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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 604/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DI PAOLA MASSIMO, presso il cui studio, in Vittoria, via Nino Bixio
n. 69/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. LAURETTA CARLO, presso il cui studio, in via Mercè n. 61, CP_1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 5 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1980/2021 del 1.12.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3526/2021 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma complessiva di euro 14.995,36, oltre interessi, spese e compensi, dovuta CP_1
in virtù del contratto di fornitura di materiale stipulato tra le odierne parti in causa.
L' opponente con le proprie doglianze ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, rilevando l'inesistenza del rapporto di fornitura e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto creditorio dedotto in giudizio, ha chiesto, infine, la revoca del decreto opposto.
Si è costituita in giudizio la istando per il rigetto delle avverse eccezioni e per la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 11.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
pagina 2 di 5 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è infondata.
Al fine della valutazione della fattispecie, giova ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore –
mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente)
deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto (cfr.
Cass. n. 20597/2022).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.11/03/2011,
n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
pagina 3 di 5 La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Nel caso di specie, la parte opposta – convenuto solo in senso formale, ma attore in senso sostanziale –
ha prodotto la fattura emessa nei confronti di del 20 aprile 2016 n. 119 aventi ad Parte_1
oggetto le merci vendute per un importo complessivo di € 14.995,36; nonché tre assegni emessi dall'opponente in favore della società opposta.
ha eccepito di non aver mai né ordinato né ritirato la merce di cui alla fattura in Parte_1
questione.
In realtà, parte opponente non ha contestato di avere ordinato la merce oggetto della fattura in questione, né di averla personalmente ricevuta, limitandosi ad affermare che si trattava di ordine afferente altro e diverso rapporto commerciale ed altro soggetto, di cui però il sig. è legale Pt_1
rappresentante.
Tali circostanze, dedotte in comparsa di costituzione, non sono mai state contestate in alcun modo da parte opponente;
pertanto, non possono che ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va rigettata.
Non sussistono gli estremi per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto coto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per la fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1980/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 1° dicembre 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della società Parte_1 CP_1
che liquida in €. 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 31 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 604/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DI PAOLA MASSIMO, presso il cui studio, in Vittoria, via Nino Bixio
n. 69/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. LAURETTA CARLO, presso il cui studio, in via Mercè n. 61, CP_1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 5 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1980/2021 del 1.12.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 3526/2021 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma complessiva di euro 14.995,36, oltre interessi, spese e compensi, dovuta CP_1
in virtù del contratto di fornitura di materiale stipulato tra le odierne parti in causa.
L' opponente con le proprie doglianze ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, rilevando l'inesistenza del rapporto di fornitura e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto creditorio dedotto in giudizio, ha chiesto, infine, la revoca del decreto opposto.
Si è costituita in giudizio la istando per il rigetto delle avverse eccezioni e per la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 11.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
pagina 2 di 5 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è infondata.
Al fine della valutazione della fattispecie, giova ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore –
mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente)
deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto (cfr.
Cass. n. 20597/2022).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.11/03/2011,
n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
pagina 3 di 5 La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Nel caso di specie, la parte opposta – convenuto solo in senso formale, ma attore in senso sostanziale –
ha prodotto la fattura emessa nei confronti di del 20 aprile 2016 n. 119 aventi ad Parte_1
oggetto le merci vendute per un importo complessivo di € 14.995,36; nonché tre assegni emessi dall'opponente in favore della società opposta.
ha eccepito di non aver mai né ordinato né ritirato la merce di cui alla fattura in Parte_1
questione.
In realtà, parte opponente non ha contestato di avere ordinato la merce oggetto della fattura in questione, né di averla personalmente ricevuta, limitandosi ad affermare che si trattava di ordine afferente altro e diverso rapporto commerciale ed altro soggetto, di cui però il sig. è legale Pt_1
rappresentante.
Tali circostanze, dedotte in comparsa di costituzione, non sono mai state contestate in alcun modo da parte opponente;
pertanto, non possono che ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va rigettata.
Non sussistono gli estremi per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto coto del valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per la fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1980/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 1° dicembre 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della società Parte_1 CP_1
che liquida in €. 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 31 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5