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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6622 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2314/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VACCARO FRANCESCO presente avv. Pastorella in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. COLLETTI MARIA CLARA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
AR IA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Alberto Tilocca - Presidente dr.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato -ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2314/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vaccaro Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Roma alla Via Filippo Corridoni n. 19, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., appartenente al Gruppo DB Privat- und Firmenkundenbank AG Società per Azioni di Diritto Tedesco), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank
Aktiengesellschaft (Società per Azioni di Diritto Tedesco) Frankfurt, Sede sociale: Lubahnstraße 2, D-
31789 Hameln, Succursale italiana: Galleria Stella n.
4 - I 39100 Bolzano, CF / P.IVA , P.IVA_1 legale rappresentante p.t Dott. e per essa (già CP_3 Controparte_4 [...]
con socio unico e prima ancora con socio Controparte_5 Controparte_6 unico), con sede legale a Milano, Via San Vigilio 1, CF. P.IVA (procuratrice speciale di P.IVA_2
Contr
in forza di procura del 21 aprile 2016, depositata presso il Notaio del Persona_1 collegio notarile di Bolzano in data 05 maggio 2016 Rep. 101511, Racc. 15762 e registrata in pari data al n. 5272), in persona del Dott. procuratore speciale di Controparte_7 Controparte_8
[..
[...] giusta procura del 08 giugno 2016, a cura del Notaio , Rep. 13918, Racc. 6662,
[...] Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Clara Colletti del Foro di Roma, C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, Via Copenaghen n. 10, giusta delega in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 2014/2020, pubblicata il 29/01/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione iscritto
a ruolo il 02-02-2018, la sig.ra introduce il giudizio di merito ex art. 615, 2° comma, cpc, Pt_1 come disposto dal GE con ordinanza del 25-10-2017, con la quale viene rigettata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e assegnato il termine di 90 giorni, per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce:
1- la nullità delle clausole vessatorie presenti nella dichiarazione del richiedente inserita all'interno del contratto di risparmio e la nullità della clausola sulla scelta della legge applicabile nel contratto di risparmio edilizia;
2- la non ottemperanza dei doveri di trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;
3- la carenza dei requisiti costitutivi del mutuo fondiario;
4- la applicazione di tassi di interesse usurari e illegittima applicazione di commissioni.
Si costituisce la parte opposta che contesta estensivamente i motivi di opposizione e chiede rigettarsi integralmente l'atto di citazione in riassunzione.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) RIGETTA l'opposizione;2)
CONDANNA l'opponente , al pagamento, in favore della parte opposta Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 4.892,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 vive documentate, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2014/2020, resa inter-partes dal Tribunale di Roma, IV Sezione Civile, in persona del
Giudice Dott. Cecere Enrico – R.G. n. 10368/2018, pubblicata il 20.01.2020, notificata il 17.02.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “nel merito, in via Contr principale che accerti la nullità dei contratti stipulati tra la e la sig.ra ovvero accerti Pt_1
l'invalidità delle relative clausole, in particolare il contratto di risparmio edilizio e condizioni
3 generali, contratto di mutuo del 21.3.2002, l'atto di consenso ad iscrizione ipotecaria a rogito del notaio dott. , rep. N. 74679 racc. n.8668, e per l'effetto venga disposta la restituzione Persona_3 da parte dell'Istituto di credito della somma di € 62.000,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore dalla sig.ra e dalla stessa pagate a titolo di spese, commissioni Pt_1 ed interessi non dovuti, ovvero adotti tutti i provvedimenti conseguenziali ritenuti necessari;
• in via subordinata, nel merito, ridetermini l'esatto ammontare dell'esposizione debitoria, al netto della somma accantonata per il contratto di risparmio edilizio oltre interessi dalla data di stipula del contratto al 4,5% e la risultate somma a debito decurtata delle somme indebitamente pagate dalla sig.ra in particolare gli interessi usurari relativi al periodo ottobre-dicembre 2003, gennaio- Pt_1 marzo 2004, aprile-giugno 2004, gennaio-marzo 2011, oltre € 720,00 per diritto di stipula, e disponga la restituzione delle somme pagate in eccedenza alla sig.ra quantificate in Pt_1
€62.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.” 2) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2014/2020 del Parte_1
Tribunale di Roma- Dott. Cecere, IV Sezione Civile – R.G. 10368/2018 pubblicata il 20.01.2020, perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e di fatto per le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente rigettare tutte le domande formulate, con integrale conferma della sentenza medesima. IN VIA SUBORDINATA: nel caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di controparte, ridurre al minimo il danno ed il risarcimento richiesto. IN OGNI CASO, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive relative ad entrambi i gradi di giudizio, primo grado ed appello, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, ( di cui € 4.892,00 per compensi professionali, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge liquidate nella sentenza impugnata per il primo grado di giudizio), OLTRE ad €
4.500,00 omnia per spese e compensi di cui al provvedimento della fase cautelare emesso in data
25.10.2018 nella procedura esecutiva R.G.E. 1184/2014 dal G.E. Dott.ssa Mazzaro del Tribunale di
Roma”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla vessatorietà delle clausole contrattuali”, parte appellante lamenta come erroneamente il giudice di prime cure abbia ritenuto che le clausole previste,
4 seppur vessatorie, non necessitavano di una specifica approvazione in quanto inserite in un contratto stipulato per atto pubblico. Specifica in particolare che la clausola che prevede l'applicazione della legge tedesca sarebbe nulla, non potendo la scelta di applicazione di una legge straniera recare pregiudizio alle norme interne non derogabili dall'autonomia privata, tra le quali si pongono i principi degli artt. 117 e 120 ter del Testo Unico Bancario. Soggiunge altresì che la nullità della clausola comporterebbe la nullità dell'intero impianto contrattuale. Asserisce, altresì, che il giudice avrebbe omesso di considerare come la volontà dell'appellante non fosse quella di sottoscrivere il complesso rapporto negoziale imposto dall'appellata, ma solo quella di stipulare un contratto di mutuo ipotecario per l'ammortamento del capitale già dai primi pagamenti rateali.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla violazione doveri di trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti e indeterminatezza dei tassi di interesse”, si lamenta una difformità dei contenuti tra il contratto di risparmio edilizio e le condizioni generali allegato allo stesso. Ci si si duole della carente di informazione del consumatore, essendo stati violati i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti. Si sostiene che, l'effetto di tali violazioni sarebbe quello di ricondurre il rapporto negoziale ad un contratto di mutuo ipotecario con conseguente riduzione del debito e restituzione di quanto versato in eccedenza dalla Pt_1
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sul terzo motivo di opposizione all'esecuzione e sull'omessa valutazione dell'eccezione di nullità dell'intero impianto contrattuale”, parte appellante deduce che essendo nullo il contratto di risparmio edilizio per nullità di una delle clausole ivi contenute, conseguentemente doveva essere dichiarato nullo anche il contratto di mutuo immediato e l'iscrizione ipotecaria, essendo questi rapporti tra loro collegati in modo funzionale, come peraltro accertato dalla
CTU espletata. La declaratoria di nullità dei contratti principali comporta la decadenza anche dell'ipoteca, attesa l'accessorietà dell'atto di costituzione della garanzia reale. Per tale ragione, Contr sostiene che la non poteva agire esecutivamente sulla base di tale iscrizione ipotecaria.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sui tassi di interesse usurari e sulle risultanze della CTU”, si contesta la sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità delle clausole di pattuizione degli interessi per violazione della L. 108/96; ciò in quanto non era stato possibile determinare il TAEG applicato al rapporto negoziale e, conseguentemente, in applicazione dall'art. 1815 c.c. nessun interesse poteva dirsi come dovuto dalla ovvero Pt_1 avrebbero dovuto applicarsi gli interessi al tasso legale, con restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 39.214,54.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Sull'omessa valutazione della carenza di un requisito essenziale del rapporto negoziale”, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, rigettando tutte le domande attoree avrebbe omesso di valutare l'ulteriore eccezione di carenza di un requisito
5 essenziale del contratto, ovvero l'oggetto. Afferma che non era stato specificato quale fosse l'importo da accantonare per avere diritto all'assegnazione del contratto di risparmio edilizio e neanche la data di assegnazione, presumibilmente indicata al 1.06.2015. Sostiene ancora che ciò comporterebbe la nullità del rapporto contrattuale con rideterminazione degli interessi al tasso legale e la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione non può che essere respinta, risultando infondati tutti i motivi ivi dedotti.
--Riprendendo quanto numerosissima giurisprudenza prevalentemente di merito, commentatori e Contr dottrina hanno detto in merito al contratto di risparmio edilizio utilizzato dalla , possiamo affermare che con il detto contratto il cliente si impegna ad effettuare dei versamenti mensili per un periodo di tempo pattuito, con l'obiettivo di accumulare risparmi per l'acquisto della propria unità abitativa;
che tali importi producono interessi attivi e confluiscono in un conto intestato al cliente, che lo stesso si obbliga a non utilizzare, se non al termine della fase di accumulo, per accedere alla fase del mutuo edilizio di assegnazione. Nel caso in cui il sottoscrittore del contratto di risparmio necessita dell'erogazione anticipata delle somme che avrebbe ricevuto solo con l'assegnazione del mutuo, può richiedere un prefinanziamento, senza ammortamento, pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta la durata necessaria ad ottenere l'assegnazione.
