Versione
14 settembre 1991
14 settembre 1991
Art. 1. Principi generali 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 3
- 1. Pene e ordinamento penitenziario – Trattamento dei detenuti – Colloqui con i familiari – Nozione estesa della previsione normativa - Estensione dei permessi di…Giurisprudenza · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006 · 5.6155787
[…] Non si può, infatti, dimenticare che tra i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vi è sicuramente anche quello della “ tutela degli animali di affezione”, ove si stabilisce (anche se sotto altri profili), che lo Stato “promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione , condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente” come si legge espressamente nell'art. 1 della Legge n.281 del 1991. […]
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Giurisprudenza • 46
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