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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 06.05.2024 al n. 21/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 06.05.2024
DA
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Sabrina Azzolini (C.F. ), Enrico Menapace (C.F. C.F._1
e (C.F. ) dell'Avvocatura della C.F._2 Parte_2 C.F._3
Provincia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Azzolini nella sede dell'Avvocatura della Provincia in , Piazza Dante n. 15, giusta mandato telematico in Pt_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina CP_1 C.F._4
Osele (C.F.: del Foro di e domiciliata presso il suo studio sito C.F._5 Pt_1 in Trento (TN), Via Calepina n. 75, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 DI PARTE APPELLANTE: nel merito ed in via principale:
1. riformare, nell'ambito del punto 1 del dispositivo della sentenza, la condanna della alla rinnovazione della procedura per il conferimento Parte_1 dell'incarico di sostituto direttore dell'Ufficio di supporto giuridico amministrativo nell'ambito del Dipartimento , subordinando detta Controparte_2 condanna alla assunzione, da parte della , della decisione, Parte_1 rientrante nella propria discrezionalità organizzativa ex art. 34-bis, comma 2,l.p. 7/1997, di provvedere alla copertura dell'incarico vacante tramite conferimento di un incarico di sostituto direttore a personale privo della qualifica direttiva o dirigenziale;
2. annullare la condanna della , in favore della Ricorrente al Parte_1 risarcimento del danno da perdita della chance del conferimento dell'incarico di sostituto direttore del predetto Ufficio e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna al risarcimento de danno formulata in primo grado dalla dott.ssa ; CP_1
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto della domanda di annullamento della condanna al risarcimento del danno per equivalente, rideterminare la valutazione equitativa del danno da perdita di chance in misura inferiore a quella decisa nella sentenza appellata;
con vittoria delle spese e delle competenze professionali oltre agli accessori di legge. In via istruttoria: omissis
DI PARTE APPELLATA:
a. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello promosso dalla per il preteso annullamento e la pretesa riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Trento, Sez. Lavoro n. 151/2023 pubblicata il 7.11.2023 e comunque rigettarlo;
b. confermare la sentenza del Tribunale di Trento, Sez. Lavoro n. 151/2023 pubblicata il
7.11.2023;
c. il tutto con rifusione di spese e compensi oltre a 15% spese generali, Iva e Cnpa ex lege.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al tribunale Parte_3 di Trento, sezione Lavoro, PROVINCIA AUTONOMA TRENTO perché venisse emessa pronuncia di accertamento:
1)dell'invalidità “per violazione dell'art. 34 bis della L.P. 7/1997, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 97 Cost. e comunque per erronea ed insufficiente istruttoria e per assenza di valutazione della candidatura della dott.ssa ” della deliberazione n. 1956 del 2022; CP_1
2 2)del diritto alla rinnovazione della procedura di nomina del sostituto direttore dell'Ufficio di supporto giuridico amministrativo con condanna della convenuta al relativo facere;
3) del diritto, in favore della ricorrente, al risarcimento del danno da perdita delle chances liquidato in via equitativa del giudice, con correlativa condanna della convenuta.
La ricorrente esponeva: CP_1
-di essere stata assunta per concorso pubblico, in data 20.9.2004, alle dipendenze della qui convenuta , con inquadramento nella categoria D, Parte_1 livello base, figura professionale di funzionario - indirizzo amministrativo-organizzativo;
-di aver prestato servizio, dal 20.9.2004 al 30.11.2016, presso il Servizio Lavoro;
-di aver conseguito nel corso degli anni varie assegnazioni e riconoscimenti meritocratici all'interno della PAT;
-di aver notato, dal 2018-2019, una crescente assegnazione diretta di incarichi di c.d. sostituto direttore, conferiti dalla Giunta provinciale a dipendenti con inquadramento nella categoria D livello base o nella categoria C (quindi inferiori rispetto a quella afferente alla ricorrente), ai sensi dell'art. 34-bis co.2 L.P. 3.4.1997, n. 7;
-esser invalsa la prassi per cui la Giunta provinciale, bandendo il concorso solo all'approssimarsi del termine dell'anno di assegnazione dell'incarico di sostituto direttore, prorogava oltre l'anno l'incarico di sostituto direttore (18 volte nel 2019, 31 volte nel 2020,
37 nel 2021 e 32 nel 2022, come da doc. 19, 20, 21 e 22 fasc. ric.);
-che il sostituto direttore così nominato percepisce una specifica indennità;
-di aver, nel corso della primavera del 2021, espresso, mediante invio di mail (doc. 25 fasc. ric.), ad alcuni dirigenti provinciali, la propria disponibilità alla nomina di sostituto direttore di Ufficio:
-che, con deliberazione n. 1956 del 28.10.2022 (doc. 27 fasc. ric.), la Giunta provinciale, su proposta della suddetta dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, aveva conferito l'incarico di sostituto direttore dell'Ufficio di supporto giuridico amministrativo (già Ufficio di supporto dipartimentale) alla dott.ssa – Parte_4 inquadrata nella categoria D - livello base e nella figura professionale di funzionario - indirizzo amministrativo/organizzativo – con la motivazione: “come si evince dal curriculum vitae agli atti dell'Amministrazione, possiede i requisiti e le competenze necessarie per sostenere l'incarico”:
-che nella deliberazione n. 1956/2022 non venivano specificati i requisiti e le competenze necessarie per poter assumere tale incarico.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la Cont domanda della ricorrente con condanna della al risarcimento del danno per perdita di
3 chance nella misura, equitativamente determinata, pari al 70% della differenza tra il trattamento retributivo spettante al sostituto direttore e quello percepito dalla ricorrente tra il 2 novembre 2022 e la data di successiva adozione della procedura di nomina rinnovata, oltre interessi, rivalutazione e spese di causa. Cont Appellava la detta sentenza la al fine di ottenerne pronuncia di riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Premessa.
In via istruttoria l'appellante ha prodotto – mentre avrebbe dovuto chiedere di produrre secondo regola deontologia professionale e in base alle norme del rito processuale – dei documenti.
I doc. 1 e 28 sono anteriori alla pubblicazione della sentenza e quindi non sono ammessi;
gli altri sub 25, 26 e 27 sono di formazione successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata – per quanto quello sub 27 sia privo di data certa - ma irrilevanti per i motivi che saranno illustrati.
I doc. 29 e 30 sono ammissibili, riguardando la parziale esecuzione della sentenza.
Nel merito.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue una serie di documenti sopravvenuti.
Sub 1)Violazione dell'art. 34 bis comma 2, LP 7/1997 ed eccesso di potere giurisdizionale.
La difesa in appello della , come esposta nel primo motivo, non può assolutamente Parte_1 trovare la condivisione della Corte ed anzi esso potrebbe essere de plano dichiarato inammissibile in quanto fondato su argomenti che non hanno formato oggetto del giudizio di primo grado.
4 In particolare si prende atto che la sentenza è passata in giudicato per quanto attiene a tutto quanto scritto da pg. 10 (“le ragioni della decisione”) fino a pg.26, dato che nessun appello risulta specificamente proposto, vale a dire con trascrizione - non avvenuta- delle parti di sentenza che si sarebbero volute impugnare, né con indicazione delle eventuali norme non considerate e delle soluzioni giuridiche più appropriate.
Ciò va detto con particolare riguardo:
-all'accertamento che la determinazione n. 1956 dd. 28.10.2022 va ricondotta nell'ambio degli atti di cd “micro-organizzazione” ex art. 2 co. 1 lett a) L. 421/1992;
-che detta determinazione costituisce esercizio dell'autonomia privata;
-che quindi rientra nel potere del giudice ordinario sindacare gli atti rientranti in quell'ambito, onde verificare il rispetto delle regole di correttezza e buona fede poste dalle regole della autonomia collettiva e al cui cospetto i lavoratori vantano una pretesa giuridicamente tutelata integrante una “situazione soggettiva attiva definita di interesse legittimo di diritto privato, da riportare quanto alla tutela giudiziaria nella piu' ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 CC o diritto soggettivo di natura strumentale ( cass-
SU n. 41/2000)”.
