TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato , dando lettura del dispositivo, la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 24579/2024 Previdenza tra
elettivamente domiciliato in Via Portanova n. 38 Parte_1 presso lo studio dell' avv. MARIA ELENA SASSONE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino Persona_1 del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) dall'avv. AGOSTINO DI FEO ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva ricorso giudiziale , con separati atti poi riuniti per connessione, l'1.2.2024 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., formulando istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 ;
1 (X) indennità di accompagnamento ex artt. 1, 2° comma, l. n. 508 del
1988 o 6 del d.lgs. n. 509 del 1988 ;
(X) handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della l. 104/92 ; richieste in via amministrativa con domanda del 10.11.2022 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riscontrando un'invalidità dell'87% ritenendo che dunque non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione e dell'indennità di accompagnamento.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., anche se con solo riferimento alla parte di relazione a sé sfavorevole, con ricorso depositato in data 14.11.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L' , si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione . CP_1
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
All'esito del nuovo accertamento medico -legale , alla stregua delle argomentate contestazioni di parte ricorrente alla consulenza espletata nella prima procedura di a.t.p. , il ricorrente è totalmente inabile e versa in una situazione di handicap con connotazione di gravità .
Ed invero , a mente della L. n. 118/1971 , art. 12 Pensione di inabilità
è previsto che :
- Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , Controparte_2 una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
2 della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
Non ricorre ,invece, il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento, secondo la previsione dell'art.1 L. 11 FEBBRAIO
1980 n.18 ove si legge :
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971,n.118,nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile.. ..
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna che :
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
(Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015, Rv. 636580)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza,
3 anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Rv. 633410)
Infine , il TU ha ritenuto sussistente uno stato di disabilità con connotazione di gravità .
4)In particolare, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione ha concluso affermando che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie :
➢ Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con Sindrome depressiva endogena severa con spunti psicotici;
➢ Ipertensione arteriosa emodinamicamente stabile (classe NYHA 1);
➢ Glaucoma;
➢ Spondiloartrosi di scarso significato menomativo-funzionale.
Alla stregua di tali patologie, discostandosi in parte dal giudizio già reso nella fase sommaria, ha affermato che :
Il sig. , in base alle considerazioni diagnostiche e medico Parte_1 legali esposte nella presente relazione, è risultato :
1) “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del
100%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
10/11/2022;
2) non ha i requisiti per usufruire del diritto all'accompagnamento;
3) risulta essere portatore di Handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 della L. 104/92).
4 Le valutazioni medico legali compiute dal consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Per quanto considerato , dunque, ricorrono , i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità e della connotazione di gravità dell'handicap dalla domanda del 10.11.2022 .
Va ,invece, respinta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
In tali termini il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei maturati della prestazione indicata con la medesima decorrenza , oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti e fino al saldo .
5)Le spese di giudizio, in ragione del complessivo esito dell'accertamento giudiziale condotto, restano compensate per 1/3 e per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Le spese di consulenza, sia del giudizio di opposizione che del giudizio sommario, si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione di inabilità e portatore di Parte_1
Handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 della L. 104/92) a decorrere dal 10.11.2022;
5 2)Rigetta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dei ratei maturati di pensione di inabilità , dall'1.12.2022 oltre agli interessi legali dal 120' giorno e fino al saldo;
3)Compensa le spese del giudizio per 1/3 ; condanna l' alla rifusione CP_1 dei residui 2/3 liquidati in complessivi € 1800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente.
4)Liquida con separati decreti le spese di TU .
Napoli, 24.9.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 24.9.2025 ha pronunciato , dando lettura del dispositivo, la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 24579/2024 Previdenza tra
elettivamente domiciliato in Via Portanova n. 38 Parte_1 presso lo studio dell' avv. MARIA ELENA SASSONE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino Persona_1 del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) dall'avv. AGOSTINO DI FEO ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.
CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva ricorso giudiziale , con separati atti poi riuniti per connessione, l'1.2.2024 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., formulando istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 ;
1 (X) indennità di accompagnamento ex artt. 1, 2° comma, l. n. 508 del
1988 o 6 del d.lgs. n. 509 del 1988 ;
(X) handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della l. 104/92 ; richieste in via amministrativa con domanda del 10.11.2022 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riscontrando un'invalidità dell'87% ritenendo che dunque non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione e dell'indennità di accompagnamento.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., anche se con solo riferimento alla parte di relazione a sé sfavorevole, con ricorso depositato in data 14.11.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L' , si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione . CP_1
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
All'esito del nuovo accertamento medico -legale , alla stregua delle argomentate contestazioni di parte ricorrente alla consulenza espletata nella prima procedura di a.t.p. , il ricorrente è totalmente inabile e versa in una situazione di handicap con connotazione di gravità .
Ed invero , a mente della L. n. 118/1971 , art. 12 Pensione di inabilità
è previsto che :
- Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , Controparte_2 una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
2 della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
Non ricorre ,invece, il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento, secondo la previsione dell'art.1 L. 11 FEBBRAIO
1980 n.18 ove si legge :
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971,n.118,nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile.. ..
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna che :
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
(Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015, Rv. 636580)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza,
3 anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Rv. 633410)
Infine , il TU ha ritenuto sussistente uno stato di disabilità con connotazione di gravità .
4)In particolare, il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione ha concluso affermando che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie :
➢ Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con Sindrome depressiva endogena severa con spunti psicotici;
➢ Ipertensione arteriosa emodinamicamente stabile (classe NYHA 1);
➢ Glaucoma;
➢ Spondiloartrosi di scarso significato menomativo-funzionale.
Alla stregua di tali patologie, discostandosi in parte dal giudizio già reso nella fase sommaria, ha affermato che :
Il sig. , in base alle considerazioni diagnostiche e medico Parte_1 legali esposte nella presente relazione, è risultato :
1) “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del
100%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
10/11/2022;
2) non ha i requisiti per usufruire del diritto all'accompagnamento;
3) risulta essere portatore di Handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 della L. 104/92).
4 Le valutazioni medico legali compiute dal consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Per quanto considerato , dunque, ricorrono , i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità e della connotazione di gravità dell'handicap dalla domanda del 10.11.2022 .
Va ,invece, respinta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento .
In tali termini il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei maturati della prestazione indicata con la medesima decorrenza , oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti e fino al saldo .
5)Le spese di giudizio, in ragione del complessivo esito dell'accertamento giudiziale condotto, restano compensate per 1/3 e per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Le spese di consulenza, sia del giudizio di opposizione che del giudizio sommario, si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione di inabilità e portatore di Parte_1
Handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 della L. 104/92) a decorrere dal 10.11.2022;
5 2)Rigetta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dei ratei maturati di pensione di inabilità , dall'1.12.2022 oltre agli interessi legali dal 120' giorno e fino al saldo;
3)Compensa le spese del giudizio per 1/3 ; condanna l' alla rifusione CP_1 dei residui 2/3 liquidati in complessivi € 1800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente.
4)Liquida con separati decreti le spese di TU .
Napoli, 24.9.2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
6