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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1188/2022
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al n. 1188/2022 R.G.V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania alla via Aosta n. 5 presso lo studio dell'Avv. Rita Santocono Campo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Palermo alla via Giuseppe Alessi n. 25 presso lo studio dell'Avv. Roberto Orlando (CF:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
***
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 29 gennaio 2025.
1 ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2022, ha avanzato richiesta di modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio statuite dalla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
80/2012 – Tribunale di Nicosia, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile corrisposto nei confronti dell'ex coniuge, pari a complessivi € 450,00 mensili, soggetti a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, o, in subordine, di ridurre l'importo dell'assegno divorzile, nella misura ritenuta di giustizia, con la medesima decorrenza.
Il ricorrente ha premesso di avere contratto matrimonio con la sig.ra il 25.08.1990 e CP_1
Per che da tale matrimonio sono nati i figli il 23.02.1991) e , prematuramente deceduto. Per_1
Il Tribunale di Nicosia, con decreto n. 908 del 30.05.2006 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La Sentenza n. 80/2012 resa dal Tribunale di Nicosia il 13.03.2012 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e statuito l'obbligo di corresponsione da parte del sig. di un Pt_1 assegno di divorzio in favore della sig.ra pari ad € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente, CP_1 evidenziando che la sig.ra prestava attività di volontariato, percependo solo delle liberalità CP_1 sporadiche, in una casa di accoglienza preso il Convento dei frati Cappuccini.
La statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con Sentenza del 09.05.2014.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ha chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 divorzio rilevando la raggiunta autosufficienza economica dalla sig.ra nonché la diminuzione CP_1 del proprio reddito.
In relazione al primo motivo, il ricorrente ha riferito che la resistente “risulta prestare attività lavorativa come ausiliario presso il Centro Diurno per Disabili “A Casa di Nina” sito in Palermo, via Francesco Petrarca n. 21” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Con il secondo motivo, il ricorrente ha rappresentato una contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività di impresa artigiana di serigrafia, documentando un reddito netto di € 8.742,00 per il periodo di imposta 2020.
In data 15.09.2023 si è costituita la resistente la quale ha rilevato di essere priva di occupazione dal
1987, allegando estratto conto previdenziale.
2 La resistente ha, inoltre, evidenziato di essersi sempre occupata della famiglia e dei figli per tutta la durata del matrimonio (16 anni) e che ciò l'avrebbe “esclusa da ogni ulteriore possibilità di occupazione lavorativa”, pur rendendosi negli anni disponibile a svolgere attività di volontariato
“anche per via del gravissimo lutto che ha subito dopo la perdita del piccolo figlio in comune con il ricorrente” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione della resistente).
In relazione al secondo motivo di ricorso, la resistente ha rilevato che il ricorrente è titolare di impresa denominata “ARS NOVA di TT SE, dal lontano 1993, allegando fotografie della sede dell'attività. Ha, inoltre, documentato che il ricorrente è proprietario di immobili in territorio di
Troina.
Ella ha quindi evidenziato la differenza reddituale e patrimoniale tra le parti, rilevando di non possedere immobili, di non essere in grado di svolgere attività lavorativa e di corrispondere la somma di € 400,00 mensili a titolo di canone di locazione per l'appartamento ove ella vive, sito in Palermo alla via M. di Villabianca n. 3.
La resistente si è quindi opposta alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza del 27.09.2023, entrambe le parti hanno insistito nelle richieste istruttorie articolate nei rispettivi atti introduttivi.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Collegio ha ammesso le richieste istruttorie articolate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria svolta innanzi al G.O.P. delegato, dr.ssa Vincenza Maniaci, all'udienza del
29.01.2025, il ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto disporsi indagini di natura patrimoniale in ordine alla posizione della resistente per accertarne l'effettiva consistenza patrimoniale e la reale situazione reddituale. La resistente, opponendosi alla predetta istanza, ha insistito nelle proprie difese.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta, nei termini che seguono.
Nella fattispecie in esame il ricorrente assume essersi verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un miglioramento, invece, di quelle della ex moglie.
Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso che la sig.ra è priva di occupazione;
non ha mai lavorato CP_1 presso il Centro Diurno per Disabili “A Casa di Nina” sito in Palermo, né lo ha mai frequentato assiduamente, come riferito dal presidente fondatore sig. , sentito all'udienza del Controparte_2
10.05.2024.
3 In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 09.02.2024, la resistente ha riferito di percepire regolarmente l'assegno divorzile, pari ad € 550,00 mensili per effetto della rivalutazione monetaria.
Ella ha, inoltre, documentato di abitare presso un immobile condotto in locazione, sito in Palermo alla via Marchese di Villabianca n. 3, per il quale corrisponde un canone di locazione di € 400,00 mensili e di non possedere immobili.
Alla luce delle risultanze istruttorie, considerato che le indagini patrimoniali richieste dal ricorrente non possono disporsi a fini meramente esplorativi, non risulta provato un mutamento migliorativo delle condizioni reddituali della resistente, oggi sessantunenne, che risulta priva di occupazione dal
1987.
Tuttavia, occorre rilevare che la resistente nulla allega circa una fattiva ricerca di un'occupazione lavorativa, considerato che la separazione è avvenuta nel 2006 e il divorzio risale al 2012 e che, pertanto, al verificarsi di tali eventi la ricorrente aveva, rispettivamente, 42 e 48 anni.
Invero, la resistente vive ormai da diversi anni a Palermo e, si legge a pag. 6 della sentenza del
09.05.2014 della Corte d'Appello di Caltanissetta, la scelta del trasferimento a Palermo fu determinata “esclusivamente dall'esigenza di trovare un lavoro in una grande città, in cui le occasioni sono maggiori” (cfr. pag. 6, all. 2 al ricorso). Risulta, peraltro, condivisibile l'osservazione di cui alla sentenza di divorzio, ove si riferisce che la sig.ra ha svolto per anni la propria opera gratuita CP_1 presso una casa di accoglienza sita in Troina “e dunque possiede una capacità lavorativa che, ferma restando la meritoria attività benefica, potrebbe anche utilizzare a fini reddituali” (cfr. pag. 5, all. 1 al ricorso).
Dal canto suo, il ricorrente ha dedotto e documentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, allegando al ricorso documentazione a prova della contrazione dei redditi della propria attività che, peraltro, in corso di causa, risulta aver cessato.
Infatti, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha dichiarato di aver cessato l'attività il
31.12.2023 e il dato non è stato oggetto di contestazione, potendo, pertanto, ritenersi provato un peggioramento della condizione economica del ricorrente.
Orbene, la giurisprudenza formatasi in vigenza dell'art. 9 della Legge n. 898/1970, richiede che “il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti,
4 abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2022) [nonché] verificare se persista il presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati (Cass. S.U. 32191/2021 citata), sempre in dipendenza del fatto sopravvenuto” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 12.02.2024, n. 3761).
Pur riconoscendo le note funzioni proprie dell'assegno divorzile (assistenziale, perequativo- compensativa ed equilibratrice del reddito degli ex coniugi), non può non rilevarsi l'oggettiva inerzia della resistente nel rendersi economicamente autonoma, anche mettendo a frutto, in un centro come
Palermo con maggiori opportunità lavorative, l'esperienza maturata come volontaria presso la casa di accoglienza di Troina: invero, risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale “La modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo divorzile può essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Infatti tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti” (Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza 24.12.2024, n. 320).
Nella fattispecie a mani, in ragione dell'età della resistente, questo Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per ridurre l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di decorrenza della revisione dell'assegno di divorzio dalla data di deposito del ricorso, atteso che il peggioramento della situazione economica del ricorrente ha trovato conferma in corso di causa.
Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in revisione delle condizioni stabilite nella Sentenza n.
80/2012 con cui il Tribunale di Nicosia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 CP_1 Parte_1
a l'assegno divorzile in misura pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria CP_3 secondo gli indici ISTAT.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al n. 1188/2022 R.G.V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania alla via Aosta n. 5 presso lo studio dell'Avv. Rita Santocono Campo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Palermo alla via Giuseppe Alessi n. 25 presso lo studio dell'Avv. Roberto Orlando (CF:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
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Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 29 gennaio 2025.
1 ***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.09.2022, ha avanzato richiesta di modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio statuite dalla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
80/2012 – Tribunale di Nicosia, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile corrisposto nei confronti dell'ex coniuge, pari a complessivi € 450,00 mensili, soggetti a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, o, in subordine, di ridurre l'importo dell'assegno divorzile, nella misura ritenuta di giustizia, con la medesima decorrenza.
Il ricorrente ha premesso di avere contratto matrimonio con la sig.ra il 25.08.1990 e CP_1
Per che da tale matrimonio sono nati i figli il 23.02.1991) e , prematuramente deceduto. Per_1
Il Tribunale di Nicosia, con decreto n. 908 del 30.05.2006 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La Sentenza n. 80/2012 resa dal Tribunale di Nicosia il 13.03.2012 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e statuito l'obbligo di corresponsione da parte del sig. di un Pt_1 assegno di divorzio in favore della sig.ra pari ad € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente, CP_1 evidenziando che la sig.ra prestava attività di volontariato, percependo solo delle liberalità CP_1 sporadiche, in una casa di accoglienza preso il Convento dei frati Cappuccini.
La statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con Sentenza del 09.05.2014.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ha chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 divorzio rilevando la raggiunta autosufficienza economica dalla sig.ra nonché la diminuzione CP_1 del proprio reddito.
In relazione al primo motivo, il ricorrente ha riferito che la resistente “risulta prestare attività lavorativa come ausiliario presso il Centro Diurno per Disabili “A Casa di Nina” sito in Palermo, via Francesco Petrarca n. 21” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Con il secondo motivo, il ricorrente ha rappresentato una contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività di impresa artigiana di serigrafia, documentando un reddito netto di € 8.742,00 per il periodo di imposta 2020.
In data 15.09.2023 si è costituita la resistente la quale ha rilevato di essere priva di occupazione dal
1987, allegando estratto conto previdenziale.
2 La resistente ha, inoltre, evidenziato di essersi sempre occupata della famiglia e dei figli per tutta la durata del matrimonio (16 anni) e che ciò l'avrebbe “esclusa da ogni ulteriore possibilità di occupazione lavorativa”, pur rendendosi negli anni disponibile a svolgere attività di volontariato
“anche per via del gravissimo lutto che ha subito dopo la perdita del piccolo figlio in comune con il ricorrente” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione della resistente).
In relazione al secondo motivo di ricorso, la resistente ha rilevato che il ricorrente è titolare di impresa denominata “ARS NOVA di TT SE, dal lontano 1993, allegando fotografie della sede dell'attività. Ha, inoltre, documentato che il ricorrente è proprietario di immobili in territorio di
Troina.
Ella ha quindi evidenziato la differenza reddituale e patrimoniale tra le parti, rilevando di non possedere immobili, di non essere in grado di svolgere attività lavorativa e di corrispondere la somma di € 400,00 mensili a titolo di canone di locazione per l'appartamento ove ella vive, sito in Palermo alla via M. di Villabianca n. 3.
La resistente si è quindi opposta alla chiesta modifica delle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza del 27.09.2023, entrambe le parti hanno insistito nelle richieste istruttorie articolate nei rispettivi atti introduttivi.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Collegio ha ammesso le richieste istruttorie articolate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria svolta innanzi al G.O.P. delegato, dr.ssa Vincenza Maniaci, all'udienza del
29.01.2025, il ricorrente ha insistito in ricorso e chiesto disporsi indagini di natura patrimoniale in ordine alla posizione della resistente per accertarne l'effettiva consistenza patrimoniale e la reale situazione reddituale. La resistente, opponendosi alla predetta istanza, ha insistito nelle proprie difese.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta, nei termini che seguono.
Nella fattispecie in esame il ricorrente assume essersi verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un miglioramento, invece, di quelle della ex moglie.
Ebbene, dall'istruttoria svolta è emerso che la sig.ra è priva di occupazione;
non ha mai lavorato CP_1 presso il Centro Diurno per Disabili “A Casa di Nina” sito in Palermo, né lo ha mai frequentato assiduamente, come riferito dal presidente fondatore sig. , sentito all'udienza del Controparte_2
10.05.2024.
3 In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 09.02.2024, la resistente ha riferito di percepire regolarmente l'assegno divorzile, pari ad € 550,00 mensili per effetto della rivalutazione monetaria.
Ella ha, inoltre, documentato di abitare presso un immobile condotto in locazione, sito in Palermo alla via Marchese di Villabianca n. 3, per il quale corrisponde un canone di locazione di € 400,00 mensili e di non possedere immobili.
Alla luce delle risultanze istruttorie, considerato che le indagini patrimoniali richieste dal ricorrente non possono disporsi a fini meramente esplorativi, non risulta provato un mutamento migliorativo delle condizioni reddituali della resistente, oggi sessantunenne, che risulta priva di occupazione dal
1987.
Tuttavia, occorre rilevare che la resistente nulla allega circa una fattiva ricerca di un'occupazione lavorativa, considerato che la separazione è avvenuta nel 2006 e il divorzio risale al 2012 e che, pertanto, al verificarsi di tali eventi la ricorrente aveva, rispettivamente, 42 e 48 anni.
Invero, la resistente vive ormai da diversi anni a Palermo e, si legge a pag. 6 della sentenza del
09.05.2014 della Corte d'Appello di Caltanissetta, la scelta del trasferimento a Palermo fu determinata “esclusivamente dall'esigenza di trovare un lavoro in una grande città, in cui le occasioni sono maggiori” (cfr. pag. 6, all. 2 al ricorso). Risulta, peraltro, condivisibile l'osservazione di cui alla sentenza di divorzio, ove si riferisce che la sig.ra ha svolto per anni la propria opera gratuita CP_1 presso una casa di accoglienza sita in Troina “e dunque possiede una capacità lavorativa che, ferma restando la meritoria attività benefica, potrebbe anche utilizzare a fini reddituali” (cfr. pag. 5, all. 1 al ricorso).
Dal canto suo, il ricorrente ha dedotto e documentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, allegando al ricorso documentazione a prova della contrazione dei redditi della propria attività che, peraltro, in corso di causa, risulta aver cessato.
Infatti, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha dichiarato di aver cessato l'attività il
31.12.2023 e il dato non è stato oggetto di contestazione, potendo, pertanto, ritenersi provato un peggioramento della condizione economica del ricorrente.
Orbene, la giurisprudenza formatasi in vigenza dell'art. 9 della Legge n. 898/1970, richiede che “il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti,
4 abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2022) [nonché] verificare se persista il presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati (Cass. S.U. 32191/2021 citata), sempre in dipendenza del fatto sopravvenuto” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 12.02.2024, n. 3761).
Pur riconoscendo le note funzioni proprie dell'assegno divorzile (assistenziale, perequativo- compensativa ed equilibratrice del reddito degli ex coniugi), non può non rilevarsi l'oggettiva inerzia della resistente nel rendersi economicamente autonoma, anche mettendo a frutto, in un centro come
Palermo con maggiori opportunità lavorative, l'esperienza maturata come volontaria presso la casa di accoglienza di Troina: invero, risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale “La modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo divorzile può essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Infatti tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti” (Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza 24.12.2024, n. 320).
Nella fattispecie a mani, in ragione dell'età della resistente, questo Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per ridurre l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di decorrenza della revisione dell'assegno di divorzio dalla data di deposito del ricorso, atteso che il peggioramento della situazione economica del ricorrente ha trovato conferma in corso di causa.
Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in revisione delle condizioni stabilite nella Sentenza n.
80/2012 con cui il Tribunale di Nicosia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1 CP_1 Parte_1
a l'assegno divorzile in misura pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria CP_3 secondo gli indici ISTAT.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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