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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5970/2021 R.G. promossa da
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lentini in via Carlo Rosselli n. 123, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Aiello,
ATTRICE
CONTRO
, Cod. fisc. , nato a [...] P.G. (ME), in data CP_1 C.F._2
07/11/1950 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Cattafi e dall'Avv. Giorgio Torre
CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
C.F e partita IVA: con sede legale e Controparte_2 P.IVA_1 direzione generale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Palma e Cristina De Luca;
CONVENUTA – TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale
Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter del 1° aprile 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 la chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, Controparte_2 quantificati in €. 30.000, che assumeva esserle derivati dall'espletamento dell'attività professionale medica svolta da medico odontoiatra . CP_1
Esponeva l'attrice di essersi recata all'inizio del 2017 presso lo studio dentistico del Torre in quanto lamentava forti dolori e una situazione di instabilità ai denti superiori;
che il professionista, eseguita diagnosticata una patologia all'ATM, una paradentosi agli incisivi superiori e inferiori con elevata mobilità del primo molare e secondo molare del quadrante superiore destro e sinistro della paziente;
che era stata anche riscontrato il “bruxismo”; che per la risoluzione di tali patologie il professionista aveva proposto “direttamente il rimedio più estremo, ovvero l'asportazione dei denti superiori, la devitalizzazione del nervo fino alla radice e l'innesto di una protesi fissa su tutta la dentatura, per un totale di undici elementi protesici”.
Rilevava la di aver corrisposto, in un arco temporale tra l'aprile 2017 ed il settembre 2018, Pt_1 al la complessiva somma di Euro 7.416,00. CP_1
Lamentava l'attrice che l'attività dell'odontoiatra si era rivelata erronea in quanto assumeva avrebbe cagionato effetti disastrosi, quali dolori lancinanti ed insopportabili
Deduceva che di conseguenza di aver dovuto fare ricorso al pronto soccorso nonche ad altro odontoiatra, dott. , il quale aveva riscontrato “.. la persistenza di infezioni nella bocca della Per_1 paziente, dovute alle devitalizzazioni incomplete ed al susseguente fissaggio della protesi su tale situazione compromessa.”.
Chiedeva quindi, l'attrice dichiararsi la grave responsabilità contrattuale per inadempimento del nell'esecuzione del rapporto di cura nei confronti dell'attrice e degli obblighi ad esso connessi, CP_1 oltre che la responsabilità professionale colposa ex art. 2043 c.c., per i danni arrecati nell'esecuzione commissiva ed omissiva del rapporto di cura.
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti, in solido, al rimborso delle spese ed al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui Euro 7.416,00 quale compenso erogato al CP_1 nonché quelle successivamente sopportate per ovviare agli inconvenienti denunciati, pari a Euro
1.370,00, e di quelle da sostenersi per il reimpianto di nuova protesi per Euro 9,600,00, oltre ai danni patiti dall'attrice per effetto, in occasione e/o in dipendenza dell'esecuzione del trattamento sanitario di cui in narrativa, da quantificarsi nella misura di Euro 30.000,00 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata anche a seguito di C.T.U. sull'entità dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Deduceva la patologia da cui era affetta la attrice era ben più complessa di quella dalla stessa descritta e che, in ogni caso, la scelta terapeutica adottata era corretta.
Asseriva l'assenza di profili di responsabilità professionale e, comunque, la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta medica e i danni dalla stessa lamentati;
Chiedeva inoltre di essere in caso di condanna, manlevato dalla compagnia assicuratrice, chiedendo nel frattempo in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di € 3.500, Pt_1 quale mancato saldo del bite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. e in secondo luogo l'inammissibilità dell'azione dell'attrice nei confronti della compagnia, non avendo azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del sanitario ritenuto responsabile dei danni lamentati.
Contestava nel merito la fondatezza della domanda ed eccepiva la carenza probatoria relativamente al presunto danno nonché la esclusione della garanzia per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza di consenso informato e la limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta del convenuto oltre alla sussistenza di limiti di copertura e massimale per CP_1
l'insuccesso implantare.
All'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva lugo all'espletamento di CTU con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 1 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*******
La domanda di parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Ai fini della decisione si impone il richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica, in forza dei quali configurandosi una ipotesi di responsabilità contrattuale a seguito del contatto del danneggiato con la struttura sanitaria a cui si rivolge per le cure, grava sul danneggiato attore, l'onere di provare l'esistenza del titolo contrattuale e l'incidenza causale dell'attività medica dallo stesso posta in essere sui danni patiti dall'attore/danneggiato, configurandosene l'inadempimento, rimanendo a carico del debitore/ danneggiante la prova che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione
Civile, n. 5128/ 2020,).
Si ritiene che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, incombendo quindi sull'attore danneggiato l'onere di allegare in modo specifico l'inadempimento che non può essere genericamente dedotto ma che occorre sia “qualificato” e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. già Cass. SSUU n. 577/2008).
In particolare in tema di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria o della prestazione odontoiatrica, il paziente danneggiato deve fornire la prova del contratto, dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico, provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione posta in essere dal medico-dentista (cfr. Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019).
Di converso, il medico-dentista convenuto quale danneggiante deve fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova, e in particolare provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017), in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento a cui questo giudice ritiene di attenersi non essendovi ragione per discostarsene va rilevato che non è contestata nel caso di specie l'avvenuta istaurazione di un rapporto contrattuale tra il medico convenuto e l'odierna attrice danneggiata, che nell'agire in giudizio ha assunto di aver patito dei danni, patrimoniali e non, inconseguenza della condotta professionale del convenuto, che a suo dire avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute, perché non avrebbe agito non in conformità alle regole di prudenza e perizia.
Assume di contro il medico odierno convenuto che nessun rimprovero al proprio operato può essergli mosso avendo egli agito in conformità di diligenza e perizia
In proposito è senz'altro dirimente dal punto di vista probatorio, a fronte della evidente genericità delle allegazioni di parte attrice, l'esito della relazione redatta dal nominato CTU medico – legale, il quale ha concluso escludendo la configurabilità in capo al convenuto degli estremi della CP_1 affermata, seppur genericamente, mal pratics.
In particolare il CTU ha così concluso “Non si ritiene che il dott. abbia agito in CP_1 modo scorretto nei confronti della paziente . Non ravvisiamo nella sua condotta Parte_1 professionale imprudenza e negligenza. Non si reputa abbia causato alcun danno biologico permanente alla paziente”
Ha precisato il CTU - le cui conclusioni vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico- anche in riferimento alle osservazioni mosse dalla difesa di parte attrice alla bozza, che senz'altro conforme alle regole di prudenza e perizia deve ritenersi la scelta terapeutica del sanitario di “ eseguire i ponti fu valida perché consentì di solidarizzare e rinforzare gli elementi dentari” evidenziando l'opportunità delle terapie canalari eseguite, specificando che come tale scelta fosse chiaramente mossa ad uno scopo preventivo, in quanto “…si riferiva alla tecnica di limatura dei monconi in questo caso specifico, non perché in partenza (prima della limatura) presentassero eccessiva sensibilità, ma per evitare una possibile pulpite futura, quindi a scopo preventivo”.
Si aggiunga che nessuna specifica allegazione di negligenza e imperizia è stata mossa da parte attrice a fronte dell'assunto che la esecuzione di alcune cure canalari preprotesiche avrebbe determinato la attrice a rivolgersi ad altro professionista per un rifacimento.
Si aggiunga poi che lo stesso ausiliario in ordine al fatto che “si deve rifare il ponte di 6 elementi dove si è creata l'effrazione della ceramica” ha precisato che nessun rimprovero può essere mosso al dott. in quanto “…tale danno si è prodotto accidentalmente nel tentativo di staccare il CP_1 ponte e tale operazione era necessaria per poter ritrattare i canali.”
Appare quindi evidente come, a fronte della rilevanza carenza probatoria della domanda, non sia attribuibile alcuna responsabilità di negligenza o imperizia imputabile al dott. sicchè CP_1 logicamente non possono essergli imputate le conseguenze economiche correlate al fatto che la attrice ebbe a rivolgersi ad altro professionista.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata, rimanendo assorbite le altre.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal a parte il carattere subordinato in ordine ad CP_1 una eventuale non ritenuto accoglimento della domanda attore, va rigettata in quanto rimasta sfornita di prova in ordine all'effettivo valore della prestazione .
Quanto alle spese processuali, ivi comprese i compensi dovuti al nominato CTU separatamente liquidati con ordinanza del 28.2.2024 e del 23.7.2024 seguono la prevalente soccombenza dell'attrice
( vista la entità della pretesa richiesta a fronte di quella azionata con la riconvenzionale) e vanno quindi poste a carico di parte attrice sia nei confronti del che della società assicuratrice, CP_1 inutilmente evocata in giudizio dalla attrice, e possono liquidarsi come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva prestata ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5970/2021 R.G. a seguito della domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 CP_1 CP_2
e della domanda riconvenzionale proposta dal rigetta la domanda principale e CP_2 CP_1 la riconvenzionale;
condanna parte attrice al rimborso in favore di e della CP_1 Controparte_2 delle spese processuali che liquida nella somma di euro 3.809,00 per ciascuno oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate separatamente in atti con le ordinanza del 28.2.2024 e del 23.7.2024
Siracusa, 30 giugno 2025 Il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5970/2021 R.G. promossa da
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lentini in via Carlo Rosselli n. 123, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Aiello,
ATTRICE
CONTRO
, Cod. fisc. , nato a [...] P.G. (ME), in data CP_1 C.F._2
07/11/1950 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Cattafi e dall'Avv. Giorgio Torre
CONVENUTO – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
C.F e partita IVA: con sede legale e Controparte_2 P.IVA_1 direzione generale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Palma e Cristina De Luca;
CONVENUTA – TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale
Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter del 1° aprile 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 la chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, Controparte_2 quantificati in €. 30.000, che assumeva esserle derivati dall'espletamento dell'attività professionale medica svolta da medico odontoiatra . CP_1
Esponeva l'attrice di essersi recata all'inizio del 2017 presso lo studio dentistico del Torre in quanto lamentava forti dolori e una situazione di instabilità ai denti superiori;
che il professionista, eseguita diagnosticata una patologia all'ATM, una paradentosi agli incisivi superiori e inferiori con elevata mobilità del primo molare e secondo molare del quadrante superiore destro e sinistro della paziente;
che era stata anche riscontrato il “bruxismo”; che per la risoluzione di tali patologie il professionista aveva proposto “direttamente il rimedio più estremo, ovvero l'asportazione dei denti superiori, la devitalizzazione del nervo fino alla radice e l'innesto di una protesi fissa su tutta la dentatura, per un totale di undici elementi protesici”.
Rilevava la di aver corrisposto, in un arco temporale tra l'aprile 2017 ed il settembre 2018, Pt_1 al la complessiva somma di Euro 7.416,00. CP_1
Lamentava l'attrice che l'attività dell'odontoiatra si era rivelata erronea in quanto assumeva avrebbe cagionato effetti disastrosi, quali dolori lancinanti ed insopportabili
Deduceva che di conseguenza di aver dovuto fare ricorso al pronto soccorso nonche ad altro odontoiatra, dott. , il quale aveva riscontrato “.. la persistenza di infezioni nella bocca della Per_1 paziente, dovute alle devitalizzazioni incomplete ed al susseguente fissaggio della protesi su tale situazione compromessa.”.
Chiedeva quindi, l'attrice dichiararsi la grave responsabilità contrattuale per inadempimento del nell'esecuzione del rapporto di cura nei confronti dell'attrice e degli obblighi ad esso connessi, CP_1 oltre che la responsabilità professionale colposa ex art. 2043 c.c., per i danni arrecati nell'esecuzione commissiva ed omissiva del rapporto di cura.
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti, in solido, al rimborso delle spese ed al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, di cui Euro 7.416,00 quale compenso erogato al CP_1 nonché quelle successivamente sopportate per ovviare agli inconvenienti denunciati, pari a Euro
1.370,00, e di quelle da sostenersi per il reimpianto di nuova protesi per Euro 9,600,00, oltre ai danni patiti dall'attrice per effetto, in occasione e/o in dipendenza dell'esecuzione del trattamento sanitario di cui in narrativa, da quantificarsi nella misura di Euro 30.000,00 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata anche a seguito di C.T.U. sull'entità dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Deduceva la patologia da cui era affetta la attrice era ben più complessa di quella dalla stessa descritta e che, in ogni caso, la scelta terapeutica adottata era corretta.
Asseriva l'assenza di profili di responsabilità professionale e, comunque, la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta medica e i danni dalla stessa lamentati;
Chiedeva inoltre di essere in caso di condanna, manlevato dalla compagnia assicuratrice, chiedendo nel frattempo in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di € 3.500, Pt_1 quale mancato saldo del bite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. e in secondo luogo l'inammissibilità dell'azione dell'attrice nei confronti della compagnia, non avendo azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del sanitario ritenuto responsabile dei danni lamentati.
Contestava nel merito la fondatezza della domanda ed eccepiva la carenza probatoria relativamente al presunto danno nonché la esclusione della garanzia per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza di consenso informato e la limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta del convenuto oltre alla sussistenza di limiti di copertura e massimale per CP_1
l'insuccesso implantare.
All'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva lugo all'espletamento di CTU con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 1 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*******
La domanda di parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Ai fini della decisione si impone il richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica, in forza dei quali configurandosi una ipotesi di responsabilità contrattuale a seguito del contatto del danneggiato con la struttura sanitaria a cui si rivolge per le cure, grava sul danneggiato attore, l'onere di provare l'esistenza del titolo contrattuale e l'incidenza causale dell'attività medica dallo stesso posta in essere sui danni patiti dall'attore/danneggiato, configurandosene l'inadempimento, rimanendo a carico del debitore/ danneggiante la prova che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione
Civile, n. 5128/ 2020,).
Si ritiene che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, incombendo quindi sull'attore danneggiato l'onere di allegare in modo specifico l'inadempimento che non può essere genericamente dedotto ma che occorre sia “qualificato” e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. già Cass. SSUU n. 577/2008).
In particolare in tema di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria o della prestazione odontoiatrica, il paziente danneggiato deve fornire la prova del contratto, dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico, provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione posta in essere dal medico-dentista (cfr. Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019).
Di converso, il medico-dentista convenuto quale danneggiante deve fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova, e in particolare provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015; Cass.18392/2017), in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento a cui questo giudice ritiene di attenersi non essendovi ragione per discostarsene va rilevato che non è contestata nel caso di specie l'avvenuta istaurazione di un rapporto contrattuale tra il medico convenuto e l'odierna attrice danneggiata, che nell'agire in giudizio ha assunto di aver patito dei danni, patrimoniali e non, inconseguenza della condotta professionale del convenuto, che a suo dire avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute, perché non avrebbe agito non in conformità alle regole di prudenza e perizia.
Assume di contro il medico odierno convenuto che nessun rimprovero al proprio operato può essergli mosso avendo egli agito in conformità di diligenza e perizia
In proposito è senz'altro dirimente dal punto di vista probatorio, a fronte della evidente genericità delle allegazioni di parte attrice, l'esito della relazione redatta dal nominato CTU medico – legale, il quale ha concluso escludendo la configurabilità in capo al convenuto degli estremi della CP_1 affermata, seppur genericamente, mal pratics.
In particolare il CTU ha così concluso “Non si ritiene che il dott. abbia agito in CP_1 modo scorretto nei confronti della paziente . Non ravvisiamo nella sua condotta Parte_1 professionale imprudenza e negligenza. Non si reputa abbia causato alcun danno biologico permanente alla paziente”
Ha precisato il CTU - le cui conclusioni vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico- anche in riferimento alle osservazioni mosse dalla difesa di parte attrice alla bozza, che senz'altro conforme alle regole di prudenza e perizia deve ritenersi la scelta terapeutica del sanitario di “ eseguire i ponti fu valida perché consentì di solidarizzare e rinforzare gli elementi dentari” evidenziando l'opportunità delle terapie canalari eseguite, specificando che come tale scelta fosse chiaramente mossa ad uno scopo preventivo, in quanto “…si riferiva alla tecnica di limatura dei monconi in questo caso specifico, non perché in partenza (prima della limatura) presentassero eccessiva sensibilità, ma per evitare una possibile pulpite futura, quindi a scopo preventivo”.
Si aggiunga che nessuna specifica allegazione di negligenza e imperizia è stata mossa da parte attrice a fronte dell'assunto che la esecuzione di alcune cure canalari preprotesiche avrebbe determinato la attrice a rivolgersi ad altro professionista per un rifacimento.
Si aggiunga poi che lo stesso ausiliario in ordine al fatto che “si deve rifare il ponte di 6 elementi dove si è creata l'effrazione della ceramica” ha precisato che nessun rimprovero può essere mosso al dott. in quanto “…tale danno si è prodotto accidentalmente nel tentativo di staccare il CP_1 ponte e tale operazione era necessaria per poter ritrattare i canali.”
Appare quindi evidente come, a fronte della rilevanza carenza probatoria della domanda, non sia attribuibile alcuna responsabilità di negligenza o imperizia imputabile al dott. sicchè CP_1 logicamente non possono essergli imputate le conseguenze economiche correlate al fatto che la attrice ebbe a rivolgersi ad altro professionista.
La domanda di parte attrice va quindi rigettata, rimanendo assorbite le altre.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal a parte il carattere subordinato in ordine ad CP_1 una eventuale non ritenuto accoglimento della domanda attore, va rigettata in quanto rimasta sfornita di prova in ordine all'effettivo valore della prestazione .
Quanto alle spese processuali, ivi comprese i compensi dovuti al nominato CTU separatamente liquidati con ordinanza del 28.2.2024 e del 23.7.2024 seguono la prevalente soccombenza dell'attrice
( vista la entità della pretesa richiesta a fronte di quella azionata con la riconvenzionale) e vanno quindi poste a carico di parte attrice sia nei confronti del che della società assicuratrice, CP_1 inutilmente evocata in giudizio dalla attrice, e possono liquidarsi come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva prestata ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5970/2021 R.G. a seguito della domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 CP_1 CP_2
e della domanda riconvenzionale proposta dal rigetta la domanda principale e CP_2 CP_1 la riconvenzionale;
condanna parte attrice al rimborso in favore di e della CP_1 Controparte_2 delle spese processuali che liquida nella somma di euro 3.809,00 per ciascuno oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate separatamente in atti con le ordinanza del 28.2.2024 e del 23.7.2024
Siracusa, 30 giugno 2025 Il Giudice
C.Maiore