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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel.est. dr Antonio Caruso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 847/2021 e 916/2021 R.G.,
PROMOSSA LA PRIMA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Alessandro Di Prima;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Massimino;
APPELLATO
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2
1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Manenti;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucio Lonatica;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
PROMOSSA LA SECONDA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Manenti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Alessandro Di Prima;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Massimino;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date 27 maggio e 14 giugno 2019 CP_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, , CP_2 Controparte_3
e la Pt_1 Parte_1
Esponeva di essere socio della con partecipazione al 50%; che Parte_1
, titolare del restante 50% delle quote, con atto del 19/10/2018 aveva CP_2 donato a tale , soggetto estraneo alla compagine sociale, l'intera propria Controparte_3
2 partecipazione, senza rispettare la prelazione in favore di esso attore ed omettendo - in spregio alla clausola di gradimento contenuta nello statuto sociale – di sottoporre all'assemblea la propria intenzione di effettuare il trasferimento a terzi.
Assumeva, inoltre, che la donazione fosse nulla perché assolutamente simulata e, in subordine, che fosse soggetta a revocatoria ordinaria.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di donazione delle quote sociali, stipulato fra e . CP_2 Controparte_3
Nella contumacia dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 871/2021 del 25 febbraio 2021, riteneva insussistente la violazione della clausola statutaria afferente il diritto di prelazione e, decidendo in base alla ragione più liquida, accoglieva la domanda di declaratoria dell'inefficacia - nei confronti dell'attore e della - dell'atto di Parte_1
donazione, in virtù della violazione della clausola di gradimento. Dichiarava assorbite le altre questioni proposte.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico del e del Sigona, e dichiarate irripetibili nei confronti della società. CP
Avverso la sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 17 maggio 2021, affidato a due ragioni di censura.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo al n. 847/2021 R.G.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1
rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio , spiegando appello incidentale CP_2
adesivo.
Con distinto atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto CP_2
separato appello avverso la medesima sentenza sulla base di due motivi.
Il procedimento è stato iscritto al n. 916/2021 R.G.
Si sono qui costituiti in giudizio e , rispettivamente CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed aderendovi.
Con provvedimento del 2/11/2021 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi.
Con comparsa depositata in data 14/2/2023 si è costituito in giudizio CP
, spiegando appello incidentale parzialmente adesivo.
[...]
Disposta la sostituzione del relatore originario, collocato a riposto, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 22 gennaio
2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da CP
, siccome spiegato ben oltre i termini di cui all'art. 347 c.p.c.
[...]
2. In via preliminare, vanno poi esaminate le eccezioni proposte da , CP_1
aventi ad oggetto la nullità della costituzione in giudizio della per essere Parte_1
la stessa il frutto di una deliberazione adottata (anche) da soggetto che non rivestiva la qualità di socio, e di difetto di legittimazione ad impugnare da parte della Parte_1
sia sotto il profilo dell'avvenuta nomina di un curatore speciale ai sensi del disposto
[...] dell'art. 78 c.p.c., sia in relazione alla mancanza di interesse all'impugnazione.
2.1 La prima eccezione è infondata, avendo essa il fondamento sul contenuto dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale, con la quale è stata sospesa l'efficacia di due deliberazioni, rispettivamente adottate in date 23/4/2020 e 15/4/2020, aventi ad oggetto rispettivamente l'esclusione dello dalla società e la vendita della sua quota ad un CP_1
terzo.
Ed infatti, basta rilevare che siffatto provvedimento inibitorio è stato adottato il
14/6/2023, essendo efficaci le due delibere alla data in cui propose l'appello Parte_1
e si costituì in giudizio.
2.2 Quanto al difetto di legittimazione ad impugnare, l'eccezione è priva di pregio.
Sotto il primo dei profili dedotti, perché la nomina del curatore speciale riguarda giudizio diverso dal presente.
Relativamente al secondo profilo, perché la legittimazione della società ad impugnare la sentenza che statuisca l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'atto di trasferimento della quota sociale, deriva dall'interesse alla composizione societaria e alla certezza dei trasferimenti delle quote, in uno agli adempimenti anche pubblicitari che ne derivano.
Né il difetto di interesse potrebbe discendere dalla contumacia delle altre parti – oltre che della società – nel giudizio di primo grado, stante l'assoluta neutralità di siffatta circostanza.
3. Nel merito, riveste carattere pregiudiziale l'esame del primo motivo dell'appello proposto da , a mezzo del quale si assume la nullità della notificazione CP_2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, siccome notificato ad un indirizzo diverso rispetto a quello ove risultava, sin dal 17/5/2019, la residenza anagrafica del predetto.
Soggiunge l'appellante che “peraltro, a rendere ulteriormente errata la notifica, sta
4 anche la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
CAD”.
3.1 Il motivo è infondato.
Ed invero, risulta dalla documentazione allegata che l'atto di citazione sia stato notificato a mezzo del servizio postale;
l'agente postale, dando atto della “temporanea assenza” del destinatario, ha immesso nella cassetta dove all'evidenza il Sigona riceveva la corrispondenza, l'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale (ove non venne ritirato entro il decimo giorno), contestualmente provvedendo alla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD) a mezzo di raccomandata. L'avviso di ricevimento della detta CAD, poi, risulta “immessa in cassetta”.
È dunque evidente che l'attore abbia fornito prova del perfezionamento del procedimento notificatorio svolto ai sensi dell'art. 9 della L. n. 890 del 1982, con la produzione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (in termini, v. Cass. n. 9474/2023).
A nulla vale, del resto, la diversa residenza anagrafica ove si consideri il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, ritenute superabili dalla prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (nella specie, costituita dalle dichiarazioni dell'agente postale circa la temporanea assenza del destinatario e la cassetta della posta a suo nome, rinvenuta in loco), dovendosi inoltre rilevare che il luogo della nuova residenza e quello ove il Sigona esercita l'impresa si trovano nello stesso comune ( ). Ed in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di Pt_2
domicilio, trova applicazione il principio secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dallo art. 139 c.p.c., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio (v., da ultimo, Cass n.
23987/2023).
4. Con il primo motivo del gravame, assume che il primo giudice Parte_1 ha ignorato l'avvenuta comunicazione, all'altro socio, dell'intenzione di donare la propria quota;
che, infatti, nella corrispondenza della società era stata “rinvenuta la lettera raccomandata spedita il 21 giugno 2018 (all. 2), con la quale l'allora amministratore unico dimissionario comunicava “per mero scrupolo” all'odierno appellato CP_2
la sua intenzione di donare la quota sociale al sig. (all. CP_1 Controparte_3
3)”.
4.1 Il motivo – prescindendo dalla spedizione della missiva all'effettivo indirizzo dello
5 , il quale assume che il proprio trasferimento all'estero era ben noto al Sigona, e CP_1 prescindendo pure dall'inidoneità di tale comunicazione a raggiungere lo scopo della convocazione assembleare - è inammissibile siccome fondato sul contenuto di un documento nuovo, prodotto in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c., del quale non è stata nemmeno allegata l'impossibilità della tempestiva produzione.
5. Con il secondo motivo dell'appello proposto da ed il secondo Parte_1 motivo dell'appello proposto dal Sigona viene dedotto che il primo giudice ha errato nell'interpretare l'art. 10 dello Statuto, riferendosi la clausola di gradimento al solo trasferimento delle quote a titolo oneroso, mentre nel caso di specie il trasferimento era avvenuto a titolo gratuito.
5.1 Il motivo è fondato, pur conseguendone per il Sigona – per come si dirà infra – la sola adozione di una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale.
A tenore dell'art. 2469 c.c., “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni
e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473”.
Il legislatore, se da una parte sancisce dunque il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata sia per atto tra vivi che mortis causa, dall'altra, in ossequio al principio generale della rilevanza centrale che la persona del socio assume in tale tipo di società, consente di escludere in tutto o in parte la trasferibilità (garantendo la stabilità della compagine sociale o l'ingresso di soci che debbano essere graditi) ovvero di sottoporla a determinate condizioni, bilanciando l'intrasferibilità della partecipazione o l'assoggettamento al gradimento, con il correlativo diritto di recesso del socio (cd. facoltà di exit).
La clausola di gradimento, poi, subordinando l'ingresso in società all'approvazione di un organo sociale, di soci o di terzi, può atteggiarsi a clausola di “mero gradimento” o di gradimento “non mero”.
Il discrimine tra queste due ipotesi si rinviene nella discrezionalità del soggetto a cui
è devoluta l'approvazione, sussistendo il “mero gradimento” nel caso in cui lo statuto rimetta al mero volere dei soggetti individuati all'art. 2469, secondo comma, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione senza individuare criteri o condizioni
6 oggettive.
Nel caso di specie, l'art. 10 dello statuto sociale così recita: “Le quote sociali non sono cedibili senza il gradimento preventivo dell'assemblea ordinaria dei soci che delibera con la maggioranza del capitale sociale (esclusa, nel computo, la quota di capitale del socio o dei soci cedenti).
Il socio che intenda cedere la propria quota dovrà darne comunicazione al
Presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, mediante lettera raccomandata, indicando la persona del cessionario.
Qualora nei trenta giorni successivi alla data del ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio stesso potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Presidente del consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sono venuti a conoscenza della volontà dell'alienante.
In caso di mancato gradimento le quote dovranno essere però acquistate o da altro acquirente gradito e proposto da tutti i soci, ad eccezione del socio/dei soci uscente/i, o da tutti i restanti soci in proporzione alla loro partecipazione sociale, e secondo le modalità indicate all'articolo precedente”.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi della clausola di gradimento cd. mero, ovverosia privo di condizioni e limiti, essendo la trasferibilità delle quote soggette al solo gradimento dell'assemblea e tuttavia, il diniego è accompagnato (o, meglio, bilanciato) dalla previsione del necessario acquisto della quota da parte di un terzo gradito o degli stessi soci, in proporzione alla loro partecipazione.
Tanto premesso, occorre verificare se la clausola di gradimento afferisca anche la cessione a titolo gratuito della quota (siccome ritenuto dal Tribunale), ovvero la sola cessione a titolo oneroso.
Innanzitutto, i termini utilizzati nell'art. 10 citato (“cessione”, “alienante” e
“trasferimento”) appaiono del tutto neutri al fine che interessa, siccome non necessariamente indicativi, in sé e per sé, del solo trasferimento della quota a titolo oneroso.
Ciò che, invece, depone nel senso auspicato dagli appellanti, è il preciso rinvio alle modalità – per il caso di diniego dell'assemblea al trasferimento – di cui all'art. 9 dello stesso Statuto, ovverosia alla clausola di prelazione, la quale presuppone che il trasferimento sia a titolo oneroso. In forza di tale richiamo, la previsione secondo la quale
“l'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota o frazione di essa”
7 trova applicazione al caso in cui, deliberato negativamente dall'assemblea il trasferimento della quota del socio, debba procedersi all'acquisto della quota da parte di un terzo gradito e proposto da tutti i soci, ovvero dai soci stessi, conseguendo da ciò che la clausola di gradimento è limitata ai soli acquisti a titolo oneroso.
6. Si devono, a questo punto, scrutinare le domande di declaratoria della simulazione della donazione avente ad oggetto la partecipazione societaria del Sigona, e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarate assorbite dal primo giudice in virtù dell'accoglimento della ragione più liquida e ribadite, giusta il disposto dell'art. 346 c.p.c., dall'appellato . CP_1
6.1 Occorre, al riguardo, qualificare la posizione di al fine di verificare CP_1
la sua legittimazione ad agire con i detti strumenti processuali.
Per principio che non vi è ragione di contraddire, tanto per l'azione di simulazione, quanto per l'azione revocatoria ordinaria, anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento sia dell'azione revocatoria sia dell'azione di simulazione, non essendo necessario, al fine del loro esperimento, essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile ed essendo, invece, sufficiente una mera ragione creditoria, e perfino una aspettativa (v., da ultimo,
Cass. n. 7350/2024).
Ora, nel caso di specie, assume di essere creditore, nei confronti del CP_1
Sigona, dell'importo di €. 80.000,00 in virtù del giudizio pendente avente ad oggetto la condanna di costui, all'epoca amministratore unico, al risarcimento del danno per il compimento di atti di mala gestio, consistenti nell'appropriazione indebita di somme, nella rappresentazione inaffidabile della contabilità, nella restituzione di finanziamenti postergati e di rimborsi non risultanti dai dati contabili.
Contestando queste condotte, ha chiesto la condanna di CP_1 CP_2
alla restituzione delle somme indebitamente sottratte alla società, nonché
[...]
“condannare il Sigona al risarcimento del danno patito della società Parte_1
nella forma di danno emergente e lucro cessante, a seguito della mala gestio di cui si è detto, nella misura che sarà meglio spiegata in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU contabile”.
È evidente, dunque, che lo abbia agito assumendo l'esistenza di un CP_1 pregiudizio al patrimonio della società (art. 2393 c.c.), e che non abbia agito con l'azione individuale del socio (art. 2395 c.c.), atteso che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla Parte_1
8 E tuttavia, ritiene la Corte che sussista comunque la legittimazione dello ad CP_1 agire per la simulazione o la revoca dell'atto di donazione per cui è causa, in virtù della chiesta condanna dello al pagamento delle spese processuali di quel giudizio, CP_1 avente ad oggetto la responsabilità dell'amministratore.
6.2 La domanda di simulazione, però, non è fondata.
Ed invero, deduce lo , avvalendosi del favor concesso dall'art. 1417 c.c., che la CP_1 prova presuntiva è offerta da: a) il singolare tempismo dell'atto di cessione di quota rispetto all'azione giudiziaria da lui promossa per gli atti di mala gestio compiuti;
b)
l'avvenuta violazione della clausola di preventivo gradimento contenuta nell'atto costitutivo della predetta società; c) la gratuità dell'atto; d) l'assoluta estraneità del donatario alla compagine sociale e dal disinteresse da questi mostrato nella gestione della società stessa, per come meglio si proverà in corso di causa;
e) la mancanza di causa dell'atto di donazione.
A tali elementi lo oggi aggiunge: f) l'uso dello strumento della donazione per CP_1 tentare di aggirare – per come avvenuto – l'ostacolo rappresentato dalla clausola di gradimento;
g) la silente ma altrettanto significativa condotta tenuta sino ad oggi dal sig.
, soggetto dimostratosi privo di alcun interesse alla vita societaria e alle vicende CP
legate alla proprietà della quota societaria oggi a lui intestata;
h) la circostanza che il sia rappresentato da un avvocato con studio a Scicli e quindi di fatto scelto dal CP
Sigona e a lui territorialmente vicino, e non da un avvocato con Studio in Niscemi, o comunque nel territorio di Caltanissetta, dove risiede il . CP
Tali elementi, tuttavia, non sono idonei a rappresentare la prova presuntiva che, ai sensi del disposto dell'art. 2729 c.c., deve essere connotata dagli indici di gravità, precisione e concordanza.
In primo luogo, non necessitava – stante la natura di atto a titolo gratuito – il gradimento dell'assemblea per la donazione della quota.
Inoltre, nessun legame appare sussistere fra l'azione di responsabilità promossa dallo e la donazione della quota, peraltro avvenuta dopo otto mesi. CP_1
Del tutto indimostrato, ancora, è l'asserito disinteresse del alla vita CP
societaria, che certamente non può ricavarsi dalla sua contumacia nel giudizio di primo grado, nè dalla tardiva costituzione in questo giudizio, già promosso dalla società e dal donante.
Piuttosto, lo avrebbe dovuto comprovare la mancata, effettiva partecipazione CP_1
del alle assemblee e alla vita societaria e, per contro, la reale partecipazione alla CP
9 stessa da parte del Sigona, con la sostanziale assenza di dismissione della quota da parte di questi.
Del tutto privo di sostanziale rilievo, poi, è la scelta del difensore, siccome la dedotta mancanza di causa della donazione, non accompagnata da elementi che possano condurre a tale risultato.
6.3 Fondata, per contro, è l'azione revocatoria promossa.
Sussiste, infatti, l'anteriorità dell'insorgenza del credito (suggellato con la domanda risarcitoria in favore della società e di condanna al pagamento delle spese) rispetto alla stipulazione della donazione.
Sussiste, altresì, l'astratta e generica conoscenza, da parte del terzo , del CP pregiudizio che l'atto di disposizione a titolo gratuito posto in essere dal Sigona, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori.
In merito all'eventus damni, poi, del tutto generica e meramente labiale è la asserita situazione di benessere e possidenza del Sigona, dovendosi ricordare che sono meritevoli di revoca anche atti che hanno meramente reso più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'avente diritto.
7. In conclusione, va rigettato l'appello proposto da ed accolto quello CP_2 proposto da essendo la donazione inefficace – in virtù Parte_1 dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. - nei confronti del solo . CP_1
8. Le spese del grado (dovendosi provvedere esclusivamente su di esse anche in relazione al rapporto fra e la contumace in primo grado) CP_1 Parte_1
seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti recanti nn. 847/2021 e
916/2021 R.G. rispettivamente proposti da e avverso la Parte_1 CP_2
sentenza n. 871/2021 in data 25/2/2021 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
- Rigetta l'appello proposto da;
CP_2
- Accoglie l'appello proposto da e condanna a Parte_1 CP_1
rifondere, in favore di le spese del grado, che liquida in Parte_1 complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese
10 forfettarie nella misura del 15%;
- Condanna e a rifondere, in favore di CP_2 Controparte_3 CP_1
, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi,
[...]
oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e , CP_2 Controparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 5 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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