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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1605/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18640/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01196793 59 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1291/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste. Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.10.2025 Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 07120250119679359000 del complessivo valore di euro 42.540,82 (comprensivo di maggiore imposta sanzioni ed interessi) per l'anno d'imposta 2021, con la quale è stata iscritta a ruolo la maggiore Irpef scaturente dal mancato riconoscimento della detrazione al socio conferente in una startup innovativa, secondo quanto disciplina l'art.29 D.L
n.179/2012 e successive modifiche.
Il contribuente contesta il difetto di motivazione della cartella che non recherebbe il motivo per cui è intervenuta detta iscrizione a ruolo: deduce il ricorrente che se a seguito di ripetute corrispondenze e incontri tra il contribuente e l'ufficio territoriale di Napoli 1 dell'DE DP I Napoli (che ha gestito la procedura del controllo ex art.36 ter DPR 600/1973 per l'anno 2021), quest'ultimo ebbe ad emanare una nota in data 5.02.2025 in cui non riconosceva la spettanza dell'agevolazione richiesta, ciò nonostante, successivamente all'emanazione della cartella di pagamento de qua, lo stesso ufficio territoriale, con mail del giorno 11.08.2025 tornava per così dire “sui propri passi” e avrebbe abbandonato tutte le precedenti eccezioni che condussero al diniego del beneficio ( la contestualità del versamento, la tardività della certificazione, la tracciabilità contabile) per concentrarsi su un solo motivo di diniego, ovvero sia l'insussistenza di un piano di investimento della startup innovativa, contenente informazioni dettagliate. In ragione di ciò, il ricorrente asserisce la violazione dell'art.36 ter DPR 600/1973, nonché l'eccesso di potere dell'Agenzia, l'illegittimità per violazione dell'art.7 legge n 212/2000 (difetto di motivazione e illegittima integrazione postuma della motivazione), carenza dei presupposti per iscrivere a ruolo, dato che il contribuente avrebbe perfettamente rispettato quanto disposto dall'art.29 D.L n 179/2012 e D.M 7.05.2019.
A proposito del piano di investimento esibito, il contribuente deduce la sufficienza del piano presentato per prevalenza della sostanza sulla forma.
Infine, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto rispetto al momento della presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2021 per effetto della riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs n 87/2024.
L'AGENZIA ENTRATE – DP NAPOLI, nel costituirsi in giudizio, concludeva per l'infondatezza e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.4.2025 veniva rigettata l'istanza cautelare e compensate le spese della fase.
All'odierna udienza pubblica, sulle conclusioni riportate a verbale che richiamano gli atti di parte, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Non è riscontrabile alcuna violazione della procedura di controllo applicata, che è quella prevista dall'art.36 ter DPR 600/1973, tenuto conto che il controllo ha riguardato le detrazioni fiscali che vengono esposte nel modello di dichiarazione dal contribuente, sicchè l'Ufficio ne può contestare legittimità e fondatezza, dopo aver liquidato la dichiarazione dei redditi, senza compiere accertamenti di tipo sostanziale, ma unicamente controlli della completezza e pertinenza della, dopo avere attivato una attività istruttoria in contraddittorio.
La giurisprudenza ha stabilito “In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente“ (Sez. 6 - 5, n. 24813 del 15/09/2021, Rv. 662159 - 01)
L'Ufficio si è attenuto a tale principio, attivando un contraddittorio volto ad acquisire gli elementi documentali sottesi alla dichiarazione del contribuente e ne ha riscontrato l'inconsistenza rispetto alla agevolazione richiesta.
Non è neppure ravvisabile il dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento, visto che all'origine dell'iscrizione vi è una preventiva comunicazione di diniego del beneficio richiesto ampiamente motivata
(nota del giorno 5.02.2025). Il documento chiarisce: “dall'esame della documentazione prodotta e acquisita al protocollo n. 270387/2024, tesa a giustificare la spettanza della detrazione per investimenti in start up indicata nel Quadro RP, rigo 80, nonché dai riscontri effettuati in merito alle informazioni presenti in Anagrafe
Tributaria, si rappresenta quanto segue. Nel verbale di assemblea del 17.06.2021 Repertorio n. 27104
Raccolta n. 16611 della società Società_1 S.R.L. C.F. P.IVA_1 (società start-up di cui in argomento) è indicato che " .... il presidente alla luce dell'assenza dei soci ... e Ricorrente_1 propone di concedere ai soci il termine di 30 giorni dalla iscrizione della presente delibera presso il Registro delle imprese per la sottoscrizione del capitale sociale con contestuale versamento anche del relativo sovrapprezzo con facoltà dei soci di sottoscrivere l'eventuale capitale inoptato dai soci anche non proporzionalmente". Dalla documentazione trasmessa non si rileva, nei termini indicati dal Verbale, alcun versamento da parte del socio Ricorrente_1 di somme da far confluire nell'aumento di capitale e del sovrapprezzo. Tale conferimento rappresenta condizione propedeutica essenziale per usufruire della detrazione per investimenti in start-up di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012. A giustificazione del conferimento da effettuare per godere del!' agevolazione trattata sono state prodotte le contabili di sette bonifici effettuati dalla S.V. datati 24.05.2018 per € 20.000,00, 20/06/2018 per € 10.000,00, 17/09/2018 per € 20.000,00, 06/02/2019 per € 20.000,00,
13/02/2019 per € 10.000,00, 13/03/2019 per € 10.000,00, 12/04/2019 € 10.000,00 recanti come descrizione versamento futuro aumento di capitale" nella società Società_1. Dall'esame formale dei bilanci non vi è traccia degli importi conferiti relativi all'anno d'imposta 2018 e 2019 della società citata, né è stato fornito alcun chiarimento di come essi siano stati contabilizzati. In proposito si evidenzia che in sede di controllo formale si è tenuto conto del parere espresso dalla Direzione Regionale della Lombardia n. 904-11/2024 che ritiene ammissibile l'utilizzo dei conferimenti iscritti alla voce "Riserva in conto futuro aumento di capitale sociale" e solo successivamente utilizzati per l'aumento di capitale sociale, ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012, ampliando, di fatto, le indicazioni esposte al paragrafo 6.3 della Circolare n. 16/E del 2014 secondo cui " ... per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start- up innovativa. Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Nella comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter DPR 600/73 si richiedeva la produzione anche della certificazione della start-up innovativa attestante di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 7, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento (art. 5 D. interministeriale del 07.05.2019, comma l lett. a). Considerato
l'assenza di un valido conferimento correttamente contabilizzato in bilancio e il Verbale di assemblea datato
17.06.2021, non rileva la certificazione allegata per il requisito di cui all'art. 4 comma 7 D. interministeriale
75/2019 datata 26.04.2022. Inoltre, dalla documentazione prodotta non emerge alcun piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti
(art. 5 D. interministeriale del 07.05.2019, comma l lett. b) In proposito risulta prodotta la copia del Budget costi/investimenti-Conto economico Forecasts 2019-2021 che non può essere formalmente equiparata ad un piano di investimento. Per quanto sopra rappresentato si confermano gli esiti a debito contenuti nella comunicazione del controllo formale in quanto non sussistono le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del
Decreto Interministeriale 07.05.2019 per la frizione della detrazione per investimenti in start up.”.
In sintesi, dalla lettura della comunicazione inviata al contribuente in data 5 febbraio 2025 è possibile ricavare che a fronte di una detrazione per investimenti in startup, esposta al rigo 80 del quadro RP della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 da Ricorrente_1, nonché dai riscontri effettuati in A.T ed infine in base alla documentazione acquisita con prot. n. 270387/2024, (decisivi per il controllo sono stati i contenuti del verbale di assemblea del 17.06.2021, dei sette bonifici del 24.05.2018, 20.06.2018, 17.09.2018, 06.02.2019,
13.02.2019 e 13.03.2019, recanti tutti la descrizione “ versamento futuro aumento di capitale”, dei bilanci per gli anni 2018 e 2019 della società Società_1, in cui non vi è traccia degli importi conferiti), è stato possibile affermare che non era stato fatto alcun versamento da parte del socio Ricorrente_1 di somme da far confluire nell'aumento di capitale e del sovrapprezzo.
Ciò premesso, il contribuente pretende di desumere da una mail dell'Ufficio in data 11.8.2025, una “rinuncia” alle censure rilevate con la sopra indicata nota del 5.2.2025: si tratta di una pretesa priva di qualunque fondamento.
Il giorno 11.08.2025 sono stati confermati tutti i motivi per i quali a febbraio non fu possibile “documentalmente parlando”, riconoscere il beneficio richiesto;
in particolare, la questione dei mancati versamenti, non è affatto
“superata” perché l'Ufficio, con la mail del giorno 11.08.2025, diversamente da ciò che afferma il ricorrente nel proprio atto introduttivo, così si esprime. “in riferimento al controllo formale di cui all'art. 36 ter DPR 600/1973 nei confronti del dott. Ricorrente_1, lo scrivente Ufficio ha esaminato l'ulteriore documentazione prodotta con mail del 10 luglio u.s. A seguito della trattazione effettuata, si confermano gli esiti a debito già comunicati con nota prot. n. 24629 del 05.02.2025 in quanto dall'esame della documentazione prodotta non emerge alcun piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti (art. 5 D. interministeriale del 07.05.2019, comma l lett. b). In particolare, risulta prodotta la copia del Budget costi/investimenti- Conto economico Forecasts 2019-2021 che non può essere formalmente equiparata ad un piano di investimento”.
Dunque, non è possibile riscontrare smentite del diniego del giorno 5.02.2025, nemmeno per ciò che interessa il termine di sessanta giorni dal conferimento, termine entro cui avrebbe dovuto essere rilasciata dalla startup una certificazione, attestante di non aver superato il limite di cui all'art.4 comma 7 D. interministeriale 75/2019, anche perché la certificazione datata 26.04.2022, è stata ritenuta a giusta causa irrilevante, mancando un valido conferimento correttamente contabilizzato e tenuto conto sempre del verbale del 17.06.2021
Altrettanto preciso e mai smentito è stato il diniego nella parte in cui si riferisce al piano di investimento della startup innovativa, che non è possibile riscontrare nel presente caso, perché quello esibito è mancante di informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività d'impresa, sui relativi prodotti, sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti secondo quanto all'art.5 D. interministeriale del 7.05.2019 comma 1 lettera b.
In conclusione, le difese del contribuente sono generiche e aspecifiche, oltre che rivolte a proporre una diversa valutazione degli atti amministrativi il tenore dei quali risulta palese dal loro testo.
Quanto alle sanzioni, non è applicabile il più favorevole regime previsto a decorrere dall'anno 2024, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: « In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs.
n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie» (Sez. U, n. 356 del 13/01/2010 Rv. 611221 – 01; recentemente, Sez.
L, n. 31459 del 07/12/2024 Rv. 672987 - 01).
Le spese del giudizio seguono per soccombenza nella misura indicata nel dispositivo alla luce dello sforzo defensionale e della pretestuosità del ricorso nonché della non contestata nota spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite in favore di AGENZIA
ENTRATE – DP NAPOLI 1 che liquida in euro 2.500, oltre rimborso il 15% per spese generali e altri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18640/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01196793 59 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1291/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste. Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.10.2025 Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 07120250119679359000 del complessivo valore di euro 42.540,82 (comprensivo di maggiore imposta sanzioni ed interessi) per l'anno d'imposta 2021, con la quale è stata iscritta a ruolo la maggiore Irpef scaturente dal mancato riconoscimento della detrazione al socio conferente in una startup innovativa, secondo quanto disciplina l'art.29 D.L
n.179/2012 e successive modifiche.
Il contribuente contesta il difetto di motivazione della cartella che non recherebbe il motivo per cui è intervenuta detta iscrizione a ruolo: deduce il ricorrente che se a seguito di ripetute corrispondenze e incontri tra il contribuente e l'ufficio territoriale di Napoli 1 dell'DE DP I Napoli (che ha gestito la procedura del controllo ex art.36 ter DPR 600/1973 per l'anno 2021), quest'ultimo ebbe ad emanare una nota in data 5.02.2025 in cui non riconosceva la spettanza dell'agevolazione richiesta, ciò nonostante, successivamente all'emanazione della cartella di pagamento de qua, lo stesso ufficio territoriale, con mail del giorno 11.08.2025 tornava per così dire “sui propri passi” e avrebbe abbandonato tutte le precedenti eccezioni che condussero al diniego del beneficio ( la contestualità del versamento, la tardività della certificazione, la tracciabilità contabile) per concentrarsi su un solo motivo di diniego, ovvero sia l'insussistenza di un piano di investimento della startup innovativa, contenente informazioni dettagliate. In ragione di ciò, il ricorrente asserisce la violazione dell'art.36 ter DPR 600/1973, nonché l'eccesso di potere dell'Agenzia, l'illegittimità per violazione dell'art.7 legge n 212/2000 (difetto di motivazione e illegittima integrazione postuma della motivazione), carenza dei presupposti per iscrivere a ruolo, dato che il contribuente avrebbe perfettamente rispettato quanto disposto dall'art.29 D.L n 179/2012 e D.M 7.05.2019.
A proposito del piano di investimento esibito, il contribuente deduce la sufficienza del piano presentato per prevalenza della sostanza sulla forma.
Infine, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto rispetto al momento della presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2021 per effetto della riforma delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs n 87/2024.
L'AGENZIA ENTRATE – DP NAPOLI, nel costituirsi in giudizio, concludeva per l'infondatezza e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.4.2025 veniva rigettata l'istanza cautelare e compensate le spese della fase.
All'odierna udienza pubblica, sulle conclusioni riportate a verbale che richiamano gli atti di parte, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Non è riscontrabile alcuna violazione della procedura di controllo applicata, che è quella prevista dall'art.36 ter DPR 600/1973, tenuto conto che il controllo ha riguardato le detrazioni fiscali che vengono esposte nel modello di dichiarazione dal contribuente, sicchè l'Ufficio ne può contestare legittimità e fondatezza, dopo aver liquidato la dichiarazione dei redditi, senza compiere accertamenti di tipo sostanziale, ma unicamente controlli della completezza e pertinenza della, dopo avere attivato una attività istruttoria in contraddittorio.
La giurisprudenza ha stabilito “In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali;
viceversa, la prima fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente“ (Sez. 6 - 5, n. 24813 del 15/09/2021, Rv. 662159 - 01)
L'Ufficio si è attenuto a tale principio, attivando un contraddittorio volto ad acquisire gli elementi documentali sottesi alla dichiarazione del contribuente e ne ha riscontrato l'inconsistenza rispetto alla agevolazione richiesta.
Non è neppure ravvisabile il dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento, visto che all'origine dell'iscrizione vi è una preventiva comunicazione di diniego del beneficio richiesto ampiamente motivata
(nota del giorno 5.02.2025). Il documento chiarisce: “dall'esame della documentazione prodotta e acquisita al protocollo n. 270387/2024, tesa a giustificare la spettanza della detrazione per investimenti in start up indicata nel Quadro RP, rigo 80, nonché dai riscontri effettuati in merito alle informazioni presenti in Anagrafe
Tributaria, si rappresenta quanto segue. Nel verbale di assemblea del 17.06.2021 Repertorio n. 27104
Raccolta n. 16611 della società Società_1 S.R.L. C.F. P.IVA_1 (società start-up di cui in argomento) è indicato che " .... il presidente alla luce dell'assenza dei soci ... e Ricorrente_1 propone di concedere ai soci il termine di 30 giorni dalla iscrizione della presente delibera presso il Registro delle imprese per la sottoscrizione del capitale sociale con contestuale versamento anche del relativo sovrapprezzo con facoltà dei soci di sottoscrivere l'eventuale capitale inoptato dai soci anche non proporzionalmente". Dalla documentazione trasmessa non si rileva, nei termini indicati dal Verbale, alcun versamento da parte del socio Ricorrente_1 di somme da far confluire nell'aumento di capitale e del sovrapprezzo. Tale conferimento rappresenta condizione propedeutica essenziale per usufruire della detrazione per investimenti in start-up di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012. A giustificazione del conferimento da effettuare per godere del!' agevolazione trattata sono state prodotte le contabili di sette bonifici effettuati dalla S.V. datati 24.05.2018 per € 20.000,00, 20/06/2018 per € 10.000,00, 17/09/2018 per € 20.000,00, 06/02/2019 per € 20.000,00,
13/02/2019 per € 10.000,00, 13/03/2019 per € 10.000,00, 12/04/2019 € 10.000,00 recanti come descrizione versamento futuro aumento di capitale" nella società Società_1. Dall'esame formale dei bilanci non vi è traccia degli importi conferiti relativi all'anno d'imposta 2018 e 2019 della società citata, né è stato fornito alcun chiarimento di come essi siano stati contabilizzati. In proposito si evidenzia che in sede di controllo formale si è tenuto conto del parere espresso dalla Direzione Regionale della Lombardia n. 904-11/2024 che ritiene ammissibile l'utilizzo dei conferimenti iscritti alla voce "Riserva in conto futuro aumento di capitale sociale" e solo successivamente utilizzati per l'aumento di capitale sociale, ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012, ampliando, di fatto, le indicazioni esposte al paragrafo 6.3 della Circolare n. 16/E del 2014 secondo cui " ... per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start- up innovativa. Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Nella comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter DPR 600/73 si richiedeva la produzione anche della certificazione della start-up innovativa attestante di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 7, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento (art. 5 D. interministeriale del 07.05.2019, comma l lett. a). Considerato
l'assenza di un valido conferimento correttamente contabilizzato in bilancio e il Verbale di assemblea datato
17.06.2021, non rileva la certificazione allegata per il requisito di cui all'art. 4 comma 7 D. interministeriale
75/2019 datata 26.04.2022. Inoltre, dalla documentazione prodotta non emerge alcun piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti
(art. 5 D. interministeriale del 07.05.2019, comma l lett. b) In proposito risulta prodotta la copia del Budget costi/investimenti-Conto economico Forecasts 2019-2021 che non può essere formalmente equiparata ad un piano di investimento. Per quanto sopra rappresentato si confermano gli esiti a debito contenuti nella comunicazione del controllo formale in quanto non sussistono le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del
Decreto Interministeriale 07.05.2019 per la frizione della detrazione per investimenti in start up.”.
In sintesi, dalla lettura della comunicazione inviata al contribuente in data 5 febbraio 2025 è possibile ricavare che a fronte di una detrazione per investimenti in startup, esposta al rigo 80 del quadro RP della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 da Ricorrente_1, nonché dai riscontri effettuati in A.T ed infine in base alla documentazione acquisita con prot. n. 270387/2024, (decisivi per il controllo sono stati i contenuti del verbale di assemblea del 17.06.2021, dei sette bonifici del 24.05.2018, 20.06.2018, 17.09.2018, 06.02.2019,
13.02.2019 e 13.03.2019, recanti tutti la descrizione “ versamento futuro aumento di capitale”, dei bilanci per gli anni 2018 e 2019 della società Società_1, in cui non vi è traccia degli importi conferiti), è stato possibile affermare che non era stato fatto alcun versamento da parte del socio Ricorrente_1 di somme da far confluire nell'aumento di capitale e del sovrapprezzo.
Ciò premesso, il contribuente pretende di desumere da una mail dell'Ufficio in data 11.8.2025, una “rinuncia” alle censure rilevate con la sopra indicata nota del 5.2.2025: si tratta di una pretesa priva di qualunque fondamento.
Il giorno 11.08.2025 sono stati confermati tutti i motivi per i quali a febbraio non fu possibile “documentalmente parlando”, riconoscere il beneficio richiesto;
in particolare, la questione dei mancati versamenti, non è affatto
“superata” perché l'Ufficio, con la mail del giorno 11.08.2025, diversamente da ciò che afferma il ricorrente nel proprio atto introduttivo, così si esprime. “in riferimento al controllo formale di cui all'art. 36 ter DPR 600/1973 nei confronti del dott. Ricorrente_1, lo scrivente Ufficio ha esaminato l'ulteriore documentazione prodotta con mail del 10 luglio u.s. A seguito della trattazione effettuata, si confermano gli esiti a debito già comunicati con nota prot. n. 24629 del 05.02.2025 in quanto dall'esame della documentazione prodotta non emerge alcun piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti (art. 5 D. interministeriale del 07.05.2019, comma l lett. b). In particolare, risulta prodotta la copia del Budget costi/investimenti- Conto economico Forecasts 2019-2021 che non può essere formalmente equiparata ad un piano di investimento”.
Dunque, non è possibile riscontrare smentite del diniego del giorno 5.02.2025, nemmeno per ciò che interessa il termine di sessanta giorni dal conferimento, termine entro cui avrebbe dovuto essere rilasciata dalla startup una certificazione, attestante di non aver superato il limite di cui all'art.4 comma 7 D. interministeriale 75/2019, anche perché la certificazione datata 26.04.2022, è stata ritenuta a giusta causa irrilevante, mancando un valido conferimento correttamente contabilizzato e tenuto conto sempre del verbale del 17.06.2021
Altrettanto preciso e mai smentito è stato il diniego nella parte in cui si riferisce al piano di investimento della startup innovativa, che non è possibile riscontrare nel presente caso, perché quello esibito è mancante di informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività d'impresa, sui relativi prodotti, sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti secondo quanto all'art.5 D. interministeriale del 7.05.2019 comma 1 lettera b.
In conclusione, le difese del contribuente sono generiche e aspecifiche, oltre che rivolte a proporre una diversa valutazione degli atti amministrativi il tenore dei quali risulta palese dal loro testo.
Quanto alle sanzioni, non è applicabile il più favorevole regime previsto a decorrere dall'anno 2024, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: « In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs.
n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie» (Sez. U, n. 356 del 13/01/2010 Rv. 611221 – 01; recentemente, Sez.
L, n. 31459 del 07/12/2024 Rv. 672987 - 01).
Le spese del giudizio seguono per soccombenza nella misura indicata nel dispositivo alla luce dello sforzo defensionale e della pretestuosità del ricorso nonché della non contestata nota spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite in favore di AGENZIA
ENTRATE – DP NAPOLI 1 che liquida in euro 2.500, oltre rimborso il 15% per spese generali e altri accessori di legge se dovuti.