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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1276/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 483/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7390/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 04/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22-1T-021707-000-P002 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22-1T-021707-000-P002 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1003/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 7390/2024, depositata in data 04.06.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 2, rigettava il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di liquidazione n. 22/1T/021707/000/P002 notificato in data 28.9.2023, con il quale l'Agenzia delle entrate richiedeva l'imposta di registro calcolata in misura proporzionale con aliquota dello 0,5% sull'atto di costituzione di ipoteca volontaria per atto del notaio Nominativo_1 di Roma registrato in data 12.7.2022 al n. 21707 della serie 1T.
In particolare, la ricorrente eccepiva che l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra registro e Iva;
al riguardo, rappresentava di aver rilasciato l'ipoteca a garanzia delle obbligazioni della propria capogruppo, la Società_1 S.p.a. (STH), previa stipula d un accordo con la STH che prevedeva il riconoscimento di un corrispettivo per tale attività; riteneva, pertanto, che trattandosi del rilascio di garanzia ipotecaria a fronte della corresponsione di un corrispettivo, si dovesse qualificare l'operazione come una prestazione di servizi soggetta ad Iva.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso sulla considerazione che l'imposta di registro si applica secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati (così l'art.20, dpr n.131/1986), cosicché non poteva tenersi conto di eventuali separati accordi con la STH. Inoltre, riteneva che l'operazione in esame non rispondesse ai requisiti degli artt.1 e 3 dpr n.633/1972 e, dunque, non potesse considerarsi assoggettabile ad Iva.
3. Avverso tale sentenza presenta appello la Ricorrente_1 Srl, per i seguenti motivi:
I. carenza nell'apparato motivazionale della sentenza laddove si sia omesso di considerare circostanze dirimenti per la risoluzione della controversia.
II. interpretazione distorsiva di una modifica normativa dell'art. 20 del d.p.r. n. 131/1986 introdotta a favore del contribuente.
III. grave lesione di principi costituzionali a tutela del contribuente (articoli 3 e 53 cost.).
Conclude per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Si è costituita l'Agenzia delle entrate che controdeduce su tutti i motivi di appello richiamando la pronuncia favorevole all'amministrazione intervenuta in relazione al medesimo avviso di liquidazione, impugnato in relazione alla costituzione di garanzia ipotecaria da parte di altro soggetto. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il nodo centrale della controversia in esame riguarda la corretta interpretazione dell'art.20 del dpr n.131/1986.
Si rammenta, al riguardo, che l'imposta di registro è stata, negli anni, oggetto di un vivace dibattito originatosi in merito all'individuazione del presupposto d'imposta, che ha visto contrapporsi due indirizzi,
l'uno volto alla valorizzazione del dato formale e, l'altro, di quello sostanziale. In ragione del conseguente stratificarsi di opzioni interpretative in materia, il legislatore è ricorso a plurime modifiche dell'articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il predetto dibattito può oggi considerarsi superato alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n.158/2020 e n.39/2021 che hanno riconosciuto la conformità alla Costituzione dell'attuale disposto dell'art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 che così recita «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
In particolare, il testo attuale della disposizione è frutto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 (di "interpretazione autentica" ex art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018), che recano l'espressa previsione della irrilevanza degli elementi extra testuali e del collegamento negoziale. Come osservato dai giudici di legittimità, “il legislatore ha voluto imporre una interpretazione isolata dell'atto da sottoporre a registrazione, fondata unicamente sugli elementi da esso desumibili, ribadendo così la natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, la quale colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto.” (Cassazione, Sez. V, n.11435/2022).
Come chiarito dai giudici di legittimità, “resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ab intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione.
Tale essendo il dettato normativo, non può trovare ingresso in questa sede una diversa valutazione dell'atto sottoposto a registrazione basata su di un accordo nemmeno richiamato nell'atto di costituzione di ipoteca.
Per completezza si osserva che la locuzione “salvo quanto previsto dagli articoli successivi” contenuta nell'art.20, è riferita a disposizioni del dpr n.131/1986 che non sono rilevanti ai fini dell'odierno giudizio: si tratta, infatti, degli articoli immediatamente successivi all'articolo 20 che derogano alla regola interpretativa ivi fissata (ad esempio, introducendo delle presunzioni), mentre non può farsi rientrare nella clausola di salvezza il disposto dell'art.40 che regola invece il principio di alternatività tra registro ed Iva.
Da quanto sopra esposto, discende l'infondatezza dei motivi di ricorso, atteso che la motivazione della sentenza di primo grado è conforme all'interpretazione dell'art.20, dpr n.131/1986, data dai giudici di costituzionalità e di legittimità, sopra richiamata. Tali consessi, come sopra riportato, hanno già vagliato la rispondenza a Costituzione della disposizione in questione, che per la sua natura è applicabile ad entrambe le parti del rapporto tributario.
L'appello, pertanto, è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00).
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 483/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7390/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 04/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22-1T-021707-000-P002 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22-1T-021707-000-P002 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1003/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 7390/2024, depositata in data 04.06.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 2, rigettava il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 srl avverso l'avviso di liquidazione n. 22/1T/021707/000/P002 notificato in data 28.9.2023, con il quale l'Agenzia delle entrate richiedeva l'imposta di registro calcolata in misura proporzionale con aliquota dello 0,5% sull'atto di costituzione di ipoteca volontaria per atto del notaio Nominativo_1 di Roma registrato in data 12.7.2022 al n. 21707 della serie 1T.
In particolare, la ricorrente eccepiva che l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra registro e Iva;
al riguardo, rappresentava di aver rilasciato l'ipoteca a garanzia delle obbligazioni della propria capogruppo, la Società_1 S.p.a. (STH), previa stipula d un accordo con la STH che prevedeva il riconoscimento di un corrispettivo per tale attività; riteneva, pertanto, che trattandosi del rilascio di garanzia ipotecaria a fronte della corresponsione di un corrispettivo, si dovesse qualificare l'operazione come una prestazione di servizi soggetta ad Iva.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso sulla considerazione che l'imposta di registro si applica secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati (così l'art.20, dpr n.131/1986), cosicché non poteva tenersi conto di eventuali separati accordi con la STH. Inoltre, riteneva che l'operazione in esame non rispondesse ai requisiti degli artt.1 e 3 dpr n.633/1972 e, dunque, non potesse considerarsi assoggettabile ad Iva.
3. Avverso tale sentenza presenta appello la Ricorrente_1 Srl, per i seguenti motivi:
I. carenza nell'apparato motivazionale della sentenza laddove si sia omesso di considerare circostanze dirimenti per la risoluzione della controversia.
II. interpretazione distorsiva di una modifica normativa dell'art. 20 del d.p.r. n. 131/1986 introdotta a favore del contribuente.
III. grave lesione di principi costituzionali a tutela del contribuente (articoli 3 e 53 cost.).
Conclude per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Si è costituita l'Agenzia delle entrate che controdeduce su tutti i motivi di appello richiamando la pronuncia favorevole all'amministrazione intervenuta in relazione al medesimo avviso di liquidazione, impugnato in relazione alla costituzione di garanzia ipotecaria da parte di altro soggetto. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il nodo centrale della controversia in esame riguarda la corretta interpretazione dell'art.20 del dpr n.131/1986.
Si rammenta, al riguardo, che l'imposta di registro è stata, negli anni, oggetto di un vivace dibattito originatosi in merito all'individuazione del presupposto d'imposta, che ha visto contrapporsi due indirizzi,
l'uno volto alla valorizzazione del dato formale e, l'altro, di quello sostanziale. In ragione del conseguente stratificarsi di opzioni interpretative in materia, il legislatore è ricorso a plurime modifiche dell'articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il predetto dibattito può oggi considerarsi superato alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n.158/2020 e n.39/2021 che hanno riconosciuto la conformità alla Costituzione dell'attuale disposto dell'art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 che così recita «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
In particolare, il testo attuale della disposizione è frutto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 (di "interpretazione autentica" ex art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018), che recano l'espressa previsione della irrilevanza degli elementi extra testuali e del collegamento negoziale. Come osservato dai giudici di legittimità, “il legislatore ha voluto imporre una interpretazione isolata dell'atto da sottoporre a registrazione, fondata unicamente sugli elementi da esso desumibili, ribadendo così la natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, la quale colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto.” (Cassazione, Sez. V, n.11435/2022).
Come chiarito dai giudici di legittimità, “resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ab intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione.
Tale essendo il dettato normativo, non può trovare ingresso in questa sede una diversa valutazione dell'atto sottoposto a registrazione basata su di un accordo nemmeno richiamato nell'atto di costituzione di ipoteca.
Per completezza si osserva che la locuzione “salvo quanto previsto dagli articoli successivi” contenuta nell'art.20, è riferita a disposizioni del dpr n.131/1986 che non sono rilevanti ai fini dell'odierno giudizio: si tratta, infatti, degli articoli immediatamente successivi all'articolo 20 che derogano alla regola interpretativa ivi fissata (ad esempio, introducendo delle presunzioni), mentre non può farsi rientrare nella clausola di salvezza il disposto dell'art.40 che regola invece il principio di alternatività tra registro ed Iva.
Da quanto sopra esposto, discende l'infondatezza dei motivi di ricorso, atteso che la motivazione della sentenza di primo grado è conforme all'interpretazione dell'art.20, dpr n.131/1986, data dai giudici di costituzionalità e di legittimità, sopra richiamata. Tali consessi, come sopra riportato, hanno già vagliato la rispondenza a Costituzione della disposizione in questione, che per la sua natura è applicabile ad entrambe le parti del rapporto tributario.
L'appello, pertanto, è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00).