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Sentenza breve 19 febbraio 2026
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01497/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00430 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01497/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Manfio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della provincia di Padova prot. -OMISSIS- del
31.3.2025, (prot. -OMISSIS-) notificato il 14.05.2025, con il quale il Questore ordina N. 01497/2025 REG.RIC.
a -OMISSIS-, qualora rintracciato nel territorio del comune di Padova, di lasciare il territorio del suddetto comune entro 48 ore e VIETA a -OMISSIS- di fare ritorno nel territorio del comune di Padova, senza la preventiva autorizzazione, per il periodo di anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendolo che, in caso di trasgressione, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del del D.Lgs. 06/09/201 1 n. 159 e successive modifiche..”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. CO NO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto di cui in epigrafe, con il quale il Questore gli ha ordinato di lasciare il territorio del Comune di Padova entro 48 ore dalla notifica, vietandogli di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di quattro anni.
2. A fondamento della misura, il Questore ha rilevato che il ricorrente, in data 28 marzo 2025, è stato individuato e indagato in stato di libertà per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90, per aver spacciato sostanza stupefacente (hashish) in una via di
Padova, nei pressi della stazione ferroviaria. Inoltre, il ricorrente risulta gravato da pregiudizi di polizia per reati di minaccia, danneggiamento e getto pericoloso di cose.
Il Questore ha altresì evidenziato che il ricorrente non risulta avere una stabile dimora nel Comune di Padova, né svolgere attività lavorative o avere interessi leciti nel N. 01497/2025 REG.RIC.
medesimo territorio, ritenendo che la sua presenza nel Comune sia finalizzata alla commissione di attività illecite che turbano la sicurezza e la tranquillità pubblica.
3. L'interessato ha contestato in questa sede la legittimità della misura, lamentando la violazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Sostiene, in particolare, che il provvedimento si basi su presupposti errati e infondati, nonché su un'erronea applicazione delle norme di riferimento in materia di misure di prevenzione.
In particolare, il ricorrente afferma di essere titolare di un permesso di soggiorno dal
2023, di avere una stabile dimora in Este (PD) e di disporre di una lecita fonte di reddito derivante da un contratto di lavoro con una ditta edile. Contesta la genericità delle motivazioni del provvedimento impugnato, professandosi incensurato e privo di pregiudizi di polizia.
Infine, il ricorrente propone reclamo avverso il decreto del 13 agosto 2025, adottato dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale, che ne ha respinto la richiesta di ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per insussistenza del prescritto requisito reddituale.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha resistito nel merito.
4. Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti, come attestato nel verbale d'udienza, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso, della completezza del quadro istruttorio e della mancata opposizione delle parti, sussistano – come avvisato - i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm.
6. Occorre premettere che la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 159/2011, è finalizzata a N. 01497/2025 REG.RIC.
prevenire la commissione di reati e a tutelare la sicurezza pubblica. Essa non richiede la prova dell'avvenuta commissione di reati, ma si basa su un giudizio prognostico concernente la pericolosità sociale del soggetto interessato. Tale giudizio deve essere fondato su elementi concreti e circostanziati, che consentano di desumere la dedizione del soggetto alla commissione di reati e la sua attitudine offensiva nei confronti dei beni giuridici tutelati.
Nel caso in esame, il Questore ha correttamente valutato la pericolosità sociale del ricorrente, colto dalle forze dell'ordine mentre era intento a spacciare sostanze stupefacenti nel centro di Padova. Sebbene tale condotta sia stata oggetto di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., essa costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, in quanto dimostra la sua propensione alla commissione di reati.
La misura appare dunque fondata su elementi di fatto concreti, circostanziati e, a ben vedere, altamente sintomatici di una condizione di intrinseca pericolosità sociale.
La presenza di ulteriori pregiudizi di polizia – peraltro solo genericamente negati nelle difese prodotte dal ricorrente – non appare, così, elemento decisivo a fondare il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore, essendo quest'ultimo adeguatamente sorretto dal riferimento alla condotta di spaccio, oggetto di denuncia,
e all'insussistenza di plausibili ragioni giustificatrici che possano dare conto della stabile presenza (peraltro già accertata almeno in una precedente occasione) in una zona interessata da intensi traffici delittuosi e, nella specie, da un commercio diffuso di sostanze stupefacenti.
7. Il Questore ha, dunque, fornito un'adeguata motivazione, basata su elementi di fatto concreti e circostanziati (Cons. St. Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782), che dimostrano la pericolosità sociale del ricorrente e la necessità di adottare nei suoi confronti la misura di prevenzione, scongiurando la reiterazione di condotte criminali e criminogene nell'ambito del territorio comunale. N. 01497/2025 REG.RIC.
8. Quanto alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e all'assunto del ricorrente secondo cui tale esito svuoterebbe la misura del suo presupposto motivazionale, si deve rilevare che i principi e le cautele che definiscono la valutazione della condotta nella prospettiva del giudizio penale, non incidono sullo scrutinio di pericolosità sociale che si svolge nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'applicazione delle misure di prevenzione. Così, la misura del foglio di via obbligatorio appare diretta a scongiurare il verificarsi di condotte socialmente pericolose e non richiede, perciò, la prova dell'avvenuta commissione di reati, ma un giudizio di tipo prognostico concernente la pericolosità sociale del soggetto interessato e la probabilità - nel caso esaminato assai elevata - che il suo ritorno nel territorio comunale costituisca occasione per la commissione di reati nel prossimo futuro .
9. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere titolare di un permesso di soggiorno dal
2023, di avere una stabile dimora in Este (PD) e di disporre di una lecita fonte di reddito derivante da un contratto di lavoro con una ditta edile. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a escludere la pericolosità sociale del ricorrente, in quanto il giudizio di pericolosità sociale si basa su una valutazione complessiva della condotta del soggetto, che include anche la dedizione alla commissione di reati e l'attitudine offensiva nei confronti dei beni giuridici tutelati. Inoltre, l'Amministrazione ha correttamente rilevato che il ricorrente non ha una stabile dimora nel Comune di
Padova, né svolge attività lavorative o ha interessi leciti nel medesimo territorio. La sua presenza nel Comune appare quindi priva di giustificazione e, in definitiva, finalizzata alla commissione di attività illecite, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.
10. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
11. Considerate le caratteristiche di fatto della vicenda, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. N. 01497/2025 REG.RIC.
Infine, la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso impone, da ultimo, di confermare – a prescindere dalla contestata carenza dei requisiti reddituali - la decisione del 13 agosto 2025 (n. 97/2025 reg. patr.), di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, adottata dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON IS, Presidente
CO NO, Primo Referendario, Estensore
ER MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01497/2025 REG.RIC.
CO NO ON IS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00430 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01497/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Manfio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della provincia di Padova prot. -OMISSIS- del
31.3.2025, (prot. -OMISSIS-) notificato il 14.05.2025, con il quale il Questore ordina N. 01497/2025 REG.RIC.
a -OMISSIS-, qualora rintracciato nel territorio del comune di Padova, di lasciare il territorio del suddetto comune entro 48 ore e VIETA a -OMISSIS- di fare ritorno nel territorio del comune di Padova, senza la preventiva autorizzazione, per il periodo di anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendolo che, in caso di trasgressione, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del del D.Lgs. 06/09/201 1 n. 159 e successive modifiche..”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. CO NO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto di cui in epigrafe, con il quale il Questore gli ha ordinato di lasciare il territorio del Comune di Padova entro 48 ore dalla notifica, vietandogli di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di quattro anni.
2. A fondamento della misura, il Questore ha rilevato che il ricorrente, in data 28 marzo 2025, è stato individuato e indagato in stato di libertà per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90, per aver spacciato sostanza stupefacente (hashish) in una via di
Padova, nei pressi della stazione ferroviaria. Inoltre, il ricorrente risulta gravato da pregiudizi di polizia per reati di minaccia, danneggiamento e getto pericoloso di cose.
Il Questore ha altresì evidenziato che il ricorrente non risulta avere una stabile dimora nel Comune di Padova, né svolgere attività lavorative o avere interessi leciti nel N. 01497/2025 REG.RIC.
medesimo territorio, ritenendo che la sua presenza nel Comune sia finalizzata alla commissione di attività illecite che turbano la sicurezza e la tranquillità pubblica.
3. L'interessato ha contestato in questa sede la legittimità della misura, lamentando la violazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Sostiene, in particolare, che il provvedimento si basi su presupposti errati e infondati, nonché su un'erronea applicazione delle norme di riferimento in materia di misure di prevenzione.
In particolare, il ricorrente afferma di essere titolare di un permesso di soggiorno dal
2023, di avere una stabile dimora in Este (PD) e di disporre di una lecita fonte di reddito derivante da un contratto di lavoro con una ditta edile. Contesta la genericità delle motivazioni del provvedimento impugnato, professandosi incensurato e privo di pregiudizi di polizia.
Infine, il ricorrente propone reclamo avverso il decreto del 13 agosto 2025, adottato dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale, che ne ha respinto la richiesta di ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per insussistenza del prescritto requisito reddituale.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha resistito nel merito.
4. Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti, come attestato nel verbale d'udienza, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso, della completezza del quadro istruttorio e della mancata opposizione delle parti, sussistano – come avvisato - i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm.
6. Occorre premettere che la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 159/2011, è finalizzata a N. 01497/2025 REG.RIC.
prevenire la commissione di reati e a tutelare la sicurezza pubblica. Essa non richiede la prova dell'avvenuta commissione di reati, ma si basa su un giudizio prognostico concernente la pericolosità sociale del soggetto interessato. Tale giudizio deve essere fondato su elementi concreti e circostanziati, che consentano di desumere la dedizione del soggetto alla commissione di reati e la sua attitudine offensiva nei confronti dei beni giuridici tutelati.
Nel caso in esame, il Questore ha correttamente valutato la pericolosità sociale del ricorrente, colto dalle forze dell'ordine mentre era intento a spacciare sostanze stupefacenti nel centro di Padova. Sebbene tale condotta sia stata oggetto di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., essa costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, in quanto dimostra la sua propensione alla commissione di reati.
La misura appare dunque fondata su elementi di fatto concreti, circostanziati e, a ben vedere, altamente sintomatici di una condizione di intrinseca pericolosità sociale.
La presenza di ulteriori pregiudizi di polizia – peraltro solo genericamente negati nelle difese prodotte dal ricorrente – non appare, così, elemento decisivo a fondare il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore, essendo quest'ultimo adeguatamente sorretto dal riferimento alla condotta di spaccio, oggetto di denuncia,
e all'insussistenza di plausibili ragioni giustificatrici che possano dare conto della stabile presenza (peraltro già accertata almeno in una precedente occasione) in una zona interessata da intensi traffici delittuosi e, nella specie, da un commercio diffuso di sostanze stupefacenti.
7. Il Questore ha, dunque, fornito un'adeguata motivazione, basata su elementi di fatto concreti e circostanziati (Cons. St. Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782), che dimostrano la pericolosità sociale del ricorrente e la necessità di adottare nei suoi confronti la misura di prevenzione, scongiurando la reiterazione di condotte criminali e criminogene nell'ambito del territorio comunale. N. 01497/2025 REG.RIC.
8. Quanto alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e all'assunto del ricorrente secondo cui tale esito svuoterebbe la misura del suo presupposto motivazionale, si deve rilevare che i principi e le cautele che definiscono la valutazione della condotta nella prospettiva del giudizio penale, non incidono sullo scrutinio di pericolosità sociale che si svolge nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'applicazione delle misure di prevenzione. Così, la misura del foglio di via obbligatorio appare diretta a scongiurare il verificarsi di condotte socialmente pericolose e non richiede, perciò, la prova dell'avvenuta commissione di reati, ma un giudizio di tipo prognostico concernente la pericolosità sociale del soggetto interessato e la probabilità - nel caso esaminato assai elevata - che il suo ritorno nel territorio comunale costituisca occasione per la commissione di reati nel prossimo futuro .
9. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere titolare di un permesso di soggiorno dal
2023, di avere una stabile dimora in Este (PD) e di disporre di una lecita fonte di reddito derivante da un contratto di lavoro con una ditta edile. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a escludere la pericolosità sociale del ricorrente, in quanto il giudizio di pericolosità sociale si basa su una valutazione complessiva della condotta del soggetto, che include anche la dedizione alla commissione di reati e l'attitudine offensiva nei confronti dei beni giuridici tutelati. Inoltre, l'Amministrazione ha correttamente rilevato che il ricorrente non ha una stabile dimora nel Comune di
Padova, né svolge attività lavorative o ha interessi leciti nel medesimo territorio. La sua presenza nel Comune appare quindi priva di giustificazione e, in definitiva, finalizzata alla commissione di attività illecite, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.
10. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
11. Considerate le caratteristiche di fatto della vicenda, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. N. 01497/2025 REG.RIC.
Infine, la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso impone, da ultimo, di confermare – a prescindere dalla contestata carenza dei requisiti reddituali - la decisione del 13 agosto 2025 (n. 97/2025 reg. patr.), di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, adottata dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON IS, Presidente
CO NO, Primo Referendario, Estensore
ER MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01497/2025 REG.RIC.
CO NO ON IS
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.