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14 settembre 1991
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1 gennaio 2007
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1 gennaio 2008
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Art. 4. Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite (( . . .)) attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. (( I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti )) .
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Commentari • 11
- 1. Risoluzione del 25/01/2008 n. 20 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 25 gennaio 2008 · 3.7769895
[…] Asl medesima". PARERE DELL\'AGENZIA DELLE ENTRATE L\'art. 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali, di affezione e prevenzione del randagismo), dispone che "i Comuni, singoli o associati, e le Comunita\' Montane provvedono al risanamento dei
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Giurisprudenza • 85
- 1. Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 193Provvedimento: […] Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1 che preliminarmente chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese di lite, sulla sostanziale argomentazione di cui all'art. 4 della legge 281/1991, invocata dallo stesso attore, secondo cui, in materia di prevenzione del randagismo, compete ai comuni solo la costruzione dei rifugi per cani randagi e non anche il recupero degli stessi, di esclusiva Contcompetenza dei servizi veterinari delle attualiLeggi di più...
- giurisdizione civile·
- accordo transattivo·
- art. 185 bis c.p.c.·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- danno biologico·
- obblighi di prevenzione e controllo randagismo·
- responsabilità per danni da animali·
- legge n. 281/1991·
- art. 2043 c.c.