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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3867/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 6.06.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e all' dott.ssa Daria De Maio è presente: CP_1 per parte ricorrente l'avv. Vincenzo Vitagliano il quale si riporta al ricorso, chiede la decisione con condanna dell' al pagamento del trattamento di NASpI da quantificare in CP_2 separata sede, oltre al pagamento delle spese legali con attribuzione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il GDL
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza del 6.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 3867/2022, avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta e Angela Barretta, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I 365 (indirizzo p.e.c. indicato:
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RICORRENTE
CONTRO in persona del Presidente p.t.; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2022, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, CP_2 chiedendo: “a) per i motivi tutti esposti in ricorso anche in applicazione dell'art. 2116 comma 1 c.c. condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_2
22.793,78 dovuta a titolo d'indennità di disoccupazione NASPI oltre agli interessi legali decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione delle domanda b) In via gradata condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma che si ritiene di CP_2 giustizia dovuta a titolo d'indennità di disoccupazione NASPI oltre agli interessi legali decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione delle domanda c) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
A sostegno del ricorso esponeva (in sintesi) che: aveva lavorato alle dipendenze della dal 3.2.2012 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di impiegato Controparte_3 amministrativo con inquadramento a tempo pieno nel II-3° livello del CCNL Credito;
la società datrice era stata dichiarata fallita con sentenza n. 106/2021 del 18.10.2021 dal
Tribunale di Modena;
dal 18.10.2021 al 30.3.2022 il rapporto di lavoro era rimasto sospeso ex art. 72 L.F.; il curatore fallimentare con lettera a/r del 30.3.20222 gli aveva comunicato, ai sensi dell'art. 72 L.F., la cessazione del rapporto lavorativo con decorrenza dal 18.10.2021, data di pubblicazione della sentenza di fallimento;
in data 14.4.2022 presentava domanda di disoccupazione Naspi n. protocollo;
con pec del Controparte_4
06/05/2022 l' comunicava il rigetto della domanda per mancanza del modello CP_2
UNILAV; con pec del 27.06.2022 il ricorrente trasmetteva il modello UNILAV con contestuale istanza di riesame;
con provvedimento del 4.7.2022 l' rigettava la domanda CP_2 perché ritenuta tardiva;
esso ricorrente proponeva ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza esito.
Soggiunta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, rassegnava le conclusioni come innanzi riportate, chiedendo, con note scritte depositate in data 12.5.2025, in via gradata la nomina di un CTU per la quantificazione del credito o la emissione di sentenza di condanna generica.
Lamentava, altresì, l'omesso integrale accredito dei contributi previdenziali.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si costituiva in giudizio e, con ordinanza resa alla udienza del 5/5/2023, veniva dichiarata la contumacia dell' CP_2
3.Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, all'esito della discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente, in rito va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi CP_2 sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica del 16.3.2023, cfr. Cass. 24048/2022).
5. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione-
Naspi, rimarcando che la domanda amministrativa è stata tempestivamente presentata all'Istituto, ovvero nel rispetto del termine di sessantotto giorni dalla comunicazione del licenziamento ad opera del Curatore fallimentare avvenuta in data 30.3.2022. Con provvedimento del 4.7.2022 l' ha rigettato la domanda con la seguente CP_2 motivazione: “Si conferma la reiezione della domanda Naspi per tardiva presentazione. La domanda Naspi andava presentata entro 68 giorni dalla cessazione” (v. all. sub 4 in produzione di parte ricorrente).
L' fa decorrere il dies a quo per la presentazione della domanda NaSpi dalla data del CP_2 licenziamento indicata nella comunicazione ricevuta dal lavoratore, ossia dal 18/10/2021, ritenendo, dunque, la domanda, presentata da quest'ultimo, tardiva.
La prima questione da dirimere è, dunque, individuare, in caso di licenziamento comminato ai sensi dell'art. 72 L.F., il dies a quo del termine di decadenza per la presentazione della domanda di Naspi.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183” prevede al comma 1 che “La domanda di NASpI è presentata all' in via CP_2 telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
L'art. 72 L.F. vigente ratione temporis stabilisce che “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione ai sensi dell'art. 72 l. fall. senza che maturino a favore del lavoratore crediti retributivi e contributivi in attesa della dichiarazione del curatore, che dal canto suo può scegliere di proseguire nel rapporto medesimo ovvero di sciogliersi da esso (cfr., ex multis, Cass. n.
15407/2020; Cass. n. 7308/2018).
Ne deriva che, ove il curatore, come nel caso in esame, si determini ad intimare il licenziamento, quest'ultimo spiega efficacia retroattiva a partire dalla data della dichiarazione di fallimento, quale manifestazione della volontà di non subentrare nel rapporto (cfr., in questo senso, App. Milano, 28/07/2007; Trib. Milano n. 5571/2015).
Tale efficacia retroattiva invero è coerente con l'effetto di sospensione del rapporto che la giurisprudenza ricollega alla dichiarazione di fallimento;
l'anzidetta sospensione, infatti, una volta che il rapporto sia venuto meno a causa del sopravvenuto recesso datoriale, si tramuta senza soluzione di continuità in una vicenda estintiva, di guisa da assurgere a momento costitutivo di una fattispecie a formazione progressiva in cui la volontà datoriale di non proseguire il rapporto, già in atto al momento della dichiarazione di fallimento alla luce della cessazione dell'attività aziendale, viene definitivamente a perfezionarsi a seguito della comunicazione di recesso della curatela.
Venendo all'esame della fattispecie in esame, è documentale che il licenziamento -che, come
è noto, è atto recettizio (cfr. ex plurimis Cass. sez. L., Ordinanza n. 276 del 07/01/2025)- è stato comunicato al ricorrente in data 30.3.2022 (v. all. sub 9 in produzione di parte ricorrente), sicchè, il dies a quo per la presentazione della domanda NaSpi decorre dalla data in cui la comunicazione è pervenuta al lavoratore.
Dalle superiori considerazioni consegue che, conformemente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla data della presentazione della domanda (14/04/2022) il termine di decadenza non risultava decorso, scontrandosi la motivazione di diniego fornita dall' CP_2 con la circostanza che il rapporto di lavoro è rimasto sospeso sino alla comunicazione di recesso e con l'accennata natura recettizia del licenziamento.
6. Acclarata la tempestività della domanda amministrativa e la insussistenza della decadenza opposta (in via amministrativa) dall' occorre verificare la sussistenza dei CP_2 requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
Tale verifica, alla luce di quanto evidenziato al punto che precede, va effettuata non già con riferimento alla data di comunicazione del licenziamento da parte della Curatela
(30.3.2022), bensì a quella di efficacia dello stesso (18.10.2021).
Occorre premettere che il D.Lgs. n. 22/2015 ha dettato all'art. 1 la disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) stabilendo che “
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno
2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”.
All'art. 2 ha previsto che “
1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977,
n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
All'art. 3 ha individuato i requisiti per il riconoscimento del beneficio, precisando che “la
NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La
NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Nel caso di specie ricorre il requisito sub a), in quanto l'indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta anche a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del curatore: difatti, in tal caso la cessazione del rapporto di lavoro, costituisce perdita involontaria dell'occupazione con conseguente diritto per il lavoratore di richiedere l'indennità di disoccupazione, laddove ne ricorrano i presupposti.
Ricorre il possesso da parte del ricorrente di almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla cessazione del rapporto come si evince dall'estratto contributivo versato in atti (cfr. all. sub 8 in produzione ricorrente).
Ricorre altresì il requisito sub c), ciò desumendosi dall'istanza di ammissione allo stato passivo, dallo stato passivo e dal modello UNILAV (v all.7, 14 e 15 in produzione di parte ricorrente).
Deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente al conseguimento della chiesta prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa (art. 6, 2° co. D. lgs 22/2015).
Pertanto, il resistente va condannato a pagare in suo favore i ratei del beneficio CP_2 richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n.
412/1991. Assorbito ogni profilo.
7. In ragione della novità della questione e dell'assenza di specifici precedenti di legittimità, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, a corrispondere a il chiesto trattamento di disoccupazione con Parte_1 decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n.
412/1991;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino lì 6.6.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)