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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2268/2024 promosso da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...], fraz. Parte_1
Massenzatica in Via Indipendenza n. 48 – C.F.: - rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Mirca Ferrari (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_2
AR con studio in AR (FE) in via Borgo dei Leoni n. 100 (per la ricezione degli avvisi ex artt.
133 e ss. C.p.c., si indica il numero di fax 0533.996445 – pec:
), presso il cui studio ha eletto domicilio Email_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Persona_1
– C.F.: –, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_3
Davide Vecchi del Foro di AR (c.f. ) con studio in Codigoro (FE) CodiceFiscale_4
Piazza Matteotti n. 54 (per la ricezione degli avvisi ex artt. 133 e ss. C.p.c., si indica il numero di fax
0533/711701 e pec: ), presso il cui studio ha eletto domicilio Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio a Comacchio il 10 febbraio 2001; che dalla loro unione sono nati: in data 18.11.1997 in Pieve di Coriano (MN), il figlio Persona_2
( ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la figlia CodiceFiscale_5 Per_3
( ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
di essersi
[...] CodiceFiscale_6
separati consensualmente giusta sentenza n. 97/2024 pubblicata il 26.01.2024 emessa da qeusto
Tribunale; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
A) La IG.ra continuerà a risiedere nell'immobile sito a Bosco Mesola (FE) via Faggioli Persona_1
n.18, in quanto gode del diritto di usufrutto, mentre il IG. ne possiede la nuda Parte_1
proprietà. In tale immobile la IG.ra terrà per sé tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti (all. Per_1
05: copia rogito d'acquisto dell'immobile residenza dei ricorrenti). B) Il IG. verserà Pt_1
mensilmente alla IG.ra assegno divorzile di importo pari ad euro 300,00* (trecento/00), entro Per_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
[...]. L'assegno è da intendersi rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. C) I ricorrenti ivi dichiarano di aver risolto ogni pregressa pendenza economico/patrimoniale e di nulla avere e pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa. In relazione alla pregressa gestione patrimoniale della famiglia, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra. D) Le spese e tutti gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati fra i ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 29 novembre 2024.
In data 4 novembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine (19 gennaio 2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella procedura di separazione consensuale. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Comacchio (FE) il 10 febbraio 2001,
fra , nato il [...] in [...], e Parte_1 Per_1
nata il [...] in [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...]
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 3 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Persona_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2268/2024 promosso da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...], fraz. Parte_1
Massenzatica in Via Indipendenza n. 48 – C.F.: - rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Mirca Ferrari (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_2
AR con studio in AR (FE) in via Borgo dei Leoni n. 100 (per la ricezione degli avvisi ex artt.
133 e ss. C.p.c., si indica il numero di fax 0533.996445 – pec:
), presso il cui studio ha eletto domicilio Email_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Persona_1
– C.F.: –, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_3
Davide Vecchi del Foro di AR (c.f. ) con studio in Codigoro (FE) CodiceFiscale_4
Piazza Matteotti n. 54 (per la ricezione degli avvisi ex artt. 133 e ss. C.p.c., si indica il numero di fax
0533/711701 e pec: ), presso il cui studio ha eletto domicilio Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio a Comacchio il 10 febbraio 2001; che dalla loro unione sono nati: in data 18.11.1997 in Pieve di Coriano (MN), il figlio Persona_2
( ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la figlia CodiceFiscale_5 Per_3
( ), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
di essersi
[...] CodiceFiscale_6
separati consensualmente giusta sentenza n. 97/2024 pubblicata il 26.01.2024 emessa da qeusto
Tribunale; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
A) La IG.ra continuerà a risiedere nell'immobile sito a Bosco Mesola (FE) via Faggioli Persona_1
n.18, in quanto gode del diritto di usufrutto, mentre il IG. ne possiede la nuda Parte_1
proprietà. In tale immobile la IG.ra terrà per sé tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti (all. Per_1
05: copia rogito d'acquisto dell'immobile residenza dei ricorrenti). B) Il IG. verserà Pt_1
mensilmente alla IG.ra assegno divorzile di importo pari ad euro 300,00* (trecento/00), entro Per_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
[...]. L'assegno è da intendersi rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. C) I ricorrenti ivi dichiarano di aver risolto ogni pregressa pendenza economico/patrimoniale e di nulla avere e pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa. In relazione alla pregressa gestione patrimoniale della famiglia, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra. D) Le spese e tutti gli oneri del presente procedimento sono integralmente compensati fra i ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 29 novembre 2024.
In data 4 novembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine (19 gennaio 2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella procedura di separazione consensuale. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Comacchio (FE) il 10 febbraio 2001,
fra , nato il [...] in [...], e Parte_1 Per_1
nata il [...] in [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...]
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 3 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Persona_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri