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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 875/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Attilio TI, sono comparsi:
per l'attore opponente l'Avv. Stefano Sartori per il convenuto l'Avv. Molon il giudice chiede alle parti, ai fini della verifica della permanenza dell'interesse ad agire (ot- tenimento di un provvedimento di condanna volto a conseguire un titolo per iscrivere ipo- teca giudiziale) di precisare se il compenso portato dal decreto di pagamento sia stato o meno pagato al dottore commercialista. Parte opponente dichiara di non saperlo. Parte opposta nega che vi sia stato anche solo un pagamento parziale.
Il giudice chiede alle parti di precisare se, essendo stato concesso il decreto ingiuntivo op- posto con la formula della provvisoria esecutorietà, l'ipoteca giudiziale sia stata iscritta.
Parte opponente dichiara che l'ipoteca è stata iscritta, ma dichiara di non saperlo. Parte opposta dichiara che l'ipoteca è stata iscritta in data 12.4.24 non appena ottenuto il decre- to ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano come in atti.
Parte opponente rappresenta al giudice che oramai vi è una sentenza passata in giudicato e, quindi, il decreto ingiuntivo rappresenterebbe un'indebita duplicazione di titoli di con- danna e chiede la revoca dello stesso. Precisa come da memoria n. 1) ex art. 171-ter c.p.c.
Parte opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 09.45 per lettura della sentenza e del dispositivo. Riaperta la discussione, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pub- blica lettura.
Il Giudice
Attilio TI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio TI ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ABBATE GIUSEPPE come da procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo notificato e qui opposto
- Attore opponente - contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 CP_2 come da procura alle liti dimessa agli atti del fascicolo telematico
- Convenuto opposto -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il dott. in veste di c.t.u. nel procedimento r.g.v.g. 5999/2019 ha conse- CP_1 guito la liquidazione del proprio compenso con provvedimento di questo Tribunale pubbli- cato il 31/8/2023. Dopo qualche tempo, il medesimo c.t.u. ha agito in sede monitoria nei confronti della parte soccombente di quel procedimento, , domandan- Parte_1 do che, sulla base del medesimo titolo (i.e. il decreto di pagamento ex art. 168 t.u.s.g.), fosse ingiunto il pagamento della stessa somma di denaro oltre le spese del procedimento monitorio;
in particolare, il ricorrente ha rappresentato, ai fini dell'interesse concreto all'azione e, in particolare, della duplicazione dei titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore per la stessa causa debendi, la necessità di avere un titolo che consentisse l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sopra i beni del proprio debitore.
2.1.- Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal , il quale aveva precedentemente Parte_1 anche impugnato nelle forme di cui all'art. 170 t.u.s.g. il decreto di pagamento del com- penso dell'ausiliario del Tribunale.
2.2.- Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. è stato de- finito con sentenza pronunciata da questo Tribunale in data 5/11/2024, n. 2535 che ha in- teramente respinto il ricorso.
2.3.- Non risulta che la sentenza sia stata gravata e, pertanto, il provvedimento di liquida- zione del compenso dell'ausiliario del magistrato è divenuto irretrattabile.
3.1.- Tanto premesso sui fatti rilevanti ai fini del decidere, occorre preliminarmente risolve- re, in senso positivo rispetto alla decidibilità nel merito dell'opposizione a decreto ingiunti- vo, l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3.2.- L'eccezione, invero, non è fondata, ove solo si consideri che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo si è perfezionata - ex art. 8, comma 4, l. 890/1982 - il
9/12/23 come si desume dal fatto che la c.a.d. è stata immessa nella cassetta postale in data 29/11/2023 (cfr. tergo della relata di notifica e, in particolare, dell'avviso di ricevimen- to raccomandata c.a.d. che reca la data e il timbro del 29/11/23). Tuttavia, atteso che il
9.12.23 cade di sabato, la notifica, ai fini della decorrenza del termine di quaranta giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo, si considera perfezionata lunedì 11.12.23 (cfr. Corte appello, L'Aquila, 31/01/2020, n. 186) e, pertanto, il quarantesimo giorno per la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo scade il 18.1.24, data in cui effetti- vamente l'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificata dal difen- sore dell'opponente in proprio a mezzo pec al difensore del convenuto opposto nelle for- me di cui all'art. 170 cod. proc. civ.
