Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3558/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del Giudice di Pace , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 04 luglio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3558 dell'anno 2023
T R A
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
(C.F.: , tutti elettivamente domiciliati in Taranto al Viale Magna
[...] C.F._3
Grecia n.420/b presso e nello studio dell'avv. Marco Emanuele Lecce (C.F.:
) che li rappresenta e difende in virtù di documentazione in atti;
C.F._4
Appellanti, appellati in via incidentae
C O N T R O
corrente in Milano alla via Scarsellini 14 in persona del l.r.p.t. ( P. IVA Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Federico di Palma 123 presso lo studio P.IVA_1
professionale dell'Avv. Giuseppe Ramellini (c.f. ) che la rappresenta e C.F._5
difende come da documentazione in atti;
Appellata, appellante incidentale
1
CP_3 C.F._6
Appellato contumace
Ove all'udienza del 02 maggio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 cpc e 281quiquies cpc come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio i sigg.ri e , nella qualità Parte_1 Controparte_1
dichiarata di esercenti la potestà genitoria sul minore , evocavano innanzi al Giudice Persona_1
di Pace di Taranto il sig. e la spa chiedendone la condanna in CP_3 Controparte_4
solido al risarcimento del danno patito dal minore in data 29 giugno 2019 quando, in via Crispi in abitato di Taranto, mentre attraversava la strada col proprio cane di affezione di nome lo Per_2
vedeva sotto i propri occhi investito dal sopraggiungente veicolo tg. EK922MK di proprietà di
[...]
che, ripartendo dopo l'impatto, schiacciava il povero animale provocandone la morte ed al CP_3
minore un malore diagnosticato presso il locale Ospedale come “episodio sincopale di Per_1
brevissima durata di verosimile genesi neurogena”, Chiedevano gli attori l'importo di euro 3661,00
di cui euro 2500,00 per danno da perdita di animale di affezione, euro 146 per spese di cremazione,
euro 1000 per danno morale subito dal minore ed euro 15,00 per borsuali visura al p.r.a.
Nella contumacia di si costituiva la spa che eccepiva la carenza CP_3 Controparte_4
di legittimazione attiva per non potere il minore essere proprietario del cane, nonché l'improcedibilità
per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 3346/2022 emessa il 16 dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
685/2020 il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[1) dichiara la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del convenuto contumace sig.
proprietario del veicolo tg. EK922MK e, per l'effetto: CP_3
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni patito dagli attori, al
2 pagamento in favore di questi ultimi della soma di euro 161,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo;
3) rigetta le altre domande proposte dagli attori per le ragioni di cui in parte motiva;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.]
Così argomentava il GdP la propria decisione:
[Dalle prove testimoniali espletate e dalla mancata comparizione del convenuto contumace a rendere il deferito interrogatorio, valutabile ai sensi dell'art. 232 cpc, è emerso quindi che la responsabilità
esclusiva del sinistro sia da addebitarsi al conducente del suddetto veicolo.
Sul punto, dalle prove orali espletate si evince infatti che, nelle circostanze di tempo indicate in citazione, il conducente del veicolo investì per ben due volte la bestiola, la seconda ( quella fatale )
quando la stessa si trovava già al suolo a causa del primo investimento]
[Deve invece essere escluso il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. A perdita di un animale di affezione secondo la giurisprudenza prevalente in applicazione delle sentenze delle di San
Martino determina un danno morale risarcibile soltanto qualora il fatto che ha determinato il decesso dell'animale costituisca almeno astrattamente una fattispecie di reato….]
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i sigg.ri e Parte_1 CP_1
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
[1) Condannare la PA IC , in persona del proprio rappresentante Controparte_5
p.t., al pagamento della somma di Euro 2.500,00 per danno da perdita di animale da affezione, oltre ed Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni morali per lo shock subito dal minore Persona_1
da valutarsi anche in via equitativa, e così per un totale di euro 3.500,00 o di quella somma
[...]
minore che dovesse risultare in corso di causa;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di danno non patrimoniale, atteso comunque l'accoglimento seppure solo parziale della domanda attorea in primo grado, condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi
3 di entrambi i gradi di giudizio.]