Pertanto, nel primo caso, si accumulano somme allo scopo di ottenere l'assegnazione del mutuo;
nel secondo caso, si accumulano i risparmi per ottenere l'assegnazione del mutuo e, in aggiunta, si pagano gli interessi corrispettivi per la remunerazione delle somme erogate in anticipo, a titolo di prefinanziamento. Contr Tant'è che il titolo esecutivo del quale si è avvalsa la , per iniziare l'esecuzione nei confronti della opponente, è propriamente "l'atto di consenso a iscrizione d'ipoteca garanzia di prestito", al quale viene allegato il contratto di mutuo fondiario.
Questo giudice ritiene, in conformità con le pregresse pronunce di diversi tribunali ed in particolare dei Tribunali di Bolzano e Campobasso, che alla luce del funzionamento del collegamento negoziale,
l'atto di consenso a iscrizione d'ipoteca non consente di far rientrare il prefinanziamento senza ammortamento, di cui sopra, nella categoria dei contratti di "mutuo a tasso fisso", perché in questa prima fase del rapporto a fronte dell'obbligo del cliente di effettuare versamenti mensili con
l'obiettivo di accumulare un risparmio finalizzato all'acquisto della casa, vi è l'obbligo della banca
a concedere, al termine della fase di accumulo, un vero e proprio mutuo con piano di ammortamento
e a tasso fisso. L'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria non è idoneo a trasformare la complessa vicenda contrattuale, già in questa prima fase, in un semplice contratto di mutuo fondiario, con la conclusione che il mutuo cosiddetto immediato (prefinanziamento - prima fase) ricade nella
6 categoria dei crediti personali alle famiglie e non nei mutui ipotecari, nel quale confluisce solo se al momento della stipula del mutuo di assegnazione vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti.
Pertanto, finché non si arriva alla conclusione della prima fase, il contratto di risparmio edilizio, integrato con il prefinanziamento, che dà luogo all'atto di consenso a iscrizione d'ipoteca, non si trasforma in un mutuo fondiario e resta un mero credito personale, da rimborsare, nel caso in esame, secondo le condizioni previste nell'atto di "consenso a iscrizione d'ipoteca a garanzia di prestito", redatto dal notaio rogante in data 21-03-2002, titolo esecutivo nella procedura esecutiva per cui è opposizione.
Risulta pacificamente nel caso in esame che la contraente non ha completato i Parte_1 pagamenti previsti dal prefinanziamento ottenuto giusta il prima riportato titoli esecutivo e che, pertanto, non si è mai avverata la circostanza dell'apertura del mutuo fondiario, allegato A al citato atto di "consenso a iscrizione d'ipoteca a garanzia di prestito".
In ragione di quanto sino ad ora osservato si passa a trattare i diversi motivi di opposizione.
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso è infondato in quanto, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, come quello in esame, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come 'predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione
(Cass. civ. Sez. Il, 2010612017, n. 15237).
In ogni caso, come pure ha evidenziato la Dott.ssa Mazzaro nella fase cautelare, la previsione dell'applicazione del diritto tedesco, ammessa dal combinato disposto dell'art. 57 della I. n. 218 del
1995, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, e dell'art. 4 di detta Convenzione, laddove dispone che in mancanza di una scelta delle parti il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1341 cc.. Contr Sul motivo n. 2, inerente al fatto che ha provveduto a procedere esecutivamente nonostante la avesse più volte richiesto la documentazione relativa ai rapporti intercorsi, con ciò invocando Pt_1 la violazione del dovere di trasparenza e dei principi di correttezza e buona fede, si ritiene che alcuna influenza possano avere ai fini della decisione della presente opposizione, in quanto, qualora accertati, non potrebbero mai portare a dichiarare la nullità del rapporto contrattuale, perché successivi alla formazione del medesimo ed inerenti la fase contenziosa del rapporto.
Quanto alla carenza dei requisiti costitutivi del mutuo fondiario, motivo di opposizione numero tre, in ragione di quanto nella prima parte argomentato, il fatto non ha motivo di essere esaminato perché
7 il contratto di mutuo non è mai divenuto efficace tra le parti, stante l'inadempimento della nel Pt_1 rapporto contrattuale del prefinanziamento.
Infine, in risposta al motivo n. 4 dell'opposizione, per quanto accertato dal consulente tecnico
d'ufficio il tasso soglia per gli interessi usurari non risulta mai superato:
Per concludere, è il caso di riportare che il consulente tecnico d'ufficio ha potuto verificare che le Contr condizioni applicate dalla sono effettivamente quelle riportate nell'atto notarile conosciuto e sottoscritto dalla e che la quantificazione del debito della stessa, calcolato al tasso previsto Pt_1 in atto pubblico del 6,20% e relativo alla fase del prefinanziamento, alla data del 17-12-2015, Contr corrisponde alla precisazione del credito fatta da in sede di riparto.
Conseguentemente tutte le domande proposte da parte opponente non possono che essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della natura, della durata e della prossimità del valore alla parte bassa dello scaglione di riferimento, per te fasi di studio e introduttiva al 100% e per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale al 50%, per la ridotta attività difensiva espletata”.
Il primo motivo non merita di essere condiviso.
L'appellante identifica come vessatorie le clausole di cui al contratto di risparmio edilizio per cui è causa ovvero quella relativa alla mancanza di restituzione del “diritto di stipula” e quella in ordine diritto applicabile (tedesco).
Sicché risulta documentato che tutte le dette clausole richiamate recano la doppia sottoscrizione della cliente nell'ultima pagina del mutuo. Pt_1
In ogni caso si rileva che la disciplina del contratto di risparmio oggetto di causa è pacificamente dettata dalla legge tedesca per espressa volontà delle parti, ragion per cui è questa la disciplina che regge il contratto stipulato, il quale, pertanto, deve essere interpretato secondo le regole dettate dal diritto tedesco quale legge applicabile nella specie. Oltretutto, la previsione dell'applicazione del diritto tedesco è ammessa dal combinato disposto dell'art. 57 della L. n. 218 del 1995, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
e dell'art. 4 di detta Convenzione, laddove dispone che in mancanza di una scelta delle parti il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Né sono state evidenziate le ragioni per cui debba ritenersi che tale disposizione di legge violi per ciò solo il diritto comunitario.
Del tutto ultroneo è poi il richiamo che fa parte appellante all'art. 33 d.lgs 205/2006 in punto di vessatorietà per deroga alla giurisdizione, atteso che la clausola non contiene affatto una deroga alla giurisdizione italiana ma stabilisce l'applicazione della legge tedesca al regolamento pattizio che le
8 parti hanno contrattualmente accettato. La detta clausola, pertanto, non può ritenersi nulla né per ciò solo può quindi derivarne la nullità dell'intero contratto sottoscritto dalle parti. Né alcun rilievo può avere l'invocazione del contratto di mutuo alla francese, dato che dal contenuto pattizio si evince che questo non era il negozio voluto e sottoscritto dalla Pt_1
Stando anche alla ricostruzione fattane dal primo giudice, l'operazione di mutuo fondiario a risparmio edilizio si presenta come un negozio giuridico che si compone di tre elementi contrattuali: -Contratto di Risparmio Edilizio -Contratto di mutuo immediato -Contratto di mutuo da assegnazione e consta di due fasi distinte: - la prima relativa al mutuo immediato (prefinanziamento con contestuale accensione del risparmio edilizio); la seconda afferente al mutuo da assegnazione (inizio ammortamento riconducibile alla tipologia c.d. “alla francese”. Il Risparmio Edilizio è un prodotto finanziario che consente di accumulare un capitale attraverso versamenti periodici e/o una tantum, ed a cui è garantito un rendimento, da impiegare per l'ottenimento di un successivo ed eventuale mutuo edilizio ad un tasso di interesse fisso e predeterminato.
Stando al sistema tedesco, attraverso la stipula del contratto di risparmio edilizio si viene a far parte di una comunità che ha lo scopo istituzionale di sviluppare l'attività di risparmio, conclusa la quale, il componente risparmiatore acquista il diritto ad una controprestazione sotto forma di mutuo da assegnazione a condizioni di tasso convenienti e la cui provvista è alimentata dai risparmi degli altri membri e dal versamento delle quote di ammortamento corrisposti dagli altri mutuatari.
In base al meccanismo indicato, il risparmiatore stipula il contratto di risparmio edilizio ponendosi come obiettivo l'accumulo di una determinata somma;
quando la resa del risparmio accumulato, viene a trovarsi in congruo rapporto con la resa del mutuo, il contratto di finanziamento è assegnato, ovvero viene acquisito il diritto di ottenere il mutuo pari alla differenza fra la somma di risparmio ed il saldo del conto di Risparmio Edilizio alla data di assegnazione.
Ciò detto, il Risparmio Edilizio prevede quindi per definizione due fasi: una fase di accumulo (fase di risparmio) ad un tasso di interesse garantito;
una successiva fase di mutuo (edilizio), che non può esistere senza la prima, del quale viene fissato sin dall'origine, il tasso di interesse e l'ammontare della rata. Alla sottoscrizione del contratto di risparmio, vengono così concordati la somma di risparmio, la rata di risparmio, la rata di ammortamento ed il tasso del mutuo: la somma di risparmio
è la somma contrattuale sottoscritta e rappresenta l'importo di cui il risparmiatore vorrà disporre per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile abitativo ed è resa disponibile alla data di assegnazione;
la rata di risparmio è invece l'importo che il cliente accantona: quando il capitale risparmiato ed il tempo trascorso si trovano in congruo rapporto con la somma di risparmio sottoscritta, il contratto raggiunge la data di assegnazione.
9 Il raggiungimento della data di assegnazione è l'obbiettivo che chi sottoscrive un contratto di Contr Risparmio Edilizio con , si prefigge;
a tale data, il cliente riceve restituito il denaro risparmiato maggiorato degli interessi attivi ed ha diritto di chiedere il mutuo da assegnazione al tasso inizialmente prefissato. La data di assegnazione è calcolata in applicazione di una formula matematica, che mette in rapporto la quantità di denaro accantonato e la durata della fase di risparmio con l'importo di mutuo richiedibile, la durata del mutuo stesso ed il tasso scelto dal cliente: la data entro la quale matura il diritto al mutuo di assegnazione è chiamata data di assegnazione.
Quando la resa del risparmio (ammontare del risparmio accumulato e periodo di risparmio) si trova in congruo rapporto con la resa del mutuo (ammontare del mutuo, durata del mutuo e tasso del mutuo), il contratto viene assegnato. L'assegnazione costituisce quindi il presupposto per richiedere ed ottenere il mutuo da assegnazione, la cui concessione è subordinata al vaglio delle caratteristiche Contr reddituali da parte di . Il rimborso del mutuo da assegnazione segue le tradizionali forme dell'ammortamento francese, in base all'ammontare della rata ed al tasso concordati in sede di conclusione del contratto di risparmio edilizio.
La data entro la quale matura il diritto al mutuo di assegnazione è chiamata data di assegnazione. Per Contr ottenere il mutuo prima che venga a maturazione questa data, prevede l'erogazione di un cosiddetto mutuo immediato o di prefinanziamento;
in questa situazione la durata totale del rapporto di finanziamento si divide in due fasi, la prima, di mutuo immediato e la seconda di mutuo da assegnazione. È il caso della Pt_1
Contr Nel corso della durata della prima fase (mutuo immediato), il mutuatario versa a rate pari alle sole quote di interessi mensili sull'importo complessivamente ottenuto, senza procedere ad alcun ammortamento del capitale ricevuto a prestito;
contemporaneamente al versamento delle rate di soli interessi, il mutuatario versa per la periodicità stabilita, rate di risparmio sul proprio conto di
Risparmio Edilizio, fino alla maturazione del diritto al mutuo da assegnazione, il cui importo è quindi determinato come differenza fra l'ammontare originariamente richiesto (mutuo immediato) ed il capitale già accumulato mediante l'accantonamento al conto di risparmio edilizio. In sostanza il mutuo Contr immediato è un prefinanziamento che effettua al mutuatario e sul quale questo versa solo rate costituite da interessi sino all'epoca dell'assegnazione ove il prefinanziamento è estinto attraverso utilizzo della quota di risparmio edilizio accumulato sino a quel momento e la trasformazione del residuo in mutuo da assegnazione, la cui restituzione prosegue sulla base di un piano di ammortamento a rate costante (dell'importo predeterminato) e progressivamente crescenti
(ammortamento francese) in funzione del tasso fisso prescelto (anch'esso predeterminato). In caso di erogazione di mutuo immediato, il Risparmio Edilizio accumulato dal mutuatario è vincolato a favore Contr della ed impiegato per estinguerne il debito di prefinanziamento.
10 Nel caso di specie, è documentato che tra e veniva stipulato il Controparte_1 Parte_1 finanziamento a titolo di mutuo fondiario n. 3 207 900 6 per l'importo complessivo di € 72.000,00 connesso ad un “Contratto di Risparmio Edilizio” recante lo stesso numero, regolato dalle Contr
“Condizioni Generali di Risparmio Edilizio” della (doc. 14-15-16-17). L'importo netto di Contr
€70.579,202 di cui al contratto di mutuo fondiario veniva erogato da alla mutuataria in data
12.04.2002, come da nota di erogazione. In data 21.03.2002 veniva stipulato l'atto di ipoteca volontaria di primo grado di € 116.000,00, con contenente riconoscimento di debito, costituita con rogito a rep. n. 74.679 e racc.
8.668 del Dott. Notaio in Roma, iscritta presso la Persona_3
Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma in data 17.04.2002 al n. 39976/10086, munito di formula esecutiva il 10.04.2002, titolo esecutivo a fondamento della procedura esecutiva immobiliare
(doc. 19).
Con specifico riferimento al diritto di stipula le “Condizioni generali del contratto di risparmio edilizio” (doc 7) stabiliscono, all'articolo 1, punto 2 che: “al momento della stipulazione del contratto di risparmio edilizio matura il diritto di stipula a carico del risparmiatore che ammonta
l'1% della somma sottoscritta. I primi versamenti effettuati da risparmiatore saranno compensati con il diritto di stipula ancora dovuto…”.
Nel preambolo delle condizioni generali emerge la natura del contratto di risparmio edilizio volto a realizzare lo scopo mutualistico indicato nelle premesse. In particolare, si legge “il risparmio edilizio
è una forma di risparmio finalizzata alla concessione di un mutuo edilizio con il tasso di interesse basso e fisso… con la stipulazione del contratto di risparmio edilizio si diventa membro di una comunità che ha come scopo l'attività del risparmio. Al termine di questa, il risparmiatore ha diritto ad una controprestazione in forma di mutuo edilizio ad un tasso estremamente basso la cui provvista
è alimentata dai risparmi, in particolare dalle quote di risparmio, nonché dagli importi di ammortamento corrisposti dai risparmiatori… il risparmiatore stipula il contratto di risparmio per una determinata somma, la cosiddetta somma di risparmio. Quando la resa del risparmio
(ammontare del risparmio accumulato e periodo di risparmio) si trova in congruo rapporto con una resa del muto, il contratto viene assegnato”.
Alla fine della premessa viene indicato che “dal risparmiatore sono dovuti compensi/diritti nonché interessi come di seguito riportato: diritto di stipula nella misura dell'1% della somma sottoscritta
(artt.1,2); interessi sul mutuo da assegnazione nella misura del 5%, 4% ovvero del 3 % p.a. (art. 11 primo comma); in casi particolari si applicano determinati compensi (art. 6 secondo comma art. 8 e
17). Gli interessi applicati sui risparmi accumulati dai risparmiatori sono regolati nell'art. 3”.
Ciò premesso, risulta allora infondato l'assunto secondo cui il diritto di stipula non troverebbe giustificazione causale nel complesso delle prestazioni garantite dalla banca al cliente con la
11 sottoscrizione del contratto e, a maggior ragione, la circostanza che lo stesso debba essere considerato una penale od un corrispettivo del recesso.
Con riferimento alla qualifica di penale, appare sufficiente rilevare che esso costituisce un corrispettivo dei servizi offerti dalla banca con il contratto di risparmio e non viene addebitato in conseguenza di un inadempimento, né in conseguenza di un'altra condizione bensì per la sola sottoscrizione del contratto e all'atto della stessa e non è previsto in nessun caso la restituzione con clausola chiara nella sua formulazione.
Difetta, pertanto, ai fini della qualificazione del diritto di stipula quale penale, l'inadempimento nonché l'obbligo di una controprestazione da parte dell'inadempiente. Le condizioni contrattuali sopra evidenziate sottolineano, come indicato, che l'importo è dovuto al momento della conclusione del contratto, non è collegato all'inadempimento e/o al ritardo all' adempimento, il versamento è condizione essenziale per l'adesione e non viene restituito nemmeno al termine del periodo di accumulo ovvero in caso di completa e regolare esecuzione del contratto.
In forza di quanto esposto il diritto di stipula deve ritenersi remunerativo sia dell'adesione al contratto, sia dell'aspettative/diritto che il contratto assicura.
Né tale pattuizione può ritenersi posta in violazione dell'art. 33 lett e) Codice Consumo atteso che ai sensi della suddetta norma possono ritenersi vessatorie solo le clausole che prevedono il trattenimento di una somma a seguito di recesso;
diversamente, il diritto di stipula è dovuto al momento della sottoscrizione ed è condizione essenziale della sua stipulazione ed appare dovuto quale remunerazione dell'adesione al sistema mutualistico con i vantaggi che ne derivano.
Il primo motivo conclusivamente deve essere respinto.
Venendo al secondo motivo va detto che neppure questo coglie nel segno.
Non è condivisibile infatti l'assunto che, a causa della violazione dei principi suddetti, l'appellante non avrebbe compreso il prodotto bancario sottoscritto. È a tal fine sufficiente porre attenzione alla circostanza come sia documentato che l'operazione finanziaria si era svolta mediante la sottoscrizione di 3 atti: 1) in data 16.01.2002 la richiesta di contratto a risparmio edilizio;
2) in data 01.03.2002 finanziamento di mutuo fondiario;
3) in data 21.03.2002 il rogito dell'atto pubblico notarile di assenso all'iscrizione ipotecaria con riconoscimento di debito. Tale operazione è risultata poi sorretta da idonea documentazione (contratto di mutuo fondiario, offerta di finanziamento, prospetto informativo europeo standardizzato;
Contratto di Risparmio Edilizio, Condizioni Generali del Contratto di
Risparmio Edilizio, piano finanziario, atto Notarile di assenso all'ipoteca, estratti conto -doc. 36), documentazione che è stata consegnata, come provato dalla firma per ricevuta ed accettazione apposta dalla mutuataria sui medesimi documenti. In detta documentazione sono chiaramente indicati tassi di interesse, prezzi e altre condizioni economiche, in adempimento dell'art 116 TUB.
12 E, comunque, la violazione degli obblighi informativi, non rileverebbe al fine di inficiare i contratti sottoscritti atteso che la Cassazione, già da tempo, ha avuto modo di affermare che da tale violazione non può che conseguire la possibilità della risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno
(SS.UU. sent. n. 26724/2007), rimedi comunque non perseguiti dalla parte mutuataria. Quindi il contratto manterrebbe validità.
Lamenta poi l'appellante la difformità tra le condizioni generali indicate nel contratto e quelle ricevute e che, a causa di detta presunta difformità, la stessa sarebbe addirittura stata “convinta di aver stipulato un “classico” contratto di mutuo ipotecario, con ammortamento del capitale già dai primi pagamenti rateli, al tasso di interesse del 5%”.
Epperò, la sola difformità rilevata dal CTU tra le Condizioni Generali di cui al documento sottoscritto dalla il 16.1.2002 e le Condizioni Generali prestampate ed allegate è meramente “formale”, Pt_1 poiché consiste nell'aver indicato con il n.10 anziché 11 l'articolo relativo agli interessi, ciò che non inficia affatto il contenuto che è esattamente lo stesso sottoscritto dall'appellante.
Come dalla stessa appellante ammesso, si era trattato pur sempre di “Condizioni Generali di contratto di risparmio edilizio” e, quindi, non poteva trarsi in inganno la mutuataria in alcun modo in quanto da nessuna parte si fa riferimento ad un “normale mutuo alla francese”, come sostenuto dall'appellante. Il motivo pertanto deve essere rigettato.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo vanno esaminati congiuntamente. Neppure essi possono dirsi accoglibili.
Rileva l'appellante che essendo nulla la clausola con cui si era optato per l'applicabilità della legge tedesca, si deve ritenere nullo l'intero impianto contrattuale, in quanto interamente basato su una prassi contrattuale tedesca e non prevista dal nostro ordinamento.
Sicché, deve ritenersi come il rilievo risulti assorbito dal rigetto del primo motivo di appello.
Oltretutto, l'appellante non ha affatto individuato la norma del diritto tedesco applicabile, in sé violativa delle norme dettate in materia di tutela del consumatore, in considerazione altresì del fatto che, con riferimento alla normativa in materia bancaria, esiste tra gli stati membri dell'Unione (tra cui la Germania) una sorta di acquis comunitario che regola in maniera uniforme fra gli Stati membri la disciplina della clausole abusive e che uno Stato membro non può richiedere ad una banca straniera il rispetto di ulteriori limiti nazionali: “La Commissione ritiene che le direttive di armonizzazione definiscono il livello minimo di interesse generale comunitario. Ciò comporta, secondo la
Commissione, che uno Stato non può, invocando il suo interesse generale, imporre ad un ente creditizio comunitario che opera sul suo territorio nel quadro del mutuo riconoscimento norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. (…) Ciò vale, infine, per le norme armonizzate riguardanti taluni aspetti contrattuali orizzontali [clausole abusive (4a)] e talune condizioni relative al contesto
13 contrattuale [conclusione di contratti al di fuori di stabilimenti commerciali…, pubblicità ingannevole…]. Quando queste regole armonizzate sono clausole minime, uno Stato permane libero di imporre, nei confronti dei propri enti creditizi, norme più severe di quelle previste dalle direttive.
Infatti, la discriminazione all'inverso non è in linea di massima contraria al diritto comunitario: secondo la giurisprudenza costante della Corte, il fatto di trattare i propri cittadini in modo meno favorevole degli altri cittadini comunitari non è contrario al principio di non discriminazione sancito dal diritto comunitario…). Qualora uno Stato membro ritenesse, per delle ragioni d'interesse generale, di dover imporre ad un ente creditizio comunitario operante sul proprio territorio il rispetto di un livello di protezione del consumatore più elevato di quello stabilito da una disposizione comunitaria minimale, tale imposizione dovrebbe in ogni caso rispettare il criterio della proporzionalità (p. 12 della Comunicazione interpretativa della Commissione Libera prestazione dei servizi e interesse generale nella seconda direttiva”. (Commissione UE, 20 giugno 1997).
Né ha pregio alcuno il rilievo che il contratto non avrebbe il crisma di titolo esecutivo trattandosi di contratto condizionato.
Dagli atti è emerso, ma ciò è anche pacifico, che il contratto non sia affatto condizionato in quanto la somma veniva interamente erogata e trasmessa con immediatezza alla mutuataria, in una unica soluzione, in data 12.04.2002 con valuta 19.03.2002. Alla data del 1.6.2015 (data prevista dal contratto per il mutuo di assegnazione cfr. supra), la comunicazione di assegnazione non è stata eseguita dalla banca semplicemente perché la mutuataria era in arretrato con il pagamento delle rate mensili della fase precedente e, pertanto, a causa di tale inadempimento, il contratto non era maturo Contr per la seconda fase, tanto che in data 17.12.2015 provvedeva alla risoluzione contrattuale. Ed
è proprio per questi casi che la banca si premunisce inserendo accanto alla data di assegnazione l'avverbio “presumibilmente” ovvero nel caso in cui il cliente abbia adempiuto. E' evidente, pertanto, che lo slittamento del termine per l'assegnazione si sia verificato a causa dell'inadempimento perché se la ricorrente avesse regolarmente adempiuto alle scadenze pattuite, il mutuo sarebbe andato in assegnazione alla scadenza indicata.
Il fatto che nell'atto pubblico sia prevista una data “presunta” di assegnazione del mutuo (con il passaggio alla seconda fase) o che sia previsto che la durata del mutuo è di circa 25 anni non rende indeterminata sotto il profilo temporale la prestazione della mutuataria, in quanto il passaggio dalla prima fase (quella di accumulo) alla seconda non viene lasciato alla discrezionalità di una delle parti
(e nel caso di specie alla discrezionalità dell'istituto di credito) ma si fonda su criteri predeterminati
(individuati nelle condizioni generali di contratto) che consentono di stabilire quando la resa del risparmio accumulato sia in congruo rapporto con la resa del mutuo, così da poter passare alla fase di accumulo alla fase dell'assegnazione del mutuo.
14 Quanto poi al tasso di interesse applicato in favore del risparmiatore nella fase di accumulo esso è indicato nel contratto di risparmio edilizio richiamato nell'atto di assenso di iscrizione ipotecaria.
Premesso, che l'eventuale sussistenza di una clausola relativa agli interessi di natura usuraria o affetta da indeterminatezza non comporta la nullità del contratto bensì la mera sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art.1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale, dalle risultanze peritali di cui al primo grado è emersa l'insussistenza di interessi usurari pattizi.
Nel contratto, infatti, le parti hanno stabilito l'applicazione un TAEG del 6,20% per il mutuo immediato e del 5% per il mutuo d'assegnazione a fronte, alla data della stipula del contratto ossia il
21.3.2002, di un tasso soglia stabilito nel 8,265% (ovvero il tasso previsto del 5,51 aumentato della metà). Contr L'elaborato peritale, inoltre, ha confermato che il credito bancario calcolato da è risultato perfettamente corrispondente a quanto dovuto dalla In merito alla quantificazione del debito Pt_1 della la CTU ha confermato che tale quantificazione calcolata “al tasso del 6,20% rilevato Pt_1 dagli atti sopra descritti e relativo alla prima fase del finanziamento – in quanto il contratto è stato rescisso dalla banca a seguito della morosità - alla data del 17/12/2015 esso corrisponde alla Contr precisazione del credito (all. 9) presentata dalla in sede di riparto;
si rileva una lieve differenza di € 284,47. Alla data del 31/12/15 l'importo a debito della Sig.ra può essere così calcolato: Pt_1
- Interessi € 1.620,00; - Capitale € 52.421,11 (€ 72.000,00 cap. iniziale erogato – € 19.578,89 quote risparmio accumulate”.
In definitiva, l'appello proposto deve dirsi infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione 5^ tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Roma, n. 2014/2020, pubblicata il 29/01/2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi €12.154 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
15 Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
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