4.1.- Ciò posto, entrando nel merito dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere preliminarmente sgomberato il campo del decidere dall'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall'opponente relativa al presunto difetto d'interesse ad agire in sede moni- toria da parte del c.t.u. CP_1
4.2.- L'eccezione non è fondata, ove si consideri che “la giurisprudenza di legittimità è or- mai univocamente orientata nel senso che la duplicazione di titoli giudiziali consacranti uno stesso diritto non è di regola consentita. Essa viene tuttavia ammessa - e per questa ragione il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme a diritto - ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena, come è appunto nel caso di specie, dato che il decreto ingiuntivo, a differenza dal decreto di liquidazione del compenso dovuto agli au-
siliari del giudice, permette l'iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass. 5 gennaio 2001 n.
135, 10 settembre 2004 n. 18248).” (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/06/2006, n.14737). 4.3.- Infatti, diversamente da quel che opina l'attore opponente, il decreto di pagamento del compenso dell'ausiliario del magistrato non costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. L'ipoteca giudiziale può essere iscritta soltanto sulla base di una sentenza di condanna anche generica (art. 2818, comma primo, cod. civ.) oppure sulla base di un provvedimento giudiziale per il quale la legge attribuisce tale effetto (art. 2818, comma se- condo, civ.). In ambito di titoli idonei all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, pertanto, vige il principio di tassatività e, dunque, in tanto un titolo giudiziale è idoneo all'iscrizione ipoteca- ria, in quanto ad esso la legge riconnette espressamente tale attitudine. Non si può, inve- ce, diversamente da quel che opina l'opponente, fare alcuna equazione tra titolo esecutivo
(che costituisce condizione dell'azione del processo esecutivo) e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (che costituisce titolo per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita di quel bene con prevalenza sugli altri creditori). Detto, altrimenti, non ogni titolo esecutivo costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, come dimostra il fat- to che, per quanto concerne le ordinanze anticipatorie di condanna, la sola ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. (non anche le ordinanze ex artt. 186-bis e 186-quater cod. proc. civ.) costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria. Parimenti, non ogni titolo per iscrivere ipo- teca giudiziale costituisce, altresì, titolo esecutivo, come testimonia la previsione di cui all'art. 2818, comma primo, cod. civ. che ricollega alla sentenza di condanna generica – che titolo esecutivo non è per carenza del requisito della liquidità – la valenza di titolo ido- neo a iscrivere ipoteca.
4.4.- Non si può nemmeno affermare che la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto di pagamento comporti il venir meno dell'interesse con- creto ad agire per due concorrenti ordini di motivi: - il primo è che il rigetto dell'opposizione comporta la stabilizzazione del decreto di pagamento che, come si è detto sopra, non è titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore;
- il secondo, di per sé solo assorbente, è che l'ipoteca giudiziale già iscritta sulla base del decreto ingiuntivo qui op- posto verrebbe travolta in caso di revoca del decreto ingiuntivo medesimo con conseguen- te venir meno, con effetti retroattivi, della causa legittima di prelazione sul ricavato della vendita medio tempore acquisita dal creditore che ha ottenuto il titolo per iscrivere l'ipoteca.
5.1.- Tanto premesso sull'esistenza dell'interesse all'ottenimento e al mantenimento de- creto ingiuntivo, tutte le questioni relative all'an ed al quantum del compenso del consulen- te tecnico d'ufficio liquidato nel decreto di pagamento pronunciato ai sensi dell'art. 168
t.u.s.g. sono coperte dal giudicato – che, come è noto, copre il dedotto ed il deducibile – che si è venuto a formare in seno al giudizio di opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 t.u.s.g. definito con sentenza non impugnata di questo Tribunale pubblicata il
5.11.24, n. 2535.
5.2.- Esse, quindi, non sono più riproponibili in questa sede.
5.3.- Infatti, la possibilità per l'ausiliario del Magistrato di conseguire, sulla base del decre- to di liquidazione delle sue competenze, un decreto ingiuntivo rappresenta un supplemen- to di tutela per il creditore, allorché abbia l'interesse ad avere un titolo per iscrivere l'ipoteca giudiziale e, quindi, ad acquistare una causa di prelazione sul ricavato della ven- dita dei beni immobili e dei beni mobili registrati del debitore che il decreto di pagamento, di per sé, non gli attribuisce.
5.4.- Laddove, tuttavia, l'ausiliario percorra questa strada, il giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo promosso dal debitore ingiunto non può trasformarsi nella sede dove la parte può rimettere in discussione la correttezza del provvedimento di liquidazione delle competenze dell'ausiliario, in quanto, a voler seguire questa ricostruzione, si consentireb- be alla parte di eludere il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento per impugnare quel provvedimento (cfr. Cassazione civile sez. VI,
18/01/2023, n.1369), facendo valere i vizi sottesi al decreto di pagamento con un diverso procedimento assistito da termini più lunghi per la sua proponibilità e da altre e diverse ga- ranzie (in primis l'appellabilità della sentenza che, invece, è espressamente esclusa per quella pronunciata dal Tribunale a definizione del procedimento ex art. 170 t.u.s.g., cfr. art. 150, comma sesto, d.lgs. 150/2011).
6.1.- Devono, poi, in parte essere rigettati e in parte accolti gli ulteriori motivi di opposizio- ne dedotti dall'opponente relativi all'ingiustizia degli interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio.
6.2.- Quanto agli interessi moratori, essi, a ben guardare, non sono stati correttamente ri- chiesti e conseguiti al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo e, dunque, il decreto ingiuntivo non costituisce stretta applicazione della previsione di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
6.3.1.- Questo giudice ritiene, infatti, che, data la collocazione topografica dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., la disposizione debba essere interpretata nel senso di essere applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie e, all'interno di questa categoria, ai soli debiti di fonte contrattuale, atteso che la clausola di salvezza “se le parti non ne hanno determi- nato la misura”, che costituisce l'incipit della disposizione, è compatibile con le sole obbli- gazioni che traggono nel contratto il loro fatto costitutivo.
6.3.2.- Questa interpretazione restrittiva del dato normativo e fedele alla sua collocazione topografica e alla lettera della legge si lascia preferire, perché la disposizione introduce dei super-interessi che, in presenza di un debitore capiente, consentono al creditore finanche di lucrare sull'altrui inadempimento, remunerando il capitale restituito in ritardo con somme di denaro eccedenti finanche le rendite ritraibili da un investimento speculativo.
L'applicazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. estensiva potrebbe, pertanto, in pre- senza di un debitore capiente, sortire l'effetto di rendere per il creditore più conveniente l'allungarsi dei tempi del processo, piuttosto che la sua celere definizione.
6.3.3.- Pertanto, la natura di pena privata dell'istituto e, per contro, la valenza vieppiù compensativa della liquidazione anticipata e forfettaria del danno (quali sono gli istituti del- la penale e degli interessi moratori) fanno propendere per un'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. alle sole obbligazioni di valuta di fonte con- trattuale, ovverosia ad un'interpretazione restrittiva della disposizione.
6.4.- Deve essere, invece, respinto l'altro motivo di opposizione relativo alla non debenza delle spese legali del procedimento monitorio, perché – essendo rimasto l'opponente ina- dempiente – ha dato la stura al procedimento monitorio necessario al creditore per conse- guire il titolo per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale e, dunque, per scongiurare, in una futu- ra procedura esecutiva individuale o collettiva, il rischio che le sue ragioni di credito pos- sano rimanere insoddisfatte per l'eventuale concorrenza o la prevalenza di altri creditori in fase distributiva.
6.5.- Al procedimento monitorio, a ben guardare, ha dato causa proprio il debitore ingiunto il quale, ove avesse voluto evitare l'avvio del processo di cognizione teso ad ottenere il ti- tolo per iscrivere l'ipoteca, avrebbe potuto pagare, con riserva di ripetizione, le somme portate dal decreto di pagamento, ovverosia da un titolo esecutivo di formazione giudizia- le, oppure, ancora, consegnare la somma di denaro ad un notaio con il mandato irrevoca- bile in rem propriam di pagare le somme al se e nella misura in cui questi dovesse CP_1 risultare vittorioso all'esito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento.
7.1.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre tenere conto che la soccombenza parziale dell'opposto è limitata ad un unico motivo di opposizione concernente una voce accessoria del debito ingiunto (gli interessi moratori per quel che concerne il solo profilo del quantum e rispetto ad una questione giuridica in cui il dibattito giurisprudenziale è an- cora assai vivace). Si ritiene, pertanto, equo compensare le spese legali soltanto nella mi- sura di 1/10.
7.2.- Le spese legali vengono liquidate sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014, atte- sa la semplicità della lite in fatto ed in diritto, nonché l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così di- spone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di 14.578,34 euro oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. con decorrenza dalla data del deposito del ricorso monitorio sino al saldo sulla somma ingiunta in linea capitale;
2) compensa per 1/10 le spese legali del procedimento monitorio e del giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a rifondere all'opposto la somma di 2.286,00 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge per la fase a contraddittorio pieno e 510,30 oltre rimborso forfettario al 15% ed acces- sori di legge per la fase monitoria, più 130,50 euro per esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed alle- gazione al verbale.
Verona, 22 maggio 2025
Il Giudice
Attilio TI
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 875/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Attilio TI, sono comparsi:
per l'attore opponente l'Avv. Stefano Sartori per il convenuto l'Avv. Molon il giudice chiede alle parti, ai fini della verifica della permanenza dell'interesse ad agire (ot- tenimento di un provvedimento di condanna volto a conseguire un titolo per iscrivere ipo- teca giudiziale) di precisare se il compenso portato dal decreto di pagamento sia stato o meno pagato al dottore commercialista. Parte opponente dichiara di non saperlo. Parte opposta nega che vi sia stato anche solo un pagamento parziale.
Il giudice chiede alle parti di precisare se, essendo stato concesso il decreto ingiuntivo op- posto con la formula della provvisoria esecutorietà, l'ipoteca giudiziale sia stata iscritta.
Parte opponente dichiara che l'ipoteca è stata iscritta, ma dichiara di non saperlo. Parte opposta dichiara che l'ipoteca è stata iscritta in data 12.4.24 non appena ottenuto il decre- to ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano come in atti.
Parte opponente rappresenta al giudice che oramai vi è una sentenza passata in giudicato e, quindi, il decreto ingiuntivo rappresenterebbe un'indebita duplicazione di titoli di con- danna e chiede la revoca dello stesso. Precisa come da memoria n. 1) ex art. 171-ter c.p.c.
Parte opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 09.45 per lettura della sentenza e del dispositivo. Riaperta la discussione, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pub- blica lettura.
Il Giudice
Attilio TI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio TI ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ABBATE GIUSEPPE come da procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo notificato e qui opposto
- Attore opponente - contro
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 CP_2 come da procura alle liti dimessa agli atti del fascicolo telematico
- Convenuto opposto -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il dott. in veste di c.t.u. nel procedimento r.g.v.g. 5999/2019 ha conse- CP_1 guito la liquidazione del proprio compenso con provvedimento di questo Tribunale pubbli- cato il 31/8/2023. Dopo qualche tempo, il medesimo c.t.u. ha agito in sede monitoria nei confronti della parte soccombente di quel procedimento, , domandan- Parte_1 do che, sulla base del medesimo titolo (i.e. il decreto di pagamento ex art. 168 t.u.s.g.), fosse ingiunto il pagamento della stessa somma di denaro oltre le spese del procedimento monitorio;
in particolare, il ricorrente ha rappresentato, ai fini dell'interesse concreto all'azione e, in particolare, della duplicazione dei titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore per la stessa causa debendi, la necessità di avere un titolo che consentisse l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sopra i beni del proprio debitore.
2.1.- Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal , il quale aveva precedentemente Parte_1 anche impugnato nelle forme di cui all'art. 170 t.u.s.g. il decreto di pagamento del com- penso dell'ausiliario del Tribunale.
2.2.- Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. è stato de- finito con sentenza pronunciata da questo Tribunale in data 5/11/2024, n. 2535 che ha in- teramente respinto il ricorso.
2.3.- Non risulta che la sentenza sia stata gravata e, pertanto, il provvedimento di liquida- zione del compenso dell'ausiliario del magistrato è divenuto irretrattabile.
3.1.- Tanto premesso sui fatti rilevanti ai fini del decidere, occorre preliminarmente risolve- re, in senso positivo rispetto alla decidibilità nel merito dell'opposizione a decreto ingiunti- vo, l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3.2.- L'eccezione, invero, non è fondata, ove solo si consideri che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo si è perfezionata - ex art. 8, comma 4, l. 890/1982 - il
9/12/23 come si desume dal fatto che la c.a.d. è stata immessa nella cassetta postale in data 29/11/2023 (cfr. tergo della relata di notifica e, in particolare, dell'avviso di ricevimen- to raccomandata c.a.d. che reca la data e il timbro del 29/11/23). Tuttavia, atteso che il
9.12.23 cade di sabato, la notifica, ai fini della decorrenza del termine di quaranta giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo, si considera perfezionata lunedì 11.12.23 (cfr. Corte appello, L'Aquila, 31/01/2020, n. 186) e, pertanto, il quarantesimo giorno per la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo scade il 18.1.24, data in cui effetti- vamente l'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo risulta notificata dal difen- sore dell'opponente in proprio a mezzo pec al difensore del convenuto opposto nelle for- me di cui all'art. 170 cod. proc. civ.
4.1.- Ciò posto, entrando nel merito dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere preliminarmente sgomberato il campo del decidere dall'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall'opponente relativa al presunto difetto d'interesse ad agire in sede moni- toria da parte del c.t.u. CP_1
4.2.- L'eccezione non è fondata, ove si consideri che “la giurisprudenza di legittimità è or- mai univocamente orientata nel senso che la duplicazione di titoli giudiziali consacranti uno stesso diritto non è di regola consentita. Essa viene tuttavia ammessa - e per questa ragione il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme a diritto - ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena, come è appunto nel caso di specie, dato che il decreto ingiuntivo, a differenza dal decreto di liquidazione del compenso dovuto agli au-
siliari del giudice, permette l'iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass. 5 gennaio 2001 n.
135, 10 settembre 2004 n. 18248).” (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/06/2006, n.14737). 4.3.- Infatti, diversamente da quel che opina l'attore opponente, il decreto di pagamento del compenso dell'ausiliario del magistrato non costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. L'ipoteca giudiziale può essere iscritta soltanto sulla base di una sentenza di condanna anche generica (art. 2818, comma primo, cod. civ.) oppure sulla base di un provvedimento giudiziale per il quale la legge attribuisce tale effetto (art. 2818, comma se- condo, civ.). In ambito di titoli idonei all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, pertanto, vige il principio di tassatività e, dunque, in tanto un titolo giudiziale è idoneo all'iscrizione ipoteca- ria, in quanto ad esso la legge riconnette espressamente tale attitudine. Non si può, inve- ce, diversamente da quel che opina l'opponente, fare alcuna equazione tra titolo esecutivo
(che costituisce condizione dell'azione del processo esecutivo) e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (che costituisce titolo per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita di quel bene con prevalenza sugli altri creditori). Detto, altrimenti, non ogni titolo esecutivo costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, come dimostra il fat- to che, per quanto concerne le ordinanze anticipatorie di condanna, la sola ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. (non anche le ordinanze ex artt. 186-bis e 186-quater cod. proc. civ.) costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria. Parimenti, non ogni titolo per iscrivere ipo- teca giudiziale costituisce, altresì, titolo esecutivo, come testimonia la previsione di cui all'art. 2818, comma primo, cod. civ. che ricollega alla sentenza di condanna generica – che titolo esecutivo non è per carenza del requisito della liquidità – la valenza di titolo ido- neo a iscrivere ipoteca.
4.4.- Non si può nemmeno affermare che la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto di pagamento comporti il venir meno dell'interesse con- creto ad agire per due concorrenti ordini di motivi: - il primo è che il rigetto dell'opposizione comporta la stabilizzazione del decreto di pagamento che, come si è detto sopra, non è titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore;
- il secondo, di per sé solo assorbente, è che l'ipoteca giudiziale già iscritta sulla base del decreto ingiuntivo qui op- posto verrebbe travolta in caso di revoca del decreto ingiuntivo medesimo con conseguen- te venir meno, con effetti retroattivi, della causa legittima di prelazione sul ricavato della vendita medio tempore acquisita dal creditore che ha ottenuto il titolo per iscrivere l'ipoteca.
5.1.- Tanto premesso sull'esistenza dell'interesse all'ottenimento e al mantenimento de- creto ingiuntivo, tutte le questioni relative all'an ed al quantum del compenso del consulen- te tecnico d'ufficio liquidato nel decreto di pagamento pronunciato ai sensi dell'art. 168
t.u.s.g. sono coperte dal giudicato – che, come è noto, copre il dedotto ed il deducibile – che si è venuto a formare in seno al giudizio di opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 t.u.s.g. definito con sentenza non impugnata di questo Tribunale pubblicata il
5.11.24, n. 2535.
5.2.- Esse, quindi, non sono più riproponibili in questa sede.
5.3.- Infatti, la possibilità per l'ausiliario del Magistrato di conseguire, sulla base del decre- to di liquidazione delle sue competenze, un decreto ingiuntivo rappresenta un supplemen- to di tutela per il creditore, allorché abbia l'interesse ad avere un titolo per iscrivere l'ipoteca giudiziale e, quindi, ad acquistare una causa di prelazione sul ricavato della ven- dita dei beni immobili e dei beni mobili registrati del debitore che il decreto di pagamento, di per sé, non gli attribuisce.
5.4.- Laddove, tuttavia, l'ausiliario percorra questa strada, il giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo promosso dal debitore ingiunto non può trasformarsi nella sede dove la parte può rimettere in discussione la correttezza del provvedimento di liquidazione delle competenze dell'ausiliario, in quanto, a voler seguire questa ricostruzione, si consentireb- be alla parte di eludere il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento per impugnare quel provvedimento (cfr. Cassazione civile sez. VI,
18/01/2023, n.1369), facendo valere i vizi sottesi al decreto di pagamento con un diverso procedimento assistito da termini più lunghi per la sua proponibilità e da altre e diverse ga- ranzie (in primis l'appellabilità della sentenza che, invece, è espressamente esclusa per quella pronunciata dal Tribunale a definizione del procedimento ex art. 170 t.u.s.g., cfr. art. 150, comma sesto, d.lgs. 150/2011).
6.1.- Devono, poi, in parte essere rigettati e in parte accolti gli ulteriori motivi di opposizio- ne dedotti dall'opponente relativi all'ingiustizia degli interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio.
6.2.- Quanto agli interessi moratori, essi, a ben guardare, non sono stati correttamente ri- chiesti e conseguiti al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo e, dunque, il decreto ingiuntivo non costituisce stretta applicazione della previsione di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
6.3.1.- Questo giudice ritiene, infatti, che, data la collocazione topografica dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ., la disposizione debba essere interpretata nel senso di essere applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie e, all'interno di questa categoria, ai soli debiti di fonte contrattuale, atteso che la clausola di salvezza “se le parti non ne hanno determi- nato la misura”, che costituisce l'incipit della disposizione, è compatibile con le sole obbli- gazioni che traggono nel contratto il loro fatto costitutivo.
6.3.2.- Questa interpretazione restrittiva del dato normativo e fedele alla sua collocazione topografica e alla lettera della legge si lascia preferire, perché la disposizione introduce dei super-interessi che, in presenza di un debitore capiente, consentono al creditore finanche di lucrare sull'altrui inadempimento, remunerando il capitale restituito in ritardo con somme di denaro eccedenti finanche le rendite ritraibili da un investimento speculativo.
L'applicazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. estensiva potrebbe, pertanto, in pre- senza di un debitore capiente, sortire l'effetto di rendere per il creditore più conveniente l'allungarsi dei tempi del processo, piuttosto che la sua celere definizione.
6.3.3.- Pertanto, la natura di pena privata dell'istituto e, per contro, la valenza vieppiù compensativa della liquidazione anticipata e forfettaria del danno (quali sono gli istituti del- la penale e degli interessi moratori) fanno propendere per un'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. alle sole obbligazioni di valuta di fonte con- trattuale, ovverosia ad un'interpretazione restrittiva della disposizione.
6.4.- Deve essere, invece, respinto l'altro motivo di opposizione relativo alla non debenza delle spese legali del procedimento monitorio, perché – essendo rimasto l'opponente ina- dempiente – ha dato la stura al procedimento monitorio necessario al creditore per conse- guire il titolo per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale e, dunque, per scongiurare, in una futu- ra procedura esecutiva individuale o collettiva, il rischio che le sue ragioni di credito pos- sano rimanere insoddisfatte per l'eventuale concorrenza o la prevalenza di altri creditori in fase distributiva.
6.5.- Al procedimento monitorio, a ben guardare, ha dato causa proprio il debitore ingiunto il quale, ove avesse voluto evitare l'avvio del processo di cognizione teso ad ottenere il ti- tolo per iscrivere l'ipoteca, avrebbe potuto pagare, con riserva di ripetizione, le somme portate dal decreto di pagamento, ovverosia da un titolo esecutivo di formazione giudizia- le, oppure, ancora, consegnare la somma di denaro ad un notaio con il mandato irrevoca- bile in rem propriam di pagare le somme al se e nella misura in cui questi dovesse CP_1 risultare vittorioso all'esito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento.
7.1.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre tenere conto che la soccombenza parziale dell'opposto è limitata ad un unico motivo di opposizione concernente una voce accessoria del debito ingiunto (gli interessi moratori per quel che concerne il solo profilo del quantum e rispetto ad una questione giuridica in cui il dibattito giurisprudenziale è an- cora assai vivace). Si ritiene, pertanto, equo compensare le spese legali soltanto nella mi- sura di 1/10.
7.2.- Le spese legali vengono liquidate sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014, atte- sa la semplicità della lite in fatto ed in diritto, nonché l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così di- spone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di 14.578,34 euro oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. con decorrenza dalla data del deposito del ricorso monitorio sino al saldo sulla somma ingiunta in linea capitale;
2) compensa per 1/10 le spese legali del procedimento monitorio e del giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a rifondere all'opposto la somma di 2.286,00 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge per la fase a contraddittorio pieno e 510,30 oltre rimborso forfettario al 15% ed acces- sori di legge per la fase monitoria, più 130,50 euro per esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed alle- gazione al verbale.
Verona, 22 maggio 2025
Il Giudice
Attilio TI