Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 5611/2024, promossa con ricorso depositato in data 21/10/2024 da
, con avv. G. A. DE MANZANO, nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
avv. M. MAIER.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 31 luglio 1992, in regime di comunione legale dei beni.
Dall'unione nascevano i figli , in data 12 febbraio 1998, e , in data Persona_1 Persona_2
23 settembre 2004.
Con decreto n. 593/2023 di data 15 maggio 2023 emesso dal Tribunale di Trieste, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto delle parti. In particolare, venivano concordati:
l'assegnazione della casa familiare in Trieste (TS), via Pietro Kandler 7, alla SI.ra , con Pt_1
collocazione abitativa e anagrafica dei due figli presso di lei;
il conseguente impegno del SI. _1
a trasferire altrove la propria residenza;
contributo diretto al mantenimento del figlio minore Per_2
da parte di entrambi i coniugi e, secondo necessità anche del figlio maggiorenne con Per_1
suddivisione delle spese straordinarie relative alla prole in misura del 50% per genitore;
permanenza in comunione ordinaria dei beni immobili già rientranti nella comunione legale tra coniugi.
La ricorrente ha quindi adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., al fine di sentir: “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 31 luglio 1992
e registrato sub n. 249 p. 2 s. A anno 1992 del Registro degli Atti di Matrimonio presso il Comune di pagina 1 di 13
emettersi già in fase istruttoria sentenza parziale sullo status;
2. confermare l'assegnazione dell'immobile sito in Trieste (TS), via Pietro Kandler 7 alla SI.ra , in quanto collocataria dei Pt_1
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
3. accertare che i figli e Per_1 Per_2
non sono ad oggi autosufficienti e pertanto onerare il SI. di un contributo
[...] Controparte_1
al mantenimento dei figli e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, nella Per_1 Per_2 misura di € 500,00 mensili per figlio e così complessivi € 1.000,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, a far data dalla domanda, e oltre al 50% delle spese straordinarie, comprese quelle universitarie, ovvero alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese per quel mese stesso;
assegno unico integralmente alla madre collocataria;
4. accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti per cui nessun assegno divorzile è Dovuto”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pronuncia di divorzio ma ha chiesto
“accertare che il figlio è economicamente indipendente e che pertanto nulla, a titolo di Per_1 contributo al suo mantenimento, è dovuto dal SI. alla SI.ra ; • Inammissibile e in _1 Pt_1 ogni caso infondata pertanto la richiesta, • porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie secondo Protocollo”.
Successivamente, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, come da foglio allegato e sottoscritto, contenente le seguenti conclusioni congiunte:
“In via principale e nel merito, piaccia a codesto ill.mo Tribunale:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 31 luglio
1992 e registrato sub n. 249 p. 2 s. A anno 1992 del Registro degli Atti di Matrimonio presso il
Comune di Trieste;
2. confermare l'assegnazione dell'immobile sito in Trieste (TS), via Pietro Kandler 7 alla SI.ra
, in quanto ad oggi collocataria dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
Pt_1
3. onerare il SI. di un contributo al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente autosufficienti, nella misura di € 300,00 mensili per figlio e così complessivi € 600,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, a far data dalla domanda, id est dal mese di ottobre 2024, e oltre al 50% delle spese straordinarie, comprese quelle universitarie, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese per quel mese stesso;
assegno unico integralmente alla madre collocataria;
il SI. verserà i soldi direttamente sul conto correnti dei due figli entro il _1
15 di ogni mese, con invio dell'attestazione del pagamento alla madre SI.ra entro la stessa Pt_1
data".
pagina 2 di 13 4. le somme ad oggi non corrisposte, pari alle mensilità di novembre-dicembre 2024- gennaio 2025, pari a 1800 €, verranno onorate tramite bonifico entro l'udienza d.d. 29.05.25;
5. accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti per cui nessun assegno divorzile è dovuto;
6. circa gli immobili in comproprietà dichiarano e si obbligano come segue: la SI.ra e il NO (c.f. ) sono comproprietari Parte_1 Controparte_1 C.F._1
dei seguenti immobili:
a) P.T. 8152 del CC di Trieste - ente indipendente costituito dall'appartamento al secondo piano di via
Pietro Kandler n.7, per 1/2 ciascuno;
b) P.T. 17728, c.t. 1° del CC di Trieste sub cat.44 ente tavolare "C" magazzino sito al piano terra di via del Coroneo n.29, in comunione legale;
c) P.T. 19981, c.t. 2° del CC di Trieste, magazzino sito al piano terra di via del Coroneo n.29/B
CP_ an.n.2132 di , in comunione legale;
d) P.T. 17992 del C.C. di Trieste – ente indipendente costituito dal negozio sito al pianoterra della casa civico n.5 di via Kandler, in comunione legale;
e) P.T. 17994 del C.C. di Trieste - ente indipendente costituito dal magazzino sito al pianoterra della casa civ. n.5 di via Kandler, in comunione legale;
f) P.T. 6509 c.t. 1° C.C. di Trieste - alloggio sito al pianoterra di via Pietro Kandler n.15 (particella
1155 sub 25) con cantina (particella 1155 sub 24), in comunione legale;
g) tre terreni siti nel Comune di Sgonico, identificati dalla P.T. 974, c.t. 1° di , pp.cc.tt. CP_3
1424/3, 1425/1 e 1425/2;
7) Gli immobili, come indicati in premessa, sono in comproprietà tra le parti al 50% in comunione ordinaria quello di cui alla P.T. 8152 del CC di Trieste e in comunione legale gli altri e i NOi
a si accordano nel modo che segue per dividerseli. Pt_1 _1
8) I NOi e , laddove rispetto agli immobili oggetto del presente Parte_1 Controparte_1
accordo rivestano la qualità di cedenti, attestano ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica, e consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli artt.3 e 76 D.P.R. 445/2000, che le costruzioni di tutti detti immobili sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e che i titoli abilitativi e la situazione urbanistica è quella descritta di seguito per ciascuno degli immobili, e nella qualità di parte cessionaria ne prendono atto.
9) Ai sensi dell'art.29, comma 1 bis L. 27.2.1985, n.52, le parti si dichiarano reciprocamente, nella qualità di cedente da ciascuna assunta a seconda del singolo bene oggetto di cessione e nella qualità
pagina 3 di 13 di parte cessionaria ne prendono atto, che i dati catastali delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto e infra specificati, nonché la loro rappresentazione grafica portata nelle planimetrie catastali di seguito elencate e allegate sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da imporre l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della normativa vigente;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane e dei terreni in oggetto è conforme alle risultanze dell'Ufficio Tavolare;
- le planimetrie sono state depositate in catasto:
a) in data 23.4.1992 sub prot.n. T77608 per la P.T. 8152 del C.C. di Trieste;
b) in data 13.6.2019 sub prot. n. TS0035289 per la P.T. 17728, c.t. 1° del C.C. di Trieste;
c) in data 13.6.2019 sub prot.n. TS0035337 per la P.T. 19981, c.t. 2° del C.C. di Trieste;
d) in data 27.7.1965 sub prot.n. T64336 per la P.T. 17992 del C.C. di Trieste;
e) in data 27.7.1965 sub prot.n. T64336 per la P.T. 17994 del C.C. Trieste;
f) in data 2.7.2021 sub prot. n.TS0023273 per la P.T. 6509 c.t. 1° CC di Trieste sub. 25 e sub. 24.
*** *** ***
10) La NOa cede la propria quota pari a 1/2 i.p. ed in piena proprietà trasferisce al Parte_1
NO , che accetta e acquista, il seguente immobile e sue quote di pertinenza Controparte_1
condominiale il tutto così censito:
Risultanze tavolari presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
Partita Tavolare 17728, c.t. 1°, ente indipendente costituito dal magazzino al piano terra della casa civ. n. 29 di via Coroneo, costruita sulla P.T. 2343 di Trieste, composto di un locale, distinto in contorno vermiglione e segnato con la lettera "C" nel piano al G.N. 4167/1952 con 111/10000 p.i. del c.t. 1° in P.T. 2343 di Trieste;
in base al G.N. 3449/1957 si annota che questo ente gode a peso della
P.T. 2343 di Trieste delle seguenti servitù: a) dell'uso della corte segnata "1"; b) dell'uso della latrina al pianoterra marcata "a".
Risultanze catastali
Catasto dei fabbricati:
Sezione Urbana V, foglio 12 – particella 937 sub 44 – via del Coroneo n. 29 - piano T – Zona 1 - Cat.
A/4 – cl. 2 – vani 2 – rendita 160,10.
Situazione urbanistica
Il fabbricato condominiale di via del Coroneo 29 a Trieste risulta inserito nella zona A3 - Zone
pagina 4 di 13 soggette a ristrutturazione edilizia - ai sensi del vigente PRG del Comune di Trieste. La costruzione del fabbricato di via del Coroneo 29 a Trieste è avvenuta sulla base del Decreto del Magistrato Civico n.
36795 dd. 30/06/1904.
L'abitabilità del fabbricato di via del Coroneo 29 a Trieste è stata rilasciata con atto del Magistrato
Civico esibito n. 50084/1905 F 3/10-1/1905 dd. 30.08.1905.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 44, presso il Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Trieste risulta presentata la denuncia di variazione della destinazione d'uso da C/2
(magazzino) a A/4 (abitazione di tipo popolare) prot. TS0035289 DD. 13.06.2019, riportante lo stato planimetrico attuale allineando in tal modo l'attuale destinazione d'uso abitativa con quella del progetto di costruzione originario del fabbricato del 1904 in atti presso l'Archivio Tecnico Disegni del
Comune di Trieste.
*** *** ***
11) La NOa cede la propria quota pari a 1/2 i.p. ed in piena proprietà trasferisce al Parte_1
NO , che accetta e acquista, il seguente immobile e sue quote di pertinenza Controparte_1
condominiale il tutto così censito:
Risultanze tavolari presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
P.T. 19981 c.t. 2° di Trieste, unità condominiale costituita dal magazzino sito al piano terra della casa
CP_ civ. n. 29 di via Coroneo an. n. 2132 di , costruita sulla p.c.n. 937 in P.T. 2343 marcata “A” in verde nei piani ai GG.NN. 4162/1952 (N.B. il G.N. 4162/1952 riportato sul libro tavolare è errato, il piano di riferimento è al G.N. 4167/1952) e 5508/1979 con 575/10000 p.i. del c.t. 1° in P.T. 2343 di
Trieste.
Risultanze catastali
Catasto dei fabbricati:
Sezione Urbana V, foglio 12 – particella 937 sub 43 – via del Coroneo n. 29/B - piano T – Zona 1 -
Cat. C/1 – cl. 10 – 93 mq – rendita 2.209,40.
Situazione urbanistica
Il fabbricato condominiale di via del Coroneo 29 a Trieste risulta inserito nella zona A3 – Zone soggette a ristrutturazione edilizia - ai sensi del vigente PRG del Comune di Trieste.
La costruzione del fabbricato di via del Coroneo 29 a Trieste è avvenuta sulla base del Decreto del
Magistrato Civico n. 36795 dd. 30/06/1904.
L'abitabilità del fabbricato di via del Coroneo 29 a Trieste è stata rilasciata con atto del Magistrato
Civico esibito n. 50084/1905 F 3/10-1/1905 dd. 30.08.1905.
pagina 5 di 13 Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 43, risulta presentata la Denuncia di Inizio
Attività prot. corr. 11/1393/11 dd. 13.09.2011 per l'intervento di modifiche interne per la creazione di un centro benessere con destinazione d'uso “commerciale al dettaglio” cui è seguita la comunicazione di fine lavori dd. 12.07.2012 e contestuale richiesta di agibilità dd. 12.07.2012.
L'agibilità è intervenuta tramite procedimento del silenzio assenso.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 43, presso il Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Trieste risulta presentata la denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni prot. TS0035337 DD. 13.06.2019, riportante lo stato planimetrico attuale.
*** *** ***
12) La NOa cede la propria quota pari a 1/2 i.p. ed in piena proprietà trasferisce al Parte_1
NO , che accetta e acquista, il seguente immobile e sue quote di pertinenza Controparte_1
condominiale il tutto così censito:
Risultanze tavolari presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
P.T. 17992, ente indipendente costituito dal negozio sito al pianoterra della casa civico N.22 di via
Cologna, marcato "A" ed orlato in color celeste nel piano archiviato in atti tavolari sub GN 4171
/1957, con le congiunte 2, 4/1000 parti indivise della PT 12153 fondo e parti comuni dell'edificio;
P.T. 17994, ente indipendente costituito dal magazzino sito al pianoterra della casa medesima, marcato "C" nel citato piano, con le congiunte 1,7105/1000 parti indivise della PT 12153
Risultanze catastali
Catasto dei fabbricati:
Sezione Urbana V, foglio 12, particella 1213, sub 1, via Cologna n.22 (via Pietro Kandler n.5), piano T, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 10, mq 43, rendita € 1.021,55
Situazione urbanistica
La costruzione della casa di via Pietro Kandler 5 a Trieste è stata eseguita anteriormente al 1° settembre 1967.
La costruzione del fabbricato di via Pietro Kandler 5 a Trieste è avvenuta sulla base della Licenza di
Costruzione prot. corr. 285/1-53 dd. 18.12.1953 cui è seguito lo Stato Reale prot. corr. 285/22-53 dd.
21/07/1956.
L'abitabilità del fabbricato di via Pietro Kandler 5 a Trieste è stata rilasciata con atto dell'Ufficio
Tecnico prot. corr. n. 285/22 - 1953 dd. 21.09.1956.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 1, risulta presentata al Comune di Trieste la
Denuncia di Inizio Attività prot. corr. 61/220/1999 dd. 06.02.1999 per il cambio d'uso da negozio a magazzino, modifiche interne e sostituzione del serramento d'ingresso, e che per tali opere non risulta pagina 6 di 13 necessaria la presentazione della richiesta e del relativo ottenimento di un nuovo certificato di agibilità secondo quanto disposto dalla disciplina vigente (L.R. 19/2009 e s.m.i.).
Provenienza
La parte cedente dichiara di aver acquisito il compendio immobiliare in oggetto come segue: contratto di compravendita di data 12.6.1997, repertorio n.70165 del Notaio Persona_3
*** *** ***
13) La NOa cede la propria quota pari a 1/2 i.p. ed in piena proprietà trasferisce al Parte_1
NO , che accetta e acquista, il seguente immobile e sue quote di pertinenza Controparte_1
condominiale il tutto così censito:
Risultanze tavolari presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
Partita Tavolare 6509 c.t. 1° di Trieste, ente indipendente costituito dall'alloggio al piano terra della casa civ. n. 9 di via Pietro Kandler, costruita sulla P.T. 2273 di Trieste, distinto in color grigio e segnato con la lettera “F”, formato da tre stanze, una cameretta, un camerino da bagno, una cantina anzi cucina, un ripostiglio, un cesso, un corridoio di disobbligo, una terrazza ed una cantina segnata col n° “4” nel piano al G.N. 1961/1948 con 807/11792 p.i. del c.t. 1° in P.T. 2273 di Trieste.
Risultanze catastali
Alloggio sub. cat. 25
Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Trieste, Comune di Trieste, sezione V, foglio 12, particella
1155, sub. 25, via Pietro Kandler n. 15, piano 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza
8,5 vani, sup. cat. 145 mq, rendita euro 899,93. Cantina sub. cat. 24
Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Trieste, Comune di Trieste, sezione V, foglio 12, particella
1155, sub. 24, via Pietro Kandler n. 15, piano T, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 8, consistenza
3 mq, sup. cat. 3 mq, rendita euro 6,20.
Situazione urbanistica
La costruzione della casa di via Pietro Kandler n.15 a Trieste è stata eseguita anteriormente al 1° settembre 1967.
La costruzione del fabbricato di via Pietro Kandler n.15 a Trieste è avvenuta sulla base del Decreto del Magistrato Civico n. 51170 dd. 08/10/1896.
L'abitabilità del fabbricato di via Pietro Kandler n.15 a Trieste è stata rilasciata con atto del
Magistrato Civico esibito n. 40235/1897 F 3/10-1/1897 dd. 08.08.1897.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 25, risulta rilasciata dal Comune di Trieste
l'Attestazione di Intervenuta Sanatoria per silenzio assenso prot. gen. 79150 132577 prot. corr.
C/735/6 dd. 18.09.2002 relativa la domanda di Condono Edilizio L. 47/85 prot. gen. 79150 prot. corr.
pagina 7 di 13 C47/735 dd. 19.11.1985 per "... installazione di un serramento metallico con la conseguente chiusura di un poggiolo ...”.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 25, risulta presentata al Comune di Trieste la
Denuncia di Inizio Attività per modifiche interne prot. corr. 11/03/2406 dd. 07.08.2003 cui è seguita la comunicazione di fine lavori con collaudo finale del progettista dd. 11.08.2004.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 25, risulta presentata al Comune di Trieste la
Denuncia di Inizio Attività per modifiche interne prot. corr. 11/05/2583 dd. 23.09.2005 cui è seguita la comunicazione di fine lavori con collaudo finale del progettista dd. 28.03.2006.
Relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 25, risulta presentata al Comune di Trieste la
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata prot. gen. 75296 prot. corr. 11/481/2021 dd. 14.04.2021 per la “realizzazione di un ulteriore bagno a servizio dell'unità immobiliare” cui è seguita la comunicazione di fine lavori con collaudo finale del progettista dd. 05.07.2021.
Per tali opere di modifiche interne sopra citate non risulta necessaria la presentazione della richiesta e del relativo ottenimento di un nuovo certificato di agibilità secondo quanto disposto dalla disciplina vigente (L.R. 19/2009 e s.m.i.).
Provenienza
La parte cedente dichiara di aver acquisito il compendio immobiliare in oggetto come segue: contratto di compravendita di data 19.12.2002, del Notaio dott. sub rep.105008, Persona_4
registrato a Trieste il 30.12.2002 al n.4503, serie 2V con euro 6.812,39 di cui euro 1.350 per tassa ipotecaria.
*** *** ***
14) Il NO cede la propria quota pari a 1/2 i.p. e in piena ed esclusiva proprietà Controparte_1
trasferisce alla NOa che accetta e acquista, il seguente alloggio e sue quote di Parte_1
pertinenza condominiale il tutto così censito:
Risultanze tavolari presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
Partita Tavolare 8152 del C.C. di Trieste, c.t. 1°, ente indipendente costituito dall'appartamento sito al secondo piano della casa n. 1 della via Kandler e n° 23 della via Cologna, costruita sulla P.T. 459 di
Guardiella Città, composto di tre stanze, cucina, ripostiglio, cesso e corridoio, orlato in giallo marcato
“R” nel piano al G.N. 2700/1949 con 26/1000 p.i. del c.t. 1° in P.T. 26977 di Trieste;
Risultanze catastali
Catasto dei fabbricati:
Sezione Urbana V, foglio 12 – particella 1159 sub 11 – via Pietro Kandler n.
7 - piano 2 – Zona 1 -
Cat. A/3 – cl. 2 – vani 5 – rendita 451,90.
pagina 8 di 13 Situazione urbanistica
La costruzione della casa di via Pietro Kandler 7 a Trieste è stata eseguita anteriormente al 1° settembre 1967.
La costruzione del fabbricato di via Pietro Kandler 7 a Trieste è avvenuta sulla base del Decreto del
Magistrato Civico n. 50470/4/02 dd. 05/09/1902;
- l'abitabilità del fabbricato di via Pietro Kandler 7 a Trieste è stata rilasciata con atto del Magistrato
Civico esibito n. 58113/1903 F 3/10-1/1903 dd. 10.09.1903;
- relativamente all'immobile di cui all'oggetto sub. cat. 11, risulta presentata al Comune di Trieste la
Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 5 della L.R. 47/1985 per modifiche interne ai sensi prot. corr. 12/92/118 dd. 25.01.1992 cui è seguita la denuncia di variazione catastale n. 736A/1992 dd.
23.04.1992 e che per tali opere non risulta necessaria la presentazione della richiesta e del relativo ottenimento di un nuovo certificato di agibilità secondo quanto disposto dalla disciplina vigente (L.R.
19/2009 e s.m.i.).
Provenienza
La parte cedente dichiara di aver acquisito il compendio immobiliare in oggetto come segue: contratto di compravendita di data 11.12.1991, del Notaio dott. sub rep.43756, Persona_5
registrato a Trieste il 27.12.1991 al n.5128, serie 2V, esatte L.4.131.000.
*** *** ***
15) La NOa cede la propria quota pari a 1/2 i.p. ed in piena proprietà trasferisce al Parte_1
NO , che accetta e acquista, i seguenti terreni così censiti: Controparte_1
Risultanze tavolari presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
Partita Tavolare 974 di , c.t. 1°: CP_3
- particella catastale nuova 1424/3, seminativo;
- particella catastale nuova 1425/1, prato;
- particella catastale nuova 1425/2, seminativo.
Risultanze catastali
Catasto fondiario:
In Comune Censuario di Sgonico e Sezione di Gabrovizza San Primo:
- Foglio 6, mappale numero 1425/1, prati di classe quarta, di mq 1050, reddito dominicale euro
2,17, reddito agrario euro 0,81;
- Foglio 6, mappale numero 1425/2, seminativi di classe quarta, di mq 863, reddito dominicale euro
3,34, reddito agrario euro 2,45;
pagina 9 di 13 - Foglio 6, mappale 1424/3, seminativi di classe quinta, di mq 291, reddito dominicale euro 0,75, reddito agrario euro 0,60.
Destinazione urbanistica
Il ha certificato che le pp.cc.nn. 1424/3 e 1425/2 ricadono nella Zona di interesse Parte_2
silvo-zootecnico E3, mentre la p.c.n. 1425/1 nella Zona di interesse silvo-zootecnico E3, ricadente in parte nella fascia di rispetto delle sedi stradali, come da certificazione allegata.
Provenienza
La parte cedente dichiara di aver acquisito il compendio immobiliare in oggetto come segue: contratto di compravendita di data 21.2.2007, del Notaio dott. sub rep.55002, Persona_6 racc.15199, registrato a Trieste il 7.3.2007 al n.148, serie 1T, esatti € 2.718,00.
*** *** ***
16) Per i suddetti trasferimenti e al fine di compensare tra le parti le loro reciproche ragioni di credito/debito in uno con il valore degli immobili, il NO si obbliga a Controparte_1 corrispondere alla NOa la somma complessiva di € 120.000,00 (euro Parte_1 centovenimila/00), di cui € 100.000,00 (euro centomila/00) nel giorno dell'udienza di data 29 maggio
2025 mediante consegna di assegno circolare, ulteriori € 10.000,00 entro sei mesi e i residui €
10.000,00 entro i successivi sei mesi;
tali ultimi due versamenti a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa e noto al NO . Pt_1 _1
17) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35, 22° co. D.L. 4.7.2006,
n.223, conv. in L. 4.8.2006, n.248, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente accordo e che la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) è stata corrisposta mediante assegno circolare;
18) Le parti reciprocamente rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili sopra indicati ed oggetto di reciproca cessione, esonerando gli uffici competenti da ogni responsabilità al riguardo e autorizzandosi reciprocamente a conseguire a proprio favore la voltura catastale e l'intavolazione del diritto di proprietà delle realità sopra indicate.
19) Le parti, edotte delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi dichiarate, dichiarano ai sensi del DPR cit. e con riferimento all'art.40 L. 28.2.1985, n. 47 che:
- non sono state realizzate opere o modifiche in assenza delle necessarie concessioni o autorizzazioni;
- negli immobili non sono state eseguite opere abusive e non sono pervenuti provvedimenti sanzionatori, né sono state eseguite opere o modifiche in contrasto con gli strumenti urbanistici, i pagina 10 di 13 regolamenti edilizi vigenti o le norme igienico sanitarie o per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni;
- non è stata presentata alcuna richiesta di condono al Comune di Trieste relativamente agli alloggi oggetto del presente trasferimento;
- in virtù delle vigenti norme, non vi sono impedimenti alla commercializzazione degli immobili in oggetto.
20) In conformità all'art.6, 3° co. del D. Lgs. 19.8.2005, n.192 - come modificato dalla L.3.8.2013,
n.90 di conversione del D.L. 4.6.2013, n.63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, i NOi
e , rispetto alle cessioni degli immobili oggetto del presente accordo Parte_1 Controparte_1
in cui rivestano la qualità di cessionari danno atto di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici comprensiva degli attestati di prestazione energetica - con relativa ricevuta di deposito, che si allegano al presente atto.
I NOi e , rispetto alle cessioni degli immobili oggetto del presente Parte_1 Controparte_1
accordo in cui rivestono la qualità di cedenti, dichiarano che i citati attestati di prestazione energetica sono pienamente validi ed efficaci, non sono scaduti e non risultano decaduti.
21) Le parti dichiarano che i trasferimenti avvengono nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e chiedono l'applicazione di ogni esenzione e/o agevolazione prevista per legge in materia. In particolare la totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ex art.19 L.6.3.1987, n.74.
22) Le parti, rispetto alle cessioni degli immobili oggetto del presente accordo in cui rivestono la qualità di cedenti, dichiarano che il presente atto non realizza plusvalenza di cui al D.L. 19.5.2020,
n.34 conv. in L.17.7.2020, n.77.
23) Le parti convengono che le detrazioni di imposta relativa all'IRPEF per lavori eseguiti sugli immobili oggetto del presente accordo rimarranno alla parte cedente per la quota che le spetta.
24) Le parti, rispetto alle cessioni degli immobili oggetto del presente accordo in cui rivestono la qualità di cedenti, dichiarano di garantire la proprietà, disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà delle quote parti di immobili ceduti da ipoteche, pesi e vincoli di qualsiasi genere, e si prestano reciprocamente, altresì, garanzie a termini di legge per ogni caso di evizione, spogli, danno o molestia.
25) In relazione agli impianti posti al servizio degli immobili in oggetto rispetto alle cessioni degli immobili oggetto del presente accordo in cui rivestano la qualità di cessionari dispensano la parte cedente dal rilasciare ogni garanzia.
pagina 11 di 13 26) Circa i costi per la somministrazione di acqua, energia elettrica e gas e le spese condominiali, anche straordinarie, le parti si accordano nel seguente modo: tutte dette spese, anche arretrate, sono e saranno a carico della parte cui in base al presente accordo viene attribuita la piena proprietà.
Le parti rinunciano a far valere qualsiasi credito riguardo le utenze e le spese condominiali già pagate che resteranno, invece, a carico di chi le ha anticipate. Le parti provvederanno a volturare le utenze alla firma del presente accordo, nonché ad avvisare l'amministrazione condominiale dei rispettivi immobili dell'avvenuto cambio di proprietà.
27) I beni mobili contenuti in ciascun immobile seguono la proprietà esclusiva immobiliare: quindi quelli che si trovano negli immobili di cui alle lettere da b) a g) delle premesse restano in proprietà esclusiva del NO , mentre quelli contenuti nell'immobile sub a) alla NOa _1
. L'unica eccezione è costituita dalla vasca idromassaggio gonfiabile che viene attribuita alla Pt_1
NOa . La NOa si obbliga a ritirare detto bene entro e non oltre giorni tre Pt_1 Pt_1
dall'udienza.
28) Le proprietà immobiliari vengono trasferite all'atto della sottoscrizione del verbale di separazione.
Il trasferimento avviene a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, ben nota a parte cessionaria, con ogni azione e ragione, pertinenza, accessione e accessorio, servitù, nulla escluso.
29) La NOa dichiara che l'alloggio (P.T. 8152 del C.C. di Trieste), oggi interamente Pt_1
acquisito in piena proprietà, verrà destinato ad abitazione principale della medesima.
30) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13, 8° co. L.31.12.2012, n.247.
31) Le parti dichiarano di essere entrambi di cittadinanza italiana.
32) Spese di lite interamente compensate”.
Comparendo in udienza dinanzi al giudice deSInato, le parti hanno confermato i termini dell'accordo, salve le seguenti precisazioni: “1) la somma di € 1800 per arretrati di mantenimento (di cui al punto 4 dell'allegato) verrà versata direttamente alla SI.ra sul conto corrente della stessa entro la Pt_1 data del 6 giugno 2025; 2) le spese straordinarie verranno versate direttamente ai figli e l'attestazione del pagamento verrà inviata alla SI.ra , così come per il contributo al mantenimento ordinario Pt_1
(come da punto 3 allegato); 3) le parti si danno atto che, a fini fiscali, tutte le imposte e tasse relative alla proprietà degli immobili saranno a carico della proprietà come oggi concordata, a far data dal 1 giugno 2025; 4) la ripartizione delle spese straordinarie seguirà il locale protocollo del 2015. Spese legali compensate. Si dà atto che il SI. consegna oggi alla SI.ra , che riceve, Controparte_1 Pt_1
pagina 12 di 13 assegno circolare emesso da Intesa San Paolo dd. 28/05/25, importo 100.000 euro, n. 3304847861-03, non trasferibile a nome della SI.ra ”. Parte_1
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia di divorzio in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L.
n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, il cui ascolto non è necessario, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci ed economici e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/07/92, in Trieste, tra e Parte_1 _1
; alle condizioni di cui al foglio allegato da loro depositato e sottoscritto nonché alla
[...]
successive precisazioni rese in udienza, siccome sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste al n. 249 p. 2 s. A anno 1992).
Così deciso in Trieste, il 29/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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