Articolo 925 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 925.

(Animali mansuefatti).

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.

Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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