana prodromica, connessa e ad essa strumentale.
Infatti, il contenuto delle clausole di specifica pattuizione tra le parti non può essere ritenuto meramente di genere a specie, atteso che la prima (quella indicata come rischio assicurato) riguarda letteralmente ed esclusivamente i danni derivanti dalle cose, mentre le seconde solo i danni derivanti dall'attività umana. Pertanto, il riferimento al “settore equestre” in stretta connessione sintattica con beni immateriali, tra cui i finimenti, deve ritenersi relativo solo beni utilizzati specificamente nell'esercizio di attività di settore e non anche ad attività (anche omissiva) dell'assicurato rispetto ad attività organizzative di manifestazioni con la partecipazione di equini. Del resto, se è vero che l'art. 29 citato copre senz'altro i danni derivanti da attività umana di organizzazione di siffatti eventi, l'espressa ed inequivoca esclusione di uso categorie di beni e prodotti, il cui uso sia palesemente pericoloso, come il toro meccanico e il cd. bungee jumping, nonché la predisposizione di passerelle, o l'uso di armi o spettacoli pirotecnici, così come per le manifestazioni che prevedono l'uso di animali, consente di ritenere che l'utilizzo di tali beni, strumenti o la partecipazione di animali in siffatti contesti esuli dall'ordinaria copertura assicurativa che le parti hanno inteso stipulare.
pagina 54 di 59 In tale contesto pertanto se l'assicurazione conclusa tra e Controparte_10 Controparte_9 attacchi avrebbe potuto senz'altro coprire i danni derivanti a terzi dalla caduta di una transenna, o altri apparanti strumentali all'esercizio dell'attività di partecipazione-promozione ed esposizione, è evidente che la stessa non è stata stipulata per coprire i danni derivanti a terzi, tra cui ad esempio, Per_1
ed originati dalla presenza e dal comportamento di cavalli, come occorso nel sinistro del
[...]
12.9.2015 per cui è causa.
La sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1318/2024 ha confermato la menzionata interpretazione, statuendo che: “E' vero che nella parte relativa alla descrizione del rischio assicurato
è stato fatto riferimento alla proprietà (ovviamente in capo all'assicurata GIA) dell'attrezzatura (quali stands, libri, impianti, materiali quali finimenti per cavalli) occorrente per concorsi e manifestazioni equestri, ma è anche vero che ciò vale per l'attrezzatura, e cioè assicura l'assicurata per i danni subiti in relazione a quelle cose, occorrenti per concorsi e manifestazioni equestri, di cui l'assicurata è proprietaria. (…) il riferimento a concorsi e manifestazioni equestri si conclude in quell'ambito. (…) il riferimento a concorsi e manifestazioni equestri non è stato riportato nella Pattuizione Particolare successivamente (ma separatamente) riportata, avente ad oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurata GIA o per danni a terzi verificatisi nelle operazioni di montaggio e smontaggio degli stands o per danni a terzi verificatisi quando GIA fosse stata (come nel caso in specie, nde) partecipante in manifestazioni e concorsi (e non già ai “prima indicati concorsi e manifestazioni” o a
“concorsi e manifestazioni equestri”) non meglio indicati: sì che la clausola che prevede la inoperatività della polizza ex art. 29 in caso di manifestazioni che prevedevano l'uso di animali non si pone in contrasto con alcunchè, apparendo finalizzata, semplicemente, a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratrice, per scelta dei contraenti, al caso di danni a terzi verificatisi in concorsi e manifestazioni che NON prevedevano l'uso di animali (in conformità, peraltro, con la regola di interpretazione dei contratti secondo la quale in caso di una pattuizione apparentemente oscura deve essere data prevalenza all'interpretazione che conferisca un significato alla pattuizione, piuttosto che il contrario)”.
La domanda di manleva di non può che ritenersi infondata per mancata Controparte_9
operatività della menzionata polizza.
pagina 55 di 59 Del pari infondata si reputa la domanda proposta da nei confronti del Controparte_9 [...]
, stante l'assenza di un titolo contrattuale che possa fondare l'allegata manleva. CP_6
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Tenuto conto che il danno liquidato in favore di se egli non fosse deceduto in corso di Persona_1
causa avrebbe con ogni probabilità comportato un accoglimento parziale della domanda, tenuto conto dell'entità dei postumi riportati dal danneggiato come stimato dal ctu dott.ssa e degli importi Per_5 corrisposti da che in tale caso non avrebbero coperto l'intera pretesa Controparte_2
risarcitoria, si reputano sussistere motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra gli eredi di e tutte le restanti parti processuali, nei cui confronti le domande sono state Persona_1
originariamente proposte, oppure estese in corso di causa.
Con riferimento alla posizione processuale di per il danno fatto valere iure proprio, stante CP_1
l'accertata carenza di titolarità attiva e passiva, l'attrice va condannata a rifondere nei confronti di
[...]
di e di le spese di lite da questi ultimi Controparte_2 Controparte_10 CP_3
sostenute.
Tenuto conto del concorso colposo del danneggiato nella determinazione del sinistro per cui è causa, si reputa di compensare le spese di lite tra da un lato, e da CP_1 Controparte_9
, ed dall'altro lato, nella misura della metà Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
e di condannare questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese attoree, come liquidate in dispositivo.
Tenuto conto che la domanda di in surroga nel diritto di regresso ha trovato Controparte_2
accoglimento parziale nei confronti di e del , questi ultimi Controparte_9 Controparte_6
vanno condannati, in solido con al pagamento delle spese processuali, come liquidate in CP_1
dispositivo.
Tenuto conto che la domanda di di manleva nei confronti di Controparte_9 [...]
è stata respinta, va condannato, in solido con Controparte_10 Controparte_9 CP_1
alla rifusione delle spese sostenute dalla menzionata compagnia, come liquidate in dispositivo.
Si reputano sussistere motivi per la compensazione delle spese processuali nei confronti di tutte le restanti parti processuali.
pagina 56 di 59 La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, anche aggiornati dal D.M. n. 147/2022 ratione temporis applicabile all'attività difensiva svolta, tenuto conto del valore della controversia, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento).
Il valore deve ritenersi compreso tra euro 52.001,00 e di euro 260.000,00 poiché la domanda proposta
Cont da nella misura di euro 250.000,00 è stata respinta nei confronti delle compagnie e CP_1
e di (e per esse deve prendersi in esame proprio il valore della domanda) e che la CP_10 CP_3
domanda accolta nei suoi riguardi rientra nel medesimo scaglione, tenuto conto della maggiorazione operata per interessi e rivalutazione.
Da ultimo anche il valore dell'accolto in favore di rientra nel medesimo Controparte_2
scaglione, sì che ai fini del calcolo dei compensi professionali si reputa di adoperare il medesimo parametro.
Sulla scorta del medesimo criterio vanno poste definitivamente a carico delle parti attrici, di
[...]
del , nonché di ed le spese Controparte_9 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
di ctu medico legale nella misura di ¼ ciascuno, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accerta la responsabilità concorrente di di del Persona_1 Controparte_9
, di e di nella determinazione del Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
sinistro per cui è causa, occorso a il 12.9.2015, nella misura di rispettivi 50%, Persona_1
30%, 5% e 15%;
2. rigetta tutte le domande proposte da e in qualità Parte_2 Parte_1 CP_1 di eredi di per integrale risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo ante Persona_1
causam;
3. rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e di
[...] Controparte_10
pagina 57 di 59 4. condanna il ed Controparte_9 Controparte_6 Controparte_4 [...]
in solido tra loro, a risarcire a il 50% dei danni patrimoniali e non CP_5 CP_1
patrimoniali da lei patiti a causa del sinistro occorso a il 12.9.2015, che si Persona_1
liquida in euro 12.892,50 e in euro 38.327,80, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
5. condanna ed il a corrispondere ad Controparte_9 Controparte_6 [...] rispettivamente l'importo di euro 75.933,86 e di euro 12.655,64, oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
6. in caso di versamento da parte del di una quota superiore al 5% di quanto Controparte_6
liquidato al punto 4. che precede, condanna ed Controparte_9 Controparte_4
a restituire al quanto versato in eccedenza rispetto al Controparte_5 Controparte_6
limite della sua accertata quota di responsabilità;
7. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_9 [...]
e del;
Controparte_10 Controparte_6
8. compensa integralmente le spese di lite tra e in Parte_2 Parte_1 CP_1 qualità di eredi di da un lato, e di tutte le restanti parti processuali, dall'altro; Persona_1
9. compensa le spese di lite nella misura della metà tra da un lato, e CP_1 Controparte_9
, e il , dall'altro lato, e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
condanna , e il Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquida
[...]
in euro 6.952,00 per compensi ed in euro 857,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10. condanna ed il , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_9 Controparte_6 rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si Controparte_2
liquidano in euro 13.903,00 per compensi ed in euro 1.107,88 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
pagina 58 di 59 11. condanna a rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultimo CP_1 CP_3
sostenute, che si liquidano in euro 13.903,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
12. condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore di CP_1 Controparte_9 le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro Controparte_10
13.903,00 per compensi e di euro 1.686,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
13. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le restanti parti processuali;
14. pone definitivamente a carico degli attori, di del , Controparte_9 Controparte_6
nonché di ed le spese di ctu medico legale nella misura Controparte_4 Controparte_5
di ¼ ciascuno, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 29.5.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 59 di 59
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25434/2020 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di (C.F./P.I. C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. MUSICCO DOMENICO e dall'avv. LERRO C.F._3
STEFANIA ( ) ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti, C.F._4
(C.F./P.I. ), in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._5 Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. MUSICCO DOMENICO e dall'avv. LERRO STEFANIA
[...]
( ) ed elettivamente domiciliata giusta procura in atti, C.F._4
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDO Controparte_2 P.IVA_1
MAURIZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISANI CP_3 C.F._6
PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._7
ORLANDO MAURIZIO e ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 P.IVA_2
ORLANDO MAURIZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FACCO ANDREA Controparte_6 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_7 P.IVA_4
PISANI PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
pagina 1 di 59 (C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI Controparte_8 P.IVA_5
DRIANA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“- Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 12 settembre 2015 è stato causato per fatto e colpa esclusivi e/o concorrenti dei signori in proprio e quale legale rappresentante CP_3 della e , in proprio nella sua qualità di Controparte_9 Controparte_4 conducente della carrozza e quale legale rappresentante della Controparte_5 rispettivamente nella loro qualità di organizzatore dell'evento “ in carrozza” uno, e CP_6 proprietario conducente della carrozza investitrice l'altro, chiedendo, altresì, qualora fosse necessario, l'estensione delle domande svolte dagli attori nell'atto di citazione anche nei confronti dei predetti terzi chiamati ( e , e per l'effetto Controparte_9 Controparte_5
Condannare, in via solidale tra loro, ovvero unitamente e/o disgiuntamente, in proprio CP_3
e quale legale rappresentante della e Controparte_9 Controparte_4 in proprio e quale legale rappresentante della unitamente e/o Controparte_5 disgiuntamente ad in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 in qualità di compagnia assicurativa del proprietario della carrozza investitrice, e
[...]
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, in qualità di compagnia Controparte_10 assicurativa dell'organizzatore dell'evento, per i motivi esposti in atti, all'integrale risarcimento di tutti i danni specificati e quantificati in via meramente indicativa, nella somma di € 1.515.479,90 salvo maggior danno, nella diversa o maggiore somma liquidata dal Giudice. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata nel presente giudizio la responsabilità concorrente e/o esclusiva del , si chiede, qualora fosse necessario, l'estensione delle domande Controparte_6 svolte dagli attori anche nei confronti del predetto terzo chiamato e per l'effetto Condannare il
, in persona del sindaco pro tempore, congiuntamente e/o disgiuntamente, Controparte_6 anche in via solidale con gli altri convenuti e terzi chiamati in manleva come precisati nella domanda principale, all'integrale risarcimento di tutti i danni specificati e quantificati in via meramente indicativa, nella somma di € 1.515.479,90 salvo maggior danno, nella diversa o maggiore somma liquidata dal Giudice. In via istruttoria: - Disporsi CTU medico legale psichica sulla persona dell'attrice sig.ra Disporre interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli di CP_1 prova non ammessi, formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, di parte attrice, con i testi ivi indicati. Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria sugli ammessi capitoli di prova avversari. Qualora il Giudice lo ritenga opportuno e necessario, si chiede disporre la CTU dinamica/meccanica, nominando CTU che, esaminati gli atti di causa, anche eventualmente prendendo visione dei rilievi fotografici e planimetrici redatti dalla Polizia Locale in occasione del sinistro avvenuto in data 12.09.2015 in Piazza Castello, nonché dei filmati a disposizione della Polizia CP_6 Giudiziaria ritraenti l'accaduto, valutate le circostanze e lo stato dei luoghi al momento del sinistro e pagina 2 di 59 dopo aver altresì proceduto alle opportune verifiche sulla carrozza e sulla condotta del conducente
, accerti la causa del sinistro e del conseguente investimento di . Da Controparte_4 Persona_1 detrarsi l'acconto percepito. Oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo. Oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, eventuali spese di consulenze, di parte e d'ufficio, nonché al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: Nel merito - in via principale - rigettare le domande formulate dal sig. e dalla sig.ra e da Persona_1 CP_1 chicchessia nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_4 dichiarare che, stante il pagamento effettuato in favore del sig. da Per_1 Controparte_2 per il complessivo importo di € 447.786,30, nulla è più dovuto agli attori, né a nessun altro, a nessun titolo, da parte del sig. , di e di - Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 sempre in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. del CP_3
e del per i motivi esposti in atti nella causazione del Controparte_9 Controparte_6 sinistro occorso in data 12 settembre 2015 al signor condannare, per l'effetto, Persona_1 CP_3
il e il a pagare al sig. e alla sig.ra
[...] Controparte_9 Controparte_6 Persona_1 ogni importo che risultasse agli stessi dovuto, mandando assolto il sig. CP_1 Controparte_4 da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di parte attrice;
in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente del sig. CP_4
e/o di nella causazione del sinistro occorso al signor
[...] Controparte_5 Persona_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma n.1 e n.2 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- ritenere in ogni caso satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. e/o di l'importo di € Controparte_4 Controparte_5
447.786,30, già integralmente versato da In via istruttoria: si insiste per Controparte_2 l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. a prova diretta e contraria nonché per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 13.11.2024 e delle eccezioni sollevate all'udienza del 14.11.2024 e 28.11.2024 in merito alla ctu. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario” per CP_3
“Per il Sig. in proprio, precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale di Milano, CP_3 contrariis reiectis: - In via preliminare, dichiarare inammissibili ed infondata la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione passiva del Sig. - Ancora in via preliminare CP_3 respingere la richiesta di provvisionale avanzata dagli attori mancando i presupposti di legge per il suo accoglimento. - Nel merito accertare e dichiarare la carenza di responsabilità nonché il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto l'infondatezza della domanda, per Controparte_9 inesistenza di un obbligo giuridico di prevenire e/o impedire l'evento, nonché per esclusiva responsabilità sussistente in capo al sig. , ad ed al Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, per inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. atteso lo svolgimento di attività ludico-espositiva e non
[...] pagina 3 di 59 sportiva o pericolosa, né di pubblico spettacolo;
- In rito e nel merito, dichiarare infondata e per l'effetto rigettare la richiesta del di estendere la propria domanda nei confronti del Controparte_6
- Nel merito, rigettare la domanda di tesa ad agire in Controparte_9 Controparte_2 surroga ed in rivalsa nei confronti del poiché infondata in fatto ed in diritto, Controparte_9 atteso che la responsabilità esclusiva del sinistro è da ricondurre alla condotta colposa dell'attore ed in subordine al sig. , ad al Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; - Ancora nel merito rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra in proprio per
[...] CP_1 difetto di legittimazione attiva e comunque poiché infondata - In via subordinata, dichiarare già risarcito il danno sofferto dagli attori in via transattiva da a causa dell'esclusiva Controparte_2 responsabilità del sig. ed e, per l'effetto, dichiarare infondata Controparte_4 Controparte_5 in fatto ed in diritto la domanda di tesa ad agire in surroga ed in rivalsa nei Controparte_2 confronti del anche per l'importo già corrisposto di € 447.786,30; - Ancora Controparte_9 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità nei confronti del
[...]
contenere l'accoglimento della domanda attorea in relazione alla parte di Controparte_9 responsabilità effettivamente incidente in termini di causalità rispetto ai danni patiti dagli attori e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o in via di corresponsione in favore degli attori da enti assicurativi e previdenziali pubblici o privati;
- Sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare che i terzi chiamati in causa e Controparte_6 Controparte_10 siano tenuti a manlevare e tenere indenne il da ogni pretesa,
[...] Controparte_9 condannando il medesimo a rifondere agli attori la somma che sarà eventualmente Controparte_6 disposta dall'Ill.mo Giudice a titolo di condanna e condannando a Controparte_10 manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia importo che risultasse dovuto Controparte_9 agli attori, e comunque nei limiti del massimale di polizza;
- In ogni caso rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc” per : Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: Nel merito - in via principale - rigettare le domande formulate dal sig. e dalla sig.ra e da Persona_1 CP_1 chicchessia nei confronti del sig. poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_4 dichiarare che, stante il pagamento effettuato in favore del sig. da Per_1 Controparte_2 per il complessivo importo di € 447.786,30, nulla è più dovuto agli attori, né a nessun altro, a nessun titolo, da parte del sig. , di e di - Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 sempre in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. del CP_3
e del per i motivi esposti in atti nella causazione del Controparte_9 Controparte_6 sinistro occorso in data 12 settembre 2015 al signor condannare, per l'effetto, Persona_1 CP_3
il e il a pagare al sig. e alla sig.ra
[...] Controparte_9 Controparte_6 Persona_1 ogni importo che risultasse agli stessi dovuto, mandando assolto il sig. CP_1 Controparte_4 da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di parte attrice;
in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente del sig. CP_4
e/o di nella causazione del sinistro occorso al signor
[...] Controparte_5 Persona_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma n.1 e n.2 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle pagina 4 di 59 conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- ritenere in ogni caso satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. e/o di l'importo di € Controparte_4 Controparte_5
447.786,30, già integralmente versato da In via istruttoria: si insiste per Controparte_2 l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. a prova diretta e contraria nonché per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 13.11.2024 e delle eccezioni sollevate all'udienza del 14.11.2024 e 28.11.2024 in merito alla ctu. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario” per : Controparte_5
“ dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove Controparte_5 delle controparti, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: in via principale - rigettare le domande formulate da e/o da nei confronti di Controparte_10 CP_11 Controparte_5 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. del e del per CP_3 CP_9 Controparte_9 Controparte_6
i motivi esposti in narrativa nella causazione del sinistro occorso in data 12 settembre 2015 al signor
mandando assolta da qualsivoglia obbligazione di pagamento Persona_1 Controparte_5 nei confronti di chicchessia;
in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro occorso al signor Controparte_5
accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione Persona_1 dell'evento ex art. 1227, comma n.1 e n.2, c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- ritenere, in ogni caso, satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. e di Controparte_4 l'importo di € 447.786,30, già integralmente versato da Controparte_5 Controparte_2
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex
[...] art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. a prova diretta e contraria nonché per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 13.11.2024 e delle eccezioni sollevate all'udienza del 14.11.2024 e 28.11.2024 in merito alla ctu. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario” per il : Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale respingere (i) le domande tutte proposte dai signori e e in qualità Pt_2 Parte_1 CP_1 di eredi del signor e residenti come in atti, nei confronti di Persona_1 CP_1 [...]
del signor e del signor , in quanto infondate sia in Controparte_2 CP_3 Controparte_4 fatto che in diritto e del tutto sprovviste di prova sia nell'an che nel quantum e, conseguentemente e comunque, le domande di questi ultimi nei confronti del e (ii) le domande di Controparte_6 [...]
-in surroga nei diritti di nei confronti del;
in Controparte_2 Persona_1 Controparte_6 via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità o corresponsabilità in capo al in ordine all'evento di cui è causa, (1) contenere Controparte_6 un tale accoglimento alle sole categorie di danni effettivamente riconosciute come liquidabili con pagina 5 di 59 riferimento all'evento dedotto in giudizio e nei limiti di quelli effettivamente patiti dai signori Per_1
e e compiutamente provati in corso di causa e con detrazione delle somme
[...] CP_1 eventualmente corrisposte o corrispondende in favore di quest'ultimi da Enti assicurativi e/o previdenziali pubblici o privati in relazione all'evento di cui in premesse, (2) accertare e dichiarare le eventuali concorrenti quote di corresponsabilità a carico di Controparte_9 ex art. 2043 cod. civ. e ex art. 2054, terzo comma, cod. civ. e Controparte_4 [...]
(3) contenere la condanna del nei limiti della quota di propria eventuale CP_5 CP_6 corresponsabilità e quindi il risarcimento da esso dovuto nei limiti di tale quota e comunque ed infine,
(4) nella denegata ipotesi di (4.1) accoglimento delle domande degli attori, di Controparte_2
e di nei confronti del (4.2) riconoscimento di un
[...] Controparte_10 CP_6 concorso di responsabilità a carico di Controparte_9 [...] di integrale pagamento del totale eventualmente dovuto agli Attori, Controparte_12 Con ad e a per capitale, interessi, rivalutazione e spese solo da parte di esso per CP_10 CP_6 effetto della responsabilità solidale, dichiarare il signor Controparte_9
e la tenuti, secondo le rispettive quote di Controparte_4 Controparte_5 corresponsabilità a rimborsare il , in via di regresso anticipato ex art. 2055, comma Controparte_6 secondo, cod. civ. e, quindi, condannare questi ultimi a pagare ad esso la parte di CP_6 risarcimento corrispondente alle rispettive quote di corresponsabilità. Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge” per Controparte_7
“Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di responsabilità nonché il difetto di legittimazione passiva del e per l'effetto l'infondatezza della domanda, per inesistenza di un Controparte_13 obbligo giuridico di impedire l'evento, nonché per esclusiva responsabilità sussistente in capo al sig.
, ad ed al di , per inapplicabilità dell'art. Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_6
2050 c.c. atteso lo svolgimento di attività ludico-espositiva e non sportiva o pericolosa, né di pubblico spettacolo;
2) Nel merito, dichiarare infondata e per l'effetto rigettare la domanda di chiamata di terzo in garanzia spiegata da nei confronti del 3) Nel merito, Controparte_14 Controparte_9 rigettare la domanda di tesa ad agire in surroga ed in rivalsa nei confronti del Controparte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto, atteso che la responsabilità esclusiva Controparte_9 del sinistro è da ricondurre al sig. , ad ed al Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; 4) Ancora nel merito rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra in proprio per
[...] CP_1 difetto di legittimazione attiva e comunque poiché infondata;
5) In via subordinata, dichiarare già risarcito il danno sofferto dagli attori in via transattiva da a causa dell'esclusiva Controparte_2 responsabilità del sig. ed e, per l'effetto, dichiarare infondata Controparte_4 Controparte_5 in fatto ed in diritto la domanda di tesa ad agire in surroga ed in rivalsa nei Controparte_2 confronti del anche per l'importo già corrisposto di € 447.786,30; 6) Ancora Controparte_9 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità nei confronti del
[...]
contenere l'accoglimento della domanda attorea in relazione alla parte di Controparte_9 responsabilità effettivamente incidente in termini di causalità rispetto ai danni patiti dagli attori e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o in via di corresponsione in favore degli attori da enti assicurativi e previdenziali pubblici o privati;
7) Sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare che i terzi chiamati in causa e Controparte_6 [...] siano tenuti a manlevare e tenere indenne il da ogni Controparte_10 Controparte_9 pagina 6 di 59 pretesa, condannando il medesimo a rifondere agli attori la somma che sarà Controparte_6 eventualmente disposta dall'Ill.mo Giudice a titolo di condanna e condannando Controparte_10
a manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia importo che risultasse
[...] Controparte_9 dovuto agli attori, e comunque nei limiti del massimale di polizza;
8) In ogni caso rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. 9) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.” per : Controparte_8
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna avanzata da parte attrice nei confronti della e previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, In via Controparte_10 preliminare respingere la richiesta di provvisionale avanzata dagli attori mancando i presupposti di legge per il suo accoglimento. Nel merito, dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata dalla con il in relazione ad ogni Controparte_10 Controparte_9 domanda svolta nei confronti di quest'ultimo e in ogni caso dichiarare inammissibile e infondata la domanda di garanzia svolta dal nei confronti di e Controparte_9 Controparte_10 conseguentemente respingerla. Dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte nei confronti del dagli attori e dalle altre parti nel presente giudizio e, Controparte_9 conseguentemente respingerle. Vinte le spese. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande nei confronti di
[...]
limitare l'obbligazione della alla sola quota di responsabilità del CP_10 CP_10 [...]
In ogni caso condannare , la e il Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
a tenere manlevata ed indenne e rifondere la di quanto fosse costretta a
[...] Controparte_10 pagare agli attori, alla Società e/o a chiunque altro per i fatti di causa. Vinte le Controparte_2 spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Persona_1 CP_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ed per Controparte_2 Controparte_4 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali da loro patiti a causa del sinistro occorso in , piazza Castello in data 12.9.2015, da liquidarsi rispettivamente nella misura di euro CP_6
pagina 7 di 59 1.515.479,90 per il primo e di euro 250.000,00 per la seconda, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della pretesa hanno dedotto:
▪ che il sinistro si è verificato in occasione della sfilata di carrozze d'epoca, trainate da cavalli in data 12.9.2015 lungo il tratto di strada che dalla Torre del Filarete conduce alla fontana della piazza antistante;
il sinistro si è verificato allorché , conducente di una delle Controparte_4 carrozze d'epoca, si è trovato costretto a porre in essere una repentina manovra di emergenza per evitare la collisione con dei passanti;
▪ che in tale frangente i cavalli hanno iniziato a scivolare anche per la presenza di pavimentazione scivolosa e leggermente in discesa, il timone della carrozza si è rotto ed il mezzo è divenuto ingovernabile;
▪ che i cavalli hanno quindi iniziato a correre, travolgendo i passanti, tra cui che Persona_1
ha subito lesioni personali;
▪ che la responsabilità per la determinazione del sinistro è da attribuire al conducente della carrozza ex art. 2052-2043 c.c. e a che, titolare di ente CP_3 Controparte_9 organizzatore dell'evento, non ha curato la sicurezza dei luoghi;
▪ che ha patito, oltre che un danno gravissimo alla persona per le lesioni Persona_1
riportate, anche danni patrimoniali per le spese mediche ed extra mediche sostenute e per la compromissione della sua capacità lavorativa specifica;
▪ che oltre al danno da lesione del rapporto parentale con il congiunto, rimasto CP_1
gravemente danneggiato dal sinistro, ha patito un danno psichico per la sofferenza derivante dalla macrolesione riportata dal congiunto e un danno patrimoniale da impossibilità di esecuzione delle mansioni di insegnante supplente, nonché di nuoto e di collaborazione con la
RAI come opinionista, praticate in precedenza;
▪ che le somme corrisposte a sono insufficienti per il ristoro dei pregiudizi patiti Persona_1
(cfr. atto di citazione).
Costituendosi con deposito di comparsa di risposta ha chiesto di essere Controparte_2
autorizzata alla chiamata in causa di e del per Controparte_9 Controparte_6
l'accertamento della responsabilità di questi ultimi nella causazione del sinistro e per esercitare nei loro pagina 8 di 59 confronti l'azione di surroga nel diritto di regresso per ottenere la restituzione di quanto versato al danneggiato, e ha contestato la pretesa avversaria nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto.
La compagnia ha, in particolare, eccepito:
- che ella prestava copertura assicurativa in favore della società (anche) Controparte_5 per la Responsabilità Civile derivante a quest'ultima dall'utilizzo di carrozze, carri e calessi in manifestazioni;
- che il 12.9.2025 in occasione della manifestazione in , alla CP_6 Persona_2
guida della carrozza di proprietà di era costretto a compiere una Controparte_5
repentina manovra di arresto per evitare la collisione con dei passanti che distrattamente avevano occupato il percorso della sfilata, ponendosi sulla traiettoria della carrozza, che risultava essere l'ultima del corteo di dieci carrozze, che uscivano dalla torre del Filarete per girare attorno alla fontana di piazza Castello;
- che in tale occasione sono stati travolti e Parte_3 Persona_1
- che nelle more del giudizio penale, ha concluso un accordo transattivo Controparte_2
con e le ha corrisposto la somma di euro 78.881,60; Parte_3
- che in tale contesto ha provveduto a corrispondere a per i danni patrimoniali e Persona_1 non patrimoniali subìti da quest'ultimo, l'importo di euro 20.000,00 con assegno n.
3304377201-08 del 29/7/2016 (doc. 18), l'importo di euro 20.000,00 con assegno n.3304556817-03 del 21/10/2016 (doc. 19), la somma di euro 250.000,00 con bonifico del
6/6/2019 (doc. 20) e quella di euro 30.000,00 per le spese legali relative al procedimento penale
(doc. 21), importi che sono stati accettati dall'attore a mero titolo di acconto;
- che per consentire a di proseguire la sua attività lavorativa e fornirgli Persona_1 assistenza nella quotidianità, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ha fornito all'attore un servizio di trasporto mediante taxi di DR Euroservice Soc. Coop. arl, con oneri e costi a carico della Compagnia pari a complessivi euro 127.786,30;
- che e hanno rimesso la querela, rinunciando alla costituzione Parte_3 Persona_1
di parte civile, ed il procedimento penale si è concluso con dichiarazione di non doversi procedere;
pagina 9 di 59 - che avendo provveduto allo spontaneo adempimento dell'eventuale debito risarcitorio dei propri assicurati nei confronti del solo la pretesa di quest'ultimo deve ritenersi Persona_1
infondata per essere il debito risarcitorio stato integralmente riparato ante causam;
- che la domanda proposta da nei suoi riguardi deve essere dichiarata inammissibile CP_1
poiché, in assenza di analogo adempimento spontaneo da parte di (in Controparte_2 adesione all'orientamento della Suprema Corte ad esempio del 22/09/2016, n. 18604), la menzionata attrice non ha titolo per esercitare alcuna azione diretta nei confronti della compagnia convenuta;
- che l'azione promossa nei confronti di è infondata perché: Controparte_4
▪ la carrozza di proprietà di trainata da cinque cavalli, di cui tre Controparte_5 posti anteriormente (c.d. cavalli “di volata”) e due posteriormente (c.d. cavalli “di timone”), era nuova, in perfette condizioni di stato e manutenzione (doc. 29 e doc.30) e la relazione del Consulente del Pubblico Ministero Ing. è priva di pregio (v. Per_3
doc. attori n. 1);
▪ i cavalli che trainavano la carrozza erano mansueti e tutti dotati dei paraocchi, procedevano lentamente ed in ordine all'interno del Parco Sempione;
▪ il conducente era costretto a compiere una repentina manovra di arresto per evitare la collisione con dei passanti che distrattamente avevano occupato il percorso della sfilata,
“ponendosi sulla traiettoria della carrozza e a causa della pavimentazione “scivolosa”
- per la natura dei materiali e per la presenza di escrementi lasciati dai cavalli che vi erano precedentemente transitati (doc.9) - nonché leggermente in discesa, i cinque cavalli che trainavano la carrozza non riuscivano ad arrestarsi, ma scivolavano a terra, con ciò causando la rottura della pipa del timone del mezzo che, di conseguenza, diventava ingovernabile”;
▪ che cavalli si rialzavano, iniziando una corsa disordinata e travolgendo chiunque incontrassero, sordi agli ordini che impartiva loro il signor nel tentativo di CP_4
recuperarne il controllo;
pagina 10 di 59 ▪ che la manovra di arresto veniva dettata dalla necessità di evitare delle persone – tra cui anche – che, “nella totale assenza di idonei sbarramenti e/o limitazioni Persona_1
del percorso, avevano occupato, avventatamente, il percorso della sfilata posizionandosi anche alla carrozza del sig. per vedere CP_15 Controparte_4 da vicino i cavalli, fotografarli e riprenderli con le telecamere”;
- che l'evento avrebbe potuto essere evitato laddove il percorso fosse stato transennato o delimitato o laddove fosse stato previsto del personale a tutela degli astanti: “siffatta misura di protezione, infatti, avrebbe evitato che il pubblico – tra cui anche il sig. – Persona_1
sostasse e/o si ponesse nel mezzo della traiettoria delle carrozze, così come è avvenuto nel caso di specie, costringendo il signor ad arrestare bruscamente la marcia proprio per CP_4
l'interferenza dei passanti”, sì che risulta imputabile a parte attrice un concorso colposo ex art. 1227 comma 1 c.c. nella determinazione dell'evento dannoso;
- che ente organizzatore dell'evento, aveva l'onere di “(i) predisporre Controparte_9 tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire l'incolumità dei partecipanti, (ii) controllare l'idoneità degli impianti e dei luoghi in cui l'evento avrà luogo, (iii) verificare la regolarità dei mezzi tecnici utilizzati dai concorrenti, al fine di evitare il verificarsi di sinistri pregiudizievoli”;
- che l'organizzatore è tenuto a garantire che i partecipanti e gli spettatori prendano parte all'evento in tutta sicurezza, prevedendo i fattori di rischio connessi alla tipologia della manifestazione e prevenendo il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli (tra i fattori di rischio vi sono la natura e le modalità di svolgimento dell'evento, la conformazione dei luoghi o del percorso, la presenza e l'eventuale interazione del pubblico, predisponendo misure di sicurezza volte a neutralizzare o quanto meno a contenere i rischi prevedibili, e ciò basandosi anche sull'eventuale esperienza personale maturata in pregresse situazioni analoghe);
- l'associazione organizzatrice dell'evento, del tutto imprudentemente, ometteva di predisporre un apposito corpo di sicurezza chiamato a vigilare proprio nel corso della circolazione delle carrozze e ad apporre transenne o qualsiasi altro presidio di sicurezza tra i cavalli e gli spettatori nonché tra i passanti, nonostante l'elevato numero di persone presenti nell'area;
pagina 11 di 59 - che il , ente patrocinatore dell'evento, presso cui sono state presentate le Controparte_6 relative istanze autorizzative, aveva l'obbligo di controllo delle modalità organizzative, sia in fase di ricezione delle domande avanzate dagli organizzatori di eventi, sia nella fase di allestimento della manifestazione, sia nella fase del pieno svolgimento al fine di appurare il rispetto da parte degli organizzatori delle misure di prevenzione di possibili incidenti (cfr. per tutte comparsa di risposta . Controparte_16
Costituendosi con deposito di comparsa di risposta ha chiesto di essere autorizzato Controparte_4 alla chiamata in causa di e del per l'accertamento della Controparte_9 Controparte_6
responsabilità di questi ultimi nella causazione del sinistro e per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patiti dagli attori;
egli ha contestato altresì la pretesa avversaria nel merito
Cont chiedendone il rigetto svolgendo difese del tutto analoghe alla compagnia assicuratrice
Egli, in particolare, ha chiesto:
- di rigettare le domande attoree e, stante il pagamento in favore di da Persona_1 [...] per il complessivo importo di euro 447.786,30, di dichiarare che “nulla è più Controparte_2 dovuto agli attori a nessun titolo da parte del sig. e di ; - di Controparte_4 Controparte_2
accertare la responsabilità esclusiva di del e del CP_3 Controparte_9 CP_6
nella causazione del sinistro occorso in data 12 settembre 2015 a e,
[...] Persona_1 condannare, per l'effetto, e il a corrispondere CP_3 Controparte_9 Controparte_6
a e a “ogni importo che risultasse agli stessi dovuto, mandando assolto il Persona_1 CP_1 sig. da qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di parte attrice”; Controparte_4
- “in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente del sig. nella causazione del sinistro occorso al signor Controparte_4 Persona_1
[di] accertare e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art.
1227 comma n.1 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamandi” e di ritenere in ogni caso satisfattivo “della quota parte di danno lamentato nei confronti del sig. l'importo di € 447.786,30, già Controparte_4 integralmente versato da . Controparte_2
pagina 12 di 59 Con deposito di comparsa di risposta ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_3 del e di dichiarare quest'ultimo “tenuto a manlevare e tenere indenne il sig. Controparte_6 CP_3
da ogni pretesa, condannando il medesimo a rifondere agli attori la somma
[...] Controparte_6 che sarà eventualmente disposta”, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha contestato la pretesa degli attori nell'an e nel quantum, chiedendo di contenere in caso di denegata ipotesi di accoglimento parziale la somma nei limiti di quanto strettamente accertato in nesso di causa con il sinistro.
Il convenuto ha contestato:
- la propria legittimazione passiva per avere la parte attrice “incardinato il presente giudizio citando il sig. persona fisica, nonostante questi non abbia mai agito in proprio nome e per proprio CP_3 conto nella organizzazione dell'evento durante il quale il sinistro de quo si è verificato”, avendo egli agito “sempre in qualità di Presidente p.t. dell'Associazione Sportiva Gruppo Italiano Attacchi, Ente organizzatore della sfilata in corteo di carrozze d'epoca denominata “Milano in ZA””,
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno per esclusiva responsabilità di
[...]
e di per la rottura della “tromba” della carrozza, dovendo egli rispondere CP_5 Controparte_4 delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro ex art. 2052 c.c. e in ogni caso per non aver usato “la dovuta diligenza nella verifica della idoneità della carrozza, che presentava una parte del timone detta
“tromba” realizzata in maniera inaccettabile per un mezzo circolante, che di fatto si è spezzata facendo perdere ogni possibilità di controllo dei cavalli e della carrozza” (cfr. per riscontro consulenza redatta per la Procura della Repubblica presso i Tribunale di Milano dall'Ing. ; Persona_4
- che nelle carrozze d'epoca, in cui il timone è di legno e quindi “vetusto, logorato, tarlato, come nel caso che qui occupa, nel quale la tromba era fissata al timone con una semplice vite passante, che rappresenta una misura troppo debole per la tenuta della tromba e non ha dunque impedito la rottura di essa”;
pagina 13 di 59 - che l'ing. ha ritenuto che il sinistro si è verificato “per un probabile improvviso arresto Per_3
della carrozza che ha sollecitato meccanicamente la tromba causandone la rottura e il conseguente disallineamento dei cavalli sulle due file.Il timone di legno, libero, ha infastidito il trio anteriore scompaginandone l'andatura e rendendo, di fatto, la carrozza ingovernabile. (…) La perdita di controllo, da parte del conducente sig. , è stata causata dalla rottura della “tromba” Controparte_4
realizzata in modo inaccettabile dal punto di vista meccanico. Questa soluzione poteva essere
“accettabile” per una carrozza in esposizione, ma non per un mezzo circolante in una pubblica via”;
- che nell'attacco dei cavalli alla propria carrozza ha commesso “un'altra grave Controparte_4
negligenza omettendo una cautela comunemente usata negli attacchi di carrozze con cinque cavalli: come detto in questi casi è utilizzato un cordone di sicurezza per collegare la bilancia dei tre cavalli di volata all'assale anteriore della carrozza, in modo da garantire il controllo dei cavalli e della carrozza anche in caso di rottura del timone o della tromba”, trattandosi del metodo più efficace per legare le carrozze trainate da cinque cavalli;
- che i cavalli erano irrequieti già prima dell'arrivo in Piazza Castello;
- che in capo a lui “non esiste, nel caso che qui occupa, alcun obbligo di apprestare misure di sicurezza, né di controllare le condizioni dei veicoli prima di una sfilata”;
- che, peraltro, era in possesso del nullaosta del di , del parere Controparte_9 CP_6 CP_6
favorevole viabilistico da parte della Polizia Locale, del parere favorevole del Settore Soprintendenza
Castello Sforzesco e del parere favorevole del tecnico di Zona 1 Verde del 03/09/2015, nonché dell'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dal Comune di (doc. 14); CP_6
- che misure di sicurezza solitamente utilizzate durante le manifestazioni sportive (ad es. transenne e scorta), non vengono mai applicate alle carrozze a trazione equina adibite al servizio di piazza per trasporto di persone e che possono vedersi in numerose piazze italiane;
- che la responsabilità per la sfilata in corteo di carrozze d'epoca trainate da cavalli non può essere configurata tra le attività pericolose ex art. 2050 c.c.;
- che il danno è stato risarcito nella sua completezza da (cfr. per tutte comparsa Controparte_2
di risposta).
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, costituendosi con deposito di comparsa di risposta il ha contestato le pretese attoree, chiedendo: Controparte_6
pagina 14 di 59 - in via principale, respingere le domande attoree nei confronti dei convenuti e per l'effetto dei terzi chiamati,
- nell'ipotesi di accertamento di una responsabilità, o corresponsabilità:
a. di contenere il risarcimento ai danni eziologicamente riferibili al sinistro e provati in corso di causa,
b. di “accertare e dichiarare le eventuali concorrenti quote di corresponsabilità a carico di
e e quindi in via solidale Controparte_9 Controparte_4 anche della x art. 2054, terzo comma, cod. civ.”; Controparte_5
c. di “contenere la condanna del nei limiti della quota di propria eventuale CP_6 corresponsabilità”;
d. in caso di accoglimento delle domande di anche nei confronti del Controparte_2
e di “integrale pagamento del totale eventualmente dovuto all'attore per capitale, CP_6
interessi, rivalutazione e spese solo da parte di esso per effetto della CP_6
responsabilità solidale, dichiarare Controparte_9 [...]
e il signor tenuti, secondo le rispettive quote di CP_5 Controparte_4
corresponsabilità e, quindi, condannare questi ultimi ex art. 2055, comma secondo, cod. civ., a pagare ad esso la parte di risarcimento corrispondente alle rispettive CP_6 quote di corresponsabilità”.
Il ha contestato la responsabilità dedotta dalla parte attrice, rilevando quanto a quella ex art. CP_6
2051 c.c. la carenza di prova che il danno sia derivato dalla res in custodia del , in Controparte_6
quanto proprietario del suolo in cui si è verificato il sinistro e, quanto a quella ex art. 2043 c.c., la scelta di di non richiedere nella domanda di nulla osta per l'organizzazione Controparte_9 dell'evento per cui è causa la chiusura al traffico dell'area, la predisposizione di transenne e l'ausilio della forza pubblica per la sicurezza del pubblico ivi presente. Ha eccepito in capo al l'assenza CP_6 di una posizione di garanzia, da rinvenire solo in capo all'organizzatore Controparte_9 rilevando che “tale posizione di garanzia non viene meno per il mero fatto di aver ricevuto il “nulla osta” [essendo] quest'ultimo … principalmente basato sulle informazioni circa la manifestazione fornita dal richiedente il quale è nella posizione migliore per effettuare una valutazione dei relativi rischi” e tenuto conto che:
pagina 15 di 59 1) “la società organizzatrice dell'evento si assumeva l'onere di garantire la sicurezza e
l'incolumità degli spettatori e di predisporre gli adeguati presidi e le adeguate misure di sicurezza”;
2) “la posizione di garanzia si concretizza nell'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo di chi si trova in un rapporto di particolare “prossimità” con il bene la cui tutela viene allo stesso affidata mediante l'imposizione dell'obbligo di agire”.
Ha in ogni caso eccepito la sussistenza di responsabilità di , quale conducente della Controparte_4
carrozza investitrice ai sensi degli articoli 2043 o 2054, comma primo, cod. civ. e, conseguentemente, della società quale proprietaria della carrozza ai sensi del terzo comma dell'art. Controparte_5
2054 c.c. per mancata apposizione sui cavalli, spaventati dai numerosi avventori presenti in loco, dei paraocchi, presidio necessario per limitare la loro visuale periferica (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, con deposito di comparsa di risposta si è costituito in giudizio anche in cui ha chiesto: Controparte_9
1) in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa di per Controparte_10 essere tenuto da quest'ultima manlevato da tutte le somme che sarà tenuto a corrispondere in ragione del presente giudizio in virtù della polizza;
2) nel merito di “accertare e dichiarare la carenza di responsabilità del Controparte_9
e per l'effetto l'infondatezza della domanda, per inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. atteso lo svolgimento di attività ludico-espositiva e non sportiva o pericolosa”
3) di rigettare la domanda di regresso-surroga-rivalsa spiegata da Controparte_2
“atteso che la responsabilità esclusiva del sinistro è da ricondurre al sig. , ad Controparte_4 ed al ”; Controparte_5 Controparte_6
4) “ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità nei confronti del contenere l'accoglimento della domanda attorea in Controparte_9
relazione alla parte di responsabilità effettivamente incidente in termini di causalità rispetto ai danni patiti dagli attori e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o in via di corresponsione in favore degli attori da enti assicurativi e previdenziali pubblici o privati”;
pagina 16 di 59 5) “sempre in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, dichiarare che i terzi chiamati in causa e siano tenuti a manlevare e Controparte_6 Controparte_10
tenere indenne il da ogni pretesa, condannando il medesimo Controparte_9 [...]
a rifondere agli attori la somma che sarà eventualmente disposta dall'Ill.mo Giudice CP_6
a titolo di condanna e condannando a manlevare e tenere indenne Controparte_10
il da qualsivoglia importo che risultasse dovuto agli attori, e Controparte_9 comunque nei limiti del massimale di polizza” (cfr. comparsa di risposta). ha svolto difese del tutto analoghe al già costituito contestando la Controparte_9 CP_3
ricotruzione in fatto degli attori ed eccependo che la totale responsabilità sia da addebitarsi esclusivamente a , in quanto: Controparte_4
- “la sfilata di carrozze d'epoca denominata “Milano in ZA” partiva dall'Arena civica alle ore
10.00 del 12.09.2015, attraversava il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e Piazza Castello per poi riprendere la via del ritorno, riattraversando il Castello Sforzesco ed il Parco Sempione per terminare al punto di partenza a fianco dell'Arena”;
- “la breve sosta delle carrozze in sfilata in Piazza Castello era determinata dall'attesa che l'ultima
ZA (quella guidata dal Sig. ) uscisse dalla “Torre Filarete”, per consentire alla Controparte_4 prima ZA di riprendere il cammino della Sfilata e ritornare all'Arena come sopradetto”;
- che il tragitto della Sfilata è stato comunicato agli uffici preposti del , nello CP_6 CP_6 specifico allo Sportello “Eventi Expo in Città” tramite modulo di presentazione e gestione degli eventi
(Doc. 1);
- che al momento del passaggio attraverso le arcate che portano dal Castello Sforzesco alla Piazza
Castello, “tre dei cinque cavalli che trainavano la carrozza del sig. mostravano segni di CP_4 irrequietezza, nello specifico i cavalli di volata (i tre cavalli anteriori)” e “l'irrequietezza dei cavalli aumentava progressivamente sino al punto di costringere la carrozza a mutare traiettoria, ragione per la quale il sig. tentava con forza di arrestare il mezzo, provocando la rottura della tromba del CP_4
timone, la totale perdita di controllo del veicolo e infine la caduta rovinosa che causava delle lesioni al sig. ; Per_1
pagina 17 di 59 - che “tutti i testimoni sono concordi nell'individuare temporalmente l'imbizzarrimento dei cavalli come precedente al mutamento di traiettoria della carrozza ed al sorgere di un reale pericolo per gli astanti che in quella traiettoria si trovavano”;
- in particolare ha riferito che “i cavalli di una delle carrozze, se non sbaglio la Testimone_1
quarta della fila, si sono imbizzarriti ed invece di seguire il corteo che stava aggirando la fontana sul suo lato destro (Ovest), si sono diretti verso il lato sinistro e quindi verso di noi” (cfr. doc. n. 3); - che gli equini che trainano carrozze sono sempre dotati di paraocchi, utili ad evitare distrazioni e spaventi per l'animale, mentre ha omesso di adottare siffatta misura cautelativa;
Controparte_4
- che gli attacchi a cinque cavalli sono rari e “bisogna collegare la bilancia che sostiene i tre bilancini dei cavalli di volata all'assale anteriore della carrozza mediante una corda che ha la funzione di trainare direttamente la pesante carrozza in caso di rottura della tromba, così da poter eliminare il rischio di perdita del controllo dei cavalli e della direzione della carrozza, proprio perché anche in caso di rottura del timone i cavalli rimarrebbero attaccati alla carrozza senza possibilità di disallineamento e/o libera fuga in avanti”;
- che “gli attacchi di “Media Potencia” (due di timone, tre di volata), affidano la sicurezza del collegamento Cavalli di Volata/ZA, esclusivamente al cordone, appositamente calcolato e dimensionato per la forza di tiro esercitata da tre cavalli (e non da due) e sovente il timone è persino privo di tromba, del tutto inutile, dato che la bilancia alla quale sono collegati i tre cavalli di volata, viene direttamente collegata al terminale anteriore del cordone semplicemente sostenuto da una correggia che avvolge il tratto finale anteriore del timone”;
- che “nelle carrozze di nuova costruzione o repliche, con timone e tromba in ferro, dimensionati per la forza di tiro di due cavalli, e non di tre, la tromba viene saldata alla punta del timone (..) ma anche in questo caso, la saldatura, che è la sezione più debole di tutto il sistema, se dimensionata per due cavalli, non regge per il tiro di tre cavalli ed il rischio del suo cedimento è elevatissimo (…) a maggior ragione, dunque, quanto sopra detto vale per le carrozze d'epoca, nelle quali il timone è di legno, dunque vetusto, logorato, tarlato, come nel caso che qui occupa, nel quale la tromba era fissata al timone con una semplice vite passante, che rappresenta una misura troppo debole per la tenuta della tromba e non ha dunque impedito la rottura di essa”;
pagina 18 di 59 - che come si evince dalla relazione tecnica redatta dal consulente del PM ing. “la perdita di Per_3 controllo, da parte del conducente sig. , è stata causata dalla rottura della “tromba” Controparte_4
realizzata in modo inaccettabile dal punto di vista meccanico. Questa soluzione poteva essere
“accettabile” per una carrozza in esposizione, ma non per un mezzo circolante in una pubblica via.”;
- che emerge la responsabilità di per il “comportamento negligente nella verifica della Controparte_4 idoneità del mezzo in ogni sua parte, al fine della sua utilizzazione su una pubblica via”;
- che “si tratta di una cautela che avrebbe senz'altro impedito il sinistro occorso e che non può configurarsi come una misura eccedente l'ordinaria diligenza, in quanto essa viene utilizzata di norma nella messa in sicurezza di attacchi a cinque cavalli”.
- che “la responsabilità di è indubitabile: non può non vedersi che il danno è Controparte_5 stato cagionato dall'imbizzarrimento dei cavalli che trainavano la carrozza di proprietà di
[...]
di cui il sig. è il legale rappresentante. Egli è chiamato a rispondere CP_5 Controparte_4 del danno causato in ossequio al disposto dell'art. 2052 c.c., che peraltro stabilisce un tipo di responsabilità quasi oggettiva e la cui prova liberatoria è definita anche dalla giurisprudenza come molto gravosa. Di fatti, la Suprema Corte si è così espressa: “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10402/2016);
- che non ha posto in essere alcuna attività di controllo, con conseguente Controparte_6
responsabilità per quanto accaduto al signor (cfr. per tutte comparsa di risposta). Per_1
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio anche formulando le seguenti richieste: Controparte_10
- in via pregiudiziale di essere autorizzata alla chiamata in causa di di Controparte_5
in proprio, e del ai fine della rivalsa e regresso nei loro Controparte_4 Controparte_6
confronti;
- nel merito, di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata dalla con il e in ogni caso inammissibile e Controparte_10 Controparte_9
infondata la domanda di garanzia svolta dal nei confronti di Controparte_9 [...]
CP_10
pagina 19 di 59 - di rigettare in ogni caso le domande proposte nei confronti dei dagli Controparte_9
attori e dalle altre parti del presente giudizio;
- in via subordinata, di limitare l'obbligazione della alla sola quota di responsabilità del CP_10
e in ogni caso condannare , e Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5
il a tenere manlevata ed indenne e rifondere di quanto Controparte_6 Controparte_10
fosse costretta a pagare agli attori, alla Società e/o a chiunque altro per i fatti Controparte_2
di causa.
La compagnia ha eccepito:
- l'inoperatività della polizza n. 111.014.0000901514 stipulata dal Controparte_9 avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile derivante all'assicurato dalla
“proprietà dell'attrezzatura occorrente allo svolgimento di manifestazioni e concorsi equestri quali ad esempio Stands, libri, impianti audio e luci, materiali e finimenti inerenti al settore equestre” (descrizione del rischio contenuta nel frontespizio di polizza), poiché con specifico riferimento all'organizzazione di manifestazioni a carattere temporaneo l'art. 29 delle condizioni di assicurazione, “Manifestazioni a carattere temporaneo”, copre i rischi relativi a:
“b) organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza”, ma precisa altresì che l'assicurazione non è operante: “2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali, di veicoli a motore, di velivoli, di imbarcazioni a motore e per i rischi soggetti o assoggettabili alla Legge n. 990 e successive modificazioni e integrazioni”;
- l'insussistenza della responsabilità del per l'evento dannoso del 12 Controparte_9
Settembre 2015, nonché la sussistenza della Responsabilità di , di Controparte_4 [...]
e del per il verificarsi del sinistro per cui è causa, anche CP_5 CP_6 CP_6
associandosi alle contestazioni e rilievi critici anche in fatto operati da Controparte_9
(cfr. per tutte comparsa di risposta).
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, con deposito di comparsa di risposta si è costituito in giudizio anche contestando quanto dedotto ed eccepito da Controparte_5 Controparte_9
e hanno chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi riguardi.
[...]
Il terzo chiamato ha, in particolare, chiesto:
- di rigettare la richiesta di provvisionale formulata dagli attori perché infondata;
pagina 20 di 59 - di rigettare le domande formulate da e/o da chiunque altro nei confronti Controparte_10
di perché infondate;
Controparte_5
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e del CP_3 Controparte_9
per i motivi esposti in narrativa nella causazione del sinistro occorso in data 12 Controparte_6
settembre 2015 a mandando assolta da qualsivoglia Persona_1 Controparte_5
obbligazione di pagamento nei confronti di chicchessia;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro occorso a accertare e dichiarare Controparte_5 Persona_1 il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento ex art. 1227 comma n.1 c.c. e pertanto diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché determinare il grado di responsabilità e l'entità del danno riferibile a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati;
- di ritenere, in ogni caso, satisfattivo della quota parte di danno lamentato nei confronti di CP_4
e di l'importo di euro 447.786,30, già integralmente versato da
[...] Controparte_5 [...]
(cfr. per tutte comparsa di risposta). Controparte_2
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice primo assegnatario del fascicolo, stante la pendenza di analoga vertenza promossa da iscritta sub r.g. n. 39618/2018, ha trasmesso il fascicolo Controparte_2
al Presidente di Sezione per le valutazioni di competenza, il quale lo ha assegnato alla scrivente con effetto dal 2.2.2022.
La scrivente ha fissato udienza al 19.5.2022, differita su richiesta del difensore di Controparte_9 vista l'estensione delle domande da parte del , al giorno 5.7.2022.
[...] Controparte_6
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. il procedimento è stato istruito tramite ctu medico legale per la determinazioni delle conseguenze dannose patite da Per_1
in ragione del sinistro occorso a in data 12.9.2015, che ha richiesto la convocazione del
[...] CP_6
ctu a chiarimenti in ordine alle spese mediche esposte dagli attori, nonché ai documenti trasmessi al ctu da parte attrice, nonché tramite l'escussione di cinque testi ed ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all'INPS in ordine alle prestazioni erogate in favore di Persona_1
pagina 21 di 59 Con atto depositato in data 24.7.2023 si sono costituiti volontariamente in giudizio CP_1 Pt_2
e in qualità di eredi di dando atto dell'intervenuto decesso del Parte_1 Persona_1
congiunto in data 27.6.2023, riportandosi alle precedenti difese e richieste e reiterandole integralmente.
Essi hanno instato anche per l'estensione del quesito al ctu nelle more disposto all'accertamento delle cause dell'intervenuto decesso di ma la scrivente ha disatteso la richiesta, Persona_1 confermando integralmente il quesito peritale già formulato, disponendo la prosecuzione dell'incarico peritale già conferito.
Il ctu nominato ha avanzato richiesta di nomina di ausiliario specializzato in neurologia e la richiesta è stata accolta dalla scrivente.
All'esito dell'escussione dei due residui testi attorei nel corso dell'udienza del 6.2.2025, che è stato impossibile escutere all'udienza del 14.11.2024, non avendo gli attori provveduto a depositare il fascicolo attoreo in precedenza ritirato all'udienza indicata, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, così come sopra riportate, e, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, la scrivente giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda originariamente proposta da reiterata dai suoi eredi e Persona_1 Pt_2 Pt_1
e iure hereditatis, è infondata per le ragioni di seguito esposte, mentre la
[...] CP_1
domanda di merita di essere accolta solo nei confronti di , CP_1 Controparte_4 [...]
e del , che vanno condannati in solido ex art. CP_5 Controparte_9 Controparte_6
2055 c.c. al risarcimento dei danni nei suoi confronti, liquidati nei limiti di seguito esposti.
Accertate le quote di responsabilità nei termini di seguito indicati, verranno di seguito definiti anche i limiti del diritto di regresso del e di come da domande da Controparte_6 Controparte_2
questi ultimi formulate;
va respinta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_9
confronti di per mancata operatività della polizza fatta valere e del Controparte_10 [...]
, non potendo ritenersi fondata la chiamata in manleva formulata. CP_6
pagina 22 di 59 Tenuto conto delle domande proposte dai convenuti e dai terzi chiamati anche di accertamento delle quote di responsabilità e, stante la domanda di di surroga nel diritto di regresso Controparte_2
per quanto pagato in favore del danneggiato, così come quella proposta dal , la Controparte_6
responsabilità per il sinistro per cui è causa va ripartita nella misura del 50% in capo a Persona_1
nella misura del 30% in capo a del 15% in capo a e Controparte_9 Controparte_5
e del residuo 5% in capo al . Controparte_4 Controparte_6
Preliminarmente si osserva che, essendo state proposte domande di accertamento delle rispettive quote di responsabilità, nonché essendo state formulate domande di chiamata in accertamento di responsabilità e non solo in garanzia, l'estensione della domanda degli odierni attori, che inizialmente hanno convenuto in giudizio solo ed può Controparte_2 Controparte_4 CP_3
ritenersi ammissibilmente estesa anche nei confronti di Controparte_9 Controparte_5
e del .
[...] Controparte_6
Tanto premesso, si reputa che la responsabilità di , Controparte_9 Controparte_4 [...]
e del possa sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. CP_5 Controparte_6
In proposito si osserva in generale che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dagli attori deve essere sottoposto al vaglio di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. che, com'è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva, in quest'ultimo caso previo accertamento della sussistenza di una posizione di garanzia, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
In particolare, giova evidenziare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato
(il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta colpevole, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È pur sempre necessario, quindi, che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, poiché
l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.: vale a dire, da un lato, un evento lesivo (cd. danno evento) e, dall'altro lato, l'insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.
pagina 23 di 59 Ciò premesso, quanto, in particolare, all'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano, deve rilevarsi che in ipotesi di imputazione, come nella specie, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, è necessario che sussista l'“obbligo giuridico di impedire l'evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante. Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire
l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr.
Cass. civ. n. 3876/2012). Tale presupposto trae origine dalla disciplina penalistica (cfr. art. 40 cpv.
c.p.), ma assume rilevanza nell'ambito della responsabilità civile attraverso la struttura aperta della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., fattispecie dal contenuto notoriamente atipico, che, in punto di accertamento del nesso eziologico, richiede necessariamente un rinvio alle norme penalistiche di cui agli artt. 40 ss. c.p. Orbene, alla luce di detti principi generali sommariamente riportati, si tratta di individuare, in via preliminare, la sussistenza, o meno, di una c.d. posizione di garanzia in capo alle parti convenute rispetto ai fatti di causa e, successivamente, della conseguente (eventuale) sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano.Nello specifico il Supremo Collegio in una recente pronuncia ha dato atto di un contrasto in giurisprudenza rispetto alle fonti dell'obbligo giuridico di impedire l'evento: quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'utente “ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr.
Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n.
63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590)”, oppure sussiste obbligo di impedire l'evento altresì nell'ipotesi in cui “l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n.
14484)”. Il Supremo Collegio ha aderito alla seconda opzione ermeneutica, rilevando che “pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di
pagina 24 di 59 danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014). Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è indubbio pertanto che la fonte dell'obbligo giuridico di impedire un evento non debba giocoforza essere normativa o pattizia strictu sensu, ma possa anche derivare da “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012)
o ancora da “situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014). In un precedente richiamato dal per escludere la CP_6 persistenza in capo all'ente pubblico di una posizione di garanzia si legge “il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, ratione temporis applicabile, dispone: "Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: ...5) la concessione della licenza per rappresentazioni .. o trattenimenti..di cui all'art.
68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti..o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 9) la licenza di agibilità per ... luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 ; ...in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai nn. 5), 6), 7),... sono adottati previa comunicazione al Prefetto ..". L'art. 49, terzo cpv. del medesimo D.P.R. stabilisce: "Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979". Dunque, è alla luce della normativa e dei principi suesposti che il giudice di merito deve esser accertare se il ha osservato i suddetti obblighi CP_6
specifici e cogenti e quello generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione all'associazione Ecol di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della
pagina 25 di 59 loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne - se apposte (secondo le affermazioni del contenute in memoria) - non fossero scavalcate” (cfr. CP_6
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012). Infatti, i principi letteralmente richiamati sono stati riassunti della seguente massima: “la P.A., in base al principio del "neminen laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Ne consegue che il deve CP_6
rispondere dei danni derivanti dal crollo di un palco allestito per uno spettacolo canoro qualora risulti che non abbia proceduto alle necessarie verifiche e non abbia predisposto le suddette misure precauzionali, atteso che, in forza del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è l'ente responsabile per le funzioni di pubblica sicurezza attinenti ai pubblici spettacoli regolate dal testo unico di pubblica sicurezza e dal
d.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'industria cinematografica e televisiva che, per la sua portata generale, è applicabile alla fattispecie. (La S.C. ha specificato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il avesse adottato tutte le CP_6
necessarie misure sia al momento dell'autorizzazione all'allestimento del palco, sia controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera e la gestione della sicurezza durante lo spettacolo, così da evitare prevedibili invasioni del palco costituito da tavoloni di legno)”.Alla luce dei principi appena riportati si reputa che sia sia il fossero titolari di una Controparte_9 Controparte_6 posizione giuridica di impedire l'evento in specie verificatosi, pur alla luce di differenti titoli. La fonte dell'obbligo di deve ritenersi riconducibile al principio di solidarietà sociale Controparte_9 di cui all'art. 2 Cost. a fronte dell'impegno assunto di organizzare la manifestazione in parola, principio da cui deriva senz'altro l'obbligo di predisporre la presenza di strutture o luoghi adeguati e di controllare, a fronte dell'affluenza di persone, che quanto predisposto non si ponga a detrimento della salute degli astanti. La fonte della posizione giuridica del deve rinvenirsi nell'attribuzione di CP_6 funzioni di pubblica sicurezza anche nell'ambito di manifestazioni fieristiche, di mercato o di intrattenimento in ambito locale secondo la normativa menzionata (cfr. DPR n. 616/1977 e anche gli artt. 18 e seguenti, 47, 51 e seguenti). La tutela della pubblica sicurezza in generale e anche nell'ambito delle manifestazioni di natura culturale ad ampio spettro considerate, tra cui deve senz'altro essere pagina 26 di 59 ricompresa la manifestazione con carrozze d'epoca trainate da cavalli, nonché la tutela della viabilità e dell'occupazione di spazi e suolo pubblico impongono al di verificare che in occasione di CP_6
manifestazioni sia che siano predisposte strutture (come nel caso del palco, poi crollato, al vaglio della sentenza della Suprema Corte n. 3951 del 13/03/2012), sia in cui esse non siano predisposte, ma sia previsto il transito di mezzi e animali e l'affluenza di persone per assistervi si reputa che il CP_6 abbia l'obbligo di controllare che, in assenza della richiesta di valersi della forza pubblica, l'ente organizzatore predisponga mezzi a presidio ed a tutela dell'incolumità delle persone e della popolazione e che subordini espressamente il rilascio del nulla osta alla presenza di numero adeguato di personale di sorveglianza o, in difetto alla predisposizione di mezzi di contenimento, tra cui transenne.
Del resto, il fatto che l'organizzazione sia in capo ad un'associazione o ad un ente diverso, che assume l'obbligo di predisporre luoghi adeguati all'evento pianificato, non esonera l'Ente pubblico, preposto alla sicurezza, dal verificare, anche tramite la richiesta di informazioni e dettagli, che quanto predisposto sia adeguato all'evento. È evidente che in caso di manifestazioni con affluenza di pubblico l'obbligo di vigilanza e controllo include anche la prefigurazione di comportamenti anomali da parte di astanti e in specie anche di animali e la verifica che quanto predisposto dall'ente organizzatore sia adeguato a scongiurare infausti accadimenti.
Sussiste in capo ad entrambi i convenuti l'obbligo giuridico di impedire l'evento, in specie verificatosi, che deve ritenersi non si sarebbe verificato se:
- all'uscita della porta del Filarete fossero stati apposte da transenne per Controparte_9 evitare l'avvicinamento di pedoni ai cavalli, o un numero adeguato di persone addette alla sicurezza, tali da contenere gli spostamenti delle persone che assistevano alla manifestazione,
- a monte il Comune avesse subordinato il nulla osta all'organizzazione dell'evento in parola all'adozione di siffatti accorgimenti.
Tanto premesso in generale va osservato che dall'istruttoria è emerso che in data 12.9.2015 intorno alle ore 11,00 in occasione della manifestazione i Carrozze in città, condotta da hanno Controparte_4
procurato lesioni ai signori e Parte_3 Persona_1
pagina 27 di 59 Sono stati depositati in atti il verbale di assunzione della prova orale del 10.3.2021 e del 15.6.2021 nel parallelo fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018, dal GOP delegato dalla scrivente (già titolare del menzionato fascicolo), che integranti prova atipica sono liberamente valutabili dal Giudice e, in specie, tenuto conto della coincidenza soggettiva tra tutte le parti convenute e terze chiamate, che hanno preso parte alla relativa escussione, nonché per l'attendibilità dei testi ivi escussi, ben possono essere posti a fondamento della presente decisione.
Dimostrato in causa è che:
- i cinque cavalli della carrozza condotta da fossero tutti muniti di paraocchi Controparte_4
(cfr. deposizione di all'udienza del 10.3.2021 – nel parallelo fascicolo iscritto Testimone_2
sub R.G. n. 39618/2018 prodotto da attacchi nella seconda memoria istruttoria - Controparte_9
e del teste “Posso confermare che i cavalli erano 5: due di timone e tre di Testimone_3 volata con attacco di tipo spagnolo. Tutti avevano paraocchi e finimenti completi”);
- si sia creata una interferenza per la presenza di passanti che si sono avvicinati alla carrozza per effettuare fotografie e videoriprese, e del teste “Io ho presente un uomo con Testimone_3 una macchina fotografica che era entrato nel percorso di uscita e voleva fotografare l'incidente
e rimase ferito” (v. verbale dell'udienza del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n.
39618/2018);
- non erano presenti transenne in tutto il percorso e nemmeno all'uscita della porta del Filarete in direzione largo Cairoli in prossimità del quale si è verificato il sinistro;
- erano presenti tuttavia le cd. Giacche verdi, il cui “primo compito era quello di controllare che i cavalli non circolassero nel parco al di fuori delle zone assegnate. Inoltre dovevamo collaborare nella coreografia del posizionamento delle carrozze nella zona in prossimità della torre del Filarete e nelle altre zone. A.d.r. confermo che come ho detto prima eravamo preposti anche all'assistenza durante il passaggio delle carrozze, segnalando alle persone di spostarsi”
(cfr. verbale dell'udienza del 15.6.2021 deposizione del teste nel fascicolo Testimone_4
iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da nella seconda memoria Controparte_9
istruttoria);
pagina 28 di 59 - i cavalli, presumibilmente spaventati o infastiditi dalla presenza di almeno un astante che si è parato davanti alla carrozza, si sono imbizzarriti (cfr. deposizione di Testimone_2 all'udienza del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da
[...] nella seconda memoria istruttoria): “Posso riferire che all'uscita dai cortili del Controparte_9
Castello immettendoci nella Piazza, c'era un ammasso di gente e non c'erano transenne o altro, per cui i passanti si paravano davanti alla carrozza e ho visto il sig. tirare per CP_4
rallentare i cavalli a.d.r. anzi preciso che lo vidi tirare per fermare i cavalli a.d.r. ha tirato le redini Aggiungo che c'erano anche due persone a terra che camminavano a fianco ai cavalli e che a loro volta hanno aiutato per fermare i cavalli prendendo con mani le redini dove c'è la testiera dei cavalli (…) quando il sig. tirò le redini, i due cavalli dietro il timone CP_4
scivolale a terra con le zampe posteriori e a quel punto la tromba del timone si ruppe e vidi i cavalli davanti che si muovevano un po' ma c'erano comunque i due groom che li tenevano e non erano fuori controllo Sul cap. 6) I cavalli hanno cercato di iniziare la corsa ma avranno fatto circa cinque metri perché sono stati trattenuti dai groom e dal sig. ”); CP_4
- si è rotta la tromba del timone, che prima era integro ed era in ferro (cfr. deposizione del teste all'udienza del 10.3.2021, nonché del teste Testimone_5 Testimone_2
“Confermo che la pipa del timone era come visibile nelle foto che mi vengono rammostrate sub doc. 14 fascicolo . Era in acciaio e vidi che si ruppe. Sul cap. 15) Confermo che il CP_4 timone era in legno era come visibile nelle foto sub doc. 13Beretta)” e del teste Tes_6 all'udienza del 15.6.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da
[...] nella seconda memoria istruttoria): “Avevo eseguito i lavori indicati. Posso Controparte_9
confermare che il timone era nuovo e che la pipa era in acciaio. Riconosco la pipa nella foto sub doc. 14 fascicolo , mentre nelle foto sub doc. 17 si vede il timone Confermo. Quando CP_4
eseguii i lavori il timone di legno era integro e lo riconosco nelle foto sub doc. 13 e 17 a.d.r. quando ho fatto i lavori il timone era tutto intero, mentre nelle foto che ho riconosciuto la tromba è rotta”);
pagina 29 di 59 - i cavalli “hanno cercato di iniziare la corsa ma avranno fatto circa cinque metri perché sono stati trattenuti dai groom e dal sig. ” (il teste ha aggiunto “sul tratto CP_4 Testimone_2
percorso dai cavalli non posso essere preciso. Ho detto 5 metri ma potevano essere anche 10 o
15. A occhio non saprei dire non era presente alcun cordone”);
- non era stato apposto alla carrozza alcun cordone di sicurezza.
Rispetto alla presenza o meno di transenne il teste nel corso dell'istruttoria Testimone_5 disposta nel menzionato fascicolo ha dichiarato: “Per quello che so, non c'è obbligo transennare il percorso ma è prudente farlo in caso di strettoie o casi particolari in cui c'è afflusso di persone. Ciò dico perché mi è capitato di organizzare delle sfilate e di parteciparvi. Posso riferire che alla Fiera di
Verona non vengono utilizzate transenne. A.d.r. Non ricordo se ho visto sfilate in cui sono utilizzate le transenne a.d.r. non ho visto se i cavalli sono scivolati prima o dopo la rottura della tromba. E' verosimile che siano scivolati per la rottura della tromba” (cfr. deposizione del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 allegato da nella seconda memoria istruttoria). Controparte_9
Dichiarazioni del tutto analoghe egli ha ribadito nel corso dell'istruttoria orale disposta nel presente giudizio, confermando la pericolosità della scelta di non predisporre misure di sicurezza come transenne (v. verbale dell'udienza del 14.11.2024, in cui egli ha in particolare dichiarato: “è successo che fin dall'inizio io ho pensato che questa sfilata era potenzialmente molto pericolosa perché non poteva avere nessun elemento di sicurezza, non c'erano transenne, né rispetto delle distanze da parte del pubblico, questo è potenzialmente un grosso pericolo;
DR (lei lo dice perché è un esperto di sfilate?). io sono trent'anni che faccio concorsi e guido carrozze in giro per il mondo e sono giudice di questa specialità; DR (in altri posti mettono le transenne?): sì senza le transenne il pericolo diventa proprio, se non certo, probabile DR (ricorda dei posti in cui ci sono o c'erano le transenne?): li mancavano sotto la torre di passaggio sotto l'androne del filarete perché non ci potevano passare sia le carrozze sia le persone;
ricordo che è sempre transennato nelle manifestazioni che ho visto io;
se fosse stato il percorso all'inverso, risalendo dalla piazza sotto il portico, in salita, invece che in discesa, il pericolo sarebbe stato dimezzato”).
pagina 30 di 59 Quanto alla necessità di montare il cordone di sicurezza il teste non presente al Testimone_7 momento del sinistro per cui è causa, ma senz'altro attendibile non solo per la sua estraneità ed indifferenza rispetto alle parti in causa, ma perché anche munito di peculiari conoscenze nel settore delle manifestazioni equestri, essendosi qualificato organizzatore di manifestazione analoga ad Ivrea con partecipazione di novanta carrozze, ha nel corso dell'istruttoria disposta nel già menzionato parallelo fascicolo dichiarato: “il cordone di sicurezza è una sicurezza che si ha in più quando vengono utilizzati più cavalli, in particolare quando vengono utilizzati tre o più cavalli di volata. A.d.r. presa visione della foto sub doc. 4B fascicolo posso dire che con una carrozza di quel tipo, sarebbe CP_4 preferibile l'utilizzo del cordone e che normalmente viene utilizzato. Presa visione della foto sub doc. 5 allegata alla relazione sub doc. 6 fascicolo confermo che nella foto si vede il Controparte_9
cordone che normalmente viene utilizzato come sicurezza, proprio per il caso che si dovesse rompere il timone. Non è solo una sicurezza ma fa si che in caso di necessità i cavalli di volata possano trainare la carrozza senza forzare sulla tromba del timone. A.d.r. ha una doppia funzione, cioè serve ad evitare una eccessiva sollecitazione del timone, inoltre ad evitare nel caso in cui il timone si spezzi che i cavalli si stacchino, infine serve a sorreggere la bilancia che in caso di rottura del timone non vada contro le gambe dei cavalli davanti spaventandoli. a.d.r. non sono stato presente alla manifestazione per cui è causa. A.d.r. ho partecipato ad altre manifestazioni e posso dire che il cordone benchè non obbligatorio è abbastanza utilizzato e consigliato in particolare per questi tipi di carrozze particolarmente pesanti” (cfr. verbale dell'udienza del 10.3.2021 nel fascicolo iscritto sub r.g. n.
39618/2018 allegato da nella seconda memoria istruttoria). Controparte_9
Alla luce dell'istruttoria, orale disposta nel fascicolo iscritto sub r.g. n. 39618/2018 prodotta in atti, che si reputa di porre a fondamento della presente decisione per le ragioni già sopra espresse e in quella disposta nel corso del presente giudizio, risulta smentita l'allegazione secondo cui non Controparte_4
avesse apposto sui cavalli i paraocchi, avendo i testi oculari confermato la loro presenza, così come si evince dalle fotografie e dal video prodotto sub doc. n. 21 da versato in atti. Controparte_2
pagina 31 di 59 Risulta, altresì, dimostrata la completa assenza di transenne, anche nell'area in prossimità della Porta del Filarete, all'uscita verso la Fontana di Largo Cairoli e la presenza di personale preposto all'assistenza equestre e alla sorveglianza in loco, anche al fine di evitare l'ingresso di persone nell'area di transito dei cavalli (cd. Giacche verdi), personale che in specie non è riuscito ad impedire il transito innanzi ai cavalli della carrozza (condotta da e su cui era seduto a cassetta anche il Controparte_4
sig. escusso nel presente procedimento) di persone preposte in luogo, che Testimone_5
hanno palesemente disturbato i cavalli, dando quindi origine al sinistro per cui è causa.
È stato appurato anche in causa che i cavalli di timone sono scivolati, presumibilmente per la rottura della tromba del timone, la prima in acciaio e il secondo in legno, apposti nuovi prima ed in occasione della manifestazione, e che quelli di volata, i primi tre, non legati alla carrozza da alcunché, hanno tentato una fuga, che tuttavia si è rivelata contenuta per la presenza dei groom e del signor che CP_4
li hanno, dopo pochi metri, bloccati.
È pacifico pertanto che l'assenza di transenne o di personale preposto all'assistenza in un numero adeguato in prossimità dell'uscita della Porta del Filarete abbia senz'altro contribuito a determinare il sinistro per cui è causa;
la vasta area che si apriva dopo la porta doveva essere anche in astratto di difficile controllo, in parte per i cavalli, che da un'area contenuta e stretta si sarebbero trovati davanti a una mole di persone ed ad uno spiazzo ampio e luminoso, ed in parte per il numero di astanti che si sarebbero e si sono ivi radunati, in generale, per l'interesse che gli eventi organizzati per l'Esposizione
Universale del 2015 hanno destato e per la difficoltà di contenere, in assenza di presidi fisici, tale mole di persone, che come in specie hanno tenuto comportamenti anomali, ma non imprevedibili.
L'omissione di predisposizione delle transenne e della collocazione di un numero adeguato di giacche verdi, quale misura di normale prudenza all'uscita della Porta del Filarete, per la presenza di persone che avrebbero potuto disturbare il transito dei cavalli, è senz'altro imputabile a Controparte_9
associazione specializzata nell'organizzazione di eventi e manifestazioni analoghe, che
[...] avrebbe dovuto prefigurarsi tale evenienza, tutt'altro che remota.
pagina 32 di 59 Del resto, e in via speculare il a cui è stato domandato il nulla osta per Controparte_6
l'organizzazione della manifestazione e che l'ha patrocinata, a cui non è stato domandata la chiusura del traffico, né la predisposizione di forza pubblica a tutela della sicurezza degli astanti presenti in loco, ben avrebbe potuto richiedere ulteriori informazioni circa la presenza di personale in loco o di predisposizione di misure di contenimento e barriera. Del resto, il personale del non solo ben CP_6
conosceva lo stato dei luoghi, ma anche aveva da mesi a che fare con eventi organizzati in occasione di
Expo 2015, che continuamente hanno destato particolare successo anche in città.
Infine, alla luce di quanto riportato si reputa che la responsabilità del non sia sussumibile nel CP_6 novero dell'art. 2051 c.c. poiché non è la pavimentazione presente in loco che ha dato causa al sinistro, bensì la mancata adozione di presidi e accorgimenti in punto di contenimento all'affluenza di persone sull'area di transito delle carrozze trainate da cavalli nei termini già menzionati.
Si reputa pertanto che e il siano solidalmente responsabili Controparte_9 Controparte_6
ex art. 2043 c.c. Il principio di solidarietà impone il danneggiato possa richiedere ed ottenere dai condebitori in solido l'intero, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti degli altri condebitori nei limiti delle quote di rispettiva responsabilità, che a fronte di quanto emerso in corso di causa di seguito si provvede a specificare.
In proposito si osserva che anche e rispettivamente Controparte_4 Controparte_5 conducente e proprietario della carrozza d'epoca, esperti del settore, siano responsabili ex art. 2043
c.c.: il menzionato convenuto e terzo chiamato, in specie, non vedendo la presenza di transenne o di personale in loco presente in numero adeguato in loco ben avrebbero potuto munire la carrozza del cordone di sicurezza, elemento senz'altro non obbligatorio, ma stante l'assenza di generali misure di prudenza, palesemente assenti in loco, avrebbe richiesto al conducente ed al proprietario l'adozione di un accorgimento, che presumibilmente avrebbe evitato la fuga dei cavalli di volata dalla carrozza.
In via del tutto analoga e specularmente, considerata la presenza di solo dieci carrozze e della scelta di non transennare l'area gli addetti della stessa, ben avrebbero potuto Controparte_9
controllare le carrozze partecipanti alla manifestazione e richiedere, se ritenuto necessario, come in specie asserito, l'apposizione di cordone di sicurezza;
è palese che siffatto controllo e richiesta non siano avvenuti sì che si reputa che dovrà risponderne. Controparte_9
pagina 33 di 59 Inoltre, nel caso di specie, come eccepito dai convenuti e dai terzi chiamati sin dalle comparse di risposta, non può essere tuttavia tralasciato che che ha subito le più gravi lesioni Persona_1 dall'occorso ha ex art. 1227 comma 1 c.c. concorso a cagionare l'evento dannoso con un contegno del tutto imprudente.
Risulta provato, infatti, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente fascicolo che si è Persona_1 staccato dalla folla per collocarsi in prossimità dell'uscita della Porta del Filarete in concomitanza con l'uscita da detta porta della carrozza condotta da , accanto al quale era seduto il teste Controparte_4
Testimone_5
Proprio quest'ultimo, escusso all'udienza del 14.11.2024, ha confermato che “è Persona_1 andat[o] a fare la fotografia davanti all'uscita di cavalli da questo passaggio stretto quindi in una posizione assolutamente pericolosa e quindi è stato travolto da una carrozza e dai cavalli che sono scivolati nell'uscita, un cavallo è cascato e ha quasi bloccato la carrozza ma lui è rimasto coinvolto nell'incidente”. Il teste, invitato dal Giudice, a redigere uno schizzo planimetrico dei luoghi e della collocazione di ha indicato la presenza di quest'ultimo immediatamente dopo l'uscita Persona_1
della porta del Filarete.
Al contrario non può essere posta a fondamento della presente decisione la deposizione del genero di che va ritenuto teste inattendibile. Egli, escusso all'udienza del Persona_1 Tes_8
14.11.2024, ha infatti dichiarato: “il percorso dei cavalli era antiorario ed io e eravamo dalla Per_1
parte opposta, noi non ci trovavamo nella traiettoria perché le carrozze uscivano dal cancello principale da sinistra e percorrevano la parte antioraria;
noi eravamo di fonte al percorso delle carrozze con i cavalli”. Il teste ha dichiarato altresì che: “Inizialmente le carrozze hanno fatto tutte quel percorso antiorario che ho indicato, poi è successo che ci siamo trovati di fronte ad un incidente, non era una carrozza, ma c'erano dei cavalli scatenati che ci sono venuti incontro dalla parte opposta facendo quindi il giro orario;
DR (quanti erano i cavalli?): era più di uno senz'altro. AD (in tali circostanze suo genero stava facendo delle riprese): sì, esatto, non mi era vicino, ma eravamo dallo stesso lato, mentre mia figlia e mia moglie erano al centro in prossimità della fontana” (cfr. verbale dell'udienza del 14.11.2024).
pagina 34 di 59 Il teste ha redatto una ricostruzione planimetrica, collocando in prossimità della Persona_1 fontana, in posizione molto distante dall'uscita della Porta del Filarete, in particolare dalla parte opposta della fontana, sì che per raggiungerla i cavalli avrebbero dovuto percorrere circa 180 ° del relativo perimetro. La ricostruzione dell'occorso contrasta con le dichiarazioni rese da Testimone_5
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare poiché egli ha reso dichiarazioni prive di
[...] contraddizioni intrinseche ed estrinseche, è soggetto terzo, del tutto estraneo all'esito della presente vertenza, aveva una posizione privilegiata rispetto all'occorso poiché era sulla carrozza condotta da
, nonché si tratta di soggetto munito di una particolare competenza tecnica per aver Controparte_4
preso parte a decine di competizioni e sfilate analoghe. Egli alla domanda “quando il signore è stato investito la carrozza andava in senso orario o antiorario rispetto alla piazza circolare” ha infatti risposto: “andava in senso orario;
DR (nel senso opposto a quello previsto): no, non c'erano segnalazioni che prevedessero un percorso indicato ai guidatori prima del passaggio;
DR (quindi voi uscendo potevate andare sia verso destra che verso sinistra): sì; DR (poteva essere che una carrozza andasse a destra e una a sinistra): andavano in fila indiana, una dietro l'altra, ma non potevano incontrarsi perché andavano una alla volta;
DR (una per uscire aspettava che l'altra avesse finito il giro?): No;
DR (ma non c'era il pericolo che si scontrassero): no perché andavano una davanti all'altra e non c'era pericolo di scontro perché comunque non si potevano incontrare, le uscite erano distanziate circa 30 secondi o un minuto o un minuto e mezzo”. Il teste, che come già ribadito era sulla carrozza, sì da avere una visione privilegiata dell'occorso e del percorso, ha dichiarato pertanto che la carrozza non ha fatto un percorso anomalo, che essendo l'ultima gli astanti dovevano ragionevolmente attendersi l'uscita dei cavalli ed il loro percorso dalla porta del Filarete. Inoltre, il teste ha CP_1
graficamente collocato la presenza di in un luogo assai diverso da quello indicato dal Persona_1
teste La versione dei fatti fornita da quest'ultimo è stata confermata dal teste Testimone_3
che in maniera del tutto sovrapponibile, ha dichiarato: “Io come siamo usciti dalla Testimone_2 porta del castello ricordo che c'era della gente che stava filmando, c'era tanta gente e c'era gente che riprendeva, andando giù non so cosa sia successo, io ricordo che c'era un signore leggermente abbassato, intendo leggermente piegato sulle gambe per riprendere bene .. io ricordo che ero dietro e ho guardato l'uscita dai cavalli perché era un tiro medio e ho visto che la porta l'hanno presa bene e mi sono reso conto che all'uscita della porta alla nostra destra c'era parecchia gente e mi sono anche
pagina 35 di 59 detto che alcuni si avvicinavano molto ai cavalli. Dalla parte opposta e quindi verso la nostra sinistra
c'era meno gente e c'era anche il marciapiede. L'incidente che io non ho visto è successo dopo l'uscita della porta non distante da essa, saranno stati 10-20 metri, indicativamente sarà stato a metà strada rispetto al percorso per arrivare alla fontana …DR (Il signore che si piegava per le riprese era collocato nella traiettoria della carrozza verso la fontana?): sì sul lato destro, DR (era assieme alla folla?): era leggermente spostato, era sul lato destro, c'era altra gente lì vicino a lui, ma erano laterali. Poi non so se lui si sia avvicinato, io non l'ho visto, ho visto solo quello che ho già riferito
DR (questo signore era leggermente staccato dalla folla laterale destra?): sarà stato distante dalla folla un metro- un metro e mezzo o due. Io ho pensato come mai tanta gente ed ero scettico, ma ero ospite e non ho detto niente” (cfr. verbale dell'udienza del 14.11.2024). La ricostruzione fornita dal teste collima perfettamente con la versione dell'occorso da parte del teste Tes_2 Testimone_3
anche con riferimento alla collocazione di in prossimità della porta del Filarete. Alla Persona_1
luce delle emergenze di cui sopra, si reputa che il provato contegno di di pararsi Persona_1 all'uscita della porta del Filarete, in stretta prossimità con essa, in un punto in cui il terreno era in discesa e reso sdrucciolevole dai detriti e sassi presenti sul terreno sia stato gravemente imprudente.
Doveva essere chiaro a tutti gli astanti presenti in loco che vi erano in tale contesto molte persone e che non erano state collocate transenne, sì che i cavalli ben avrebbero potuto per un qualsiasi disguido imbizzarrirsi ed andare contro le persone presenti in loco. Del resto in tale contesto la condotta di che si è staccato dalla folla per eseguire la ripresa della carrozza condotta da Persona_1 CP_4
, pochi metri dopo la porta del Filarete deve ritenersi contegno gravemente imprudente, in
[...]
spregio a regole di comune prudenza, che in assenza di transenne predisposte in loco, in presenza di un gran numero di astanti e di carrozze d'epoca trainate da cinque cavalli ciascuna avrebbero di certo sconsigliato di avvicinarsi alle carrozze. Del resto e come anticipato la mancanza di transenne, nonché di personale di sicurezza in misura adeguata all'evento in corso, oltre che la rottura del timone e la mancanza di apposizione di cordone di sicurezza, sono contegni imputabili al , a Controparte_6
nonché a ed alla società titolare Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5
della carrozza. Alla luce del tipo di violazione di regole di prudenza così come specificamente individuate si reputa di ripartire la responsabilità nella misura del 50% in capo a del Persona_1
pagina 36 di 59 30% in capo a attacchi, nella misura, complessivamente, del 15% in capo a Controparte_9 CP_4
ed e nella misura del 5% in capo al .
[...] Controparte_5 Controparte_6
Tanto premesso sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda proposta da va respinta Persona_1 poiché alla luce dell'istruttoria e del suo intervenuto decesso ante causam l'assicurazione
[...] ha provveduto a risarcirgli integralmente il danno per avergli versato l'importo di Controparte_2
euro 20.000,00 in data 29.7.2016 (cfr. doc. n. 18), euro 20.000,00 in data 21.10.2016 (cfr. doc. n. 19) e di euro 250.000,00 in data 4.6.2019 (cfr. doc. n. 20).
Inoltre, va considerato che è deceduto in data 27.6.2023 a seguito di ricovero Persona_1 nell'aprile 2023 presso l'Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia: per “insufficienza respiratoria da polmonite, il sig. manifestò una improvvisa e devastante emorragia intraparenchimale con invasione del Per_1
sistema ventricolare, a seguito della quale entrò in coma ed a distanza di qualche tempo si verificò il decesso nel giugno dello stesso anno” (cfr. ctu medico legale depositata).
Sua moglie ed i suoi figli hanno depositato comparsa di riassunzione del giudizio contestualmente alla dichiarazione dell'atto interruttivo, non modificando né le deduzioni, né le loro richieste;
essi non hanno depositato alcuna documentazione medica, o relazione tecnica di parte da cui possa trarsi anche solo il dubbio che la causa della sua morte possa individuarsi nel sinistro per cui è causa, occorso a otto anni prima. Per detta ragione il quesito peritale e l'incarico conferito al ctu nominato CP_6
dott.ssa non è stato esteso a siffatta valutazione poiché, in assenza di domande in ordine Persona_5
al risarcimento del danno da perdita (e non solo lesione) del rapporto parentale e di documentazione medica di supporto, la valutazione richiesta sarebbe stata del tutto esplorativa.
Infatti, non può essere tralasciato che ha riportato lesioni ben distinte e in distretti del Persona_1
tutto differenti da quello polmonare e al sistema cardiovascolare che in corso di causa ne ha cagionato la morte.
Con riferimento al danno alla persona, ad avviso della dott.ssa che ha redatto una relazione Per_5
chiara, logica e congruamente motivata, che ben può essere posta a fondamento della presente decisione:
pagina 37 di 59 - all'esito del sinistro ha riportato frattura esposta dell'omero destro con copiosa Persona_1
emorragia e di un trauma facciale (con avulsione di denti) e multiple fratture a carico dello splancnocranio, mentre non sono stati evidenziati segni neurologici focali riferibili ad un risentimento anche solo temporaneo del sistema nervoso centrale, tanto che nell'ottobre del
2015 egli è stato dimesso con di “frattura esposta omero destro con perdita di sostanza ossea diafisaria e sovracondiloidea e con lesione delle parti molli cutanee e muscolari e lesione da stiramento e perdita sostanza del nervo radiale destro. Fratt scapola destra. Frattura scomposta pluriframmentaria esposta della sinfisi mandibola e del condilo mandibolare sinistro, fratt mascellare sinistro con lesione del palato ed avulsioni dentarie multiple, flc mento e labbro inferiore. Fratt setto nasale. Fr costali multiple e contusione polmonare”;
- che l'inabilità temporanea assoluta ha avuto la durata di giorni 150 riferibili ai ricoveri in ospedale e l'inabilità parziale al 75% è stata stimata in giorni 60 con particolare riferimento ai periodi necessari per le visite mediche ambulatoriali e le terapie riabilitative;
- che l'invalidità permanente residuata quale conseguenza del trauma è stata ritenuta compatibile con una valutazione complessiva intorno al 70%, anche tenuto conto che il sinistro in cui è stato coinvolto non avendo generato lesioni a livello cranioencefalico, non può aver Persona_1 determinato l'insorgenza di un parkinsonismo postraumatico, che è stato diagnosticato solo diversi anni dopo il verificarsi del sinistro per cui è causa;
- che a partire dal 2019 l'impedimento di natura lavorativa è stato aggravato dalla comparsa del parkinsonismo, “mentre tra il 2015 e il 2019, i postumi traumatici residuati possono avere influito in maniera variabile a seconda dei compiti e delle attività concrete che il periziando svolgeva nella sua funzione di informatico specializzato, che tuttavia non appaiono adeguatamente dettagliati nella documentazione in atti. In linea generale è possibile riconoscere nei postumi del trauma all'arto superiore destro, gli elementi più invalidanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio limitanti l'uso di tastiere, mouse del personal computer), trattandosi peraltro di soggetto destrimane” (cfr. per tutti ctu medico legale depositata.
pagina 38 di 59 In specie debbono applicarsi le Tabelle redatte dall'Osservatorio Milanese per il risarcimento del danno alla persona derivante da lesioni colpose per quanto attiene all'invalidità temporanea e quella relativa alla cd. premorienza (ed. 2024) per quando riguarda la stima dei postumi poiché il danneggiato è deceduto in corso di causa per una causa che, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi diversa da quella traumatica che ha dato origine al presente giudizio.
Tenuto conto dei pochi elementi che risultano dagli atti e dai documenti prodotti per quanto attiene alla stima dell'inabilità temporanea secondo le indicazioni fornite dalla dott.ssa deve prendersi a Per_5
parametro il valore pro die di euro 130,00, tenuto conto del lungo iter di guarigione, nonché degli interventi cui si è sottoposto il danneggiato, delle terapie e della riabilitazione.
Il danno da inabilità temporanea va liquidato in euro 25.350,00.
Avendo egli stabilizzato i postumi 210 giorni dopo il sinistro ed essendo deceduto nel giugno 2023, per la stima dei danni da invalidità riportata devono essere calcolati sette anni, sì che applicando la tabella sulla cd. premorienza (v. Tabelle redatte dall'osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano) in favore del danneggiato si reputa di riconoscere l'importo di euro 173.113,00 (euro 71.283,00 per i primi due anni – all'esito della stabilizzazione dei postumi – e di euro 20.366,00 per i successivi 5 anni). In atti non sono emersi elementi ulteriori per riconoscere una personalizzazione del danno, che la tabella evidentemente consente in generale, ma che può essere in concreto applicata previa specifica allegazione di circostanze, tali da determinare lo scostamento rispetto al valore che si compone di una quota di danno dinamico relazione e morale cd. medio.
Il danno alla persona patito da prima del suo decesso ed in nesso di causa con l'evento Persona_1
dannoso occorso il 12.9.2015 a va liquidato in euro 198.463,00, da ridursi nella misura di euro CP_6
99.231,50, tenuto conto del concorso colposo del danneggiato nella determinazione dello stesso.
Si reputa di maggiorare l'importo delle spese mediche nella misura di euro 52.525,88, come stimato e ritenuto congrue dal ctu. In proposito si osserva che all'esito del giudizio non vi è prova che i difensori di abbiano consegnato alla dott.ssa documentazione diversa, da quella Persona_1 Per_5 riportata dall'avv. Domenico Musicco nel mese di novembre 2024, a fronte della richiesta della scrivente di rideposito del fascicolo ritirato per consentire lo svolgimento delle operazioni peritali a
Roma, ove originariamente era residente e rispetto al quale erano state segnalate Persona_1
difficoltà di spostamento.
pagina 39 di 59 La dott.ssa ha in primo luogo depositato una dichiarazione in cui ha dato atto di avere ricevuto Per_5
tutta la documentazione in una unica soluzione alla fine del mese di luglio del 2023 e di non averla esaminata nella prima relazione depositata, rispetto alla quale la scrivente l'ha poi sollecitata a rendere chiarimenti sul punto. Essendo decorso circa un anno dalla consegna della documentazione a quella di deposito della ctu ben potrebbe la dott.ssa per dimenticanza non averla esaminata in prima Per_5 battuta. Del resto, non risulta che la Cancelleria, a fronte dell'autorizzazione da parte del Presidente del
Tribunale di deposito della documentazione in forma cartacea, abbia apposto il proprio timbro di depositato su ciascun faldone, bensì solo sul fascicolo di parte cd. principale di colore giallo.
Inoltre a fronte dell'ampia interlocuzione instaurata con le parti sul punto, essendo stata fissata una specifica udienza in data 28.11.2024 per la sola formulazione di istanze e chiarimenti in punto di quanto occorso, anche tenuto conto che tra il mese di luglio 2023 e il mese di novembre 2024 è andato perduto il fascicolo d'ufficio e che, non essendo stato possibile rinvenirlo, è stato necessario disporne la ricostruzione, e che nessuna delle parti convenute o terze chiamate ha fornito qualche elemento documentale (tra cui l'esibizione di copia di documenti estratta in sede di costituzione) a supporto della pretesa irregolarità della documentazione riprodotta in causa, deve ritenersi che non vi siano prove di quanto contestato.
L'elenco documenti timbrato dalla Cancelleria è compatibile con la produzione di tre faldoni, di cui due su tre integranti il documento n. 3 già prodotto in citazione.
Alla luce degli argomenti che precedono e ritenute condivisibili le valutazioni operate dal ctu, vanno riconosciute spese mediche, in quanto documentate ed in nesso eziologico con il sinistro, nella misura di euro 52.525,88 (pari ad euro 26.262,94 in ragione del concorso colposo del danneggiato). ha domandato altresì il rimborso di spese definite “extra mediche” per l'importo Persona_1
complessivo di euro 70.907,32. Risulta allegato come documento n. 3 un faldone rilegato contenente centinaia di fotocopie di scontrini di taxi, biglietti ferroviari, spese per l'acquisto di bevande, alimenti e pasti (cfr. faldone C parte 4). Nessuna descrizione è stata fornita in atti e nemmeno negli scritti conclusivi della riferibilità eziologica delle spese così genericamente denominate al sinistro per cui è causa. Le parti attrici nulla hanno specificamente indicato negli scritti difensivi in punto di necessità deli esborsi in relazione a programmate visite - anche - di controllo al di fuori della città di Roma presso cui risiedeva. Persona_1
pagina 40 di 59 Tuttavia, analizzando comparativamente detto faldone con il parallelo contenente le spese mediche
(faldone C parte 3 e 4 prima parte) è possibile ricostruire taluni spostamenti, documentalmente giustificati da incombenti di natura sanitaria. Si tratta delle spese sostenute a in data 12.9.2025 CP_6 per gli spostamenti in taxi per raggiungere il congiunto ricoverato all'Ospedale Niguarda, delle spese di trasporto ed alloggio sostenute per recarsi a in data 15-16.12.2015 per visita di controllo CP_6 all'Ospedale Niguarda, delle spese di trasporto ed alloggio sostenute per recarsi a in data CP_6
22.1.2016 per una visita di controllo ed esami presso l'Ospedale Niguarda, delle spese di trasporto del
5.7.2016 per recarsi a per visita di controllo, delle spese di trasporto per recarsi a Rovigo per CP_6
una visita del 24.11.2016, delle spese di trasporto per recarsi a Savona per una visita del 27.3.2017, nonché delle spese di trasporto per recarsi a Modena per una visita in data 23.5.2017. Ancorché risulti documentata una visita specialistica a Legnano del 12.5.2017 non è dato rinvenire alcuna documentazione di costi sostenuti in detta occasione e specularmente sono state versate in atti spese di trasporto ed alloggio per recarsi a Cortina d'Ampezzo e a Venezia del tutto prive di riferibilità eziologica con il sinistro. Sono state versate in atti, altresì, decine e decine di giustificativi per bevande, pasti, spuntini, gelati, nonché per acquisto di abiti che non meritano di essere riconosciuti sia perché
l'omesso riferimento ad essi negli atti renderebbe la domanda inammissibile, sia perché è evidente che i pasti sarebbero stati consumati anche presso la città di Roma e non può essere imputato ai danneggiati il costo sostenuto per consumare pasti nei ristoranti o per acquistare indumenti, che la parte ha scelto rispettivamente di frequentare e acquistare. L'attore non ha peraltro dedotto di avere acquistato biglietti per concerti o altre visite, cui ha dovuto rinunciare (cfr. acquisto di concerto del cantante o di Per_6
visita guidata al Cenacolo Vinciano), sì che anche dette spese non meritano di essere riconosciute. In assenza di una spiegazione di supporto e di una documentazione comparativa, tale da rendere la spesa presuntivamente eziologicamente originata dalle conseguenze lesive riportate a causa del sinistro per cui è causa, non possono essere riconosciute nemmeno spese per carburante. Non è dato neppure sapere se esse siano state sostenute nell'interesse di né la valutazione presuntiva, che è stata Persona_1
operata rispetto alle spese di trasporto e alloggio per raggiungere e soggiornare presso le città ove il danneggiato è stato sottoposto a visite specialistiche, può essere in specie di supporto in via analogica, giacché ha fornito al danneggiato un servizio di taxi privato, sostenendo spese Controparte_2
per euro 127.786,30, per gli spostamenti quotidiani e, in particolare, per recarsi al lavoro.
pagina 41 di 59 Alla luce delle motivazioni di cui sopra possono essere riconosciute le spese documentate e di cui può presumersi la riferibilità eziologica al sinistro, trattandosi di spese di alloggio, o trasporto, sostenute nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad una visita di controllo o con specialisti programmate, nella misura di complessivi euro 2.123,97 (euro 75,00 per taxi ed euro 35,00 per taxi a del CP_6
12.9.2015; spese di treno, taxi, hotel per visita ortopedica di controllo all'ospedale Niguarda a CP_6
del 15 e 16.12.2015: euro 226,00, euro 10,00, euro 30,00, euro 30,00, euro 30,00, euro 11,00, euro
11,80, euro 10,20 ed euro 65,00; spese di treno, taxi, hotel per visita ortopedica di controllo all'ospedale Niguarda a del 22.1.2016: euro 109,00, euro 109,00, euro 54,00, euro 54,00, euro CP_6
158,00, euro 124,60 ed euro 11,40; spese per la trasferta del 5.7.2016 per visita a all'Ospedale CP_6
Niguarda: euro 22,80, euro 14,30, euro 9,70, euro 18,00, euro 22,30, euro 8,90, euro 59,80 ed euro
59,80 – una ulteriore spesa risulta illeggibile;
spese per trasferta a Rovigo in occasione di visita del
24.11.2016 con spostamenti Roma-Milano-Bologna-Rovigo e poi Rovigo-Bologna- Roma per euro
79,80, euro 10,70, euro 11,50, euro 33,00, euro 7.50, euro 11.30, euro 9,00, euro 15,00, euro 54,47, euro 59,80, euro 7,65 per 4, euro 49,80; spese per trasferta a Savona per visita del 27.3.2017 con spostamento Roma-Genova- Savona-Genova-Milano-Roma: euro 79,80, euro 19,80, euro 34,90, euro
12,00, euro 91,80; spese per andata e ritorno per Modena per visita del 23.5.2017: euro 137,10 ed euro
6,50). Il danno da spese di trasporti ed alloggio, liquidato in euro 2.123,97, va ridotto per il concorso colposo del danneggiato nella misura di euro 1.061,98.
pagina 42 di 59 La parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica di informatico. In proposito si osserva in generale che si tratta di pretesa avente natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
In specie il ctu nominato ha precisato che a partire dal 2019 l'impedimento di natura lavorativa è stato aggravato dalla comparsa del parkinsonismo, “mentre tra il 2015 e il 2019, i postumi traumatici residuati possono avere influito in maniera variabile a seconda dei compiti e delle attività concrete che il periziando svolgeva nella sua funzione di informatico specializzato, che tuttavia non appaiono adeguatamente dettagliati nella documentazione in atti. In linea generale è possibile riconoscere nei postumi del trauma all'arto superiore destro, gli elementi più invalidanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio limitanti l'uso di tastiere, mouse del personal computer), trattandosi peraltro di soggetto destrimane” (cfr. per tutti ctu medico legale depositata). Ad avviso della dott.ssa il più marcato aggravamento si è verificato solo all'esito della diagnosi di morbo Per_5
di Parkinson, come già anticipato da non ritenersi in nesso di causa con il sinistro per cui è causa. Nel periodo anteriore, compreso tra il 2015 e il 2019 l'incidenza sulla capacità di di Persona_1
attendere alle mansioni svolte in precedenza, anche in assenza di riferimenti specifici in atti e documentali è stato di difficile inquadramento da parte del ctu.
pagina 43 di 59 A fronte di tale difficile inquadramento sotto il profilo medico legale non può tralasciarsi che l'attore ha depositato una sola dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta del 2014 (v. dichiarazione 730 congiunta di e sub doc. n. 13) e non anche dichiarazioni dei redditi, o CP_1 Persona_1 buste paga degli anni successivi. Non vi è dubbio che dopo il sinistro l'attore abbia continuato a lavorare, tanto che egli ha fruito del servizio di trasporto privato messo a disposizione da parte
Cont dell'assicurazione per le ingenti somme già indicate. Sul punto va ricordato l'indirizzo della
Suprema Corte, secondo cui “in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2758 del 12/02/2015). Inoltre, il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito (Cass. Sez. 6 -
3, ordinanza n. 3545 del 13/02/2020). È evidente che è onere della prova dell'attore ex art. 2697 c.c. dimostrare la sussistenza della compromissione lavorativa e la concreta e specifica incidenza negativa della lesione riportata sull'impossibilità, anche parziale, di attendere alle medesime mansioni e di produrre analogo reddito. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, da un lato, perché la valutazione operata dal ctu dott.ssa che in specie non può che essere condivisa dalla scrivente, Per_5
non consente di operare una valutazione presuntiva specifica che le conseguenze dannose riportate da a causa del sinistro per cui è causa gli abbiano impedito di attendere alle medesime Persona_1 mansioni di informatico svolte in precedenza e, dall'altro lato, che ciò abbia avuto una ripercussione patrimoniale negativa nella sfera economica del danneggiato. In assenza di dichiarazioni fiscali o di buste paga di raffronto non vi è prova che dal 2015 abbia patito una diminuzione Persona_1 reddituale, né che quanto erogato dall'ente previdenziale (che in ogni caso dovrebbe essere sottratto dall'importo della relativa perdita) abbia coperto la menzionata discrasia. In proposito, è documentalmente comprovato all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. rivolto all'INPS che l'ente previdenziale ha versato in favore del danneggiato l'importo di euro 507,49 mensili per il 2015 e pagina 44 di 59 di euro 512,37 per il 2016 con revoca del beneficio a decorrere dall'1.9.2016 (v. nota depositata il
26.8.2024), nonché l'importo di euro 2.286,36 mensili per invalidità civile con decorrenza 1.2.2021 e sino alla morte, oltre indennità di accompagnamento (v. documentazione depositata in data 27.1.2025).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova di un danno da compromissione della capacità lavorativa specifica di informatico la pretesa si reputa infondata;
peraltro, tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato dal 2019 per ragioni del tutto indipendenti dal sinistro, la compromissione della capacità lavorativa nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2023 non potrebbe ritenersi in nesso eziologico con il sinistro.
Alla luce delle poste di danno sopra liquidate, rispetto alle quali è già stata operata la riduzione del 50% in ragione del concorso colposo del danneggiato, avendo corrisposto la compagnia Controparte_2
l'importo di euro 290.000,00 ante causam, deve concludersi che la stessa ha già risarcito prima
[...]
della promozione della vertenza tutti i pregiudizi patiti da in ragione delle lesioni Persona_1 riportate all'esito del sinistro del 12.9.2015, anche tenuto conto di una maggiorazione per interessi e rivalutazione secondo il dettato di Cass. SU n. 1712/1995 sulla somma devalutata alla data del fatto e sino al 4.6.2019 (v. doc. n. 20 prodotto da quando il debito risarcitorio è stato Controparte_2
integralmente saldato.
Ne consegue che la pretesa fatta valere dagli eredi di per il danno subito iure Persona_1
hereditatis non può trovare accoglimento in quanto infondata.
Qualificata la surrogazione esercitata da ex art. 1203 n. 3 c.c. nel diritto di Controparte_2
regresso del coobbligato in solido si reputa fondata la domanda di condanna Controparte_5
proposta da nei confronti di e del Controparte_2 Controparte_9 Controparte_6
per le somme corrisposte ante causam in favore di nei limiti degli importi sopra Persona_1
liquidati e della rispettiva accertata quota di responsabilità; si reputa, tuttavia, che la domanda non possa essere accolta anche per le spese di taxi privato sostenute poiché non è dimostrato che si trattasse di spese necessarie ed in nesso di causa con il sinistro, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, non interessanti gli arti inferiori, del fatto che il marcato aggravamento delle lesioni subite da Per_1 non ha trovato riferibilità causale con l'evento del 12.9.2015 e che quest'ultimo si è spostato in
[...]
treno in numerose città italiane per motivi di cura, sì che non può escludersi che egli fosse, quantomeno, in parte autonomo negli spostamenti.
pagina 45 di 59 I convenuti non possono che essere condannati nei limiti della rispettiva accertata quota di responsabilità e precisamente nei limiti del 30% e del 5%, sì che va Controparte_9 condannato a corrispondere ad l'importo di euro 75.933,86 e il Controparte_2 CP_6
l'importo quello di euro 12.655,64, entrambi oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo
[...]
i principi sanciti da Cass. SU n. 1912/1995 sopra già richiamati.
Con riferimento alle domande formulate da in proprio, di danno dinamico relazionale per CP_1 il pregiudizio psichico patito all'esito della macrolesione riportata dal marito, nonché da compromissione del rapporto parentale con lui a causa delle ripercussioni negative in termini di salute ed autonomia dello stesso e per aver dovuto abbandonare il ruolo di insegnante supplente, istruttrice di nuoto e di collaborazione con la RAI si osserva quanto segue.
La domanda attorea proposta da va respinta nei confronti di CP_1 Controparte_2
poiché difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere in giudizio, in assenza di un titolo, tra cui l'azione diretta prevista in ipotesi di r.c.a., in specie avendo ad oggetto la copertura assicurativa una mera responsabilità civile, azionabile solo dal relativo contraente (in specie il conducente ed il proprietario della carrozza).
La parte attrice nella prima memoria istruttoria ha esteso la domanda anche nei confronti di
[...]
e ha confermato l'estensione anche nelle conclusioni precisate all'udienza del Controparte_10
6.2.2025. Anche tale domanda si reputa infondata per difetto di titolarità attiva della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo contraente, né beneficiaria della menzionata polizza, né essendo CP_1 prevista a sua tutela un'azione diretta dalla legge. Difetta la titolarità passiva anche di come CP_3
persona fisica essendo evidente che lo stesso non poteva essere convenuto in proprio, ma in qualità di
Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica L'estensione della Controparte_9
domanda nella prima memoria istruttoria (in cui la parte attrice ha chiarito di agire nei confronti di sia in proprio, sia in qualità di “legale rappresentante della CP_3 Controparte_9
), in assenza di alcun riferimento alla scelta di convenire solo
[...] Controparte_9 può senz'altro essere interpretata come estensione della domanda nei confronti di Controparte_9
ma non può che ribadire la scelta attorea di convenire ab origine residente in
[...] CP_3
Bergamo, via Pignolo n. 107” (cfr. intestazione dell'atto di citazione e vocatio in ius), vale a dire un soggetto del tutto privo di titolarità della posizione fatta valere in giudizio dal lato passivo.
pagina 46 di 59 Quanto alle domande proposte nei confronti di ed estese ad Controparte_4 Controparte_5
del e di la pretesa risarcitoria di danno dinamico Controparte_6 Controparte_9 relazionale per il pregiudizio psichico patito all'esito della macrolesione riportata dal marito deve ritenersi infondata non avendo la parte attrice prodotto documentazione clinica sufficiente per disporre sulla sua persona una consulenza medico legale e psichiatrica. Non sono stati prodotti, né relazioni di presa in carico di da parte di strutture del SSN, che abbiano valutato necessario il suo CP_1 supporto psicologico all'esito di una valutazione di patologia psichica in nesso di causa con le conseguenze lesive riportate dal marito, né prescrizioni di farmaci e consulenze mediche di parte che diano atto dei menzionati presupposti.
Con riferimento alla lesione del rapporto parentale con si osserva quanto segue. Persona_1
In proposito ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
pagina 47 di 59 Sul punto, recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita
o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019). In relazione alla quantificazione del danno, in assenza di una tabella specifica per la lesione del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge” di cui alle Tabelle milanesi integrate “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso concreto, atteso che nelle menzionate tabelle non si fa riferimento alla lesione del rapporto parentale, ma solo la perdita del prossimo congiunto, e tenuto altresì conto che il defunto è deceduto nel 2023. Infatti, Persona_1
sul punto, devono condividersi i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 10579/2021, est.
Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che
“Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte
pagina 48 di 59 rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ. 10579/2021, est. Scoditti).
Orbene nel caso di specie si reputano sussistenti eccezionali ragioni che giustificano un discostamento rispetto agli importi standard previsti dalla tabella, tenuto conto che della sopravvivenza del prossimo congiunto che, pur avendo riportato delle macrolesioni, è rimasto in vita solo pochi anni. Si reputa pertanto di ridurre del 30% i valori ottenuti dall'applicazione della tabella, tenuto conto dei postumi riportati nella misura del 70% e del fatto che gli stessi non hanno comportato un degrado o una degenerazione cognitiva del danneggiato, ma hanno inciso prevalentemente sulla sua mobilità, tali pertanto da non essere assimilabili ad una completa elisione di un rapporto parentale, come ad esempio nel caso di chi versi in stato vegetativo o di chi riporti un deficit cognitivo grave e permanente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in applicazione delle Tabelle redatte dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano 2024 elaborate per genitori/figli/coniugi e conviventi, con riferimento alla moglie, deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria al momento del sinistro avevano 58 anni (18 punti) e 55 anni (18 punti), essi coabitavano (16 punti), nonché la sopravvivenza di altri due congiunti (i figli: 12 punti). Quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso al marito abbia arrecato un enorme dolore all'attrice e uno stravolgimento della sua vita quotidiana, tenuto che, a fronte dei postumi riportati dal marito e in assenza di documentazione che provi l'ausilio di una badante, si presume che sia stata proprio in prima persona ad assistito il marito nello svolgimento di tutte le attività CP_1
quotidiana (vestirsi, lavarsi, mangiare) e che tale supporto sia perdurato negli anni successivi sino al suo decesso. È evidente che il peggioramento delle condizioni di salute, dovuto al diagnosticato morbo di Parkinson, non in nesso di causa con il sinistro, che hanno certamente arrecato una maggiore compromissione delle condizioni di vita di e di riflesso di sua moglie non possano Persona_1 essere presi in considerazione. Tali elementi giustificano, in via presuntiva, l'attribuzione di 20 punti di cui alla lettera E della tabella milanese.
In conclusione, moltiplicati i 84 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale con CP_1
nella complessiva misura di euro 114.983,40 (pari ad euro 328.524,00 tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% e della riduzione del 30% per i menzionati motivi).
pagina 49 di 59 Inoltre non può essere tralasciato che il danno da lesione del rapporto parentale con il marito ha avuto una durata delimitata del tempo, in specie nota, per intervenuto decesso di in data Persona_1
anteriore alla definizione della presente vertenza per causa distinta dal sinistro del 12.9.2015. Il menzionato danno va ridotto, tenuto conto che il menzionato valore è parametrato alla vita media (82 anni per gli uomini), grandemente inferiore a quella vissuta dal danneggiato. Tenuto conto del periodo di circa 8 anni vissuto da post sinistro, pari circa ad un terzo del periodo di vita media Persona_1
di un uomo, il danno va ridotto ad euro 38.327,80 (euro 114.983,40 per 8)/24 – pari alla differenza tra l'età di al momento del sinistro e alla vita media dell'uomo pari a 82 anni. Persona_1
La liquidazione del danno non patrimoniale nei termini sopra indicati si reputa adeguato a ristorare tutti i pregiudizi patiti dalla danneggiata, non potendo ritenersi che il fatto di avere alloggiato in una struttura fatiscente, messa a disposizione della danneggiata, abbia cagionato un'ulteriore posta di danno meritevole di ristoro in adesione ai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975) e dalla cd. ordinanza decalogo v. Cass. ord. n.
7513/2018.
In favore di può essere riconosciuto altresì il danno patrimoniale da riduzione degli CP_1 emolumenti percepiti in ragione delle mansioni espletate. In applicazione del disposto dell'art. 137 del cod. ass. priv. alla luce dei documenti versati in atti (v. dichiarazioni dei redditi) risulta che il reddito più elevato percepito prima del sinistro dalla danneggiata era pari ad euro 5.730,00. Il menzionato, tenuto conto del lungo iter clinico e di guarigione di può essere riconosciuto Persona_1
integralmente per un anno e nella misura della metà per i 7 anni successivi, tenuto conto che le conseguenze lesive riportate da non richiedevano successivamente assistenza continua Persona_1
e che la compromissione maggiore, e la conseguente necessità di assistenza, a decorrere dal 2019 ha trovato origine in una causa indipendente da sinistro (morbo di Parkinson).
Il danno da perdita di emolumenti stipendiali patito da è pari ad euro 25.785,00. CP_1
pagina 50 di 59 Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta, atteso che nel reddito dichiarato di euro 5.730,00 dovrebbero essere comprese tutte gli emolumenti di natura stipendiale da lei ricevuti, compresi quelli erogati dalla Rai per la collaborazione da lei indicata. In difetto si reputa che non sia stata fornita la prova dell'erogazione della somma, dovendo la stessa avere un giustificativo di natura fiscale e non potendo le testimonianze assunte supplire alla carenza di prova anche nel quantum degli importi percepiti dalla danneggiata.
, e il vanno Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 Controparte_6
pertanto condannati, in solido tra loro, al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla danneggiata, che si liquidano rispettivamente in euro 12.892,50 e in euro
38.327,80.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 12.9.2015), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (12.9.2015) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Tenuto conto delle domande di regresso, chiunque dei quattro danneggianti che versi in tutto o in parte l'importo indicato in favore di avrà titolo per ottenere dai coobligati in solido il rimborso CP_1
della quota eccedente la sua accertata quota di responsabilità. Tenuto conto della domanda formulata dal , in caso di versamento da parte di quest'ultimo di una quota superiore al 5% di Controparte_6
quanto liquidato in favore di sussistono i presupposti per condannare i coobligati in solido CP_1
ed a restituire al quanto Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
versato in eccedenza nei limiti della rispettiva accertata quota di responsabilità.
pagina 51 di 59 La domanda di manleva di nei confronti di è Controparte_9 Controparte_10
infondata per le ragioni di seguito esposte. Sul punto si osserva che la polizza n. 111.014.0000901514 è stata stipulata dal con e ha ad oggetto la Controparte_9 Controparte_10 copertura per la “responsabilità civile terzi”; il rischio è descritto come “proprietà dell'attrezzatura occorrente allo svolgimento di manifestazioni e concorsi equestri quali ad esempio Stands, libri, impianti audio e luci, materiali e finimenti inerenti al settore equestre” (cfr. doc. n. 15 e 18 prodotti da e le previsioni particolari prevedono espressamente che “l'assicurazione vale Controparte_9 anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
1. Nella sua qualità di partecipante alle manifestazioni e concorsi in qualità di espositore, promotore;
2. Per il montaggio, smontaggio di stands e attrezzature” (cfr. ancora doc. n. 18). Nelle condizioni di polizza prodotte, relative esclusivamente alla “r.c. rischi diversi”, come si evince dall'intestazione del fascicolo informativo alla pagina 1, si evince che la polizza copre “l'Impresa in base alle dichiarazioni dell' ed alle Parte_4
condizioni tutte di polizza si obbliga, fino alla concorrenza dei massimi di garanzia pattuiti, a tenere indenne ['Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione” (art. 13 primo comma). Nelle Condizioni Speciali, a seguito delle quali è precisato che esse “integrano le “Norme che regolano l'assicurazione” quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati”, alla clausola sub n. 29 è previsto letteralmente che: “l'assicurazione comprende i rischi relativi a: a) insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
b) organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza e) montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per la manifestazione;
d) somministrazione di cibi e bevande. A parziale deroga delle Norme di polizza: I. la garanzia comprende: • la responsabilità che possa ricadere sull' per danni provocati da Parte_4 soggetti di cui lo stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della polizza;
• la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito. il. sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali grave o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale: • i soggetti di cui al precedente punto I.; • coloro che nel corso della manifestazione assicurata prendano parte attiva a giuochi, spettacoli, sfilate e simili”.
pagina 52 di 59 Lo stesso articolo 29 aggiunge che “L'assicurazione non è operante:
1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle;
2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali, di veicoli a motore, di velivoli, di imbarcazioni a motore e per i rischi soggetti o assoggettabili alla Legge n. 990 e successive modificazioni e integrazioni;
3. per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giuochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
4. per spettacoli pirotecnici, gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma;
5. per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili. Per i danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150 per ogni sinistro. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali” (cfr. doc. n. 18 GIA a p. 31 di 36).
Tanto premesso si osserva che, in applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., il contratto si deve interpretare, indagando la comune intenzione dei contraenti, anche valutando il comportamento posto in essere dalle parti successivamente alla conclusione del negozio giuridico, leggendo le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.)
e in ogni caso secondo buona fede (art. 1366 c.c.).
Ai sensi, in particolare, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., se si leggono le due clausole speciali in combinato disposto (cfr. doc. GIA n. 18), si evince che il rischio assicurato riguarda senz'altro i danni derivanti dalle cose di proprietà dell'assicurato, tra cui in particolare, attrezzature, stands, libri, impianti, “materiali e finimenti inerenti il settore equestre”, nonché i danni provocati a terzi e derivanti da attività di partecipazione, come espositore e promotore, a manifestazioni e concorsi, nonché quelli derivanti da attività di montaggio e smontaggio di stands e attrezzature.
In generali nelle condizioni di polizza e, in particolare, all'art. 29, all'evidenza in specie applicabile, tenuto conto del riferimento alla “r.c. rischi diversi” e in quanto regolatore dell'assicurazione facendo la polizza in parola riferimento “ai rischi sottoindicati”, si evince l'inclusione di una copertura di polizza per i danni derivanti da “a) insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
b) organizzazione di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza c) montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per la manifestazione;
d) somministrazione di cibi e bevande”, ma al contrario l'esclusione di “manifestazioni che prevedono l'uso di animali”.
pagina 53 di 59 Nello specifico poi il riferimento all'attività equestre è stato inserito dalle parti nella prima clausola, quella denominata “rischio assicurato”, che disciplina le ipotesi di danni derivanti da cose di custodia, vale a dire tutti quei beni strumentali all'esercizio dell'attività connessa alla partecipazione a manifestazioni, concorsi ed eventi nel settore equestre;
diversamente nelle condizioni particolari, quelle da cui si evince una copertura dei danni derivanti da condotte attive ed omissive, inerenti l'attività di partecipazione e promozione a manifestazioni e concorsi e le attività ad essa strumentali di montaggio e smontaggio di attrezzature e stands, manca ogni riferimento alla presenza o meno di animali ed al settore equestre in generale.
Alla luce di quanto riportato, dalla lettura simultanea e contestuale della polizza e, in particolare, delle condizioni generali e di quelle speciali non può ritenersi che la garanzia sia stata stipulata inter partes per coprire il rischio derivante dall'organizzazione di eventi, quali manifestazioni e gare, e in particolare di quelli derivanti dall'uso e dalla partecipazione di cavalli, dovendo ritenersi che l'assicurazione sia stata stipulata per il rischio derivante dall'organizzazione di eventi siffatti, ma la cui fonte del danno siano beni immateriali (tra cui anche strumenti afferenti l'attività equestre e quindi ad esempio i finimenti a cui la clausola ha fatto espresso riferimento), o anche l'attività umana prodromica, connessa e ad essa strumentale.
Infatti, il contenuto delle clausole di specifica pattuizione tra le parti non può essere ritenuto meramente di genere a specie, atteso che la prima (quella indicata come rischio assicurato) riguarda letteralmente ed esclusivamente i danni derivanti dalle cose, mentre le seconde solo i danni derivanti dall'attività umana. Pertanto, il riferimento al “settore equestre” in stretta connessione sintattica con beni immateriali, tra cui i finimenti, deve ritenersi relativo solo beni utilizzati specificamente nell'esercizio di attività di settore e non anche ad attività (anche omissiva) dell'assicurato rispetto ad attività organizzative di manifestazioni con la partecipazione di equini. Del resto, se è vero che l'art. 29 citato copre senz'altro i danni derivanti da attività umana di organizzazione di siffatti eventi, l'espressa ed inequivoca esclusione di uso categorie di beni e prodotti, il cui uso sia palesemente pericoloso, come il toro meccanico e il cd. bungee jumping, nonché la predisposizione di passerelle, o l'uso di armi o spettacoli pirotecnici, così come per le manifestazioni che prevedono l'uso di animali, consente di ritenere che l'utilizzo di tali beni, strumenti o la partecipazione di animali in siffatti contesti esuli dall'ordinaria copertura assicurativa che le parti hanno inteso stipulare.
pagina 54 di 59 In tale contesto pertanto se l'assicurazione conclusa tra e Controparte_10 Controparte_9 attacchi avrebbe potuto senz'altro coprire i danni derivanti a terzi dalla caduta di una transenna, o altri apparanti strumentali all'esercizio dell'attività di partecipazione-promozione ed esposizione, è evidente che la stessa non è stata stipulata per coprire i danni derivanti a terzi, tra cui ad esempio, Per_1
ed originati dalla presenza e dal comportamento di cavalli, come occorso nel sinistro del
[...]
12.9.2015 per cui è causa.
La sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1318/2024 ha confermato la menzionata interpretazione, statuendo che: “E' vero che nella parte relativa alla descrizione del rischio assicurato
è stato fatto riferimento alla proprietà (ovviamente in capo all'assicurata GIA) dell'attrezzatura (quali stands, libri, impianti, materiali quali finimenti per cavalli) occorrente per concorsi e manifestazioni equestri, ma è anche vero che ciò vale per l'attrezzatura, e cioè assicura l'assicurata per i danni subiti in relazione a quelle cose, occorrenti per concorsi e manifestazioni equestri, di cui l'assicurata è proprietaria. (…) il riferimento a concorsi e manifestazioni equestri si conclude in quell'ambito. (…) il riferimento a concorsi e manifestazioni equestri non è stato riportato nella Pattuizione Particolare successivamente (ma separatamente) riportata, avente ad oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurata GIA o per danni a terzi verificatisi nelle operazioni di montaggio e smontaggio degli stands o per danni a terzi verificatisi quando GIA fosse stata (come nel caso in specie, nde) partecipante in manifestazioni e concorsi (e non già ai “prima indicati concorsi e manifestazioni” o a
“concorsi e manifestazioni equestri”) non meglio indicati: sì che la clausola che prevede la inoperatività della polizza ex art. 29 in caso di manifestazioni che prevedevano l'uso di animali non si pone in contrasto con alcunchè, apparendo finalizzata, semplicemente, a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratrice, per scelta dei contraenti, al caso di danni a terzi verificatisi in concorsi e manifestazioni che NON prevedevano l'uso di animali (in conformità, peraltro, con la regola di interpretazione dei contratti secondo la quale in caso di una pattuizione apparentemente oscura deve essere data prevalenza all'interpretazione che conferisca un significato alla pattuizione, piuttosto che il contrario)”.
La domanda di manleva di non può che ritenersi infondata per mancata Controparte_9
operatività della menzionata polizza.
pagina 55 di 59 Del pari infondata si reputa la domanda proposta da nei confronti del Controparte_9 [...]
, stante l'assenza di un titolo contrattuale che possa fondare l'allegata manleva. CP_6
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Tenuto conto che il danno liquidato in favore di se egli non fosse deceduto in corso di Persona_1
causa avrebbe con ogni probabilità comportato un accoglimento parziale della domanda, tenuto conto dell'entità dei postumi riportati dal danneggiato come stimato dal ctu dott.ssa e degli importi Per_5 corrisposti da che in tale caso non avrebbero coperto l'intera pretesa Controparte_2
risarcitoria, si reputano sussistere motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra gli eredi di e tutte le restanti parti processuali, nei cui confronti le domande sono state Persona_1
originariamente proposte, oppure estese in corso di causa.
Con riferimento alla posizione processuale di per il danno fatto valere iure proprio, stante CP_1
l'accertata carenza di titolarità attiva e passiva, l'attrice va condannata a rifondere nei confronti di
[...]
di e di le spese di lite da questi ultimi Controparte_2 Controparte_10 CP_3
sostenute.
Tenuto conto del concorso colposo del danneggiato nella determinazione del sinistro per cui è causa, si reputa di compensare le spese di lite tra da un lato, e da CP_1 Controparte_9
, ed dall'altro lato, nella misura della metà Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
e di condannare questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese attoree, come liquidate in dispositivo.
Tenuto conto che la domanda di in surroga nel diritto di regresso ha trovato Controparte_2
accoglimento parziale nei confronti di e del , questi ultimi Controparte_9 Controparte_6
vanno condannati, in solido con al pagamento delle spese processuali, come liquidate in CP_1
dispositivo.
Tenuto conto che la domanda di di manleva nei confronti di Controparte_9 [...]
è stata respinta, va condannato, in solido con Controparte_10 Controparte_9 CP_1
alla rifusione delle spese sostenute dalla menzionata compagnia, come liquidate in dispositivo.
Si reputano sussistere motivi per la compensazione delle spese processuali nei confronti di tutte le restanti parti processuali.
pagina 56 di 59 La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, anche aggiornati dal D.M. n. 147/2022 ratione temporis applicabile all'attività difensiva svolta, tenuto conto del valore della controversia, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento).
Il valore deve ritenersi compreso tra euro 52.001,00 e di euro 260.000,00 poiché la domanda proposta
Cont da nella misura di euro 250.000,00 è stata respinta nei confronti delle compagnie e CP_1
e di (e per esse deve prendersi in esame proprio il valore della domanda) e che la CP_10 CP_3
domanda accolta nei suoi riguardi rientra nel medesimo scaglione, tenuto conto della maggiorazione operata per interessi e rivalutazione.
Da ultimo anche il valore dell'accolto in favore di rientra nel medesimo Controparte_2
scaglione, sì che ai fini del calcolo dei compensi professionali si reputa di adoperare il medesimo parametro.
Sulla scorta del medesimo criterio vanno poste definitivamente a carico delle parti attrici, di
[...]
del , nonché di ed le spese Controparte_9 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
di ctu medico legale nella misura di ¼ ciascuno, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accerta la responsabilità concorrente di di del Persona_1 Controparte_9
, di e di nella determinazione del Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
sinistro per cui è causa, occorso a il 12.9.2015, nella misura di rispettivi 50%, Persona_1
30%, 5% e 15%;
2. rigetta tutte le domande proposte da e in qualità Parte_2 Parte_1 CP_1 di eredi di per integrale risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo ante Persona_1
causam;
3. rigetta le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e di
[...] Controparte_10
pagina 57 di 59 4. condanna il ed Controparte_9 Controparte_6 Controparte_4 [...]
in solido tra loro, a risarcire a il 50% dei danni patrimoniali e non CP_5 CP_1
patrimoniali da lei patiti a causa del sinistro occorso a il 12.9.2015, che si Persona_1
liquida in euro 12.892,50 e in euro 38.327,80, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
5. condanna ed il a corrispondere ad Controparte_9 Controparte_6 [...] rispettivamente l'importo di euro 75.933,86 e di euro 12.655,64, oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
6. in caso di versamento da parte del di una quota superiore al 5% di quanto Controparte_6
liquidato al punto 4. che precede, condanna ed Controparte_9 Controparte_4
a restituire al quanto versato in eccedenza rispetto al Controparte_5 Controparte_6
limite della sua accertata quota di responsabilità;
7. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_9 [...]
e del;
Controparte_10 Controparte_6
8. compensa integralmente le spese di lite tra e in Parte_2 Parte_1 CP_1 qualità di eredi di da un lato, e di tutte le restanti parti processuali, dall'altro; Persona_1
9. compensa le spese di lite nella misura della metà tra da un lato, e CP_1 Controparte_9
, e il , dall'altro lato, e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
condanna , e il Controparte_9 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquida
[...]
in euro 6.952,00 per compensi ed in euro 857,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10. condanna ed il , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_9 Controparte_6 rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si Controparte_2
liquidano in euro 13.903,00 per compensi ed in euro 1.107,88 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
pagina 58 di 59 11. condanna a rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultimo CP_1 CP_3
sostenute, che si liquidano in euro 13.903,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
12. condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore di CP_1 Controparte_9 le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro Controparte_10
13.903,00 per compensi e di euro 1.686,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
13. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le restanti parti processuali;
14. pone definitivamente a carico degli attori, di del , Controparte_9 Controparte_6
nonché di ed le spese di ctu medico legale nella misura Controparte_4 Controparte_5
di ¼ ciascuno, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 29.5.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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