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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 30/01/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5316/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26398 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2025 depositato il
24/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5316/2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, rigettava il ricorso proposto dagli eredi di
Nominativo_1, avverso l'avviso del Comune di Catania, di recupero della imposta IMU per l'anno 2016 dell'importo di € 5.821,00, nulla disponendo sulle spese, non avendo svolto, il Comune di Catania, attività difensiva.
La sentenza si è appellata dai sunnominati eredi, per non avere valutato, il primo giudice, che i terreni oggetto di tassazione della estensione di nove ettari circa, per i vincoli che si gravavano sugli stessi e per le loro caratteristiche morfologiche, come documentato dalla allegata perizia giurata, avevano un valore di non oltre € 20.000,00, sicchè non si giustificava l'impugnato avviso, hanno chiesto, pertanto, in riforma della appellata sentenza, dichiararsi nullo l'avviso impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore costituito a termini dell'art. 91 c.p.c. .
Il Comune di Catania non ha spiegato attività difensiva.
Alla pubblica udienza del 21.02.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva Questa C.G.T. che le condizioni morfologiche dei terreni in questione ed i vincoli che si gravano sugli stessi, come descritto nella sopradetta perizia giurata, non ne legittimano l'assimilazione a meri terreni agricoli, siffatti caratteri sminuendone, semmai, notevolmente il valore edificatorio e di dette caratteristiche, dall'altra, tiene conto il valore assegnato di € 7/mq. circa, valore che è di gran lunga inferiore al valore di terreni edificabili, non soggetti ai predetti vincoli e con più favorevoli caratteristiche morfologiche. L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata. Nulla sulle spese non avendo svolto l'intimato Comune attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Catania n. 5316/2023 del 24.07.2023 che conferma. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 21.02.2025. Il Presidente Relatore
TA NI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5316/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26398 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2025 depositato il
24/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5316/2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, rigettava il ricorso proposto dagli eredi di
Nominativo_1, avverso l'avviso del Comune di Catania, di recupero della imposta IMU per l'anno 2016 dell'importo di € 5.821,00, nulla disponendo sulle spese, non avendo svolto, il Comune di Catania, attività difensiva.
La sentenza si è appellata dai sunnominati eredi, per non avere valutato, il primo giudice, che i terreni oggetto di tassazione della estensione di nove ettari circa, per i vincoli che si gravavano sugli stessi e per le loro caratteristiche morfologiche, come documentato dalla allegata perizia giurata, avevano un valore di non oltre € 20.000,00, sicchè non si giustificava l'impugnato avviso, hanno chiesto, pertanto, in riforma della appellata sentenza, dichiararsi nullo l'avviso impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore costituito a termini dell'art. 91 c.p.c. .
Il Comune di Catania non ha spiegato attività difensiva.
Alla pubblica udienza del 21.02.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva Questa C.G.T. che le condizioni morfologiche dei terreni in questione ed i vincoli che si gravano sugli stessi, come descritto nella sopradetta perizia giurata, non ne legittimano l'assimilazione a meri terreni agricoli, siffatti caratteri sminuendone, semmai, notevolmente il valore edificatorio e di dette caratteristiche, dall'altra, tiene conto il valore assegnato di € 7/mq. circa, valore che è di gran lunga inferiore al valore di terreni edificabili, non soggetti ai predetti vincoli e con più favorevoli caratteristiche morfologiche. L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata. Nulla sulle spese non avendo svolto l'intimato Comune attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Catania n. 5316/2023 del 24.07.2023 che conferma. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 21.02.2025. Il Presidente Relatore
TA NI