Così argomentavano gli appellanti le proprie richieste processuali:
[Il Giudice di prime cure ha ritenuto, in sentenza, di accogliere la domanda di parte attrice esclusivamente per quanto concerneva il danno patrimoniale, determinato dalle spese di cremazione dell'animale e dalla visura PRA effettuata per risalire al proprietario del veicolo, quantificandolo in euro 161,00, somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa a mezzo assegno bancario intestato alla IG.ra . CP_1
Non ha riconosciuto invece gli ulteriori danni non patrimoniali, nello specifico il danno da perdita di animale di affezione e il danno morale ulteriore per il minore che ha assistito all'uccisione (nella forma quantomeno di dolo eventuale) del proprio cane, adducendo che le stesse voci di danno andassero provate e richiamando le note sentenze cd. di San Martino.
Tuttavia tali richiamate sentenze, oltre ad essere giuridicamente “preistoriche”, hanno scarsa attinenza con il giudizio odierno e non inquadrano certamente gli aspetti specifici e gli elementi determinanti posti alla base dei fatti per cui oggi si richiedono nuovamente tali danni ulteriori, oltre ad essere state radicalmente “capovolte” dai nuovi orientamenti giurisprudenziali anche della medesima Corte, che, negli anni ed in misura sempre maggiore, hanno riconosciuto il diritto in capo ai proprietari al risarcimento per la perdita di animale di affezione per il dolore e l'angoscia provocati dalla perdita del proprio fedele amico (sentenza Tribunale di Roma n. 19747/2016)
conformandosi ad un principio ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto ai danni morali per il padrone dell'animale domestico che patisce una sofferenza interiore per la sorte della propria bestiola (nella fattispecie e a maggior ragione nella richiamata sentenza l'animale non era nemmeno morto ma sottoposto ad interventi chirurgici per salvargli la vita –
Cassazione, sentenza n. 47391/2011).
Seguendo lo stesso orientamento, ormai divenuto prevalente, sempre la Suprema Corte ha precisato come l'animale domestico non possa e non debba essere visto come un semplice oggetto ma debba, al contrario, essere annoverato nella categoria degli “esseri senzienti” capaci, in quanto tali, di
4 percepire il dolore e la sofferenza poiché dotati di sensibilità psico-fisica (Cassazione Sentenza n.
54531/2016).
Ciò che viene valorizzato dall'ordinamento giuridico, e richiamato dalla predetta sentenza, è,
pertanto, proprio il rapporto di affetto che si instaura con il proprio animale, il legame e la relazione intensa che si crea tra uomo e lo stesso animale.
Ci si domanda, provando a ricostruire il percorso logico induttivo intrapreso dal Giudice di Pace,
che probabilmente non ha mai posseduto un animale domestico arrivando anche a domandare allo scrivente procuratore in sede di udienza se il cane in questione fosse di razza oppure un “meticcio”
(come se questo potesse in qualche modo influire sul livello di affezione dei padroni verso il proprio animale posseduto da oltre 3 anni), come si possa ritenere non provato nel caso di specie il danno ulteriore non patrimoniale viste le circostanze e le modalità della successione degli eventi, viepiù
effettuando un parallelo tra le richiamate sentenze e l'art. 189 comma 9/bis del Codice della Strada che prevede che “l'utente, della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma”.
Orbene, nel caso di specie e come anche evidenziato nella sentenza oggi impugnata, non solo il conducente non prestava soccorso all'animale ferito a terra dopo il primo investimento, ma il secondo investimento, che ha poi causato la morte dell'animale per schiacciamento, sia nella sostanza inquadrabile come un atto irresponsabile, volontario oltreché moralmente biasimevole,
dovuto al tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, cui solo la casuale coincidenza della presenza di un testimone a bordo di una moto (IG. ) ha consentito di porre rimedio, CP_6
consentendo di identificare il veicolo e di risalire al responsabile sig. datosi alla CP_3
fuga.
Se queste motivazioni già di per sé avallano le tesi sostenute dagli attori sulla legittimità della richiesta del danno non patrimoniale per la perdita di animale di affezione per cui non si comprende
5 di quale altro elemento probatorio il giudice di prime cure sostenesse la necessità (l'animale è morto), altro discorso vale per l'altra voce di danno relativa ai danni morali subiti dal piccolo , Per_1
all'epoca dei fatti appena dodicenne e “padroncino” del cane “ che ha assistito, incredulo e Per_2
impotente, ad un vero e proprio atto di crudeltà (e non ad un evento casuale) nei confronti della propria bestiola che accudiva e curava sin da cucciola e con la quale, dopo 3 anni di convivenza,
aveva instaurato un legame profondo e radicato.
Come il giudicante abbia potuto ritenere non provata la richiesta di danno morale per lo shock subito dal minore, visto a maggior ragione il referto ospedaliero del pronto soccorso dove il piccolo veniva accompagnato dalla madre a causa dello svenimento dovuto al fortissimo impatto emotivo dinanzi a quella che per il bambino, come si reputa per chiunque, rappresentava una vera tragedia, resta un assoluto mistero.
Quello che è certo è che un evento del genere non può non lasciare segni perenni nell'animo di chiunque avesse avuto la sfortuna di assistere a tale scena, i cui strascichi riecheggiano fortemente nella mente del piccolo il quale, ancora oggi passati 4 anni dal fatto, al solo ricordo di quella Per_1
immagine (ultimo allegato del fascicolo di I° grado) scoppia in un pianto disperato.
Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, i IG.ri e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, richiamato ogni altro argomento, tesi,
[...]
eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
[1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare infondato il gravame in quanto non è stata provata la proprietà del cane e dichiarare esclusivi responsabili dell'evento dannoso i sigg.ri
[...]
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_7
sul figlio minore e condannarli alla refusione di quanto corrisposto con la sentenza Persona_1
di primo grado;
6 3) In ogni caso il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali la : CP_2
[Qui ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto dai sigg.ri e Parte_1 CP_1
nell'atto di appello notificato in data 26 giungo 2023, con la presente si costituisce in
[...]
giudizio la la quale osserva e deduce quanto segue: Controparte_2
a) considerato il fatto che i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
hanno inteso appellare la sentenza n. 3346/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, non essendo affatto d'accordo con quanto affermato dal GdP estensore della sentenza in ordine alla attribuzione di responsabilità a carico del sig. , nonché quanto disinvoltamente affermato dallo CP_3
stesso GdP in ordine alla prova della proprietà del cane, intende proporre appello incidentale impugnando proprio tali capi della sentenza;
b) In particolare, affrontando la seconda questione, la deducente intende impugnare e contestare quanto scritto dal GdP alla. pag. 3 ultimo capoverso e alla pag. 4 primo capoverso nella parte in cui ha accertato che il cane era di proprietà del minore e concludendo pertanto per la Persona_1
legittimazione attiva degli attori. Occorre ricordare che nel giudizio di prime cure i coniugi Pt_1
e avevano agito in giudizio esclusivamente in nome e per conto del figlio minore
[...] _7
, indicato quale proprietario del cane “ e che, solo a seguito dell'eccezione formulata Per_1 Per_2
dalla deducente riguardante proprio tale aspetto avevano proposto intervento volontario in proprio;
c) La questione relativa alla proprietà del cane non è stata quindi risolta ed ancor meno lo è stata da parte del GdP. Adempimenti burocratici a parte (iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina etc etc.), il fatto è che un minore non può essere proprietario di un cane o di un qualsiasi altro animale in quanto non potrebbe essere giuridicamente il responsabile delle azioni che questo dovesse compiere. L'impossibilità per un minore di essere proprietario di un animale, del resto, si ricava dal contenuto dell'art. 2052 cod. civ. che detta i doveri del proprietario degli animali:
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056 ss.] cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
7 fuggito [672 c.p.], salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256 1]”.
In sostanza chi non è responsabile per le proprie azioni (un minore, appunto) ancor meno lo può
essere per un animale e ciò rende impossibile il fatto che ne sia il proprietario. Il GdP rifacendosi al principio “possesso vale titolo” ha comunque erroneamente concluso che il cane era di proprietà
del minore il quale, occorre aggiungerlo, al momento del fatto aveva solo 12 anni;
Persona_1
d) L'errore fondamentale commesso dal GdP è consistito nel fatto di aver affermato che il proprietario del cane fosse il minore laddove, invece, proprio per quanto previsto dall'art. 2052 cod.
civ. sopra citato, non poteva certamente esserlo. Si chiede pertanto la modifica della sentenza con il rigetto della domanda.
e) L'altro motivo di appello incidentale riguarda proprio l'attribuzione di responsabilità a carico del convenuto derivante dall'errata interpretazione della prova testimoniale esperita in corso di causa.
In particolare si intende impugnare la sentenza dal secondo capoverso della pag. 4 al secondo capoverso della pag.
6. In tale parte della sentenza il GdP senza specificare il motivo per il quale ha ritenuto che dalla prova testimoniale emergesse la responsabilità del sig. nella produzione CP_3
del sinistro, ha accertato essere stato quest'ultimo l'esclusivo responsabile dell'investimento del cane. In realtà le cose non stanno affatto nel senso della sentenza;
f) Se si esamina attentamente, e non sommariamente come fatto dal Giudice di prime cure, la prova testimoniale si ricavano infatti alcuni fatti di fondamentale rilevanza:
1) La teste ha affermato quanto segue: “il cane era al guinzaglio ed era portato dal Tes_1
bambino che era tenuto per mano dalla madre”. Da tali dichiarazioni si ricava che il cane era irregolarmente tenuto al guinzaglio dal bambino che a propria volta aveva necessità di essere tenuto per mano dalla madre. Orbene, come si è detto il cane NON poteva essere condotto da un minore perché questi, incapace nel senso di non responsabile delle proprie azioni, non poteva essere responsabile di quelle del cane. A ciò deve aggiungersi che il bambino per camminare per strada e per attraversarla, aveva necessità dell'assistenza della madre che lo teneva per mano. Tale
circostanza, e cioè la necessità del bambino di essere tenuto per mano, ne comprometteva
8 ulteriormente la possibilità di controllare il cane. Ne consegue che la responsabilità dei genitori del piccolo è doppia per aver consentito al figlio di condurre il cane e per avergli fatto attraversare Per_1
la strada reggendo l'animale.
2) Sempre la teste ha ancora dichiarato: “il cane camminava poco più avanti rispetto al Tes_1
bambino e alla madre…”. Non si deve dimenticare che l'investimento si verificò nel mentre madre,
bambino tenuto per mano e cane tenuto al guinzaglio dal bambino attraversavano la strada. E' noto,
trattandosi di regola di condotta non codificata ma comunque ampiamente consolidata, che nell'attraversare la strada il cane deve essere tenuto al passo (in sostanza al fianco di chi attraversa)
proprio per evitare che possa precedere chi lo conduce. Nel caso in esame, proprio prendendo spunto dalle dichiarazioni della teste, il cane precedeva il bambino che a propria non poteva richiamarlo al passo dato che lo conduceva con una sola mano dato che l'altra l'aveva data alla madre.
3) L'ultima notazione sulla deposizione della teste riguarda la seguente dichiarazione. Tes_1
“non ricordo se ci fossero le strisce pedonali”. Si tratta dell'unica strana omissione della teste dato che le strisce pedonali nel punto della strada in cui madre, bambino e cane hanno attraversato proprio non ci sono. Lo si vede con chiarezza dalle fotografie prodotte dalla parte attrice in primo grado così come si vede che queste si trovavano a poca distanza dal punto dell'attraversamento.
Il secondo teste escusso, il sig. , nulla ha riferito sulla dinamica dell'incidente ma, nondimeno, CP_6
poco più avanti si discuterà anche delle sue dichiarazioni;
g) Da quanto si è detto di ricava la nutritissima serie di imprudenze commesse da chi aveva la responsabilità del bambino e del cane e cioè della madre di che ha consentito al Persona_1
bambino di condurre il cane;
ha costretto il figlio che teneva per mano a condurre il cane con una sola mano;
nonostante la evidente situazione di pericolo, non ha attraversato la strada sulle strisce pedonali che si trovavano a poca distanza dal luogo nel quale il cane fu investito. Evidente è quindi la responsabilità dei genitori del minore. L'errore essenziale commesso dal Giudice di primo grado
è consistito nel non aver tenuto in alcun conto le dichiarazioni rese dalla teste in ordine Tes_1
alla condotta della madre del minore e quindi di aver erroneamente affermato la esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del sinistro. Si chiede pertanto la modifica della CP_3
9 sentenza nel senso di dichiarare la esclusiva responsabilità dei genitori del minore Persona_1
e in particolare della madre sig.ra nella produzione dell'evento dannoso;
Controparte_1
h) A margine dei motivi dell'appello incidentale, si deve brevemente esaminare per contestarla, la testimonianza resa dal sig. . E' evidente la assoluta non attendibilità della deposizione Tes_2
resa dal detto teste: il non ha assistito al fatto ed è sceso da casa a suo dire dopo che si era CP_6
verificato. Il medesimo avrebbe inseguito e raggiunto il , che a suo dire stava CP_6 CP_3
scappando, solo a seguito dell'invito rivoltogli dal padre del bambino sig. Le Parte_1
incongruenze sono numerose: 1) nell'atto di citazione si dice che il minore era accompagnato solamente dalla madre (cfr. cap. 1) e nessun cenno vi è circa la presenza del padre;
2) la teste
, quella che al fatto avrebbe assistito, ha confermato la circostanza senza fare alcun Tes_1
riferimento alla presenza del sig. 3) stando alla deposizione resa dal , questi Parte_1 CP_6
sollecitato dal padre del bambino che non si capisce da dove sia sbucato, avrebbe preso la moto e inseguito il che a suo dire stava scappando e che, per evidente tempistica, si era CP_3
necessariamente già dileguato. Pertanto, premesso che la deposizione del sig. nulla cambia CP_6
in ordine alle modalità dell'evento dannoso e alla evidenziata responsabilità dei genitori del minore,
la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste emergono con chiarezza;
i) Terminata l'esposizione dei motivi sui quali si fonda l'appello incidentale, può passarsi all'esame e alla contestazione di quelli prospettati dalla controparte nel proprio atto di appello. In primo luogo si deve fare presente che la sentenza della Suprema Corte cui gli appellanti hanno fatto riferimento,
segnatamente la n. 47391/2011, è una decisione della Cassazione Penale che risguarda specificamente il caso di maltrattamento dell'animale (sbattuto a terra e preso a calci) che è
fattispecie del tutto diversa da quella odierna. Medesimo discorso deve farsi per la sentenza
54531/2016 sempre richiamata nell'atto di appello e sempre emessa dalla Cassazione Penale che riguarda la possibilità di sequestrare preventivamente il cane per tutelarlo contro i possibili maltrattamenti. L'unica decisione richiamata da controparte con la quale viene specificamente dichiarato il diritto del proprietario del cane investito al rimborso delle cure veterinarie (nel caso di specie quelle per la cremazione già liquidate dal GdP nella sentenza impugnata) e al risarcimento
10 del danno non patrimoniale è quella del Tribunale di Roma n. 19747/2016;
l) In realtà la questione è stata nuovamente posta all'attenzione della Suprema Corte in tempi più
recenti che ha così deciso:
“Il ferimento dell'animale d'affezione a seguito del fatto illecito altrui non legittima il padrone alla richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale non essendo ravvisabile un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata e, dunque, non essendo integrati e rispettati i parametri di cui all'art. 2059 c.c.”. Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2018, n. 26770
La decisione, oltre a richiamare una serie di precedenti della Suprema Corte, prende le mosse proprio come ha fatto il GdP dalle sentenze delle Sezioni Unite di San Martino del 2008 che sono tutt'altro che preistoriche dato che – trattandosi di decisioni delle Sezioni Unite – costituiscono nomofilachia e possono essere rivedute solo da diversa decisione delle stesse Sezioni Unite a seguito di rimessione delle Sezioni Semplici dissenzienti ex art. 374 c.p.c. ultimo comma. A distanza di 15
anni dalle predette decisioni, non ci sono stati dissensi rispetto all'impostazione del problema del danno non patrimoniale fornito dalle Sezioni Unite;
ci sono stati alcuni naturali assestamenti ma mai dissenso dal quadro delineato;
m) Convincente e ben articolata è quindi la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado con la quale il GdP ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale e, per altro verso, infondato è
il gravame proposto dagli odierni appellanti;
]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , evocato e non costituitosi CP_3
nel presente giudizio di appello.
II.- Il sig. , convenuto in prime cure come presunto responsabile della morte del cane CP_3
a seguito di investimento stradale, non è comparso alla udienza de 04 febbraio 2022 per Per_2
rendere l'interrogatorio formale deferitogli da parte attrice ed ammesso con ordinanza del Giudice di
Pace, né ha addotto giustificazione alcuna della predetta mancata comparizione.
11 L' art. 232 cpc , sotto la rubrica “mancata risposta” dispone:
“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo , il collegio , valutato ogni altro elemento di prova , può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Il giudice istruttore che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'
interrogatorio , dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.”
Debbono così ritenersi provati i fatti dedotti nel capitolo di prova per interpello per effetto della c.d. ficta confessio di cui all'art.232 del c.p.c., in forza del quale “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, dettato normativo che va interpretato nel senso della complessiva valutazione delle prove raccolte, effettuato secondo il prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in relazione alla sussistenza di ulteriori elementi di prova, ed alla mancanza di adeguata prova contraria1.
L'ulteriore elemento probatorio richiesto, è efficacemente individuabile, oltre che nella assoluta mancanza di prove a discarico 2 offerte dal convenuto rimasto contumace sia in prime cure sia in appello, nelle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado.
La teste escussa alla udienza del 03 settembre 2021 ha, tra l'altro, dichiarato: Testimone_3 1 “...la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.1812 del 07-03-1996 Scatà G. contro . CP_8
12 ADR: Il cane camminava un poco avanti rispetto al bambino ed alla madre, ma l'auto arrivava a forte velocità.
Il fatto si sarebbe verificato in pieno giorno ( ore 12,00 del 29 giugno 2019 ) ed un adulto con bambino a passeggio unitamente al cane di affezione non costituivano di certo una entità invisibile all'automobilista che avesse dato uno sguardo anche fugace alla strada che si accingeva a percorrere.
La circostanza che i pedoni con animale al guinzaglio attraversassero la strada al di fuori delle strisce pedonali non autorizzava di certo il conducente a tenere una condotta imprudente e meno che mai giustifica l'investimento.
L'art. 141 del Codice della Strada così dispone nei suoi commi 1,2, e 4: “1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresi',
ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”
13 Evidente come il sig. nessuna di tali disposizioni sembrerebbe aver rispettato. CP_3
Particolarmente pregnanti ai fini della valutazioni del fatto le circostanze riferite dal teste Tes_1
“ADR: Confermo la circostanza di cui al punto 2 dell'atto introduttivo. Preciso che il conducente dopo aver investito il cane in un primo momento, lo stesso rimaneva sul manto stradale tremando ed il conducente dell'auto, sentite le grida delle persone presenti, ripartiva velocemente passando con le ruote sinistre dell'auto sulla bestiola che si trovava per terra.”
Il conducente non poteva non aver avuto consapevolezza di aver investito l'animale, anche per le invocazioni delle persone presenti, onde la manovra da egli compiuta, senza accertarsi che il corpo dell'animale era fuori della traiettoria di marcia, era connotata da dolo eventuale, avendo accettato il rischio di provocare ulteriori lesioni all'animale.
L'art. 544ter del codice penale, sotto la rubrica “maltrattamento di animali”, così dispone: “1.-
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro. 2.- La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3.- La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”
Evidente il fumus boni iuris del delitto in parola, avendo il conducente dapprima provocato verosimilmente lesioni al cane “Tuono”, rimasto immobilizzato sul manto stradale senza tentare la fuga perché, con tutta probabilità, impedito dalla ferita già ricevuta, e successivamente causato la sua morte mediante schiacciamento provocato dalla nuova manovra dell'automobile intrapresa nonostante avesse certamente avuto contezza dell'accaduto anche a causa dei gesti e delle grida dei presenti.
Trattasi dell'azione materiale del delitto previsto e punito dall'art. 544ter c.p. compiuto con dolo eventuale.
14 III.- L'art. 185 del codice penale, sotto la rubrica “restituzioni e risarcimento del danno”, così
dispone: “1.- Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. 2.- Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.”
Occorre così accertare a chi apparteneva il cane di nome nel momento in cui perse la vita Per_2
per fatto e colpa del conducente il veicolo di proprietà di CP_3
[Nel libro III del Codice Civile intitolato “della proprietà” , l'art. 925 cc sotto la rubrica “animali mansuefatti” così dispone: “1.- Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. 2.- Essi
appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove si trovano.”
Dalla semplice lettura del comma secondo si evince così che in difetto della prova dell'impossessamento da parte di una persona, l'animale mansuefatto, nel cui ambito deve ricondursi il cane, va considerato randagio ed assimilato alla res nullius, tant'è che il Codice Civile ne detta la relativa disciplina subito dopo l'occupazione, modo di acquisto della proprietà destinato dall'art. 923 del codice civile alle res nullius: “1.- Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. 2.- Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.”
Ne consegue che le cose mobili di cui all'art. 923 cc sono suscettibili di occupazione mentre gli animali randagi sono suscettibili di impossessamento ai sensi dell'art. 925 c.c..
Le predette disposizioni codicistiche sono inderogabili da normative regionali in quanto ai sensi dell'art. 117 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
”
La disciplina del diritto di proprietà rientra così nell' “ordinamento civile” riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117 comma 2 della Costituzione della Repubblica e, di
15 conseguenza, insuscettibile di subire la forza abrogatrice della legislazione delle Regioni a Statuto
Ordinario.
Come fatto palese dal tenore della norma, non esiste una presunzione legale di appartenenza dell'animale mansuefatto in stato di randagismo che, di conseguenza, è suscettibile di impossessamento.
Soltanto dopo aver identificato il possessore potrà quindi operare la speciale ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2052 cc che, sotto la rubrica “danno cagionato da animali”, così dispone: “Il
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Responsabile del danno cagionato dal cane randagio è così il soggetto che se ne è impossessato ai sensi dell'art. 925 cc che da tale fatto giuridico fa derivare l' “appartenenza” dell'animale mediante la equipollenza dei due concetti giuridici normalmente differenti secondo i principi generali in materia di possesso e diritti reali.
Non essendovi prova del possesso, non può dirsi che l'animale appartenga ad un soggetto che dei danni prodotti possa essere chiamato a rispondere.
Siffatte norme di legge sono pienamente valide ed efficaci anche nei confronti degli Enti cui la legislazione speciale attribuisce determinate funzioni in tema di contrasto del randagismo e tutela degli animali da affezione o, secondo il lessico codicistico, mansuefatti ai sensi dell'art. 925 cc.
“I.- La materia è disciplinata dalla legge-quadro n.281/1991 che, fissati alcuni principi generali
(art.1) e determinate le competenze delle regioni (art.3) , prevede all'art. 4 l'obbligo dei comuni,
singoli o associati, del risanamento dei canili esistenti e della costruzione dei rifugi per cani. Su
questa legge si è innestata la Legge della 03-04-1995 n.12 che affida ai Comuni le CP_10
funzioni - esercitate tramite le - di vigilanza sul trattamento degli animali e la tutela Pt_3
igienico-sanitario (art.2); che attribuisce (art.6) ai servizi veterinari delle il recupero dei Pt_3
cani randagi, secondo le prescritte modalità ("in modo indolore e senza recare traumi all'animale");
16 che assegna ai comuni, singoli o associati, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili esistenti (art.8 comma 1) nei quali (comma 2) "trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti" e la cui gestione è affidata - con l'assistenza dei servizi veterinari delle - ai Pt_3
Comuni stessi (comma 3), tenuti nei propri bilanci a prevedere stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili e per il sostentamento e la custodia dei cani ricoverati (comma 4). Con
Part decreto Legislativo 502/1992, istitutivo delle ASL, le sono state soppresse, sicchè le nuove Pt_5
non possono essere considerate organi del e configurano soggetti giuridici autonomi CP_11
rispetto al ne scaturirebbe che il sia privo di obblighi rispetto al recupero dei cani CP_11 CP_11
randagi. Quest'ultima conclusione non è ad avviso della Corte riscontrata dalla normativa citata.
Ancorchè sia indiscutibile che le ASL non siano più poste alle dipendenze del governo locale e costituiscano persone giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa con legittimazione sostanziale e processuale, va ritenuto che la normativa citata (in particolare la legge regionale,
successiva alla soppressione delle configuri i rapporti tra i due soggetti nel senso della Pt_3
leale cooperazione nello svolgimento delle rispettive attività finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico nella specie costituito dal trattamento (indolore e non traumatico) riservato ai cani randagi recuperati e nel contempo dalla tutela della pubblica incolumità attraverso la lotta al fenomeno del randagismo, da attuare con il recupero dei cani, la loro iscrizione (ove mancante)
nell'anagrafe, la loro eventuale cessione a privati o enti, che ne garantiscano il buon trattamento
(art.6 comma 2, 3 e 4) e la loro accoglienza nei canili comunali costruiti o risanati (art.8). Spettando
al quale ente locale, la vigilanza sul territorio, il complesso della normativa sinteticamente CP_11
richiamata impone di ritenere, pure nella distinzione dei ruoli dei due enti pubblici, che tra essi esiste un legame, improntato a proficua collaborazione: in questo ambito le funzioni fondamentali spettanti al consistono nella segnalazione al servizio veterinario delle ASL della presenza dei randagi CP_11
nonché nella predisposizione di canili ove possano trovare accoglienza e di risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati;
a sua volta l'ASL è tenuta al recupero dei randagi ed a prestare ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitario.” (Così la Corte
d'Appello di Lecce Seconda Sezione Civile – Presidente dott.cons. Marcello Dell'Anna, Consigliere
dott. Riccardo Mele, relatore ed estensore dott. Alberto Munno – nella sentenza emessa il 26 ottobre
17 2010 all'esito del procedimento n. 1032/2006 R.G.).
La predetta legislazione non ha mutato ope legis lo status dominicale dell'animale mansuefatto, nel cui paradigma rientra il cane, né tantomeno ha istituito presunzioni iuris et de iure o anche iuris tantum di “appartenenza” di diritto dell'animale e, di conseguenza, anche per gli enti in parola è solo l'impossessamento di cui all'art. 925 cc a costituire la premessa per l'insorgenza della speciale ipotesi di responsabilità delineata dall'esaminato art. 2052 del codice civile.] (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 16 novembre 2022 nel giudizio vertito sotto il numero 8931/2018 r.g. Tribunale di Taranto).
L'art. 1140 del codice civile, sotto la rubrica “possesso”, così dispone: “1.- Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
2.- Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa.”
L'impossessamento di un animale randagio è così un mero fatto giuridico che produce le conseguenze di cui all'art. 925 cc, con l'insorgenza del diritto di proprietà sull'animale a favore del possessore, salva l'azione di revindica da parte di un terzo.
Essendo l'impossessamento un mero fatto giuridico, non richiede la capacità di intendere e di volere così come non richiede la capacità di intendere e di volere la commissione di un fatto illecito.
L'art. 2046 cc, sotto la rubrica “imputabilità del fatto dannoso”, così infatti dispone: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.”
Il fatto illecito è un mero fatto giuridico e non un atto giuridico;
di conseguenza ben può essere commesso da un incapace che, tuttavia, non ne risponde, ovverosia non può essere destinatario delle conseguenze giuridiche che l'ordinamento connette alla commissione di un fatto illecito.
L'art. 2046 cc corrisponde così all'art. 85 del codice penale che, sotto la rubrica “capacità di intendere e di volere”, così dispone: “1.- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 2.- E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”
18 La nozione di imputabilità è così identica sia nel diritto civile sia nel diritto penale: è imputabile chi al momento della commissione di un fatto illecito, civile o penale, aveva la capacità di intendere e di volere e, pertanto, è destinatario delle conseguenze che la legge connette alla commissione di un fatto illecito, civile o penale.
Il minore può così compiere un fatto giuridico illecito, civile o penale, senza essere destinatario delle relative conseguenze ex art. 2046 cc per il civile ed ex art. 85 cp per il penale ( salva l'applicabilità
degli artt. 97 e 98 del codice penale); e può compiere un fatto giuridico lecito, come l'impossessamento di un cane ex artt. 1140 cc e 925 cc, acquisendone gli effetti in quanto non si verte in tema di atti giuridici.
Naturalmente il cane acquisito dal minore per impossessamento è sottoposto ai poteri di amministrazione degli esercenti la potestà genitoria ex art. 316 del codice civile in relazione all'art. 324 del codice civile che, sotto la rubrica “usufrutto legale”, così dispone: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore età o all'emancipazione.”
Per_ Al minore deve così essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale che, Parte_1
in difetto di criteri scientifici, può essere quantificato ex art. 1226 cc nella somma di euro 1000,00.
Per_ Ugualmente al minore non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 185 del codice penale in relazione all'art. 2059 del codice civile, non essendo stato provato il fatto materiale del delitto di cui all'art. 582 del codice penale che, sotto la rubrica “lesione personale”
così dispone: “1.- Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. 2.- Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è
punibile a querela della persona offesa.”
Invero il danno non patrimoniale non può di certo essere attribuito al cane che difetta di Per_2
soggettività giuridica, ma solo a chi, a seguito del delitto di cui all'art. 544ter c.p., abbia subito a sua
19 volta un illecito penale che legittima il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi del già
esaminato art. 185 del codice penale.
IV.- In conclusione, previa reiezione dell'appello incidentale proposto da , Controparte_12
in parziale accoglimento dell'appello principale la sentenza gravata va riformata in parte qua con l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore del minore sottoposto ad usufrutto legale ex art. 324 cc ed amministrazione dei genitori Persona_1
ex art. 316 cc, nella misura di euro 1000,00.
V.- La restante parte della sentenza gravata va confermata.
VI.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sugli appellati ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) previa reiezione dell'appello incidentale proposto da accoglie Controparte_12
parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza n. 3346/2022 emessa il 16
dicembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 685/2020 dal Giudice di Pace di Taranto,
condanna e la spa in solido tra loro, al pagamento in favore degli CP_3 Controparte_4
appellanti della somma di euro 1000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sofferto per la morte del cane di nome Per_2
c) conferma per il resto la sentenza gravata;
d) visti ed applicati gli artt. 91 e 359 cpc, condanna gli appellati, in solido tra essi, a rifondere agli appellanti spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro 200,00 per borsuali ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
20 Così deciso in Monopoli in data 15 maggio 2025;
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Il giudice dott. Alberto Munno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “...la mancata risposta all'interrogatorio formale senza giustificato motivo, implica che il giudice di merito, ove non intenda ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, deve fornire adeguata motivazione, specie se la prova di fatti contrari sarebbe spettata alla parte medesima secondo i principi fissati nell'art.2697 cod.civ..”(Cass.Civ.Sez.II sent.n.4873 del 26-10-1978 Soc contro ). Pt_2 CP_9