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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, NELLA PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N.679/2024 R.G.
PROMOSSA DA: Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], ed ivi residente in G. Galli, n.14, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Bruni, del Foro di Ascoli
Piceno in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio
CONTRO
: , Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Grottammare, Via Ischia I
n.305,presso la procuratrice Avv. Bianca D'Aloia che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per
D.I. n.443/2024 r. g. Giudice di Pace di Fermo.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
[...]
Parte_3
OTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
[...]
Con ricorso ex art 447 cpc l'odierno attore proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 443/2024, rg. Giudice di Pace di Fermo, con il quale su richiesta della Sig. le Parte_2 veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 500,00 oltre interessi pari al 50% del deposito cauzionale mai restituito, giusto contratto di locazione del 30.04.2023 oltre spese di giudizio e compensi professionali come da ricorso e decreto ingiuntivo versato in atti. La si costituiva nel presente Parte_2
giudizio, contestando impugnando tutto quanto sostenuto da parte opponente in quanto infondato sia in fatto che in diritto La fase istruttoria si è articolata nell'esame dei testi, escussi i quali, il
Gop ritenuta la causa matura per la decisione , la causa veniva trattenuta a sentenza. L'opposizione a D.I. non può essere accolta. La sig.ra insieme alla figlia minore, nel Maggio Parte_2
2023, prendeva in locazione l'immobile di via Modigliani di proprietà del La convenuta opposta abitava il Parte_1
suddetto immobile insieme alla figlia per soli 10 mesi, dopo che la conduttrice decideva di recedere dal suddetto contratto previa disdetta. Al momento del recesso le parti in contraddittorio tra loro redigevano opposito verbale di riconsegna. Nello stesso, veniva specificato l'assenza di vizi e danni , privo di danni in pratica nel medesimo stato in cui lo aveva trovato ( doc. 2 fascicolo monitorio) Sicchè cessato il contratto, la Parte_2
richiedeva varie volte la restituzione del deposito cauzionale versato e pari ad Euro 1.000,00, ma circa un mese dalla riconsegna l'opponente restituiva solo la metà, lamentando il danneggiamento del vetro del forno e, il mancato pagamento delle utenze intestate alla Parte_4
Va precisato in primo luogo che l'obbligo di restituire il deposito cauzionale sorge al termine del contratto di locazione, non appena avviene il rilascio dell'immobile, e verificata l'inesistenza di danni allo stesso. Per cui la conduttrice può esigerne la restituzione e, correlativamente il locatore non può trattenere la caparra cass. Sez. III 5/07/2019 n.18069 e altre similari.
Lamentare danni ad oltre un mese dalla ri riconsegna dimostra che l'opposizione non può essere accolta . Per tali danni l'onere probatorio, è tutto a carico del locatore che nel giudizio non ha fornito nessuna prova al riguardo limitandosi ad una quantificazione dello stesso, senza la dimostrazione della responsabilità della conduttrice Anzi, gli esiti delle prove testimoniali e, alle riproduzioni fotografiche che agli stessi sono state mostrate e, i periodi in cui sono state scattate, vi è la dimostrazione della mancanza del pannello frontale del forno Il teste di parte opponente nel rispondere sul Testimone_1
punto, riferiva di aver visionato gli appartamenti per affittarli e di aver visto il forno. In realtà l'immobile locato alla non Parte_2
era l'oggetto di mandato di nessuna Agenzia. Del resto non appare in alcun modo superabile il verbale di rilascio, sottoscritto dalle parti in contraddittorio e di non aver riscontrato problematiche, ragione per cui nessun danno può essere addebitato alla Il preventivo prodotto dall'odierno Parte_2
opponente riguarda tutto il forno e, non solo il pannello frontale perché lo stesso e, per stessa ammissione di quest'ultimo è un modello molto datato e non più disponibile sul mercato. Non si trattava di una cucina con forno nuovo v. foto n.9; tra i documenti allegati non vi è un inventario e/o fotografie che attestino il prima e dopo il rilascio Va specificato, poi, la disposizione di cui all'art 1590 cc prevede la possibilità di un deterioramento normale della cosa locata per vetustà art 1609 co. I cc che rientra nella liceità giuridica che il locatore è tenuto a sopportare derivante dall'utilizzo del bene. Oltre a ciò, nella domanda riconvenzionale viene incluso anche il pagamento delle utenze che peraltro non erano intestate alla convenuta ma ad un soggetto terzo. Di tale mancato pagamento non vi è stata data nessuna prova. La morosità pregressa come si legge dai
Documenti 10-11 prodotte dal Sul punto, le utenze Parte_5
della sono state sempre pagate. I genitori della stessa, Parte_2
hanno sempre contribuito al pagamento v. loro dichiarazioni cap
6/7/8. Alle date indicate nelle bollette maggio- luglio 2023 aveva già un altro contratto e, quindi nulla è dovuto. V. dichiarazione del teste Per cui vi è nessuna prova è stata fornita della Pt_4
riconducibilità alla del contatore e dell'effettivo Parte_2
rimborso di denaro. Infine si contesta la spesa del forno del tutto sproporzionata.
Tanto premesso
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, respinge la domanda di opposizione e, per l'effetto conferma il Decreto
Ingiuntivo opposto. Accerta e dichiara che la Sig.
[...]
è creditrice nei confronti del , della Parte_2 Parte_1
somma di Euro 500,00 oltre interessi, spese della procedura monitoria pari ad Euro 76,00 per compensi professionali, Euro
236,50 oltre rimborso forfettario al 15% e Cpa
Conseguentemente Condanna l'opponente al pagamento della convenuta opposta della somma di Euro 860,96 oltre interessi come da Decreto Ingiuntivo, dalla domanda al saldo.
Non accoglie la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto
CONDANNA infine il al pagamento in favore della Parte_1
Sig.ra delle spese e competenze di lite che si Parte_2 quantificano in complessive EURO 1.500,00 oltre accessori di
Legge.
Fermo, li 6/05/2025 il GOP Dr. Rossella Maurizi