Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 36 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GABELLONE ALESSANDRO Parte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULLI FRANCESCO CP_1
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% sita in Ferrara via Padova
n. 28 int. 11 viene assegnata alla SI.ra , con il compendio mobiliare ivi Parte_1 custodito, che la abiterà unitamente al figlio minore e resta inteso che la Per_1 SI.ra si farà carico di ogni spesa condominiale di carattere ordinario, alcuna Pt_1 esclusa ed ivi comprese quelle di amministrazione (pure ordinarie), mentre resteranno a carico di ciascuno dei proprietari al 50% esclusivamente quelle di carattere straordinario.
3. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre SI.ra sita in Ferrara via Padova n. 28 int. 11. Parte_1
I genitori si impegnano a garantire al figlio il diritto di conservare un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione ed istruzione da ciascuno di essi, impegnandosi, in tal senso, ad effettuare scelte condivise Per_ nell'interesse del minore. 2 I genitori, inoltre, si impegnano a che il figlio conservi pagina 1 di 4
ed un week end a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica dopo cena. Fermo quanto sopra, il padre trascorrerà con il figlio due settimane consecutive o non, tra giugno ed agosto, periodo che verrà definito entro il mese di aprile di ogni anno compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Il minore trascorrerà con il padre una settimana nel periodo invernale e/o natalizio da concordare preventivamente. I giorni di Natale, Capodanno e Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori. Il padre potrà comunque vedere il figlio, compatibilmente con gli impegni dello stesso quando vorrà previo accordo telefonico con la madre. Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere con il figlio il proprio tempo nel rispetto delle eSIenze fisiologicocomportamentali del minore stante l'età dello stesso.
4. A titolo di mantenimento del figlio , il SI. corrisponderà Per_1 CP_1 alla SI.ra entro il giorno 05 di ogni mese la somma di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00). La suddetta somma sarà rivalutata anno per anno in base all'aumento dell'indice ISTAT pubblicato dalla CCIAA per la Provincia di Ferrara.
Tali somme saranno dovute e corrisposte mensilmente dal SI. sino a CP_1 quando il figlio non raggiungerà una propria autonomia ed autosufficienza Per_1 economica.
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla SI.ra . Parte_1
Le spese scolastiche, i campi estivi, i servizi di pre e post scuola, il doposcuola e la mensa,
i libri e le attrezzature scolastiche, le spese mediche e mediche straordinarie specialistiche
(odontoiatriche, ottiche ed oculistiche, ortopediche ecc.), le spese sportive, le attività ludiche saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Per quel che riguarda le spese di baby sitter, le parti stabiliscono espressamente che queste saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ma dovranno essere preventivamente concordate di volta in volta sulla base del bisogno singolare, dell'entità delle ore necessarie e solo ove non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario (o non in turno di responsabilità); diversamente esse saranno ad esclusivo carico del genitore che avrà richiesto la collaborazione della baby sitter. Per_ In caso di malattia del figlio e nell'impossibilità di entrambi i genitori a tenere il minore, le spese di baby sitter, saranno a carico degli stessi nella misura del 50%.
pagina 2 di 4 Le gite scolastiche e le vacanze studio, purche' previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; e comunque secondo l'individuazione esemplificativa ma non esaustiva di cui al vigente Protocollo applicato dal Tribunale di
Ferrara che qui per comodità si riporta per quanto di interesse:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
• visite specialistiche prescritte dal medico curante
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche
• tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private
• cure termali e fisioterapiche
• trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo)
• libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno • gite scolastiche senza pernottamento
• trasporto pubblico
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo)
• tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
• corsi di specializzazione
• gite scolastiche con pernottamento
• corsi di recupero e lezioni private
• alloggi presso la sede universitaria Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
1) tempo prolungato 2) mensa scolastica 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente
5. La SI.ra dichiara di rinunciare al contributo per il proprio Parte_1 mantenimento, essendo economicamente autosufficiente. Il SI. dichiara CP_1 di essere economicamente autosufficiente.
6. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto. Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
pagina 3 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i SIg.ri Parte_1 CP_1 chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data
27/11/2021 in Ferrara. Per_ Esponevano che dal matrimonio era nato il figlio minore , di anni 6; che in data
2/05/2023 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
In considerazione della natura e degli esiti della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/11/2021 in
Ferrara da e e trascritto al n. 213 parte I del Parte_1 CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara, alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 5.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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