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15 gennaio 1993
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30 ottobre 1993
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16 settembre 2022
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 80. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Commentari • 16
- 1. la decisione della ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2026 · 1
2. Ne bis in idem e isolamento disciplinare: le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Tribunale fiorentino sollevava, in via principale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto previsto dall'art. 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2020, n. 117Provvedimento: Svolgimento del processo Con tempestivo ricorso la società M., s.p.a., con sede in Signa (FI) alla via xxxxxxxxx, impugnò l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale nxxxxxxxxxxx, esercizio 1992, relativa a importi di diritti di prelievo agricolo pari a lire 582.540, richiesti dalla dogana di Genova e per cui era stata attivata la procedura prevista dal D.P.R. n. 43 del 1988 con iscrizione a ruolo e riscossione tramite concessionario. L'impugnativa fu proposta alla Commissione tributaria di primo grado in base al disposto del quinto comma dell'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991 n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202, ed a sostegno di essa venne dedotta …Leggi di più...
- principio di giurisdizione·
- ricorso contro ruolo·
- art. 11 D.L. n. 151/1991·
- art. 67 D.P.R. n. 43/1988·
- interpretazione legge tributaria·
- legge interpretativa n. 308/1988·
- abrogazione norma giurisdizione·
- diritti di prelievo agricolo·
- giurisdizione commissioni tributarie