Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5272
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione e provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale. È altresì trascorso il termine di legge dalla separazione.

  • Accolto
    Affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre

    Nonostante la conflittualità, viene confermato l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi indici di inidoneità genitoriale. Vengono definite le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse.

  • Accolto
    Ridefinizione dei tempi di frequentazione del padre

    Vengono stabiliti specifici tempi di frequentazione del minore con il padre, includendo incontri infrasettimanali, fine settimana a settimane alterne, alternanza durante le festività e periodi durante le vacanze estive.

  • Rigettato
    Quantificazione assegno di mantenimento

    La Corte conferma la valutazione operata dal G.I. quantificando in euro 1.100,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre, tenuto conto della sua situazione patrimoniale, delle esigenze del minore e dei tempi di frequentazione.

  • Rigettato
    Contribuzione spese straordinarie

    Entrambi i genitori sono disposti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.

  • Accolto
    Conferma condizioni di separazione

    La Corte conferma l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre e stabilisce l'assegno di mantenimento in euro 1.100,00 a carico del padre.

  • Rigettato
    Aumento assegno di mantenimento

    La Corte, pur rigettando la richiesta di aumento a 3000 euro, stabilisce l'assegno di mantenimento in euro 1.100,00, superiore alla richiesta del ricorrente ma inferiore a quella della resistente.

  • Rigettato
    Aumento contributo spese straordinarie

    La Corte dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, rigettando la richiesta di aumento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5272
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 5272
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo