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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1842/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO RAFFAELLI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ, N. 36, FORLÌ, presso il difensore avv. FILIPPO
RAFFAELLI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IA Controparte_1 C.F._1
COLLINELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZALE D. VITTORIA, N. 1, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. COLLINELLI IA
CONVENUTO nonché
CP_2
TERZO CHIAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 31.05.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 25.10.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RL, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'SI meglio descritto in premessa ex art. 1453,1492,1497 c.c. - 2043 c.c. 640 c.p. e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dei costi di mantenimento dell'SI RL dal 25/7/2019 alla data della emananda sentenza;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute da parte attrice pari ad € 2.176,25 (doc. 5 allegato all'atto di citazione); condannare altresì il convenuto alla ripresa in consegna dell'SI per cui è causa, a sua cura e spese, stabilendo, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., una
pagina 1 di 17 penale di € 7 (sette) per ogni eventuale giorno di ritardo dalla pubblicazione della sentenza all'adempimento effettivo dell'obbligo di presa in consegna, ovvero in quel diverso importo, maggiore
o minore, ritenuto giusto e provata all'esito del giudizio, con maggiorazione di interessi legali e/o compensativi e rivalutazione monetaria dalla data del 25/7/2019 al saldo effettivo e rifusione integrale delle spese di CTP e CTU. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario che tale si dichiara”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 29.10.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza o eccezione respinta:
1. In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere, rimettendo le parti innanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di RL, con conseguente ed integrale condanna dell'attore al pagamento in favore del signor di tutte le spese Controparte_1 legali sostenute dal predetto per la costituzione nel presente giudizio;
2. Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, quale azione promossa ai sensi dell'art. 1495 c.c e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dall' avverso il convenuto, signor;
anche in questa ipotesi con Parte_1 Controparte_1 integrale vittoria di spese, compensi professionali relativi al presente giudizio ed accessori di legge;
3. In via principale, nel merito;
accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi con riferimento alla permuta dell'SI di cui è causa per tutte le motivazioni addotte nella comparsa di costituzione depositata e per l'effetto rigettarsi le domande tutte proposte dall'attore nel presente giudizio, attesa la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio dall' Parte_1 dichiararsi il signor ( ), tenuto a garantire integralmente il CP_2 C.F._2 convenuto Sig. manlevandolo completamente rispetto agli effetti dell'eventuale CP_1 accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dal predetto attore e/o dalle altre parti del presente giudizio;
il tutto per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto che devono intendersi integralmente richiamati nelle rispettive argomentazioni;
per l'effetto, condannare il signor ( ), al pagamento delle somme che siano accertate e/o liquidate in CP_2 C.F._2 corso di causa, nel caso di eventuale accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte attrice e/o comunque proposte da tutte le altre parti del giudizio.
5. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge”;
- parte terza chiamata è UM.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo compratore in Parte_1 permuta) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RL (di seguito anche solo Controparte_1 venditore e/o permutante), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 30.10.2024. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che, nell'ambito di una trattativa commerciale inerente la vendita di un cavallo da parte di Parte_1 all'odierna parte convenuta accettava di ricevere in permuta, oltre al conguaglio in Controparte_1 denaro pattuito, da quest'ultimo un SI - di nome - macellabile e di pronta commercialità, in CP_3 base alla relativa documentazione identificativa consegnata dal venditore. Parimenti, dava atto che, solo a seguito di controlli veterinari, emergeva come l'SI ricevuto in permuta non fosse macellabile e che il permutante avesse, in realtà, consegnato un equino diverso da quello Controparte_1 indicato nel documento ufficiale di identificazione dell'animale. Parte attrice deduceva, altresì, di aver contestato la predetta scoperta a , il quale aveva ammesso la mancata Controparte_1 corrispondenza con quanto promesso.
pagina 2 di 17 Pertanto, parte attrice domandava la risoluzione del contratto di permuta dell'SI ex artt. 1453, 1492 e 1497 c.c., con conseguente immediata restituzione dell'asilo di nome Secondo al permutante e condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. ad una penale pari ad euro 7,00 per ogni giorno di ritardo e deduceva di aver subito ingenti danni patrimoniali, derivanti dalla mancata possibilità – in spregio agli accordi intercorsi fra le parti - di macellare l'animale e, dunque, dai conseguenti costi di mantenimento. Chiedeva, in aggiunta, la rifusione delle spese di assistenza legale sostenute in sede stragiudiziale per avviare il procedimento di negoziazione assistita, che non aveva dato esito positivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.10.2021, si costituiva CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto poiché infondato in fatto e in diritto.
[...] In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito, essendo il valore della domanda proposta inferiore ad euro 5.000,00. Inoltre, qualificando la domanda attorea quale azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., ne eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione, confermando che la consegna dell'SI permutato è avvenuta in data 25.07.2019, mentre la prima denuncia del vizio scoperto dal compratore è datata 14.12.2020 e l'atto di citazione è stato dallo stesso notificato alla controparte solo in data 11.06.2021. Quanto al merito, parte convenuta eccepiva, in particolare, l'infondatezza Controparte_1 dell'avversaria pretesa, eccependo il valore irrisorio dell'SI di nome consegnato in CP_3 permuta, di euro 200,00, e dando atto di averlo acquistato due mesi prima da il quale CP_2 aveva fornito a il libretto identificativo dell'animale contenente l'indicazione del Controparte_1 numero seriale del microchip associato. Inoltre, parte convenuta deduceva come il cavallo acquistato da presentasse una forte zoppia tale da portare al necessario abbattimento, avvenuto in data Parte_1
14.10.2019. Nello specifico, parte convenuta affermava di non essere mai stato consapevole dell'errata chippatura dell'SI e di non aver mai conosciuto le ragioni determinanti l'accettazione dell'animale ricevuto in permuta da parte di e, dunque, di non essere a conoscenza della volontà di parte attrice di Parte_1 destinarlo al macello. Parimenti, dava atto di aver sempre respinto ogni propria responsabilità.
Da ultimo ed in via subordinata, parte convenuta domandava di essere autorizzato Controparte_1 alla chiamata in causa del terzo in qualità di primo venditore dell'SI di nome , CP_2 CP_3 dal quale domandava di essere tenuto indenne e manlevato rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nei propri confronti da parte attrice.
Con decreto del 10.11.2021, ritenuta ammissibile la chiamata in causa del terzo formulata tempestivamente da parte convenuta, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché parte convenuta provvedesse a chiamare in causa il terzo con rispetto Controparte_1 CP_2 dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..
All'udienza del 13.04.2022, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti di parte terza chiamata, non costituita, (in seguito anche solo primo venditore), ne CP_2 dichiarava la contumacia, assegnava su richiesta alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava l'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 26.10.2022, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 come disposto con decreto del 10.08.2022, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 29.06.2023, e comparsi personalmente in Controparte_1 CP_2 udienza, rendevano interrogatorio formale e venivano escussi i testimoni Testimone_1 Tes_2
il giudice, vista la presenza personale in
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 udienza di tutte le parti processuali, le sentiva in libero interrogatorio al fine di tentare la conciliazione ex artt. 117 e 185 c.p.c. e all'esito formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
pagina 3 di 17 All'udienza del 9.11.2023, e dichiaravano di accettare la Controparte_1 CP_2 proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre legale rappresentante di parte attrice, CP_4 dichiarava di non accettare;
veniva, altresì, escusso il residuo testimone Testimone_6
Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.11.2023, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuto necessario, ai fini del decidere, introdurre una consulenza tecnica d'ufficio veterinaria, il giudice nominava CTU formulava il quesito e fissava Persona_1 udienza per il giuramento del CTU e il relativo conferimento dell'incarico.
All'udienza del 19.12.2023, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico e, in data 14.05.2024, depositava l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza del 30.05.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 10.05.2024, letto l'elaborato peritale definitivo e ritenuto che lo stesso fosse esaustivo ai fini del decidere, ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 31.05.2024, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate dalle parti costituite.
*** Parte Le domande attoree proposte dal compratore nei confronti di parte convenuta Pt_1 sono fondate e, dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Parimenti, accoglibile è la domanda di garanzia impropria e manleva tempestivamente proposta da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata UM . Controparte_1 CP_2
A tale specifico proposito e per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare come nell'ambito del presente giudizio, non vi sia stata estensione della domanda ad opera di parte attrice direttamente nei confronti di parte terza chiamata UM . Parte_1 CP_2
Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione, è opportuno trattare le varie questioni sollevate dalle parti costituite in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e preliminari, sollevate da parte convenuta e ad altre considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del giudice adito sollevata da parte convenuta, per essere competente il giudice di pace, non può trovare accoglimento stante il complessivo valore della causa, determinato in base alla sommatoria di valore delle plurime domande attoree proposte nei confronti dell'unica parte convenuta, per come risultante dagli atti.
A tal proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, l'art. 7 c.p.c. – ratione temporis vigente
- espressamente prevede che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” e che per determinare il valore della domanda ai fini della competenza occorre fare riferimento a quanto indicato, in via generale, dall'art. 10 c.p.c. – per quanto di specifico interesse “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale” (comma 2) - e, nello specifico, ai sensi dell'art. 14 c.p.c. per cui “Nelle cause relative a somme di danaro o a beni pagina 4 di 17 mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”. Nel presente giudizio, le domande formulate da parte attrice nei confronti del venditore / permutante oltre ad avere ad oggetto la declaratoria di risoluzione contrattuale del Controparte_1 contratto orale di permuta per grave inadempimento colposo del permutante e le relative obbligazioni restitutorie (di valore indeterminabile), sono relative anche ad una duplice pretesa risarcitoria vantata dal compratore tanto a titolo di condanna del venditore al pagamento dei danni CP_5 patrimoniali subiti a causa nel necessario mantenimento dell'SI, in realtà non macellabile, ricevuto (quantificabili alla data della proposizione della domanda in euro 2.200,00 - 200 euro per 11 mesi – richiesti comunque fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi), quanto a titolo di condanna alla rifusione delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute da parte attrice prima dell'introduzione del giudizio (quantificate dalla parte in euro 2.176,25). Alla sommatoria del valore delle singole domande appena analizzate, si deve altresì aggiungere l'ulteriore domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento di una penale pari ad euro 7,00 per ogni giorno di ritardata presa in consegna dell'asilo a seguito della risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (di valore parimenti indeterminabile). Tutto ciò premesso e alla luce degli atti del presente giudizio, sussiste certamente la competenza per valore – peraltro correttamente indicata anche da parte attrice in calce al proprio atto di citazione, ai fini del pagamento del contributo unificato - del Tribunale di RL, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c..
1.2 Sempre in via generale e preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli euro 50.000,00 in materia di diritti disponibili e ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, prevista dall'art. 3, comma 1, del d. l. n. 132 del 12.09.2014 si è, in ogni caso, ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione al preventivo invito in negoziazione assistita, con esito negativo (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice) ed in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 13.04.2022.
1.3 Ancora in via preliminare e alla luce delle contrapposte allegazioni e ricostruzioni di parte, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento e alla risoluzione contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di permuta, perfezionatosi con consegna dell'SI di nome e della relativa documentazione identificativa da parte di a in CP_3 Controparte_1 CP_5 data 25.07.2019 – circostanza fattuale pacifica tra le odierne parti processuali. In via generale, come noto e sulla base del pacifico orientamento della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Inoltre e per quanto di specifico interesse, ci si limita a richiamare il principio generale per cui qualsiasi negozio contrattuale si fonda proprio sull'elemento dell'accordo delle parti ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c. ovvero sull'incontro delle reciproche manifestazioni di volontà dei contraenti. Tanto è vero, che si ha il perfezionamento del contratto proprio nel momento in cui viene raggiunto dalle parti contraenti l'accordo sull'insieme degli elementi, tanto principali quanto secondari ed pagina 5 di 17 accessori, del contratto, in forza dell'autonomia negoziale che caratterizza le parti contraenti che
“possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative” ai sensi dell'art. 1322 c.c.. In aggiunta e sempre con riferimento alla nozione codicistica di autonomia contrattuale, si ricorda che, salvo la necessità di conclusione di un contratto in forma scritta ad substantiam e/o ad probationem, previsto per alcune specifiche ipotesi tassative, la conclusione del contratto può avvenire anche mediante accettazione della proposta verbalmente e/o per facta concludentia ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte della controparte negoziale, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto e disciplinato dall'art. 1327 c.c.. Il contratto tipico di permuta, al pari del contratto di compravendita, di beni mobili è certamente un accordo contrattuale a forma libera e che non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo accordo tra le parti fornita anche per testimoni o per presunzioni. Sempre in tema di prova del contratto, però si deve anche richiamare la norma di cui all'art. 2721 c.c. che prevede limitati casi in cui è ammissibile la prova testimoniale della fonte negoziale e testualmente dispone che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Pertanto, salvo rientrare nella minima soglia di valore prevista, la possibilità di ammettere i testimoni per dimostrare l'esistenza di un contratto, in assenza quantomeno di idonei principi di prova scritta, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice caso per caso sulla base delle circostanze concrete quali, a titolo esemplificativo ed anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, rapporti di amicizia o di parentela tra le parti, la non particolare rilevanza dell'importo corrisposto e degli interessi in gioco, nonché la natura stessa del contratto in oggetto. In particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si devono evidenziare i principi espressi a tal proposito dalla Corte di Cassazione per cui, da un lato, occorre contemperare la concreta valutazione delle predette ragioni comunque all'esigenza di prudenza e di cautela, principi che parimenti caratterizzano il sistema dei traffici economici e commerciali, che normalmente richiedono alle parti la predisposizione di documentazione scritta, soprattutto in caso di impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (cfr. Cass. n. 7940 del 20.04.2020) e, dall'altro, però, oltre alla natura del contratto e al valore economico contenuto dello stesso, elemento centrale di valutazione è, senza dubbio, la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, per cui se gli stessi risultano tra loro legati da vincolo familiare ed affettivo, maggiormente giustificata risulta l'assenza di una prova documentale del contratto e del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 14457 del 7.06.2013). In aggiunta, deve evidenziarsi come al pari delle prove orali, anche le presunzioni semplici sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ed in particolare l'art. 2729 c.c. statuisce che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. A queste condizioni la presunzione sostanzialmente può attribuire un adeguato grado di probabilità, in base al generale principio dell'id quod plerunque accidit, in ordine alla sussistenza del fatto da provare (cfr. Cass. n. 9225/2005). Nello specifico, poi, in ultima analisi, ci si limita a ricordare che ai sensi dell'art. 1555 c.c. “Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
2. In merito alle domande attoree di risoluzione contrattuale ex artt. 1453, 1492 e 1497 c.c.
e di condanna di parte convenuta alle conseguenti obbligazioni restitutorie e risarcitorie. Qualificazione giuridica della domanda. Aliud pro alio Passando poi all'analisi delle specifiche domande di merito proposte da parte attrice Pt_1 nei confronti del proprio venditore / permutante si rileva che, alla luce delle
[...] Controparte_1 complessive risultanze probatorie acquisite nel corso del presente giudizio, è certamente emerso il grave inadempimento contrattuale imputabile a parte convenuta in relazione all'obbligazione assunta di consegnare in permuta alla controparte uno specifico SI dotato delle caratteristiche indicate nella documentazione identificativa (Passaporto – Libretto Segnaletico), con conseguente necessità – nei pagina 6 di 17 limiti della domanda proposta – di dichiarare la risoluzione del contratto di permuta perfezionatosi tra le parti in data 25.07.2019 con la consegna dell'SI di nome , oggetto di permuta per CP_3 l'acquisto di un cavallo, e la conseguente restituzione dello stesso al venditore. 2.1 In primo luogo, costituisce circostanza pacifica tra le parti la conclusione del contratto di permuta avente ad oggetto l'SI, conosciuto con il nome di Secondo e dotato del Passaporto – Libretto Segnaletico che riporta il numero di microchip n. 380271006055310 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), tra il compratore e il venditore che a propria volta aveva in Parte_1 Controparte_1 precedenza il medesimo SI dal proprio dante causa Inoltre, è indispensabile precisare CP_2 sin d'ora come un tale accordo contrattuale sia stato concluso verbalmente tra le parti contraenti, tenuto conto del contesto di riferimento ovvero il valore non particolarmente rilevante dei beni mobili permutati e compravenduti e dei rapporti di conoscenza tra le parti, emersi nel corso degli interrogatori formali e liberi resi dalle stesse parti nel corso dell'udienza istruttoria del 29.06.2023. Fatti salvi, dunque, i motivi soggettivi che hanno spinto le parti contraenti alla conclusione di un tale contratto verbale, sostanzialmente irrilevanti ai fini della presente decisione, si deve evidenziare come sia emerso dagli atti che, a fronte dell'accordo stipulato avente ad oggetto l'SI meglio identificato nel Passaporto – Libretto Segnaletico presso l'anagrafe equina, in possesso del permutante in quanto ricevuto dal proprio dante causa e poi consegnato dallo stesso CP_2 Controparte_1 all'odierna parte attrice in data 25.07.2019 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 2 e 3 parte convenuta), l'SI in concreto consegnato dal venditore non fosse quello contrattualmente previsto. In tal senso, oltre ai plurimi riscontri documentali forniti dalle parti (cfr. doc. nn. 1, 2, 6 parte attrice e doc. nn. 2, 3 e 4 parte convenuta), dirimenti al fine della prova circa il sostanziale scambio tra i
Passaporti relativi agli asini conosciuti come Primo e Secondo, originariamente di proprietà del solo e la conseguente confusione degli stessi, nell'ambito dei successivi trasferimenti ad altri CP_2 soggetti, sono le dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria orale condotta. Da un lato, infatti, – a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa in qualità di Testimone_2 impiegato all'Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna - ha affermato che “l'SI in possesso di non era macellabile. Ricordo che non vi era corrispondenza tra passaporto e chip Pt_1 presente sui due asini” e che “gli asini e Secondo, in origine, erano di proprietà dell'allevatore Pt_2
il quale ha proceduto a far eseguire l'identificazione degli stessi (con inserimento del chip da Per_2 parte del dott. e rilascio del relativo passaporto in data 18.11.2017). L'SI è stato Per_3 CP_3 dichiarato destinato al consumo umano (perché aveva meno di un anno e l'allevatore poteva scegliere se destinarlo al macello oppure no), mentre l'SI , avendo più di un anno, è stato Pt_2 obbligatoriamente dichiarato non macellabile per l'età. Successivamente, vende a Per_2 CP_2 entrambi gli asini, muniti di passaporti in data 27.12.2017. vende l'SI (microchip n. CP_2 CP_3
) a (pertanto quello macellabile), mentre l'SI (microchip n. PartitaIVA_2 CP_1 Pt_2
) a (…) per quanto di mia conoscenza, si è sempre fatto PartitaIVA_3 Testimone_1 riferimento al passaporto, senza mai controllare l'effettiva corrispondenza fra passaporto e microchip”. Dall'altro lato, il sostanziale scambio tra i Passaporti e la conseguente confusione tra gli asini conosciuti come Primo e Secondo, risultante documentalmente dai successivi accertamenti veterinari che hanno interessato l'SI permutato, in particolare effettuati in data 21.10.2019 dal veterinario il relativo registro (cfr. doc. n. 6 parte attrice), ha trovato puntuale e Testimone_3 coerente riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese da moglie di Testimone_4 CP_4
in regime di separazione dei beni, che ricorda di essere stata “presente sia all'accertamento
[...] veterinario, sia alla telefonata e doveva essere prima dell'inverno 2019, ora non ricordo la data esatta. Preciso che, durante l'accertamento veterinario, il veterinario accertò che il numero di microchip, inserito nell'SI, non corrispondeva al numero indicato nel passaporto in nostro possesso” (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2023). Nello specifico e per completezza espositiva, si deve precisare che i predetti testimoni – entrambi capaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2295 del 2.02.2021 e Cass. n. 21418 del pagina 7 di 17 21.10.2015) – devono essere ritenuti in questa sede senza dubbio attendibili nella misura in cui, per un verso, hanno entrambi risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in contraddizioni e, per altro verso, hanno dichiarato di essersi in gran parte occupati direttamente e/o di aver assistito agli eventi oggetto del presente giudizio, non avendo in ogni caso un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporti una loro legittimazione principale a proporre l'azione o anche solo una loro legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri.
In ultima analisi, si osserva come la non conformità , o meglio la totale alterità, dell'SI attualmente in possesso di rispetto a quello oggetto dell'accordo di permuta derivante dal Passaporto – Parte_1
Libretto Segnaletico consegnato dal venditore è stata implicitamente confermata dal consulente tecnico nominato che, nel corso del sopralluogo condotto presso la sede dell'odierna parte attrice ha potuto visionare ed analizzare l'SI ivi presente (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024).
2.2 In secondo luogo e premesso un tale necessario accertamento fattuale, ci si limita, altresì, a ricordare che gli artt. 112 e 113 c.p.c. impongono all'organo giudicante nell'ambito del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica sia di valutare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, non limitandosi alla formulazione letterale delle conclusioni della parte medesima e sia, pur sempre nel rispetto dei principi generali della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di condurre una qualificazione giuridica dei fatti allegati e provati dalle parti processuali. In particolare, in ragione delle contestazioni giuridiche sollevate sul punto da parte convenuta, si rende opportuno richiamare alcune consolidate e condivisibili massime giurisprudenziali, tese ad affermare che “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. di recente anche Cass. n. 5832 del 3.03.2021) e che “il limite al potere di interpretazione della domanda del giudice del merito è rappresentato dal rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (cfr. Cass. n. 13945 del 3.08.2012).
Pertanto ed in via di ragione maggiormente liquida, alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte emerse nel corso dell'istruttoria del presente giudizio va senza dubbio dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento imputabile e colposo del venditore / permutante per aver consegnato in concreto un SI con microchip diverso e di Controparte_1 natura non macellabile, anziché quello oggetto dell'accordo verbale concluso tra le odierne parti processuali ovvero dotato di microchip n. 380271006055310 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), essendo senza dubbio integrata nel caso di specie, una permuta di aliud pro alio.
Innanzitutto, con particolare riferimento al contratto di compravendita, è indispensabile precisare che, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, incombe sul compratore l'onere della prova in merito alla sussistenza dei vizi del bene compravenduto. Infatti, “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019). In aggiunta, si deve ricordare che, alla luce della disciplina codicistica e della più recente giurisprudenza in materia di compravendita di beni mobili, senza dubbio estensibile alla permuta, tra i possibili vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore, vi sono i vizi della pagina 8 di 17 cosa venduta, che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c., i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta ex art. 1497 c.c., nonché la consegna dell'aliud pro alio, istituto quest'ultimo di pura creazione giurisprudenziale. La distinzione tra questi distinti vizi è, poi, chiaramente tratteggiata dalla giurisprudenza che afferma che “in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse
o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di aliud pro alio che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso
o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (cfr. ex multis Cass. n. 6596 del 5.04.2016 e Cass. n. 33149 del 16.12.2019). Ciò rende diversi i predetti vizi già sul piano dell'allegazione ed, inoltre, gli stessi differiscono anche con riferimento alla disciplina dei termini di decadenza e di prescrizione. I vizi redibitori di cui all'art. 1490 c.c. e di mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. integrano, infatti, ipotesi di inesatto adempimento, in relazione alle quali opera la speciale garanzia per vizi stabilita dall'art. 1492 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ai sensi dell'art. 1495, commi 1 e 2, c.c.. Ancora, per quanto di specifico interesse circa l'individuazione della natura dei predetti vizi ed in particolare quali vizi costituenti il cd. aliud pro alio, si deve evidenziare che ciò è possibile solo a seguito di una valutazione circa le qualità necessarie del bene compravenduto ad assolvere alla propria naturale funzione economico-sociale. Per un verso, si deve precisare che la configurabilità della vendita di aliud pro alio deve ritenersi esclusa a fronte di una impossibilità soltanto temporanea di utilizzare il bene, quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, si da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, in ciò consistendo la cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale (cfr. ex multis Cass. n. 10490 del 21.05.2015, nonché già Cass. n. 10916 del 2011 e di recente anche Cass. n. 13214 del 14.05.2024). Per altro verso, ancora, configura una ipotesi di vendita di aliud pro alio, ovvero un'ipotesi di inadempimento contrattuale e non già di inesatto adempimento – con conseguenti ripercussioni in ordine all'onere della prova -, la cosa consegnata che difetta delle particolari qualità necessarie, per assolvere alla naturale funzione economico-sociale e, quindi, per fornire l'utilità normalmente richiesta oppure per assolvere ad altra funzione che le parti contraenti, sulla base delle rispettive e conformi manifestazioni di volontà, abbiano assunto come essenziale (cfr. Cass. 25230 del 24.08.2023, nonché Cass. n. 6787 del 4.05.2012 e Cass. n. 14586 del 2004). Tale irrimediabile non realizzabilità della causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo della proprietà e l'accertata inidoneità della cosa ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata determinano, ove provati, un inadempimento di non scarsa importanza alla luce dei contrapposti interessi delle parti contraenti che comporta la risoluzione del contratto. 2.3 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, nel caso di specie, i vizi allegati e provati in giudizio da parte del compratore – consegna di un SI non conforme e del tutto altro Parte_1 rispetto alle specifiche caratteristiche del diverso SI identificato nel Passaporto – Libretto Segnaletico contestualmente ricevuto dal venditore e, dunque, all'accordo contrattuale verbalmente concluso sulla base della sola documentazione identificativa per la permuta dell'SI macellabile con numero di microchip n. – costituiscono non già una semplice mancanza delle qualità PartitaIVA_4 promesse, ma bensì il difetto assoluto e non riparabile del bene mobile permutato ad assolvere alla pagina 9 di 17 propria naturale funzione economico-sociale in concreto assunta come essenziale dalle parti contraenti in ragione delle specifiche caratteristiche dell'SI emergenti dalla documentazione identificativa analizzata in sede di perfezionamento del contratto di permuta da entrambe le parti contraenti.
La successiva scoperta di aver ricevuto in permuta un SI, per sua natura non macellabile, e altro rispetto all'SI di nome , con numero di microchip n. 380271006055310 e per sua natura CP_3 macellabile – dunque, commerciabile - (cfr. doc. n. 1 parte attrice), alla luce del contesto fattuale sopra descritto e della natura imprenditoriale dell'odierna parte attrice, non può che rintegrare in concreto un inadempimento imputabile al venditore – che si è obbligato a consegnare una determinata cosa e ne ha invece consegnata una diversa, non tanto come genere, quanto come sottospecie per funzione economico-sociale tipica, senza porre in essere in base ad un generale criterio di diligenza alcun controllo specifico in merito all'SI permutato - di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Pertanto ed in sintesi, la domanda attorea di risoluzione contrattuale deve trovare pieno accoglimento, non avendo l'odierna parte convenuta fornito adeguata prova di un proprio esatto adempimento e/o di altro idoneo fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, a nulla Parte rilevando nello specifico rapporto contrattuale tra venditore / permutante e compratore Pt_1 l'allegata mancata conoscenza in capo al primo della non corrispondenza tra l'SI consegnato e quello identificato nel Passaporto – Libretto Segnaletico in proprio possesso, in forza dell'autoresponsabilità e della diligenza che deve caratterizzare la condotta di tutte le parti contraenti che operano sul mercato.
2.3.1 Sempre a tale specifico proposito, si deve rilevare la non accoglibilità dell'eccezione di decadenza e di prescrizione del compratore dal diritto alla garanzia per i vizi della merce compravenduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., tempestivamente sollevata da parte convenuta. Sotto un primo profilo di analisi, una tale eccezione è in radice non fondata in considerazione dell'accertata natura di cd. aliud pro alio dei vizi lamentati e provati da parte attrice, la cui azione giudiziale è, dunque, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti eccezionalmente dal codice civile in materia di vendita di beni mobili ed è soggetta al solo termine di prescrizione ordinaria. Sotto un secondo profilo di analisi, l'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta in relazione ai vizi, qualificati dalla stessa parte attrice, ai sensi dell'art. 1497 c.c., deve essere comunque rigettata alla luce delle chiare circostanze fattuali emerse nel corso dell'istruttoria orale condotta. Ci si limita, infatti, a richiamare, per un verso, le coerenti dichiarazioni testimoniali rese dal testimone che presente all'accertamento veterinario del 21.10.2019, ha affermato che “quindi Testimone_4 mio marito comunicò telefonicamente a questa problematica. ADR: preciso che la telefonata CP_1 era in vivavoce, per far sì che sentisse anche il veterinario presente” e che “in quella telefonata, subito dopo la verifica del veterinario, confermò che l'SI gli era stato venduto da mentre CP_1 CP_2 in una seconda telefonata, a distanza di un po' di tempo, e sempre effettuata da mio marito a CP_1 quest'ultimo disse di aver scoperto la non corrispondenza fra il chip ed il passaporto”. Per altro verso, devono essere valorizzate in tal senso anche le dichiarazioni, sostanzialmente confessorie, rese in interrogatorio formale dal venditore / permutante per cui lo Controparte_1 stesso ricorda di essere stato contattato telefonicamente da “il quale mi comunicò le CP_4 problematiche relative all'identificazione dell'SI, ma ciò è avvenuto molti mesi dopo alla consegna dell'SI da parte mia” e “di aver ricevuto l'SI e di non aver mai verificato la corrispondenza in quanto sprovvisto del lettore del microchip e di aver poi dato in permuta quanto ricevuto da , CP_2 tenuto conto della scoperta del vizio occulto databile in data 21.10.2019, al momento dell'effettuazione di successivi accertamenti veterinari (cfr. doc. n. 6 parte attrice), nonché tenuto conto del sostanziale riconoscimento di un tale vizio – consegna di un SI non corrispondente a quello individuato nel relativo Passaporto - da parte del venditore / permutante (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2023). 2.3.2 Accertata, dunque, la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta e dichiarata la conseguente risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso pagina 10 di 17 tra le parti in data 25.07.2019 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta), ci si limita a ricordare che, come noto, la risoluzione del contatto rappresenta il rimedio ad un vizio funzionale del contratto, originariamente valido, che inibisce in concreto la realizzazione del programma negoziale concordato tra le parti e determina, quindi, lo scioglimento del vincolo contrattuale con effetti retroattivi, liberatori e restitutori per le parti contraenti ai sensi dell'art. 1458 c.c., non solo in relazione alle prestazioni obbligatorie eventualmente ancora non eseguite, ma anche con riferimento a quelle già eventualmente eseguite in forza del contratto validamente concluso e poi dichiarato risolto. In terzo luogo, venuta meno la causa giustificativa del trasferimento di proprietà dell'SI permutato a causa del grave inadempimento contrattuale in precedenza accertato e non avendo la controparte offerto idonea prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. e all'art. 1494 c.c. – come meglio si dirà nel proseguo della presente motivazione -, nel caso di specie, parte attrice non risulta più Parte_1 legittimata al possesso dello stesso, che quindi dovrà essere restituito al venditore / permutante (cfr. Cass. n. 2956 del 07.02.2011) e conseguentemente non deve essere oltre Controparte_1 onerata dai necessari costi di mantenimento in buona salute dell'SI permutato.
In ragione della natura del bene mobile in oggetto e della necessità di organizzazione il relativo trasporto, nonché i necessari adempimenti amministrativi, si ritiene equo assegnare all'odierna parte convenuta, termine entro e non oltre il giorno 25.05.2025, al fine di adempiere, a proprie spese e cura, ad una tale obbligazione restitutoria. Nello specifico, sul punto, ci si limita a richiamare quanto indicato dal CTU nominato nell'ambito della propria consulenza per cui “(…) Il primo passaggio da intraprendere è quello relativo al ritiro dell'SI dalla struttura dove attualmente esso è stabulato, ovvero l'ASD “I . Per ottenere questo è necessario che si ristabilisca la corretta identificazione Pt_1 dei soggetti e venga registrato il passaggio di proprietà dell'SI “Primo” e dell'SI “Secondo”, ad opera dell' con la collaborazione e l'approvazione delle parti Controparte_6 (…)” (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024). 2.3.3 In ultima analisi, sempre in accoglimento delle domande formulate in via principale da parte attrice, nella specie, si rende altresì necessario fissare e porre a carico dell'odierna parte convenuta, nella presente sede condannata a porre in essere gli adempimenti per provvedere all'obbligazione restitutoria dell'SI per cui è causa in conseguenza della declaratoria della risoluzione del contratto di permuta, la misura coercitiva indiretta richiesta da sussistendo Parte_1 tutti i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., nei limiti della domanda proposta in atto di citazione. A tal proposito, ci si limita a richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 614 bis c.p.c. per cui “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza” e ad osservare che una tale pena privata di carattere meramente economico risponde alla ratio di tutelare la parte giudiziale vittoriosa, in caso di persistente inadempimento di un provvedimento di condanna ad obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, quali gli obblighi di facere, per loro natura incoercibili.
Questo è senza dubbio il caso della presente condanna giudiziale a provvedere, a proprie spese, alle restituzioni derivanti dalla risoluzione contrattuale intervenuta e, quindi, a riprendersi l'SI permutato attualmente custodito presso la sede di parte attrice. In particolare, si osserva che in ragione del termine concesso a per consentirgli l'adempimento all'obbligazione restitutoria, non si Controparte_1 rinvengono in atti altre specifiche e circostanziate ragioni che potrebbero giustificare un ulteriore differimento del termine per la riconsegna dell'SI permutato al permutante inadempiente.
Per quanto riguarda la liquidazione del quantum, poi, si precisa che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo la ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della controversia, la natura della prestazione e il danno quantificabile e/o prevedibile in ragione del persistente inadempimento, nonostante il provvedimento di condanna ad un facere – nel caso di specie – costituisca già titolo esecutivo.
pagina 11 di 17 Alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, risulta certamente equa la somma, indicata sin dal proprio atto di citazione da parte attrice, pari ad euro 7,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritirare, a proprie spese, l'SI oggetto di causa, in considerazione dell'importo giornaliero medio sostenuto per il sostentamento dell'SI, derivante dall'importo mensile pari ad euro 200,00 quantificato dal consulente tecnico d'ufficio a titolo di costi di mantenimento per necessità alimentari e di cura dello stesso (euro 200,00 : 30 gg = 6,66), oltre all'importo forfettario pari ad euro 240,00 per spese sanitarie annue. 2.4 In quarto luogo ed in considerazione di quanto in precedenza già accertato in termini di inadempimento contrattuale imputabile alla parte contraente risulta fondata anche Controparte_1 l'ulteriore domanda attorea di condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in conseguenza dell'aliud pro alio ricevuto in permuta. Sul punto, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle domande risarcitorie formulate da parte attrice. Innanzitutto, si ritiene opportuno riportare anche quanto disposto testualmente dall'art. 1494 c.c. per cui “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Si deve poi rilevare che l'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa compravenduta ex art. 1494 c.c. è senza dubbio azione cumulabile con le azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c., ma può anche essere esercitata autonomamente, sempre che ne sussistano i relativi presupposti, compresa la colpa del venditore (cfr. Cass. n. 6044 del 2004 e più di recente Cass. n. 1218 del 17.01.2022, nonché Cass. n. 14986 del 28.05.2021) e che comunque “l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021). È, dunque, ammissibile che il compratore possa agire per il risarcimento del danno costituito dalle spese sostenute in ragione dei vizi del bene compravenduto, in quanto il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi (cfr. di recente anche Cass. n. 14986 del 2021) ed integrando una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr. Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948 del 20.04.2020). A tal proposito, si osserva, inoltre, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'Inadempimento colposo. In particolare, pertanto, ci si limita a ricordare che la sola declaratoria di responsabilità del debitore per grave e colposo inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c..
Ulteriormente, si ritiene opportuno richiamare altresì la massima giurisprudenziale in base alla quale
“in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 18947 del 2017).
pagina 12 di 17 Tutto ciò doverosamente premesso, nella specie, un tale onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito danni – che abbiano comportato un evento lesivo della sfera patrimoniale del compratore derivate dagli accertati vizi del bene permutato, integrante un Parte_1 aliud pro alio per cui l'SI consegnato, non essendo macellabile non è in grado di assolvere alla funzione economico-sociale condivisa dalle parti contraenti che hanno fatto esclusivo riferimento al
(poi rivelatosi erroneo) Passaporto – Libretto Segnaletico - è stato senza dubbio assolto da parte attrice nell'ambito del presente giudizio con riferimento alle spese di mantenimento in buona salute dell'SI non macellabile ricevuto in permuta, sostenute dalla data della consegna alla data odierna.
Costituiscono, infatti, circostanze fattuali emerse dagli atti, nonché da considerarsi notorie in relazione all'an debeatur, quelle relative alla necessità alimentare quotidiana dell'SI e quelle relative alla necessità di cure sanitarie nel corso dell'anno, nonché l'effettiva attività di custodia svolta dall'odierna parte attrice in relazione all'SI ricevuto in permuta dal 25.07.2019, in buono stato di salute quantomeno alla data in cui il CTU nominato nel corso delle operazioni peritali lo ha visitato ed esaminato, al fine di rispondere ai quesiti affidatigli. Nello specifico, il CTU ha confermato che
“Attualmente l'SI oggetto di causa ha 19 anni, circa. L'aspettativa di vita, al momento è di 6-11 anni” (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024) e nella sostanza ha confermato il corretto mantenimento dello stato di salute dell'animale presso chiarendo sulla base delle proprie Parte_1 conoscenze e della propria esperienza tecnica in materia, che “In relazione alle spese sostenute per le cure prestate all'SI denominato “Primo” posso affermare che quanto riferito dalla parte “ Pt_1
è in linea con le spese abitualmente sostenute per la cura di un SI nel nostro territorio”. Pertanto, i conseguenti costi sostenuti negli anni dall'odierna parte attrice e che la stessa dovrà sostenere fino alla data fissata per la compiuta retrocessione, per il quotidiano mantenimento dell'SI non macellabile in concreto ricevuto in permuta, in ragione dell'inadempimento colposo del venditore / permutante, che non ha dimostrato fattivamente di aver posto in essere alcun presidio teso alla verifica dell'effettiva rispondenza dell'SI in suo possesso rispetto all'asilo identificato nel Passaporto consegnato contestualmente al compratore, devono essere risarciti, in quanto danno emergente, conseguenza immediata e diretta derivante dalla responsabilità contrattuale accertata in capo a parte convenuta che, omettendo di porre in essere il minimo controllo, ha consegnato un Controparte_1 bene per un altro o meglio un bene riconducibile ad una sottospecie, per individualità, consistenza e funzione, del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Alla luce della più recente interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il venditore non ha l'obbligo di consegnare un bene immune da vizi, ma ha certamente l'obbligo di garantire il compratore in caso di vizi, nonché di indennizzarlo per non aver potuto conseguire il risultato traslativo promesso contrattualmente.
A tal proposito, si deve precisare che, a seguito del disposto vaglio di congruità dei costi allegati da parte attrice, il consulente tecnico d'ufficio, sempre sulla base di condivisibili parametri tecnici, ancorati alla propria esperienza professionale in materia, ha stimato nello specifico caso in esame che
“Il costo indicato per il mantenimento annuo è quindi di 200 x 12 = €2400, ai quali si aggiungono le spese sanitarie, pari a €240, per il totale di € 2640€” (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024). Tali importi vanno applicati al periodo compreso tra la data di consegna dell'SI a del Parte_1
25.07.2019 e la data fissata nella presente sede giudiziale per la compiuta retrocessione dell'SI permutato al venditore / permutante del 25.05.2025, dunque, per la durata di Controparte_1 complessivi cinque anni e dieci mesi (euro 14.000,00 + euro 1.440,00 = euro 15.440,00). In ultima analisi ed in ragione delle contestazioni sollevate, seppur in via generale e non particolarmente specifica, da parte convenuta, si deve rilevare sin d'ora l'assenza di prova circa un eventuale concorso di responsabilità del creditore, odierna parte attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione dell'affidamento del compratore nella veridicità delle dichiarazioni del venditore circa le caratteristiche dell'SI permutato, mediante esibizione e consegna del relativo Passaporto – Libretto Segnaletico. Peraltro, si deve porre in evidenza il fatto che, a differenza di quanto accertato con riferimento alla prima vendita dell'SI per cui è causa tra il primo venditore e il CP_2
pagina 13 di 17 rivenditore nell'ambito del successivo atto traslativo della proprietà il compratore Controparte_1 non è emerso che fosse a conoscenza dell'esistenza di altro SI conosciuto con il nome Parte_1 di e dotato di microchip n. 380271006055266, sempre proveniente dal medesimo allevamento Pt_2 d'origine di e venduto allo stesso unitamente all'SI per cui è causa Persona_4 CP_2 conosciuto con il nome di (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 2, 3 e 4 parte convenuta). In tal CP_3 senso si deve valorizzare la dichiarazione resa nel corso dell'interrogatorio formale da parte di che ha affermato, con specifico riferimento alla telefonata intercorso con Controparte_1 CP_4
dopo la scoperta della non conformità dell'SI di possesso di quest'ultimo, “È vero che gli
[...] dissi che l'SI mi era stato venduto da ” (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2023). CP_2
La mancanza di prova circa la conoscenza o anche solo della conoscibilità astratta di un tale antefatto al momento del ricevimento dell'unico SI in permuta in data 25.07.2019 è assorbente con riferimento all'impossibilità muove un rimprovero in termini di colpa concorrente in capo allo stesso compratore che all'epoca dei fatti risulta, infatti, aver avuto rapporti negoziali unicamente con il Parte_1 venditore / permutante in relazione ad un singolo SI oggetto di permuta. Controparte_1
Dunque, nemmeno in base ai generali principi di correttezza e buona fede, nonché di diligenza qualificata, di imprenditore del settore, era da lui esigibile un onere di ulteriore verifica rispetto alle dichiarazioni rese dal venditore, sulla base di una valutazione ex ante ed in astratto. In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal compratore viene accolta con riferimento alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
3. In merito all'ulteriore domanda attorea di condanna di parte convenuta alla refusione delle spese legali stragiudiziali sostenute da nel corso del procedimento di CP_5 negoziazione assistita obbligatoria instaurata prima del presente giudizio Parimenti fondata è l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese legali a carico del compratore nell'ambito dell'instaurato procedimento stragiudiziale di negoziazione Parte_1 assistita obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale relativa, come nel caso di specie, al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli euro 50.000,00 in materia di diritti disponibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. l. n. 132 del 12.09.2014 (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice). Una tale attività stragiudiziale, pertanto, si è senza dubbio resa necessaria al fine di tentare una definizione bonaria della presente vertenza e soprattutto al fine di assolvere alla condizione di procedibilità relativa alle future ed eventuali domande giudiziali tese a far accertare il denunciato grave inadempimento del permutante convenuto e le conseguenti obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
Come noto, sul punto, ci si limita a ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n. 24481 del 04.11.2020).
Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali di assistenza legale sopportate dall'odierna parte attrice prima della necessaria introduzione del presente procedimento giudiziale sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'odierna parte convenuta tenuto Controparte_1 conto del tentativo dell'odierna parte attrice di evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario in ragione del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia fornito sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi di una tale domanda risarcitoria, avendo prodotto lettera di diffida stragiudiziale pagina 14 di 17 inviata alla controparte, nonché gli atti del procedimento di negoziazione assistita instaurato (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte attrice). Inoltre, si deve precisare come la nota proforma emessa dal difensore di parte attrice ed offerta in comunicazione in relazione alla predetta attività di assistenza stragiudiziale risulti in linea con le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014.
Anche una tale specifica posta di danno viene, quindi, riconosciuta a favore di parte attrice, nel rispetto dei principi della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c..
4. In merito alla domanda di garanzia e manleva proposta in via subordinata da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato UM Controparte_1 CP_2
Responsabilità contrattuale del venditore ed inadempimento colposo Conseguentemente all'accoglimento delle domande attoree proposte nei confronti di parte convenuta anche la domanda di garanzia e di manleva formulata da quest'ultimo Controparte_1 nei confronti del proprio venditore è, senza dubbio fondata e deve trovare accoglimento, CP_2 in considerazione della responsabilità contrattuale in capo a quest'ultimo, parimenti emersa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio di merito e per le ragioni in precedenza evidenziate, estensibili anche al distinto rapporto contrattuale ora in esame.
Con specifico riferimento alla natura contumaciale di un tale autonomo rapporto processuale, si rende necessario richiamare brevemente, in via generale, che il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che
“la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del UM” (cfr. ex multis Cass. n. 14860 del 13.06.2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo, si ritiene che in atti sia stata raggiunta adeguata prova circa la conclusione ed il perfezionamento del contratto di compravendita dell'SI conosciuto con il nome di , consegnato in data 29.05.2019 dal primo venditore al CP_3 CP_2 primo compratore (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte convenuta e doc. n. 1 parte attrice) e, Controparte_1 dovendosi richiamare integralmente le risultanze istruttorie in precedenza analizzate, circa la consegna da parte del primo in favore del secondo di un SI diverso per individualità e per natura rispetto all'SI oggetto dell'accordo verbale di trasferimento di proprietà e meglio individuato nel Passaporto
– Libretto Segnaletico contestualmente consegnato all'odierna parte convenuta. La consegna di un tale aliud pro alio, infatti, si è poi successivamente perpetrata nei confronti dell'odierna parte attrice. Pertanto, pur nell'autonomia di ciascuna successiva vendita del medesimo animale, è certamente ammissibile e fondata la domanda proposta dal primo compratore e successivo rivenditore di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno al proprio compratore, nella specie in Parte_1 quanto l'inadempimento del rivenditore è direttamente connesso e consequenziale Controparte_1 alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (cfr. CP_2
Cass. n. 1631 del 24.01.2020 e Cass. n. 2115/2015).
Sul punto e per completezza espositiva, si deve osservare che in base alle specifiche allegazioni assertive e probatorie della stessa parte convenuta nell'ambito del presente giudizio, deve ritenersi provato che al momento dell'acquisto dell'SI conosciuto con il nome di Controparte_1
e poi rivelatosi essere il diverso asilo conosciuto con il nome di , era a conoscenza del CP_3 Pt_2 possesso da parte dello stesso proprietario della provenienza degli stessi dal medesimo CP_2
pagina 15 di 17 allevamento di proprietà di (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte convenuta e doc. n. 1 parte attrice). Persona_4 Tale consapevolezza è, quindi, certamente propria a maggior ragione del primo venditore dell'SI per cui è causa, in relazione al quale sussiste una responsabilità da inadempimento colposo CP_2 nei confronti del primo compratore, odierna parte convenuta, non avendo adottato alcuna idonea misura
- sulla base di un giudizio prognostico ex ante ed in astratto – per verificare l'effettiva corrispondenza tra il Passaporto e l'animale dotato di microchip e per evitare il possibile, ed in effetti intervenuto, scambio nei fatti tra l'SI , con microchip n. 380271006055310, oggetto dell'accordo di CP_3 vendita con e l'SI , con microchip n. 380271006055266, oggetto di Controparte_1 Pt_2 accordo di vendita al terzo Testimone_1
Al contrario, in secondo luogo, si ritiene che non sia stata fornita ad opera di parte terza chiamata, che ha scelto liberamente di non costituirsi nell'ambito del presente giudizio, sufficiente prova in merito alla propria assenza di colpa in merito all'inadempimento contrattuale verificatosi e, dunque, è certamente tenuta a garantire e manlevare il primo compratore e rivenditore dell'SI erroneamente trasferito rispetto all'SI in concreto promesso in vendita, in relazione alle conseguenze dannose causalmente dipendenti dal proprio originario inadempimento.
5. In merito alla liquidazione delle spese di lite e dei costi della consulenza tecnica d'ufficio Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia in relazione alle domande proposte – indeterminabile - ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
5.1 Nel caso di specie, in relazione ai rapporti processuali tra parte attrice e parte convenuta, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a Controparte_1 tutte le domande attoree, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
Inoltre, occorre rilevare che il difensore di parte attrice si è dichiarato antistatario in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
5.2 Quanto ai rapporti processuali tra parte convenuta e parte terza chiamata Controparte_1 non costituita trovando applicazione oltre al criterio generale della soccombenza ai sensi CP_2 dell'art. 91 c.p.c. il principio di causalità anche in materia di regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), stante l'integrale accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta, le relative spese processuali sostenute da parte convenuta vanno poteste a carico della parte terza chiamata risultata soccombente.
5.3 I costi della consulenza tecnica d'ufficio vengono posti definitivamente a carico di parte convenuta in solido con parte terza chiamata non costituita, in ragione delle risultanze della stessa e del fatto che con le proprie scelte difensive in concreto vi hanno dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1842/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
pagina 16 di 17 2. ACCERTA E DICHIARA la risoluzione del contratto di permuta dell'SI conosciuto con il nome di Secondo, perfezionatasi tra le odierne parti attrice e convenuta in data 25.07.2019, a causa del grave inadempimento imputabile e colposo del venditore / permutante Controparte_1
3. NN, per l'effetto, parte convenuta ad adempiere, a proprie spese, alla Controparte_1 conseguente obbligazione restitutoria dell'SI permutato, per cui è causa, attualmente custodito presso la sede di parte attrice assegnando termine entro e non oltre il giorno 25.05.2025. Parte_1
4. FISSA ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura di euro 7,00 al giorno la somma di denaro dovuta da parte convenuta in favore di parte attrice per ogni giorno di ritardo Controparte_1 Parte_1 nell'esecuzione dell'ordine di compiuta retrocessione dell'SI permutato, dalla scadenza del termine assegnato alla parte onerata al precedente punto del dispositivo.
5. NN, per l'effetto, parte convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di euro 17.089,54 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_1 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, conseguenza immediata e diretta del grave e colposo inadempimento del venditore / permutante oltre interessi di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. NN, sempre per l'effetto, parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice della somma di euro 2.176,25, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 relativo alle conseguenti spese legali stragiudiziali di assistenza sostenute da parte attrice, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
7. ACCOGLIE le domande proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza Controparte_1 chiamata non costituita per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
8. ACCERTA, DICHIARA E NN parte terza chiamata non costituita a CP_2 manlevare e a tenere indenne integralmente parte convenuta dalle conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli della presente sentenza in termini di risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento colposo riconosciuti in favore di parte attrice nonché in termini di spese sostenute dalla Parte_1 parte convenuta per procedere all'effettiva esecuzione del presente provvedimento giudiziale.
9. NN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici
[...] per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 598,23 per contributo unificato e relativi bolli, nonché per spese di notifica e delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Filippo Raffaelli.
10. NN parte terza chiamata non costituita al pagamento in favore di parte CP_2 convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi;
spese Controparte_1 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 564,98 per contributo unificato, nonché per documentati costi di notifica e di intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
11. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
e di parte terza chiamata non costituita in solido tra loro.
[...] CP_2
RL, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1842/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO RAFFAELLI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ, N. 36, FORLÌ, presso il difensore avv. FILIPPO
RAFFAELLI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IA Controparte_1 C.F._1
COLLINELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZALE D. VITTORIA, N. 1, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. COLLINELLI IA
CONVENUTO nonché
CP_2
TERZO CHIAMATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 31.05.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 25.10.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RL, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'SI meglio descritto in premessa ex art. 1453,1492,1497 c.c. - 2043 c.c. 640 c.p. e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dei costi di mantenimento dell'SI RL dal 25/7/2019 alla data della emananda sentenza;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute da parte attrice pari ad € 2.176,25 (doc. 5 allegato all'atto di citazione); condannare altresì il convenuto alla ripresa in consegna dell'SI per cui è causa, a sua cura e spese, stabilendo, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., una
pagina 1 di 17 penale di € 7 (sette) per ogni eventuale giorno di ritardo dalla pubblicazione della sentenza all'adempimento effettivo dell'obbligo di presa in consegna, ovvero in quel diverso importo, maggiore
o minore, ritenuto giusto e provata all'esito del giudizio, con maggiorazione di interessi legali e/o compensativi e rivalutazione monetaria dalla data del 25/7/2019 al saldo effettivo e rifusione integrale delle spese di CTP e CTU. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario che tale si dichiara”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 29.10.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza o eccezione respinta:
1. In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere, rimettendo le parti innanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di RL, con conseguente ed integrale condanna dell'attore al pagamento in favore del signor di tutte le spese Controparte_1 legali sostenute dal predetto per la costituzione nel presente giudizio;
2. Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, quale azione promossa ai sensi dell'art. 1495 c.c e, per l'effetto, rigettarsi le domande proposte dall' avverso il convenuto, signor;
anche in questa ipotesi con Parte_1 Controparte_1 integrale vittoria di spese, compensi professionali relativi al presente giudizio ed accessori di legge;
3. In via principale, nel merito;
accertarsi e dichiararsi l'assenza di vizi con riferimento alla permuta dell'SI di cui è causa per tutte le motivazioni addotte nella comparsa di costituzione depositata e per l'effetto rigettarsi le domande tutte proposte dall'attore nel presente giudizio, attesa la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio dall' Parte_1 dichiararsi il signor ( ), tenuto a garantire integralmente il CP_2 C.F._2 convenuto Sig. manlevandolo completamente rispetto agli effetti dell'eventuale CP_1 accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dal predetto attore e/o dalle altre parti del presente giudizio;
il tutto per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto che devono intendersi integralmente richiamati nelle rispettive argomentazioni;
per l'effetto, condannare il signor ( ), al pagamento delle somme che siano accertate e/o liquidate in CP_2 C.F._2 corso di causa, nel caso di eventuale accoglimento, parziale o totale, delle domande proposte da parte attrice e/o comunque proposte da tutte le altre parti del giudizio.
5. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge”;
- parte terza chiamata è UM.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo compratore in Parte_1 permuta) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RL (di seguito anche solo Controparte_1 venditore e/o permutante), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 30.10.2024. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che, nell'ambito di una trattativa commerciale inerente la vendita di un cavallo da parte di Parte_1 all'odierna parte convenuta accettava di ricevere in permuta, oltre al conguaglio in Controparte_1 denaro pattuito, da quest'ultimo un SI - di nome - macellabile e di pronta commercialità, in CP_3 base alla relativa documentazione identificativa consegnata dal venditore. Parimenti, dava atto che, solo a seguito di controlli veterinari, emergeva come l'SI ricevuto in permuta non fosse macellabile e che il permutante avesse, in realtà, consegnato un equino diverso da quello Controparte_1 indicato nel documento ufficiale di identificazione dell'animale. Parte attrice deduceva, altresì, di aver contestato la predetta scoperta a , il quale aveva ammesso la mancata Controparte_1 corrispondenza con quanto promesso.
pagina 2 di 17 Pertanto, parte attrice domandava la risoluzione del contratto di permuta dell'SI ex artt. 1453, 1492 e 1497 c.c., con conseguente immediata restituzione dell'asilo di nome Secondo al permutante e condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. ad una penale pari ad euro 7,00 per ogni giorno di ritardo e deduceva di aver subito ingenti danni patrimoniali, derivanti dalla mancata possibilità – in spregio agli accordi intercorsi fra le parti - di macellare l'animale e, dunque, dai conseguenti costi di mantenimento. Chiedeva, in aggiunta, la rifusione delle spese di assistenza legale sostenute in sede stragiudiziale per avviare il procedimento di negoziazione assistita, che non aveva dato esito positivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.10.2021, si costituiva CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto poiché infondato in fatto e in diritto.
[...] In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito, essendo il valore della domanda proposta inferiore ad euro 5.000,00. Inoltre, qualificando la domanda attorea quale azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., ne eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione, confermando che la consegna dell'SI permutato è avvenuta in data 25.07.2019, mentre la prima denuncia del vizio scoperto dal compratore è datata 14.12.2020 e l'atto di citazione è stato dallo stesso notificato alla controparte solo in data 11.06.2021. Quanto al merito, parte convenuta eccepiva, in particolare, l'infondatezza Controparte_1 dell'avversaria pretesa, eccependo il valore irrisorio dell'SI di nome consegnato in CP_3 permuta, di euro 200,00, e dando atto di averlo acquistato due mesi prima da il quale CP_2 aveva fornito a il libretto identificativo dell'animale contenente l'indicazione del Controparte_1 numero seriale del microchip associato. Inoltre, parte convenuta deduceva come il cavallo acquistato da presentasse una forte zoppia tale da portare al necessario abbattimento, avvenuto in data Parte_1
14.10.2019. Nello specifico, parte convenuta affermava di non essere mai stato consapevole dell'errata chippatura dell'SI e di non aver mai conosciuto le ragioni determinanti l'accettazione dell'animale ricevuto in permuta da parte di e, dunque, di non essere a conoscenza della volontà di parte attrice di Parte_1 destinarlo al macello. Parimenti, dava atto di aver sempre respinto ogni propria responsabilità.
Da ultimo ed in via subordinata, parte convenuta domandava di essere autorizzato Controparte_1 alla chiamata in causa del terzo in qualità di primo venditore dell'SI di nome , CP_2 CP_3 dal quale domandava di essere tenuto indenne e manlevato rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nei propri confronti da parte attrice.
Con decreto del 10.11.2021, ritenuta ammissibile la chiamata in causa del terzo formulata tempestivamente da parte convenuta, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché parte convenuta provvedesse a chiamare in causa il terzo con rispetto Controparte_1 CP_2 dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..
All'udienza del 13.04.2022, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti di parte terza chiamata, non costituita, (in seguito anche solo primo venditore), ne CP_2 dichiarava la contumacia, assegnava su richiesta alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava l'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 26.10.2022, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 come disposto con decreto del 10.08.2022, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 29.06.2023, e comparsi personalmente in Controparte_1 CP_2 udienza, rendevano interrogatorio formale e venivano escussi i testimoni Testimone_1 Tes_2
il giudice, vista la presenza personale in
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 udienza di tutte le parti processuali, le sentiva in libero interrogatorio al fine di tentare la conciliazione ex artt. 117 e 185 c.p.c. e all'esito formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
pagina 3 di 17 All'udienza del 9.11.2023, e dichiaravano di accettare la Controparte_1 CP_2 proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre legale rappresentante di parte attrice, CP_4 dichiarava di non accettare;
veniva, altresì, escusso il residuo testimone Testimone_6
Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.11.2023, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuto necessario, ai fini del decidere, introdurre una consulenza tecnica d'ufficio veterinaria, il giudice nominava CTU formulava il quesito e fissava Persona_1 udienza per il giuramento del CTU e il relativo conferimento dell'incarico.
All'udienza del 19.12.2023, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico e, in data 14.05.2024, depositava l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza del 30.05.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 10.05.2024, letto l'elaborato peritale definitivo e ritenuto che lo stesso fosse esaustivo ai fini del decidere, ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 31.05.2024, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate dalle parti costituite.
*** Parte Le domande attoree proposte dal compratore nei confronti di parte convenuta Pt_1 sono fondate e, dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Parimenti, accoglibile è la domanda di garanzia impropria e manleva tempestivamente proposta da parte convenuta nei confronti di parte terza chiamata UM . Controparte_1 CP_2
A tale specifico proposito e per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare come nell'ambito del presente giudizio, non vi sia stata estensione della domanda ad opera di parte attrice direttamente nei confronti di parte terza chiamata UM . Parte_1 CP_2
Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione, è opportuno trattare le varie questioni sollevate dalle parti costituite in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e preliminari, sollevate da parte convenuta e ad altre considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del giudice adito sollevata da parte convenuta, per essere competente il giudice di pace, non può trovare accoglimento stante il complessivo valore della causa, determinato in base alla sommatoria di valore delle plurime domande attoree proposte nei confronti dell'unica parte convenuta, per come risultante dagli atti.
A tal proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, l'art. 7 c.p.c. – ratione temporis vigente
- espressamente prevede che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” e che per determinare il valore della domanda ai fini della competenza occorre fare riferimento a quanto indicato, in via generale, dall'art. 10 c.p.c. – per quanto di specifico interesse “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale” (comma 2) - e, nello specifico, ai sensi dell'art. 14 c.p.c. per cui “Nelle cause relative a somme di danaro o a beni pagina 4 di 17 mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”. Nel presente giudizio, le domande formulate da parte attrice nei confronti del venditore / permutante oltre ad avere ad oggetto la declaratoria di risoluzione contrattuale del Controparte_1 contratto orale di permuta per grave inadempimento colposo del permutante e le relative obbligazioni restitutorie (di valore indeterminabile), sono relative anche ad una duplice pretesa risarcitoria vantata dal compratore tanto a titolo di condanna del venditore al pagamento dei danni CP_5 patrimoniali subiti a causa nel necessario mantenimento dell'SI, in realtà non macellabile, ricevuto (quantificabili alla data della proposizione della domanda in euro 2.200,00 - 200 euro per 11 mesi – richiesti comunque fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi), quanto a titolo di condanna alla rifusione delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute da parte attrice prima dell'introduzione del giudizio (quantificate dalla parte in euro 2.176,25). Alla sommatoria del valore delle singole domande appena analizzate, si deve altresì aggiungere l'ulteriore domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento di una penale pari ad euro 7,00 per ogni giorno di ritardata presa in consegna dell'asilo a seguito della risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (di valore parimenti indeterminabile). Tutto ciò premesso e alla luce degli atti del presente giudizio, sussiste certamente la competenza per valore – peraltro correttamente indicata anche da parte attrice in calce al proprio atto di citazione, ai fini del pagamento del contributo unificato - del Tribunale di RL, ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c..
1.2 Sempre in via generale e preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli euro 50.000,00 in materia di diritti disponibili e ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, prevista dall'art. 3, comma 1, del d. l. n. 132 del 12.09.2014 si è, in ogni caso, ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione al preventivo invito in negoziazione assistita, con esito negativo (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice) ed in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 13.04.2022.
1.3 Ancora in via preliminare e alla luce delle contrapposte allegazioni e ricostruzioni di parte, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento e alla risoluzione contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di permuta, perfezionatosi con consegna dell'SI di nome e della relativa documentazione identificativa da parte di a in CP_3 Controparte_1 CP_5 data 25.07.2019 – circostanza fattuale pacifica tra le odierne parti processuali. In via generale, come noto e sulla base del pacifico orientamento della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Inoltre e per quanto di specifico interesse, ci si limita a richiamare il principio generale per cui qualsiasi negozio contrattuale si fonda proprio sull'elemento dell'accordo delle parti ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c. ovvero sull'incontro delle reciproche manifestazioni di volontà dei contraenti. Tanto è vero, che si ha il perfezionamento del contratto proprio nel momento in cui viene raggiunto dalle parti contraenti l'accordo sull'insieme degli elementi, tanto principali quanto secondari ed pagina 5 di 17 accessori, del contratto, in forza dell'autonomia negoziale che caratterizza le parti contraenti che
“possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative” ai sensi dell'art. 1322 c.c.. In aggiunta e sempre con riferimento alla nozione codicistica di autonomia contrattuale, si ricorda che, salvo la necessità di conclusione di un contratto in forma scritta ad substantiam e/o ad probationem, previsto per alcune specifiche ipotesi tassative, la conclusione del contratto può avvenire anche mediante accettazione della proposta verbalmente e/o per facta concludentia ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte della controparte negoziale, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto e disciplinato dall'art. 1327 c.c.. Il contratto tipico di permuta, al pari del contratto di compravendita, di beni mobili è certamente un accordo contrattuale a forma libera e che non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo accordo tra le parti fornita anche per testimoni o per presunzioni. Sempre in tema di prova del contratto, però si deve anche richiamare la norma di cui all'art. 2721 c.c. che prevede limitati casi in cui è ammissibile la prova testimoniale della fonte negoziale e testualmente dispone che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Pertanto, salvo rientrare nella minima soglia di valore prevista, la possibilità di ammettere i testimoni per dimostrare l'esistenza di un contratto, in assenza quantomeno di idonei principi di prova scritta, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice caso per caso sulla base delle circostanze concrete quali, a titolo esemplificativo ed anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, rapporti di amicizia o di parentela tra le parti, la non particolare rilevanza dell'importo corrisposto e degli interessi in gioco, nonché la natura stessa del contratto in oggetto. In particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si devono evidenziare i principi espressi a tal proposito dalla Corte di Cassazione per cui, da un lato, occorre contemperare la concreta valutazione delle predette ragioni comunque all'esigenza di prudenza e di cautela, principi che parimenti caratterizzano il sistema dei traffici economici e commerciali, che normalmente richiedono alle parti la predisposizione di documentazione scritta, soprattutto in caso di impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (cfr. Cass. n. 7940 del 20.04.2020) e, dall'altro, però, oltre alla natura del contratto e al valore economico contenuto dello stesso, elemento centrale di valutazione è, senza dubbio, la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, per cui se gli stessi risultano tra loro legati da vincolo familiare ed affettivo, maggiormente giustificata risulta l'assenza di una prova documentale del contratto e del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 14457 del 7.06.2013). In aggiunta, deve evidenziarsi come al pari delle prove orali, anche le presunzioni semplici sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ed in particolare l'art. 2729 c.c. statuisce che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. A queste condizioni la presunzione sostanzialmente può attribuire un adeguato grado di probabilità, in base al generale principio dell'id quod plerunque accidit, in ordine alla sussistenza del fatto da provare (cfr. Cass. n. 9225/2005). Nello specifico, poi, in ultima analisi, ci si limita a ricordare che ai sensi dell'art. 1555 c.c. “Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
2. In merito alle domande attoree di risoluzione contrattuale ex artt. 1453, 1492 e 1497 c.c.
e di condanna di parte convenuta alle conseguenti obbligazioni restitutorie e risarcitorie. Qualificazione giuridica della domanda. Aliud pro alio Passando poi all'analisi delle specifiche domande di merito proposte da parte attrice Pt_1 nei confronti del proprio venditore / permutante si rileva che, alla luce delle
[...] Controparte_1 complessive risultanze probatorie acquisite nel corso del presente giudizio, è certamente emerso il grave inadempimento contrattuale imputabile a parte convenuta in relazione all'obbligazione assunta di consegnare in permuta alla controparte uno specifico SI dotato delle caratteristiche indicate nella documentazione identificativa (Passaporto – Libretto Segnaletico), con conseguente necessità – nei pagina 6 di 17 limiti della domanda proposta – di dichiarare la risoluzione del contratto di permuta perfezionatosi tra le parti in data 25.07.2019 con la consegna dell'SI di nome , oggetto di permuta per CP_3 l'acquisto di un cavallo, e la conseguente restituzione dello stesso al venditore. 2.1 In primo luogo, costituisce circostanza pacifica tra le parti la conclusione del contratto di permuta avente ad oggetto l'SI, conosciuto con il nome di Secondo e dotato del Passaporto – Libretto Segnaletico che riporta il numero di microchip n. 380271006055310 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), tra il compratore e il venditore che a propria volta aveva in Parte_1 Controparte_1 precedenza il medesimo SI dal proprio dante causa Inoltre, è indispensabile precisare CP_2 sin d'ora come un tale accordo contrattuale sia stato concluso verbalmente tra le parti contraenti, tenuto conto del contesto di riferimento ovvero il valore non particolarmente rilevante dei beni mobili permutati e compravenduti e dei rapporti di conoscenza tra le parti, emersi nel corso degli interrogatori formali e liberi resi dalle stesse parti nel corso dell'udienza istruttoria del 29.06.2023. Fatti salvi, dunque, i motivi soggettivi che hanno spinto le parti contraenti alla conclusione di un tale contratto verbale, sostanzialmente irrilevanti ai fini della presente decisione, si deve evidenziare come sia emerso dagli atti che, a fronte dell'accordo stipulato avente ad oggetto l'SI meglio identificato nel Passaporto – Libretto Segnaletico presso l'anagrafe equina, in possesso del permutante in quanto ricevuto dal proprio dante causa e poi consegnato dallo stesso CP_2 Controparte_1 all'odierna parte attrice in data 25.07.2019 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 2 e 3 parte convenuta), l'SI in concreto consegnato dal venditore non fosse quello contrattualmente previsto. In tal senso, oltre ai plurimi riscontri documentali forniti dalle parti (cfr. doc. nn. 1, 2, 6 parte attrice e doc. nn. 2, 3 e 4 parte convenuta), dirimenti al fine della prova circa il sostanziale scambio tra i
Passaporti relativi agli asini conosciuti come Primo e Secondo, originariamente di proprietà del solo e la conseguente confusione degli stessi, nell'ambito dei successivi trasferimenti ad altri CP_2 soggetti, sono le dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria orale condotta. Da un lato, infatti, – a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa in qualità di Testimone_2 impiegato all'Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna - ha affermato che “l'SI in possesso di non era macellabile. Ricordo che non vi era corrispondenza tra passaporto e chip Pt_1 presente sui due asini” e che “gli asini e Secondo, in origine, erano di proprietà dell'allevatore Pt_2
il quale ha proceduto a far eseguire l'identificazione degli stessi (con inserimento del chip da Per_2 parte del dott. e rilascio del relativo passaporto in data 18.11.2017). L'SI è stato Per_3 CP_3 dichiarato destinato al consumo umano (perché aveva meno di un anno e l'allevatore poteva scegliere se destinarlo al macello oppure no), mentre l'SI , avendo più di un anno, è stato Pt_2 obbligatoriamente dichiarato non macellabile per l'età. Successivamente, vende a Per_2 CP_2 entrambi gli asini, muniti di passaporti in data 27.12.2017. vende l'SI (microchip n. CP_2 CP_3
) a (pertanto quello macellabile), mentre l'SI (microchip n. PartitaIVA_2 CP_1 Pt_2
) a (…) per quanto di mia conoscenza, si è sempre fatto PartitaIVA_3 Testimone_1 riferimento al passaporto, senza mai controllare l'effettiva corrispondenza fra passaporto e microchip”. Dall'altro lato, il sostanziale scambio tra i Passaporti e la conseguente confusione tra gli asini conosciuti come Primo e Secondo, risultante documentalmente dai successivi accertamenti veterinari che hanno interessato l'SI permutato, in particolare effettuati in data 21.10.2019 dal veterinario il relativo registro (cfr. doc. n. 6 parte attrice), ha trovato puntuale e Testimone_3 coerente riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese da moglie di Testimone_4 CP_4
in regime di separazione dei beni, che ricorda di essere stata “presente sia all'accertamento
[...] veterinario, sia alla telefonata e doveva essere prima dell'inverno 2019, ora non ricordo la data esatta. Preciso che, durante l'accertamento veterinario, il veterinario accertò che il numero di microchip, inserito nell'SI, non corrispondeva al numero indicato nel passaporto in nostro possesso” (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2023). Nello specifico e per completezza espositiva, si deve precisare che i predetti testimoni – entrambi capaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2295 del 2.02.2021 e Cass. n. 21418 del pagina 7 di 17 21.10.2015) – devono essere ritenuti in questa sede senza dubbio attendibili nella misura in cui, per un verso, hanno entrambi risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in contraddizioni e, per altro verso, hanno dichiarato di essersi in gran parte occupati direttamente e/o di aver assistito agli eventi oggetto del presente giudizio, non avendo in ogni caso un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporti una loro legittimazione principale a proporre l'azione o anche solo una loro legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri.
In ultima analisi, si osserva come la non conformità , o meglio la totale alterità, dell'SI attualmente in possesso di rispetto a quello oggetto dell'accordo di permuta derivante dal Passaporto – Parte_1
Libretto Segnaletico consegnato dal venditore è stata implicitamente confermata dal consulente tecnico nominato che, nel corso del sopralluogo condotto presso la sede dell'odierna parte attrice ha potuto visionare ed analizzare l'SI ivi presente (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024).
2.2 In secondo luogo e premesso un tale necessario accertamento fattuale, ci si limita, altresì, a ricordare che gli artt. 112 e 113 c.p.c. impongono all'organo giudicante nell'ambito del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica sia di valutare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, non limitandosi alla formulazione letterale delle conclusioni della parte medesima e sia, pur sempre nel rispetto dei principi generali della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di condurre una qualificazione giuridica dei fatti allegati e provati dalle parti processuali. In particolare, in ragione delle contestazioni giuridiche sollevate sul punto da parte convenuta, si rende opportuno richiamare alcune consolidate e condivisibili massime giurisprudenziali, tese ad affermare che “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. di recente anche Cass. n. 5832 del 3.03.2021) e che “il limite al potere di interpretazione della domanda del giudice del merito è rappresentato dal rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (cfr. Cass. n. 13945 del 3.08.2012).
Pertanto ed in via di ragione maggiormente liquida, alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte emerse nel corso dell'istruttoria del presente giudizio va senza dubbio dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento imputabile e colposo del venditore / permutante per aver consegnato in concreto un SI con microchip diverso e di Controparte_1 natura non macellabile, anziché quello oggetto dell'accordo verbale concluso tra le odierne parti processuali ovvero dotato di microchip n. 380271006055310 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), essendo senza dubbio integrata nel caso di specie, una permuta di aliud pro alio.
Innanzitutto, con particolare riferimento al contratto di compravendita, è indispensabile precisare che, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, incombe sul compratore l'onere della prova in merito alla sussistenza dei vizi del bene compravenduto. Infatti, “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019). In aggiunta, si deve ricordare che, alla luce della disciplina codicistica e della più recente giurisprudenza in materia di compravendita di beni mobili, senza dubbio estensibile alla permuta, tra i possibili vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore, vi sono i vizi della pagina 8 di 17 cosa venduta, che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c., i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta ex art. 1497 c.c., nonché la consegna dell'aliud pro alio, istituto quest'ultimo di pura creazione giurisprudenziale. La distinzione tra questi distinti vizi è, poi, chiaramente tratteggiata dalla giurisprudenza che afferma che “in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse
o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di aliud pro alio che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso
o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (cfr. ex multis Cass. n. 6596 del 5.04.2016 e Cass. n. 33149 del 16.12.2019). Ciò rende diversi i predetti vizi già sul piano dell'allegazione ed, inoltre, gli stessi differiscono anche con riferimento alla disciplina dei termini di decadenza e di prescrizione. I vizi redibitori di cui all'art. 1490 c.c. e di mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. integrano, infatti, ipotesi di inesatto adempimento, in relazione alle quali opera la speciale garanzia per vizi stabilita dall'art. 1492 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ai sensi dell'art. 1495, commi 1 e 2, c.c.. Ancora, per quanto di specifico interesse circa l'individuazione della natura dei predetti vizi ed in particolare quali vizi costituenti il cd. aliud pro alio, si deve evidenziare che ciò è possibile solo a seguito di una valutazione circa le qualità necessarie del bene compravenduto ad assolvere alla propria naturale funzione economico-sociale. Per un verso, si deve precisare che la configurabilità della vendita di aliud pro alio deve ritenersi esclusa a fronte di una impossibilità soltanto temporanea di utilizzare il bene, quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, si da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, in ciò consistendo la cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale (cfr. ex multis Cass. n. 10490 del 21.05.2015, nonché già Cass. n. 10916 del 2011 e di recente anche Cass. n. 13214 del 14.05.2024). Per altro verso, ancora, configura una ipotesi di vendita di aliud pro alio, ovvero un'ipotesi di inadempimento contrattuale e non già di inesatto adempimento – con conseguenti ripercussioni in ordine all'onere della prova -, la cosa consegnata che difetta delle particolari qualità necessarie, per assolvere alla naturale funzione economico-sociale e, quindi, per fornire l'utilità normalmente richiesta oppure per assolvere ad altra funzione che le parti contraenti, sulla base delle rispettive e conformi manifestazioni di volontà, abbiano assunto come essenziale (cfr. Cass. 25230 del 24.08.2023, nonché Cass. n. 6787 del 4.05.2012 e Cass. n. 14586 del 2004). Tale irrimediabile non realizzabilità della causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo della proprietà e l'accertata inidoneità della cosa ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata determinano, ove provati, un inadempimento di non scarsa importanza alla luce dei contrapposti interessi delle parti contraenti che comporta la risoluzione del contratto. 2.3 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, nel caso di specie, i vizi allegati e provati in giudizio da parte del compratore – consegna di un SI non conforme e del tutto altro Parte_1 rispetto alle specifiche caratteristiche del diverso SI identificato nel Passaporto – Libretto Segnaletico contestualmente ricevuto dal venditore e, dunque, all'accordo contrattuale verbalmente concluso sulla base della sola documentazione identificativa per la permuta dell'SI macellabile con numero di microchip n. – costituiscono non già una semplice mancanza delle qualità PartitaIVA_4 promesse, ma bensì il difetto assoluto e non riparabile del bene mobile permutato ad assolvere alla pagina 9 di 17 propria naturale funzione economico-sociale in concreto assunta come essenziale dalle parti contraenti in ragione delle specifiche caratteristiche dell'SI emergenti dalla documentazione identificativa analizzata in sede di perfezionamento del contratto di permuta da entrambe le parti contraenti.
La successiva scoperta di aver ricevuto in permuta un SI, per sua natura non macellabile, e altro rispetto all'SI di nome , con numero di microchip n. 380271006055310 e per sua natura CP_3 macellabile – dunque, commerciabile - (cfr. doc. n. 1 parte attrice), alla luce del contesto fattuale sopra descritto e della natura imprenditoriale dell'odierna parte attrice, non può che rintegrare in concreto un inadempimento imputabile al venditore – che si è obbligato a consegnare una determinata cosa e ne ha invece consegnata una diversa, non tanto come genere, quanto come sottospecie per funzione economico-sociale tipica, senza porre in essere in base ad un generale criterio di diligenza alcun controllo specifico in merito all'SI permutato - di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Pertanto ed in sintesi, la domanda attorea di risoluzione contrattuale deve trovare pieno accoglimento, non avendo l'odierna parte convenuta fornito adeguata prova di un proprio esatto adempimento e/o di altro idoneo fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, a nulla Parte rilevando nello specifico rapporto contrattuale tra venditore / permutante e compratore Pt_1 l'allegata mancata conoscenza in capo al primo della non corrispondenza tra l'SI consegnato e quello identificato nel Passaporto – Libretto Segnaletico in proprio possesso, in forza dell'autoresponsabilità e della diligenza che deve caratterizzare la condotta di tutte le parti contraenti che operano sul mercato.
2.3.1 Sempre a tale specifico proposito, si deve rilevare la non accoglibilità dell'eccezione di decadenza e di prescrizione del compratore dal diritto alla garanzia per i vizi della merce compravenduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., tempestivamente sollevata da parte convenuta. Sotto un primo profilo di analisi, una tale eccezione è in radice non fondata in considerazione dell'accertata natura di cd. aliud pro alio dei vizi lamentati e provati da parte attrice, la cui azione giudiziale è, dunque, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti eccezionalmente dal codice civile in materia di vendita di beni mobili ed è soggetta al solo termine di prescrizione ordinaria. Sotto un secondo profilo di analisi, l'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta in relazione ai vizi, qualificati dalla stessa parte attrice, ai sensi dell'art. 1497 c.c., deve essere comunque rigettata alla luce delle chiare circostanze fattuali emerse nel corso dell'istruttoria orale condotta. Ci si limita, infatti, a richiamare, per un verso, le coerenti dichiarazioni testimoniali rese dal testimone che presente all'accertamento veterinario del 21.10.2019, ha affermato che “quindi Testimone_4 mio marito comunicò telefonicamente a questa problematica. ADR: preciso che la telefonata CP_1 era in vivavoce, per far sì che sentisse anche il veterinario presente” e che “in quella telefonata, subito dopo la verifica del veterinario, confermò che l'SI gli era stato venduto da mentre CP_1 CP_2 in una seconda telefonata, a distanza di un po' di tempo, e sempre effettuata da mio marito a CP_1 quest'ultimo disse di aver scoperto la non corrispondenza fra il chip ed il passaporto”. Per altro verso, devono essere valorizzate in tal senso anche le dichiarazioni, sostanzialmente confessorie, rese in interrogatorio formale dal venditore / permutante per cui lo Controparte_1 stesso ricorda di essere stato contattato telefonicamente da “il quale mi comunicò le CP_4 problematiche relative all'identificazione dell'SI, ma ciò è avvenuto molti mesi dopo alla consegna dell'SI da parte mia” e “di aver ricevuto l'SI e di non aver mai verificato la corrispondenza in quanto sprovvisto del lettore del microchip e di aver poi dato in permuta quanto ricevuto da , CP_2 tenuto conto della scoperta del vizio occulto databile in data 21.10.2019, al momento dell'effettuazione di successivi accertamenti veterinari (cfr. doc. n. 6 parte attrice), nonché tenuto conto del sostanziale riconoscimento di un tale vizio – consegna di un SI non corrispondente a quello individuato nel relativo Passaporto - da parte del venditore / permutante (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2023). 2.3.2 Accertata, dunque, la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta e dichiarata la conseguente risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso pagina 10 di 17 tra le parti in data 25.07.2019 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta), ci si limita a ricordare che, come noto, la risoluzione del contatto rappresenta il rimedio ad un vizio funzionale del contratto, originariamente valido, che inibisce in concreto la realizzazione del programma negoziale concordato tra le parti e determina, quindi, lo scioglimento del vincolo contrattuale con effetti retroattivi, liberatori e restitutori per le parti contraenti ai sensi dell'art. 1458 c.c., non solo in relazione alle prestazioni obbligatorie eventualmente ancora non eseguite, ma anche con riferimento a quelle già eventualmente eseguite in forza del contratto validamente concluso e poi dichiarato risolto. In terzo luogo, venuta meno la causa giustificativa del trasferimento di proprietà dell'SI permutato a causa del grave inadempimento contrattuale in precedenza accertato e non avendo la controparte offerto idonea prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. e all'art. 1494 c.c. – come meglio si dirà nel proseguo della presente motivazione -, nel caso di specie, parte attrice non risulta più Parte_1 legittimata al possesso dello stesso, che quindi dovrà essere restituito al venditore / permutante (cfr. Cass. n. 2956 del 07.02.2011) e conseguentemente non deve essere oltre Controparte_1 onerata dai necessari costi di mantenimento in buona salute dell'SI permutato.
In ragione della natura del bene mobile in oggetto e della necessità di organizzazione il relativo trasporto, nonché i necessari adempimenti amministrativi, si ritiene equo assegnare all'odierna parte convenuta, termine entro e non oltre il giorno 25.05.2025, al fine di adempiere, a proprie spese e cura, ad una tale obbligazione restitutoria. Nello specifico, sul punto, ci si limita a richiamare quanto indicato dal CTU nominato nell'ambito della propria consulenza per cui “(…) Il primo passaggio da intraprendere è quello relativo al ritiro dell'SI dalla struttura dove attualmente esso è stabulato, ovvero l'ASD “I . Per ottenere questo è necessario che si ristabilisca la corretta identificazione Pt_1 dei soggetti e venga registrato il passaggio di proprietà dell'SI “Primo” e dell'SI “Secondo”, ad opera dell' con la collaborazione e l'approvazione delle parti Controparte_6 (…)” (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024). 2.3.3 In ultima analisi, sempre in accoglimento delle domande formulate in via principale da parte attrice, nella specie, si rende altresì necessario fissare e porre a carico dell'odierna parte convenuta, nella presente sede condannata a porre in essere gli adempimenti per provvedere all'obbligazione restitutoria dell'SI per cui è causa in conseguenza della declaratoria della risoluzione del contratto di permuta, la misura coercitiva indiretta richiesta da sussistendo Parte_1 tutti i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., nei limiti della domanda proposta in atto di citazione. A tal proposito, ci si limita a richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 614 bis c.p.c. per cui “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza” e ad osservare che una tale pena privata di carattere meramente economico risponde alla ratio di tutelare la parte giudiziale vittoriosa, in caso di persistente inadempimento di un provvedimento di condanna ad obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, quali gli obblighi di facere, per loro natura incoercibili.
Questo è senza dubbio il caso della presente condanna giudiziale a provvedere, a proprie spese, alle restituzioni derivanti dalla risoluzione contrattuale intervenuta e, quindi, a riprendersi l'SI permutato attualmente custodito presso la sede di parte attrice. In particolare, si osserva che in ragione del termine concesso a per consentirgli l'adempimento all'obbligazione restitutoria, non si Controparte_1 rinvengono in atti altre specifiche e circostanziate ragioni che potrebbero giustificare un ulteriore differimento del termine per la riconsegna dell'SI permutato al permutante inadempiente.
Per quanto riguarda la liquidazione del quantum, poi, si precisa che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo la ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della controversia, la natura della prestazione e il danno quantificabile e/o prevedibile in ragione del persistente inadempimento, nonostante il provvedimento di condanna ad un facere – nel caso di specie – costituisca già titolo esecutivo.
pagina 11 di 17 Alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, risulta certamente equa la somma, indicata sin dal proprio atto di citazione da parte attrice, pari ad euro 7,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritirare, a proprie spese, l'SI oggetto di causa, in considerazione dell'importo giornaliero medio sostenuto per il sostentamento dell'SI, derivante dall'importo mensile pari ad euro 200,00 quantificato dal consulente tecnico d'ufficio a titolo di costi di mantenimento per necessità alimentari e di cura dello stesso (euro 200,00 : 30 gg = 6,66), oltre all'importo forfettario pari ad euro 240,00 per spese sanitarie annue. 2.4 In quarto luogo ed in considerazione di quanto in precedenza già accertato in termini di inadempimento contrattuale imputabile alla parte contraente risulta fondata anche Controparte_1 l'ulteriore domanda attorea di condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in conseguenza dell'aliud pro alio ricevuto in permuta. Sul punto, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle domande risarcitorie formulate da parte attrice. Innanzitutto, si ritiene opportuno riportare anche quanto disposto testualmente dall'art. 1494 c.c. per cui “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Si deve poi rilevare che l'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa compravenduta ex art. 1494 c.c. è senza dubbio azione cumulabile con le azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c., ma può anche essere esercitata autonomamente, sempre che ne sussistano i relativi presupposti, compresa la colpa del venditore (cfr. Cass. n. 6044 del 2004 e più di recente Cass. n. 1218 del 17.01.2022, nonché Cass. n. 14986 del 28.05.2021) e che comunque “l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021). È, dunque, ammissibile che il compratore possa agire per il risarcimento del danno costituito dalle spese sostenute in ragione dei vizi del bene compravenduto, in quanto il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi (cfr. di recente anche Cass. n. 14986 del 2021) ed integrando una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr. Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948 del 20.04.2020). A tal proposito, si osserva, inoltre, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'Inadempimento colposo. In particolare, pertanto, ci si limita a ricordare che la sola declaratoria di responsabilità del debitore per grave e colposo inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c..
Ulteriormente, si ritiene opportuno richiamare altresì la massima giurisprudenziale in base alla quale
“in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 18947 del 2017).
pagina 12 di 17 Tutto ciò doverosamente premesso, nella specie, un tale onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito danni – che abbiano comportato un evento lesivo della sfera patrimoniale del compratore derivate dagli accertati vizi del bene permutato, integrante un Parte_1 aliud pro alio per cui l'SI consegnato, non essendo macellabile non è in grado di assolvere alla funzione economico-sociale condivisa dalle parti contraenti che hanno fatto esclusivo riferimento al
(poi rivelatosi erroneo) Passaporto – Libretto Segnaletico - è stato senza dubbio assolto da parte attrice nell'ambito del presente giudizio con riferimento alle spese di mantenimento in buona salute dell'SI non macellabile ricevuto in permuta, sostenute dalla data della consegna alla data odierna.
Costituiscono, infatti, circostanze fattuali emerse dagli atti, nonché da considerarsi notorie in relazione all'an debeatur, quelle relative alla necessità alimentare quotidiana dell'SI e quelle relative alla necessità di cure sanitarie nel corso dell'anno, nonché l'effettiva attività di custodia svolta dall'odierna parte attrice in relazione all'SI ricevuto in permuta dal 25.07.2019, in buono stato di salute quantomeno alla data in cui il CTU nominato nel corso delle operazioni peritali lo ha visitato ed esaminato, al fine di rispondere ai quesiti affidatigli. Nello specifico, il CTU ha confermato che
“Attualmente l'SI oggetto di causa ha 19 anni, circa. L'aspettativa di vita, al momento è di 6-11 anni” (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024) e nella sostanza ha confermato il corretto mantenimento dello stato di salute dell'animale presso chiarendo sulla base delle proprie Parte_1 conoscenze e della propria esperienza tecnica in materia, che “In relazione alle spese sostenute per le cure prestate all'SI denominato “Primo” posso affermare che quanto riferito dalla parte “ Pt_1
è in linea con le spese abitualmente sostenute per la cura di un SI nel nostro territorio”. Pertanto, i conseguenti costi sostenuti negli anni dall'odierna parte attrice e che la stessa dovrà sostenere fino alla data fissata per la compiuta retrocessione, per il quotidiano mantenimento dell'SI non macellabile in concreto ricevuto in permuta, in ragione dell'inadempimento colposo del venditore / permutante, che non ha dimostrato fattivamente di aver posto in essere alcun presidio teso alla verifica dell'effettiva rispondenza dell'SI in suo possesso rispetto all'asilo identificato nel Passaporto consegnato contestualmente al compratore, devono essere risarciti, in quanto danno emergente, conseguenza immediata e diretta derivante dalla responsabilità contrattuale accertata in capo a parte convenuta che, omettendo di porre in essere il minimo controllo, ha consegnato un Controparte_1 bene per un altro o meglio un bene riconducibile ad una sottospecie, per individualità, consistenza e funzione, del tutto diversa da quella dedotta in contratto. Alla luce della più recente interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il venditore non ha l'obbligo di consegnare un bene immune da vizi, ma ha certamente l'obbligo di garantire il compratore in caso di vizi, nonché di indennizzarlo per non aver potuto conseguire il risultato traslativo promesso contrattualmente.
A tal proposito, si deve precisare che, a seguito del disposto vaglio di congruità dei costi allegati da parte attrice, il consulente tecnico d'ufficio, sempre sulla base di condivisibili parametri tecnici, ancorati alla propria esperienza professionale in materia, ha stimato nello specifico caso in esame che
“Il costo indicato per il mantenimento annuo è quindi di 200 x 12 = €2400, ai quali si aggiungono le spese sanitarie, pari a €240, per il totale di € 2640€” (cfr. consulenza depositata in data 14.05.2024). Tali importi vanno applicati al periodo compreso tra la data di consegna dell'SI a del Parte_1
25.07.2019 e la data fissata nella presente sede giudiziale per la compiuta retrocessione dell'SI permutato al venditore / permutante del 25.05.2025, dunque, per la durata di Controparte_1 complessivi cinque anni e dieci mesi (euro 14.000,00 + euro 1.440,00 = euro 15.440,00). In ultima analisi ed in ragione delle contestazioni sollevate, seppur in via generale e non particolarmente specifica, da parte convenuta, si deve rilevare sin d'ora l'assenza di prova circa un eventuale concorso di responsabilità del creditore, odierna parte attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione dell'affidamento del compratore nella veridicità delle dichiarazioni del venditore circa le caratteristiche dell'SI permutato, mediante esibizione e consegna del relativo Passaporto – Libretto Segnaletico. Peraltro, si deve porre in evidenza il fatto che, a differenza di quanto accertato con riferimento alla prima vendita dell'SI per cui è causa tra il primo venditore e il CP_2
pagina 13 di 17 rivenditore nell'ambito del successivo atto traslativo della proprietà il compratore Controparte_1 non è emerso che fosse a conoscenza dell'esistenza di altro SI conosciuto con il nome Parte_1 di e dotato di microchip n. 380271006055266, sempre proveniente dal medesimo allevamento Pt_2 d'origine di e venduto allo stesso unitamente all'SI per cui è causa Persona_4 CP_2 conosciuto con il nome di (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 2, 3 e 4 parte convenuta). In tal CP_3 senso si deve valorizzare la dichiarazione resa nel corso dell'interrogatorio formale da parte di che ha affermato, con specifico riferimento alla telefonata intercorso con Controparte_1 CP_4
dopo la scoperta della non conformità dell'SI di possesso di quest'ultimo, “È vero che gli
[...] dissi che l'SI mi era stato venduto da ” (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2023). CP_2
La mancanza di prova circa la conoscenza o anche solo della conoscibilità astratta di un tale antefatto al momento del ricevimento dell'unico SI in permuta in data 25.07.2019 è assorbente con riferimento all'impossibilità muove un rimprovero in termini di colpa concorrente in capo allo stesso compratore che all'epoca dei fatti risulta, infatti, aver avuto rapporti negoziali unicamente con il Parte_1 venditore / permutante in relazione ad un singolo SI oggetto di permuta. Controparte_1
Dunque, nemmeno in base ai generali principi di correttezza e buona fede, nonché di diligenza qualificata, di imprenditore del settore, era da lui esigibile un onere di ulteriore verifica rispetto alle dichiarazioni rese dal venditore, sulla base di una valutazione ex ante ed in astratto. In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal compratore viene accolta con riferimento alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
3. In merito all'ulteriore domanda attorea di condanna di parte convenuta alla refusione delle spese legali stragiudiziali sostenute da nel corso del procedimento di CP_5 negoziazione assistita obbligatoria instaurata prima del presente giudizio Parimenti fondata è l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese legali a carico del compratore nell'ambito dell'instaurato procedimento stragiudiziale di negoziazione Parte_1 assistita obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale relativa, come nel caso di specie, al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli euro 50.000,00 in materia di diritti disponibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. l. n. 132 del 12.09.2014 (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice). Una tale attività stragiudiziale, pertanto, si è senza dubbio resa necessaria al fine di tentare una definizione bonaria della presente vertenza e soprattutto al fine di assolvere alla condizione di procedibilità relativa alle future ed eventuali domande giudiziali tese a far accertare il denunciato grave inadempimento del permutante convenuto e le conseguenti obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
Come noto, sul punto, ci si limita a ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n. 24481 del 04.11.2020).
Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali di assistenza legale sopportate dall'odierna parte attrice prima della necessaria introduzione del presente procedimento giudiziale sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'odierna parte convenuta tenuto Controparte_1 conto del tentativo dell'odierna parte attrice di evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario in ragione del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia fornito sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi di una tale domanda risarcitoria, avendo prodotto lettera di diffida stragiudiziale pagina 14 di 17 inviata alla controparte, nonché gli atti del procedimento di negoziazione assistita instaurato (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte attrice). Inoltre, si deve precisare come la nota proforma emessa dal difensore di parte attrice ed offerta in comunicazione in relazione alla predetta attività di assistenza stragiudiziale risulti in linea con le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014.
Anche una tale specifica posta di danno viene, quindi, riconosciuta a favore di parte attrice, nel rispetto dei principi della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c..
4. In merito alla domanda di garanzia e manleva proposta in via subordinata da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato UM Controparte_1 CP_2
Responsabilità contrattuale del venditore ed inadempimento colposo Conseguentemente all'accoglimento delle domande attoree proposte nei confronti di parte convenuta anche la domanda di garanzia e di manleva formulata da quest'ultimo Controparte_1 nei confronti del proprio venditore è, senza dubbio fondata e deve trovare accoglimento, CP_2 in considerazione della responsabilità contrattuale in capo a quest'ultimo, parimenti emersa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio di merito e per le ragioni in precedenza evidenziate, estensibili anche al distinto rapporto contrattuale ora in esame.
Con specifico riferimento alla natura contumaciale di un tale autonomo rapporto processuale, si rende necessario richiamare brevemente, in via generale, che il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che
“la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del UM” (cfr. ex multis Cass. n. 14860 del 13.06.2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo, si ritiene che in atti sia stata raggiunta adeguata prova circa la conclusione ed il perfezionamento del contratto di compravendita dell'SI conosciuto con il nome di , consegnato in data 29.05.2019 dal primo venditore al CP_3 CP_2 primo compratore (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte convenuta e doc. n. 1 parte attrice) e, Controparte_1 dovendosi richiamare integralmente le risultanze istruttorie in precedenza analizzate, circa la consegna da parte del primo in favore del secondo di un SI diverso per individualità e per natura rispetto all'SI oggetto dell'accordo verbale di trasferimento di proprietà e meglio individuato nel Passaporto
– Libretto Segnaletico contestualmente consegnato all'odierna parte convenuta. La consegna di un tale aliud pro alio, infatti, si è poi successivamente perpetrata nei confronti dell'odierna parte attrice. Pertanto, pur nell'autonomia di ciascuna successiva vendita del medesimo animale, è certamente ammissibile e fondata la domanda proposta dal primo compratore e successivo rivenditore di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno al proprio compratore, nella specie in Parte_1 quanto l'inadempimento del rivenditore è direttamente connesso e consequenziale Controparte_1 alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (cfr. CP_2
Cass. n. 1631 del 24.01.2020 e Cass. n. 2115/2015).
Sul punto e per completezza espositiva, si deve osservare che in base alle specifiche allegazioni assertive e probatorie della stessa parte convenuta nell'ambito del presente giudizio, deve ritenersi provato che al momento dell'acquisto dell'SI conosciuto con il nome di Controparte_1
e poi rivelatosi essere il diverso asilo conosciuto con il nome di , era a conoscenza del CP_3 Pt_2 possesso da parte dello stesso proprietario della provenienza degli stessi dal medesimo CP_2
pagina 15 di 17 allevamento di proprietà di (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte convenuta e doc. n. 1 parte attrice). Persona_4 Tale consapevolezza è, quindi, certamente propria a maggior ragione del primo venditore dell'SI per cui è causa, in relazione al quale sussiste una responsabilità da inadempimento colposo CP_2 nei confronti del primo compratore, odierna parte convenuta, non avendo adottato alcuna idonea misura
- sulla base di un giudizio prognostico ex ante ed in astratto – per verificare l'effettiva corrispondenza tra il Passaporto e l'animale dotato di microchip e per evitare il possibile, ed in effetti intervenuto, scambio nei fatti tra l'SI , con microchip n. 380271006055310, oggetto dell'accordo di CP_3 vendita con e l'SI , con microchip n. 380271006055266, oggetto di Controparte_1 Pt_2 accordo di vendita al terzo Testimone_1
Al contrario, in secondo luogo, si ritiene che non sia stata fornita ad opera di parte terza chiamata, che ha scelto liberamente di non costituirsi nell'ambito del presente giudizio, sufficiente prova in merito alla propria assenza di colpa in merito all'inadempimento contrattuale verificatosi e, dunque, è certamente tenuta a garantire e manlevare il primo compratore e rivenditore dell'SI erroneamente trasferito rispetto all'SI in concreto promesso in vendita, in relazione alle conseguenze dannose causalmente dipendenti dal proprio originario inadempimento.
5. In merito alla liquidazione delle spese di lite e dei costi della consulenza tecnica d'ufficio Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia in relazione alle domande proposte – indeterminabile - ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
5.1 Nel caso di specie, in relazione ai rapporti processuali tra parte attrice e parte convenuta, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a Controparte_1 tutte le domande attoree, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
Inoltre, occorre rilevare che il difensore di parte attrice si è dichiarato antistatario in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
5.2 Quanto ai rapporti processuali tra parte convenuta e parte terza chiamata Controparte_1 non costituita trovando applicazione oltre al criterio generale della soccombenza ai sensi CP_2 dell'art. 91 c.p.c. il principio di causalità anche in materia di regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), stante l'integrale accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta, le relative spese processuali sostenute da parte convenuta vanno poteste a carico della parte terza chiamata risultata soccombente.
5.3 I costi della consulenza tecnica d'ufficio vengono posti definitivamente a carico di parte convenuta in solido con parte terza chiamata non costituita, in ragione delle risultanze della stessa e del fatto che con le proprie scelte difensive in concreto vi hanno dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1842/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta Parte_1
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
pagina 16 di 17 2. ACCERTA E DICHIARA la risoluzione del contratto di permuta dell'SI conosciuto con il nome di Secondo, perfezionatasi tra le odierne parti attrice e convenuta in data 25.07.2019, a causa del grave inadempimento imputabile e colposo del venditore / permutante Controparte_1
3. NN, per l'effetto, parte convenuta ad adempiere, a proprie spese, alla Controparte_1 conseguente obbligazione restitutoria dell'SI permutato, per cui è causa, attualmente custodito presso la sede di parte attrice assegnando termine entro e non oltre il giorno 25.05.2025. Parte_1
4. FISSA ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nella misura di euro 7,00 al giorno la somma di denaro dovuta da parte convenuta in favore di parte attrice per ogni giorno di ritardo Controparte_1 Parte_1 nell'esecuzione dell'ordine di compiuta retrocessione dell'SI permutato, dalla scadenza del termine assegnato alla parte onerata al precedente punto del dispositivo.
5. NN, per l'effetto, parte convenuta al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di euro 17.089,54 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con Parte_1 interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, conseguenza immediata e diretta del grave e colposo inadempimento del venditore / permutante oltre interessi di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. NN, sempre per l'effetto, parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice della somma di euro 2.176,25, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 relativo alle conseguenti spese legali stragiudiziali di assistenza sostenute da parte attrice, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
7. ACCOGLIE le domande proposte da parte convenuta nei confronti di parte terza Controparte_1 chiamata non costituita per le ragioni di cui in motivazione. CP_2
8. ACCERTA, DICHIARA E NN parte terza chiamata non costituita a CP_2 manlevare e a tenere indenne integralmente parte convenuta dalle conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli della presente sentenza in termini di risarcimento dei danni a causa dell'inadempimento colposo riconosciuti in favore di parte attrice nonché in termini di spese sostenute dalla Parte_1 parte convenuta per procedere all'effettiva esecuzione del presente provvedimento giudiziale.
9. NN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici
[...] per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 598,23 per contributo unificato e relativi bolli, nonché per spese di notifica e delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Filippo Raffaelli.
10. NN parte terza chiamata non costituita al pagamento in favore di parte CP_2 convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi;
spese Controparte_1 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 564,98 per contributo unificato, nonché per documentati costi di notifica e di intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
11. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
e di parte terza chiamata non costituita in solido tra loro.
[...] CP_2
RL, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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