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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1167/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dagli Avv. Viviana Caponigro e Saverio Sapia, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandati in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Marianna Grimaldi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 1167/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2023 [nato a NO (SA) in [...] Parte_1
18.10.1974 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1 il 15.1.1979 (CF. )] in data 6.9.2014 in NO (SA) e da cui C.F._2 erano nato il figlio (27.06.2017). Persona_1
Il ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
2) una modifica dei tempi di frequentazione del minore diversa da quella concordata in sede di separazione;
3) una riduzione dell'assegno di mantenimento indiretto a suo carico da mille a
500,00 euro mensili oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario e chiedendo la conferma delle condizioni della separazione con aumento dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre da mille a tremila euro ed un aumento della quota di contribuzione del medesimo alle spese straordinarie sino all'80%.
Il Presidente delegato, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione alla udienza del 16.5.2023, emetteva con ordinanza resa in data
17.5.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice
Istruttore.
Con decreto n. 2191/2023 emesso in data 20.7.2023 la Corte di Appello di Salerno rigettava integralmente il reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale.
Effettuati accertamenti fiscali tramite la Guardia di Finanza, alla udienza del
25.9.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed
2 Proc. R.G. n. 1167/2023
essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio è nato il figlio minore (27.06.2017), Persona_1
attualmente di anni 8.
Nonostante la persistenza della conflittualità tra le parti, va confermato l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori – con collocamento prevalente presso la madre - non essendo allo stato emersi rilevanti indici di inidoneità genitoriale a carico dell'uno o dell'altra.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore tutti i mercoledì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00; il minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 fino alla
3 Proc. R.G. n. 1167/2023
domenica alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 21 giorni
(anche non consecutivi) con il padre e di 14 (anche non consecutivi) con la madre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
C) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
4 Proc. R.G. n. 1167/2023
Ebbene, nel caso di specie – anche all'esito degli accertamenti patrimoniali effettuati tramite la Guardia di Finanza - è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 51, è un imprenditore del settore alberghiero;
è amministratore di due società - Araba Fenice s.r.l. e Elecar s.r.l. - aventi un rilevante volume di affari, è socio della società D.L. Brothers s.r.l. che ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un volume di affari di 2.199,089,00 euro, è proprietario per la quota di 1/3 di due alberghi a 4 stelle ubicati in costiera amalfitana;
è proprietario esclusivo di 3 immobili in NO e comproprietario o nudo proprietario di altri 7 immobili in NO e alcuni dei quali locati a Per_2 terzi;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di circa
121.000,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di circa 73.150,00 euro (cfr. relazione GDF) e per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo di circa
73.150,00 euro (cfr. dichiarazione depositata in data 3.6.2025); ha una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'RI (cfr. doc. dep. in data 3.6.2025); ha contratto mutui con rate mensili di importi rilevanti (12.500,00 per un mutuo contratto con un fratello per uno degli alberghi, 2.000,00 per un mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive con l'attuale famiglia di fatto); ha avuto una nuova bambina dalla attuale compagna che lavora come psichiatra presso la locale ASL;
2) la resistente, di anni 46, è un avvocato;
ha dichiarato per l'anno di imposta
2023 un reddito lordo di 12.668,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di 10.609,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di 12.208,00 euro;
non ha proprietà immobiliari;
vive insieme al figlio presso l'abitazione della famiglia di origine.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale delle parti
(con particolare riferimento alla importante disponibilità patrimoniale complessiva del ), delle esigenze del minore connesse all'età e dei ridotti Pt_1 tempi di frequentazione infrasettimanali connessi alla distanza geografica dei
Comuni di residenza dei genitori (NO – Pontecagnano Faiano), appare corretto confermare la valutazione operata dal G.I. con il decreto del 26.6.2025
5 Proc. R.G. n. 1167/2023
quantificando in euro 1.100,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Appare, inoltre, opportuno prevedere che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il figlio minore sia integralmente percepito dalla sola madre atteso che è la stessa che si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del figlio (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
6 Proc. R.G. n. 1167/2023
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
6.9.2014 in NO (SA) da [nato a NO (SA) in [...] Parte_1
18.10.1974 (CF. )] e [nata a C.F._1 Controparte_1
Salerno il 15.1.1979 (CF. )]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il minore Persona_3
(27.06.2017) con residenza prevalente presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
- i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore tutti i mercoledì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00; il minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il
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giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 21 giorni
(anche non consecutivi) con il padre e di 14 (anche non consecutivi) con la madre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in euro 1.100,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento per il figlio minore che Persona_1 Parte_1
dovrà versare ad entro il 5 di ogni mese;
[...] Controparte_1
- dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il minore
(27.06.2017) sia integralmente percepito dalla madre Persona_3
CP_1 Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dagli Avv. Viviana Caponigro e Saverio Sapia, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandati in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Marianna Grimaldi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 1167/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2023 [nato a NO (SA) in [...] Parte_1
18.10.1974 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1 il 15.1.1979 (CF. )] in data 6.9.2014 in NO (SA) e da cui C.F._2 erano nato il figlio (27.06.2017). Persona_1
Il ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
2) una modifica dei tempi di frequentazione del minore diversa da quella concordata in sede di separazione;
3) una riduzione dell'assegno di mantenimento indiretto a suo carico da mille a
500,00 euro mensili oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario e chiedendo la conferma delle condizioni della separazione con aumento dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre da mille a tremila euro ed un aumento della quota di contribuzione del medesimo alle spese straordinarie sino all'80%.
Il Presidente delegato, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione alla udienza del 16.5.2023, emetteva con ordinanza resa in data
17.5.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice
Istruttore.
Con decreto n. 2191/2023 emesso in data 20.7.2023 la Corte di Appello di Salerno rigettava integralmente il reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale.
Effettuati accertamenti fiscali tramite la Guardia di Finanza, alla udienza del
25.9.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed
2 Proc. R.G. n. 1167/2023
essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio è nato il figlio minore (27.06.2017), Persona_1
attualmente di anni 8.
Nonostante la persistenza della conflittualità tra le parti, va confermato l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori – con collocamento prevalente presso la madre - non essendo allo stato emersi rilevanti indici di inidoneità genitoriale a carico dell'uno o dell'altra.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore.
Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore tutti i mercoledì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00; il minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 fino alla
3 Proc. R.G. n. 1167/2023
domenica alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 21 giorni
(anche non consecutivi) con il padre e di 14 (anche non consecutivi) con la madre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
C) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
4 Proc. R.G. n. 1167/2023
Ebbene, nel caso di specie – anche all'esito degli accertamenti patrimoniali effettuati tramite la Guardia di Finanza - è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 51, è un imprenditore del settore alberghiero;
è amministratore di due società - Araba Fenice s.r.l. e Elecar s.r.l. - aventi un rilevante volume di affari, è socio della società D.L. Brothers s.r.l. che ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un volume di affari di 2.199,089,00 euro, è proprietario per la quota di 1/3 di due alberghi a 4 stelle ubicati in costiera amalfitana;
è proprietario esclusivo di 3 immobili in NO e comproprietario o nudo proprietario di altri 7 immobili in NO e alcuni dei quali locati a Per_2 terzi;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di circa
121.000,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di circa 73.150,00 euro (cfr. relazione GDF) e per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo di circa
73.150,00 euro (cfr. dichiarazione depositata in data 3.6.2025); ha una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'RI (cfr. doc. dep. in data 3.6.2025); ha contratto mutui con rate mensili di importi rilevanti (12.500,00 per un mutuo contratto con un fratello per uno degli alberghi, 2.000,00 per un mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive con l'attuale famiglia di fatto); ha avuto una nuova bambina dalla attuale compagna che lavora come psichiatra presso la locale ASL;
2) la resistente, di anni 46, è un avvocato;
ha dichiarato per l'anno di imposta
2023 un reddito lordo di 12.668,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di 10.609,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di 12.208,00 euro;
non ha proprietà immobiliari;
vive insieme al figlio presso l'abitazione della famiglia di origine.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale delle parti
(con particolare riferimento alla importante disponibilità patrimoniale complessiva del ), delle esigenze del minore connesse all'età e dei ridotti Pt_1 tempi di frequentazione infrasettimanali connessi alla distanza geografica dei
Comuni di residenza dei genitori (NO – Pontecagnano Faiano), appare corretto confermare la valutazione operata dal G.I. con il decreto del 26.6.2025
5 Proc. R.G. n. 1167/2023
quantificando in euro 1.100,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
Appare, inoltre, opportuno prevedere che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il figlio minore sia integralmente percepito dalla sola madre atteso che è la stessa che si occupa in via prevalente delle esigenze quotidiane del figlio (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
6 Proc. R.G. n. 1167/2023
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
6.9.2014 in NO (SA) da [nato a NO (SA) in [...] Parte_1
18.10.1974 (CF. )] e [nata a C.F._1 Controparte_1
Salerno il 15.1.1979 (CF. )]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il minore Persona_3
(27.06.2017) con residenza prevalente presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
- i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio minore;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore tutti i mercoledì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00; il minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 fino alla domenica alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il
7 Proc. R.G. n. 1167/2023
giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 21 giorni
(anche non consecutivi) con il padre e di 14 (anche non consecutivi) con la madre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in euro 1.100,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento per il figlio minore che Persona_1 Parte_1
dovrà versare ad entro il 5 di ogni mese;
[...] Controparte_1
- dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
- dispone che a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno unico per il minore
(27.06.2017) sia integralmente percepito dalla madre Persona_3
CP_1 Controparte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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