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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/04/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 68-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di P. VA Controparte_2
), con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data 24/11/2024; P_
e nei confronti di , socio illimitatamente responsabile;
P_
e nei confronti di , socio deceduto in data 24/02/2024 Persona_1
(con iscrizione nel registro delle imprese in data 07/08/2024).
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE, PARTE INTERVENUTA E PARTE RESISTENTE: come da verbale di udienza del 04/04/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024, , Parte_1 Parte_2 in qualità di ex dipendenti della società resistente – Parte_3 vantando n credito di 81.785,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza Parte_1 di decreto ingiuntivo n. 223/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 2 ricorrente); un credito di € Parte_3
73.653,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 238/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 3 ricorrente); n credito di 4.515,00 (oltre interessi e spese di procedura), Parte_3 in forza di decreto ingiuntivo n. 234/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 4 ricorrente); e un Parte_2 credito di € 7.824,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 246/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 5 ricorrente) – chiedevano che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(P. VA ), con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data P_
24/11/2024 e nei confronti di e (cfr. visura storica società P_ Controparte_2 resistente – doc. 1 ricorrente). Chiarivano, a fondamento della domanda, i) di avere lavorato alle dipendenze della società resistente;
ii) di non avere ottenuto la retribuzione integrale degli stipendi e degli emolumenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
iii) di avere ottenuto ciascuno un decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorsi e decreti ingiuntivi e atti di precetto – doc. 2-3-4-5 ricorrente); iv) di avere promosso ciascuno separate procedure esecutive mobiliari, le quali avevano dato tutte esito negativo stante che gli Ufficiali Giudiziari incaricati avevano rilevato, all'esito dei tentativi di accesso, tutti eseguiti in data 19 e 26/07/2024, di avere sempre rinvenuto il domicilio chiuso (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti presso la sede legale della società dall' presso il CP_3
Tribunale di Massa – docc. 2-3-4-5 ricorrente). Evidenziavano, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Con successivi ricorsi per intervento, e in qualità di CP_4 CP_5 ex dipendenti della società resistente – vantando un credito di 73.433,99 (oltre CP_4 interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 200/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, decreto esecutorietà atto di precetto – docc.
2-6 ricorrente); n CP_5 credito di € 67.723,57 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 199/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 3 ricorrente) – chiedevano che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(P. VA ), con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data P_
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24/11/2024 e nei confronti di e (cfr. visura storica società P_ Controparte_2 resistente – doc. 1 ricorrente). Chiarivano, a fondamento della domanda, i) di avere lavorato alle dipendenze della società resistente;
ii) di non avere ottenuto la retribuzione integrale degli stipendi e degli emolumenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
iii) di avere ottenuto ciascuno un decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorsi e decreti ingiuntivi e atti di precetto – docc. 2 intervenuti); iv) di avere promosso ciascuno separate procedure esecutive mobiliari, presso la sede sociale, le quali avevano dato tutte esito negativo stante che gli Ufficiali Giudiziari incaricati avevano rilevato, all'esito dei tentativi di accesso, di avere sempre rinvenuto il domicilio chiuso (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti presso la sede legale della società dall' presso il Tribunale di Massa – doc. 3 CP_3 intervenuti); v) di avere promosso ciascuno separate procedure esecutive mobiliari anche nei confronti dei due soci, conclusesi con esito negativo (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti nei confronti dei soci – doc. 4 intervenuti). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente
[...]
P. VA ) e , in qualità Controparte_2 P.IVA_1 P_ di socio illimitatamente responsabile, opponendosi all'accoglimento del ricorso presentato, ritenendo non sussistente il presupposto soggettivo, essendo una impresa minore con attivo patrimoniale inferiore ad € 200.000,00 e un indebitamento inferiore ad € 500.000,00; ed evidenziando come la società fosse stata cancellata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito del decesso di P_
. Allegavano alla memoria difensiva i seguenti documenti: bilanci di esercizio anni 2021, 2022,
[...]
2023; situazione patrimoniale e conto economico anno 2024; copia del libri matricola;
documentazione relativa alla cessazione attività. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell' Controparte_6 Controparte_7
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_8
Depositavano memoria di costituzione la moglie e i figli del defunto socio , Controparte_2 dando atto di avere rinunciato all'eredità rispettivamente del defunto marito e padre. Con ordinanza resa in data 19/02/2025, il Tribunale dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, compiuta, a cura della parte ricorrente, nell'ultimo domicilio del defunto nei confronti degli eredi del socio deceduto P_
, ritenendo tale speciale forma di notificazione non utilizzabile oltre il periodo stabilito dalla
[...] legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 20680 del 25/09/2009); e parimenti assegnava un termine a pena di decadenza (Sez. I Ord., 26/11/2018, n. 30538), per rinnovare la notificazione sia del ricorso, sia del pedissequo decreto di fissazione udienza, sia dell'ordinanza collegiale. All'udienza del 04/04/2025, la parte ricorrente chiedeva assegnarsi un ulteriore termine per rinnovare la notificazione nei confronti di altri successibili;
le parti discutevano la causa e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 27/11/2024 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.).
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La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 15/01/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 27/11/2024. In ogni caso, la società debitrice si è costituita in giudizio, depositando memoria difensiva, opponendosi all'accoglimento del ricorso, per difetto del requisito dell'elemento soggettivo. Poi, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati notificati, con istanza a cura della parte ricorrente, mediante notifica a mani proprie al socio illimitatamente responsabili
[...]
, il quale si è costituito in giudizio, anche in proprio, unitamente alla società. P_
Mentre, nei confronti degli eredi del socio deceduto, , la notificazione Controparte_2 non è andata a buon fine e il contraddittorio non è stato integrato nel termine di decadenza assegnato. Si richiama l'ordinanza resa in data 19/02/2025, con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, compiuta, a cura della parte ricorrente, nell'ultimo domicilio del defunto nei confronti degli eredi noti e ignoti del socio deceduto , ritenendo tale speciale forma di notificazione non utilizzabile Controparte_2 oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 20680 del 25/09/2009); e parimenti ha assegnato un termine a pena di decadenza (Sez. I Ord., 26/11/2018, n. 30538), per rinnovare la notificazione sia del ricorso, sia del pedissequo decreto di fissazione udienza, sia dell'ordinanza collegiale. Tuttavia, la parte ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso (e gli atti indicati dal Tribunale) alla moglie ed ai tre figli del defunto che si erano già costituiti in giudizio, in data 08/01/2025, rappresentando di avere rinunciato all'eredità in data 23/07/2024 (cfr. dichiarazione rinuncia). Dunque, solo la società debitrice e uno dei soci illimitatamente responsabili ( ) P_ sono stati, quindi, posti in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII. Di contro, la domanda contro non può che essere respinta. Controparte_2
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE. L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011).
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La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento delle spettanze retributive anche per la cessazione del rapporto di lavoro, dimostrato dai quattro decreti ingiuntivi, pronunciati dal Tribunale di Massa e non opposti (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – docc. 2-3-4-5 ricorrente). Inoltre, nessuna contestazione è stata sollevata sul punto dalla società resistente costituitasi. Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e non oggetto di opposizione dinanzi al competente Tribunale: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire al lavoratore in esame la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI PERSONE. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
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dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 D.Lgs. 14/2019, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 12/06/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Ancora, la società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “lavorazione marmo […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese),
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dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. RICAVI LORDI. Dalla dichiarazione dei redditi persone fisiche, si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, in € 452.456,00 nel 2021 (RS116 ricavi delle vendite – dati di bilancio) (cfr. dichiarazione 2022 redditi 2021 – ; in € 450.479,00 nel 2022 (RS116 ricavi delle vendite – dati di bilancio) Controparte_6
(cfr. dichiarazione 2023 redditi 2022 – ; in 410.454,00 nel 2023 (RS116 ricavi delle Controparte_6 vendite – dati di bilancio) (cfr. dichiarazione 2024 redditi 2023 – : con conseguente Controparte_6 superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie.
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Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_9
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
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Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) il mancato pagamento degli emolumenti agli ex lavoratori dipendenti (cinque ricorrenti e due intervenuti): per un ammontare complessivo di almeno € 308.800,00; ii) l'esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 6.871,00, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 29/11/2024); Controparte_7
iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 114.370,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770, VA e IRAP, riferite agli anni di imposta 2020/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 03/02/2025); CP_6 vi) l'esito negativo di cinque procedure esecutive mobiliari presso la sede della società, per avere l'Ufficiale giudiziario rinvenuto, in tutti gli accessi eseguiti, tra il 12 e il 26/07/2024, il domicilio chiuso (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti presso la sede legale della società dall CP_3 presso il Tribunale di Massa – docc. 2-3-4-5 ricorrente;
cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi – doc. 3 intervenuti); vi) l'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliare presso la residenza del socio illimitatamente responsabile (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo presso socio – doc. 4 intervenuti). P_
Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e delle passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 114.370,00 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato 03/02/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € Controparte_6
30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
2. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOCIO IN ESTENSIONE. Il comma 1 dell'art. 256 CCII afferma che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni (i tipi di società regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile) produce anche dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Mentre, il successivo comma 2 recita che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società individuate al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a
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debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta pacificamente che è stato socio e P_ dunque illimitatamente responsabili della Controparte_2 secondo l'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono
[...] solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali), fino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. S'impone, dunque, l'estensione della domanda di liquidazione giudiziale anche nei confronti di tali soggetti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 68-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale rappresentante pro- tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data 24/11/2024; P_
Visto l'art. 256 D. Lgs. 14/2019,
2. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di , P_ socio illimitatamente responsabile;
3. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA curatore il DOTT.SSA , iscritto all'Albo dei dottori commercialisti Persona_2 ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché entrambi iscritti all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia) (con unitario compenso da suddividersi in eguale misura), i quali dichiareranno, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
5. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
6. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
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7. FISSA per il giorno 17/09/2025 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
9. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
10. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
11. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 13. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 11/04/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 68-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di P. VA Controparte_2
), con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data 24/11/2024; P_
e nei confronti di , socio illimitatamente responsabile;
P_
e nei confronti di , socio deceduto in data 24/02/2024 Persona_1
(con iscrizione nel registro delle imprese in data 07/08/2024).
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE, PARTE INTERVENUTA E PARTE RESISTENTE: come da verbale di udienza del 04/04/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024, , Parte_1 Parte_2 in qualità di ex dipendenti della società resistente – Parte_3 vantando n credito di 81.785,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza Parte_1 di decreto ingiuntivo n. 223/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 2 ricorrente); un credito di € Parte_3
73.653,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 238/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 3 ricorrente); n credito di 4.515,00 (oltre interessi e spese di procedura), Parte_3 in forza di decreto ingiuntivo n. 234/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 4 ricorrente); e un Parte_2 credito di € 7.824,00 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 246/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 5 ricorrente) – chiedevano che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(P. VA ), con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data P_
24/11/2024 e nei confronti di e (cfr. visura storica società P_ Controparte_2 resistente – doc. 1 ricorrente). Chiarivano, a fondamento della domanda, i) di avere lavorato alle dipendenze della società resistente;
ii) di non avere ottenuto la retribuzione integrale degli stipendi e degli emolumenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
iii) di avere ottenuto ciascuno un decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorsi e decreti ingiuntivi e atti di precetto – doc. 2-3-4-5 ricorrente); iv) di avere promosso ciascuno separate procedure esecutive mobiliari, le quali avevano dato tutte esito negativo stante che gli Ufficiali Giudiziari incaricati avevano rilevato, all'esito dei tentativi di accesso, tutti eseguiti in data 19 e 26/07/2024, di avere sempre rinvenuto il domicilio chiuso (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti presso la sede legale della società dall' presso il CP_3
Tribunale di Massa – docc. 2-3-4-5 ricorrente). Evidenziavano, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente. Con successivi ricorsi per intervento, e in qualità di CP_4 CP_5 ex dipendenti della società resistente – vantando un credito di 73.433,99 (oltre CP_4 interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 200/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, decreto esecutorietà atto di precetto – docc.
2-6 ricorrente); n CP_5 credito di € 67.723,57 (oltre interessi e spese di procedura), in forza di decreto ingiuntivo n. 199/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – doc. 3 ricorrente) – chiedevano che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(P. VA ), con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data P_
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24/11/2024 e nei confronti di e (cfr. visura storica società P_ Controparte_2 resistente – doc. 1 ricorrente). Chiarivano, a fondamento della domanda, i) di avere lavorato alle dipendenze della società resistente;
ii) di non avere ottenuto la retribuzione integrale degli stipendi e degli emolumenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
iii) di avere ottenuto ciascuno un decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Massa – sezione lavoro (cfr. ricorsi e decreti ingiuntivi e atti di precetto – docc. 2 intervenuti); iv) di avere promosso ciascuno separate procedure esecutive mobiliari, presso la sede sociale, le quali avevano dato tutte esito negativo stante che gli Ufficiali Giudiziari incaricati avevano rilevato, all'esito dei tentativi di accesso, di avere sempre rinvenuto il domicilio chiuso (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti presso la sede legale della società dall' presso il Tribunale di Massa – doc. 3 CP_3 intervenuti); v) di avere promosso ciascuno separate procedure esecutive mobiliari anche nei confronti dei due soci, conclusesi con esito negativo (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti nei confronti dei soci – doc. 4 intervenuti). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la resistente
[...]
P. VA ) e , in qualità Controparte_2 P.IVA_1 P_ di socio illimitatamente responsabile, opponendosi all'accoglimento del ricorso presentato, ritenendo non sussistente il presupposto soggettivo, essendo una impresa minore con attivo patrimoniale inferiore ad € 200.000,00 e un indebitamento inferiore ad € 500.000,00; ed evidenziando come la società fosse stata cancellata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito del decesso di P_
. Allegavano alla memoria difensiva i seguenti documenti: bilanci di esercizio anni 2021, 2022,
[...]
2023; situazione patrimoniale e conto economico anno 2024; copia del libri matricola;
documentazione relativa alla cessazione attività. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell' Controparte_6 Controparte_7
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_8
Depositavano memoria di costituzione la moglie e i figli del defunto socio , Controparte_2 dando atto di avere rinunciato all'eredità rispettivamente del defunto marito e padre. Con ordinanza resa in data 19/02/2025, il Tribunale dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, compiuta, a cura della parte ricorrente, nell'ultimo domicilio del defunto nei confronti degli eredi del socio deceduto P_
, ritenendo tale speciale forma di notificazione non utilizzabile oltre il periodo stabilito dalla
[...] legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 20680 del 25/09/2009); e parimenti assegnava un termine a pena di decadenza (Sez. I Ord., 26/11/2018, n. 30538), per rinnovare la notificazione sia del ricorso, sia del pedissequo decreto di fissazione udienza, sia dell'ordinanza collegiale. All'udienza del 04/04/2025, la parte ricorrente chiedeva assegnarsi un ulteriore termine per rinnovare la notificazione nei confronti di altri successibili;
le parti discutevano la causa e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 27/11/2024 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.).
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La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 15/01/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 27/11/2024. In ogni caso, la società debitrice si è costituita in giudizio, depositando memoria difensiva, opponendosi all'accoglimento del ricorso, per difetto del requisito dell'elemento soggettivo. Poi, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati notificati, con istanza a cura della parte ricorrente, mediante notifica a mani proprie al socio illimitatamente responsabili
[...]
, il quale si è costituito in giudizio, anche in proprio, unitamente alla società. P_
Mentre, nei confronti degli eredi del socio deceduto, , la notificazione Controparte_2 non è andata a buon fine e il contraddittorio non è stato integrato nel termine di decadenza assegnato. Si richiama l'ordinanza resa in data 19/02/2025, con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, compiuta, a cura della parte ricorrente, nell'ultimo domicilio del defunto nei confronti degli eredi noti e ignoti del socio deceduto , ritenendo tale speciale forma di notificazione non utilizzabile Controparte_2 oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 20680 del 25/09/2009); e parimenti ha assegnato un termine a pena di decadenza (Sez. I Ord., 26/11/2018, n. 30538), per rinnovare la notificazione sia del ricorso, sia del pedissequo decreto di fissazione udienza, sia dell'ordinanza collegiale. Tuttavia, la parte ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso (e gli atti indicati dal Tribunale) alla moglie ed ai tre figli del defunto che si erano già costituiti in giudizio, in data 08/01/2025, rappresentando di avere rinunciato all'eredità in data 23/07/2024 (cfr. dichiarazione rinuncia). Dunque, solo la società debitrice e uno dei soci illimitatamente responsabili ( ) P_ sono stati, quindi, posti in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII. Di contro, la domanda contro non può che essere respinta. Controparte_2
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE. L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011).
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La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento delle spettanze retributive anche per la cessazione del rapporto di lavoro, dimostrato dai quattro decreti ingiuntivi, pronunciati dal Tribunale di Massa e non opposti (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, atto di precetto – docc. 2-3-4-5 ricorrente). Inoltre, nessuna contestazione è stata sollevata sul punto dalla società resistente costituitasi. Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e non oggetto di opposizione dinanzi al competente Tribunale: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire al lavoratore in esame la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI PERSONE. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
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dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 D.Lgs. 14/2019, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 12/06/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Ancora, la società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “lavorazione marmo […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese),
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dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. RICAVI LORDI. Dalla dichiarazione dei redditi persone fisiche, si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, in € 452.456,00 nel 2021 (RS116 ricavi delle vendite – dati di bilancio) (cfr. dichiarazione 2022 redditi 2021 – ; in € 450.479,00 nel 2022 (RS116 ricavi delle vendite – dati di bilancio) Controparte_6
(cfr. dichiarazione 2023 redditi 2022 – ; in 410.454,00 nel 2023 (RS116 ricavi delle Controparte_6 vendite – dati di bilancio) (cfr. dichiarazione 2024 redditi 2023 – : con conseguente Controparte_6 superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie.
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Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_9
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Dunque, lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7390 del 2017, in motivazione;
Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23993 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di condizione di procedibilità nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
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Orbene, nella fattispecie in esame, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) il mancato pagamento degli emolumenti agli ex lavoratori dipendenti (cinque ricorrenti e due intervenuti): per un ammontare complessivo di almeno € 308.800,00; ii) l'esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 6.871,00, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 29/11/2024); Controparte_7
iii) l'esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 114.370,00, inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770, VA e IRAP, riferite agli anni di imposta 2020/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 03/02/2025); CP_6 vi) l'esito negativo di cinque procedure esecutive mobiliari presso la sede della società, per avere l'Ufficiale giudiziario rinvenuto, in tutti gli accessi eseguiti, tra il 12 e il 26/07/2024, il domicilio chiuso (cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi eseguiti presso la sede legale della società dall CP_3 presso il Tribunale di Massa – docc. 2-3-4-5 ricorrente;
cfr. verbali di pignoramento mobiliare negativi – doc. 3 intervenuti); vi) l'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliare presso la residenza del socio illimitatamente responsabile (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo presso socio – doc. 4 intervenuti). P_
Dunque, tutte le suindicate circostanze dimostrano come l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La resistente, poi, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, volta a provare il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza. In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e delle passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 114.370,00 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato 03/02/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € Controparte_6
30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
2. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SOCIO IN ESTENSIONE. Il comma 1 dell'art. 256 CCII afferma che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni (i tipi di società regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile) produce anche dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Mentre, il successivo comma 2 recita che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società individuate al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a
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debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Orbene, nella fattispecie in esame, risulta pacificamente che è stato socio e P_ dunque illimitatamente responsabili della Controparte_2 secondo l'art. 2291 c.c., nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono
[...] solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali), fino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. S'impone, dunque, l'estensione della domanda di liquidazione giudiziale anche nei confronti di tali soggetti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 68-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. VA ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Carrara, via del Ferro n. 40, in persona del legale rappresentante pro- tempore , cancellata dal Registro delle imprese in data 24/11/2024; P_
Visto l'art. 256 D. Lgs. 14/2019,
2. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di , P_ socio illimitatamente responsabile;
3. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA curatore il DOTT.SSA , iscritto all'Albo dei dottori commercialisti Persona_2 ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché entrambi iscritti all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia) (con unitario compenso da suddividersi in eguale misura), i quali dichiareranno, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
5. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
6. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
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7. FISSA per il giorno 17/09/2025 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
9. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
10. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
11. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 13. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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