Si impongono tuttavia ulteriori rilievi, per completezza di motivazione.
Si prende atto che la PAT, ente pubblico avente la funzione del buon governo del suo territorio secondo criteri che dovrebbero essere improntati - oltrechè ai criteri di buona fede e correttezza - alla trasparenza ed al rispetto delle leggi, anche quelle dello Stato Italiano e non solo quelle della Regione autonoma, ha assunto l'iniziativa di non dare esecuzione ad una sentenza, o meglio di darvi esecuzione parziale (capo risarcitorio), ritenendo in via del tutto autonoma che la restante parte fosse “inutile” ed anzi provvedendo, dopo la pronuncia, ad effettuare una modifica (parziale) della norma già oggetto del giudizio.
Gli argomenti spesi e volti ad illustrare ipotizzate difficoltà nelle tempistiche in prospettiva di un successivo concorso sono del tutto irrilevanti.
Inutile disquisire dei poteri ipotetici della PAT ( soppressione di quell'ufficio direttivo, assegnare l'incarico ad un dirigente effettivo in luogo di un “sostituto direttore”) che non sono stati esercitati e nemmeno ipotizzati in primo grado.
I fatti vanno esaminati esclusivamente con riferimento al momento in cui si sono verificati, per scelte dell'Ente stesso il quale, in quel momento, non aveva affatto disposto una soppressione di quel ruolo o incarico.
Nemmeno è corretta l'asserzione secondo cui, con la condanna, il tribunale avrebbe negato alla PA ”qualsiasi potere di rivalutare le proprie scelte organizzative”. Infatti, se con ciò la
PAT intende riferirsi al contenuto precettivo della sentenza, è agevole replicare che essa, in quanto ente inserito nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, come ogni altro
5 soggetto, non può esimersi in virtù di qualsivoglia “scelta organizzativa” dal darvi seguito;
se invece si voglia far riferimento alla scelta iniziale, quella cioè che ha dato vita al contenzioso, si tratterebbe di una affermazione priva di interesse all'appello perchè collide proprio con l'incipit di cui a pg. 10 della sentenza, laddove il primo giudice ha testualmente scritto che “appare evidente che con la deliberazione n. 1956 del 28.10.2022 ( doc. 27 fasc.ric) la Giunta provinciale ha esercitato il potere che le attribuisce l'art. 34 bis co. 2 LP
3.4.1997 n. 7 il quale dispone…..”.
Ed ancora a pg. 17 “naturalmente il sindacato del giudice può esercitare sugli atti negoziali compiuti dal datore pubblico…un controllo di legittimità, essendo precluso al giudice sovrapporsi alla valutazioni di merito formulate dall'Amministrazione”.
Sub 2)Condanna al risarcimento del danno per perdita di chance.
Violazione artt. 2697 Cc e 115-116 cpc.
Pacifico essendo che la prova del danno per perdita di chance può esser fornita con presunzioni, come riconosciuto dalla stessa appellante ( pg. 16 appello) e pacifico essendo Cont che con la delibera impugnata la non ha affatto posto in essere un concorso né un interpello bensì ha proceduto direttamente alla nomina di un soggetto di propria scelta senza adeguata motivazione, rimasta sul generico, eppure necessaria ( cfr cass. 9814/2008 e altre),
l'appello rimane sul generico.
Nessun cenno si rinviene per illustrare l'eventuale violazione o meglio non valutazione di situazioni riconnesse agli artt. 115 e 116 cpc.
Non è che la ricorrente e, a seguire, il giudice si siano limitati a comparare un curriculm con un altro, laddove si ponga mente – piuttosto e contrariamente a quanto sembra ritenere la
PAT - che gli elementi di comparazione forniti sono stati tali da consentire una verifica completa, anche valorizzando il merito e la produttività del lavoratore, come ritiene la stessa appellante, cioè considerando e valorizzando le pregresse esperienze lavorative che, a quanto consta, risultano svolte solo in seno alla PAT ma non per questo debbono esser escluse dal novero delle esperienze in senso lato.
Sebbene il citato art. 7 LP 7/1997 non sia la norma specifica di riferimento, vi sono in atti riscontri che consentivano “il riconoscimento del merito…sulla base dei risultati conseguiti e conformi ai criteri adottati” di solito dagli organi provinciali.
Ed invero, e ciò si precisa anche a completamento di quanto già affermato in sentenza, si deve constatare la ricorrenza di plurimi profili di valutazione, ai quali non una sola riga dedica l'appellante, restando nel limbo di asserzioni difensive generiche:
a)inquadramento nella categoria D dal settembre 2004 , in raffronto alla categoria D
6 attribuita alla dr.ssa solo nel 2015; Pt_4
b)inquadramento della ricorrente nella categoria D, livello “evoluto” dal gennaio 2019, a fronte di un livello D-base della dr.ssa Pt_4
c)abilitazione alla professione forense dal 2000, a fronte del 2017 per la dr.ssa e Pt_4 questo è un elemento basilare proprio per la valutazione delle esperienza professionale che sicuramente non può essere minimamente comparata con una che risale a cinque anni prima del provvedimento di nomina.
Ben il giudice ha evidenziato queste notevoli differenze in titoli e in durata di esperienza donde poterne desume una “professionalità di ordine generale notevolmente superiore rispetto a quella della dott. : accertamento che né in primo grado né ora in appello la Pt_4
Cont ha inteso smantellare offrendo contrarie circostanze ( o fatti) di valutazione.
d)abilitazione all'insegnamento in materie giuridico-economiche ( doc. 2 ric.);
e)svolgimento di pratica notarile ( doc. 3 ric.);
f)Presidente commissione conciliazione servizio lavoro PAT ( doc. 5 ric.); Cont g) rappresentanza giudiziale ( ad es. doc. 6,7,8 ric.);
h)addetta anticorruzione e trasparenza servizio artigianato ( doc. 10 ric.);
i)valutazione PAT per indennità area direttiva anni 2019-2020 ( doc. 14 ric.);
j)docenza giuridica ( doc. 15 ric.).
E' stata inoltre valutata irrilevante - e non vi è appello -la necessità, dedotta in primo grado dall'Amministrazione che ora non ne parla piu', di una approfondita conoscenza del codice degli appalti.
Tutto ciò assume un suo peso anche nella individuazione della percentuale di liquidazione in via equitativa, quantificazione che rientra tra i poteri del giudice ex art. 1226 CC.
Non è del resto corretto lamentare un errore del primo giudice per non aver tenuto conto della possibilità che altre persone potessero concorrere qualora fosse stato effettuato l'interpello: esclusa ovviamente la “folla” di ipotetici concorrenti ora indicata dall'appellante, senza specificarne i titoli e le esperienze lavorative nella prospettiva dello specifico incarico da assegnare – e quindi indicazione priva di rilevanza nel contesto – e verificato che, al di là dei due soggetti che potevano aver titoli, non risulta ve ne siano stati o ve ne potessero essere altri, il tribunale ha concluso che, certo essendo il profilo della sussistenza (“an debeatur”) del danno, il 70% di risarcimento appariva congruo proprio sul presupposto secondo cui
“valutando comparativamente i titoli posseduti dalla ricorrente e dalla dott. appare Pt_4 verosimile ritenere maggiormente probabile che la scelta, se compiuta legittimamente nell'accezione più volte evidenziata, avrebbe preferito la ricorrente.”.
Ne consegue che non è stata eseguita una liquidazione “irragionevole” bensì ancorata ai riscontri di causa tali che, a ben vedere, possono porsi in termini di elevata probabilità di
7 conseguimento del beneficio.
Appare in linea ad es. proprio la sentenza cass. 19604/2016 citata a pg. 19 appello: La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mera appartenenza di un appaltatore al settore degli appalti pubblici fosse tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della "chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione): il che è proprio quanto accertato sopra, con particolare riguardo – ma non solo - ai punti di cui alle lettere da a) ad j).
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.21/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.151/2023 (pubblicata in data 07.11.2023);
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, CP_1 liquidate in € 3.500,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
8 Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 06.05.2024 al n. 21/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 06.05.2024
DA
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Sabrina Azzolini (C.F. ), Enrico Menapace (C.F. C.F._1
e (C.F. ) dell'Avvocatura della C.F._2 Parte_2 C.F._3
Provincia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Azzolini nella sede dell'Avvocatura della Provincia in , Piazza Dante n. 15, giusta mandato telematico in Pt_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina CP_1 C.F._4
Osele (C.F.: del Foro di e domiciliata presso il suo studio sito C.F._5 Pt_1 in Trento (TN), Via Calepina n. 75, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 DI PARTE APPELLANTE: nel merito ed in via principale:
1. riformare, nell'ambito del punto 1 del dispositivo della sentenza, la condanna della alla rinnovazione della procedura per il conferimento Parte_1 dell'incarico di sostituto direttore dell'Ufficio di supporto giuridico amministrativo nell'ambito del Dipartimento , subordinando detta Controparte_2 condanna alla assunzione, da parte della , della decisione, Parte_1 rientrante nella propria discrezionalità organizzativa ex art. 34-bis, comma 2,l.p. 7/1997, di provvedere alla copertura dell'incarico vacante tramite conferimento di un incarico di sostituto direttore a personale privo della qualifica direttiva o dirigenziale;
2. annullare la condanna della , in favore della Ricorrente al Parte_1 risarcimento del danno da perdita della chance del conferimento dell'incarico di sostituto direttore del predetto Ufficio e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna al risarcimento de danno formulata in primo grado dalla dott.ssa ; CP_1
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto della domanda di annullamento della condanna al risarcimento del danno per equivalente, rideterminare la valutazione equitativa del danno da perdita di chance in misura inferiore a quella decisa nella sentenza appellata;
con vittoria delle spese e delle competenze professionali oltre agli accessori di legge. In via istruttoria: omissis
DI PARTE APPELLATA:
a. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello promosso dalla per il preteso annullamento e la pretesa riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Trento, Sez. Lavoro n. 151/2023 pubblicata il 7.11.2023 e comunque rigettarlo;
b. confermare la sentenza del Tribunale di Trento, Sez. Lavoro n. 151/2023 pubblicata il
7.11.2023;
c. il tutto con rifusione di spese e compensi oltre a 15% spese generali, Iva e Cnpa ex lege.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al tribunale Parte_3 di Trento, sezione Lavoro, PROVINCIA AUTONOMA TRENTO perché venisse emessa pronuncia di accertamento:
1)dell'invalidità “per violazione dell'art. 34 bis della L.P. 7/1997, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 97 Cost. e comunque per erronea ed insufficiente istruttoria e per assenza di valutazione della candidatura della dott.ssa ” della deliberazione n. 1956 del 2022; CP_1
2 2)del diritto alla rinnovazione della procedura di nomina del sostituto direttore dell'Ufficio di supporto giuridico amministrativo con condanna della convenuta al relativo facere;
3) del diritto, in favore della ricorrente, al risarcimento del danno da perdita delle chances liquidato in via equitativa del giudice, con correlativa condanna della convenuta.
La ricorrente esponeva: CP_1
-di essere stata assunta per concorso pubblico, in data 20.9.2004, alle dipendenze della qui convenuta , con inquadramento nella categoria D, Parte_1 livello base, figura professionale di funzionario - indirizzo amministrativo-organizzativo;
-di aver prestato servizio, dal 20.9.2004 al 30.11.2016, presso il Servizio Lavoro;
-di aver conseguito nel corso degli anni varie assegnazioni e riconoscimenti meritocratici all'interno della PAT;
-di aver notato, dal 2018-2019, una crescente assegnazione diretta di incarichi di c.d. sostituto direttore, conferiti dalla Giunta provinciale a dipendenti con inquadramento nella categoria D livello base o nella categoria C (quindi inferiori rispetto a quella afferente alla ricorrente), ai sensi dell'art. 34-bis co.2 L.P. 3.4.1997, n. 7;
-esser invalsa la prassi per cui la Giunta provinciale, bandendo il concorso solo all'approssimarsi del termine dell'anno di assegnazione dell'incarico di sostituto direttore, prorogava oltre l'anno l'incarico di sostituto direttore (18 volte nel 2019, 31 volte nel 2020,
37 nel 2021 e 32 nel 2022, come da doc. 19, 20, 21 e 22 fasc. ric.);
-che il sostituto direttore così nominato percepisce una specifica indennità;
-di aver, nel corso della primavera del 2021, espresso, mediante invio di mail (doc. 25 fasc. ric.), ad alcuni dirigenti provinciali, la propria disponibilità alla nomina di sostituto direttore di Ufficio:
-che, con deliberazione n. 1956 del 28.10.2022 (doc. 27 fasc. ric.), la Giunta provinciale, su proposta della suddetta dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, aveva conferito l'incarico di sostituto direttore dell'Ufficio di supporto giuridico amministrativo (già Ufficio di supporto dipartimentale) alla dott.ssa – Parte_4 inquadrata nella categoria D - livello base e nella figura professionale di funzionario - indirizzo amministrativo/organizzativo – con la motivazione: “come si evince dal curriculum vitae agli atti dell'Amministrazione, possiede i requisiti e le competenze necessarie per sostenere l'incarico”:
-che nella deliberazione n. 1956/2022 non venivano specificati i requisiti e le competenze necessarie per poter assumere tale incarico.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la Cont domanda della ricorrente con condanna della al risarcimento del danno per perdita di
3 chance nella misura, equitativamente determinata, pari al 70% della differenza tra il trattamento retributivo spettante al sostituto direttore e quello percepito dalla ricorrente tra il 2 novembre 2022 e la data di successiva adozione della procedura di nomina rinnovata, oltre interessi, rivalutazione e spese di causa. Cont Appellava la detta sentenza la al fine di ottenerne pronuncia di riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Premessa.
In via istruttoria l'appellante ha prodotto – mentre avrebbe dovuto chiedere di produrre secondo regola deontologia professionale e in base alle norme del rito processuale – dei documenti.
I doc. 1 e 28 sono anteriori alla pubblicazione della sentenza e quindi non sono ammessi;
gli altri sub 25, 26 e 27 sono di formazione successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata – per quanto quello sub 27 sia privo di data certa - ma irrilevanti per i motivi che saranno illustrati.
I doc. 29 e 30 sono ammissibili, riguardando la parziale esecuzione della sentenza.
Nel merito.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue una serie di documenti sopravvenuti.
Sub 1)Violazione dell'art. 34 bis comma 2, LP 7/1997 ed eccesso di potere giurisdizionale.
La difesa in appello della , come esposta nel primo motivo, non può assolutamente Parte_1 trovare la condivisione della Corte ed anzi esso potrebbe essere de plano dichiarato inammissibile in quanto fondato su argomenti che non hanno formato oggetto del giudizio di primo grado.
4 In particolare si prende atto che la sentenza è passata in giudicato per quanto attiene a tutto quanto scritto da pg. 10 (“le ragioni della decisione”) fino a pg.26, dato che nessun appello risulta specificamente proposto, vale a dire con trascrizione - non avvenuta- delle parti di sentenza che si sarebbero volute impugnare, né con indicazione delle eventuali norme non considerate e delle soluzioni giuridiche più appropriate.
Ciò va detto con particolare riguardo:
-all'accertamento che la determinazione n. 1956 dd. 28.10.2022 va ricondotta nell'ambio degli atti di cd “micro-organizzazione” ex art. 2 co. 1 lett a) L. 421/1992;
-che detta determinazione costituisce esercizio dell'autonomia privata;
-che quindi rientra nel potere del giudice ordinario sindacare gli atti rientranti in quell'ambito, onde verificare il rispetto delle regole di correttezza e buona fede poste dalle regole della autonomia collettiva e al cui cospetto i lavoratori vantano una pretesa giuridicamente tutelata integrante una “situazione soggettiva attiva definita di interesse legittimo di diritto privato, da riportare quanto alla tutela giudiziaria nella piu' ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 CC o diritto soggettivo di natura strumentale ( cass-
SU n. 41/2000)”.
Si impongono tuttavia ulteriori rilievi, per completezza di motivazione.
Si prende atto che la PAT, ente pubblico avente la funzione del buon governo del suo territorio secondo criteri che dovrebbero essere improntati - oltrechè ai criteri di buona fede e correttezza - alla trasparenza ed al rispetto delle leggi, anche quelle dello Stato Italiano e non solo quelle della Regione autonoma, ha assunto l'iniziativa di non dare esecuzione ad una sentenza, o meglio di darvi esecuzione parziale (capo risarcitorio), ritenendo in via del tutto autonoma che la restante parte fosse “inutile” ed anzi provvedendo, dopo la pronuncia, ad effettuare una modifica (parziale) della norma già oggetto del giudizio.
Gli argomenti spesi e volti ad illustrare ipotizzate difficoltà nelle tempistiche in prospettiva di un successivo concorso sono del tutto irrilevanti.
Inutile disquisire dei poteri ipotetici della PAT ( soppressione di quell'ufficio direttivo, assegnare l'incarico ad un dirigente effettivo in luogo di un “sostituto direttore”) che non sono stati esercitati e nemmeno ipotizzati in primo grado.
I fatti vanno esaminati esclusivamente con riferimento al momento in cui si sono verificati, per scelte dell'Ente stesso il quale, in quel momento, non aveva affatto disposto una soppressione di quel ruolo o incarico.
Nemmeno è corretta l'asserzione secondo cui, con la condanna, il tribunale avrebbe negato alla PA ”qualsiasi potere di rivalutare le proprie scelte organizzative”. Infatti, se con ciò la
PAT intende riferirsi al contenuto precettivo della sentenza, è agevole replicare che essa, in quanto ente inserito nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, come ogni altro
5 soggetto, non può esimersi in virtù di qualsivoglia “scelta organizzativa” dal darvi seguito;
se invece si voglia far riferimento alla scelta iniziale, quella cioè che ha dato vita al contenzioso, si tratterebbe di una affermazione priva di interesse all'appello perchè collide proprio con l'incipit di cui a pg. 10 della sentenza, laddove il primo giudice ha testualmente scritto che “appare evidente che con la deliberazione n. 1956 del 28.10.2022 ( doc. 27 fasc.ric) la Giunta provinciale ha esercitato il potere che le attribuisce l'art. 34 bis co. 2 LP
3.4.1997 n. 7 il quale dispone…..”.
Ed ancora a pg. 17 “naturalmente il sindacato del giudice può esercitare sugli atti negoziali compiuti dal datore pubblico…un controllo di legittimità, essendo precluso al giudice sovrapporsi alla valutazioni di merito formulate dall'Amministrazione”.
Sub 2)Condanna al risarcimento del danno per perdita di chance.
Violazione artt. 2697 Cc e 115-116 cpc.
Pacifico essendo che la prova del danno per perdita di chance può esser fornita con presunzioni, come riconosciuto dalla stessa appellante ( pg. 16 appello) e pacifico essendo Cont che con la delibera impugnata la non ha affatto posto in essere un concorso né un interpello bensì ha proceduto direttamente alla nomina di un soggetto di propria scelta senza adeguata motivazione, rimasta sul generico, eppure necessaria ( cfr cass. 9814/2008 e altre),
l'appello rimane sul generico.
Nessun cenno si rinviene per illustrare l'eventuale violazione o meglio non valutazione di situazioni riconnesse agli artt. 115 e 116 cpc.
Non è che la ricorrente e, a seguire, il giudice si siano limitati a comparare un curriculm con un altro, laddove si ponga mente – piuttosto e contrariamente a quanto sembra ritenere la
PAT - che gli elementi di comparazione forniti sono stati tali da consentire una verifica completa, anche valorizzando il merito e la produttività del lavoratore, come ritiene la stessa appellante, cioè considerando e valorizzando le pregresse esperienze lavorative che, a quanto consta, risultano svolte solo in seno alla PAT ma non per questo debbono esser escluse dal novero delle esperienze in senso lato.
Sebbene il citato art. 7 LP 7/1997 non sia la norma specifica di riferimento, vi sono in atti riscontri che consentivano “il riconoscimento del merito…sulla base dei risultati conseguiti e conformi ai criteri adottati” di solito dagli organi provinciali.
Ed invero, e ciò si precisa anche a completamento di quanto già affermato in sentenza, si deve constatare la ricorrenza di plurimi profili di valutazione, ai quali non una sola riga dedica l'appellante, restando nel limbo di asserzioni difensive generiche:
a)inquadramento nella categoria D dal settembre 2004 , in raffronto alla categoria D
6 attribuita alla dr.ssa solo nel 2015; Pt_4
b)inquadramento della ricorrente nella categoria D, livello “evoluto” dal gennaio 2019, a fronte di un livello D-base della dr.ssa Pt_4
c)abilitazione alla professione forense dal 2000, a fronte del 2017 per la dr.ssa e Pt_4 questo è un elemento basilare proprio per la valutazione delle esperienza professionale che sicuramente non può essere minimamente comparata con una che risale a cinque anni prima del provvedimento di nomina.
Ben il giudice ha evidenziato queste notevoli differenze in titoli e in durata di esperienza donde poterne desume una “professionalità di ordine generale notevolmente superiore rispetto a quella della dott. : accertamento che né in primo grado né ora in appello la Pt_4
Cont ha inteso smantellare offrendo contrarie circostanze ( o fatti) di valutazione.
d)abilitazione all'insegnamento in materie giuridico-economiche ( doc. 2 ric.);
e)svolgimento di pratica notarile ( doc. 3 ric.);
f)Presidente commissione conciliazione servizio lavoro PAT ( doc. 5 ric.); Cont g) rappresentanza giudiziale ( ad es. doc. 6,7,8 ric.);
h)addetta anticorruzione e trasparenza servizio artigianato ( doc. 10 ric.);
i)valutazione PAT per indennità area direttiva anni 2019-2020 ( doc. 14 ric.);
j)docenza giuridica ( doc. 15 ric.).
E' stata inoltre valutata irrilevante - e non vi è appello -la necessità, dedotta in primo grado dall'Amministrazione che ora non ne parla piu', di una approfondita conoscenza del codice degli appalti.
Tutto ciò assume un suo peso anche nella individuazione della percentuale di liquidazione in via equitativa, quantificazione che rientra tra i poteri del giudice ex art. 1226 CC.
Non è del resto corretto lamentare un errore del primo giudice per non aver tenuto conto della possibilità che altre persone potessero concorrere qualora fosse stato effettuato l'interpello: esclusa ovviamente la “folla” di ipotetici concorrenti ora indicata dall'appellante, senza specificarne i titoli e le esperienze lavorative nella prospettiva dello specifico incarico da assegnare – e quindi indicazione priva di rilevanza nel contesto – e verificato che, al di là dei due soggetti che potevano aver titoli, non risulta ve ne siano stati o ve ne potessero essere altri, il tribunale ha concluso che, certo essendo il profilo della sussistenza (“an debeatur”) del danno, il 70% di risarcimento appariva congruo proprio sul presupposto secondo cui
“valutando comparativamente i titoli posseduti dalla ricorrente e dalla dott. appare Pt_4 verosimile ritenere maggiormente probabile che la scelta, se compiuta legittimamente nell'accezione più volte evidenziata, avrebbe preferito la ricorrente.”.
Ne consegue che non è stata eseguita una liquidazione “irragionevole” bensì ancorata ai riscontri di causa tali che, a ben vedere, possono porsi in termini di elevata probabilità di
7 conseguimento del beneficio.
Appare in linea ad es. proprio la sentenza cass. 19604/2016 citata a pg. 19 appello: La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mera appartenenza di un appaltatore al settore degli appalti pubblici fosse tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della "chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione): il che è proprio quanto accertato sopra, con particolare riguardo – ma non solo - ai punti di cui alle lettere da a) ad j).
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.21/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.151/2023 (pubblicata in data 07.11.2023);
2)condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, CP_1 liquidate in € 3.500,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
8 Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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