TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1643/2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via D. Alighieri;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma (RM), Viale Regina Margherita n. 125, p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
LO NG ed elettivamente domiciliata presso lo studio nello Studio dell'Avv. Onofrio
Francesco in 88054 Sersale (CZ), via del Popolo n. 15;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 520/2019. emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il
17.09.2019 (n. 1148/2019 R.G).
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.08.2025, le parti concludevano come da note scritte depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 520/2019 del 17.09.2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del giudizio monitorio n. 1148/2019 RG e notificato all'opponente in data 15.10.2019 in favore della società ., con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 7.768,48 oltre Controparte_1
interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonché il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali,
oltre I.V.A. e CPA e rimborso spese generali come per legge.
A fondamento della spiegata opposizione ha lamentato l'inesistenza della prova del credito sul presupposto della valenza probatoria limitata alla fase del monitorio della fattura azionata dall'opposto – e spiccatamente la fattura n. 2867040463 del 23/11/2017 – in difetto di prova del relativo contratto;
ha contestato, altresì, la congruità dei consumi esposti e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi;
ed, infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione biennale del credito, in quanto la fattura azionata si riferisce ad un conguaglio per il periodo Maggio 2008 – Aprile 2017.
Con comparsa di costituzione del 27.3.2020, si costituiva in giudizio che, nel Controparte_1
contestare le difese ex adverso formulate, chiedeva: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, respingersi tutte le domande formulate dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale presso i locali siti in
Via Loiacono 26 – 89852 MI ( VV) identificati univocamente dal Codice PDR: 01611748000025
– in relazione al rapporto contrattuale di fornitura intercorso tra le parti, anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile.
In particolare, ha dedotto di aver allegato, in fase monitoria, tutta la documentazione necessaria e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, tra cui l'estratto autentico del libro giornale,
provvedendo, poi, in sede di opposizione, ad integrarla mediante certificazione misura prelievi e lettura del contatore. Ha eccepito la mancata contestazione della suddetta fattura da parte dell'utente che, quindi, costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, deducendone, nel merito,
la piena legittimità, e contestando, infine, l'eccezione di prescrizione del credito, per essere la stessa quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., istruita la causa in via documentale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/2/2023. Dopo una serie di rinvii,
dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare, in data 24.1.2024 la causa è stata assegnata alla sottoscritta che all'udienza del 13.08.2025, precisate le conclusioni come in atti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo decidere la controversia nel merito, con la conseguenza che l'efficacia probatoria riconosciuta in sede monitoria deve confrontarsi con il riparto dell'onere della prova e la prova dei fatti costitutivi del credito, che per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, a dispetto della sua posizione formale di convenuto opposto.
La giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, del resto, è unanime nello statuire che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le
normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore avente veste
di attore per aver richiesto l'ingiunzione la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto di
credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente avente la veste di
convenuto quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione” (Trib. Milano, sez.
VII, 17/01/2022, n. 231). Ed ancora, “L'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio
ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia
stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla,
senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., sent. n. 22253 del
14.07.2022).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione grava sul creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, mentre sul debitore–opponente incombe la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo il disposto dell'art. 2697 c.c..
Tanto chiarito in diritto, nella vicenda in oggetto il credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto si riferisce al mancato pagamento della somma di € 7.778,48, oggetto della fattura n. 2867040463 del
23/11/2017, concernente il servizio di somministrazione di gas naturale riferito all'utenza identificata dal cod. cliente n. codice cliente 1617-ENE-2019, relativo al periodo maggio/giugno 2017, per chiusura contratto o cessazione.
La difesa di parte opponente ha censurato la pretesa creditoria della società opposta eccependo in via principale l'inidoneità probatoria della fattura commerciale nel presente giudizio di opposizione.
A tal proposito, preme rilevare che, come ormai pacificamente acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, le semplici fatture possono costituire prova dei crediti in esse riportati limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. Pertanto, come detto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'esistenza rapporto contrattuale tra le parti, parte opposta ha prodotto, già in fase monitoria, l'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio in cui è
registrata la fattura azionata (cfr. all. 4 fascicolo monitorio) e, copia di un pagamento regolarmente effettuato in data 20/06/2016 dal sig. (cfr. doc.3 fascicolo parte opposta). Parte_1 La produzione in giudizio non solo delle fatture ma anche della certificazione e misurazione dei prelievi, unitamente alla lettura del contatore, oltre a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo,
costituisce anche piena prova del credito azionato in giudizio.
Al contrario, dalla stessa difesa e produzione documentale dell'opponente, che ha riferito di aver sempre onorato i propri debiti nei confronti dell'ente fornitore ed ha allegato le fatture relative ai periodi in contestazione (tra cui la bolletta 2550373368 del 21.11.2014 da cui si evince un suo credito), emerge l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Quanto, poi alla contestazione del quantum debeatur, l'odierna opposta ha provveduto a depositare la certificazione delle letture da parte della competente società di distribuzione 2I RETE GAS S.p.A.
ed esaminando il dato della lettura del contatore, alla data del 20 aprile 2017, riportato nella dichiarazione certificatoria resa dalla società di distribuzione, rispetto al dato di lettura del contatore riportato nella fattura di (azionata in via monitoria ed offerta in produzione al Controparte_1
doc. n. 4) alla data del 20 aprile 2017, emerge una coincidenza del dato certificato dalla società di distribuzione rispetto a quello cristallizzato dalla convenuta opposta nel suddetto documento contabile.
D'altro canto, parte opponente ha formulato una contestazione eccessivamente generica in ordine all'esattezza dei conteggi ed in particolare al corretto funzionamento del contatore installato presso la sede della fornitura, fondata su un'altrettanta generica allegazione di eccessività dei consumi fatturati. Al riguardo, parte opponente ha prodotto le bollette emesse dallo stesso fornitore per i periodi pregressi.
Tenuto conto, quindi, della presunzione di veridicità che assiste la contabilizzazione dei consumi mediante contatore (strumento principale ai fini del calcolo del consumo accettato dalle parti (cfr.
Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass.Civ. n. 17041 del 2.12.2002;), della mancanza di prova circa la imputabilità a terzi dei consumi, delle risultanze emergenti dalla certificazione dei consumi rilasciata dal Distributore Territoriale e, infine, della mancata contestazione delle tariffe applicate,
può affermarsi che la fattura azionata con il procedimento monitorio assurge al rango di prova piena del credito azionato, non essendo stata fornita dall'opponete alcuna prova contraria idonea a intaccare la presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore (Cass.,12/6/2006, n. 13546 “Incombe
alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con
valutazione al riguardo spettante al giudice di merito”).
Inoltre, priva di fondamento è l'asserita prescrizione biennale del credito, in virtù della c.d. Legge di stabilità 2018. Infatti, l'art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017, non è applicabile alla fattispecie de
qua, in quanto ai sensi del successivo comma 10, art. 1, L. n. 205/2017, la prescrizione biennale in materia di gas naturale si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 e non antecedente, come quella oggetto del giudizio de quo, la cui data di scadenza è il 13.12.2017.
Pertanto, nella fattispecie, il credito relativo al pagamento dei corrispettivi sorti in virtù degli accordi negoziali di somministrazione delle utenze è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo, che diventa esigibile solo alle scadenze convenute. Nel caso di specie, la data di scadenza della fattura oggetto ti giudizio è il 13.12.2017, motivo per cui il credito azionato non può
ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1643/2019:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 520/2019 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia in data 17.09.2019;
-Condanna al pagamento delle spese in favore di nella misura Parte_1 Controparte_1
di € 2.540 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1643/2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
SC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via D. Alighieri;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma (RM), Viale Regina Margherita n. 125, p.i. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
LO NG ed elettivamente domiciliata presso lo studio nello Studio dell'Avv. Onofrio
Francesco in 88054 Sersale (CZ), via del Popolo n. 15;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 520/2019. emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il
17.09.2019 (n. 1148/2019 R.G).
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.08.2025, le parti concludevano come da note scritte depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 520/2019 del 17.09.2019 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del giudizio monitorio n. 1148/2019 RG e notificato all'opponente in data 15.10.2019 in favore della società ., con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 7.768,48 oltre Controparte_1
interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonché il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 540,00 per compensi professionali,
oltre I.V.A. e CPA e rimborso spese generali come per legge.
A fondamento della spiegata opposizione ha lamentato l'inesistenza della prova del credito sul presupposto della valenza probatoria limitata alla fase del monitorio della fattura azionata dall'opposto – e spiccatamente la fattura n. 2867040463 del 23/11/2017 – in difetto di prova del relativo contratto;
ha contestato, altresì, la congruità dei consumi esposti e la conformità dei medesimi ai consumi effettivi;
ed, infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione biennale del credito, in quanto la fattura azionata si riferisce ad un conguaglio per il periodo Maggio 2008 – Aprile 2017.
Con comparsa di costituzione del 27.3.2020, si costituiva in giudizio che, nel Controparte_1
contestare le difese ex adverso formulate, chiedeva: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, respingersi tutte le domande formulate dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale presso i locali siti in
Via Loiacono 26 – 89852 MI ( VV) identificati univocamente dal Codice PDR: 01611748000025
– in relazione al rapporto contrattuale di fornitura intercorso tra le parti, anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile.
In particolare, ha dedotto di aver allegato, in fase monitoria, tutta la documentazione necessaria e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, tra cui l'estratto autentico del libro giornale,
provvedendo, poi, in sede di opposizione, ad integrarla mediante certificazione misura prelievi e lettura del contatore. Ha eccepito la mancata contestazione della suddetta fattura da parte dell'utente che, quindi, costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, deducendone, nel merito,
la piena legittimità, e contestando, infine, l'eccezione di prescrizione del credito, per essere la stessa quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., istruita la causa in via documentale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/2/2023. Dopo una serie di rinvii,
dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare, in data 24.1.2024 la causa è stata assegnata alla sottoscritta che all'udienza del 13.08.2025, precisate le conclusioni come in atti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo decidere la controversia nel merito, con la conseguenza che l'efficacia probatoria riconosciuta in sede monitoria deve confrontarsi con il riparto dell'onere della prova e la prova dei fatti costitutivi del credito, che per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, a dispetto della sua posizione formale di convenuto opposto.
La giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, del resto, è unanime nello statuire che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le
normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore avente veste
di attore per aver richiesto l'ingiunzione la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto di
credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente avente la veste di
convenuto quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione” (Trib. Milano, sez.
VII, 17/01/2022, n. 231). Ed ancora, “L'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio
ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia
stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla,
senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., sent. n. 22253 del
14.07.2022).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione grava sul creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, mentre sul debitore–opponente incombe la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo il disposto dell'art. 2697 c.c..
Tanto chiarito in diritto, nella vicenda in oggetto il credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto si riferisce al mancato pagamento della somma di € 7.778,48, oggetto della fattura n. 2867040463 del
23/11/2017, concernente il servizio di somministrazione di gas naturale riferito all'utenza identificata dal cod. cliente n. codice cliente 1617-ENE-2019, relativo al periodo maggio/giugno 2017, per chiusura contratto o cessazione.
La difesa di parte opponente ha censurato la pretesa creditoria della società opposta eccependo in via principale l'inidoneità probatoria della fattura commerciale nel presente giudizio di opposizione.
A tal proposito, preme rilevare che, come ormai pacificamente acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, le semplici fatture possono costituire prova dei crediti in esse riportati limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione. Pertanto, come detto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, le medesime non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'esistenza rapporto contrattuale tra le parti, parte opposta ha prodotto, già in fase monitoria, l'estratto delle scritture contabili autenticato dal notaio in cui è
registrata la fattura azionata (cfr. all. 4 fascicolo monitorio) e, copia di un pagamento regolarmente effettuato in data 20/06/2016 dal sig. (cfr. doc.3 fascicolo parte opposta). Parte_1 La produzione in giudizio non solo delle fatture ma anche della certificazione e misurazione dei prelievi, unitamente alla lettura del contatore, oltre a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo,
costituisce anche piena prova del credito azionato in giudizio.
Al contrario, dalla stessa difesa e produzione documentale dell'opponente, che ha riferito di aver sempre onorato i propri debiti nei confronti dell'ente fornitore ed ha allegato le fatture relative ai periodi in contestazione (tra cui la bolletta 2550373368 del 21.11.2014 da cui si evince un suo credito), emerge l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Quanto, poi alla contestazione del quantum debeatur, l'odierna opposta ha provveduto a depositare la certificazione delle letture da parte della competente società di distribuzione 2I RETE GAS S.p.A.
ed esaminando il dato della lettura del contatore, alla data del 20 aprile 2017, riportato nella dichiarazione certificatoria resa dalla società di distribuzione, rispetto al dato di lettura del contatore riportato nella fattura di (azionata in via monitoria ed offerta in produzione al Controparte_1
doc. n. 4) alla data del 20 aprile 2017, emerge una coincidenza del dato certificato dalla società di distribuzione rispetto a quello cristallizzato dalla convenuta opposta nel suddetto documento contabile.
D'altro canto, parte opponente ha formulato una contestazione eccessivamente generica in ordine all'esattezza dei conteggi ed in particolare al corretto funzionamento del contatore installato presso la sede della fornitura, fondata su un'altrettanta generica allegazione di eccessività dei consumi fatturati. Al riguardo, parte opponente ha prodotto le bollette emesse dallo stesso fornitore per i periodi pregressi.
Tenuto conto, quindi, della presunzione di veridicità che assiste la contabilizzazione dei consumi mediante contatore (strumento principale ai fini del calcolo del consumo accettato dalle parti (cfr.
Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass.Civ. n. 17041 del 2.12.2002;), della mancanza di prova circa la imputabilità a terzi dei consumi, delle risultanze emergenti dalla certificazione dei consumi rilasciata dal Distributore Territoriale e, infine, della mancata contestazione delle tariffe applicate,
può affermarsi che la fattura azionata con il procedimento monitorio assurge al rango di prova piena del credito azionato, non essendo stata fornita dall'opponete alcuna prova contraria idonea a intaccare la presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore (Cass.,12/6/2006, n. 13546 “Incombe
alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con
valutazione al riguardo spettante al giudice di merito”).
Inoltre, priva di fondamento è l'asserita prescrizione biennale del credito, in virtù della c.d. Legge di stabilità 2018. Infatti, l'art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017, non è applicabile alla fattispecie de
qua, in quanto ai sensi del successivo comma 10, art. 1, L. n. 205/2017, la prescrizione biennale in materia di gas naturale si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 e non antecedente, come quella oggetto del giudizio de quo, la cui data di scadenza è il 13.12.2017.
Pertanto, nella fattispecie, il credito relativo al pagamento dei corrispettivi sorti in virtù degli accordi negoziali di somministrazione delle utenze è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo, che diventa esigibile solo alle scadenze convenute. Nel caso di specie, la data di scadenza della fattura oggetto ti giudizio è il 13.12.2017, motivo per cui il credito azionato non può
ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1643/2019:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 520/2019 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia in data 17.09.2019;
-Condanna al pagamento delle spese in favore di nella misura Parte_1 Controparte_1
di € 2.540 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella