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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1584/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LITRICO PAOLO – CHIOGGIA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BONORA LAURA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 455/2021 nella causa R.G. 853/2020 pubblicata in data 02.07.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza dell'11.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
, chiedendo la declaratoria di nullità, o comunque l'annullamento della delibera assembleare
[...]
condominiale di data 29.10.2019 e, per l'effetto, ordinarne la modifica nei termini indicati in narrativa;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio.
Il si è costituito in persona dell'amministratore condominiale p.t. Controparte_1 CP_2
chiedendo, in via preliminare, la cancellazione dagli atti di causa di tutte le espressioni offensive riportate da parte attrice nelle pagg. 15 e 16 dell'atto introduttivo e dichiarare inutilizzabili tutte le argomentazioni di cui alla pag. 11 del medesimo atto introduttivo mutuate dalla fase della mediazione.
Nel merito il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e la condanna alle spese.
In via riconvenzionale ex art. 89 c.p.c., co. 2, tenuto conto che le espressioni inserite nell'atto introduttivo ledevano gravemente l'onore e la dignità della ha domandato la condanna di parte CP_2
attrice a versare in favore della persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nella misura di Euro 5.000,00 o comunque in quella ritenuta di giustizia.
La causa, istruita documentalmente, è stata tenuta in decisione all'udienza del 31.03.2021 nella quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. ed all'esito il Primo Giudice ha così statuito: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1
, sito in Ferrara, Via Costituzione – Via Felisatti, ogni diversa istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta le domande formulate da parte convenuta in via riconvenzionale;
- dichiara tenuto e condanna Pt_1
alla rifusione in favore del delle spese di lite, che liquida in complessivi
[...] Controparte_1
euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.”.
La statuizione è motivata rilevando che il vizio della delibera atteneva, nella prospettazione dell'attore, alla sua posizione nel riparto delle spese sia quanto al bilancio consuntivo che quanto a quello preventivo.
Tutti i suddetti bilanci precedenti non risultavano impugnati e neppure risultava che parte attrice avesse mai inteso far valere tale vizio delle delibere di approvazione dei rendiconti.
A fronte della cristallizzazione della situazione debitoria dell'Avv. Litrico, dante causa dell'attore il bilancio consuntivo impugnato (anno 2018/2019) non presentava irregolarità così Parte_1 come il bilancio preventivo 2019/2020, anch'esso impugnato appariva corretto.
pagina 2 di 8 La domanda attrice andava respinta e le spese di giudizio seguivano la soccombenza di parte attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale di cancellazione andava anch'essa respinta, essendo l'ipotesi di cui all'art. 89 c.p.c. integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere, nella quale non rientrava la fattispecie concreta.
Contro detta sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza che ritiene definitiva una delibera di approvazione di bilancio, in quanto non impugnata, nonostante non sia mai stata notificata al condòmino che la ritiene invalida.
Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza che definisce irrilevanti le comunicazioni delle delibere assembleari, ritenendo, viceversa, che la semplice conoscenza del loro contenuto sia idonea e sufficiente al fine di far decorrere il termine per la relativa impugnazione.
Il terzo motivo impugna la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza in cui si afferma che il vizio dedotto nel caso si specie non rientra nell'ambito delle delibere nulle ma attiene ad un profilo di annullabilità.
Il quarto motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze di causa in ordine al capo della sentenza che ritiene equivoco il contenuto dell'atto di transazione del 13.01.2015.
Il quinto motivo rileva che l'importo di euro 5.386,00 sarebbe erroneamente imputato.
L'ultimo e sesto motivo censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza che rigetta la domanda riconvenzionale di senza condannare quest'ultima alle CP_2
spese di lite.
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “.Voglia la Corte d'Appello di Bologna accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 455/2021, non notificata, pubblicata in data 02.07.2021, emessa in data
29.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Ferrara (procedimento n. 853/2020 R.G.), dott.ssa Marianna
Cocca, e per l'effetto, in totale riforma della stessa: In via assolutamente preliminare ex art. 283 c.p.c.:
Sospendere, per le ragioni sopra esposte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 455/2021 impugnata con il presente atto, in quanto sussistono gravi e fondati motivi in relazione al fumus boni iuris. -
Dichiarare la nullità, o comunque disporre l'annullamento della delibera assembleare del 29/10/2019, notificata a mezzo Pec in data 26/11/2019, ed oggetto di impugnazione nel presente giudizio, e per
l'effetto, ordinarne la modifica nei termini indicati nella parte motiva, ovvero, più precisamente:
pagina 3 di 8 ordinando di sottrarre dal saldo a debito indicato nell'allegato bilancio consultivo dal 01/03/2018 al
28/02/2019 nonché nell'allegato bilancio preventivo dal 01/03/2019 al 28/02/2020, l'importo di
€4.943,52 riportato erroneamente come saldo passivo nel Consultivo Gestione Globale dal 01/03/2014 al 28/02/2015, ed altresì rimasto contabilizzato per tutti i bilanci consultivi degli anni seguenti, compreso quello oggetto della presente impugnazione, nonostante le parti, con atto di transazione del
13/01/2015, ne avessero convenuto l'azzeramento; - Rigettare la domanda riconvenzionale promossa dalla sig.ra Rag. perché inammissibile e/o comunque palesemente infondata in fatto ed CP_2
in diritto. - Condannare il alle spese ed ai compensi di causa, di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio, in relazione all'accoglimento della domanda attorea, considerando nella loro liquidazione, che le difese della parte attrice sono risultate manifestamente fondate. - Condannare la sig.ra Rag. alle spese ed ai compensi di causa, in relazione al rigetto della domanda CP_2
riconvenzionale promossa personalmente dalla medesima, considerando nella loro liquidazione, che la stessa è risultata inammissibile e/o comunque palesemente infondata. - Disporre ai sensi dell'art. 93
c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto avv. Paolo Litrico, delle somme di cui riterrà di condannare il nonchè la sig.ra Rag. al pagamento per spese, Controparte_1 CP_2
competenze, diritti ed onorari di causa, non avendo ancora ricevuto da parte dell'appellante, nel corso del presente procedimento, né gli onorari di difensore né le spese che dichiara di aver personalmente anticipate.”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la condanna alle spese del grado. CP_1
Con ordinanza del 11.02.2025, previo deposito di note scritte, vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte osserva che non è stato proposto appello incidentale pertanto il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal è coperta da giudicato. CP_1
Parimenti non è impugnata la sentenza laddove si afferma la tempestività dell' impugnativa della delibera assembleare de qua.
Inoltre, l'appellante (cfr. pag. 20 atto introduttivo del grado) afferma che la sentenza gravata ricostruisce come premessa la vicenda processuale in maniera sostanzialmente corrispondente a quanto verificatosi.
pagina 4 di 8 Più avanti, (cfr. pag. 39 e 40) l'appellante prosegue: “Pertanto non si comprende affatto
l'argomentazione della sentenza impugnata che si legge a pag. 5, secondo cui: “Ed è sul punto, con tutta evidenza, infondata l'eccezione relativa alla mancata contabilizzazione del versamento di euro
5.386,00, di cui al doc. 19. È documentale (ed allegato dallo stesso che tale versamento Parte_1
è stato effettuato in data 01/03/2019 e, dunque, non v'è ragione alcuna per cui dovesse essere contabilizzato nella Ripartizione Consultivo Gest. Globale dal 01/03/2018 al 28/02/2019.” Tale osservazione del giudice di prima istanza, ad avviso della scrivente difesa, non appare corretta, poiché in netto contrasto sia con le circostanze di fatto sopra descritte sia con i principi giuridici che regolano la materia;
tuttavia si è ritenuto di non impugnare il relativo capo della sentenza, rinunciando a tale seconda questione meramente formale, poiché è effettivamente trascorso troppo tempo dalla notifica della delibera in oggetto a tutti gli altri condomini, che la motivazione sopra illustrata, che aveva indotto originariamente l'appellante a promuovere la relativa contestazione, ha oramai perduto quasi completamente il suo significato.”.
Anche tale capo della sentenza è pertanto coperto da giudicato.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
Il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti, disattendere la domanda attrice.
La Corte osserva, anzitutto, che sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali e quindi i) con oggetto impossibile o illecito;
ii) quelle non rientranti nella competenza dell'assemblea;
iii) quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.
Deve essere quindi affermato che la delibera in controversia rientra nell'ipotesi di delibere annullabili, categoria residuale rispetto all'ipotesi di nullità, così come correttamente affermato dal Tribunale:
“Deve anzitutto rilevarsi come il vizio dedotto da sia idoneo a fondare una pronuncia di Parte_1 annullamento della delibera condominiale e non di nullità, posto che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
9839 del 14/04/2021).”. pagina 5 di 8 L'appellante afferma che l'invalidità della delibera oggetto di impugnazione trarrebbe origine dall'invalidità di tutte le delibere precedenti a suo dire non ancora notificate e, pertanto, per economia processuale, sarebbe possibile impugnare anche solamente l'ultima di una serie di delibere invalide per la medesima ragione, qualora le precedenti delibere risultino ancora impugnabili, ovvero nulle oppure annullabili ma mai notificate, in quanto non è ancora decorso il termine per impugnarle. Egli così rileva che non vi sarebbe stata regolare notifica delle precedenti delibere.
La Corte osserva che vi è sostanziale differenza tra i regimi dell'annullabilità e della nullità posto che, nel primo caso (annullabilità), la delibera condominiale è valida ed efficace sino a che non viene impugnata e annullata;
ed inoltre, qualora non venga tempestivamente impugnata, questa è da considerarsi valida ed efficace, e pertanto vincolante per ciascun condomino. In caso di nullità, invece, la delibera condominiale sarebbe da considerarsi invalida ab origine, e non avrebbe mai la forza di produrre effetti all'interno dell'ordinamento giuridico: pertanto, la delibera condominiale nulla non avrebbe mai la forza di vincolare i singoli condomini, essendo le sue statuizioni contrarie a diritto.
Nel caso di specie come detto si tratta di una questione di annullabilità della delibera in controversia così come di tutte quelle precedenti aventi lo stesso oggetto.
L'appellante invoca la “nullità derivata” o “invalidità caducante” principio elaborato dalla giurisprudenza che sussiste allorquando l'invalidità della delibera precedente travolge e annulla anche quelle successive. Tale impostazione non coglie nel segno perché le delibere richiamate non sono mai state impugnate e mai dichiarate nulle.
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato: “L'avv. Litrico, in luogo di impugnare la delibera di approvazione di quel bilancio preventivo 2014-2015, si è limitato, per diversi anni, a segnalare l'errore all'amministratrice, senza porre impugnare la delibera;
peraltro non risulta se, alla relativa assemblea, l'avv. Litrico fosse assente o dissenziente. Dunque, il bilancio che riportava come dovuto al 28/2/2015 l'importo, quale saldo debitorio, di euro 3.868,05 è divenuto definitivo in quanto non impugnato.”.
Il Tribunale ha proseguito: “Come rilevato, anche il vizio dedotto (erronea indicazione del riporto anno precedente) attiene ad un profilo di annullabilità della delibera - essendo non pertinente il richiamo a Cass. Civile Ord. Sez. VI n. 33039/2018, effettuato da parte attrice - ma ad ogni modo neppure in questa sede si discute della nullità della delibera di approvazione del bilancio 2014/2015, né dei successivi, con conseguente assenza di profili di invalidità della delibera impugnata che appare formalmente corretta, in ragione del riporto del saldo debitorio, non impugnato, della gestione precedente.”. pagina 6 di 8 Il Collegio rileva che: l'art. 63 co. 4° e 5° disp. att. del c.c. dispone: “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e
a quello precedente” e “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Il principio è la solidarietà passiva tra il venditore e l'acquirente sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
Posto che l'acquisto da parte di risale al 28.02.2018 pertanto per gli anni precedenti al 2017 Pt_1
l'appellante difetta dell'interesse ad agire non dovendo rispondere dei relativi crediti, essendo unico legittimato il dante causa Avv. Litrico, in questa sede difensore della parte. I rapporti pregressi pertanto non possono essere oggetto di esame tanto meno l'interpretazione di una scrittura risalente al 2014 tra soggetti che non sono parti dell'odierno giudizio.
Non emerge poi in atti che il Perini all'atto della stipula abbia ottenuto dall'Amministratore la certificazione sugli oneri condominiali a debito, circostanza che avrebbe, invece, consentito al momento del passaggio di proprietà di chiarire ogni pendenza.
L'appellante allega, senza che ciò sia oggetto di contestazione, che: “In particolar modo, in corso di causa è stato dimostrato (doc. 8 prodotto con seconda memoria istruttoria) che con p.e.c. del
10/01/2019 venivano inviati al sig. i bilanci deliberati (consuntivo 2017/2018 e Parte_1 preventivo 2018/2019) nell'assemblea condominiale tenutasi in data 11/12/2018. Dunque, già da quella data (10/01/19) l'odierno attore poteva impugnarli per far valere le proprie ragioni. Ed invece, il sig. non solo in quell'occasione non contestava i bilanci, ma nemmeno eccepiva l'invalidità Pt_1
della delibera assembleare per difetto di convocazione, così permettendone la relativa cristallizzazione.”.
È pertanto pacifica la conoscenza dei bilanci da parte dell'appellante.
Neppure colgono nel segno l'eccezione di inadempimento ex art. 1450 c.c. giacché tardiva (proposta dall'appellante in primo grado e solo in sede di comparsa conclusionale) e comunque inconferente, così come il richiamo all'istituto dell'arricchimento senza giusta causa anch'esso inconferente giacché l'art. 2042 c.c. testualmente prescrive: “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
pagina 7 di 8 Trattasi, infatti, d'ipotesi prevista solo in via residuale e sussidiaria dal nostro ordinamento, pertanto non proponibile laddove siano configurabili, come nella fattispecie che ci occupa, altri rimedi e segnatamente l'impugnativa della delibera assembleare.
Anche in punto di regolazione delle spese di lite la statuizione è condivisibile in considerazione della prevalente soccombenza dell'appellante.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto e la sentenza gravata confermata.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa da 1.101,00 a 5.200,00) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 1.923,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 11.02.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1584/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LITRICO PAOLO – CHIOGGIA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BONORA LAURA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 455/2021 nella causa R.G. 853/2020 pubblicata in data 02.07.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza dell'11.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
, chiedendo la declaratoria di nullità, o comunque l'annullamento della delibera assembleare
[...]
condominiale di data 29.10.2019 e, per l'effetto, ordinarne la modifica nei termini indicati in narrativa;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio.
Il si è costituito in persona dell'amministratore condominiale p.t. Controparte_1 CP_2
chiedendo, in via preliminare, la cancellazione dagli atti di causa di tutte le espressioni offensive riportate da parte attrice nelle pagg. 15 e 16 dell'atto introduttivo e dichiarare inutilizzabili tutte le argomentazioni di cui alla pag. 11 del medesimo atto introduttivo mutuate dalla fase della mediazione.
Nel merito il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e la condanna alle spese.
In via riconvenzionale ex art. 89 c.p.c., co. 2, tenuto conto che le espressioni inserite nell'atto introduttivo ledevano gravemente l'onore e la dignità della ha domandato la condanna di parte CP_2
attrice a versare in favore della persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nella misura di Euro 5.000,00 o comunque in quella ritenuta di giustizia.
La causa, istruita documentalmente, è stata tenuta in decisione all'udienza del 31.03.2021 nella quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. ed all'esito il Primo Giudice ha così statuito: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1
, sito in Ferrara, Via Costituzione – Via Felisatti, ogni diversa istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta le domande formulate da parte convenuta in via riconvenzionale;
- dichiara tenuto e condanna Pt_1
alla rifusione in favore del delle spese di lite, che liquida in complessivi
[...] Controparte_1
euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.”.
La statuizione è motivata rilevando che il vizio della delibera atteneva, nella prospettazione dell'attore, alla sua posizione nel riparto delle spese sia quanto al bilancio consuntivo che quanto a quello preventivo.
Tutti i suddetti bilanci precedenti non risultavano impugnati e neppure risultava che parte attrice avesse mai inteso far valere tale vizio delle delibere di approvazione dei rendiconti.
A fronte della cristallizzazione della situazione debitoria dell'Avv. Litrico, dante causa dell'attore il bilancio consuntivo impugnato (anno 2018/2019) non presentava irregolarità così Parte_1 come il bilancio preventivo 2019/2020, anch'esso impugnato appariva corretto.
pagina 2 di 8 La domanda attrice andava respinta e le spese di giudizio seguivano la soccombenza di parte attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale di cancellazione andava anch'essa respinta, essendo l'ipotesi di cui all'art. 89 c.p.c. integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere, nella quale non rientrava la fattispecie concreta.
Contro detta sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza che ritiene definitiva una delibera di approvazione di bilancio, in quanto non impugnata, nonostante non sia mai stata notificata al condòmino che la ritiene invalida.
Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza che definisce irrilevanti le comunicazioni delle delibere assembleari, ritenendo, viceversa, che la semplice conoscenza del loro contenuto sia idonea e sufficiente al fine di far decorrere il termine per la relativa impugnazione.
Il terzo motivo impugna la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza in cui si afferma che il vizio dedotto nel caso si specie non rientra nell'ambito delle delibere nulle ma attiene ad un profilo di annullabilità.
Il quarto motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze di causa in ordine al capo della sentenza che ritiene equivoco il contenuto dell'atto di transazione del 13.01.2015.
Il quinto motivo rileva che l'importo di euro 5.386,00 sarebbe erroneamente imputato.
L'ultimo e sesto motivo censura la violazione e falsa applicazione della legge in ordine al capo della sentenza che rigetta la domanda riconvenzionale di senza condannare quest'ultima alle CP_2
spese di lite.
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “.Voglia la Corte d'Appello di Bologna accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 455/2021, non notificata, pubblicata in data 02.07.2021, emessa in data
29.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Ferrara (procedimento n. 853/2020 R.G.), dott.ssa Marianna
Cocca, e per l'effetto, in totale riforma della stessa: In via assolutamente preliminare ex art. 283 c.p.c.:
Sospendere, per le ragioni sopra esposte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 455/2021 impugnata con il presente atto, in quanto sussistono gravi e fondati motivi in relazione al fumus boni iuris. -
Dichiarare la nullità, o comunque disporre l'annullamento della delibera assembleare del 29/10/2019, notificata a mezzo Pec in data 26/11/2019, ed oggetto di impugnazione nel presente giudizio, e per
l'effetto, ordinarne la modifica nei termini indicati nella parte motiva, ovvero, più precisamente:
pagina 3 di 8 ordinando di sottrarre dal saldo a debito indicato nell'allegato bilancio consultivo dal 01/03/2018 al
28/02/2019 nonché nell'allegato bilancio preventivo dal 01/03/2019 al 28/02/2020, l'importo di
€4.943,52 riportato erroneamente come saldo passivo nel Consultivo Gestione Globale dal 01/03/2014 al 28/02/2015, ed altresì rimasto contabilizzato per tutti i bilanci consultivi degli anni seguenti, compreso quello oggetto della presente impugnazione, nonostante le parti, con atto di transazione del
13/01/2015, ne avessero convenuto l'azzeramento; - Rigettare la domanda riconvenzionale promossa dalla sig.ra Rag. perché inammissibile e/o comunque palesemente infondata in fatto ed CP_2
in diritto. - Condannare il alle spese ed ai compensi di causa, di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio, in relazione all'accoglimento della domanda attorea, considerando nella loro liquidazione, che le difese della parte attrice sono risultate manifestamente fondate. - Condannare la sig.ra Rag. alle spese ed ai compensi di causa, in relazione al rigetto della domanda CP_2
riconvenzionale promossa personalmente dalla medesima, considerando nella loro liquidazione, che la stessa è risultata inammissibile e/o comunque palesemente infondata. - Disporre ai sensi dell'art. 93
c.p.c. la distrazione in favore del sottoscritto avv. Paolo Litrico, delle somme di cui riterrà di condannare il nonchè la sig.ra Rag. al pagamento per spese, Controparte_1 CP_2
competenze, diritti ed onorari di causa, non avendo ancora ricevuto da parte dell'appellante, nel corso del presente procedimento, né gli onorari di difensore né le spese che dichiara di aver personalmente anticipate.”.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la condanna alle spese del grado. CP_1
Con ordinanza del 11.02.2025, previo deposito di note scritte, vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte osserva che non è stato proposto appello incidentale pertanto il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal è coperta da giudicato. CP_1
Parimenti non è impugnata la sentenza laddove si afferma la tempestività dell' impugnativa della delibera assembleare de qua.
Inoltre, l'appellante (cfr. pag. 20 atto introduttivo del grado) afferma che la sentenza gravata ricostruisce come premessa la vicenda processuale in maniera sostanzialmente corrispondente a quanto verificatosi.
pagina 4 di 8 Più avanti, (cfr. pag. 39 e 40) l'appellante prosegue: “Pertanto non si comprende affatto
l'argomentazione della sentenza impugnata che si legge a pag. 5, secondo cui: “Ed è sul punto, con tutta evidenza, infondata l'eccezione relativa alla mancata contabilizzazione del versamento di euro
5.386,00, di cui al doc. 19. È documentale (ed allegato dallo stesso che tale versamento Parte_1
è stato effettuato in data 01/03/2019 e, dunque, non v'è ragione alcuna per cui dovesse essere contabilizzato nella Ripartizione Consultivo Gest. Globale dal 01/03/2018 al 28/02/2019.” Tale osservazione del giudice di prima istanza, ad avviso della scrivente difesa, non appare corretta, poiché in netto contrasto sia con le circostanze di fatto sopra descritte sia con i principi giuridici che regolano la materia;
tuttavia si è ritenuto di non impugnare il relativo capo della sentenza, rinunciando a tale seconda questione meramente formale, poiché è effettivamente trascorso troppo tempo dalla notifica della delibera in oggetto a tutti gli altri condomini, che la motivazione sopra illustrata, che aveva indotto originariamente l'appellante a promuovere la relativa contestazione, ha oramai perduto quasi completamente il suo significato.”.
Anche tale capo della sentenza è pertanto coperto da giudicato.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
Il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti, disattendere la domanda attrice.
La Corte osserva, anzitutto, che sono da qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali e quindi i) con oggetto impossibile o illecito;
ii) quelle non rientranti nella competenza dell'assemblea;
iii) quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.
Deve essere quindi affermato che la delibera in controversia rientra nell'ipotesi di delibere annullabili, categoria residuale rispetto all'ipotesi di nullità, così come correttamente affermato dal Tribunale:
“Deve anzitutto rilevarsi come il vizio dedotto da sia idoneo a fondare una pronuncia di Parte_1 annullamento della delibera condominiale e non di nullità, posto che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
9839 del 14/04/2021).”. pagina 5 di 8 L'appellante afferma che l'invalidità della delibera oggetto di impugnazione trarrebbe origine dall'invalidità di tutte le delibere precedenti a suo dire non ancora notificate e, pertanto, per economia processuale, sarebbe possibile impugnare anche solamente l'ultima di una serie di delibere invalide per la medesima ragione, qualora le precedenti delibere risultino ancora impugnabili, ovvero nulle oppure annullabili ma mai notificate, in quanto non è ancora decorso il termine per impugnarle. Egli così rileva che non vi sarebbe stata regolare notifica delle precedenti delibere.
La Corte osserva che vi è sostanziale differenza tra i regimi dell'annullabilità e della nullità posto che, nel primo caso (annullabilità), la delibera condominiale è valida ed efficace sino a che non viene impugnata e annullata;
ed inoltre, qualora non venga tempestivamente impugnata, questa è da considerarsi valida ed efficace, e pertanto vincolante per ciascun condomino. In caso di nullità, invece, la delibera condominiale sarebbe da considerarsi invalida ab origine, e non avrebbe mai la forza di produrre effetti all'interno dell'ordinamento giuridico: pertanto, la delibera condominiale nulla non avrebbe mai la forza di vincolare i singoli condomini, essendo le sue statuizioni contrarie a diritto.
Nel caso di specie come detto si tratta di una questione di annullabilità della delibera in controversia così come di tutte quelle precedenti aventi lo stesso oggetto.
L'appellante invoca la “nullità derivata” o “invalidità caducante” principio elaborato dalla giurisprudenza che sussiste allorquando l'invalidità della delibera precedente travolge e annulla anche quelle successive. Tale impostazione non coglie nel segno perché le delibere richiamate non sono mai state impugnate e mai dichiarate nulle.
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato: “L'avv. Litrico, in luogo di impugnare la delibera di approvazione di quel bilancio preventivo 2014-2015, si è limitato, per diversi anni, a segnalare l'errore all'amministratrice, senza porre impugnare la delibera;
peraltro non risulta se, alla relativa assemblea, l'avv. Litrico fosse assente o dissenziente. Dunque, il bilancio che riportava come dovuto al 28/2/2015 l'importo, quale saldo debitorio, di euro 3.868,05 è divenuto definitivo in quanto non impugnato.”.
Il Tribunale ha proseguito: “Come rilevato, anche il vizio dedotto (erronea indicazione del riporto anno precedente) attiene ad un profilo di annullabilità della delibera - essendo non pertinente il richiamo a Cass. Civile Ord. Sez. VI n. 33039/2018, effettuato da parte attrice - ma ad ogni modo neppure in questa sede si discute della nullità della delibera di approvazione del bilancio 2014/2015, né dei successivi, con conseguente assenza di profili di invalidità della delibera impugnata che appare formalmente corretta, in ragione del riporto del saldo debitorio, non impugnato, della gestione precedente.”. pagina 6 di 8 Il Collegio rileva che: l'art. 63 co. 4° e 5° disp. att. del c.c. dispone: “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e
a quello precedente” e “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Il principio è la solidarietà passiva tra il venditore e l'acquirente sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
Posto che l'acquisto da parte di risale al 28.02.2018 pertanto per gli anni precedenti al 2017 Pt_1
l'appellante difetta dell'interesse ad agire non dovendo rispondere dei relativi crediti, essendo unico legittimato il dante causa Avv. Litrico, in questa sede difensore della parte. I rapporti pregressi pertanto non possono essere oggetto di esame tanto meno l'interpretazione di una scrittura risalente al 2014 tra soggetti che non sono parti dell'odierno giudizio.
Non emerge poi in atti che il Perini all'atto della stipula abbia ottenuto dall'Amministratore la certificazione sugli oneri condominiali a debito, circostanza che avrebbe, invece, consentito al momento del passaggio di proprietà di chiarire ogni pendenza.
L'appellante allega, senza che ciò sia oggetto di contestazione, che: “In particolar modo, in corso di causa è stato dimostrato (doc. 8 prodotto con seconda memoria istruttoria) che con p.e.c. del
10/01/2019 venivano inviati al sig. i bilanci deliberati (consuntivo 2017/2018 e Parte_1 preventivo 2018/2019) nell'assemblea condominiale tenutasi in data 11/12/2018. Dunque, già da quella data (10/01/19) l'odierno attore poteva impugnarli per far valere le proprie ragioni. Ed invece, il sig. non solo in quell'occasione non contestava i bilanci, ma nemmeno eccepiva l'invalidità Pt_1
della delibera assembleare per difetto di convocazione, così permettendone la relativa cristallizzazione.”.
È pertanto pacifica la conoscenza dei bilanci da parte dell'appellante.
Neppure colgono nel segno l'eccezione di inadempimento ex art. 1450 c.c. giacché tardiva (proposta dall'appellante in primo grado e solo in sede di comparsa conclusionale) e comunque inconferente, così come il richiamo all'istituto dell'arricchimento senza giusta causa anch'esso inconferente giacché l'art. 2042 c.c. testualmente prescrive: “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”.
pagina 7 di 8 Trattasi, infatti, d'ipotesi prevista solo in via residuale e sussidiaria dal nostro ordinamento, pertanto non proponibile laddove siano configurabili, come nella fattispecie che ci occupa, altri rimedi e segnatamente l'impugnativa della delibera assembleare.
Anche in punto di regolazione delle spese di lite la statuizione è condivisibile in considerazione della prevalente soccombenza dell'appellante.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto e la sentenza gravata confermata.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa da 1.101,00 a 5.200,00) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 1.923,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 11.02.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
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