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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 402/2024 R.G. C.C., avente ad oggetto
“Cessazione effetti civili del matrimonio” ed introdotto da:
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
d'appello, dall'Avv.to Gianluca Sardella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fasano, alla Traversa via Colonna n.1;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso di primo CP_1
grado, dall'Avv.to Filippo Deluise ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Grumento Nova, al Corso Vittorio Emanuele, n.34.
1 APPELLATO
E
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di POTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la richiesta di revoca dell'assegnazione in godimento dell'abitazione disponendone l'assegnazione all'appellante; accogliere la domanda di assegno divorziale e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'appellante all'assegno divorziale nella misura di euro 350,00 mensili con versamento diretto da parte della società Vibac s.p.a. con sede in Viggiano, datrice di lavoro dell'appellato, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze del grado, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, con l'impugnata sentenza n.994/2024, pubblicata il 14 giugno 2024 e resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra le parti, richiamata la sentenza non definitiva n.283/2022 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare, respinto la domanda di assegno divorzile e condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.665,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, per quello che interessa in questa sede, quanto all'assegnazione della casa familiare, il Tribunale, ritenuto che la pregressa assegnazione della stessa, come previsto in sede di separazione giudiziale, non potesse essere qualificata
“negozio atipico di assegnazione della casa familiare”, stante l'autosufficienza economica
2 dell'unico figlio maggiorenne, riteneva insussistenti i presupposti per il mantenimento del godimento della casa familiare in capo alla resistente.
Quanto alla domanda di assegno divorziale, oggetto di domanda riconvenzionale di
, riteneva che la stessa non potesse essere accolta, non essendo stata provata la Pt_1
mancanza di mezzi adeguati di sostentamento e l'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte della resistente, evidenziando, altresì, come quest'ultima non avesse dedotto, ancor prima che provato, il suo contributo dato alla formazione del patrimonio familiare ed il nesso causale tra il divario reddituale esistente e le scelte fatte in costanza di convivenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
in data 23 luglio 2024, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva respinto tanto la domanda di assegnazione della casa familiare, tanto quella di riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorziale nella misura di euro
350,00 mensili.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
***
Si è costituito in questa fase , con memoria difensiva deposita in data 9 CP_1
dicembre 2024, chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
***
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, come da nota dell'11 dicembre 2024, allegata agli atti.
Disposto che l'udienza del 17 aprile 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si è riservata di decidere.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, deduce l'appellante la non condivisibilità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale di Potenza ha ritenuti insussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare stante l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne, ponendo, al contrario, in luce come il figlio fosse attualmente disoccupato.
Nel costituirsi nel presente giudizio, ha evidenziato come il figlio sia stato CP_1
licenziato ma è percettore di come risulta dalla documentazione allegata alla sua CP_2
memoria difensiva con decorrenza dalla domanda del 21 aprile 2024 e per 721 giorni e, quindi, oltre due anni.
Premesso che per costante orientamento della Suprema Corte scopo dell'assegnazione della casa familiare è quello e solo quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione, deve concludersi nel senso che la percezione del descritto sussidio pubblico da parte del figlio maggiorenne determina che lo stesso non possa considerarsi non economicamente autosufficiente, tenuto conto anche dell'importo mensile di tale sussidio, generalmente corrispondente al 75% della retribuzione lorda mensile percepita in costanza di rapporto di lavoro, condividendo, altresì, il Collegio il principio, sostenuto dal giudice di primo grado, nel senso di non poter considerare la pregressa assegnazione della casa familiare alla quale “negozio atipico di assegnazione della casa familiare e, Pt_1
quindi, estraneo allo scopo dell'assegnazione dell'abitazione familiare nei giudizi di separazione tra i coniugi.
Con il secondo motivo di impugnazione, deduce la non condivisibilità della Pt_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di riconoscimento del suo diritto all'assegno divorzile, mancato accoglimento ancorato all'insussistenza del presupposto per far emergere la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, pur
4 sussistendo un sicuro divario economico tra le parti, stante, altresì, la mancata allegazione degli altri elementi attinenti al profilo della funzione perequativa/compensativa dell'assegno in argomento.
Prima di affrontare l'esame del descritto secondo motivo di impugnazione, occorre premettere che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio, pertanto, dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Quindi, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Così, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
5 economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In sostanza, il prerequisito per il riconoscimento dell'assegno divorzile è l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno è, quindi, finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (Cass. 5055/2021).
Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in base al principio solidaristico, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n.
18681/2020).
Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che presuppone “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare". (Cass. 5055/2021, in motivazione).
6 In questa ottica, il giudice di merito deve accertare che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare in senso ampio.
Inoltre, quando la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) deve sussistere un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) occorre che alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) occorre che l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente.
Quindi, in conclusione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche solo verificare in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele,
7 pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente.
Alla luce delle considerazioni espresse, deve giungersi alla conclusione che, stante la mancata allegazione e prova di elementi atti a far emergere la natura compensativa- perequativa del rivendicato assegno divorzile, peraltro enunciati solo in questa fase, possono, comunque, ritenersi sussistenti quegli elementi atti a far emergere la funzione assistenziale di tale assegno, tenuto conto che l'appellante è percettrice di redditi come operatrice socio-sanitaria, per effetto di contratti di lavoro occasionali presso l'Associazione “Verso la luce” che determinano l'erogazione in suo favore di compensi trimestrali pari ad euro 700,00 e, quindi, pari ad euro 250,00 mensili circa e, in ogni caso, la proprietà di cespiti immobiliari non le consente di poter beneficiare di altre entrate economiche tali da soddisfare le sue normali esigenze di vita.
Tenuto conto dei redditi documentati dall'appellato per euro 32.193,00 per l'anno 2019,
l'appello va parzialmente accolto e, quindi, in parziale riforma della sentenza gravata, che va confermata nel resto, deve dichiararsi il diritto dell'appellante al riconoscimento, in suo favore dell'assegno divorzile, e condannarsi l'appellato a versare, per tale titolo, alla la somma mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 valore indeterminabile complessità bassa – parametro minimo epurato della fase istruttoria relativamente alle spese del giudizio di secondo grado.
8 §
P.Q.M.
la Corte
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, dichiara il diritto di al riconoscimento, in suo Parte_1
favore, dell'assegno divorzile nella misura mensile di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e ordina a di provvedere al versamento di tale somma, CP_1
per il titolo suindicato, entro il giorno 5 di ogni mese in favore dell'appellante;
b) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado, per intero, in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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