Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3622 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Maria Randazzo); Parte_1
OPPONENTE
e in persona legale rappresentante pro tempore - assuntore del concordato CP_1
fallimentare CE. (avv. Umberto Ilardo); Parte_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 397/20 del 14 gennaio 2020 emesso su istanza di Curatela del
FA , questo Tribunale ha ingiunto a il Parte_3 Parte_1
pagamento della somma di € 407.345,87, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della fornitura di merci.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne ha chiesto la revoca, disconoscendo la sottoscrizione e il contenuto della scrittura privata “Riconoscimento di debito ex art.1988 c.c. piano di rientro” prodotta nel procedimento monitorio ed eccependo che il debito pregresso di dal 14/10/2011 al CP_2
30/09/2013, ammontante ad €. 574.036,00, come da piano di rientro redatto dal Presidente del Pt_3
in data 27/09/2011, era stato interamente pagato.
[...]
Costituitasi in giudizio, ha Controparte_3
precisato che il credito si riferiva a forniture di merce effettuate dal nel periodo compreso Parte_3
tra il 2011 e il 2014; ha chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta;
ha variamente contestato
1
Con comparsa in data 03/01/2024 si è costituita in giudizio in persona legale CP_1
rappresentante pro tempore - assuntore del concordato fallimentare CE. Parte_2
, la quale ha richiamato le conclusioni, domande ed eccezioni formulate dalla curatela.
[...]
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La parte opponente ha disconosciuto la scrittura privata “Riconoscimento di debito ex art.1988
c.c. piano di rientro” del 10/07/2011, evidenziando come tale scrittura si ponesse in contrasto con il piano di rientro redatto il 27/09/2011 dal Presidente del , da cui emerge che l'esposizione Parte_3
debitoria di ascendeva ad € 574.036,00. Parte_1
La parte opposta , ha dichiarato Controparte_3
che intendeva avvalersi del documento e ne ha chiesto la verificazione, ma non ha prodotto l'originale della scrittura.
Ebbene, in tema di verificazione della scrittura privata, come chiarito dalla Suprema Corte, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova (Cass. n. 23959/2023).
Nel caso in esame, l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito del 10/07/2011.
Invero, la legale rappresentante della società opponente, ascoltata in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non riconoscere la firma apposta al documento (v. verbale d'udienza del
09/02/2022) e il teste , consulente di , ha dichiarato di non ricordare Testimone_1 Parte_3
di avere mai visto la scrittura in contestazione (v. verbale d'udienza del 30/05/2022).
Alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, una consulenza tecnica grafologica, eseguita sulla copia della scrittura prodotta dalla parte opposta, non sarebbe stata sufficiente, in mancanza di altri elementi di prova, al fine di accertare l'autenticità della scrittura.
Ne consegue che il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe,
2 perciò, a quest'ultimo, quale "apparente" autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione
(Cass. n. 20144/2005; cfr. altresì Cass. n. 33769/2019).
L'esclusione dell'utilizzabilità istruttoria della scrittura de qua, anche quale fonte di indizi, non precludeva certamente alla parte interessata di dare comunque prova, con i mezzi ordinari e nei limiti dell'ammissibilità di questi ultimi, del contenuto delle circostanze in essa previste (cfr. Cass. n.
33769/2019).
Nel caso in esame, il teste ha riferito di ricordare che “la situazione debitoria Testimone_1
riscontrata al 2011 era oscillante tra 900.000 e 950.000 €”, aggiungendo che egli non aveva predisposto le scritture contabili, in quanto di competenza del personale amministrativo, e che le parti avevano tentato di risolvere la vicenda bonariamente ed erano addivenute “ad un accordo che aveva cristallizzato una data posizione debitoria e ricordo anche che erano stati eseguiti dei pagamenti, ma ricordo anche che a un certo punto questi pagamenti sono stati interrotti.”
Dal piano di rientro redatto il 27/09/2011 dal Presidente del , non contestato dalla Parte_3 parte opposta, emerge che l'esposizione debitoria di ascendeva ad € 574.036,00. Pt_1 Pt_1
A garanzia del pagamento rateale l'opponente ha rilasciato 24 cambiali, di cui 23 dell'importo di
€ 15.600,00 ed una dell'importo di € 15.236,00.
Dalle schede contabili prodotte dalla curatela di e dai mastrini di conto prodotti da Parte_3 emerge che la società opponente ha versato alla creditrice, in adempimento del piano di Parte_1
rientro, la somma di € 200.000,00 in data 14/10/11 nonché n. 3 rate di € 15.600,00 nel 2011, n. 10 rate nel 2012 e n. 2 rate nel 2013.
Dalla documentazione in atti si ricava, altresì, che i rapporti commerciali tra le parti sono proseguiti fino all'anno 2014 (v. libro giornale e mastrini di conto produzione di parte opponente del
30/11/2021 nonché schede contabili e fatture all. 4 e 5 del fascicolo monitorio), generando crediti e debiti reciproci, che risultano in parte pagati ed in parte compensati.
Deve evidenziarsi che i debiti e i pagamenti indicati nei mastrini di conto della Parte_1
trovano riscontro nelle schede contabili di , ad eccezione del pagamento delle rate del Parte_3
piano di rientro ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, di cui l'opponente non ha nemmeno fornito prova.
Quanto all'importo di € 365.806,91, esso è stato recepito nella contabilità del CEDI SISA con due poste di rettifica, rispettivamente dell'ammontare di € 315.806,91 e di € 50.000,00, recanti entrambe la data di appostazione del 31/12/2011, con causali “Rett. Autor. CDA - Reg. Omessa del
20.12.2010” e “Rett. Autor. CDA - Reg. Omessa del 18.03.2010”.
3 Giova ricordare che il creditore deve provare la fonte del suo diritto, mentre la circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto può essere meramente allegata, gravando sull'obbligato l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 3579/2004).
Nel caso in esame, considerato che sulla base della documentazione in atti (piano di rientro, cambiali, schede contabili, mastrini di conto, fatture e documenti di trasporto) non può ritenersi provato il credito di € 365.806,91, non avendo l'opposta prodotto la documentazione contabile antecedente al 2011 e le fatture che avrebbero generato tale credito, mentre sono stati provati i crediti sorti successivamente alla pattuizione del piano di rientro e fino al febbraio del 2014, la somma complessivamente dovuta da va determinata in € 41.538,96 (€ 407.345,87 - 365.806,91). Parte_1
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere Parte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di € 41.538,96, oltre interessi CP_1
moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data della costituzione in mora (25/03/2018) al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento delle domande, le spese del giudizio devono essere compensate nella misura di 1/2, mentre vanno poste a carico di in quanto Parte_1
soccombente, nella residua misura di 1/2, e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M.
Giustizia 55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (da € 26.001 a € 52.000).
Le spese del procedimento monitorio opposto devono essere lasciate a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 397/20 del 14 gennaio 2020; condanna al pagamento in favore di della somma di € 41.538,96, Parte_1 CP_1
oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data della costituzione in mora (25/03/2018) al soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di nella Parte_1 CP_1
misura di 1/2 (compensando il residuo 1/2), che si liquidano nell'intero in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a.; lascia a carico di parte opposta le spese del procedimento monitorio.
Palermo, 28 aprile 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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