Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da
Gial S.r.l., Si.Eco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Alessandra Ciocia, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Ciocia in Milano, via Soderini n. 47;
contro
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Andria, non costituito in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere
e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato in ordine alla istanza del 30.1.2025 rivolta all’ARERA di assumere le definitive determinazioni e concludere, ex art. 7.7. della Deliberazione 363/2021/R/RIF, la “Procedura di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 cosi come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di ANDRIA”, di cui Determina del Direttore Generale dell’AGER n. 283 del 20.6.2024;
con condanna dell’ARERA a dar seguito al relativo procedimento, con la nomina ove occorra, ai sensi dell’art. 117 cpa, di Commissario ad acta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il RTI GIAL s.r.l. (già Gial Plast srl) - SI.ECO s.p.a., il soggetto aggiudicatario della gara indetta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in qualità di stazione unica appaltante, per l’affidamento per 24 mesi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento delle strade e altri servizi
complementari per il Comune di Andria, ha impugnato il silenzio tenuto da ARERA nella
procedura di approvazione del PEF di Andria disciplinata dalla deliberazione 363/2021/R/RIF recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, la quale prevede che l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dall’art. 7 e, in caso di esito positivo, approvi il Pef (art. 7.7).
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato chiedendo la reiezione del ricorso.
Nelle more del giudizio l’Autorità è intervenuta con la deliberazione 376/2025/R/rif , recante “determinazioni in ordine all’aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo all’ambito tariffario del Comune di Andria, per il biennio 2024-2025”.
Le parti concordano in merito alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a spese compensate.
Alla camera di consiglio del diciasette settembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO