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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICISSETTISIMA SEZIONE (EX NONA) CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott. Maria Pia De Lorenzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37087 R.G. dell'anno 2023 in decisione a seguito di fiSSzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore OT.SS , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE DE RUVO del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Porro n. 15 presso lo studio del Prof. Avv. Daniele Umberto
Santosuosso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIA DESIDERIO del Foro di Controparte_1
Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 27 presso il difensore
CONVENUTA
NONCHE'
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Corda del Foro di SaSSri, elettivamente CP_3 domiciliata in SaSSri, Via Umberto I n. 106/G presso il difensore
TERZO CHIAMATO
Controparte_4
TERZO CHIAMATO (CONTUMACE)
Controparte_3
TERZO CHIAMATO (CONTUMACE)
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 8 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da verbale da intendersi qui integralmente trascritto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la SI.ra Parte_1 [...]
per sentirla condannare - accertato il diritto alle provvigioni per la mediazione CP relativa alla compravendita di un immobile denominato “Villa SOna” - al pagamento del 3% del prezzo indicato in atto (€ 8.900.000) e, pertanto, al pagamento di complessivi € 267.000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via meramente subordinata l'attrice domandava la condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancata percezione delle provvigioni e, in via ulteriormente subordinata, la condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nelle premesse dell'atto di citazione esponeva che:
- la - che opera sfruttando il marchio Parte_1 Controparte_5
- aveva operato l'intermediazione per la compravendita di un immobile sito in comune di
Stintino (SS), località Tamerici, denominato “Villa SOna”;
- premetteva che nel 2019 la NO (famosa attrice americana, in Controparte_1 arte ) aveva conferito incarico alla di ricercare un Persona_1 Parte_1 immobile di pregio in Italia;
- nel 2021 la aveva incrociato la ricerca inversa essendole stata Parte_1 commissionata da la vendita di “Villa SOna”; Controparte_2
- sempre nel 2021 veniva scambiata corrispondenza tra l'attrice e tale ER
(introdotto alla dal SI. , agente americano di che si Parte_1 _3 CP_5 era qualificato quale assistente di;
Persona_1
- il predetto SI. aveva manifestato interesse - chiamandola villa in Stintino per Per_2 distinguerla da altra proprietà sull'isola di Pantelleria - proprio per “Villa SOna”;
- a seguito di videocall del mese di giugno 2021 - cui aveva partecipato personalmente la convenuta - la aveva cercato di orientare l'attenzione dell'attrice americana Parte_1 sull'acquisto di “Villa SOna” ma proprio la SI.ra (in arte Controparte_1
) aveva invece unicamente proposto di condurre in locazione la villa per il Persona_1 mese di agosto del 2021;
- a tal fine veniva redatto e sottoscritto un contratto di locazione transitoria ad uso turistico di “Villa SOna” - dal 9.8.2021 al 6.09.2021 - con l'intermediazione di Parte_1 che veniva pagata per l'opera professionale prestata;
- gli agenti della alla fine di agosto, cercavano di contattare la convenuta Parte_1 che si sottraeva dall'incontrarli;
- nel mentre il SI. (compagno dell'attuale socia ed amministratrice della Persona_4 società proprietaria della villa - SI.ra - e da sempre attivo nella Controparte_3 gestione del rapporto tra e gli agenti immobiliari) aveva preso diretti Controparte_2 contatti con la convenuta;
Per_
- il SI. aveva affermato di non aver alcun rapporto con gli agenti italiani della ma solo con gli agenti americani della medesima e aveva venduto CP_5 CP_5
“Villa SOna” all'odierna convenuta;
- in data 15.10.2021 la società aveva promesso in vendita “Villa SOna” CP_2 alla convenuta e nell'atto le parti avevano dichiarato di “non aver assunto alcun intermediario, agente immobiliare o altro agente”;
- la ritenendo invece di aver messo in contatto le stesse parti con effetto Parte_1 positivo, aveva chiesto il pagamento delle proprie provvigioni;
- tale richiesta veniva respinta sia da che dalla SI.ra Controparte_2 CP CP
.
[...] Si costituiva, con comparsa del 04.12.2023, la SI.ra la quale evidenziava che Controparte_1 nell'estate del 2021, volendo trascorrere le vacanze estive in Italia, si era rivolta al SI. _3
(agente americano della che le aveva proposto varie soluzioni tra cui “Villa SOna”. CP_5
Una volta stabilite tutte le condizioni, il medesimo agente americano, SI. aveva _3 incaricato l'agenzia locale italiana di ( per la conclusione del contratto CP_5 Parte_1 di locazione, poi effettivamente redatto e sottoscritto in data 10.07.2021.
Durante la vacanza, la SI.ra conosceva la proprietaria di “Villa SOna”, SI.ra CP
, che le proponeva di acquistarla. CP_3 CP_3
Terminata la locazione e la vacanza, più precisamente in data 24.09.2021, veniva sottoscritta una lettera di intenti tra la convenuta e (in persona del SI. che Controparte_2 Controparte_4 consentiva all'acquirente un periodo di 30 giorni per ispezionare ed investigare la villa al fine di comprendere se adatta a tutte le sue esigenze;
unicamente in caso di esito positivo di tale prova - ad esclusiva discrezione e richiesta della sola parte potenzialmente acquirente - sarebbe stato redatto un preliminare di compravendita.
Trascorsi i 30 giorni veniva effettivamente redatto un preliminare di compravendita in data
15.10.2021 e, due anni dopo e più precisamente in data 07.11.2023, l'atto notarile di compravendita.
In entrambi i contratti le parti dichiaravano di non essersi avvalse di mediatori o agenti immobiliari.
Veniva inoltre espreSSmente previsto che: “Per eventuali intermediari o agenti immobiliari assunti dalla parte venditrice, la steSS sarà l'unico responsabile per qualsiasi commissione di intermediazione in relazione alla vendita dell'immobile alla parte acquirente. In caso di accordi della parte venditrice con terzi relativi alla mediazione, la parte venditrice si impegna a manlevare
e tenere indenne la parte acquirente da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, danno, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) derivanti alla parte acquirente da o in connessione con fondate richieste di commissioni o altre spese dovute dalla parte venditrice in relazione alla Lettera di Intenti, al presente atto, alla vendita dell'immobile ed alle operazioni ivi contemplate.”
Parte convenuta eccepiva di non aver mai avuto rapporti con la di non essersi mai Parte_1 avvalsa della sua opera di intermediazione avendo sempre e solo interagito (anche per prendere in locazione “Villa SOna”) per il tramite del SI. agente della di New _3 CP_5
York.
Eccepiva inoltre la mancanza di legittimazione attiva della poiché il contratto di Parte_1 locazione di “Villa SOna” - sottoscritto il 10.07.2021 - era stato concluso da una diversa società denominata Re Italy 21 s.r.l.
Parte convenuta contestava la richiesta di risarcimento per responsabilità extracontrattuale mancandone i presupposti.
Affermava essere improponibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. in quanto infondata e priva di qualunque prova.
Dichiarava, stante la clausola di manleva sopra letteralmente trascritta, di voler chiamare in causa ex art. 269, co 2 c.p.c in persona del socio amministratore e legale rappresentante, Controparte_2 il SI. e la SI.ra . Controparte_4 Controparte_3
Chiedeva in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e Parte_1 nel merito di rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, in via meramente subordinata, di condannare il SI. e la SI.ra Controparte_2 Controparte_4 , in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di ragione, a manlevare e/o Controparte_3 rimborsare quanto parte convenuta dovesse essere tenuta a versare all'attrice per sorte, interessi e quant'altro.
Autorizzata la chiamata di terzo, rimanevano contumaci il SI. e la SI.ra Controparte_4
mentre si costituiva in giudizio assumendo che, in caso Controparte_3 Controparte_2 di soccombenza della SI.ra per aver richiesto l'opera degli intermediari come da domanda CP di parte attrice, sarebbe la convenuta a dover manlevare la società dalle pretese della CP_2
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda della SI.ra Parte_1
nei confronti della società e dei suoi soci. CP
Nel rispetto dei termini di cui all'art 171 ter c.p.c. le parti depositavano le memorie integrative e formulavano le loro richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, rinviata insieme al merito la decisione sulla carenza di legittimazione attiva e sull'eccepita litispendenza tra il presente procedimento e quello pendente davanti al Tribunale Civile di SaSSri tra e la rigettata la richiesta Controparte_2 Parte_1 di CTU e rigettate le prove per testi ed interpello, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del giorno
08.01.2025.
Le domande sono infondate e vanno rigettate per le seguenti ragioni.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...] avanzata da parte convenuta nella comparsa di risposta. Risulta infatti provato Parte_1 mediante produzione documentale (cfr. docc. 7 e 8 di parte convenuta e doc. 7 di parte attrice) che la Re Italy 21 s.r.l. ha conferito l'azienda nella con atto del 29.12.2020. Parte_1
Nessun rilievo ha il fatto che, come evidenziato da parte convenuta, siano stati erroneamente utilizzati stampati e carte intestate all'una o all'altra società trattandosi di mero errore che in nessun modo inficia il contenuto dei documenti stessi: è ampiamente provato sia il contratto di locazione estiva di Villa SOna sia il rapporto tra la proprietà e la società attrice.
Considerato che, per costante giurisprudenza, le vicende evolutivo-modificative di una società non ne generano la sua estinzione, bensì semplicemente un trasformarsi che, però, non ne fa venire meno la continuità giuridica, è evidente che, nel caso in esame, siamo di fronte ad una mera variazione societaria e che, conseguentemente, nei rapporti giuridici della Re Italy 21 s.r.l. è subentrata la Parte_1
Deve altresì essere rigettata la questione eccepita di litispendenza tra il presente giudizio e la causa davanti al Tribunale Civile di SaSSri, tra e la distinta con il Controparte_2 Parte_1 numero di R.G. 2267/2022.
Pur trattandosi di due procedimenti che riguardano entrambi “Villa SOna”, in realtà sono giudizi palesemente differenti per petitum e causa petendi e, pertanto, autonomi tra loro.
Il procedimento instaurato davanti al Tribunale di SaSSri, infatti, ha per oggetto l'accertamento dell'inesistenza del debito de nei confronti della per le provvigioni Controparte_2 Parte_1 richieste dall'agenzia per l'intervenuta vendita di “Villa SOna” in esecuzione dell'incarico a lei conferito in data 07.01.2021 dal SI. amministratore de (si veda Controparte_4 Controparte_2 il doc. 5a di parte attrice). La presente causa, invece, ha per oggetto l'accertamento dei rapporti tra la e la convenuta (tali da far maturare il diritto alla provvigione) che la medesima Parte_1
assume dover avere dalla SI.ra . Pt_1 CP
E' poi opportuno soffermarsi sull'integrale rigetto delle richieste istruttorie e, a tal riguardo, va osservato che le stesse non sono state ammesse in quanto irrilevanti ai fini della decisione, ed infatti: le prove testimoniali e l'interpello non avrebbero consentito di accertare nulla di diverso da quanto già provato per tabulas, sia poiché volte a far ripetere ai testimoni quanto emerge dall'esame e dalla semplice lettura della copiosa documentazione sia poiché attinenti a fatti estranei alla causa;
la richiesta estrazione informatica a mezzo CTU delle e-mail e dei meSSggi sms e Whatsapp, anch'essi già depositati in atti, è da considerarsi del tutto superflua poiché la documentazione prodotta ha di per sé valore probatorio, come affermato più volte dalla Corte di CaSSzione che riconosce anche agli screenshot stampati del display del dispositivo (che ha mandato o ricevuto i meSSggi) valore di prova al pari delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del c.c.; si noti che la S.C. ha evidenziato che tali prove non possono essere disconosciute da una generica contestazione da parte dei legali delle parti dovendo il disconoscimento essere chiaro, circostanziato ed esplicito e dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Nessuna eccezione di questo genere è stata sollevata dalle parti.
Nel merito la domanda della è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto e deve Parte_1 essere dunque rigettata.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'agenzia, che opera sfruttando il marchio
[...]
e che, come agente locale della di New York su richiesta dell'agente Controparte_5 CP_5 americano SI. si era occupata di concludere il contratto di locazione di “Villa _3
SOna” (cfr. doc. 10a di parte attrice) avrebbe fatto molto di più che non occuparsi della sola locazione transitoria estiva dal 09.08.2021 al 06.09.2021.
A suo dire, infatti, avendo precedenti rapporti sempre con il medesimo agente americano SI. _3
- che aveva domandato alla sua corrispondente Soheby's informazioni su proprietà in vendita
[...] in Italia da proporre alla sua clientela, tra cui l'odierna convenuta - avrebbe svolto anche la sua opera per “invogliare” all'acquisto di “Villa SOna” l'attrice americana - SI.ra CP
- in arte . La afferma di aver “messo in contatto” le parti
[...] Persona_1 Parte_1
e che tale operazione avrebbe poi prodotto i suoi effetti tanto è vero che successivamente “Villa
SOna” veniva venduta proprio alla SI.ra . CP
Ebbene la lettura della documentazione consente una ricostruzione dei fatti differente poiché le mail del mese di luglio 2021 (cfr. doc.7 e 11 di parte attrice) comprovano un fatto già evidente dalle affermazioni delle stesse parti in causa e cioè che la SI.ra ha inteso solo ed unicamente CP prendere in locazione “Villa SOna” per il mese di agosto del 2021 per un prezzo di € 35.000 a settimana, comprensivo di una serie di servizi meglio specificati nel richiamato documento.
Leggiamo infatti “WH is in love with this house and yes she would like to rent for August”
(WH - cioè la SI.ra – è innamorata di questa casa e vorrebbe affittarla per Agosto). CP
Anche l'esame dell'ulteriore documentazione versata in atti non porta a conclusioni diverse dell'aver la (quale corrispondente della Sotheby's New York, si noti che è la steSS Pt_1 [...]
che afferma letteralmente “siamo parte di una steSS grande agenzia” - cfr. doc. 14 di parte Pt_1 attrice) curato solo ed unicamente la locazione transitoria ad uso turistico di “Villa SOna” per il mese di agosto del 2021.
Le provvigioni per il contratto di locazione risultano pagate mentre le pretese provvigioni legate alla vendita di “Villa SOna” sono state sin dal principio contestate dal legale della SI.ra via pec (cfr. doc. 20b di parte attrice) e continuano ad esserlo in questa sede. CP
Nella richiamata pec dell'Avv. Carlo Barone leggiamo letteralmente che la SI.ra “non ha CP mai incaricato” per l'acquisto di “Villa SOna” ma che con detta agenzia “ha Parte_1 esclusivamente locato la villa”.
Tutto qui e nulla di più se non il tentativo, anch'esso evidente dalla lettura dei documenti di causa, da parte della - che aveva il mandato de di vendere “Villa Parte_1 Controparte_2
SOna” (cfr doc. 5a di pare attrice) - di cercare di farsi ricevere dalla SI.ra durante la CP sua vacanza estiva nella speranza che la famosa attrice americana, con disponibilità economiche tali da poter acquistare una villa di pregio quale “Villa SOna”, si intereSSsse all'affare che loro avrebbero voluto proporle e (magari riuscire a) concludere avendo ricevuto mandato dalla proprietà per la vendita di tale importante immobile del valore di circa 9 milioni di euro.
Tentativo rimasto però senza esito alcuno, come si evince da quanto affermato e documentato dalla steSS parte attrice: la SI.ra non ha mai incontrato gli agenti di (cfr. doc CP Parte_1
22 di parte attrice), non ha sottoscritto offerte e non ha conferito incarico all'agenzia contrariamente a quanto fatto da ma la cosa è estranea, come già detto, al presente giudizio. Controparte_2
Orbene appare chiaro come manchino tutti gli elementi di cui all'art. 1755 c.c. secondo il quale l'agente immobiliare ha diritto alla provvigione quando la compravendita dell'immobile si conclude grazie alla sua intermediazione.
Nella prassi l'agente immobiliare, infatti, si occupa di mostrare l'immobile in vendita, di condurre le trattative tra le parti e, più in generale, di seguire tutte le fasi della vendita. Per “Villa SOna” non ricorre nulla del genere.
Si consideri poi che, normalmente, il rapporto tra cliente e agenzia è regolato, in tutte le sue sfaccettature, da un apposito contratto scritto tra le parti - che nel caso di specie manca per cui non ci si dilungherà a riguardo - ma talora può anche non esserci la forma scritta sostituita da comportamenti concludenti.
E' neceSSrio, pertanto, approfondire tale aspetto per confrontarlo con i fatti di causa.
La giurisprudenza ha chiarito ad ampio raggio le varie situazioni che si creano legate alla mediazione immobiliare e, per indirizzo costante e prescindendo dalla formalità o meno del mandato (sia quindi esso scritto oppure no), il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando la conclusione dell'affare è in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta. Per dirla in altre parole l'opera del mediatore deve essere l'antecedente indispensabile (Cass. sent. 11443/2022,
Cass sent. 4107/2019, Cass. sent. 12390/2011) del contratto di compravendita.
Per la vendita di “Villa SOna” non ricorre una condizione del genere, non risulta provata alcuna opera continuativa della per la compravendita dell'immobile ma risulta certa (per Pt_1 prova scritta) un'unica attività di mediazione: quella relativa al contratto di locazione ad uso turistico del mese di agosto del 2021 della villa.
Si noti poi che la CaSSzione, con la recente ordinanza n. 31187/2024, ha evidenziato che l'aver semplicemente messo in relazione le parti - come asserisce parte attrice - non è sufficiente al fine del sorgere del diritto alla provvigione. La S.C. conferma quello che da tempo è l'orientamento in tema di diritto alla provvigione: esaminare con un giudizio ex post - ad affare concluso - se le prove fornite dall'agente effettivamente dimostrino un'opera continuativa tale da poter essere considerata antecedente neceSSrio dell'affare concluso (si veda, ex pluribus, Cass. n. 7626 del 2023; Cass. n. 3165 del
2023; Cass. n. 27185 del 2022; Cass. n. 11443 del 2022; Cass. n. 22426 del 2020). Nella fattispecie, come meglio sopra esposto, non ricorrono elementi in tal senso.
Vi è di più, sempre la S.C. ha chiarito che il mediatore ha diritto a vedersi riconosciuta la provvigione solamente se la sua attività viene svolta in modo palese;
nasce il diritto alla provvigione laddove le parti siano a conoscenza dell'attività di mediazione per cui, se le parti non ne sono a conoscenza, non vi è diritto alcuno alla provvigione anche se la prestazione dell'intermediario sia stata utile (Cass. sent. 28269/2019). Appare evidente come per “Villa SOna” l'attività di mediazione fosse (ben) nota solo a
[...]
(che aveva conferito mandato di vendita della villa alla nel mese di CP_2 Pt_1 gennaio del 2021 per i successivi dodici mesi, cfr doc 5a di parte attrice) e non all'odierna convenuta che, nel mese di agosto del 2021, si limitava a trascorrere le sue vacanze a “Villa
SOna” dopo aver accettato e sottoscritto - questo si per il tramite di quale Parte_1 corrispondente del SI, agente di New York - un regolare contratto di _3 CP_5 locazione transitoria ad uso turistico.
Concludendo deve ritenersi, ai fini del presente giudizio, che la compravendita di “Villa SOna” intervenuta in epoca successiva (con atto notarile del 07.11.2023) tra la convenuta e CP_2
[..
sia del tutto estranea alla pretesa attività di parte attrice e che i rapporti tra la e la Pt_1
SI.ra si sono esauriti con la stipula del contratto di locazione estiva della villa. CP
Nessuna provvigione, pertanto, non essendo stata provato quanto assunto da parte attrice è dovuta dalla SI.ra per l'acquisto di “Villa SOna”. Controparte_1
Mancando la prova ed i presupposti dell'esistenza di un rapporto giuridico e dell'essere maturato un diritto alle provvigioni altrettanto infondate e da respingere sono le richieste di parte attrice di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
In ordine all'assunto danno per mancata percezione delle provvigioni ex art. 2043 c.c. non è ravvisabile alcun fatto doloso o colposo attribuibile alla convenuta tale da aver cagionato un danno ingiusto alla con conseguente suo diritto ad ottenerne il risarcimento. Siffatta domanda Pt_1 appare pretestuosa e destituita di ogni fondamento e come tale va rigettata.
In ordine infine all'assunto ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., secondo la dottrina e la giurisprudenza unanime l'azione ha carattere sussidiario e, pertanto, non è esperibile ex art. 2042 c.c. e va anch'eSS rigettata.
Stante il mancato accoglimento delle domande di parte attrice ne deriva che altrettanto non viene accolta la domanda subordinata di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa così come quella de La SO ss nei confronti della convenuta.
Un'ultima notazione va fatta relativamente alla richiesta di chiamata del terzo. La steSS è stata autorizzata con conseguente costituzione de in p.l.r.p.t., e la contumacia dei Controparte_2
SInori e . Esaminando gli atti di causa la chiamata in Controparte_4 Controparte_3 garanzia è da considerarsi fondata in quanto, come già detto e che si legge a pagina 10 dell'atto notarile di compravendita (cfr. doc. 5 di parte convenuta) aveva espreSSmente CP_2 dichiarato che: “per eventuali intermediari o agenti immobiliari assunti dalla parte venditrice, la steSS sarà l'unico responsabile per qualsiasi commissione di intermediazione in relazione alla vendita dell'immobile alla parte acquirente. In caso di accordi della parte venditrice con terzi relativi alla mediazione, la parte venditrice si impegna a manlevare e tenere indenne la parte acquirente da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, danno, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali)”. Alla luce di quanto letteralmente trascritto ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la convenuta SI.ra e Controparte_1 Controparte_2
Per quel che attiene invece le spese tra parte attrice e parte convenuta esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, così provvede:
Dichiara infondata l'eccezione circa la carenza di legittimazione attiva da parte della Parte_1
[...]
Dichiara altresì infondata la questione di litispendenza tra il presente procedimento ed il procedimento pendente tra e la davanti al Tribunale Civile di Controparte_2 Parte_1
SaSSri (R.G. 2267/2022).
Rigetta le domande proposte da nei confronti della SI.ra in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e condanna la medesima in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla SI.ra le spese relative al Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.023,00 per onorari, di cui € 1.772 per la fase di studio, € 1.169 per la fase introduttiva ed € 3.082 per la fase decisionale oltre al rimborso forfettario del 15%, ai contributi integrativi e all'IVA come per legge, ove dovuta, ed al rimborso delle spese vive sostenute.
Compensa le spese legali tra la SI.ra e ricorrendone Controparte_1 Controparte_2 giustificati motivi.
Roma, 08.01.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICISSETTISIMA SEZIONE (EX NONA) CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott. Maria Pia De Lorenzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37087 R.G. dell'anno 2023 in decisione a seguito di fiSSzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore OT.SS , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE DE RUVO del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Porro n. 15 presso lo studio del Prof. Avv. Daniele Umberto
Santosuosso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIA DESIDERIO del Foro di Controparte_1
Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 27 presso il difensore
CONVENUTA
NONCHE'
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Corda del Foro di SaSSri, elettivamente CP_3 domiciliata in SaSSri, Via Umberto I n. 106/G presso il difensore
TERZO CHIAMATO
Controparte_4
TERZO CHIAMATO (CONTUMACE)
Controparte_3
TERZO CHIAMATO (CONTUMACE)
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 8 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da verbale da intendersi qui integralmente trascritto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la SI.ra Parte_1 [...]
per sentirla condannare - accertato il diritto alle provvigioni per la mediazione CP relativa alla compravendita di un immobile denominato “Villa SOna” - al pagamento del 3% del prezzo indicato in atto (€ 8.900.000) e, pertanto, al pagamento di complessivi € 267.000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via meramente subordinata l'attrice domandava la condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancata percezione delle provvigioni e, in via ulteriormente subordinata, la condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nelle premesse dell'atto di citazione esponeva che:
- la - che opera sfruttando il marchio Parte_1 Controparte_5
- aveva operato l'intermediazione per la compravendita di un immobile sito in comune di
Stintino (SS), località Tamerici, denominato “Villa SOna”;
- premetteva che nel 2019 la NO (famosa attrice americana, in Controparte_1 arte ) aveva conferito incarico alla di ricercare un Persona_1 Parte_1 immobile di pregio in Italia;
- nel 2021 la aveva incrociato la ricerca inversa essendole stata Parte_1 commissionata da la vendita di “Villa SOna”; Controparte_2
- sempre nel 2021 veniva scambiata corrispondenza tra l'attrice e tale ER
(introdotto alla dal SI. , agente americano di che si Parte_1 _3 CP_5 era qualificato quale assistente di;
Persona_1
- il predetto SI. aveva manifestato interesse - chiamandola villa in Stintino per Per_2 distinguerla da altra proprietà sull'isola di Pantelleria - proprio per “Villa SOna”;
- a seguito di videocall del mese di giugno 2021 - cui aveva partecipato personalmente la convenuta - la aveva cercato di orientare l'attenzione dell'attrice americana Parte_1 sull'acquisto di “Villa SOna” ma proprio la SI.ra (in arte Controparte_1
) aveva invece unicamente proposto di condurre in locazione la villa per il Persona_1 mese di agosto del 2021;
- a tal fine veniva redatto e sottoscritto un contratto di locazione transitoria ad uso turistico di “Villa SOna” - dal 9.8.2021 al 6.09.2021 - con l'intermediazione di Parte_1 che veniva pagata per l'opera professionale prestata;
- gli agenti della alla fine di agosto, cercavano di contattare la convenuta Parte_1 che si sottraeva dall'incontrarli;
- nel mentre il SI. (compagno dell'attuale socia ed amministratrice della Persona_4 società proprietaria della villa - SI.ra - e da sempre attivo nella Controparte_3 gestione del rapporto tra e gli agenti immobiliari) aveva preso diretti Controparte_2 contatti con la convenuta;
Per_
- il SI. aveva affermato di non aver alcun rapporto con gli agenti italiani della ma solo con gli agenti americani della medesima e aveva venduto CP_5 CP_5
“Villa SOna” all'odierna convenuta;
- in data 15.10.2021 la società aveva promesso in vendita “Villa SOna” CP_2 alla convenuta e nell'atto le parti avevano dichiarato di “non aver assunto alcun intermediario, agente immobiliare o altro agente”;
- la ritenendo invece di aver messo in contatto le stesse parti con effetto Parte_1 positivo, aveva chiesto il pagamento delle proprie provvigioni;
- tale richiesta veniva respinta sia da che dalla SI.ra Controparte_2 CP CP
.
[...] Si costituiva, con comparsa del 04.12.2023, la SI.ra la quale evidenziava che Controparte_1 nell'estate del 2021, volendo trascorrere le vacanze estive in Italia, si era rivolta al SI. _3
(agente americano della che le aveva proposto varie soluzioni tra cui “Villa SOna”. CP_5
Una volta stabilite tutte le condizioni, il medesimo agente americano, SI. aveva _3 incaricato l'agenzia locale italiana di ( per la conclusione del contratto CP_5 Parte_1 di locazione, poi effettivamente redatto e sottoscritto in data 10.07.2021.
Durante la vacanza, la SI.ra conosceva la proprietaria di “Villa SOna”, SI.ra CP
, che le proponeva di acquistarla. CP_3 CP_3
Terminata la locazione e la vacanza, più precisamente in data 24.09.2021, veniva sottoscritta una lettera di intenti tra la convenuta e (in persona del SI. che Controparte_2 Controparte_4 consentiva all'acquirente un periodo di 30 giorni per ispezionare ed investigare la villa al fine di comprendere se adatta a tutte le sue esigenze;
unicamente in caso di esito positivo di tale prova - ad esclusiva discrezione e richiesta della sola parte potenzialmente acquirente - sarebbe stato redatto un preliminare di compravendita.
Trascorsi i 30 giorni veniva effettivamente redatto un preliminare di compravendita in data
15.10.2021 e, due anni dopo e più precisamente in data 07.11.2023, l'atto notarile di compravendita.
In entrambi i contratti le parti dichiaravano di non essersi avvalse di mediatori o agenti immobiliari.
Veniva inoltre espreSSmente previsto che: “Per eventuali intermediari o agenti immobiliari assunti dalla parte venditrice, la steSS sarà l'unico responsabile per qualsiasi commissione di intermediazione in relazione alla vendita dell'immobile alla parte acquirente. In caso di accordi della parte venditrice con terzi relativi alla mediazione, la parte venditrice si impegna a manlevare
e tenere indenne la parte acquirente da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, danno, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) derivanti alla parte acquirente da o in connessione con fondate richieste di commissioni o altre spese dovute dalla parte venditrice in relazione alla Lettera di Intenti, al presente atto, alla vendita dell'immobile ed alle operazioni ivi contemplate.”
Parte convenuta eccepiva di non aver mai avuto rapporti con la di non essersi mai Parte_1 avvalsa della sua opera di intermediazione avendo sempre e solo interagito (anche per prendere in locazione “Villa SOna”) per il tramite del SI. agente della di New _3 CP_5
York.
Eccepiva inoltre la mancanza di legittimazione attiva della poiché il contratto di Parte_1 locazione di “Villa SOna” - sottoscritto il 10.07.2021 - era stato concluso da una diversa società denominata Re Italy 21 s.r.l.
Parte convenuta contestava la richiesta di risarcimento per responsabilità extracontrattuale mancandone i presupposti.
Affermava essere improponibile la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. in quanto infondata e priva di qualunque prova.
Dichiarava, stante la clausola di manleva sopra letteralmente trascritta, di voler chiamare in causa ex art. 269, co 2 c.p.c in persona del socio amministratore e legale rappresentante, Controparte_2 il SI. e la SI.ra . Controparte_4 Controparte_3
Chiedeva in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e Parte_1 nel merito di rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, in via meramente subordinata, di condannare il SI. e la SI.ra Controparte_2 Controparte_4 , in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di ragione, a manlevare e/o Controparte_3 rimborsare quanto parte convenuta dovesse essere tenuta a versare all'attrice per sorte, interessi e quant'altro.
Autorizzata la chiamata di terzo, rimanevano contumaci il SI. e la SI.ra Controparte_4
mentre si costituiva in giudizio assumendo che, in caso Controparte_3 Controparte_2 di soccombenza della SI.ra per aver richiesto l'opera degli intermediari come da domanda CP di parte attrice, sarebbe la convenuta a dover manlevare la società dalle pretese della CP_2
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda della SI.ra Parte_1
nei confronti della società e dei suoi soci. CP
Nel rispetto dei termini di cui all'art 171 ter c.p.c. le parti depositavano le memorie integrative e formulavano le loro richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, rinviata insieme al merito la decisione sulla carenza di legittimazione attiva e sull'eccepita litispendenza tra il presente procedimento e quello pendente davanti al Tribunale Civile di SaSSri tra e la rigettata la richiesta Controparte_2 Parte_1 di CTU e rigettate le prove per testi ed interpello, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del giorno
08.01.2025.
Le domande sono infondate e vanno rigettate per le seguenti ragioni.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...] avanzata da parte convenuta nella comparsa di risposta. Risulta infatti provato Parte_1 mediante produzione documentale (cfr. docc. 7 e 8 di parte convenuta e doc. 7 di parte attrice) che la Re Italy 21 s.r.l. ha conferito l'azienda nella con atto del 29.12.2020. Parte_1
Nessun rilievo ha il fatto che, come evidenziato da parte convenuta, siano stati erroneamente utilizzati stampati e carte intestate all'una o all'altra società trattandosi di mero errore che in nessun modo inficia il contenuto dei documenti stessi: è ampiamente provato sia il contratto di locazione estiva di Villa SOna sia il rapporto tra la proprietà e la società attrice.
Considerato che, per costante giurisprudenza, le vicende evolutivo-modificative di una società non ne generano la sua estinzione, bensì semplicemente un trasformarsi che, però, non ne fa venire meno la continuità giuridica, è evidente che, nel caso in esame, siamo di fronte ad una mera variazione societaria e che, conseguentemente, nei rapporti giuridici della Re Italy 21 s.r.l. è subentrata la Parte_1
Deve altresì essere rigettata la questione eccepita di litispendenza tra il presente giudizio e la causa davanti al Tribunale Civile di SaSSri, tra e la distinta con il Controparte_2 Parte_1 numero di R.G. 2267/2022.
Pur trattandosi di due procedimenti che riguardano entrambi “Villa SOna”, in realtà sono giudizi palesemente differenti per petitum e causa petendi e, pertanto, autonomi tra loro.
Il procedimento instaurato davanti al Tribunale di SaSSri, infatti, ha per oggetto l'accertamento dell'inesistenza del debito de nei confronti della per le provvigioni Controparte_2 Parte_1 richieste dall'agenzia per l'intervenuta vendita di “Villa SOna” in esecuzione dell'incarico a lei conferito in data 07.01.2021 dal SI. amministratore de (si veda Controparte_4 Controparte_2 il doc. 5a di parte attrice). La presente causa, invece, ha per oggetto l'accertamento dei rapporti tra la e la convenuta (tali da far maturare il diritto alla provvigione) che la medesima Parte_1
assume dover avere dalla SI.ra . Pt_1 CP
E' poi opportuno soffermarsi sull'integrale rigetto delle richieste istruttorie e, a tal riguardo, va osservato che le stesse non sono state ammesse in quanto irrilevanti ai fini della decisione, ed infatti: le prove testimoniali e l'interpello non avrebbero consentito di accertare nulla di diverso da quanto già provato per tabulas, sia poiché volte a far ripetere ai testimoni quanto emerge dall'esame e dalla semplice lettura della copiosa documentazione sia poiché attinenti a fatti estranei alla causa;
la richiesta estrazione informatica a mezzo CTU delle e-mail e dei meSSggi sms e Whatsapp, anch'essi già depositati in atti, è da considerarsi del tutto superflua poiché la documentazione prodotta ha di per sé valore probatorio, come affermato più volte dalla Corte di CaSSzione che riconosce anche agli screenshot stampati del display del dispositivo (che ha mandato o ricevuto i meSSggi) valore di prova al pari delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del c.c.; si noti che la S.C. ha evidenziato che tali prove non possono essere disconosciute da una generica contestazione da parte dei legali delle parti dovendo il disconoscimento essere chiaro, circostanziato ed esplicito e dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Nessuna eccezione di questo genere è stata sollevata dalle parti.
Nel merito la domanda della è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto e deve Parte_1 essere dunque rigettata.
Secondo la prospettazione di parte attrice l'agenzia, che opera sfruttando il marchio
[...]
e che, come agente locale della di New York su richiesta dell'agente Controparte_5 CP_5 americano SI. si era occupata di concludere il contratto di locazione di “Villa _3
SOna” (cfr. doc. 10a di parte attrice) avrebbe fatto molto di più che non occuparsi della sola locazione transitoria estiva dal 09.08.2021 al 06.09.2021.
A suo dire, infatti, avendo precedenti rapporti sempre con il medesimo agente americano SI. _3
- che aveva domandato alla sua corrispondente Soheby's informazioni su proprietà in vendita
[...] in Italia da proporre alla sua clientela, tra cui l'odierna convenuta - avrebbe svolto anche la sua opera per “invogliare” all'acquisto di “Villa SOna” l'attrice americana - SI.ra CP
- in arte . La afferma di aver “messo in contatto” le parti
[...] Persona_1 Parte_1
e che tale operazione avrebbe poi prodotto i suoi effetti tanto è vero che successivamente “Villa
SOna” veniva venduta proprio alla SI.ra . CP
Ebbene la lettura della documentazione consente una ricostruzione dei fatti differente poiché le mail del mese di luglio 2021 (cfr. doc.7 e 11 di parte attrice) comprovano un fatto già evidente dalle affermazioni delle stesse parti in causa e cioè che la SI.ra ha inteso solo ed unicamente CP prendere in locazione “Villa SOna” per il mese di agosto del 2021 per un prezzo di € 35.000 a settimana, comprensivo di una serie di servizi meglio specificati nel richiamato documento.
Leggiamo infatti “WH is in love with this house and yes she would like to rent for August”
(WH - cioè la SI.ra – è innamorata di questa casa e vorrebbe affittarla per Agosto). CP
Anche l'esame dell'ulteriore documentazione versata in atti non porta a conclusioni diverse dell'aver la (quale corrispondente della Sotheby's New York, si noti che è la steSS Pt_1 [...]
che afferma letteralmente “siamo parte di una steSS grande agenzia” - cfr. doc. 14 di parte Pt_1 attrice) curato solo ed unicamente la locazione transitoria ad uso turistico di “Villa SOna” per il mese di agosto del 2021.
Le provvigioni per il contratto di locazione risultano pagate mentre le pretese provvigioni legate alla vendita di “Villa SOna” sono state sin dal principio contestate dal legale della SI.ra via pec (cfr. doc. 20b di parte attrice) e continuano ad esserlo in questa sede. CP
Nella richiamata pec dell'Avv. Carlo Barone leggiamo letteralmente che la SI.ra “non ha CP mai incaricato” per l'acquisto di “Villa SOna” ma che con detta agenzia “ha Parte_1 esclusivamente locato la villa”.
Tutto qui e nulla di più se non il tentativo, anch'esso evidente dalla lettura dei documenti di causa, da parte della - che aveva il mandato de di vendere “Villa Parte_1 Controparte_2
SOna” (cfr doc. 5a di pare attrice) - di cercare di farsi ricevere dalla SI.ra durante la CP sua vacanza estiva nella speranza che la famosa attrice americana, con disponibilità economiche tali da poter acquistare una villa di pregio quale “Villa SOna”, si intereSSsse all'affare che loro avrebbero voluto proporle e (magari riuscire a) concludere avendo ricevuto mandato dalla proprietà per la vendita di tale importante immobile del valore di circa 9 milioni di euro.
Tentativo rimasto però senza esito alcuno, come si evince da quanto affermato e documentato dalla steSS parte attrice: la SI.ra non ha mai incontrato gli agenti di (cfr. doc CP Parte_1
22 di parte attrice), non ha sottoscritto offerte e non ha conferito incarico all'agenzia contrariamente a quanto fatto da ma la cosa è estranea, come già detto, al presente giudizio. Controparte_2
Orbene appare chiaro come manchino tutti gli elementi di cui all'art. 1755 c.c. secondo il quale l'agente immobiliare ha diritto alla provvigione quando la compravendita dell'immobile si conclude grazie alla sua intermediazione.
Nella prassi l'agente immobiliare, infatti, si occupa di mostrare l'immobile in vendita, di condurre le trattative tra le parti e, più in generale, di seguire tutte le fasi della vendita. Per “Villa SOna” non ricorre nulla del genere.
Si consideri poi che, normalmente, il rapporto tra cliente e agenzia è regolato, in tutte le sue sfaccettature, da un apposito contratto scritto tra le parti - che nel caso di specie manca per cui non ci si dilungherà a riguardo - ma talora può anche non esserci la forma scritta sostituita da comportamenti concludenti.
E' neceSSrio, pertanto, approfondire tale aspetto per confrontarlo con i fatti di causa.
La giurisprudenza ha chiarito ad ampio raggio le varie situazioni che si creano legate alla mediazione immobiliare e, per indirizzo costante e prescindendo dalla formalità o meno del mandato (sia quindi esso scritto oppure no), il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando la conclusione dell'affare è in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta. Per dirla in altre parole l'opera del mediatore deve essere l'antecedente indispensabile (Cass. sent. 11443/2022,
Cass sent. 4107/2019, Cass. sent. 12390/2011) del contratto di compravendita.
Per la vendita di “Villa SOna” non ricorre una condizione del genere, non risulta provata alcuna opera continuativa della per la compravendita dell'immobile ma risulta certa (per Pt_1 prova scritta) un'unica attività di mediazione: quella relativa al contratto di locazione ad uso turistico del mese di agosto del 2021 della villa.
Si noti poi che la CaSSzione, con la recente ordinanza n. 31187/2024, ha evidenziato che l'aver semplicemente messo in relazione le parti - come asserisce parte attrice - non è sufficiente al fine del sorgere del diritto alla provvigione. La S.C. conferma quello che da tempo è l'orientamento in tema di diritto alla provvigione: esaminare con un giudizio ex post - ad affare concluso - se le prove fornite dall'agente effettivamente dimostrino un'opera continuativa tale da poter essere considerata antecedente neceSSrio dell'affare concluso (si veda, ex pluribus, Cass. n. 7626 del 2023; Cass. n. 3165 del
2023; Cass. n. 27185 del 2022; Cass. n. 11443 del 2022; Cass. n. 22426 del 2020). Nella fattispecie, come meglio sopra esposto, non ricorrono elementi in tal senso.
Vi è di più, sempre la S.C. ha chiarito che il mediatore ha diritto a vedersi riconosciuta la provvigione solamente se la sua attività viene svolta in modo palese;
nasce il diritto alla provvigione laddove le parti siano a conoscenza dell'attività di mediazione per cui, se le parti non ne sono a conoscenza, non vi è diritto alcuno alla provvigione anche se la prestazione dell'intermediario sia stata utile (Cass. sent. 28269/2019). Appare evidente come per “Villa SOna” l'attività di mediazione fosse (ben) nota solo a
[...]
(che aveva conferito mandato di vendita della villa alla nel mese di CP_2 Pt_1 gennaio del 2021 per i successivi dodici mesi, cfr doc 5a di parte attrice) e non all'odierna convenuta che, nel mese di agosto del 2021, si limitava a trascorrere le sue vacanze a “Villa
SOna” dopo aver accettato e sottoscritto - questo si per il tramite di quale Parte_1 corrispondente del SI, agente di New York - un regolare contratto di _3 CP_5 locazione transitoria ad uso turistico.
Concludendo deve ritenersi, ai fini del presente giudizio, che la compravendita di “Villa SOna” intervenuta in epoca successiva (con atto notarile del 07.11.2023) tra la convenuta e CP_2
[..
sia del tutto estranea alla pretesa attività di parte attrice e che i rapporti tra la e la Pt_1
SI.ra si sono esauriti con la stipula del contratto di locazione estiva della villa. CP
Nessuna provvigione, pertanto, non essendo stata provato quanto assunto da parte attrice è dovuta dalla SI.ra per l'acquisto di “Villa SOna”. Controparte_1
Mancando la prova ed i presupposti dell'esistenza di un rapporto giuridico e dell'essere maturato un diritto alle provvigioni altrettanto infondate e da respingere sono le richieste di parte attrice di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
In ordine all'assunto danno per mancata percezione delle provvigioni ex art. 2043 c.c. non è ravvisabile alcun fatto doloso o colposo attribuibile alla convenuta tale da aver cagionato un danno ingiusto alla con conseguente suo diritto ad ottenerne il risarcimento. Siffatta domanda Pt_1 appare pretestuosa e destituita di ogni fondamento e come tale va rigettata.
In ordine infine all'assunto ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., secondo la dottrina e la giurisprudenza unanime l'azione ha carattere sussidiario e, pertanto, non è esperibile ex art. 2042 c.c. e va anch'eSS rigettata.
Stante il mancato accoglimento delle domande di parte attrice ne deriva che altrettanto non viene accolta la domanda subordinata di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa così come quella de La SO ss nei confronti della convenuta.
Un'ultima notazione va fatta relativamente alla richiesta di chiamata del terzo. La steSS è stata autorizzata con conseguente costituzione de in p.l.r.p.t., e la contumacia dei Controparte_2
SInori e . Esaminando gli atti di causa la chiamata in Controparte_4 Controparte_3 garanzia è da considerarsi fondata in quanto, come già detto e che si legge a pagina 10 dell'atto notarile di compravendita (cfr. doc. 5 di parte convenuta) aveva espreSSmente CP_2 dichiarato che: “per eventuali intermediari o agenti immobiliari assunti dalla parte venditrice, la steSS sarà l'unico responsabile per qualsiasi commissione di intermediazione in relazione alla vendita dell'immobile alla parte acquirente. In caso di accordi della parte venditrice con terzi relativi alla mediazione, la parte venditrice si impegna a manlevare e tenere indenne la parte acquirente da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, danno, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali)”. Alla luce di quanto letteralmente trascritto ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la convenuta SI.ra e Controparte_1 Controparte_2
Per quel che attiene invece le spese tra parte attrice e parte convenuta esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, così provvede:
Dichiara infondata l'eccezione circa la carenza di legittimazione attiva da parte della Parte_1
[...]
Dichiara altresì infondata la questione di litispendenza tra il presente procedimento ed il procedimento pendente tra e la davanti al Tribunale Civile di Controparte_2 Parte_1
SaSSri (R.G. 2267/2022).
Rigetta le domande proposte da nei confronti della SI.ra in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e condanna la medesima in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla SI.ra le spese relative al Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.023,00 per onorari, di cui € 1.772 per la fase di studio, € 1.169 per la fase introduttiva ed € 3.082 per la fase decisionale oltre al rimborso forfettario del 15%, ai contributi integrativi e all'IVA come per legge, ove dovuta, ed al rimborso delle spese vive sostenute.
Compensa le spese legali tra la SI.ra e ricorrendone Controparte_1 Controparte_2 giustificati motivi.
Roma, 08.01.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo