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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3669/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/01/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 15/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. presso il quale è Parte_2
elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE CRISTOFARO AMALIA con studio in VIA MANFREDO
CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.3.2024
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
In via principale e di merito A parziale modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU possa trascorrere Per_1 una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;
4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di LA 5) ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
Parte resistente
In via principale e di merito
A parziale modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore : Persona_1 1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU possa Per_1 trascorrere una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore.
pagina 2 di 7 4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di LA.
5) Ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
- Dichiara di non accettare il
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 CP_1
uxorio da cui in data 21.6.2008 è nata la figlia , Per_1
con decreto n.1454/16 del 22.6.2016 il Tribunale di LA, a seguito di ricorso congiunto delle parti, ha regolamentato la responsabilità genitoriale prevedendo l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, diritto del padre di stare con la figlia come segue : 1) il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando ivi la riaccompagnerà; 2) nel periodo estivo (successivamente alla fine della scuola estiva e sino all'inizio del successivo anno scolastico) tutte le mattine della settimana dalle ore 9.00 alle ore 15.00, oltre al mercoledì che, come previsto al punto 1), la terrà tutto il giorno sino alle 15.00 del giorno successivo, era previsto l'obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 150,00 oltre rivalutazione ISTAT, in 4 rate settimanali dell'importo di € 37.50 ciascuna, oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie, ricreative e scolastiche, previamente concordate e documentate, con ricorso depositato in data 26.1.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al Parte_1
decreto, con collocamento presso il padre e facoltà per la madre di vedere la figlia una/due volte alla settimana con modalità ed orari concordati con la stessa e con il padre, senza obbligo di pernottamento;
vacanze estive e vacanze scolastiche come meglio indicato nel ricorso ha chiesto che sia posto a carico della il pagamento mensile di un contributo al mantenimento CP_1 pari ad € 200,00 da rivalutarsi i, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, come indicate dalla linee guida del Tribunale e dalla Corte di appello di LA , “con possibilità di pagina 3 di 7 compensare le somme maturate a far data dal 16 febbraio 2023, data del trasferimento, e di quelle
Per_ maturande, con il pregresso debito del signor maturato fino alla data del 16 febbraio 2023, inerenti al medesimo titolo. “, Per_
a sostegno della domanda il ha dedotto che i rapporti con la madre della figlia , successivamente al decreto, erano peggiorati e che la aveva intrapreso nuove relazioni sentimentali, da ultimo CP_1
andando a vivere con un uomo da cui aveva avuto una figlia e che faceva pesare alla minore il mancato pagamento regolare da parte propria del contributo economico ,
ha proseguito riferendo che, a seguito di una violenta discussione, il compagno della madre, con messaggio, le aveva intimato di non tornare più a casa facendole trovare a casa una valigia con gli effetti personale e vestiti,
quindi, trasferitasi la minore a casa con sé,e immediatamente la madre ha cominciato a telefonarle
,chiedendole con insistenza di tornare a casa,
con comparsa depositata il 24.4.2024 si è costituita la opponendosi alla domanda di CP_2
modifica del collocamento della figlia, assumendo che c'era stata una discussione tra il proprio marito e la figlia, ma che successivamente essa aveva cercato subito di riportare il sereno nella vita familiare chiedendo a di tornare a casa, dove aveva sempre vissuto con tranquillità Per_1
quindi all'udienza di prima comparizione del 2.7.2024 le parti hanno dato atto che la minore aveva ripreso ad andare ad abitare presso la madre, ma ciascuna parte ha insistito nelle proprie domande e difese, ed il Giudice ha rinviato alla udienza del 31.10.2024 per sentire la minore,
ascoltata la minore e concesso alle parti un termine per note scritte con rinvio ad udienza del
41.12.2024 ex art 473 bis n 22 cpc, nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa è stata successivamente decisa e discussa nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Considerato in diritto
Deve darsi atto che le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito trascritte:
1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU possa trascorrere Per_1 una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;
pagina 4 di 7 4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di LA
5) ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
Ritiene il Collegio che dette condizioni possano essere recepite, in quanto rispondenti all'interesse della minore, che all'udienza del 20.10.2024 ha manifestato la volontà di vivere presso ciascun genitore a periodi alternati di quindici giorni.
La minore manterrà la residenza anagrafica attuale.
Le parti provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui la stessa abiterà con loro, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie come indicate dalla Linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di LA
Le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) Dispone l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata;
2) Dispone che la minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU la minore possa trascorrere una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;
4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale e della Corte di Appello di LA e come di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 5 di 7 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 6 di 7 (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
6)Spese di lite compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
LA 18.12.2024
Il Presidente Rel Est. dott. Susanna Terni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/01/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 15/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. presso il quale è Parte_2
elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE CRISTOFARO AMALIA con studio in VIA MANFREDO
CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.3.2024
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
In via principale e di merito A parziale modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU possa trascorrere Per_1 una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;
4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di LA 5) ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
Parte resistente
In via principale e di merito
A parziale modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore : Persona_1 1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU possa Per_1 trascorrere una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore.
pagina 2 di 7 4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di LA.
5) Ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
- Dichiara di non accettare il
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 CP_1
uxorio da cui in data 21.6.2008 è nata la figlia , Per_1
con decreto n.1454/16 del 22.6.2016 il Tribunale di LA, a seguito di ricorso congiunto delle parti, ha regolamentato la responsabilità genitoriale prevedendo l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, diritto del padre di stare con la figlia come segue : 1) il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando ivi la riaccompagnerà; 2) nel periodo estivo (successivamente alla fine della scuola estiva e sino all'inizio del successivo anno scolastico) tutte le mattine della settimana dalle ore 9.00 alle ore 15.00, oltre al mercoledì che, come previsto al punto 1), la terrà tutto il giorno sino alle 15.00 del giorno successivo, era previsto l'obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 150,00 oltre rivalutazione ISTAT, in 4 rate settimanali dell'importo di € 37.50 ciascuna, oltre al 50% delle spese sanitarie straordinarie, ricreative e scolastiche, previamente concordate e documentate, con ricorso depositato in data 26.1.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al Parte_1
decreto, con collocamento presso il padre e facoltà per la madre di vedere la figlia una/due volte alla settimana con modalità ed orari concordati con la stessa e con il padre, senza obbligo di pernottamento;
vacanze estive e vacanze scolastiche come meglio indicato nel ricorso ha chiesto che sia posto a carico della il pagamento mensile di un contributo al mantenimento CP_1 pari ad € 200,00 da rivalutarsi i, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, come indicate dalla linee guida del Tribunale e dalla Corte di appello di LA , “con possibilità di pagina 3 di 7 compensare le somme maturate a far data dal 16 febbraio 2023, data del trasferimento, e di quelle
Per_ maturande, con il pregresso debito del signor maturato fino alla data del 16 febbraio 2023, inerenti al medesimo titolo. “, Per_
a sostegno della domanda il ha dedotto che i rapporti con la madre della figlia , successivamente al decreto, erano peggiorati e che la aveva intrapreso nuove relazioni sentimentali, da ultimo CP_1
andando a vivere con un uomo da cui aveva avuto una figlia e che faceva pesare alla minore il mancato pagamento regolare da parte propria del contributo economico ,
ha proseguito riferendo che, a seguito di una violenta discussione, il compagno della madre, con messaggio, le aveva intimato di non tornare più a casa facendole trovare a casa una valigia con gli effetti personale e vestiti,
quindi, trasferitasi la minore a casa con sé,e immediatamente la madre ha cominciato a telefonarle
,chiedendole con insistenza di tornare a casa,
con comparsa depositata il 24.4.2024 si è costituita la opponendosi alla domanda di CP_2
modifica del collocamento della figlia, assumendo che c'era stata una discussione tra il proprio marito e la figlia, ma che successivamente essa aveva cercato subito di riportare il sereno nella vita familiare chiedendo a di tornare a casa, dove aveva sempre vissuto con tranquillità Per_1
quindi all'udienza di prima comparizione del 2.7.2024 le parti hanno dato atto che la minore aveva ripreso ad andare ad abitare presso la madre, ma ciascuna parte ha insistito nelle proprie domande e difese, ed il Giudice ha rinviato alla udienza del 31.10.2024 per sentire la minore,
ascoltata la minore e concesso alle parti un termine per note scritte con rinvio ad udienza del
41.12.2024 ex art 473 bis n 22 cpc, nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa è stata successivamente decisa e discussa nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Considerato in diritto
Deve darsi atto che le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito trascritte:
1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU possa trascorrere Per_1 una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;
pagina 4 di 7 4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di LA
5) ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
Ritiene il Collegio che dette condizioni possano essere recepite, in quanto rispondenti all'interesse della minore, che all'udienza del 20.10.2024 ha manifestato la volontà di vivere presso ciascun genitore a periodi alternati di quindici giorni.
La minore manterrà la residenza anagrafica attuale.
Le parti provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui la stessa abiterà con loro, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie come indicate dalla Linee guida del Tribunale e della
Corte di Appello di LA
Le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) Dispone l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata;
2) Dispone che la minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e QU la minore possa trascorrere una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;
4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale e della Corte di Appello di LA e come di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 5 di 7 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 6 di 7 (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
6)Spese di lite compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
LA 18.12.2024
Il Presidente Rel Est. dott. Susanna Terni
pagina 7 di 7