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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
172/2022 n. RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 172/2022 promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fiorella Parte_1 CodiceFiscale_1
Casetta che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
contro
(c.f. ), in proprio e quale erede di , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Damiano Pucci, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- appellata -
avverso la sentenza n. 797/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 22.9.2021,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20/03/2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 27/3/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 anche eventualmente formulata in via istruttoria: in tesi, in via principale, accogliere l'appello proposto e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte da Controparte_1 nei confronti di e disporre, a cura e spese della sig.ra , la cancellazione del Parte_1 Controparte_1 gravame ipotecario iscritto sull'immobile del convenuto con nota n.13 del 27.10.2021 - Reg. Gen. 19142, Reg.
Part. 2704 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Lucca – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Con vittoria di spese e competenze anche del primo grado di giudizio;
in subordine, in accoglimento del proposto appello, riformare i capi del provvedimento impugnato inerenti la determinazione dell'entità del danno riducendone l'importo, tenuto conto delle risultanze della CTU disposta dal giudice di primo grado e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza impugnata avente per oggetto la condanna alle spese del primo grado di giudizio riformulando la relativa liquidazione con compensazione, integrale o parziale, tra le parti di cotali spese tenuto conto della reciproca soccombenza. Con vittoria di spese e competenze del grado
d'appello.”;
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal. geometra Controparte_1 sig. avverso la sentenza n. 797/21, repertorio n. 2066/2021, emessa in data 22.09.2021 dal Parte_1
Tribunale Civile di Lucca e depositata in pari data, in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza n. 797/21, repertorio n. 2066/2021, emessa in data 22.09.2021 dal Tribunale Civile di Lucca e depositata in pari data.
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Lucca, il geom. al fine di ottenere - previa declaratoria di inadempimento Parte_1 contrattuale del convenuto nell'espletamento di un incarico professionale conferitogli nel febbraio dell'anno
2002 da , madre esercente la potestà sulla figlia (all'epoca minorenne) - la Persona_1 Controparte_1 condanna del medesimo al pagamento in suo favore della somma di euro 13.313,23 (pari a quella da lei corrisposta a titolo di oneri e sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli art.li 206-bis e 206 della Legge
Regionale n. 65/2014), oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subito.
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) in data 30.7.2002, quando era ancora minorenne, era divenuta proprietaria dell'immobile sito in Viareggio, via Sergio De Simone n. 16, in virtù di atto di compravendita stipulato dai suoi genitori, quali esercenti la potestà genitoriale, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare del Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio;
2) a tal fine, nel febbraio 2002, sua madre, , aveva conferito incarico al geometra di verificare la conformità Persona_1 Parte_1 urbanistica, edilizia e catastale dell'immobile oggetto del preliminare di vendita;
3) in data 1.3.2002, il Pt_1 aveva redatto una relazione tecnica nella quale aveva attestato la conformità dell'unità abitativa alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti nel comune di Viareggio, che era stata recepita nel rogito notarile di compravendita del 30.7.2002; 4) nell'autunno del 2018, lei aveva deciso di vendere l'immobile a terzi ed a seguito delle verifiche tecniche effettuate dall'arch. , fiduciario della parte acquirente, Persona_2 erano emerse gravi difformità urbanistiche ed edilizie (diversa altezza minima e massima del vano sottotetto rispetto a quanto risultante dal piano di costruzione e dal relativo titolo abilitativo, rappresentato dalla concessione edilizia n.333 del 28.11.1983 così come modificato dalla successiva variante n.99 del 30.05.1984, nonché la presenza di un WC non dichiarata nella licenza edilizia ed altre irregolarità); 5) al fine di poter procedere alla vendita dell'immobile, lei aveva dovuto presentare due diverse istanze di sanatoria presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Viareggio (una ex art. 209 della L. R. 65/14 e l'altra ex art. 26 della legge citata), nonché pagare due sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari ad euro 13.313,23, ; 6) solo a seguito del rilascio dei suddetti titoli abilitativi ed al pagamento delle relative sanzioni, era stato possibile procedere, in data 18.12.2018, alla vendita dell'immobile.
L'attrice aveva, quindi, dedotto che, in ragione e conseguenza delle difformità ed irregolarità edilizie di cui ignorava l'esistenza, aveva subito un pregiudizio economico, in termini di danno emergente, pari all'ammontare delle somme versate a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative;
che, poiché il danno si era esteriorizzato soltanto a seguito degli accertamenti tecnici esperiti poco prima dell'atto di compravendita, il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non si era prescritto, decorrendo questo non dal momento in cui la condotta del professionista aveva determinato l'evento dannoso, ma da quello in cui la produzione del danno era divenuta oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato e che, essendo sua madre, originaria contraente, deceduta in data 7.9.2006, lei aveva agito in proprio ed in qualità di erede della madre al fine di soddisfare i propri diritti.
Si era costituito in giudizio il che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea. Pt_1
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 797/2021, pubblicata il 22.9.2021, con cui il predetto Tribunale, aveva condannato il al Pt_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 13.313,23, oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u.
Il Tribunale, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“1. – Non contestato il fatto di avere il convenuto redatto, su incarico della madre dell'attrice, la relazione attestante la regolarità dell'immobile, nonché la spesa sostenuta dall'attrice per regolarizzarlo, in merito alle difese del convenuto vale quanto segue.
2. – Il convenuto ha in primo luogo contestato di avere consegnato la relazione al notaio.
La circostanza è irrilevante.
È infatti non contestato, come detto, che fu lui a redigere la relazione attestante la regolarità dell'immobile. Il fatto che tale relazione sia poi pervenuta al notaio direttamente o indirettamente non fa alcuna differenza.
3. – Il convenuto ha in secondo luogo contestato che l'attrice non abbia effettuato sull'immobile, successivamente all'acquisto, alcun intervento edilizio.
La questione è, in tali termini, mal posta.
Sarebbe stato infatti il convenuto a dover dimostrare l'effettuazione di eventuali interventi edilizi, determinanti l'irregolarità per la quale è causa.
4. – Il convenuto ha in terzo luogo contestato la sussistenza di tale irregolarità.
La contestazione è infondata.
La presenza di queste emerge infatti in modo inequivoco dalla ctu.
5. - Il convenuto ha in quarto luogo contestato che l'attrice abbia avuto conoscenza dell'irregolarità solo al momento della trattativa del 2018 per la rivendita dell'immobile, su tale base eccependo poi la prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
La contestazione e la conseguente eccezione sono infondate.
Premesso che la prescrizione del diritto in questione non può che decorrere dal momento in cui l'attrice si
è resa conto della presenza dell'irregolarità, per un verso il convenuto non ha fornito alcuna prova in merito al fatto che essa ne fosse a conoscenza prima del 2018, per altro verso non si vede per quale ragione essa, forte della relazione del convenuto, avrebbe dovuto dubitare della correttezza di questa e pertanto verificare se l'immobile fosse effettivamente regolare.
6. - Il convenuto ha in quinto luogo contestato la titolarità in capo all'attrice dell'azione esercitata e del diritto sostanziale sottostante.
La contestazione è infondata. E' vero, infatti, che l'incarico al convenuto era stato dato dalla madre dell'attrice e che pertanto la titolare dei diritti, anche risarcitori, derivanti da tale contratto era la prima. Nel 2006 essa è però deceduta e tali diritti sono pertanto passati ai relativi eredi, vale a dire il marito e la figlia.
Nel 2018, quest'ultima ha poi sostenuto la spesa per la regolarizzazione.
L'attrice è dunque per un verso la (con)titolare dei diritti derivanti dal contratto, per altro verso il soggetto che ha subito il danno. Come tale, essa è pertanto sicuramente titolare del diritto azionato.
8. - Il convenuto ha in sesto luogo contestato sia l'aver l'attrice subito un danno, sia il nesso di causalità fra la propria relazione e tale danno.
Le contestazioni sono infondate.
La situazione è infatti la seguente: l'attrice ha acquistato un immobile, fidando, sulla base della relazione del convenuto, nella sua regolarità. Poi, scoperta l'irregolarità, ha sopportato una spesa per regolarizzarlo. E' dunque evidente che essa per un verso ha subito un danno (ha dovuto spendere una somma per ottenere quello che aveva creduto di acquistare, vale a dire un immobile in regola) e che questo discende direttamente dall'operato del convenuto (è precisamente la sua attestazione che aveva fatto credere all'attrice di acquistare un immobile in regola).
8. – Il convenuto ha in settimo luogo precisato che anche il padre dell'attrice è erede della madre.
La circostanza è irrilevante.
Anche l'attrice è infatti pacificamente erede e dunque, come detto sopra sub 7, (con)titolare dei diritti derivanti dal contratto con il convenuto.
9. – Il convenuto ha in ottavo luogo contestato l'entità del danno.
Tale contestazione è più precisamente formulata nei seguenti termini:
“[…] si eccepisce che non vi è certezza in merito alla correttezza dell'entità delle sanzioni amministrative corrisposte al Comune di Viareggio da controparte e comunque in ordine al fatto se tali sanzioni potessero essere evitate ovvero corrisposte in minore misura.
Quanto sopra tenuto conto sia della possibilità di parte attrice di poter compiere l'intervento edilizio nel sottotetto diretto a ridurre l'eccesso di volumetria sia del fatto che, trattandosi di misure diverse rispetto ai titoli autorizzativi della copertura del fabbricato condominiale e del prospetto del fabbricato, il Condominio avrebbe potuto/dovuto presentare un'unica pratica di sanatoria suddividendo i costi tra i partecipati all'ente di gestione”.
Si tratta di una contestazione generica.
Quanto alla prima parte, in quanto non specifica alcun elemento o parametro, sulla base del quale la somma concretamente corrisposta potrebbe risultare eccessiva. Detto altrimenti: non è sufficiente dire, nella sostanza, “hai pagato troppo”; occorre chiarire le ragioni di tale affermazione, indicando gli errori che hanno dato luogo alla quantificazione eccessiva e prospettando il diverso calcolo, ritenuto corretto.
Quanto alla seconda parte, per un verso, in quanto non specifica quale avrebbe dovuto essere l'intervento edilizio evocato e la sua concreta fattibilità (a maggior ragione in considerazione del fatto che l'art. 206 l.r.
65/14 presuppone che “la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”), per altro verso, in quanto parimenti non specifica i termini della rilevanza condominiale della questione. E' vero che dalla ctu espletata emerge in effetti l'eccessività della somma pagata al Comune, ma tali risultanze non possono essere prese in considerazione.
Per un verso in quanto, data la genericità della contestazione, la somma versata dall'attrice deve in realtà intendersi come non contestata e dunque fuori da thema probandum.
Per altro verso, ed assorbentemente, in quanto, anche a diversamente opinare su quanto appena detto, la maggiore somma concretamente pagata rispetto a quella astrattamente necessaria, in tanto potrebbe essere addebitata all'attrice, ex art. 1227 o 12272 cc, in quanto le fosse sotto un qualche profilo rimproverabile, ciò che manifestamente non è. Il quisque de populo, il quale, a fronte di un problema quale quello in questione, si rivolga ad un tecnico per la sua soluzione, non ha infatti alcuna realistica possibilità di valutare la correttezza o meno dell'operato di quest'ultimo.
A causa dell'inadempimento del convenuto, l'attrice ha cioè di fatto subito un danno pari alla somma pagata al comune ed il pagamento di tale somma non può in alcun modo essere ascritto ad una qualche sua colpa. Essa ha dunque senz'altro diritto all'integrale risarcimento di tale danno, dopodiché sarà semmai il convenuto che potrà eventualmente rivolgersi al tecnico che si è occupato della regolarizzazione, per chiedergli, a titolo di responsabilità extracontrattuale, il risarcimento del danno patito a causa del suo operato
(vale a dire quello consistente nella maggior somma versata all'attrice in conseguenza dell'erroneità di tale operato).
10. – In accoglimento della domanda, il convenuto va dunque condannato a versare all'attrice la somma di € 13.313,23, oltre interessi legali dal versamento al saldo.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello il impugnando la stessa con cinque motivi di Pt_1 gravame.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 16.11.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.3.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 27.3.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che la fosse subentrata, per successione ereditaria, nel rapporto contrattuale instaurato CP_1 tra lui e la . Per_1
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la morte dell' aveva determinato l'estinzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ex art. 1722 Per_1
n. 4 c.c. e che, poiché il pregiudizio economico si era verificato dopo il decesso della medesima, lo stesso non si era trasmesso al patrimonio ereditario accettato dalla per cui quest'ultima per ottenere il CP_1 risarcimento avrebbe dovuto agire facendo valere una responsabilità di natura extracontrattuale per un danno subito iure proprio e non esercitare un'azione di natura contrattuale iure hereditatis.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, affermata l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa prevista per i contratti a favore di terzo invocata dall'appellante (eventualmente ravvisabile solo con riferimento al contratto di compravendita stipulato dalla in favore della figlia minorenne), in ragione del fatto che, Per_1 essendo l'incarico professionale stato conferito direttamente e personalmente al medesimo dalla e Per_1 che le prestazioni erano state svolte dal nell'esclusivo interesse della committente (che ne aveva Pt_1 pagato anche i relativi compensi), quest'ultima risultava essere l'unica titolare del diritto all'esatto adempimento della prestazione professionale da parte del geometra.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, l'inadempimento contrattuale del si era Pt_1 verificato in data 1.3.2002 (ovvero quando il medesimo, in sede di relazione tecnica, aveva erroneamente attestato che l'immobile oggetto di compravendita era “da considerarsi conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti nel Comune di Viareggio”), per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche se l'obbligazione contrattuale gravante sul geometra si era estinta (ancor prima ed a prescindere dal decesso della committente) con il deposito della relazione peritale, da quel momento era, tuttavia, sorto in favore della committente il diritto ad agire in giudizio nei suoi confronti per ottenere il Persona_1 risarcimento dell'eventuale danno derivante dal predetto inadempimento.
Pertanto, poiché il predetto diritto risarcitorio, stante la natura contrattuale dell'inadempimento, non era sicuramente prescritto al momento del decesso della (avvenuto nel 2006), lo stesso era entrato a Per_1 far parte del patrimonio ereditario accettato dai suoi eredi (ovvero dal marito e dalla figlia) ed era stato tempestivamente esercitato da quest'ultima, a seguito della sua presa di conoscenza delle gravi difformità che affiggevano l'immobile (le quali, per essere regolarizzate, necessitavano di apposite pratiche di sanatoria)
e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di sanatoria, ne consegue che la decisione del giudice del primo giudice di accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla appare immune da censure. CP_1
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, l'appellante ha rispettivamente censurato la decisione del primo giudice di: a) ritenere generica la contestazione sull'eccessività del quantum richiesto dall'attrice a titolo risarcitorio, da lui formulata e conseguentemente non contestato, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.,
l'ammontare dello stesso;
b) non ravvisare nella condotta tenuta dalla (che gli aveva conferito Per_1
l'incarico di accertare la situazione edilizio-urbanistica dell'immobile solo in epoca successiva all'avvenuta promessa di acquisto dello stesso), un concorso di colpa della medesima, ex art. 1227 c.c., nella causazione del pregiudizio economico e c) ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta da lui posta in essere ed il pregiudizio economico di euro 13.313,12 lamentato dall'attrice, senza considerare la concorrente incidenza causale dell'errore compiuto dall'Arch di nella produzione del medesimo evento dannoso. Per_2
I motivi sono tutti infondati.
Ed invero, con riferimento al secondo ed al quarto motivo, va rilevato che la contestazione da parte del dell'entità del pregiudizio economico patito indicato dall'attrice, contenuta nella comparsa di Pt_1 costituzione e risposta in primo grado, era sicuramente generica, atteso che il convenuto, al riguardo, si era limitato solo ad affermare che: “Per questa parte si eccepisce che non vi è certezza in merito alla correttezza dell'entità delle sanzioni amministrative corrisposte al Comune di Viareggio da controparte e comunque in ordine al fatto se tali sanzioni potessero essere evitate ovvero corrisposte in minor misura. Quanto sopra tenuto conto sia della possibilità di parte attrice di poter compiere intervento edilizio nel sottotetto diretto a ridurre l'eccesso di volumetria sia del fatto che, trattandosi di misure diverse rispetto ai titoli autorizzativi della copertura del fabbricato condominiale e del prospetto del fabbricato, il Condominio avrebbe potuto/dovuto presentare un'unica pratica di sanatoria suddividendo i costi tra i partecipanti all'ente di gestione.” (vd pag. 11 della comparsa), senza precisare altro e che le risultanze della c.t.u. non potevano certo integrare l'assenza di rilievi specifici da parte del medesimo.
Si osserva, inoltre, al riguardo che il Comune di Viareggio, chiamato a chiarimenti in ordine al diverso importo delle sanzioni comminate, ex art. 206 L.R., in relazione alla stessa tipologia di abuso commesso da altro proprietario di immobile facente parte dello stesso stabile condominiale in cui si trovava quello di proprietà della aveva fatto presente che detta situazione si era creata in quanto i professionisti CP_1 incaricati di eseguire il calcolo del volume dell'ampliamento abusivo ai sensi del secondo comma dell'art. 206
L.R. 65/14 (“Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00”), avevano proceduto allo stesso in base a criteri di calcolo diversi, senza tuttavia pronunciarsi su quale dei due criteri fosse quello corretto e per quali ragioni, né detta indicazione era stata data
[... dall'appellante, che si era limitato ad affermare apoditticamente l'erroneità del criterio adottato dall'arch.
. Per_2
In particolare, con riferimento al criterio di calcolo utilizzato dai professionisti, mentre l'arch. Per_2
, incaricato di eseguire il calcolo con riferimento al vano sottotetto di pertinenza dell'appartamento
[...] di proprietà dell'attrice, aveva preso in considerazione l'intera volumetria del vano, ritenendo che, con le variazioni di altezze rilevate, detto vano si fosse trasformato da non volumetrico a volumetrico ed aveva indicato l'intero volume, pari a mq 22,00 ai fini dell'applicazione della sanzione, al contrario, il professionista dell'altro proprietario, aveva scorporato dal volume complessivo del vano quello già autorizzato (ovvero la porzione di sottotetto con altezze interne fino a 15 cm da una parte e 250 cm dall'altra), ritenendo che dovesse essere condonata solo la maggiore volumetria ottenuta dalla realizzazione del solaio del tetto ad un'altezza maggiore di 12 cm rispetto a quanto era previsto, quindi solo la parte dell'opera realizzata in difformità al titolo abilitativo).
Al riguardo, peraltro, si ritiene, per inciso, che il primo criterio, nel caso in cui il vano sotto tetto, mediante la realizzazione della altezza diversa e del conseguente maggior volume ricavabile, determini un aumento del valore venale dell'immobile, sia preferibile al secondo (improntato ad una interpretazione formale della norma), in quanto maggiormente in linea con la ratio della stessa (che ha, come scopo, quello di sanzionare aumenti abusivi di volumetria degli immobili, non eliminabili con la demolizione senza creare pregiudizio alla parte eseguita in conformità al titolo abilitativo).
Con riferimento il terzo motivo di gravame, premesso che la circostanza dedotta al non poteva Pt_1 esimere in alcun modo il medesimo dallo svolgere il proprio incarico secondo la diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c., si osserva che, laddove il tecnico avesse correttamente e puntualmente rilevato e comunicato le difformità edilizie dell'immobile che lo rendevano non commerciabile, l' , in qualità di promittente Per_1 acquirente, avrebbe potuto rinunciarvi o pretendere la preventiva regolarizzazione del bene a cura e spese del venditore od ancora condizioni di acquisto migliori rispetto a quelle inizialmente pattuite, per cui nessun concorso di colpa appare ravvisabile a carico della medesima.
Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante si è lamentato del regime delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra uro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 797/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 22.9.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da nel Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 4.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 172/2022 promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fiorella Parte_1 CodiceFiscale_1
Casetta che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
contro
(c.f. ), in proprio e quale erede di , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 Persona_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Damiano Pucci, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- appellata -
avverso la sentenza n. 797/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 22.9.2021,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20/03/2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 27/3/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 anche eventualmente formulata in via istruttoria: in tesi, in via principale, accogliere l'appello proposto e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte da Controparte_1 nei confronti di e disporre, a cura e spese della sig.ra , la cancellazione del Parte_1 Controparte_1 gravame ipotecario iscritto sull'immobile del convenuto con nota n.13 del 27.10.2021 - Reg. Gen. 19142, Reg.
Part. 2704 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Lucca – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Con vittoria di spese e competenze anche del primo grado di giudizio;
in subordine, in accoglimento del proposto appello, riformare i capi del provvedimento impugnato inerenti la determinazione dell'entità del danno riducendone l'importo, tenuto conto delle risultanze della CTU disposta dal giudice di primo grado e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza impugnata avente per oggetto la condanna alle spese del primo grado di giudizio riformulando la relativa liquidazione con compensazione, integrale o parziale, tra le parti di cotali spese tenuto conto della reciproca soccombenza. Con vittoria di spese e competenze del grado
d'appello.”;
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal. geometra Controparte_1 sig. avverso la sentenza n. 797/21, repertorio n. 2066/2021, emessa in data 22.09.2021 dal Parte_1
Tribunale Civile di Lucca e depositata in pari data, in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza n. 797/21, repertorio n. 2066/2021, emessa in data 22.09.2021 dal Tribunale Civile di Lucca e depositata in pari data.
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Lucca, il geom. al fine di ottenere - previa declaratoria di inadempimento Parte_1 contrattuale del convenuto nell'espletamento di un incarico professionale conferitogli nel febbraio dell'anno
2002 da , madre esercente la potestà sulla figlia (all'epoca minorenne) - la Persona_1 Controparte_1 condanna del medesimo al pagamento in suo favore della somma di euro 13.313,23 (pari a quella da lei corrisposta a titolo di oneri e sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli art.li 206-bis e 206 della Legge
Regionale n. 65/2014), oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno subito.
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) in data 30.7.2002, quando era ancora minorenne, era divenuta proprietaria dell'immobile sito in Viareggio, via Sergio De Simone n. 16, in virtù di atto di compravendita stipulato dai suoi genitori, quali esercenti la potestà genitoriale, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare del Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio;
2) a tal fine, nel febbraio 2002, sua madre, , aveva conferito incarico al geometra di verificare la conformità Persona_1 Parte_1 urbanistica, edilizia e catastale dell'immobile oggetto del preliminare di vendita;
3) in data 1.3.2002, il Pt_1 aveva redatto una relazione tecnica nella quale aveva attestato la conformità dell'unità abitativa alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti nel comune di Viareggio, che era stata recepita nel rogito notarile di compravendita del 30.7.2002; 4) nell'autunno del 2018, lei aveva deciso di vendere l'immobile a terzi ed a seguito delle verifiche tecniche effettuate dall'arch. , fiduciario della parte acquirente, Persona_2 erano emerse gravi difformità urbanistiche ed edilizie (diversa altezza minima e massima del vano sottotetto rispetto a quanto risultante dal piano di costruzione e dal relativo titolo abilitativo, rappresentato dalla concessione edilizia n.333 del 28.11.1983 così come modificato dalla successiva variante n.99 del 30.05.1984, nonché la presenza di un WC non dichiarata nella licenza edilizia ed altre irregolarità); 5) al fine di poter procedere alla vendita dell'immobile, lei aveva dovuto presentare due diverse istanze di sanatoria presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Viareggio (una ex art. 209 della L. R. 65/14 e l'altra ex art. 26 della legge citata), nonché pagare due sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari ad euro 13.313,23, ; 6) solo a seguito del rilascio dei suddetti titoli abilitativi ed al pagamento delle relative sanzioni, era stato possibile procedere, in data 18.12.2018, alla vendita dell'immobile.
L'attrice aveva, quindi, dedotto che, in ragione e conseguenza delle difformità ed irregolarità edilizie di cui ignorava l'esistenza, aveva subito un pregiudizio economico, in termini di danno emergente, pari all'ammontare delle somme versate a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative;
che, poiché il danno si era esteriorizzato soltanto a seguito degli accertamenti tecnici esperiti poco prima dell'atto di compravendita, il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non si era prescritto, decorrendo questo non dal momento in cui la condotta del professionista aveva determinato l'evento dannoso, ma da quello in cui la produzione del danno era divenuta oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato e che, essendo sua madre, originaria contraente, deceduta in data 7.9.2006, lei aveva agito in proprio ed in qualità di erede della madre al fine di soddisfare i propri diritti.
Si era costituito in giudizio il che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea. Pt_1
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 797/2021, pubblicata il 22.9.2021, con cui il predetto Tribunale, aveva condannato il al Pt_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 13.313,23, oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u.
Il Tribunale, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“1. – Non contestato il fatto di avere il convenuto redatto, su incarico della madre dell'attrice, la relazione attestante la regolarità dell'immobile, nonché la spesa sostenuta dall'attrice per regolarizzarlo, in merito alle difese del convenuto vale quanto segue.
2. – Il convenuto ha in primo luogo contestato di avere consegnato la relazione al notaio.
La circostanza è irrilevante.
È infatti non contestato, come detto, che fu lui a redigere la relazione attestante la regolarità dell'immobile. Il fatto che tale relazione sia poi pervenuta al notaio direttamente o indirettamente non fa alcuna differenza.
3. – Il convenuto ha in secondo luogo contestato che l'attrice non abbia effettuato sull'immobile, successivamente all'acquisto, alcun intervento edilizio.
La questione è, in tali termini, mal posta.
Sarebbe stato infatti il convenuto a dover dimostrare l'effettuazione di eventuali interventi edilizi, determinanti l'irregolarità per la quale è causa.
4. – Il convenuto ha in terzo luogo contestato la sussistenza di tale irregolarità.
La contestazione è infondata.
La presenza di queste emerge infatti in modo inequivoco dalla ctu.
5. - Il convenuto ha in quarto luogo contestato che l'attrice abbia avuto conoscenza dell'irregolarità solo al momento della trattativa del 2018 per la rivendita dell'immobile, su tale base eccependo poi la prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
La contestazione e la conseguente eccezione sono infondate.
Premesso che la prescrizione del diritto in questione non può che decorrere dal momento in cui l'attrice si
è resa conto della presenza dell'irregolarità, per un verso il convenuto non ha fornito alcuna prova in merito al fatto che essa ne fosse a conoscenza prima del 2018, per altro verso non si vede per quale ragione essa, forte della relazione del convenuto, avrebbe dovuto dubitare della correttezza di questa e pertanto verificare se l'immobile fosse effettivamente regolare.
6. - Il convenuto ha in quinto luogo contestato la titolarità in capo all'attrice dell'azione esercitata e del diritto sostanziale sottostante.
La contestazione è infondata. E' vero, infatti, che l'incarico al convenuto era stato dato dalla madre dell'attrice e che pertanto la titolare dei diritti, anche risarcitori, derivanti da tale contratto era la prima. Nel 2006 essa è però deceduta e tali diritti sono pertanto passati ai relativi eredi, vale a dire il marito e la figlia.
Nel 2018, quest'ultima ha poi sostenuto la spesa per la regolarizzazione.
L'attrice è dunque per un verso la (con)titolare dei diritti derivanti dal contratto, per altro verso il soggetto che ha subito il danno. Come tale, essa è pertanto sicuramente titolare del diritto azionato.
8. - Il convenuto ha in sesto luogo contestato sia l'aver l'attrice subito un danno, sia il nesso di causalità fra la propria relazione e tale danno.
Le contestazioni sono infondate.
La situazione è infatti la seguente: l'attrice ha acquistato un immobile, fidando, sulla base della relazione del convenuto, nella sua regolarità. Poi, scoperta l'irregolarità, ha sopportato una spesa per regolarizzarlo. E' dunque evidente che essa per un verso ha subito un danno (ha dovuto spendere una somma per ottenere quello che aveva creduto di acquistare, vale a dire un immobile in regola) e che questo discende direttamente dall'operato del convenuto (è precisamente la sua attestazione che aveva fatto credere all'attrice di acquistare un immobile in regola).
8. – Il convenuto ha in settimo luogo precisato che anche il padre dell'attrice è erede della madre.
La circostanza è irrilevante.
Anche l'attrice è infatti pacificamente erede e dunque, come detto sopra sub 7, (con)titolare dei diritti derivanti dal contratto con il convenuto.
9. – Il convenuto ha in ottavo luogo contestato l'entità del danno.
Tale contestazione è più precisamente formulata nei seguenti termini:
“[…] si eccepisce che non vi è certezza in merito alla correttezza dell'entità delle sanzioni amministrative corrisposte al Comune di Viareggio da controparte e comunque in ordine al fatto se tali sanzioni potessero essere evitate ovvero corrisposte in minore misura.
Quanto sopra tenuto conto sia della possibilità di parte attrice di poter compiere l'intervento edilizio nel sottotetto diretto a ridurre l'eccesso di volumetria sia del fatto che, trattandosi di misure diverse rispetto ai titoli autorizzativi della copertura del fabbricato condominiale e del prospetto del fabbricato, il Condominio avrebbe potuto/dovuto presentare un'unica pratica di sanatoria suddividendo i costi tra i partecipati all'ente di gestione”.
Si tratta di una contestazione generica.
Quanto alla prima parte, in quanto non specifica alcun elemento o parametro, sulla base del quale la somma concretamente corrisposta potrebbe risultare eccessiva. Detto altrimenti: non è sufficiente dire, nella sostanza, “hai pagato troppo”; occorre chiarire le ragioni di tale affermazione, indicando gli errori che hanno dato luogo alla quantificazione eccessiva e prospettando il diverso calcolo, ritenuto corretto.
Quanto alla seconda parte, per un verso, in quanto non specifica quale avrebbe dovuto essere l'intervento edilizio evocato e la sua concreta fattibilità (a maggior ragione in considerazione del fatto che l'art. 206 l.r.
65/14 presuppone che “la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”), per altro verso, in quanto parimenti non specifica i termini della rilevanza condominiale della questione. E' vero che dalla ctu espletata emerge in effetti l'eccessività della somma pagata al Comune, ma tali risultanze non possono essere prese in considerazione.
Per un verso in quanto, data la genericità della contestazione, la somma versata dall'attrice deve in realtà intendersi come non contestata e dunque fuori da thema probandum.
Per altro verso, ed assorbentemente, in quanto, anche a diversamente opinare su quanto appena detto, la maggiore somma concretamente pagata rispetto a quella astrattamente necessaria, in tanto potrebbe essere addebitata all'attrice, ex art. 1227 o 12272 cc, in quanto le fosse sotto un qualche profilo rimproverabile, ciò che manifestamente non è. Il quisque de populo, il quale, a fronte di un problema quale quello in questione, si rivolga ad un tecnico per la sua soluzione, non ha infatti alcuna realistica possibilità di valutare la correttezza o meno dell'operato di quest'ultimo.
A causa dell'inadempimento del convenuto, l'attrice ha cioè di fatto subito un danno pari alla somma pagata al comune ed il pagamento di tale somma non può in alcun modo essere ascritto ad una qualche sua colpa. Essa ha dunque senz'altro diritto all'integrale risarcimento di tale danno, dopodiché sarà semmai il convenuto che potrà eventualmente rivolgersi al tecnico che si è occupato della regolarizzazione, per chiedergli, a titolo di responsabilità extracontrattuale, il risarcimento del danno patito a causa del suo operato
(vale a dire quello consistente nella maggior somma versata all'attrice in conseguenza dell'erroneità di tale operato).
10. – In accoglimento della domanda, il convenuto va dunque condannato a versare all'attrice la somma di € 13.313,23, oltre interessi legali dal versamento al saldo.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello il impugnando la stessa con cinque motivi di Pt_1 gravame.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 16.11.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.3.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 27.3.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che la fosse subentrata, per successione ereditaria, nel rapporto contrattuale instaurato CP_1 tra lui e la . Per_1
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la morte dell' aveva determinato l'estinzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ex art. 1722 Per_1
n. 4 c.c. e che, poiché il pregiudizio economico si era verificato dopo il decesso della medesima, lo stesso non si era trasmesso al patrimonio ereditario accettato dalla per cui quest'ultima per ottenere il CP_1 risarcimento avrebbe dovuto agire facendo valere una responsabilità di natura extracontrattuale per un danno subito iure proprio e non esercitare un'azione di natura contrattuale iure hereditatis.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, affermata l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa prevista per i contratti a favore di terzo invocata dall'appellante (eventualmente ravvisabile solo con riferimento al contratto di compravendita stipulato dalla in favore della figlia minorenne), in ragione del fatto che, Per_1 essendo l'incarico professionale stato conferito direttamente e personalmente al medesimo dalla e Per_1 che le prestazioni erano state svolte dal nell'esclusivo interesse della committente (che ne aveva Pt_1 pagato anche i relativi compensi), quest'ultima risultava essere l'unica titolare del diritto all'esatto adempimento della prestazione professionale da parte del geometra.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, l'inadempimento contrattuale del si era Pt_1 verificato in data 1.3.2002 (ovvero quando il medesimo, in sede di relazione tecnica, aveva erroneamente attestato che l'immobile oggetto di compravendita era “da considerarsi conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti nel Comune di Viareggio”), per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, anche se l'obbligazione contrattuale gravante sul geometra si era estinta (ancor prima ed a prescindere dal decesso della committente) con il deposito della relazione peritale, da quel momento era, tuttavia, sorto in favore della committente il diritto ad agire in giudizio nei suoi confronti per ottenere il Persona_1 risarcimento dell'eventuale danno derivante dal predetto inadempimento.
Pertanto, poiché il predetto diritto risarcitorio, stante la natura contrattuale dell'inadempimento, non era sicuramente prescritto al momento del decesso della (avvenuto nel 2006), lo stesso era entrato a Per_1 far parte del patrimonio ereditario accettato dai suoi eredi (ovvero dal marito e dalla figlia) ed era stato tempestivamente esercitato da quest'ultima, a seguito della sua presa di conoscenza delle gravi difformità che affiggevano l'immobile (le quali, per essere regolarizzate, necessitavano di apposite pratiche di sanatoria)
e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di sanatoria, ne consegue che la decisione del giudice del primo giudice di accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla appare immune da censure. CP_1
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, l'appellante ha rispettivamente censurato la decisione del primo giudice di: a) ritenere generica la contestazione sull'eccessività del quantum richiesto dall'attrice a titolo risarcitorio, da lui formulata e conseguentemente non contestato, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.,
l'ammontare dello stesso;
b) non ravvisare nella condotta tenuta dalla (che gli aveva conferito Per_1
l'incarico di accertare la situazione edilizio-urbanistica dell'immobile solo in epoca successiva all'avvenuta promessa di acquisto dello stesso), un concorso di colpa della medesima, ex art. 1227 c.c., nella causazione del pregiudizio economico e c) ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta da lui posta in essere ed il pregiudizio economico di euro 13.313,12 lamentato dall'attrice, senza considerare la concorrente incidenza causale dell'errore compiuto dall'Arch di nella produzione del medesimo evento dannoso. Per_2
I motivi sono tutti infondati.
Ed invero, con riferimento al secondo ed al quarto motivo, va rilevato che la contestazione da parte del dell'entità del pregiudizio economico patito indicato dall'attrice, contenuta nella comparsa di Pt_1 costituzione e risposta in primo grado, era sicuramente generica, atteso che il convenuto, al riguardo, si era limitato solo ad affermare che: “Per questa parte si eccepisce che non vi è certezza in merito alla correttezza dell'entità delle sanzioni amministrative corrisposte al Comune di Viareggio da controparte e comunque in ordine al fatto se tali sanzioni potessero essere evitate ovvero corrisposte in minor misura. Quanto sopra tenuto conto sia della possibilità di parte attrice di poter compiere intervento edilizio nel sottotetto diretto a ridurre l'eccesso di volumetria sia del fatto che, trattandosi di misure diverse rispetto ai titoli autorizzativi della copertura del fabbricato condominiale e del prospetto del fabbricato, il Condominio avrebbe potuto/dovuto presentare un'unica pratica di sanatoria suddividendo i costi tra i partecipanti all'ente di gestione.” (vd pag. 11 della comparsa), senza precisare altro e che le risultanze della c.t.u. non potevano certo integrare l'assenza di rilievi specifici da parte del medesimo.
Si osserva, inoltre, al riguardo che il Comune di Viareggio, chiamato a chiarimenti in ordine al diverso importo delle sanzioni comminate, ex art. 206 L.R., in relazione alla stessa tipologia di abuso commesso da altro proprietario di immobile facente parte dello stesso stabile condominiale in cui si trovava quello di proprietà della aveva fatto presente che detta situazione si era creata in quanto i professionisti CP_1 incaricati di eseguire il calcolo del volume dell'ampliamento abusivo ai sensi del secondo comma dell'art. 206
L.R. 65/14 (“Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00”), avevano proceduto allo stesso in base a criteri di calcolo diversi, senza tuttavia pronunciarsi su quale dei due criteri fosse quello corretto e per quali ragioni, né detta indicazione era stata data
[... dall'appellante, che si era limitato ad affermare apoditticamente l'erroneità del criterio adottato dall'arch.
. Per_2
In particolare, con riferimento al criterio di calcolo utilizzato dai professionisti, mentre l'arch. Per_2
, incaricato di eseguire il calcolo con riferimento al vano sottotetto di pertinenza dell'appartamento
[...] di proprietà dell'attrice, aveva preso in considerazione l'intera volumetria del vano, ritenendo che, con le variazioni di altezze rilevate, detto vano si fosse trasformato da non volumetrico a volumetrico ed aveva indicato l'intero volume, pari a mq 22,00 ai fini dell'applicazione della sanzione, al contrario, il professionista dell'altro proprietario, aveva scorporato dal volume complessivo del vano quello già autorizzato (ovvero la porzione di sottotetto con altezze interne fino a 15 cm da una parte e 250 cm dall'altra), ritenendo che dovesse essere condonata solo la maggiore volumetria ottenuta dalla realizzazione del solaio del tetto ad un'altezza maggiore di 12 cm rispetto a quanto era previsto, quindi solo la parte dell'opera realizzata in difformità al titolo abilitativo).
Al riguardo, peraltro, si ritiene, per inciso, che il primo criterio, nel caso in cui il vano sotto tetto, mediante la realizzazione della altezza diversa e del conseguente maggior volume ricavabile, determini un aumento del valore venale dell'immobile, sia preferibile al secondo (improntato ad una interpretazione formale della norma), in quanto maggiormente in linea con la ratio della stessa (che ha, come scopo, quello di sanzionare aumenti abusivi di volumetria degli immobili, non eliminabili con la demolizione senza creare pregiudizio alla parte eseguita in conformità al titolo abilitativo).
Con riferimento il terzo motivo di gravame, premesso che la circostanza dedotta al non poteva Pt_1 esimere in alcun modo il medesimo dallo svolgere il proprio incarico secondo la diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c., si osserva che, laddove il tecnico avesse correttamente e puntualmente rilevato e comunicato le difformità edilizie dell'immobile che lo rendevano non commerciabile, l' , in qualità di promittente Per_1 acquirente, avrebbe potuto rinunciarvi o pretendere la preventiva regolarizzazione del bene a cura e spese del venditore od ancora condizioni di acquisto migliori rispetto a quelle inizialmente pattuite, per cui nessun concorso di colpa appare ravvisabile a carico della medesima.
Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame, con il quale l'appellante si è lamentato del regime delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra uro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 797/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 22.9.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da nel Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 4.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni