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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORI Parte_1 C.F._1
AB
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI FURIO Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI FURIO Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI FURIO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025:
per l'attrice : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda di parte Parte_1 opponente e per l'effetto: - Dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di ed Controparte_2 in quanto sfornite di titolo esecutivo e conseguentemente riconoscere Controparte_3 Parte_1
debitore di nella sua qualita di erede del Dott. della somma di
[...] Controparte_1 Persona_1
€ 1.666.31, ovvero della somma maggiore o minore che verra ritenuta provata in corso di causa ovvero da liquidarsi anche secondo equita , anziche della maggiore somma precettata di € 30.985,86, somma poi ridotta dalla controparte in € 4.584,55 a seguito dell'adesione della stessa al II motivo di pagina 1 di 5 opposizione. - Condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. stanti gli evidenti profili di abuso del diritto sopra richiamati, in misura almeno pari al 30% delle spese di lite che verranno liquidate in favore dell'opponente. - Condannare parte opposta alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.”;
per le convenute “Piaccia Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, ed alla luce della nostra acquiescenza rispetto al secondo motivo di opposizione a precetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua;
2) Nel merito, rigettare nel resto l'opposizione e la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., siccome infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso sfornite di prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle opposte a proseguire l'opposizione nei confronti della Sig.ra limitatamente all'importo di € 4,584,55, ovvero di quello Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con la sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021, il Tribunale di Roma condannava gli attori
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, a pagare, a titolo di rimborso Parte_1 Parte_6 Parte_7 delle spese processuali, a in proprio e CP_4 Parte_8 Controparte_1 nella qualità di esercente la potestà su quale Controparte_2 Controparte_3 erede di la somma di euro 7.000,00 ciascuno, oltre ICA, CPA e spese generali. Persona_1
II. Con atto notificato a (e agli altri attori sopra indicati), Parte_1 CP_1
ntimavano il pagamento della somma
[...] Controparte_2 Controparte_3 di euro 21.000,00 (pari ad euro 7.000,00 x 3), oltre accessori per compensi IVA, CPA e rimborso spese generali, per l'importo complessivo di euro 30.985,86.
III. Con atto di citazione notificato in data 26 settembre 2024, proponeva Parte_1 opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 I comma cpc e domandava l'accertamento che il proprio debito nei confronti di ed nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi del Dott. ammontava ad euro 1.666,31. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice deduceva che:
nel giudizio concluso con la sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021, si era Controparte_1 costituita in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori ed CP_2
pagina 2 di 5 quali eredi del defunto Dott. con unica comparsa a ministero di un Controparte_3 Persona_1 unico difensore;
ed non erano titolari ciascuna di una posizione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 individuale autonomamente esaminata dal Tribunale, bensì esse tutte insieme rappresentano unitariamente quella che era la posizione originaria del loro dante causa Dott. Persona_1 nell'ambito del contenzioso per responsabilità sanitaria instaurato nei confronti del sanitario;
la condanna al rimborso delle spese processuali aveva ad oggetto l'importo di euro 7.000,00, oltre accessori, in favore di ed quali eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Persona_1
la somma di euro 7.000,00, oltre accessori, doveva poi essere divisa tra i sette attori e posta a loro carico pro-quota in quanto la condanna non era solidale in base al combinato disposto degli artt. 1294 cc e 97 II comma cpc.
L'attrice chiedeva anche la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per gli evidenti profili di abuso del diritto, in misura almeno pari al 30% delle spese di lite, che verranno liquidate in favore dell'opponente.
IV. Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2025, si costituivano in giudizio CP_1
riconoscevano che il secondo
[...] Controparte_2 Controparte_3 motivo di opposizione era fondato con la conseguenza che la somma dovuta alle convenute opposte doveva essere rideterminata nella misura di un settimo.
Deducevano invece che il primo motivo di opposizione era infondato e che ciascuna convenuta opposta aveva diritto al rimborso delle spese processuali in via individuale e non cumulativa in quanto il dispositivo della sentenza recava la condanna a pagare le spese processuali a ciascuna parte convenuta.
Deducevano che il credito doveva ridursi ad euro 4.584,55.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 doveva essere respinta in quanto infondata.
V. Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la controversia è attuale alla luce del fatto che le convenute opposte chiedono il rigetto dell'opposizione a precetto.
La circostanza che le convenute opposte ritengono un motivo di opposizione fondato non è rilevante perché la cessazione della materia del contendere ricorre solo quando la controversia tra le opposte pagina 3 di 5 pretese e difese si è risolta.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 16891 del 15/06/2021: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti”.
Fatta questa necessaria premessa chiarificatrice, i motivi di opposizione sono entrambi fondati per le ragioni di fatto e diritto già illustrate dall'attrice opponente , che il giudice Parte_1 condivide.
Dalla lettura della sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021, e anche dalla sua chiara intestazione, emerge che ostituiscono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 una unica parte sostanziale, quali eredi del convenuto dott. Persona_1
La condanna degli attori non è solidale ed ha ad oggetto la somma di euro 7.000,00, oltre accessori, da corrispondere a ciascuna parte convenuta con la precisazione che Controparte_1 CP_2
ostituiscono una unica parte convenuta, quali eredi del
[...] Controparte_3 convenuto originario dott. Persona_1
Non ricorrendo la solidarietà tra i debitori, la condanna deve essere divisa pro quota tra i sette attori.
Il precetto deve, quindi, essere ridotto alla somma di euro 1.000,00.
Il compenso per la redazione e notifica dell'atto di precetto deve essere determinato nella misura di euro 142,00 in base al D.M. 10 marzo 2014 n.55.
Il rimborso per le spese generali ai sensi dell'art. 2 D.M. citato, IVA e CPA viene determinato nella misura complessiva di euro 524,31.
La somma dovuta è, quindi, di euro 1.666,31.
Il precetto viene conseguentemente ridotto ad euro 1.666,31, importo che è Parte_1 tenuta a pagare a che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 4 di 5 costituiscono un unico creditore;
il pagamento ad una sola di esse di euro 1.666,31 estinguerà il debito originato dalla sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021 nei confronti delle altre due.
soccombenti, vengono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannate in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 545,00 per spese ed euro Parte_1
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc viene respinta in quanto manca la prova che le convenute opposte abbiano agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro ogni diversa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
riduce la somma dovuta da in base all'atto di precetto opposto a Parte_1 CP_1
d euro 1.666,31;
[...] Controparte_2 Controparte_3
condanna pagare in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro Parte_1
545,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Livorno, 8 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORI Parte_1 C.F._1
AB
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI FURIO Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI FURIO Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI FURIO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025:
per l'attrice : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda di parte Parte_1 opponente e per l'effetto: - Dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di ed Controparte_2 in quanto sfornite di titolo esecutivo e conseguentemente riconoscere Controparte_3 Parte_1
debitore di nella sua qualita di erede del Dott. della somma di
[...] Controparte_1 Persona_1
€ 1.666.31, ovvero della somma maggiore o minore che verra ritenuta provata in corso di causa ovvero da liquidarsi anche secondo equita , anziche della maggiore somma precettata di € 30.985,86, somma poi ridotta dalla controparte in € 4.584,55 a seguito dell'adesione della stessa al II motivo di pagina 1 di 5 opposizione. - Condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. stanti gli evidenti profili di abuso del diritto sopra richiamati, in misura almeno pari al 30% delle spese di lite che verranno liquidate in favore dell'opponente. - Condannare parte opposta alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A.”;
per le convenute “Piaccia Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, ed alla luce della nostra acquiescenza rispetto al secondo motivo di opposizione a precetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua;
2) Nel merito, rigettare nel resto l'opposizione e la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., siccome infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso sfornite di prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle opposte a proseguire l'opposizione nei confronti della Sig.ra limitatamente all'importo di € 4,584,55, ovvero di quello Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con la sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021, il Tribunale di Roma condannava gli attori
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, a pagare, a titolo di rimborso Parte_1 Parte_6 Parte_7 delle spese processuali, a in proprio e CP_4 Parte_8 Controparte_1 nella qualità di esercente la potestà su quale Controparte_2 Controparte_3 erede di la somma di euro 7.000,00 ciascuno, oltre ICA, CPA e spese generali. Persona_1
II. Con atto notificato a (e agli altri attori sopra indicati), Parte_1 CP_1
ntimavano il pagamento della somma
[...] Controparte_2 Controparte_3 di euro 21.000,00 (pari ad euro 7.000,00 x 3), oltre accessori per compensi IVA, CPA e rimborso spese generali, per l'importo complessivo di euro 30.985,86.
III. Con atto di citazione notificato in data 26 settembre 2024, proponeva Parte_1 opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 I comma cpc e domandava l'accertamento che il proprio debito nei confronti di ed nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi del Dott. ammontava ad euro 1.666,31. Persona_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice deduceva che:
nel giudizio concluso con la sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021, si era Controparte_1 costituita in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori ed CP_2
pagina 2 di 5 quali eredi del defunto Dott. con unica comparsa a ministero di un Controparte_3 Persona_1 unico difensore;
ed non erano titolari ciascuna di una posizione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 individuale autonomamente esaminata dal Tribunale, bensì esse tutte insieme rappresentano unitariamente quella che era la posizione originaria del loro dante causa Dott. Persona_1 nell'ambito del contenzioso per responsabilità sanitaria instaurato nei confronti del sanitario;
la condanna al rimborso delle spese processuali aveva ad oggetto l'importo di euro 7.000,00, oltre accessori, in favore di ed quali eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Persona_1
la somma di euro 7.000,00, oltre accessori, doveva poi essere divisa tra i sette attori e posta a loro carico pro-quota in quanto la condanna non era solidale in base al combinato disposto degli artt. 1294 cc e 97 II comma cpc.
L'attrice chiedeva anche la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per gli evidenti profili di abuso del diritto, in misura almeno pari al 30% delle spese di lite, che verranno liquidate in favore dell'opponente.
IV. Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2025, si costituivano in giudizio CP_1
riconoscevano che il secondo
[...] Controparte_2 Controparte_3 motivo di opposizione era fondato con la conseguenza che la somma dovuta alle convenute opposte doveva essere rideterminata nella misura di un settimo.
Deducevano invece che il primo motivo di opposizione era infondato e che ciascuna convenuta opposta aveva diritto al rimborso delle spese processuali in via individuale e non cumulativa in quanto il dispositivo della sentenza recava la condanna a pagare le spese processuali a ciascuna parte convenuta.
Deducevano che il credito doveva ridursi ad euro 4.584,55.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 doveva essere respinta in quanto infondata.
V. Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la controversia è attuale alla luce del fatto che le convenute opposte chiedono il rigetto dell'opposizione a precetto.
La circostanza che le convenute opposte ritengono un motivo di opposizione fondato non è rilevante perché la cessazione della materia del contendere ricorre solo quando la controversia tra le opposte pagina 3 di 5 pretese e difese si è risolta.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 16891 del 15/06/2021: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti”.
Fatta questa necessaria premessa chiarificatrice, i motivi di opposizione sono entrambi fondati per le ragioni di fatto e diritto già illustrate dall'attrice opponente , che il giudice Parte_1 condivide.
Dalla lettura della sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021, e anche dalla sua chiara intestazione, emerge che ostituiscono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 una unica parte sostanziale, quali eredi del convenuto dott. Persona_1
La condanna degli attori non è solidale ed ha ad oggetto la somma di euro 7.000,00, oltre accessori, da corrispondere a ciascuna parte convenuta con la precisazione che Controparte_1 CP_2
ostituiscono una unica parte convenuta, quali eredi del
[...] Controparte_3 convenuto originario dott. Persona_1
Non ricorrendo la solidarietà tra i debitori, la condanna deve essere divisa pro quota tra i sette attori.
Il precetto deve, quindi, essere ridotto alla somma di euro 1.000,00.
Il compenso per la redazione e notifica dell'atto di precetto deve essere determinato nella misura di euro 142,00 in base al D.M. 10 marzo 2014 n.55.
Il rimborso per le spese generali ai sensi dell'art. 2 D.M. citato, IVA e CPA viene determinato nella misura complessiva di euro 524,31.
La somma dovuta è, quindi, di euro 1.666,31.
Il precetto viene conseguentemente ridotto ad euro 1.666,31, importo che è Parte_1 tenuta a pagare a che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 4 di 5 costituiscono un unico creditore;
il pagamento ad una sola di esse di euro 1.666,31 estinguerà il debito originato dalla sentenza n.13979/2021 del 1 settembre 2021 nei confronti delle altre due.
soccombenti, vengono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condannate in solido tra loro ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 545,00 per spese ed euro Parte_1
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc viene respinta in quanto manca la prova che le convenute opposte abbiano agito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro ogni diversa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
riduce la somma dovuta da in base all'atto di precetto opposto a Parte_1 CP_1
d euro 1.666,31;
[...] Controparte_2 Controparte_3
condanna pagare in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro Parte_1
545,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Livorno, 8 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5