Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 232.
(Mancata risposta).
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
(Mancata risposta).
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
Commentari • 128
- 1. Il valore probatorio della mancata risposta all'interrogatorio formaleAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 marzo 2026 · 38.7154
Di particolare interesse sono le conseguenze che la legge ricollega alla condotta della parte che, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere l'interrogatorio o si rifiuta di rispondere. L'articolo 232 del Codice di Procedura Civile stabilisce che in tali circostanze, "il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, […] Pertanto, quest'ultima proponeva ricorso per cassazione deducendo con uno dei due motivi del gravame, la violazione degli artt. 230 e 232 c.p.c. […] nel rigettarlo, ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza sul punto, chiarendo che la valutazione prevista dall'art. 232 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è, come tale, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1331Provvedimento: […] Anzitutto, nonostante la rituale notifica alla parte convenuta dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, questa non si è presentata per rispondere alle domande, ragione per la quale deve farsi applicazione del disposto dell'art. 232 cpc. […] Ha però precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232 co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che: - “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega […] - “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancataLeggi di più...
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