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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2719/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2871/2020, pubblicata in data 7.12.2020, vertente
TRA
pagina 1 di 22 (C.F. E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Parte_2 C.F._2
NAPOLI, alla VIA R. BRACCO, 71, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nitto,
rappresentate e difese dall'avv. CLEMENTE ALESSANDRO, in virtù della procura in atti APPELLANTI
E
la (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RIETI, alla VIA
CAVOUR, 6, presso lo studio dell'avv. TRINCHI CLAUDIO, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
“In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2871/2020 del Tribunale di S. Maria
C.V.:
In via istruttoria siano ammessi i rimedi articolati dalle istanti, in particolare ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile per le ragioni dedotte in narrativa;
Nel merito si accolgano le domande proposte con atto di citazione notificato in data
02/10/2015 dalle istanti e per l'effetto, in via principale previa declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi di cui all'art. 3 del contratto
pagina 2 di 22 di mutuo per notar del 30/01/2009 in quanto usuraria ai sensi e per gli Per_1
effetti dell'art. 1815 II co. c.c. giacché in violazione della legge n. 108/96, si dichiari che nulla è dovuto dalla mutuataria a titolo di interessi debitori con conseguente
condanna della banca appellata alla restituzione di tutto quanto sino ad oggi sborsato a tale titolo da liquidarsi nella misura di € 50.374,00 ovvero nella diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio;
Altresì nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale, si accerti la violazione da parte della banca
convenuta dei tassi di interesse debitori effettivamente pattuiti in contratto dalla banca con conseguente condanna dell'istituto di credito appellato alla restituzione di tutto quanto sborsato dalla mutuataria in eccesso da liquidarsi in € 48.415,22 ovvero in quella diversa somma che dovesse accertarsi in corso di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuire al costituito procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) In rito dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione all'art. 342 cpc
nonché ai sensi dell'art. 342 bis cpc;
2) Nel merito respingere l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in
pagina 3 di 22 diritto e non provato.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato come per legge dei due gradi
di Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 25.01.2016, notificato in data
2.10.2015, e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., la (di Controparte_1
Contr seguito anche , chiedendo: 1) di accertare la nullità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario per euro 100.000,00 stipulato in data 30.1.2009 tra Parte_1
(quale mutuataria e datrice di ipoteca), (quale
[...] Parte_2
fideiussore) e l'odierna appellata (quale mutuante), relative agli interessi corrispettivi e di mora in quanto usurarie, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate fino ad allora;
2)
Contr in subordine, di accertare la violazione, da parte di dei tassi di interesse debitori pattuiti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
3) di condannare la convenuta al pagamento delle spese
Contr di giudizio;
4) in via istruttoria, di ordinare alla ex artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. di esibire tutta la documentazione contabile relativa al rapporto di mutuo e di nominare CTU contabile al fine di determinare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti, con espunzione delle voci contabili illegittimamente applicate dalla mutuante.
pagina 4 di 22 Contr
I.2. La regolarmente costituitasi, si è difesa eccependo la nullità dell'atto di citazione in ragione della mancata individuazione del diritto dedotto in giudizio;
quindi, nel merito, ha chiesto la reiezione di tutte le domande attoree in quanto infondate e la condanna delle attrici per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., altresì opponendosi alle richieste istruttorie formulate perché meramente esplorative.
I.3. Con sentenza n. 2871/2020, pubblicata in data 7.12.2020, il Tribunale di
Santa Maria C.V. ha così deciso:
“1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice e , in solido tra Parte_1 Controparte_3
di loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., spese che liquida in euro Controparte_1
2.360,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
II.1. La suddetta decisione è stata impugnata – con citazione per l'udienza dell'11.11.2021, rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., al
21.04.2022, notificata il 6.6.2021 – da e , Parte_1 Parte_2
le quali ne hanno domandato la totale riforma, sulla base dei motivi di seguito rubricati:
“ I MOTIVO- Sulla errata qualificazione del thema decidendum et probandum e sull'errato giudizio di inammissibilità dei mezzi istruttori articolati da parte attrice.
pagina 5 di 22 Violazione degli artt. 61,112,115,116,132,183,191 c.p.c.,118 disp att. c.p.c., nonché 1421 e 2697 c.c.”;
“II MOTIVO:- Sull'erronea applicazione della normativa antiusura. Violazione degli
artt. 112,115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 2 Legge n. 108/96, art. 644 c.p.c, art.
1815 II comma e 2697 c.c.”;
“III MOTIVO: Sull'omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata avente ad oggetto l'accertamento della violazione da parte della banca dei tassi di interessi debitori pattuiti in contratto e la condanna della stessa alla restituzione di quanto indebitamente versato dalle istanti. Violazioni degli artt. 111,115,116,132,183
c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 1421 e 2697 c.c.”.
II.2. La costituitasi con comparsa di Controparte_1
risposta all'appello in data 19.04.2022, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da e da ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e la sua Pt_1 Pt_2
infondatezza, chiedendone il rigetto. Ha altresì proposto, in via incidentale, appello chiedendo di riformare la sentenza appellata dichiarando la responsabilità delle appellanti ex art. 96 c.p.c. sia nel giudizio di primo grado che in appello, con vittoria di spese.
II.3. All'udienza del 24.11.2022, celebrata secondo le modalità indicate dall'art. 221, co. 4, D.L. n. 34/2020, e in particolare con memoria depositata il 19.11.2022, parte appellante ha eccepito la tardiva costituzione dell'appellata, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
pagina 6 di 22 II.4. In data 8.7.2025, parte appellata ha depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 10.7.2025, reiterando le sole richieste di reiezione dell'appello principale per inammissibilità e, in subordine, per infondatezza, di fatto rinunciando sia all'appello incidentale, sia alla domanda di condanna in appello per lite temeraria
(cfr. note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.7.2025, pp. 2 e 3).
II.5. All'udienza del 10.7.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Anzitutto, va accolta l'eccezione proposta da parte appellante, relativa alla tardiva costituzione dell'appellata e alla conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
Si rileva, infatti, che con il proprio atto d'appello, le appellanti avevano citato l'odierna appellata all'udienza dell'11.11.2021. La si è costituita in CP_4
giudizio soltanto in data 19.4.2022, ben oltre il termine di cui agli artt. 343 e 347
c.p.c., nella loro formulazione vigente ratione temporis. Parte appellata, infatti, avrebbe dovuto costituirsi in appello entro il 22.10.2021, al fine di poter spiegare tempestivamente appello incidentale.
In ogni caso, è irrilevante che il Presidente della Sezione abbia, con decreto del
2.11.2021, differito d'ufficio la data d'udienza (al 19.04.2022), atteso che, secondo pagina 7 di 22 la giurisprudenza costante della S.C., “in tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il
giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica”
(Cass. Sez. 2, 7/5/2020, n. 8638).
In aggiunta, il Collegio rileva come, di seguito all'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata da parte appellante, parte appellata non solo non abbia replicato, ma altresì abbia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.7.2025, con nota depositata in data 8.7.2025, nel rassegnare le conclusioni, espunto la domanda – oggetto dell'appello incidentale – di condanna delle appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sia per il primo grado di giudizio che per il presente giudizio d'appello.
2. Va, invece, respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte appellata, relativa alla asserita inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c..
Questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la pagina 8 di 22 decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 3595 del 2024).
3. L'appello proposto da e si fonda su Parte_1 Parte_2
tre motivi, così testualmente espressi:
I MOTIVO – SULLA ERRATA QUALIFICAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM ET
PROBANDUM E L'ERRATO GIUDIZIO DI INAMMISSIBILITÀ DEI MEZZI
ISTRUTTORI ARTICOLATI DA PARTE ATTRICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 61, 112,
115, 116, 132, 183, 191 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonchè 1421 e 2697 c.c.;
II MOTIVO – L'ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIUSURA.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115, 116 C.P.C., NONCHÉ DELL'ART. 2 LEGGE N.
108/96, ART. 644 C.P., ART. 1815 II CO. E 2697 C.C.;
III MOTIVO – L'SS PRONUNCIA IN ORDINE ALLA DOMANDA
SUBORDINATA AVENTE AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DA
PARTE DELLA BANCA DEI TASSI DI INTERESSE DEBITORI PATTUITI IN CONTRATTO
E LA CONDANNA DELLA STESSA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO INDEBITAMENTE
VERSATO DALLE ISTANTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115, 116, 132, 183
C.P.A., 118 DISP. ATT. C.P.C., 1421 E 2697 C.C..
pagina 9 di 22 4. Con il primo motivo d'appello, e si Parte_1 Parte_2
dolgono dell'erroneità della statuizione del Giudice di primo grado, laddove ha rigettato le richieste istruttorie delle attrici, ritenendo: a) esplorativa, e dunque inammissibile, la richiesta di consulenza tecnica, “considerato che le deduzioni in ordine alla eccepita usura e capitalizzazione degli interessi, sono state generiche”
(sent. impugnata, p. 3); b) superflua la richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di “copia dei documenti ed estratti conto in possesso della relativi al rapporto CP_1
di mutuo ipotecario”, in quanto la documentazione “rilevante per le censure spiegate – ovvero pattuizione di interessi corrispettivi e moratori oltre soglia,
nonché anatocismo di cui al piano di ammortamento – era già versata in atti” (sent. impugnata, p. 3). Le appellanti, in particolare, quanto alla richiesta di esibizione, sostengono che il Tribunale avrebbe illegittimamente “negato alle istanti di ricorrere allo specifico strumento dettato dall'art. 119 TULB finalizzato ad ottenere gli estratti del conto corrente n. 4391 anche in corso di giudizio” (atto d'appello, p. 17).
Le deduzioni esposte non hanno pregio.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, che non sussistono le condizioni per far ricorso allo strumento di cui all'art. 119 TUB in corso di causa;
per giurisprudenza costante, infatti, “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n.
385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui pagina 10 di 22 all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Sez. 1,
n. 24641 del 2021). Le appellanti non hanno mai allegato, né dimostrato, nel corso del giudizio, di aver fatto richiesta della documentazione rilevante, ai fini di causa, all'appellata, né che questa si sia ingiustificatamente sottratta al proprio obbligo, rendendo necessario il ricorso all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 del codice di rito.
In aggiunta, la richiesta istruttoria risulta allo stesso tempo assolutamente indeterminata e dunque inammissibile. In particolare, da un lato, in primo grado, le attrici, nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, hanno chiesto “copia dei documenti ed estratti conto in possesso della relativi al rapporto di mutuo CP_1
ipotecario a rogito notaio rep. n. 19812 racc. 5774 del 16.01.2009” Persona_2
(cfr. p. 1 della citata memoria), laddove il mutuo sub iudice, copia del quale è stata versata in actis, è stato rogitato dal notaio , rep. N. 65992 racc. Persona_3
9264 del 30.1.2009; dall'altro lato, anche a voler prescindere dal suddetto errore materiale, il riferimento al conto corrente n. 4391, acceso dall'appellante Parte_1
presso la BNL contestualmente alla erogazione del mutuo al fine di evitare
[...]
una maggiorazione del tasso d'interesse su base annua dello 0,15% (atto di citazione in primo grado, p. 3), è stato fatto dalle appellanti solo nel corso del giudizio d'impugnazione, non essendovi alcun accenno al medesimo né nell'atto di citazione in primo grado (dove, a p. 3, è esclusivamente riportato l'IBAN
pagina 11 di 22 [...]), né nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, ed essendo addirittura riportato, a p. 3 della comparsa conclusionale di primo grado, un diverso “conto corrente n. 500003 dedicato all'addebito dei ratei di mutuo”.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di CTU, parte appellante asserisce che il
Tribunale, ricorrendo a un perito contabile, “avrebbe dovuto in ogni caso determinare il tasso di interesse debitore effettivo alla luce dei costi aggiuntivi dedotti dalle istanti nell'atto di citazione e addebitati dall'istituto di credito sulla base della formula matematica prevista ex lege a far data dal 1992 e, successivamente, confrontare l'indice così determinato con la soglia di legge
prevista nel trimestre di riferimento” (atto d'appello, p. 21).
Anche tale rilievo risulta destituito di fondamento.
Come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19597 del
18.9.2020, e come si dirà più diffusamente infra, esaminando il secondo ed il terzo motivo d'appello, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla
misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti
modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. altresì, da ultimo, Cass., Sez. 3, n.
26525/2024). pagina 12 di 22 La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e
l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.
Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte delle appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi – sia corrispettivi che di mora – concretamente applicati dalla si rivela del tutto generica e priva di riscontri CP_1
obiettivi e fattuali negli atti del giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, corretta appare la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto superflua, se non meramente esplorativa, la richiesta di c.t.u., in assenza di concrete allegazioni in ordine all'usurarietà degli interessi. La
consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o pagina 13 di 22 nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. “Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr., ex multis, Cass. n. 8498/2025; SS.
UU., n. 3086/2022).
5. Con il secondo motivo d'appello (e parte del primo), le appellanti censurano la sentenza di prime cure, laddove non ha ritenuto usurari gli interessi applicati da
Contr
sia corrispettivi che di mora.
Il motivo è generico e comunque infondato.
Per quanto concerne il tasso corrispettivo, di fronte al puntuale rilievo del
Tribunale (“La doglianza è infondata per tabulas, avuto riguardo alla previsione di un interesse a tasso fisso pari al 6 %, a fronte di un tasso soglia pari ad 8,08
(ovvero 5,39 aumentato della metà) per la categoria di riferimento e per il trimestre invocabile ratione temporis”: sent. impugnata, p. 6), parte appellante si è limitata ad affermare che, per stabilire se il tasso di un mutuo bancario sia usurario o meno,
è necessario tenere conto non solo degli interessi in senso stretto praticati dalla banca, ma anche di tutti i costi legati al finanziamento stesso, con esclusione delle tasse e delle imposte.
pagina 14 di 22 Sebbene si tratti di assunto condivisibile, il Collegio deve rilevare l'assoluta vaghezza delle contestazioni mosse dalle odierni appellanti in ordine al tasso di interesse applicato, essendosi le stesse limitate ad una serie di inconsistenti rilievi e non avendo offerto alcuna prova che il tasso degli interessi corrispettivi previsto dal contratto di mutuo e gli altri importi dovuti a vario titolo superino il limite del tasso di usura, nonostante gli interessi in questione siano espressamente determinati nel contratto prodotto dall'istituto di credito e sottoscritto per avallo dalle appellanti (nel contratto vengono infatti fissati un tasso di interesse corrispettivo nominale in misura fissa pari al 6%, un indicatore sintetico di costo per il mutuo pari al 6,42% e un tasso di mora pari allo 0,69% al mese o frazione di mese sull'importo della rata scaduta, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore: cfr. art. 8 delle condizioni generali del contratto).
Allo stesso modo, per quanto concerne gli interessi moratori, parte appellante nulla ha eccepito rispetto a quanto deciso dal Giudice di prime cure, i cui calcoli non sono stati oggetto di censure in sede di gravame.
Le appellanti, infatti, neppure hanno contestato la correttezza di quanto affermato dal Tribunale – laddove ha statuito che “il calcolo da effettuare è il seguente tasso medio per il mutuo a tasso fisso 5,39 cui va aggiunta il c.d. spread mora, ovvero 2,1, cui va aggiunto lo spread usura, per un totale di 11,115 percentuale. Ne discende che così individuato il parametro oggettivo del tasso di
mora, cui raffrontare il singolo tasso in esame, appare evidente che la pattuizione di cui al contratto in questione pari a 8,28 percentuale (ovvero la percentuale del pagina 15 di 22 0,69 mensile per 12, base annua) si pone al di sotto della soglia” (sent. impugnata,
p. 8) – ma si sono limitate a ribadire la necessità di ricorrere a una consulenza tecnica d'ufficio, con rilievi del tutto vaghi e generici.
Deve dunque condividersi la decisione del primo Giudice, non potendosi, per quanto ricordato supra, attraverso la c.t.u., esonerare una delle parti dall'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge e non essendovi alcun dubbio che sia onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del presunto sforamento del tasso soglia.
In difetto di precipue indicazioni, la doglianza deve considerarsi, dunque, meramente dilatoria, ove dagli atti non emerga, geneticamente, il superamento del tasso stesso. Secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c., infatti, chi eccepisce che il diritto attivato in giudizio si sia modificato o estinto è tenuto a provare i fatti su cui l'eccezione si fonda e, in particolare, il debitore che eccepisca la nullità delle clausole inerenti al computo degli interessi necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Nel caso in esame, le odierne appellanti avrebbero dovuto indicare in maniera puntuale le ragioni impeditive dell'altrui credito e non limitarsi a generiche e prolisse contestazioni di stile, prive di precisi e concreti riferimenti in ordine alle voci passive ritenute indebite e contenenti addirittura errori e sovrapposizioni tra interessi corrispettivi e moratori (si veda, per tutti, l'atto di citazione in primo grado, dove, alla p. 8, le attrici confondono tassi moratori e tassi corrispettivi, affermando che il pagina 16 di 22 tasso di mora previsto in contratto, pari all'8,28% su base annua, sia superiore al tasso soglia dell'8,08% per la categoria di riferimento e per il trimestre invocabile ratione temporis, indebitamente ed erroneamente comparando, in tal modo, il tasso soglia riferito ai tassi corrispettivi con gli interessi di mora, il cui tasso soglia ratione temporis è stato invece calcolato dal giudice di primo grado – senza che le appellanti nulla abbiano eccepito in merito, come detto – in 11,115 punti percentuale in ragione d'anno).
5. Con il terzo e ultimo motivo d'appello, le appellanti denunciano l'asserita omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda proposta, in via subordinata,
nell'atto di citazione (cfr. p. 12: “In via gradata nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della suddetta domanda, si accerti la violazione da parte della banca convenuta dei tassi di interesse debitori effettivamente pattuiti in contratto dalla banca per le motivazioni dedotte in premessa, con conseguente condanna della stessa alla ripetizione di quanto indebitamente versato dagli istanti rispetto a
quanto convenuto nella misura che dovesse accertarsi in corso di giudizio”). In particolare, parte appellante afferma come “oggetto della contestazione fosse la violazione da parte della banca dei tassi di interesse debitori pattuiti in contratto, mediante applicazione di costi impliciti non espressamente pattuiti, tra cui il regime finanziario dell'interesse composto applicato al piano di ammortamento alla francese unilateralmente applicato dalla banca come facilmente evincibile dal
contratto di mutuo prodotto in atti (e nel quale manca una espressa clausola determinativa del piano di rimborso delle somme finanziate) e dal piano di
pagina 17 di 22 ammortamento rilasciato a posteriori dalla banca e altresì prodotto dalle istanti, da cui si evince la modalità di calcolo cd. alla francese in regime finanziario dell'interesse composto” (atto d'appello, p. 23). A detta delle appellanti, in sostanza, il Tribunale “avrebbe dovuto constatare l'assenza, nel contratto di mutuo per cui è causa, di una clausola determinativa del regime finanziario dell'interesse composto previsto dal piano di rimborso alla francese applicato dalla banca e dichiararne quindi la nullità” (…) “Altresì il Giudice avrebbe dovuto accertare, quindi, il tasso debitore in concreto praticato dalla banca ed, in caso di constatato superamento di quello nominale previsto in contratto, condannare l'istituto di
credito convenuto alla restituzione in favore della mutuataria della somme indebitamente percepite” (atto d'appello, p. 28).
Inoltre, a supporto delle proprie deduzioni, parte appellante produce, per la prima volta in appello, un elaborato peritale econometrico, della cui ammissibilità, tuttavia, non può dubitarsi, trattandosi, secondo giurisprudenza consolidata, di
“una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (Cass.,
Sez. 2, n. 1614/2022). In tale elaborato, in particolare, si afferma che il tasso nominale subirebbe “un aumento a causa del meccanismo anatocistico del piano di ammortamento francese” (cfr. consulenza di parte, pp. 5 e 19), e si sostiene,
altresì, la “totale indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo per cui è causa” (consulenza di parte, p. 16).
pagina 18 di 22 Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado, con motivazione puntuale e condivisibile, ha correttamente affermato che il sistema di ammortamento c.d. alla francese non comporta alcun fenomeno di capitalizzazione anatocistica degli interessi (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez 1, n. 7382/2025, per la quale, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già
pagato in linea capitale con le rate precedenti”), escludendo, conseguentemente, la discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivo in ragione del sistema di ammortamento prescelto (cfr. sent. impugnata, p. 11).
Quanto, poi, alla pretesa nullità della clausola determinativa del regime finanziario dell'interesse composto previsto dal piano di rimborso alla francese, il
Collegio rileva che, secondo la giurisprudenza della S.C., “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto” (Cass.
SS. UU., n. 15130/2024), purché “il piano di ammortamento riporti la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e pagina 19 di 22 composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (Cass. Sez. 1, n. 7382/2025). Nel caso di specie, il piano di ammortamento versato in actis dalle appellanti risulta pacificamente composto da n. 360 rate mensili di € 599,55 ciascuna, comprensive sia della quota capitale che degli interessi, e riporta tutte le indicazioni succitate (TAN 6%, TAEG-ISC 6,42%), necessarie e sufficienti, secondo la citata giurisprudenza, ai fini della validità della relativa pattuizione.
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello principale deve essere rigettato, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata dev'essere confermata integralmente.
6. Visto l'esito complessivo della lite, con il rigetto dell'appello principale e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale, appare equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (ratione temporis vigente) la compensazione integrale delle spese processuali sostenute dalle parti, reciprocamente soccombenti.
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n.
115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in pagina 20 di 22 esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
– con citazione per l'udienza dell'11.11.2021, rinviata d'ufficio al Parte_2
21.04.2022, notificata il 6.6.2021 – e sull'appello incidentale proposto dalla
[...]
con comparsa di risposta all'appello depositata il Controparte_1
19.04. 2022 -avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C. V. n. 2871/2020, pubblicata il 7.12.2020, così dispone:
A) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
[...]
Controparte_1
B) rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
Parte_2
C) compensa tra le parti le spese processuali del grado di appello, reciprocamente sostenute;
D) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte sia delle appellanti principali che dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
pagina 21 di 22 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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