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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/08/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3357/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] – RJ – BRASILE il 08/08/1997 (con l'avv. Parte_1
Enrico Valcalcer e l'avv. stabilito Luciano Leitao)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 18 marzo 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nato il [...] a [...], dai cittadini Persona_1 italiani e il quale, emigrato in Brasile, contraeva Parte_2 Parte_3 matrimoniocon Persona_2
Dalla loro unione nasceva, in São Paulo – SP in data 02/01/1960, , dalla cui Persona_3 unione di fatto con nasceva, in Barra Do Piraí – Rj – Brasile, in data Controparte_2
08/08/1997, . Parte_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
1 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
A nulla rileva la nascita fuori dal matrimonio di , stante l'equiparazione Parte_1 operata dalla Legge 219 del 10.12.2012 dei figli c.d. naturali ai figli c.d. legittimi.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio status Persona_1 civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che il ricorrente ha presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_4 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, alla luce delle circostanze testé evidenziate e degli illustrati profili di criticità, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato Parte_1
a BARRA DO PIRAI – RJ – BRASILE il 08/08/1997, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 19 agosto 2025
2 Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3357/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato a [...] – RJ – BRASILE il 08/08/1997 (con l'avv. Parte_1
Enrico Valcalcer e l'avv. stabilito Luciano Leitao)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 18 marzo 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendente di , nato il [...] a [...], dai cittadini Persona_1 italiani e il quale, emigrato in Brasile, contraeva Parte_2 Parte_3 matrimoniocon Persona_2
Dalla loro unione nasceva, in São Paulo – SP in data 02/01/1960, , dalla cui Persona_3 unione di fatto con nasceva, in Barra Do Piraí – Rj – Brasile, in data Controparte_2
08/08/1997, . Parte_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
1 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
A nulla rileva la nascita fuori dal matrimonio di , stante l'equiparazione Parte_1 operata dalla Legge 219 del 10.12.2012 dei figli c.d. naturali ai figli c.d. legittimi.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio status Persona_1 civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che il ricorrente ha presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_3 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_4 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, alla luce delle circostanze testé evidenziate e degli illustrati profili di criticità, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato Parte_1
a BARRA DO PIRAI – RJ – BRASILE il 08/08/1997, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 19 agosto 2025
2 Il Giudice
Gianluca Tarantino
3