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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2024, n. 11889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11889 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri all'udienza del
22 novembre 2024 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 37151 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
con l'Avv.to Marco Tavernese per procura in atti Parte_1
- RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma in via Arenula n. 70
- RESISTENTE contumace
Nonché
in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to Paola Scarlato per procura generale, alle liti in CP_2
atti
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro carcerario Con ricorso depositato il 23 novembre 2023 e ritualmente notificato a seguito di autorizzazione al rinnovo della notifica, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di : “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.896,84 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 223,56 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di
Euro 3.120,40 (tremilacentoventi/40), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa.”
Ha in particolare dedotto di aver lavorato presso gli Istituti penitenziari indicati in ricorso dal 1 novembre 2012 al gennaio 2023 come da buste paga prodotte sub. doc. 3 del fascicolo di parte e di esser rimasto creditore delle somme dovute a titolo di mancato adeguamento della retribuzione nella misura dei 2/3 della retribuzione indicata dal CCNL applicato e del conteggio allegato in ricorso, per i
Pag. 2 di 8 mesi di dicembre 2012, da marzo a dicembre 2014, da febbraio a dicembre 2015
e da gennaio a giugno 2016.
Il regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto darsi atto dell'intervenuta CP_2
prescrizione quinquennale del credito contributo prospettato, in ragione della notifica del ricorso ricevuta in data 1 agosto 2024 a fronte del periodo di omissione contributiva prospettato dal ricorrente per il periodo 2012-
2016.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Si premette che l' oggetto del contendere attiene all' adeguamento della remunerazione per i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno e/o all'esterno dell'istituto penitenziario agli incrementi del trattamento economico del contratto collettivo costituente parametro di riferimento ai sensi dell'art. 22 L.
354/1975, come stabiliti dai contratti collettivi susseguitisi nel tempo. Giova premettere, al riguardo che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si prevede che “Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati”
(versione originaria). Il comma 1 è stato, poi, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
a), del D. Lgs. 124/2018 che così recita: “Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati.
Pag. 3 di 8 Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”. È rimasto invariato, invece, il comma 2 dell'art. 20 in base al quale “Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”
(comma 2).
La finalità perseguita, attraverso il lavoro negli Istituti penitenziari, è quella di agevolare il reinserimento sociale del detenuto (si legge, al comma 3 dell'articolo, che “L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”).
Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 124/2018, l' art. 2, comma 1, lett. f), l'art. 22 della L. 354/1975 stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva ed ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero, valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988.
L' art 22 del precedente ordinamento penitenziario prevede che;
“ Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo
Pag. 4 di 8 del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".
La norma attribuiva quindi il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita Commissione, di cui era stabilita la composizione, con previsione di un “minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.
La stessa Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 01.04.1976 prevedendo: che la mercede è costituita
Pag. 5 di 8 da paga base, indennità di contingenza, ratei tredicesima mensilità e ratei indennità di anzianità (i.e. TFR); che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione oraria del 25%
(circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
E tuttavia, è pacifico tra le parti che gli importi indicati dalla detta Commissione non sono stati aggiornati nel periodo dal 1993 sino al settembre 2017.
In mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte
Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n. 36250/2004 nella cui motivazione si legge: Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione. Il , quindi, non ha adempiuto all'obbligo di procedere agli CP_1
aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede per il periodo dedotto in ricorso fino al 1° ottobre 2017.
Il convenuto deve pertanto essere condannato a pagare al ricorrente la CP_1
somma di cui in dispositivo, maggiorata dei soli interessi al saggio legale (Cass.
n. 17869 del 11/08/2014),dalla maturazione del diritto al saldo, in ragione del conteggio allegato al ricorso e del difetto in atti di conteggio alternativo.
Pag. 6 di 8 In ragione della notifica del ricorso all' in data 1 agosto 2024 e dell'assenza CP_2
di repliche specifiche svolte da parte del ricorrente sulla eccepita prescrizione del il credito contributivo, lo stesso deve ritenersi estinto, essendo anteriore di 5 anni alla notifica del ricorso all' CP_2
In ragione della soccombenza, le spese di lite restano a carico del , con CP_1
liquidazione e distrazione al difensore che si è dichiarato antistatario in dispositivo, in applicazione del DM 147/22.
Meritano invece di essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l in CP_2 ragione della novità della questione posta e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte in argomento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 21/11/2023 ogni altra istanza disattesa così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari ad euro €3.120,40, di cui euro 223, 56 a titolo di accantonamento del TFR, oltre agli interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al saldo;
2) Dichiara estinto il credito contributivo;
3) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di parte ricorrente che liquida in euro 1184 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario;
4) Dichiara interamente compensate tra il ricorrente e l' le spese CP_2
processuali.
Roma, lì 22 novembre 2024
Il Giudice
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri all'udienza del
22 novembre 2024 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 37151 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
con l'Avv.to Marco Tavernese per procura in atti Parte_1
- RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma in via Arenula n. 70
- RESISTENTE contumace
Nonché
in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to Paola Scarlato per procura generale, alle liti in CP_2
atti
RESISTENTE
Oggetto: Lavoro carcerario Con ricorso depositato il 23 novembre 2023 e ritualmente notificato a seguito di autorizzazione al rinnovo della notifica, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di : “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.896,84 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 223,56 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di
Euro 3.120,40 (tremilacentoventi/40), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa.”
Ha in particolare dedotto di aver lavorato presso gli Istituti penitenziari indicati in ricorso dal 1 novembre 2012 al gennaio 2023 come da buste paga prodotte sub. doc. 3 del fascicolo di parte e di esser rimasto creditore delle somme dovute a titolo di mancato adeguamento della retribuzione nella misura dei 2/3 della retribuzione indicata dal CCNL applicato e del conteggio allegato in ricorso, per i
Pag. 2 di 8 mesi di dicembre 2012, da marzo a dicembre 2014, da febbraio a dicembre 2015
e da gennaio a giugno 2016.
Il regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto darsi atto dell'intervenuta CP_2
prescrizione quinquennale del credito contributo prospettato, in ragione della notifica del ricorso ricevuta in data 1 agosto 2024 a fronte del periodo di omissione contributiva prospettato dal ricorrente per il periodo 2012-
2016.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Si premette che l' oggetto del contendere attiene all' adeguamento della remunerazione per i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno e/o all'esterno dell'istituto penitenziario agli incrementi del trattamento economico del contratto collettivo costituente parametro di riferimento ai sensi dell'art. 22 L.
354/1975, come stabiliti dai contratti collettivi susseguitisi nel tempo. Giova premettere, al riguardo che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si prevede che “Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati”
(versione originaria). Il comma 1 è stato, poi, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
a), del D. Lgs. 124/2018 che così recita: “Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati.
Pag. 3 di 8 Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”. È rimasto invariato, invece, il comma 2 dell'art. 20 in base al quale “Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”
(comma 2).
La finalità perseguita, attraverso il lavoro negli Istituti penitenziari, è quella di agevolare il reinserimento sociale del detenuto (si legge, al comma 3 dell'articolo, che “L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”).
Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 124/2018, l' art. 2, comma 1, lett. f), l'art. 22 della L. 354/1975 stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
“mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva ed ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero, valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988.
L' art 22 del precedente ordinamento penitenziario prevede che;
“ Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo
Pag. 4 di 8 del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".
La norma attribuiva quindi il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita Commissione, di cui era stabilita la composizione, con previsione di un “minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.
La stessa Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 01.04.1976 prevedendo: che la mercede è costituita
Pag. 5 di 8 da paga base, indennità di contingenza, ratei tredicesima mensilità e ratei indennità di anzianità (i.e. TFR); che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione oraria del 25%
(circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
E tuttavia, è pacifico tra le parti che gli importi indicati dalla detta Commissione non sono stati aggiornati nel periodo dal 1993 sino al settembre 2017.
In mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte
Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n. 36250/2004 nella cui motivazione si legge: Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione. Il , quindi, non ha adempiuto all'obbligo di procedere agli CP_1
aggiornamenti dei parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede per il periodo dedotto in ricorso fino al 1° ottobre 2017.
Il convenuto deve pertanto essere condannato a pagare al ricorrente la CP_1
somma di cui in dispositivo, maggiorata dei soli interessi al saggio legale (Cass.
n. 17869 del 11/08/2014),dalla maturazione del diritto al saldo, in ragione del conteggio allegato al ricorso e del difetto in atti di conteggio alternativo.
Pag. 6 di 8 In ragione della notifica del ricorso all' in data 1 agosto 2024 e dell'assenza CP_2
di repliche specifiche svolte da parte del ricorrente sulla eccepita prescrizione del il credito contributivo, lo stesso deve ritenersi estinto, essendo anteriore di 5 anni alla notifica del ricorso all' CP_2
In ragione della soccombenza, le spese di lite restano a carico del , con CP_1
liquidazione e distrazione al difensore che si è dichiarato antistatario in dispositivo, in applicazione del DM 147/22.
Meritano invece di essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e l in CP_2 ragione della novità della questione posta e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte in argomento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 21/11/2023 ogni altra istanza disattesa così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari ad euro €3.120,40, di cui euro 223, 56 a titolo di accantonamento del TFR, oltre agli interessi al saggio legale dalla maturazione del credito al saldo;
2) Dichiara estinto il credito contributivo;
3) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di parte ricorrente che liquida in euro 1184 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione al difensore antistatario;
4) Dichiara interamente compensate tra il ricorrente e l' le spese CP_2
processuali.
Roma, lì 22 novembre 2024
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